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n. 7/2019 | 19 Luglio 2019 | © Copyright | - Legislazione, Contratti della p.a. | Torna indietro More

ANAC – Comunicato del presidente depositato il 17 luglio 2019 – Oggetto: sospensione dei procedimenti di annotazione delle notizie utili, non costituenti false dichiarazioni, ex art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016.


V. anche il testo in formato .pdf.

Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Comunicato del Presidente del 10 luglio 2019

Sospensione dei procedimenti di annotazione delle notizie utili,
non costituenti false dichiarazioni, ex art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016.


Preso atto del più recente orientamento della giurisprudenza, che riconduce l’attività di annotazione di “notizie utili” ex art. 213, comma 10, d. lgs. 50/2016 nell’ambito della discrezionalità amministrativa, l’Autorità ritiene opportuno procedere ad una ridefinizione dei presupposti per l’iscrizione delle “notizie utili” nel Casellario.

Nelle more della modifica del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con Delibera del 6 giugno 2018, quest’Autorità dispone, a partire dalla data odierna:

(i) la sospensione del termine di conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico, per i procedimenti in corso;

(ii) la sospensione del termine di 90 giorni previsto per l’avvio dei procedimenti di annotazione nel Casellario, con riferimento alle segnalazioni già pervenute;

(iii) l’oscuramento provvisorio delle notizie utili, fatte salve quelle disposte con delibera consiliare a conclusione dei procedimenti sanzionatori e quelle derivanti da segnalazioni di fatti illeciti da parte degli organi giudiziari – per le quali verrà condotta una specifica disamina – comunicate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L’oscuramento avverrà progressivamente, con procedura manuale, per le annotazioni i cui i termini di impugnazione non siano trascorsi; con procedura massiva, in corso di elaborazione, per tutte le rimanenti.

Si precisa che permangono gli obblighi di comunicazione, gravanti sulle stazioni appaltanti e sugli altri soggetti detentori di informazioni, delle notizie concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi durante l’esecuzione del contratto, ferma restando la sospensione dei relativi procedimenti.

Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione relativi alle false dichiarazioni o false documentazioni presentate dagli operatori economici in sede di gara alle stazioni appaltanti sul possesso dei requisiti generali e speciali (i cui procedimenti derivanti non sono, invece, sospesi).

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17 luglio 2019.

Il Segretario Maria Esposito

 


Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI – sentenza 20 giugno 2019, pag.  http://www.lexitalia.it/a/2019/114301 (sull’illegittimità dell’annotazione da parte dell’ANAC nel casellario informatico senza alcuna valutazione della gravità dei fatti e delle memorie difensive della ditta interessata).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V – sentenza 23 luglio 2018, pag. http://www.lexitalia.it/a/2018/105590 (sulla necessità di apposita valutazione dell’Anac ai fini delle annotazioni nel casellario informatico).

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I – sentenza 4 luglio 2019, pag. http://www.lexitalia.it/a/2019/114677 (sul rispetto dei principii di proporzionalità e ragionevolezza per l’iscrizione di una notizia utile nel Casellario informatico ANAC e sulla motivazione adeguata dell’annotazione).

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I – sentenza 8 marzo 2019, pag. http://www.lexitalia.it/a/2019/111612 (sull’annotazione delle notizie utili nel casellario informatico tenuto dell’Anac ed in particolare sull’obbligo di riportare tutte le circostanze in modo completo a pena di illegittimità).