Carta di 500 euro per i 18enni (ora valida anche per l’ultima compilation)

n. 9/2017 | 19 Settembre 2017 | © Copyright | - Legislazione, Contributi e provvidenze | Torna indietro More

D.P.C.M. 4 agosto 2017, n. 136 (in G.U. n. 218 del 18 settembre 2017; in vigore dal 19 settembre 2017) – Regolamento recante modifiche al d.p.c.m. 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica …; prevede, tra l’altro, che la carta di 500 euro è ora utilizzabile dai 18enni anche per l’acquisto di “musica registrata”).


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2017, n. 136 (in G.U. n. 218 del 18 settembre 2017; in vigore dal 19 settembre 2017) – Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. (17G00146)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEI BENI

E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

e

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nell’anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell’importo nominale massimo di euro 500 per l’anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’acquisto di libri nonché per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo» e che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili»;

Visto il comma 980 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 che ha autorizzato, per le finalità previste dal summenzionato comma 979, la spesa di 290 milioni di euro per l’anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto l’articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», ai sensi del quale «Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell’anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l’acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge»;

Visto l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha prorogato al 30 giugno 2017 il termine per la registrazione dei soggetti beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nell’anno 2016;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell’amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

VIsta la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 recante «Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni»;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nelle premesse, dopo il terzo «Visto» sono inseriti i seguenti:

1) «Visto l’articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, ai sensi del quale “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell’anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l’acquisto di musica registrata, nonchè di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge”;

2) Visto l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha prorogato al 30 giugno 2017 il termine per la registrazione dei soggetti beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nell’anno 2016;»;

b) all’articolo 1, al comma 1, dopo la parola «modificazioni» sono inserite le seguenti parole: «, e dall’articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

c) all’articolo 2, al comma 4, dopo le parole: «del 2015» sono inserite le seguenti parole: «, e dall’articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016»;

d) all’articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «anno 2016» sono inserite le seguenti: «e nell’anno 2017»;

e) all’articolo 4, al comma 2, le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017»;

f) all’articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017 per i beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nell’anno 2016 e fino al 30 giugno 2018 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2017»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2017 possono utilizzare la Carta anche per l’acquisto di:

a) musica registrata;

b) corsi di musica;

c) corsi di teatro;

d) corsi di lingua straniera.»;

g) all’articolo 6, al comma 1 dopo le parole: «dicembre 2017» sono inserite le seguenti: «da parte dei beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nell’anno 2016, e entro e non oltre il 31 dicembre 2018 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2017,»;

h) all’articolo 7, al comma 2, le parole: «giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2018» e dopo le parole «successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «e dall’articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016»;

i) all’articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «208 del 2015» sono inserite le seguenti: «e dall’articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016» ed è inserito, al secondo periodo, dopo la parola «personali», il seguente periodo: «e disciplina, sentito il Garante per la per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali.»;

l) all’articolo 11, al comma 1, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, per l’anno 2016» e dopo le parole: «31 dicembre 2016» sono inserite le seguenti: «, e, per l’anno 2017, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016, da impegnare entro il 31 dicembre 2017.».

Art. 2

Disposizioni attuative

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, quale amministrazione responsabile per l’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dello stesso, continua ad avvalersi nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell’Agenzia dell’Italia Digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI – Società Generale d’Informatica S.p.A. e CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.. Le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali sono disciplinati in un apposito allegato alla convenzione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e SOGEI, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2017.

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Boschi

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Franceschini

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1784