Trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale

TAR CAMPANIA – NAPOLI – sentenza 18 marzo 2014* (sulla necessità, nel caso di trasposizione del ricorso straordinario in s.g., ai sensi dell’art. 48, 1° comma, c.p.a., che il ricorso sia non solo depositato entro il prescritto termine di 60 giorni dall’atto di opposizione, ma che l’avviso alle parti sia notificato, a pena di inammissibilità, entro lo stesso termine), con 9 documenti correlati.


TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. III – sentenza 18 marzo 2014 n. 1570 – Pres. Guadagno, Est. Palliggiano – Ditta Antonio e Gennaro Murante di Avallone Annamaria (Avv. Omodei) c. Comune di Napoli (Avv.ti Dardo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e G. Romano) – (dichiara il ricorso inammissibile).

Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Sua trasposizione in s.g. – Disciplina prevista dall’art. 48, 1° comma, c.p.a. – Termine di 60 giorni dalla opposizione previsto per la trasposizione in s.g. – Si riferisce non solo al deposito ma anche alla notificazione dell’apposito avviso alle altre parti – Notificazione dell’avviso oltre detto termine – Inammissibilità per tardività – Va dichiarata.

L’art. 48, comma 1, cod. proc. amm.  – il quale dispone che “qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 presenti opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti” – va interpretato nel senso che il termine di sessanta giorni ivi previsto riguardi non solo il deposito dell’atto di costituzione in giudizio, ma anche la notificazione alle altre parti dell’avviso di avvenuta costituzione. E’ pertanto inammissibile, perché tardivo, un ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale, ove risulti che, quantunque il deposito dell’atto di costituzione sia stato tempestivo rispetto al prescritto termine, tuttavia la notifica dell’avviso alle altre parti sia avvenuta oltre i sessanta giorni dalla notifica dell’atto di opposizione (1).

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(1) V. in senso analogo Cons. Stato, Sez. V, sent. 29 marzo 2011 n. 1926, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/cds5_2011-03-29-3.htm

Ha premesso lealmente la sentenza in rassegna che la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, precedente l’entrata in vigore del codice, aveva ritenuto che, nell’ipotesi di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971, il ricorrente straordinario deve provvedere, entro il termine unico di sessanta giorni, prima alla notifica e solo dopo al deposito dell’atto con il quale dichiari di voler insistere nel proprio originario ricorso (Cons. Stato, sez. V 23 giugno 2008, n. 3104).

Secondo la sentenza in rassegna deve tuttavia ritenersi che, con il codice del processo amministrativo, il termine di sessanta giorni coinvolga sia il deposito sia la notifica dell’avviso di costituzione.

La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, avviene, infatti, in tre fasi:

– la prima, ad opera del resistente il ricorso straordinario, richiede la notifica al ricorrente dell’atto di opposizione;

– la seconda, ristretta al termine di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento dell’atto di opposizione, ad opera del ricorrente, impone a costui di costituirsi presso il TAR, col deposito del ricorso;

– infine, la terza, entro lo stesso termine di sessanta giorni, anch’esso decorrente dal ricevimento dell’atto di opposizione, impone al ricorrente di dare avviso alle controparti dell’avvenuto deposito.

L’inversione degli adempimenti, rispetto alla normale modalità di proposizione del ricorso giurisdizionale, non è casuale. Di norma, nel giudizio amministrativo, la notifica precede il deposito, non avendo alcun valore processuale il deposito di un ricorso non previamente notificato alle controparti. Al contrario, nella trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, la legge prevede che il deposito dell’atto preceda la notifica, non dell’atto stesso, ma dell’avviso del deposito. Non è, infatti, necessaria una nuova notifica del ricorso, poiché le controparti ne sono già a conoscenza sin dal momento della proposizione del ricorso straordinario, dal quale il ricorso trasposto non può in alcun punto discostarsi, a pena di inammissibilità, trattandosi, evidentemente, di atto che ha lo stesso contenuto, riguardo al petitum ed alla causa petendi.

Per instaurare validamente il rapporto processuale, è invece indispensabile che il controinteressato e l’amministrazione resistente ricevano, tramite notifica, la notizia che il ricorso è stato trasposto dalla sede giustiziale amministrativa a quella propriamente processuale, una volta che l’interessato abbia provveduto, entro il più volte richiamato termine di sessanta giorni, a costituirsi presso la segreteria del TAR. Nulla impedisce, naturalmente, al ricorrente di notificare una seconda volta, insieme all’avviso di avvenuta costituzione in giudizio, il ricorso stesso. E’ chiaro tuttavia che la notifica del ricorso non depositato appare del tutto inefficiente per il perfezionamento della trasposizione processuale, qualora non sia accompagnata dalla prova dell’avvenuto deposito dell’atto di trasposizione presso il TAR.

Per questo, il termine di sessanta giorni, previsto dall’art. 48, comma 1, cod. proc. amm., va correttamente interpretato nel senso di coinvolgere temporalmente gli adempimenti relativi sia al deposito, presso la Segreteria del Tar, dell’atto di costituzione in giudizio, sia alla notifica dell’avviso di costituzione.

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Documenti correlati (sulla trasposizione del ricorso straordinario in s.g.):

CORTE COSTITUZIONALE – ordinanza 19-12-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/ccost_2006-12-19-4.htm (sulla possibilità o meno per il giudice amministrativo di disporre d’ufficio la trasposizione in s.g. di un ricorso straordinario ove con esso sia stato impugnato un atto presupposto, connesso o collegato rispetto a quello censurato in sede giurisdizionale).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 7-2-2014, pag. http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-02-07.htm (sui limitati casi in cui può essere disposta la trasposizione di un ricorso giurisdizionale nella originaria sede straordinaria).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 9-10-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-10-09-1.htm (afferma interessanti principi in materia di trasposizione del ricorso straordinario in s.g.).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 29-3-2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/cds5_2011-03-29-3.htm (il procedimento da seguire nel caso di trasposizione, in sede giurisdizionale, del ricorso straordinario al Capo dello Stato).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 24-7-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/cds5_2007-07-24.htm (sull’applicabilità o meno della disciplina prevista per i procedimenti abbreviati ed in particolare della dimidiazione dei termini nel caso di trasposizione in s.g. di un ricorso straordinario in materia di appalti pubblici).

TAR LOMBARDIA – MILANO SEZ. IV, sentenza 21-12-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/tarlombmi_2012-12-21.htm (sulle modalità per la regolare trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale).

TAR LOMBARDIA – MILANO SEZ. III, sentenza 10-4-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/tarlombmi3_2009-04-10.htm (sull’individuazione dei soggetti legittimati a chiedere la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale ed in particolare sulla sussistenza o meno della legittimazione delle Autorità amministrative indipendenti).

TAR PUGLIA – BARI SEZ. II, sentenza 18-6-2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/tarpugliabari2_2010-06-18.htm (sull’impossibilità di dichiarare inammissibile l’istanza di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale nel caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, in applicazione dell’istituto della translatio judicii).

TAR PUGLIA – BARI SEZ. II, sentenza 3-2-2000, pag. http://www.lexitalia.it/tar1/tarpugliabari2_2000-446.htm (sulla richiesta di trasposizione del ricorso straordinario in s.g.).


N. 01570/2014 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 553 del 2013, proposto per atto di costituzione a seguito di opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato da:

– Ditta Antonio e Gennaro Murante di Avallone Annamaria,

Impresa Funebre Pas. Service Sas di Giovanni Pastore,

Ditta Onoranze Funebri di Amirante Antonietta,

Onoranze Funebri Secondigliano di Carmela Cataldo & C. S.a.s.,

Ditta Accarino Massimiliano,

Ditta Trasporti Funebri Botta di Manna Rosaria,

Impresa Funebre Mammarella S.a.s. di Lomelli Giovanni & C.,

Impresa Funebre Liguori S.a.s. di Liguori Monica & C,

Impresa Funebre Esposito Pasquale & C S.a.s.,

Maistrini S.a.s. di Maistrini Gennaro & C.,

rappresentati e difesi dall’avv. Simona Omodei, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del Tar Campania Napoli;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Dardo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Gabriele Romano, con domicilio eletto in Napoli, Palazzo S. Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale;

per l’annullamento,

della determinazione n. 124 del 16 luglio 2012 del comune di Napoli – Dipartimento autonomo lavoro e impresa – Servizio impresa e SUAP Servizio autonomo servizi cimiteriali – Direz. Centrale VIII – Serv. Polizia amministrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’odierno ricorso, notificato il 28 dicembre 2012 e depositato il successivo 4 febbraio, le Ditte ricorrenti si costituiscono in giudizio per opposizione, formulata dal resistente comune di Napoli, al ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato in data 11 dicembre 2012, con i quali i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato, ai fini dell’annullamento, la determinazione n.124 del 16 luglio 2012.

Con tale determinazione, il Comune di Napoli aveva dettato le linee guida connesse al rilascio delle autorizzazioni ed alla regolarizzazione delle imprese funebri operanti nell’ambito del territorio del medesimo comune.

Il Comune di Napoli ha adottato l’impugnata determinazione per adeguarsi alla disciplina di cui all’art. 9, Legge regionale Campania n. 12 del 2001, come modificata dalla Legge regionale n. 2 del 2010, per quanto riguarda i requisiti di cui devono essere in possesso gli operatori del settore.

Di conseguenza, la determinazione dispone che, per l’esercizio dell’attività, i nuovi operatori devono presentare apposita SCIA per l’apertura dell’attività di impresa funebre; a siffatto adempimento, entro la data del 31 dicembre 2012, si sarebbero dovuti attenere anche gli operatori già in possesso di autorizzazione allo scopo di attestare l’adeguamento ai requisiti previsti dal menzionato art.9 L.R. 12/2001.

In mancanza di adeguamento entro il termine stabilito, i soggetti operanti nel settore possono esercitare esclusivamente le attività di disbrigo delle pratiche amministrative e della fornitura di feretro e di altri articoli funebri, senza possibilità di procedere al trasporto delle salme.

Nello specifico, le ditte deducono le seguenti censure:

a) Illegittimità derivata dalla incostituzionalità della L.R.C. 12/2001 per violazione art.3 Cost., disparità di trattamento;

b) Illegittimità derivata dalla incostituzionalità della L.R.C. 12/2001 per violazione dell’art.41 Cost.;

c) Violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, violazione del legittimo affidamento;

Si è costituito in giudizio il comune di Napoli che ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato nel merito.

Alla camera di consiglio del 19 luglio 2013, il Tar, con ordinanza n. 1189/2013, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione

DIRITTO

1.- Va in via preliminare esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, formulata dal comune di Napoli.

Più in particolare il comune resistente rileva che l’originario ricorso al Capo dello Stato gli è stato notificato in data 11 dicembre 2012.

Il comune, a sua volta, in data 28 dicembre 2012, ha notificato atto di opposizione, con richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale.

Le ditte ricorrenti, in data 4 febbraio 2013, hanno depositato, presso il TAR, atto di trasposizione, e notificato il relativo avviso al comune solo in data 4 giugno 2013, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 48 d. lgs. 104/2010 (cod. proc. amm.).

2.- L’eccezione è fondata.

L’art. 48, comma 1, cod. proc. amm. dispone che, qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, presenti opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.

La disposizione in argomento mutua il suo contenuto dall’art. 10, comma 1, d.p.r. 1199/1971.

3.- Sorge il dubbio se il richiamato termine di sessanta giorni riguardi solo il deposito dell’atto di costituzione in giudizio o anche l’onere di notificazione alle altre parti dell’avviso di avvenuta costituzione.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, precedente l’entrata in vigore del codice, aveva chiarito che, nell’ipotesi di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, ai sensi del richiamato art. 10 d.P.R. 1199/1971, il ricorrente straordinario deve provvedere, entro il termine unico di sessanta giorni, prima alla notifica e solo dopo al deposito dell’atto con il quale dichiari di voler insistere nel proprio originario ricorso (Cons. Stato, sez. V 23 giugno 2008, n. 3104).

Deve tuttavia ritenersi che, con il codice del processo amministrativo, il termine di sessanta giorni coinvolga sia il deposito sia la notifica dell’avviso di costituzione.

La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, avviene, infatti, in tre fasi:

– la prima, ad opera del resistente il ricorso straordinario, richiede la notifica al ricorrente dell’atto di opposizione;

– la seconda, ristretta al termine di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento dell’atto di opposizione, ad opera del ricorrente, impone a costui di costituirsi presso il TAR, col deposito del ricorso;

– infine, la terza, entro lo stesso termine di sessanta giorni, anch’esso decorrente dal ricevimento dell’atto di opposizione, impone al ricorrente di dare avviso alle controparti dell’avvenuto deposito.

L’inversione degli adempimenti, rispetto alla normale modalità di proposizione del ricorso giurisdizionale, non è casuale. Di norma, nel giudizio amministrativo, la notifica precede il deposito, non avendo alcun valore processuale il deposito di un ricorso non previamente notificato alle controparti. Al contrario, nella trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, la legge prevede che il deposito dell’atto preceda la notifica, non dell’atto stesso, ma dell’avviso del deposito. Non è, infatti, necessaria una nuova notifica del ricorso, poiché le controparti ne sono già a conoscenza sin dal momento della proposizione del ricorso straordinario, dal quale il ricorso trasposto non può in alcun punto discostarsi, a pena di inammissibilità, trattandosi, evidentemente, di atto che ha lo stesso contenuto, riguardo al petitum ed alla causa petendi.

Per instaurare validamente il rapporto processuale, è invece indispensabile che il controinteressato e l’amministrazione resistente ricevano, tramite notifica, la notizia che il ricorso è stato trasposto dalla sede giustiziale amministrativa a quella propriamente processuale, una volta che l’interessato abbia provveduto, entro il più volte richiamato termine di sessanta giorni, a costituirsi presso la segreteria del TAR. Nulla impedisce, naturalmente, al ricorrente di notificare una seconda volta, insieme all’avviso di avvenuta costituzione in giudizio, il ricorso stesso. E’ chiaro tuttavia che la notifica del ricorso non depositato appare del tutto inefficiente per il perfezionamento della trasposizione processuale, qualora non sia accompagnata dalla prova dell’avvenuto deposito dell’atto di trasposizione presso il TAR.

Per questo, il termine di sessanta giorni, previsto dall’art. 48, comma 1, cod. proc. Amm., va correttamente interpretato nel senso di coinvolgere temporalmente gli adempimenti relativi sia al deposito, presso la Segreteria del Tar, dell’atto di costituzione in giudizio, sia alla notifica dell’avviso di costituzione.

Diversamente, poiché l’art. 48, comma 1, cod. proc. amm. non fissa altro termine, ove si ritenesse che i 60 giorni riguardino solo il deposito dell’atto di costituzione, il termine per la notificazione dell’avviso alle altre parti sarebbe del tutto libero. Ciò comporterebbe effetti paradossali, perché la parte che ha presentato opposizione al ricorso straordinario non avrebbe alcun punto di riferimento temporalmente certo che gli consenta di desumere la reale volontà del ricorrente di insistere nel ricorso giustiziale, avendo trasferito quest’ultimo in sede giurisdizionale. Le controparti, quindi, non sarebbero a conoscenza del fatto, decisivo per il perfezionamento della procedura, che il ricorrente si è costituito tempestivamente presso il Tribunale. Neppure la loro eventuale costituzione in giudizio potrebbe sanare l’omesso avviso dell’atto di costituzione del ricorrente, trattandosi di notifica inesistente.

4.- Nel caso di specie, il deposito è stato tempestivo (4 febbraio 2013), tuttavia la notifica dell’avviso è avvenuta (4 giugno 2013) oltre i sessanta giorni dalla notifica dell’atto di opposizione (28 dicembre 2012). Il ricorso è pertanto inammissibile perché tardivo.

Attesa la novità della questione in rito, appare comunque equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 18/03/2014.