La recente riforma della c.d. legge Pinto

n. 3/2014 | 27 Marzo 2014 | © Copyright | - Articoli e note, Giustizia civile | Torna indietro More

CONCETTA PENNISI, Profili di incostituzionalità della riforma della cd. legge “Pinto”.


CONCETTA PENNISI (*)

Profili di incostituzionalità della riforma della cd. legge “Pinto”.


SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Importanza del diritto alla ragionevole durata del processo per “ogni persona”; 3. Diritto ad un ricorso effettivo; 4. Efficacia della CEDU nel sistema delle fonti; 5. Novità introdotte dal decreto sviluppo: l. 7.8.2012 n. 134; 5.1 Estensione dei soggetti la cui condotta comporti la violazione della ragionevole durata del processo e mancato riconoscimento dell’indennizzo; 5.2 Limiti temporali; 5.3 Misura dell’indennizzo; 6. Novità processuali; 6.1 Accoglimento parziale della domanda; 6.2 Copia conforme agli atti; 7. Conclusioni.

1. Premessa

Il diritto alla ragionevole durata del processo ha trovato per la prima volta [1], esplicita menzione [2] nell’art. 6, paragrafo 1 [3], della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo [4] e delle libertà fondamentali [5] (appresso denominata Convenzione o Cedu)  con la particolare caratteristica che il diritto, in base agli artt. 13, 34 e 35 della Convenzione [6], è direttamente azionabile dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo [7] (appresso denominata Corte europea), organo preposto alla tutela ed all’interpretazione dei diritti sanciti nella Convenzione.

Invero, “ogni persona” [8], i cui diritti e le cui libertà riconosciute nella Convenzione siano state violate, dopo avere esperito le vie del ricorso previste dall’ordinamento interno, può ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed ottenere un’equa riparazione. [9].

Si tratta di un rimedio sussidiario [10] rispetto ai rimedi nazionali, che garantisce la tutela “effettiva” [11] del diritto soggettivo direttamente azionabile dall’interessato dinanzi alla Corte europea.

Qualora la Corte ravvisi una responsabilità dello Stato per la violazione dei diritti sanciti nella Convenzione, lo condanna, con sentenza inappellabile, al risarcimento dei danni a favore della persona offesa.

Nell’ordinamento italiano un rimedio interno non esisteva, con la conseguenza che i ricorsi contro l’Italia per la violazione dell’art. 6 della Convenzione avevano “intasato” [12] il Giudice Europeo.

Infatti, moltissime sono state le condanne dell’Italia da parte della Corte europea per la violazione dell’art. 6 della Convenzione sotto il profilo della ragionevole durata del processo [13].

Dopo la riforma costituzionale ad opera della legge costituzionale del 23 novembre 1999 n. 2  Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione [14]“,  il principio della ragionevole durata del processo, noto e consolidato [15], è stato costituzionalizzato nell’art. 111  della Costituzione [16].

Successivamente, dopo quasi cinquant’anni dalla ratifica della Convenzione [17], con lo scopo di dotare l’ordinamento nazionale di un meccanismo riparatorio capace di riprodurre sul piano interno le condizioni assicurate dalla Convenzione, è stata emanata la legge del 24 marzo del 2001 n. 89, cd  legge “Pinto” [18], che  ha dato attuazione nel nostro ordinamento al principio della ragionevole durata del processo,  prevedendo un procedimento ad hoc da esperire dinanzi alle Corti d’appello, dove la parte di un processo può chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale [19] subito per effetto della violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione, a causa dell’eccessiva durata del processo [20]. Si è così dato attuazione al principio di sussidiarietà da cui deriva il dovere degli Stati firmatari  di garantire agli individui la stessa protezione dei diritti riconosciuti nella Convenzione [21].

Tuttavia lo Stato non ha introdotto strumenti per ridurre l’eccessiva durata dei tempi del processo, né ha organizzato gli Organi Giudiziari per rendere efficiente ed effettivo il principio di ragionevole durata del processo, tanto che i processi ex lege Pinto hanno notevolmente impegnato le Corti d’Appello, e conseguentemente ulteriormente rallentato i processi.

Invero,  la Corte europea ha constatato in numerose sentenze [22]  l’esistenza di una prassi in Italia contraria alla Convenzione, risultante dal reiterato mancato rispetto dell’esigenza del termine ragionevole,  e, ciò, costituisce una circostanza aggravante rispetto alla violazione dell’art. 6 §1 della Convenzione [23].

In tale quadro normativo, nel 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona [24] che ha modificato l’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea, che attribuisce maggiore forza vincolante  ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (infra.)

Recentemente il legislatore nazionale con uno strumento inappropriato, e cioè tramite decreto legge [25] (che dovrebbe essere utilizzato nei casi straordinari di necessità e urgenza), portante la data del 22 giugno 2012 n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con la  L. 7 agosto 2012 n. 134, entrata in vigore l’11 settembre 2012, all’art. 55 riscrive quasi integralmente le previsioni della legge del 24 marzo 2001 n. 89, in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, intervenendo sia su norme di carattere sostanziale che su norme di carattere processuale, relative cioè, rispettivamente,  alla spettanza e quantificazione dell’indennizzo e alle forme che devono essere osservate nel relativo giudizio.

Nel presente lavoro, dopo avere sottolineato l’importanza della ragionevole durata per ogni persona, del diritto ad avere un ricorso “effettivo”, ed individuato la collocazione della Cedu all’interno del sistema delle fonti, si metteranno in evidenza alcune storture introdotte dal legislatore che contrastano con la Costituzione e con la Cedu, in quanto tendono a ridurre gli indennizzi al cittadino che ricorre alla giustizia, e non a fortificare le garanzie sancite a livello costituzionale ed a livello europeo con la Convenzione .

2. Importanza del diritto alla ragionevole durata del processo per ogni persona.

Il diritto ad un processo avente durata ragionevole consiste nella garanzia di ottenere, in un tempo ragionevole, concreta soddisfazione in giudizio delle proprie ragioni ovvero contezza dei motivi per cui queste non debbano essere accolte [26]. Esso, quindi, è posto a tutela dei diritti dei soggetti che sono destinatari della funzione giurisdizionale [27], e, si pone quale canone alla luce del quale deve essere valutata l’efficienza del sistema giudiziario che pure deve essere finalizzato ad un maggiore rispetto dei diritti della persona [28].

Funzione primaria del processo consiste nella eliminazione di ogni incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione [29].

La domanda di giustizia proveniente dal soggetto interessato è anche e soprattutto una domanda di giustizia tempestiva [30].

Quel che occorre tenere presente è che un processo che si protrae per molti anni è in potenza plurioffensivo; cioè, diversi sono i danni in astratto ipotizzabili in conseguenza dell’eccessiva lentezza del processo. Si pensi da un lato, ai danni non patrimoniali,  relativi ai veri e propri danni fisici e psichici caratterizzati dal pregiudizio morale in dipendenza dell’incertezza e dello stato di prolungata ansia derivata dall’attesa dell’esito del giudizio e dal timore di ripercussioni economiche sfavorevoli, con indubbi riflessi sulla condizione complessiva, anche di salute, della parte istante [31] a causa del troppo lungo immorarsi del processo, specie se ultradecennale e specie se riguardante beni primari inerenti alla persona, e, dall’altro, ai danni patrimoniali,  quali le spese di giustizia, il mancato godimento di un bene, la perdita del posto di lavoro, o della possibilità di avanzare di carriera, ecc. ecc..

Pertanto, il processo sia esso civile [32], penale [33], amministrativo [34], fallimentare [35], esecutivo [36], cautelare [37], tributario [38] ecc.,  com’è noto, crea di per sé notevoli disagi alle parti che lo subiscono.

L’ansia e la sofferenza, ovvero, in generale,  il danno non patrimoniale, causati dall’eccessivo prolungarsi del giudizio, costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale [39].

Infatti, il danno non patrimoniale è la conseguenza normale [40], seppur da non considerarsi automatica e necessaria [41], della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari [42] le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente, perché, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio, restando così superata la presunzione di sussistenza del danno non patrimoniale [43] .

Si pensi ai procedimenti di separazione giudiziale, in contesti familiari disturbati, perché per esempio uno dei coniugi influenza il figlio per non farlo incontrare con l’altro genitore: il trascorrere del tempo nell’adozione dei provvedimenti da parte delle Autorità competenti, produce effetti negativi nei confronti del genitore estromesso, impedito a ristabilire il rapporto con il figlio [44], e lede il diritto del minore ad avere un rapporto con l’altra figura genitoriale.

Si pensi ad un processo civile di divorzio [45], che riguarda aspetti delicati della vita affettiva o di relazione [46], ad esempio si pensi un soggetto che non può contrarre nuove nozze perché attende la sentenza di divorzio.

Il divorzio è sempre una scelta grave e dolorosa per gli ex coniugi; pertanto, prolungare  la durata di un giudizio significa impedire a ciascuno degli ex coniugi di realizzare le rispettive aspirazioni esistenziali [47].

Si pensi alla situazione soggettiva di disagio per il protrarsi oltre il tempo ragionevole della procedura dello status di fallito con le derivate limitazioni soggettive elettorali, di movimento e professionali previste dalla legge [48].

Oppure al soggetto che subisce un processo penale, il quale deve sopportare per lungo tempo il peso dell’accusa penale mossa nei suoi confronti, e oltre al danno psicologico subisce forti limitazioni, da quelle più gravi, personali, (si pensi alla custodia cautelare in carcere) [49], ad altre limitazioni, quali essere privati dal lavoro per anni e rimanere impossibilitati, anche dopo la riammissione in servizio, a poter progredire di carriera [50]. Oppure, si pensi ad un giovane che non può avanzare di carriera perché la pendenza del giudizio non gli consente di partecipare ad un concorso interno; si pensi alla modifica dei propri usi di vita sociale, delle proprie scelte abituali e così via.

Ancora,  si pensi al danno derivante dal tardivo accoglimento della domanda, dal mancato godimento del bene o dal suo deterioramento, o dalla perdita di valore o per l’impossibilità o la maggiore difficoltà di realizzare il credito.

Da quanto rilevato la ragionevole durata del processo coinvolge inevitabilmente i diritti della persona, quali i diritti a tutela della vita privata, cioè  a protezione della famiglia, del diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, del domicilio, della corrispondenza, dal diritto di voto, ed anche di diritti diversi quali per esempio il diritto di proprietà.

Il diritto alla ragionevole durata del processo costituisce, pertanto, un diritto inviolabile dell’uomo, ai sensi dell’art. 2 Cost. [51] che integra e completa il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri interessi, garantito dall’art. 24 Cost., perché volto ad assicurare una efficace protezione al diritto che si fa valere in giudizio attraverso l’azione, e, quindi, in definitiva, alla realizzazione della giustizia [52].

Inoltre, esso è preordinato a garantire la stabilità delle situazioni giuridiche in base alla specifica enunciazione del nuovo testo dell’art. 111 Cost. in base al quale la legge “assicura la ragionevole durata” di ogni processo, norma che non va contrapposta ma si integra con l’art. 6 della Convenzione, il quale dispone che “ogni persona ha diritto ad un’udienza (…) entro un termine ragionevole”.

La disposizione costituzionale, inserita tra le norme sulla giurisdizione, si rivolge al legislatore, imponendogli di disciplinare il processo in modo da consentirne una durata ragionevole. La Cedu che ha il compito di definire i diritti dell’uomo, attribuisce un diritto alla persona, che può fare valere nei confronti dello Stato. Il bene tutelato dalle disposizioni normative è il medesimo: la durata ragionevole del processo [53].

Il diritto della parte ad un processo che non si protragga in modo irragionevole è previsto e trova la propria tutela nella Costituzione e nella Cedu, di cui pertanto la l. 89/2001 costituisce attuazione.

Inoltre, a seguito della modifica dell’art. 111 cost. il principio della ragionevole durata del processo è divenuto il parametro e la norma cardine cui rapportare e confrontare ogni istituto processuale [54] presente o futuro [55]. Pertanto, si può affermare che ogni processo di durata irragionevole è ingiusto.

Come già rilevato, il diritto alla ragionevole durata è posto a tutela della certezza del diritto, sulla scia dell’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali [56], nonché volto a garantire l’effettività della tutela dei propri diritti cui è preordinata l’azione, ed in definitiva la stessa efficacia della giurisdizione [57], perché com’è noto e come è stato più volte affermato, una giustizia ritardata compromette l’efficacia e la credibilità della giustizia stessa [58].

3. Diritto ad un ricorso effettivo.

La prima condizione di ricevibilità del ricorso presentato dinanzi alla Corte Europea è l’obbligo del previo esaurimento dei ricorsi interni [59], che è limitato a quelli strettamente legati alle violazioni allegate e richiede che questi rimedi siano disponibili nonché sufficientemente certi ed accessibili.

Perché questo risultato si realizzi è necessario che il ricorso interno sia effettivo, cioè oltre ad essere connesso alla violazione della ragionevole durata, deve essere adeguato ed accessibile agli interessati [60].

Spetta in primo luogo agli Stati contraenti prevedere, nei rispettivi diritti interni, meccanismi di ricorso effettivo, cioè concreto ed efficace, che consentano di avvalersi dei diritti e delle libertà della Convenzione.

Lo Stato deve garantire agli individui la protezione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione; pertanto è necessario che la legge Pinto venga applicata conformemente allo spirito della Convenzione dimostrando così l’efficacia del rimedio interno [61].

L’esistenza dei rimedi interni, infatti, deve essere sufficientemente certa non solo in teoria ma anche in pratica, altrimenti gli stessi risulterebbero carenti della necessaria accessibilità ed effettività [62] .

Per rendere effettivo e concreto il rispetto dei diritti dell’uomo all’interno degli Stati, il giudice interno è vincolato all’interpretazione della Convenzione ad opera dei giudici di Strasburgo [63].

Lo Stato dunque non è più oggi assolutamente libero di avere le leggi che vuole né di darsi l’organizzazione politica, giudiziaria od amministrativa che giudica la migliore [64], ma deve avere le leggi e l’organizzazione conformi alle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quali esse vivono nell’interpretazione che ne dà la Corte europea [65].

Il rimedio ex legge “Pinto” prima e dopo la modifica introdotta dalla legge del 2012, non si è rivelato come uno strumento giuridico interno sufficientemente effettivo ed efficace [66], cosa che determina la violazione dell’art. 13 della Convenzione, da un lato per il mancato riconoscimento di somme a titolo di equo indennizzo in quanto non rispondenti ai parametri della Corte di Strasburgo, tanto che chi ha esperito con successo il rimedio interno ex lege Pinto, si rivolge ai giudici di Strasburgo per ottenere ulteriori somme; dall’altro, perché di fatto non sono state adottate misure capaci di accelerare i processi che possano ridurre la durata esorbitante dei giudizi, ed infine si è sottolineato [67] che il rimedio “Pinto” abbia addirittura appesantito ulteriormente il sistema senza eliminare le conseguenze delle già contestate violazioni, e prevenirne altre, con il risultato che l’Italia rimane uno degli ultimi Paesi per la durata irragionevole del processo, è anzi il Paese che ha riportato in assoluto più condanne da parte dei Giudici di Strasburgo per l’eccessiva durata dei processi civili [68].

Conseguentemente lo strumento apprestato dal legislatore è inefficace.

Vale la pena di sottolineare che lo Stato per ridurre il contenzioso ha introdotto ed aumentato gli oneri per accedere alla giustizia, quale il contributo unificato (introducendolo anche in cause dove prima eran esente: si pensi alle cause di separazione) ha introdotto lo sbarramento dell’inammissibilità degli atti introduttivi del giudizio (si pensi a quello introdotto in appello nelle cause civili), riducendo l’accessibilità alla giustizia, ha reintrodotto la mediazione obbligatoria, e  non ha dato risposte effettive per risolvere il problema della durata esorbitante dei processi.

4. Efficacia della CEDU nel sistema delle fonti.

In passato la CEDU in mancanza di una specifica previsione costituzionale aveva nell’ordinamento interno il rango di legge ordinaria, in quanto la Convenzione è stata ratificata dallo Stato italiano, com’è noto, con legge ordinaria [69].

 A seguito della modifica dell’art. 117 della Costituzione, 1° comma, secondo cui “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, si è costituzionalizzato il principio secondo cui le fonti comunitarie sono dotate di una efficacia tale da prevalere sulle leggi interne, mediante diretta applicazione da parte dei giudici nazionali.

La disposizione non si ferma all’ordinamento comunitario, ma aggiunge che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto degli “obblighi comunitari”, cioè sul valore attribuito ai trattati internazionali ed in particolare alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo [70], con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con una norma della CEDU, e dunque, con gli “obblighi internazionali” di cui all’art. 117, primo comma, Cost., viola per ciò stesso il nuovo parametro costituzionale [71].

Dopo un lungo iter giurisprudenziale [72] la Corte Costituzionale con le note sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 2007 [73] dopo aver precisato che l’art. 117 cost., costituzionalizza il principio degli obblighi internazionali conferendo alle norme convenzionali e quindi anche alla CEDU, un rango intermedio, c.d. “norma interposta”, tra quello della legge ordinaria e il rango costituzionale [74], ha fissato  le regole che il giudice deve seguire in caso di contrasto tra la CEDU e una norma all’interno del nostro ordinamento.

Invero, ha affermato che nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione europea, il giudice nazionale comune deve procedere ad una interpretazione della prima conforme a quella convenzionale, fino a dove ciò sia consentito dal testo delle disposizioni a confronto e avvalendosi di tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica. Solo quando ritiene che non sia possibile comporre il contrasto in via interpretativa, il giudice, il quale non può procedere all’applicazione della norma della CEDU (allo stato, a differenza di quella comunitaria provvista di effetto diretto) in luogo di quella interna contrastante, tanto meno fare applicazione di una norma interna che egli stesso abbia ritenuto in contrasto con la CEDU, e pertanto con la Costituzione, deve sollevare la questione di costituzionalità [75], con riferimento al parametro dell’art. 117, primo comma, Cost., ovvero anche dell’art. 10, primo comma, Cost., ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta.

Quindi in caso di contrasto tra una norma comunitaria ed un norma interna, il giudice applica direttamente la norma comunitaria; invece,  in caso di contrasto tra una norma interna e la CEDU , il giudice deve sollevare l’eccezione di incostituzionalità dinanzi la Corte Costituzionale.

La distinzione tra ordinamento comunitario e Convenzione europea risiederebbe, secondo la Corte costituzionale, nel fatto che con l’adesione ai Trattati istitutivi l’Italia avrebbe “ceduto” parte della propria sovranità in favore di un vero e proprio ordinamento giuridico sovranazionale con proprie competenze, anche di tipo normativo; mentre la Cedu, lungi dall’istituire un ordinamento giuridico, rimarrebbe un Trattato internazionale le cui norme vincolano lo Stato contraente ma non producono effetti diretti nell’ordinamento nazionale [76]. Pertanto, la Corte è giunta ad escludere la possibilità che l’art. 11 Cost., che consente una limitazione della sovranità dello Stato in favore di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, possa venire in rilievo, se pur indirettamente, come conseguenza dell’avvenuta “comunitarizzazione” della Cedu [77].

Pertanto, in caso di contrasto il giudice non può disapplicare la disposizione interna confliggente con quella della Convenzione, ma deve sollevare la questione di legittimità costituzionale in base all’art. 117 primo comma, Cost.,  ed ove si tratti di un principio generalmente riconosciuto dall’ordinamento internazionale, in base all’art. 10, primo comma, Cost..

Questo assetto è stato messo in discussione da una parte della dottrina [78] e da una parte della giurisprudenza [79] con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2009 [80].

La nuova formulazione del Trattato dell’Unione Europea all’art. 6, comma 2, prevede che “l’Unione aderisce alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali” e, secondo il comma 3, “i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”. Il Trattato di Lisbona ha equiparato il significato delle due nozioni quali i principi generali e le tradizioni comuni agli Stati membri [81].

Da tale previsione discenderebbe, secondo alcuni [82],  il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell’Unione con la conseguenza che le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione, e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell’art. 11 della Costituzione [83].

Quindi il giudice, secondo tale impostazione, potrà procedere in via immediata e diretta alla disapplicazione delle norme interne in favore delle norme della Convenzione, senza dover transitare attraverso il filtro dell’accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno, in piena attuazione del principio del primato del diritto dell’Unione Europea [84].

A questo indirizzo la Corte Costituzionale ha replicato [85] ribadendo quanto statuito con le sentenze gemelle nn. 348/349 del 2007, riservando, dunque, a sé la possibilità, oltre che di controllare la rispondenza delle norme CEDU alla Costituzione, anche di «valutare come ed in qual misura il prodotto dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano» [86].

Pertanto, in caso di contrasto tra una norma interna e la Cedu il giudice deve sollevare l’eccezione di incostituzionalità alla Corte costituzionale.

5. NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO: L. 7 agosto 2012 n. 134.

5.1. Estensione dei soggetti la cui condotta comporti la violazione della ragionevole durata del processo e mancato riconoscimento dell’indennizzo.

Come già rilevato la legge 132/2012 ha introdotto modifiche sia di carattere sostanziale che processuale.

Sotto il primo profilo, merita di essere segnalato che il legislatore ha esteso il novero dei soggetti responsabili nei confronti dell’Erario.

 Invero, l’art. 2 comma 2 della legge Pinto prevedeva che il giudice nell’accertare la violazione della ragionevole durata del processo oltre a considerare la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, doveva valutare il comportamento “di ogni altra autorità [87]” chiamata a concorrere o comunque a contribuire alla definizione del processo.

A seguito della modifica apportata dal decreto 83/2012 convertito in legge 134/2012, il giudice valuta il comportamento “di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla  sua definizione”, in tal modo il legislatore prende in considerazione il comportamento di “ogni soggetto”, quindi anche dell’ausiliario del giudice, del funzionario, o del cancelliere, ecc., il cui comportamento determini un ritardo nella definizione del processo; pertanto, ognuno è responsabile nei confronti dell’Erario.

La norma responsabilizza maggiormente tutti i soggetti che devono cooperare per garantire l’efficacia del processo, affinchè si dia una celere risposta di giustizia alla parte, contribuendo così alla stabilità ed alla certezza dei rapporti giuridici.

A fianco a questa apprezzabile modifica il legislatore introduce nell’art. 2, il comma quinquies legge 138/2012, che disciplina il mancato riconoscimento dell’indennizzo alla parte che abbia abusato dei poteri processuali (artt. 91 e 96 c.p.c.) o comunque si sia avvantaggiato dell’irragionevole durata del processo (lett. d.  prescrizione del reato) a causa di condotte dilatorie della parte [88].

Il legislatore normativizza il principio, già consolidato in giurisprudenza, secondo la quale una parte che si sia resa responsabile di lite temeraria o, comunque di un vero e proprio abuso del processo, ovvero di un esercizio distorto del diritto di agire in giudizio, non può pretendere l’indennità per irragionevole durata del processo [89], onde evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del processo [90].

Pertanto, tutte le volte in cui la parte abbia originaria consapevolezza della infondatezza delle proprie istanze, anche se ha subito un processo lungo, non può accampare il diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo, perché viene meno lo stato di incertezza e di disagio [91].

Inoltre, la disposizione aggiunge che non è riconosciuto l’indennizzo all’imputato che non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini previsti dall’art. 2 bis (cioè  tre anni in primo grado, due in secondo grado ed un anno nel giudizio di legittimità), addossando un onere alla parte del giudizio penale.

Questa norma si ritiene che sia ingiusta perché viola l’art. 3 della Cost.,   perché attribuisce un trattamento sfavorevole solo alla parte di un giudizio penale, e perché non risponde ai criteri di ragionevolezza, considerato che proprio nel processo penale l’imputato non può intervenire per accelerare il giudizio [92].

Inoltre, la previsione di strumenti sollecitatori non sospende né differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, in caso di omesso esercizio degli stessi, né implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio [93] salva restando la valutazione del comportamento della parte in giudizio.

Pertanto, la norma si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. e con l’art. 117 Cost. perché  la Cedu non impone limitazioni all’attribuzione dell’indennizzo per irragionevole durata del processo a chi subisce un processo penale.

Sembra che l’unica ragione del legislatore sia quella di eliminare gran parte delle richieste di indennizzo, ed, in particolare, quelle provenienti dal processo penale, che sono quelle dove è maggiore il danno non patrimoniale, in particolare nei confronti di tutti gli indagati ed imputati che risultano, dopo numerosi anni di processo, non colpevoli, e pertanto, sarà maggiore l’intensità del danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, quali il  patema d’animo e il disagio interiore, nonchè tutte le conseguenze che derivano dal subire un processo di durata irragionevole, ingiustamente. Infatti, il principio secondo cui l’equo processo si debba svolgere in tempi ragionevoli assume un rilievo ancora più peculiare nel processo penale, laddove va a costituire un rimedio contro il rischio per una persona di restare troppo a lungo sotto il peso di un’accusa [94].

Quindi la spettanza o meno dell’indennizzo a causa dell’irragionevole durata del  processo, nel processo penale, si attribuisce ad un obbligo formale, depositare una istanza acceleratoria del giudizio, che si traduce in una formalità superflua, non giustificata dalla struttura dialettica del processo ed in particolare dal rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 111 Cost., e, da effettive garanzie di difesa a sensi dell’art. 24 Cost. [95], (senza considerare che, tra l’altro, l’istanza potrebbe talvolta indisporre l’organo giudicante).

Pertanto, sarebbe ingiusto che chi abbia subito un processo penale non possa essere indennizzato per irragionevole durata del processo, solo perché non ha presentato istanza di accelerazione del giudizio.

Pertanto, si auspica un intervento del legislatore volto ad abrogare la disposizione, od un intervento additivo della Corte costituzionale volto ad eliminare la disposizione perché contraria agli artt. 3 e 117 della Costituzione.

5.2 Limiti temporali.

Il legislatore introduce al comma 2 bis  alla legge 89/2001, i termini entro cui la durata del processo viene considerato ragionevole: tre anni in primo grado; due anni in secondo grado; un anno per il giudizio di legittimità; tre anni per il procedimento di esecuzione forzata e sei anni per le procedure concorsuali.

Precisando che il processo si considera iniziato, nell’ambito dei procedimenti civili, con il deposito del ricorso o con la notifica dell’atto di citazione; penali, con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero, quando l’indagato ha legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.

Si esclude la configurabilità della violazione del termine ragionevole del processo, ove il giudizio venga definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.

Tale assetto risulta lesivo, poiché non è sorretto da alcuna razionale giustificazione, e contrasta con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, di cui agli artt. 3, 24, 111, 117 Cost. [96].

Invero, la giurisprudenza ha affermato che in tema di diritto ad un’equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la nozione di “ragionevole durata” non ha carattere assoluto, ma relativo [97], e non si presta ad una determinazione in termini assoluti, ma è condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, che impediscono di fissarla facendo riferimento a cadenze temporali rigide [98]. Questo orientamento è coerente con il principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari [99].

La durata del procedimento può essere condizionata da diversi fattori e circostanze concrete che devono essere esaminate per verificare se l’eccessivo protrarsi del processo sia o meno giustificato, e se lo Stato convenuto debba considerarsi responsabile della violazione dell’art. 6, § 1 della Convenzione europea [100].

L’irragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 va accertata tenendo presente la complessità della causa e, in relazione ad essa, il comportamento delle parti [101] e del giudice del procedimento, nonché di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione [102]. Il giudizio sulla complessità del caso, che costituisce un apprezzamento di merito, il quale, se logicamente e congruamente motivato, sfugge alla censura di legittimità,  attiene alla materia ed al tipo di procedura trattata, nonché alla novità o serialità delle questioni discusse, al numero delle parti [103] e delle domande, alla tipologia (quantitativa e qualitativa) dell’istruttoria espletata, alla presenza di subprocedimenti sommari, etc [104].

Infatti, l’art. 2, comma 2, l. 24 marzo 2001 n. 89 non prevedeva tempi fissi, perchè la ragionevole durata del processo dev’essere verificata in concreto[105], facendo applicazione dei criteri da esso stabiliti, ed imponeva quindi di avere riguardo alla specificità del caso che il giudice è chiamato a valutare [106], nonché ai principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dai quali è possibile discostarsi, purché in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue.

Il giudice italiano, chiamato ad applicare la legge n. 89 del 2001, è infatti tenuto ad interpretarla in modo conforme alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, nei limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal suo testo, e sempre che un eventuale contrasto tra le norme della legge e la Convenzione non ponga una questione di conformità con la Costituzione, ovvero non sia possibile un’interpretazione adeguatrice della legge alla Carta fondamentale [107].

Pertanto, tale disposizione è incostituzionale perché contrasta con l’art. 3 Cost, principio di uguaglianza, perché vengono trattati in modo uguale casi differenti e, quindi, viene violato il principio di ragionevolezza. Si pensi ad un caso non complesso, ovvero non involgente questioni di rilievo tale da imporre uno straordinario sforzo di efficienza da parte dell’apparato giudiziario, ma che a causa dell’inerzia della giustizia italiana duri 6 anni con sentenza passata in giudicato: qui la durata del processo non può considerarsi ragionevole.

Inoltre, viola l’art. 117 Cost., perché contraria all’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e pertanto, è incompatibile con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione e con il pieno riconoscimento a livello costituzionale dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima, nell’art. 117 cost. che afferma che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dai vincoli derivanti dagli “obblighi internazionali” e quindi nel rispetto della CEDU.

Ancora, viola l’art. 24 Cost., sul diritto di difesa, perché la persona lesa nel diritto ad una celere risposta della Giustizia, non può agire in giudizio per la tutela del proprio diritto. Ne consegue che anche il principio della effettività del rimedio interno previsto dalla Convenzione viene inevitabilmente vulnerato, perché, come rilevato, la persona non potendo agire per la tutela del proprio diritto in ambito domestico, dovrà necessariamente rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per il riconoscimento del proprio diritto.

In fine, la disposizione non rispetta lo stesso principio dell’art. 111 Cost. della ragionevole durata del processo, perché, come già affermato, esso deve essere ragguagliato al caso concreto ed in particolare alla complessità del caso,  dal comportamento delle parti, o del giudice, ed in genere all’organizzazione dell’amministrazione giudiziaria.

Si pensi ad un caso di semplice e pronta risoluzione, ma che si protrae per sei anni in un solo grado del giudizio, in cui la durata dovrà essere ritenuta irragionevole, e ad un caso complesso, quale ad esempio un processo penale per truffa aggravata dall’elevatissimo numero delle parti processuali, caratterizzato dalla quantità di documenti prodotti ed esaminati da avvocati e magistrati, nonché dalla laboriosità degli accertamenti tecnici svolti e delle prove assunte [108], concluso in sei anni.

Pertanto, la disposizione dovrà essere abrogata o dichiarata incostituzionale dalla Corte, o se si accoglie la tesi secondo cui il Trattato di Lisbona abbia comunitarizzato i principi della Convenzione,  il giudice interno dovrà disapplicarla, perché non potrà discostarsi dai criteri elaborati per l’accertamento dei tempi processuali affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, senza incorrere nella violazione di legge, per mancato rispetto dei parametri in questione [109].

5.3 Misura dell’indennizzo

 La Corte di Strasburgo ha determinato gli standard per la quantificazione dell’indennizzo relativo alla riparazione per eccessiva durata del processo, in una somma compresa fra € 1.000,00 ed € 1.500,00 per ciascun anno o frazione di anno, aggiungendo che l’indennizzo deve apportare una riparazione adeguata e sufficiente [110], a cui il giudice nazionale potrebbe discostarsi solo dando adeguata motivazione, altrimenti incorrendo in violazione di legge, eccepibile in Cassazione [111].

La precettività  per il giudice nazionale, di tale indirizzo non concerne il moltiplicatore di detta base di calcolo: mentre per la Corte europea il termine da prendere in considerazione ai fini della liquidazione dell’indennizzo per l’eccessiva durata del processo è quello dell’intera durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è vincolante la l. 89/2001, per la quale è influente il solo danno riferibile alla eccedente durata del processo [112].

 Una volta che sia accertata la violazione della ragionevole durata del processo, a causa delle disfunzioni degli organi giudiziari, e che il danno non sia stato escluso, il giudice nazionale non può ignorare i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati in casi simili dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo [113], pur avendo facoltà di apportare, motivatamente e non irragionevolmente, le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda.

Questi principi si erano consolidati per rendere efficace il rimedio interno e adempiere agli obblighi internazionali assunti con la ratifica della Convenzione [114].

La legge 134/12 ha aggiunto alla legge cd. Pinto l’art. 2 bis, ed ha introdotto la soglia minima e massima entro cui dovrà essere liquidato l’indennizzo che il giudice può liquidare per la durata eccessiva del processo: fra € 500 ed € 1.500 per ogni anno  o frazione di anno di ritardo.

Il successivo comma 2 stabilisce che l’indennizzo è determinato a norma dell’art. 2056 cod.civ. ed indica i criteri cui deve fare riferimento il giudice per quantificare esattamente la somma nel caso concreto, in ogni caso esso, ai sensi dell’ultimo comma non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

Il legislatore abbassando la soglia minima di indennizzo ad € 500,00 con una disposizione ad hoc rende ineccepibile la misura dell’indennizzo in Corte di Cassazione.  Ne consegue che il giudice sarà dispensato dal fornire adeguata motivazione per la scelta del criterio minimo;  pertanto la persona potrà trovare adeguata tutela solo ricorrendo alla Corte di Strasburgo, con la conseguenza che il rimedio interno sarà inefficace a dare giustizia al cittadino.

Orbene,  per non eludere la Convenzione, il giudice nazionale dovrebbe applicare le soglie europee a tutela dei diritti della persona, per potersi ragionevolmente e motivatamente discostare dai parametri indennitari in questione (oscillanti mediamente tra gli euro mille ed i millecinquecento, per anno), e dovrà, al fine di determinare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche del richiedente e definire così il danno non patrimoniale, procedere sempre a un giudizio di comparazione i cui termini sono costituiti, per un verso, dalla natura e dall’entità della pretesa pecuniaria avanzata dal richiedente (la cosiddetta posta in gioco [115]) e, per altro verso, dalle condizioni socio – economiche del litigante, posto che solo tale comparazione può fornire la prova, sia pure presuntiva, dell’effettiva entità dello stress subito dall’attore, essendo ancorata a elementi concreti e non a formule generiche e meramente astratte. Detta comparazione, da effettuarsi sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti, costituisce valutazione di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità se congruamente motivata [116].

In definitiva, se venissero applicati i parametri minimi introdotti dalla l. 134/2012 senza che il giudice fornisca ampia motivazione, verrebbe elusa la Cedu ed in definitiva la effettività della tutela della persona tramite il rimedio interno, e conseguentemente verrebbe nuovamente “intasata” la Corte europea dei ricorsi dei cittadini italiani che chiedono il diritto ad una ragionevole durata del processo.

6. Novità processuali

La disciplina processuale viene completamente riformata,  così che essa si presenta molto articolata rispetto alla precedente, inaugurando un procedimento sui generis, che si avvicina al procedimento monitorio, dove il legislatore introduce notevoli preclusioni per la parte che agisce in giudizio per ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo.

Come il procedimento per ingiunzione, si articola in due fasi: la prima a cognizione sommaria in assenza del contraddittorio, la seconda eventuale, di opposizione.

Il procedimento per ottenere l’indennizzo, a differenza del procedimento per ingiunzione, è esclusivo, il ricorrente non può avvalersi delle forme del procedimento ordinario di cognizione.

La domanda si propone con ricorso dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 3 l. 134/2012 [117], su cui provvede il Presidente della Corte d’appello con decreto motivato che viene emesso entro 30 giorni dal deposito del ricorso [118].

Il rigetto totale della domanda non consente la possibilità di riproporre il ricorso; in tal caso il ricorrente può impugnare il rigetto innanzi al collegio.

6.1 Accoglimento parziale della domanda

Il decreto che accoglie la domanda deve essere notificato al Ministero entro il termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento, a pena di inefficacia dello stesso,  non potendo più essere proposta la domanda di equa riparazione.

In tal caso il legislatore fa dipendere l’efficacia del provvedimento di accoglimento della domanda, ad un onere formale, la notifica al Ministero entro 30 giorni dal deposito.

Inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma tre, l. 134/2012 il legislatore stabilisce che la notificazione del decreto rende improponibile l’opposizione e comporta l’acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.

Tale previsione appare in contrasto con il diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost.. Infatti al ricorrente, a cui la domanda di equa riparazione sia stata accolta parzialmente, viene preclusa la possibilità di contestare in qualsiasi modo la statuizione del giudice [119]. E ciò anche  nell’ipotesi in cui il resistente, quindi il Ministero, proponga opposizione contestando la condanna resa  inaudita altera parte, perché la notifica comporta l’acquiescenza del decreto.

Quindi il ricorrente a cui viene accolta la domanda non ha possibilità di difendersi, da un lato perché ha l’obbligo di notificare entro 30 giorni dal deposito altrimenti il decreto diviene inefficace, dall’altro perché la notifica comporta l’acquiescenza al decreto,  per cui non è più modificabile in melius per il ricorrente.

Il giudice dell’opposizione adito dal Ministero, pur essendo chiamato a rivalutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo, non può valutare le domande proposte dal cittadino leso dall’irragionevole durata del processo, nonostante abbiano ad oggetto, non soltanto lo stesso diritto, ma anche gli stessi fatti principali, dedotti dall’amministrazione convenuta.

Pertanto , la norma è incostituzionale perché lede il diritto di difesa ex art. 24 Cost, il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, e l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza.

Inoltre, anche detta disposizione rende inefficace il rimedio interno, per cui la persona per ottenere giustizia deve rivolgersi necessariamente alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; pertanto si può affermare che viene elusa la CEDU, e quindi viene violato l’art. 117 Cost. sotto il profilo del rispetto degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

In fine si segnala che il legislatore ha introdotto sanzioni processuali nel caso in cui la domanda per equa riparazione sia dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata.

Invero, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 10.000,00.

Sul punto, bisogna ricordare che la procedura dinanzi alla Corte europea non soltanto è fiscalmente gratuita, ma anche che in caso di soccombenza, il ricorrente sopporta le proprie spese, ma non gli possono essere addebitate quelle dello Stato convenuto [120].

Nel procedimento interno dinanzi alle Corti d’appello il legislatore non solo ha previsto la condanna alle spese del soccombente [121], ma anche una sanzione nel  caso in cui il ricorso sia inammissibile o manifestamente infondato. Ne consegue che la norma rende ancor meno accessibile il ricorso alla giustizia interna per la ragionevole durata del processo per cui esso si rivela inefficace.

Indubbiamente le citate norme, le quali si applicano ai ricorsi per equa riparazione depositati dopo il 11 settembre 2012, contribuiranno a rendere per lo Stato meno gravoso l’onere finanziario derivante dalle condanne per ingiusta durata del processo.

6.2 COPIA CONFORME DEGLI ATTI

Prima della riforma del processo ex lege Pinto, il ricorrente non aveva eccessivi oneri di allegazione; infatti era data facoltà alla parte di richiedere che la Corte disponesse l’acquisizione in tutto o in parte gli atti e i documenti del procedimento in cui si assumeva verificata la violazione della durata del procedimento, le parti avevano diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se comparivano. Inoltre, erano ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui era fissata la camera di consiglio. La norma è stata sostituita dall’art. 55 del DL 83/2012 convertito in l. 134/2012 che prevede l’onere per il ricorrente di depositare unitamente al ricorso la copia autentica di tutti gli atti della causa ( l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata); di tutti i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; nonché del provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

Si tratta di formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive.

Anzitutto la conformità comporta un onere economico gravoso per la parte. Presentare l’intero fascicolo in copia conforme della causa presupposta comporta il pagamento di svariate centinaia di euro in bolli: si pensi che i fascicoli di gran parte delle cause sono composte da migliaia di pagine.

Orbene, se lo scopo della legge [122] doveva essere quello di dotare l’ordinamento nazionale di un meccanismo riparatorio capace di riprodurre sul piano interno le condizioni assicurate sul piano internazionale dalla CEDU, tenuto conto che non esistono tali oneri nel procedimento dinanzi alla Corte di Strasburgo [123], la loro introduzione determina una vessazione tributaria che scoraggia il cittadino dal ricorrere alla giustizia interna per ottenere un’equa riparazione.

Si può affermare che l’introduzione dei costi elevati per ricorrere alla giustizia e gli adempimenti formali richiesti, di fatto ha creato ulteriori ostacoli all’accessibilità dell’azione da parte del cittadino e quindi pregiudica l’effettività del ricorso interno.

Le parti non possono essere gravate di oneri eccedenti la normale diligenza, tali da rendere difficoltoso o da pregiudicare il proprio diritto.

Ne consegue che l’onere di cui è gravato il ricorrente ostacola di fatto l’effettivo esercizio dell’azione a tutela del proprio diritto in aperta violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 34 della Convenzione che sancisce che le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’effettivo esercizio efficace di tale diritto [124].

Per cui anche tale articolo è suscettibile della sanzione di incostituzionalità ai sensi degli artt. 117 e 24 Cost..

7. Conclusioni

La legge cd “Pinto” avrebbe dovuto perseguire tre obiettivi: a) dare concreta attuazione all’impegno assunto con la Convenzione; b) approntare una riparazione in caso di mancato rispetto dei termini ragionevoli; c) apprestare un’efficace tutela dell’ordinamento giuridico italiano, perché spetta in primo luogo ai singoli Stati garantire i diritti e le libertà sottoscritti con la Convenzione [125].

Nessuno di questi è stato perseguito con la legge 134/2012.

La modifiche apportate alla legge Pinto, oggi, possono essere considerate una elusione dei principi affermati in sede europea che “impongono agli Stati di rendere una giustizia effettiva e non illusoria in base al principio the domestic remindies must be effective[126], poiché si pongono di fatto in contrasto con la Costituzione e con gli impegni assunti con la Convenzione, e rendono vano lo scopo pratico della legge di attuazione del principio della ragionevole durata del processo. Infatti, la legge 134/2012 non fornisce un rimedio alle conseguenze delle violazioni del diritto alla ragionevole durata del processo, ma sostanzialmente mira soltanto a ridurre i risarcimenti da parte dello Stato al singolo individuo. Quindi lo Stato da un lato non garantisce una tutela effettiva del termine di ragionevole durata dei procedimenti, dall’altro lato comprime il diritto all’equa riparazione in caso di sua violazione.

Il diritto alla ragionevole durata è un diritto fondamentale ed un imperativo (un droit fondamental et un imperatif) [127]  preordinato alla realizzazione della giustizia.

Un sistema di tutela giurisdizionale deve provvedere non soltanto all’accertamento di chi ha torto e di chi ha ragione, ma anche alla soddisfazione concreta dei diritti.

Invero, la durata eccessiva del processo vanificherebbe la piena esplicazione e l’effettività della tutela giurisdizionale, che sono corollari del diritto di agire in giudizio.

Infatti, una buona ed efficiente amministrazione della giustizia è uno dei perni su cui si regge uno Stato libero e democratico, che ha il dovere di garantire ad ogni cittadino il riconoscimento dei suoi diritti tramite un equo processo che si svolga in tempi ragionevoli [128].

Pertanto, non si può non constatare l’inadempienza dello Stato Italiano dinanzi agli obblighi assunti con la Convenzione, perché lo strumento così come attualmente è, non è un ricorso adeguato accessibile ed effettivo [129] e non fornisce una tutela reale al diritto di una ragionevole durata del processo [130].

Il legislatore avrebbe dovuto attuare misure di carattere generale per far cessare la violazione della ragionevole durata dei processi, eliminando le conseguenze con una legge che renda il rimedio dell’equa riparazione effettivo, e, prevenire analoghe violazioni [131].

Dall’eccessiva durata dei processi in Italia consegue che lo Stato dà al cittadino uno strumento inefficace per la realizzazione del diritto [132].

Il legislatore riformando la legge Pinto ha di fatto apposto ostacoli per ottenere l’equa riparazione: abbassando la soglia minima dell’indennizzo; introducendo obblighi formali per il ricorrente; introducendo limiti temporali entro cui la durata del processo viene considerata ragionevole; individuando i casi in cui non è riconosciuto l’indennizzo; ecc., ecc..

La legge Pinto, oggi, rende inaccessibile ed ineffettivo il rimedio interno e conseguentemente non attribuisce adeguata tutela al cittadino.

Pertanto, viene sacrificato il principio della ragionevole durata del processo e quindi l’effettività della tutela dei diritti dei soggetti destinatari della funzione giurisdizionale.

La durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione [133], e pertanto si auspica un intervento del legislatore per predisporre strumenti di tutela processuale atti ad evitare che i lunghi tempi dei giudizi rendano inutile il provvedimento definitivo di merito e che, laddove si verifichino le violazioni al principio della ragionevole durata del processo, sia  predisposto un rimedio interno adeguato ed accessibile volto ad indennizzare i soggetti lesi.

Perchè una giustizia disordinatamente o tardivamente amministrata può essere non meno pregiudizievole dell’ingiustizia [134].

 


(*)  Avvocato in Palermo.

[1] La Costituzione del 48 a differenza dalle Leggi Fondamentali degli altri Stati europei ed extraeuropei, non conteneva un’espressa enunciazione del principio di tempestività della tutela giurisdizionale cfr. CITTARELLO A., La durata ragionevole del processo: criteri di valutazione della “Ragionevolezza” elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed ordinamento italiano, in Riv. dir. pubbl. comunit., 2003, 1, 145.

La garanzia della durata ragionevole del processo è prevista da fonti sia nazionali che sovranazionali: art. 6, paragrafo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (consultabile sul sito: www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf, 111, 2° comma della Costituzione (come riformulato dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, intitolata “Inserimento dei principi del giusto processo nell’art. 111 della Costituzione”) e dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (“Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile”).

[2] Il diritto alla ragionevole durata del processo era ricavabile dagli art. 2 e 24 Cost. prima della modifica dell’art. 111 Cost., v. infra.

[3] Art. 6 Diritto ad un processo equo. – Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.(…) disponibile sul sito: www.studiperlapace.it, cfr. il testo in Giust. civ., vol. LIV, supplemento al n. 12/2004, 121 ss..

Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla CEDU è stata istituita la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (appresso denominata Corte europea) (Art. 19 e ss della CEDU che si compone di un numero di giudici eguale a quello degli Stati fimatari) che può essere adita direttamente da ogni persona fisica, organizzazione non governativa o gruppi di individui che pretendono di essere vittime di una violazione, purchè detti soggetti abbiano preventivamente esperito tutte le vie del ricorso interno, entro sei mesi dalla data della decisione, cfr. artt. 34 e 35 della CEDU, in Giust. civ., cit., v. infra.

[4] Elaborata nell’ambito del Consiglio d’Europa  e firmata a Roma il 4 novembre 1950 è entrata in vigore nel settembre del 1953, consultabile sul sito: www.studiperlapace .it. Alcuni autori hanno sostenuto che con la Convenzione gli Stati non soltanto riconoscono i diritti e libertà fondamentali, ma si impegnano a riconoscerli, il che dovrebbe significare la diretta applicabilità nell’ordinamento interno della Convenzione, cfr. LETTIERI N., Prontuario della giurisprudenza europea, disponibile sul sito www.cortedicassazione.it.

Dall’entrata in vigore della Convenzione sono stati aggiunti altri 12 Protocolli che hanno aggiunto altri diritti e libertà a quelli già garantiti a titolo esemplificativo:  hanno conferito alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il potere di dare pareri consultivi con oggetto le questioni giuridiche riguardanti l’interpretazione della Convenzione e dei Protocolli; hanno introdotto per i ricorrenti individuali la possibilità di portare il loro caso di fronte alla stessa Corte, a condizione che questo strumento fosse ratificato dallo Stato convenuto in giudizio e che il ricorso fosse preventivamente accettato da un comitato di filtraggio.

[5] Ratificata dal Presidente della Repubblica italiana in seguito ad autorizzazione conferitagli dalla l. 4 agosto 1955 n. 848 (con legge ordinaria), entrata in vigore per l’Italia il 26 ottobre 1955, non operando per le norme delle convenzioni internazionali l’adattamento automatico dell’ordinamento interno previsto dall’art. 10, comma 1, cost. che si applica esclusivamente per quelle consuetudinarie generalmente accettate. Cfr. MAROZZO DELLA ROCCA, La Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e la l. 24 marzo 2001 n. 89, in Giust. civ., 2004, 12,1 ss., dove afferma che si tratta di una legge insufficiente per assolvere l’impegno internazionalmente assunto di rendere giustizia nel rispetto del diritto di ogni persona a un processo equo entro un “ termine ragionevole”.

[6] Art. 13 diritto ad un ricorso effettivo. Ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella presente convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”. Articolo 34 – Ricorsi individuali.  La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’effettivo esercizio efficace di tale diritto. Articolo 35 – Condizioni di ricevibilità. 1.La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, qual’è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva. 2.La Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell’articolo 34, se: a. è anonimo; oppure b. è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi. 3.La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all’articolo 34 quand’essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo. 4.La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione dei presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura. La Convenzione è consultabile sul sito: www.studiperlapace.it;  e,  in Giust. civ., 2004, 12, 121 ss..

[7] Per un approfondimento in ordine alla composizione, elezione dei suoi membri ed alla procedura prevista dinanzi alla Corte cfr. MAURIZIO DE PAOLIS, Eccessiva durata del processo: risarcimento del danno, Santarcangelo di Romagna (RN), 2012, 77 ss.; LETTIERI N., Prontuario della giurisprudenza europea, disponibile sul sito www.cortedicassazione.it, Il Comitato dei ministri (formato dai ministri degli esteri dei paesi aderenti, che si riuniscono due volte l’anno, sostituiti per il resto dell’anno dai  rappresentanti permanenti presso la Corte) ha poi, tra i suoi compiti istituzionali, quello di controllare (soprattutto sotto il profilo dell’avvenuta rimozione delle conseguenze della violazione) l’esecuzione delle decisioni della Corte. E’ in sostanza l’organo custode dei valori del Consiglio d’Europa nelle sue varie articolazioni. Il Comitato dei Ministri veglia a che il mezzo scelto per dare esecuzione alle sentenze della Corte di Strasburgo,  sia idoneo e consenta effettivamente di perseguire il risultato voluto nella sentenza della Corte.

Cfr., inoltre, Trattato di diritto civile, GALGANO F., vol. I, CEDAM, 146 ss..

[8] Con accettazione espressa dall’Italia nel 1973 è previsto che la Corte possa essere investita anche da ricorsi individuali, fatti pervenire da una persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di uno Stato contraente dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli (art. 34). Come condizione di ricevibilità (art. 35) occorre: a) il previo esaurimento delle vie di ricorso interne; b) che la Corte sia adita entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva; c) che il ricorso sia compatibile con le disposizioni della Convenzione e non appaia manifestamente infondato od abusivo.

Cfr. SACCUCCI A., Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione Europea dei Diritti Umani, in Riv. dir. int., 2002, 3, 618.

[9] La Corte europea può essere adita soltanto se “il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione” art. 41 CEDU cfr. sentenza 6.9.2001, Brusco c. Italia, in www.echr.coe.int.

La Convenzione ha dato vita ad un sistema completo, nel quale il riconoscimento dei diritti umani veniva affiancato dalle azioni a tutela degli stessi. L’impianto proposto si fondava su un doppio grado di giurisdizione che ammette la possibilità per la vittima della violazione di rivolgersi alla Corte europea per ottenere l’equa soddisfazione di cui all’art. 41 CEDU quando la riparazione interna non fosse ritenuta idonea. Questo sistema era teso ad assicurare il rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione da parte degli Stati aderenti. Cfr. FALCONE, La ragionevolezza del processo: tra vincoli europei e autonomia dell’ordinamento interno, in Giust. civ., 2010, 251 ss..

Data la genericità dell’art. 6 della Convenzione, non era possibile applicare direttamente la norma all’interno dello Stato, cfr. Corte Cost. 17.7.2003 n. 1172, in Mass. Giur. it., 2003,  Cass. 13.9.2002 n. 13422, in Mass. Giur. it., 2002, Cass. 9.8.2002 n. 11600, in Foro it., 2003, I, 838, con nota di GALLO, per cui era necessario dell’intervento del legislatore che desse applicazione alla norma.

La Corte europea  ha ritenuto i risarcimenti concessi in sede nazionale ai ricorrenti non appropriato e sufficiente per ristorare il pregiudizio subito in conseguenza della violazione dell’art. 6 Cedu , cfr. sent. su ricorsi di: Apicella c/Italia, giudizio durato oltre 12 anni, ha liquidato € 7.300 per danni non patrimoniali, ed € 1.500,00 per spese giudiziarie; Cocchiarella c/ Italia, per un giudizio durato oltre sette anni e sei mesi, ha liquidato € 4.600 per danni non patrimoniali ed € 2000,00 per spese giudiziarie; Giuseppe Mostacciolo c/ Italia n. 1, per un giudizio durato in un solo grado di giudizio 15 anni e sei mesi, € 10.900 per danno morale, ed € 1.300, per spese di giudizio; Riccardi Pizzati c/ Italia, per un grado di giudizio durato oltre ventisei anni e sei mesi,  ha liquidato € 20.200 per danni non patrimoniali, cfr. Osservatorio permanente delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, Quaderni n. 1/05, Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  concernenti lo Stato Italiano, 2004, disponibile sul sito www.camera.it.

[10] In base a tale principio è lasciato ad ogni Stato aderente il compito di garantire, mediante le rispettive legislazioni nazionali, il rispetto dei predetti diritti fondamentali, prevedendo a favore delle vittime, il potere di agire in giudizio per ottenere il risarcimento della violazione. In caso di mancata predisposizione, da parte degli Stati membri, della legislazione domestica idonea ad assicurare il rispetto e la tutela di detti diritti, in seconda battuta, ogni vittima ha il diritto di adire, per l’accertamento della violazione la Corte Europea dei diritti dell’Uomo. Cfr. GENOVESE A., Contributo allo studio del danno da irragionevole durata del processo, in Studi di diritto civile, AA. VV., Milano, 2012, 4..

[11] Trattando i casi italiani la Corte Europea in molte pronunce ha autorizzato i ricorrenti a saltare il rimedio del ricorso per Cassazione perché inutile, inoltre, nell’applicazione del requisito della condizione ricevibilità “il previo esaurimento delle vie del ricorso interno” ha affermato che i rimedi interni non solo devono essere disponibili ma sufficientemente certi ed accessibili.

Cfr. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 12 luglio 2011 – Ricorso n. 18290/02 – Causa Maioli c. Italia, in www.giustizia.it, la Corte afferma l’inesistenza di ricorsi interni effettivi che possano porre rimedio alla situazione in questione combinati con l’ostacolo al pieno godimento del diritto di proprietà e l’assenza di indennizzo. La Corte ha sostenuto che i ricorrenti hanno dovuto sostenere un onere particolare e sproporzionato che ha rotto il giusto equilibrio che deve esistere tra, le esigenze dell’interesse generale, da una parte, e, la tutela del diritto al rispetto dei beni, dall’altra, (sentenze Sporrong e Lönnroth, p. 28, §§ 73-74; Erkner e Hofauer, già cit., §§ 78-79; Elia, § 83; Rossitto, §§ 45-46. V. anche le cause seguenti: Skibińscy c. Polonia, n. 52589/99, 14 novembre 2006; Buczkiewicz c. Polonia, n. 10446/03, 26 febbraio 2008; Skrzyński c. Polonia, n. 38672/02, 6 settembre 2007; Rosiński c. Polonia, n. 17373/02, 17 luglio 2007; Tarnawczyk c. Polonia, n. 27480/02, 7 dicembre 2010; Debelianovi c. Bulgaria, n. 61951/00, 29 marzo 2007 e, a contrario, SCEA Ferme de Fresnoy c. Francia (dec.), n. 61093/00, CEDU 2005-XIII (estratti) sentenze disponibili sul sito: www.echr.coe.int.

Dal principio di sussidiarietà discende che le giurisdizioni nazionali devono, per quanto possibile, interpretare ed applicare il diritto interno in modo conforme  alla Convenzione. 68.

[12] È  il termine usato dal relatore Follieri nella seduta del Senato del 28 settembre 2000, disponibile sul sito www.senato.it.

La legge 89/2001 c.d. legge  Pinto ha consentito alla Corte europea di dichiarare irricevibili i ricorsi ad essa presentati, e diretti ad ottenere l’equa soddisfazione prevista dall’art. 41 della convenzione per la lunghezza del processo.

Casi all’esame del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, riguardanti l’esecuzione delle condanne (in ordine decrescente) alla data del 15 ottobre 2003, a cura dell’avv. Maurizio de Stefano,  pubblicato sul sito www.dirittiuomo.it.  Da questo prospetto si evince il dato inconfutabile della <<maglia nera dello Stato italiano, in vetta alle classifiche europee, per numero di condanne riguardanti la eccessiva durata dei processi >>.

[13] L’italia non disponendo di un rimedio interno paventava il pericolo di una espulsione dal Consiglio d’Europa, cfr. decisione del consiglio d’Europa 3.5.2000, in La durata eccessiva del processo, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 2000, n. 113, 41; risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 15.7.1999 n. 437, in Quaderni del consiglio Superiore della magistratura, 2000, n. 113, 403; risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 11.7.1997 n. 336, in Quaderni del consiglio Superiore della magistratura, 2000, n. 113, 395.

La Corte europea ha sostenuto che la regola dell’articolo 35, implicante la necessità del previo esaurimento delle vie del ricorso intreno, deve essere applicata «con un certo grado di flessibilità e senza eccessivo formalismo». Cfr. la sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo Castells c. Spagna del 23 aprile 1992, § 27, disponibile sul sto www.echr.coe.int, cfr. LETTIERI, Prontuario della giurisprudenza europea, cit..

Il 28 febbraio 2002, la Corte europea ha pronunciato ben centotrentatre condanne contro l’Italia per violazione dell’articolo 6 della Cedu, cfr. DIDONE, Processi e rinvii lunghi, paga lo Stato, in Dir. e giust. 2005, 17, 10 ss..

[14] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999 ha modificato l’art. 111 della Costituzione disponendo “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Il testo è disponibile sul sito: www.camera.it.

[15] Molti studiosi hanno affermato che detto principio poteva essere desunto dalla Carta Costituzionale dalla combiazione degli artt. 3, 24, ecc Cost, per cui era tautologico per il nostro ordinamento sancire esplicitamente detto principio (in nota ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, Torino, 1997, 186  ss.  in orine al contrasto tra l’inutilità della modifica dell’art. 111 cost. e e norma di apertura del sistema delle garanzie costituzionali della giiurisdizione cfr. VIGNERA G., Il “giusto processo” nell’art. 111, comma 1,  Cost.: nozione e funzione, disponibile sul sito: www.ambientediritto.it.

[16] 111 Cost.: “… La legge ne assicura la ragionevole durata”, la norma di carattere programmatico era bisognosa di ulteriori disposizioni per l’attuazione concreta del principio affermato, essendo indirizzata più al legislatore che all’applicazione diretta. E’ in tale contesto che gli organi del Consiglio di Europa hanno “intimato” l’Italia a introdurre un rimedio interno alla irragionevole durata dei processi, con l’obiettivo di liberare la Corte europea delle migliaia di ricorsi provenienti dall’Italia, che avevano quasi monopolizzato e ingolfato il lavoro della Corte medesima. Cfr. GIACARDI W., Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, disponibile sul sito www.altalex.it.

[17] La Corte europea affermava la precettività diretta ed immediata dell’articolo 6 e sulla configurabilità di una situazione di diritto soggettivo a favore di ogni cittadino, e continuava, pertanto, ad esigerne il rispetto, e a condannare l’Italia al pagamento di somme a titolo di “equa soddisfazione”, ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione medesima, in favore delle vittime delle relative violazioni. E proprio perché incalzato da tali numerose condanne, il legislatore, nel tentativo di porvi un argine, riconducendo, attraverso il principio di sussidiarietà di cui all’articolo 35 della Cedu, il contenzioso alluvionale in materia di violazione del termine ragionevole, ha infine emanato la legge 89/2001, la cosiddetta “legge Pinto”, con la quale ha introdotto un rimedio interno di tipo indennitario alle violazioni del citato articolo 6.1. della Convenzione, cfr. SAN GIORGIO, Legge pinto, dietrofront degli ermellini. Quando la norma Cedu è self-executing, in Dir giust., 2006, 5, 22.

[18] Dal nome del senatore Michele Pinto, primo firmatario del disegno di legge n. 3813 presentato al Senato il 16.2.1999. Cfr. atto Senato 3813 del 16 febbraio 1999, in www.senato.it, dove si afferma che il meccanismo riparatorio assicura al ricorrente una tutela analoga a quella che egli riceverebbe nel quadro della istanza internazionale.

La finalità della legge Pinto è quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto della ragionevole durata del processo di cui all’art. 6 paragrafo 1 della Cedu, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale. Cfr per tutte Cass. 20.6.2006 n. 14286, in Mass. giur. it., 2006.

La legge n. 89 del 24 marzo 2001 – entrata in vigore il 18 aprile dello stesso anno – cd. legge Pinto, individuando nella Corte di Appello l’istanza nazionale prevista nella Convenzione e riaffermando, per tal modo, il carattere prioritario della garanzia interna rispetto a quella sopranazionale, alcuni hanno affermato che con tale legge si è  adempiuto all’obbligo scaturente dall’articolo 13 della Convenzione (diritto ad un ricorso effettivo) ma non ha certamente risolto quello che era il problema cruciale per il nostro Paese, cioè prevedere misure accelerative dei procedimenti, cfr. Lettieri N., Prontuario della giurisprudenza europea, cit.

Su tale legge, in dottrina, ex multis, si vedano AA.VV., Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi, a cura di Chiarloni, Torino, 2002; DIDONE, Equa riparazione e ragionevole durata del giusto processo, Milano, 2002; MACCHIAROLI, Eccessiva durata dei processi ed equa riparazione: tra giurisprudenza di Strasburgo e la legge Pinto, in Giur. it., 2001, 2007; MARTINO, Sul diritto all’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (l. 24 marzo 2001, n. 89), in Riv. dir. proc., 2001, 1068; TARZIA, Sul procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, in Giur. it., 2001, 2430.

[19] Accertata la determinazione dell’arco temporale eccedente il limite della ragionevole durata, il diritto all’equa riparazione sorge dunque (solo) allorché la eccessiva durata del processo abbia cagionato alla parte un danno patrimoniale e non patrimoniale, la cui liquidazione deve avere riguardo solo al periodo eccedente la “durata ragionevole” , non essendo sufficiente il solo fatto della violazione dell’art. 6, CEDU. Cfr. GIACARDI W., Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, disponibile sul sito www.altalex.it.  Cfr. fra le tante Cass. 2005 n. 21597, in Mass. giur. it., 2005; Cass. 2005 n. 13441 in Guida al dir., 2005,31,54.

Il danno patrimoniale può essere risarcito solo quando il ricorrente fornisce piena prova. Invero,  la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha costantemente liquidato il danno patrimoniale dedotto dagli interessati soltanto nel caso in cui ne fosse stata fornita la piena prova Cfr. CEDU 22 luglio 1987, Feldbrugge c. Governo Olandese; CEDU 28 giugno 1990, Skarby c. Svezia; CEDU 19 febbraio 1991, Maj c. Italia, consultabili sul sito: www.echr.coe.int.

Per quanto attiene, al danno non patrimoniale, ovvero al danno essenzialmente caratterizzato dal pregiudizio morale in dipendenza dell’incertezza e dello stato di prolungata ansia derivata dall’attesa dell’esito del giudizio e dal timore di ripercussioni economiche sfavorevoli, con indubbi riflessi sulla condizione complessiva, anche di salute, della parte istante cf. CEDU 23 aprile 1987, Lechner c. Austria; CEDU 25 giugno 1987, Capuano c. Italia; Baggetta c. Italia; Milasi c. Italia; CEDU 26 ottobre 1988, Martins Moreira c. Portogallo; CEDU 19 febbraio 1991, Mori c. Italia; CEDU 27 agosto 1991, Philis c. Grecia, consultabili sul sito: www.echr.coe.int.

[20] Il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, si presume v. infra.

Dopo una applicazione pluriennale della L. 89/2001 il primo bilancio ha rappresentato lo stato della giustizia italiana: oltre 41 milioni e 500 mila euro che lo Stato italiano ha sborsato nei primi 5 anni a titolo di indennizzi ex L. 89/2001, con un incremento di spesa per l’erario dell’800%.

Secondo i dati sul lavoro degli uffici giudiziari, la “voragine” provocata dalla L.89/2001 tende ad allargarsi: in meno di 2 anni, l’arretrato delle Corti di Appello dei procedimenti di equa riparazione risulta più che raddoppiato. Cfr. GIACARDI, Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, in www.altalex.it.

Inoltre, si è evidenziato l’inefficienza della legge Pinto, in quanto il cittadino una volta esperito vittoriosamente il procedimento per ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata del processo, è costretto ad intraprendere una lunga fase esecutiva volta al recupero delle somme concesse a titolo di equa soddisfazione. Infatti la Corte europea (Simaldone c/ Italia) ha evidenziato che costringere il ricorrente ad intraprendere un nuovo rimedio ex lege Pinto sarebbe come rinchiudere il ricorrente stesso all’interno di un circolo vizioso dove il disfunzionamento di un rimedio lo costringerebbe ad utilizzarne un altro. Ad ogni modo non resta che adire nuovamente la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per rivendicare l’inefficienza del rimedio “Pinto”. Cfr. ROMANO G., Inefficienza della legge Pinto: il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Dir. umani in Italia, disponibile sul sito www.duitbase.it.

In particolare, nella sentenza Cocchiarella c. Italia, ricorso n. 64886/01 (§§ 69-98), la Corte ha in più punti richiamato la sua giurisprudenza, secondo la quale ” il diritto di accesso ad un tribunale garantito dall’art. 6 § 1 della Convenzione sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziale definitiva e obbligatoria possa rimanere inattuata a danno di una parte. L’esecuzione di una sentenza, di qualsiasi giurisdizione sia, deve essere considerata come parte integrante del processo”.

[21] La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha ripetutamente condannato l’Italia in relazione al diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole, cfr. CEDU sentenze 36813/97, 64890/01, 64699/01, 65102/01, v. Locatelli c. Italia del 5.7.2007, ma la giurisprudenza sul punto è ampia, le sentenze sono disponibili sul sito www.echr.coe.int.

[22] Cfr. per tutte Corte Europea dei diritti dell’Uomo. Bottazzi c/Italia, disponibile sul sito www.echr.coe.int.

[23] Cfr. Corte Europea dei diritti dell’Uomo, 10.11.2004, Mostacciolo c/ Italia n. 64705/01, § 21, disponibile sul sito www.echr.coe.int.

È accaduto che successivamente all’entrata in vigore della legge Pinto, i giudici italiani hanno avuto difficoltà interpretative, a causa della lettera della Legge Pinto, quali, la qualifica del rimedio ora in termini di “danno patrimoniale e non patrimoniale”, ora di “equa riparazione” e di “indennizzi”, che ne hanno impedito una sicura interpretazione e inquadramento sistematico; in secondo luogo, a causa della non chiara portata applicativa della CEDU all’interno del nostro ordinamento. Sul punto Cfr. GENOVESE A., Contributo allo studio del danno da irragionevole durata del processo, in Studi di diritto civile, AA. VV., 15 ss..

[24] Il Trattato di Lisbona reca due importanti modifiche all’art. 6 del Trattato Unione Europea relativamente alla tutela dei diritti fondamentali. Il primo paragrafo riguarda la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), che viene “comunitarizzata”.

In particolare il par. 1 prevede: <<L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.>>. Ai par. 2 e 3 leggiamo che: <<L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.

Il Trattato è entrato in vigore il 1° gennaio 2009, ma l’Italia aveva già ratificato con la l. 130/2008.

Il disegno di legge, presentato al Senato dall’onorevole Pinto ed altri il 16.2.1999 n. 3813 cfr. documento, in Giust. civ., 2004, supplemento al n. 12, Il danno da ritardata giustizia, a cura di MAROZZO DELLA ROCCA F., 132 ss, esaminato dalla 2° Commissione (giustizia) in sede referente, è stato approvato in aula il 28 settembre 2000. La Camera dei deputati (A.C.) n. 7327) lo ha approvato in aula con modificazioni il 6 marzo 2001. La 2° Commissione del Senato della Repubblica, pubblicato sulla G.U. 3 aprile 2001 n. 78, la legge è entrata in vigore il 18 successivo cfr. documento in Giust. civ., 2004, 12, Il danno da ritardata giustizia, supplemento al n. 12, a cura di MAROZZO DELLA ROCCA, 140 ss.

[25] L’articolo 77 della Costituzione, infatti, prevede il decreto legge come una forma eccezionale di produzione di norme di rango legislativo: “Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”. Cfr. RIZZO A., Uso e abuso del decreto legge, disponibile sul sito: www.cronachedeldiritto.bogspot.it; FRANZI P.,  Decreto sviluppo: modifiche alla legge Pinto e profili di incostituzionalità, disponibile sul sito: www.altalex.it.

La legge di conversione 7.8.2012 n. 134, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11.8.2012 cfr. www.avvocatitriveneto.it.

[26] Cfr. Cass. 6.10.2005 n. 19435, in Giust. civ. mass., 2005, 10, dove la Corte ha accolto il ricorso presentato da un cittadino che ha dovuto attendere non soltanto la sentenza per il riconoscimento della pensione di invalidità, ma un ulteriore anno  per la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza, il cognome dell’attore, che rendeva quest’ultima ineseguibile.

Su tale principio cfr. G. D’AIUTO, Il principio della ragionevole durata del processo penale, Napoli, 2007; MASONI, La ragionevole durata del giusto processo nell’applicazione giurisprudenziale, Milano, 2006; KOSTORIS (a cura di), La ragionevole durata del processo: garanzie ed efficienza della giustizia penale, Torino, 2005.

[27] Cfr Cass. 27.11.2006 n. 42189, in Cass. pen., 2007, 2, 556.

[28] Cfr FALCONE I., La ragionevolezza del processo: tra vincoli europei e autonomia dell’ordinamento interno, in Giust. civ., 2010, 251.

Cfr. CITTARELLO, La durata ragionevole del processo: criteri di valutazione della “ragionevolezza” elaborati dalla corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed ordinamento italiano, in Riv. it., dir. pubbl. comunit., 2003, 1, 145.

Cfr. Appello Brescia, 29.6.2001 n. 43, in Guida al dir., 38, 2001, 23 ss., dove la Corte afferma che le difficoltà organizzative e il numero delle pendenze non possono valere a giustificare il sacrificio del diritto fondamentale del cittadino alla definizione del giudizio cui è sottoposto in un tempo ragionevole, infatti in base all’art. 127 c.p.c. è il giudice ad avere la direzione dell’udienza ed a dover ex art. 175 c.p.c. esercitare tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. Cfr., inoltre, CHIAVARIO, Processo e garanzie della persona, II ediz., I vol., Milano, 1982, 15 ss..

[29] Cfr. CITTARELLO A., La durata ragionevole del processo: criteri di valutazione della “Ragionevolezza” elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed ordinamento italiano, cit., dove l’autrice afferma che  il diritto riconosciuto ad ogni individuo di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi sarebbe vulnerato se il sistema non riuscisse a garantire una ragionevole durata dei processi.

[30] Cfr. Cass. Sez. un. 16.6.2006 n. 13916, in Mass. Giur. it., 2006.

Cfr. BOVE M., Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in Quaderni de “Il giusto processo civile”, Napoli, 2010.

[31] Cfr. Cass. SS.UU. 2.10.2012 n. 16783, consultabile digitando sul motore di ricerca “google”: annamariatanzi.files.wordpress.com, dove il prcesso presupposto aveva ad oggetto diritti condominiali che ha avuto una durata di ventisette anni e sette mesi ancora pendente in appello, la Cassazione ha liquidato a tutte le parti € 22.000,00 per irragionevole durata del processo;  CEDU 23 aprile 1987, Lechner c. Austria; CEDU 25 giugno 1987, Capuano c. Italia;  Baggetta c. Italia; Milasi c. Italia; CEDU 26 ottobre 1988, Martins Moreira c. Portogallo; CEDU 19 febbraio 1991, Mori c. Italia; CEDU 27 agosto 1991, Philis c. Grecia, consultabili sul sito: www.echr.coe.int.

[32] Cfr. CEDU Sorrentino c/ Italia ricorso n. 40465/98, disponibile sul sito www.echr.coe.int, Cass. SS. UU. 2004 n. 1338, in Giur. it., 2004,5,944 ss; Cfr. Cass. 1339/2004, con nota di DIDONE A., Il nuovo rito societario porrà seri problemi di compatibilità con la Cedu, in Dir. giust., 2004,1,104. dove il ricorrente chiedeva l’indennizzo per il danno morale derivante dalla irragionevole durata del processo (cinque anni) avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti derivanti da infiltrazioni d’acqua subite nell’appartamento del ricorrente.

Cfr. Cass. SS.UU. 1440/2004, in Giur.it., 2004, 5, 944 ss., dove il ricorrente chiedeva l’indennizzo per un processo durato 11 anni dinanzi al giudice di pace di Benevento che aveva accolto parzialmente la domanda di risarcimento da incidente stradale, l’indennizzo è stato liquidato su otto anni di eccessiva durata, con nota di MAROZZO DELLA ROCCA F., Durata irragionevole del processo e presunzione di danno non patrimoniale, in Giust. civ., 2004,4, 917; con nota  MAROZZO DELLA ROCCA, Quando la giurisprudenza europea “si impone ai giudici nazionali”… La legge Pinto e i nuovi orientamenti della Corte di Cassazione, in Resp. civ. e prev., 2004, 2, 471.

Cfr. BOVE M., Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in Quaderni de “Il giusto processo civile”, Napoli, 2010.

Cfr.  Appello Ancona 11/07/2001, in Famiglia e Diritto, 2002, 3, 301, con nota di VULLO.

[33] Cfr.Cass. 8.11.2011 n. 23240, in Il civilista, 2011, 12, 21, dove un tenente della guardia di finanza per effetto della eccessiva durata del processo aveva subito danni alla carriera, danni biologici, danni morali e danni esistenziali. Il processo era durato, in due gradi del giusizio, 15 anni e 11 mesi, con l’assoluzione delll’imputato,  e venne risarcito € 15.000 per danni patrimoniali da perdita di chance, ed € 50.000,00 per danni non patrimoniali.  Cfr. Cass. 28.3.2006 n. 6998, in Giust. civ. Mass., 2006, 3, dove una persona aveva subito un processo penale durato 16 anni, dove era accusata del reato di cui all’art. 416 c.p., definito con sentenza assolutoria del reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Cfr., inoltre, CEDU 8 luglio 1987, H. c. Regno Unito; CEDU 18 febbraio 1989, Laino c. Italia, consultabili sul sito: www.echr.coe.int.

Il 21 dicembre 2010 l’Italia fu condannata dalla CEDU per 471 violazioni del principio di ragionevole durata del processo penale cfr. sent. Cedu 6.3.2012 g. c. Italia, in www.processopenaleegiustizia.it Cfr. sent. Cedu  13.11.2012, EMB c Romania, in www.processopenaleegiustizia.it.

Molti hanno affermato (v. Relazione al disegno di legge “Mastella”, contenente “Disposizioni in materia di accelerazione e razionalizzazione del processo penale”)> che il processo penale sia lungo a causa dell’eccesso di garanzie difensive date alla parte. Una ricerca condotta dall’EURISPES su 1.600 processi penali del Tribunale di Roma sia in composizione monocratica che collegiale, è risultato che il processo penale è paralizzato dalla catastrofica condizione della struttura amministrativa, e che le garanzie processuali non svolgono obiettivamente, alcuna influenza apprezzabile sui tempi di svolgimento del processo penale. La lettura delle tabelle è univoca: i processi, arrivano al dibattimento già invecchiati nella fase delle indagini (dopo circa tre anni) e quando inizia finalmente il dibattimento, deve passare attraverso l’imbuto di adempimenti che la macchina amministrativa, semplicemente, non riesce ad organizzare con standard di efficienza minimamente decenti. È impressionante constatare quanti processi vengano rinviati perchè è stata omessa la citazione del testimone, o è fallita la loro citazione per banali quanto sistematici inceppamenti (indirizzi sbagliati, cartoline postali che non ritornano, notifiche intempestive), e quanti altri perchè i testimoni, regolarmente citati, semplicemente non compaiono, tradendo così la diffusa percezione da parte dei cittadini, di una scarsa autorevolezza di quella intimazione dell’Autorità Giudiziaria, e quando poi accade che i testimoni, regolarmente comparsi, si vedono rimandati ad una nuova udienza. Colpisce constatare quanto alto sia il numero dei rinvii dovuti alla assenza del Giudice (o di uno dei Giudici); e quanti siano dovuti al carico abnorme dei ruoli, che rende pressocchè impossibile rispettare il programma istruttorio di quella giornata.

Ancora, un dato preoccupante è quello secondo cui in italia, quasi 40 detenuti su 100 in carcerazione preventiva si rivelano innocenti al termine del processo. Cfr. Relazione dell’Eurispes: Indagine sul processo penale, Roma 2007, disponibile sul sito: www.italiaora.org.

Cfr. Cass. Civ. 26/01/2006  n. 1630, in Mass. giur. it., 2006; Cass. Civ. 15/09/2005 n. 18266, in Mass. giur. it., 2005; Cass. Civ. 03/06/2003 n. 8867, in Mass. giur. it., 2003; Cass. Civ. 30/01/2003 n. 1405, in Guida al diritto, 2003, 40, 37 ss..

Cfr. BOVE M., Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in Quaderni de “Il giusto processo civile”, Napoli, 2010.

[34] Cfr. Cass. 8.8.2002 n. 11987, in Giur. it., 2002,2039; CEDU 8.2.2000,  Zeoli c. Italia, per un commento cfr. DIDONE, La legge Pinto e la Corte europea dei diritti dell’uomo: sepolti i contrasti, cit..

Cfr. Cass. 23.12.2005 n. 28507, in Foro it. 2006, 5, 1423, con nota di SAN GIORGIO M.R., Legge pinto, dietrofront degli ermellini. Quando la norma cedu è self-executing., in Dir giust., 2006, 5, 22; Appello Caltanissetta 30.5.2002, in Foro it., 2003, I, 840 ss..

Il Tar lazio Roma, 24.10.2012 n. 8746, con nota di BIARELLA, disponibile sul sito:  www.altalex.it, ha riconosciuto il danno da ritardo a carico del Ministero della Giustizia in quanto non ha  corrisposto l’equa riparazione alla parte che ha esperito vittoriosamente il ricorso ex lege Pinto. Infatti, se il pagamento non avviene entro sei mesi scatta il danno da ritardo commisurato agli interessi moratori.

Cass. 10.10.2008 n. 24901, in Foro it., 2009, I, 1472 ss..

[35] Per una rassegna sui casi fallimentari di durata ingiusta cfr. Dir. e giust., 2002,  40, 64 con nota di CONTE.

Cfr., inoltre, Cass.  18.9.2012 n. 15671, in Giur. it., ottobre 2012, 1970 ss.; si tratta di una procedura fallimentare iniziata nel 1991 con dichiarazione di fallimento del Tribunale di Marsala ancora non conclusa al momento della presentazione del ricorso per irragionevole durata. Cfr. Cass. 950/2011; Cass. Civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1747, in Fallimento, 2006, 10, 1207; Cass. Civ., Sez. I, 03/09/2003, n. 12807, in Corriere Giur., 2003, 12, 1558; Cass. Civ., Sez. I, 05/12/2002, n. 17261, in Fallimento, 2003, 10, 1065; Tribunale Tivoli, 13.07.2010, in Juris data.

[36] Cfr. Cass. Civ. 07/11/2002 n. 15611, in Mass. giur. it., 2002; Cass. Civ. 20/09/2002 n. 13768, in Giust. civ., 2002, I, 3063 ;Cass. Civ. 06/10/2005 n. 19435, in Mass. giur. it., 2005; Cass. Civ. 04/04/2003 n. 5265, in Arch. civ., 2004, 285; Cass. 26/07/2002 n. 11046, in Danno e resp., 2002, 11, 1114, con nota di PONZANELLI.

CEDU 3.08.2000, in Foro it. Rep., 2000, voce Diritti politici e civili, n.99, in Guida al dir., 2000, 36, 110, con nota di DE PAOLA, secondo cui lo Stato nazionale va condannato al risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, a causa dei ritardi colpevoli dell’autorità nazionale nel salvaguardare l’azione esecutiva di rilascio; Cass. 22.10.2002  n. 14885, in Foro it., 2003, I, 837 ss..

CEDU 15 novembre 1996, Ceteroni c. Italia, consultabile sul sito: www.echr.coe.int.

[37]  Il procedimento cautelare non può essere preso in considerazione in via autonoma, in quanto esso è incidetale e strumentale rispetto al giudizio di merito in cui si inserisce, Cfr. per tutte Cass. 13.6.2006 n. 13683, in Mass. giur. it., 2006.

[38] In attuazione dell’adeguamento del diritto interno ai principi e regole stabilite dalla Cedu come interpretate dalla Corte di Strasburgo, alcune controversie portate all’attenzione del giudice tributario rimangono estranee all’applicazione della tutela di cui alla legge 89 del 2001. Tali sono le richieste di rimborso di imposte indebitamente trattenute, perché non hanno ad oggetto l’accertamento del diritto alla ripetizione dell’indebito secondo i principi di diritto civile, bensì l’esistenza o meno del presupposto impositivo dello Stato, Cfr. Cass. 7.3.2007 n. 5275 in Mass. giur.it., 2007.

Cfr. DEL FEDERICO L., I principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia tributaria, in Riv. dir. fin., 2010, 2, 206 ss..

Cfr. SS.UU. 2.10.2012 n. 16783, in www.altalex.it, con note di VILLANI e PANSARDI, per i casi in cui il diritto alla ragionevole durata si applica al processo tributario cfr. Cass. 24.9.2012 n. 16212.

[39] Cfr. Cass. 22.10.2008 n. 25595, in Mass. giur. it., 2008 10, 1503, conforme Cass. civ. 30/12/2009, n. 28106 in  Mass. giust. civ.. 2009, 12, 1783Cass. 24269/2008, in Giust. civ. Mass., 2008, 9, 1402 , Cass. 21088/2005, Giust. civ. Mass., 2005, 10; Cass. 19204/2005, Giust. civ. Mass. 2005, 9 , Cass. 17650/2002,  Giust. civ. Mass., 2002, 2172.

Cfr. BOVE M., Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in Quaderni de “Il giusto processo civile”, Napoli, 2010.

Cfr., inoltre, Cass. 7.12.2006 n. 26201, Giust. civ. Mass., 2006, 12, nell’ambito del processo penale dove afferma che il carattere infamante dell’imputazione ascritta al soggetto e la sua ingiustizia, come poi accertata in giudizio, costituiscono tutti elementi che convergono a deporre per una particolare intensità dello stress ed ansia da attesa di una decisione liberatoria. Il parametro liquidatorio indicato dalla Corte di Strasburgo è contenuto fra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di €1.500, 00 per ogni anno di ritardo.

[40] La Corte europea ha stabilito che il danno non patrimoniale va presunto, cioè che la normalità di determinate conseguenze dannose, a livello più intimo della persona, non vanno provate ma sono presunte come conseguenza dell’eccessiva durata di un processo. Per un approfondimento cfr. VITELLI F., Presunzioni e danno non patrimoniale, in Giur. it., 2004, 5, 944 ss..

Cfr.  Cass. 5.11.2002 n.15449, in Danno e resp. 2003, 266, con  nota PONZANELLI; in Giur. it. 2003, 21, con nota DIDONE; e in Resp. civ. e prev. 2003, 81, con nota ZIVIZ P., Legge Pinto e danno esistenziale,  87 ss.

Tuttavia, mentre la prova del pregiudizio non patrimoniale può essere desunta anche soltanto dalla durata del processo, la prova dell’entità del pregiudizio patrimoniale, e quella della sua derivazione causale diretta dalla irragionevole durata del processo, deve essere fornita in modo rigoroso. In Cass. Civ.19/01/2005 n. 1094, in  Dir. e giust. 2005, 7, 21  con nota di FITTIPALDI, Danni da processo, la Corte mette i paletti. Conforme Cass. civ. 07/09/2005 n. 17838, in  Dir. e giust. 2005, 37, 15 con nota TRIASSI.

[41] In tema di equa riparazione il danno non patrimoniale si presume, detta presunzione può essere superata qualora il giudice ravvisi nel caso concreto la ricorrenza di peculiari circostanze, attinenti al giudizio presupposto, idonee ad escludere la configurabilità di qualsivoglia stress o patimento ricollegabile all’irragionevole durata del processo, che deve essere adeguatamente motivato cfr. per tutte Cass. 2008 n. 25365, in Mass. Giur.it., 10, 1494. Si pensi ad una giurisprudenza costante che nega, in determinate circostanze, miglioramenti economici alla pensione, cfr.  Cass. 22.10.2008 n.25595, in Mass. giur. it., 2008 10, 1503; Cass. 1.12.2008 n. 28501; in Resp. civ., 2009, 2, 177; in Danno e resp., 2009, 2, 215, cfr. inoltre, Cass. 16.2.2005 n. 3118, in Giust. civ. Mass,. 2005, 2.

Al riguardo possono consultarsi le sentenze della Corte europea su ricorsi contro l’Italia, emanate in data 31.7.2003 cause Battistoni, Ferrosi, Rossi, La Paglia, Tempesti Chiesi, Fezia, Marigliano, De Gennaro, Miscioscia, Gatti; in data 28.3.2002: cause Soave, Contardi, Lattanti e Cascia; in data 19.2.2002: cause Piacenti, De Cesaris, Sardo, Donato, Di Pede; in data 12.2.2002: cause Ventrone, Seccia, De Rosa, società Croce Gialla Romana s.a.s.; consultabili sul sito www.echr.coe.int, sentenze tutte che, accertata la vilazione del termine ragionevole di durata, hanno liquidato alle vittime il danno non patrimoniale ritenuto sussistente senza bisogno di alcun accertamento al riguardo.

[42] La presunzione può essere superata quando difetta lo stato di incertezza, e quindi il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio, Cfr. Cass.  21/04/2006 n. 9411, in Giust. civ. Mass., 2006, 4; Cass. 17.10.2008 n. 25365, in Mass. giur. it., 2008, Cass. 22.10.2008 n.25595; Cass. 15.11.2006 n. 24358, cit.; Cass. 13.9.2006 n. 19666; Cass. 11.11.2005 n. 21857, cit.; Cass. 26.09.2008 n. 24269, cit.; Cass. 28.10.2005 n. 21088, cit.; Cass. 30.9.2005 n. 19204, cit..

la parte ha indubbiamente un onere di allegazione e dimostrazione, ma esso riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, e spetta poi al giudice – sulla base dei dati suddetti e di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente – verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se vi sia stata una violazione del termine ragionevole, avvalendosi anche – secondo il modello processuale di cui agli art. 737 ss. c.p.c. adottato dalla legge (art. 3, comma 4, legge cit.) – di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l’assunzione di informazioni che, espressamente prevista dall’art. 738 c.p.c., non resta subordinata all’istanza di parte. Pertanto, il giudice – pur non essendo obbligato ad esercitare tali poteri, potendo attingere “aliunde” le fonti del proprio convincimento – non può ascrivere alla parte una asserita carenza probatoria superabile con l’esercizio dei poteri di iniziativa d’ufficio, né, tanto meno, può ignorare la richiesta della parte ricorrente di acquisire, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001, gli atti del processo presupposto e fondare il proprio convincimento su mere ipotesi in ordine alle cause della durata dello stesso. Cfr. Cass. 28/07/2006 n. 17249,  in Giust. civ. Mass., 2006, 9.

[43] Cfr. Cass. 15.11.2006 n. 24358 in Mass. giur. it., 2006.

[44] Cfr. CEDU  2.11.2010- ricorso n. 36168/2009- Piazzi c/ Italia, riguardante il caso di una coppia divorziata. Successivamente la madre si era rivolta ad un legale per ingiungere l’ex coniuge di non incontrare più il figlio, a causa di sospetti di abusi sessuali infondati. Il Tribunale per i Minorenni aveva rilevato che la madre aveva tenuto consapevolmente un comportamento destinato ad escludere tanto il padre che le autorità competenti, interrompendo di fatto ogni rapporto del bambino con il padre. Il Tribunale nel 2003 aveva quindi argomentato che fosse nell’interesse del minore recuperare il rapporto con il padre, con il sostegno psicologico di uno psicoterapeuta scelto  dai genitori. Tuttavia i servizi sociali di fatto non avevano consentito incontri tra il padre ed il figlio. A seguito del ricorso del padre, il Tribunale nel 2008 aveva preso atto che dal 2001 al 2008 il padre non aveva più visto suo figlio e che al precedente provvedimento del 2003 non era stata data esecuzione. Tuttavia, i servizi sociali anche di fronte al secondo provvedimento erano rimasti inerti, allora il padre presentò un ulteriore ricorso avverso la sentenza del Tribunale dinanzi la Corte d’appello, che venne respinto sia  perché dagli atti risultava la volontà del figlio di non incontrare il padre sia perché ormai il ragazzo era prossimo alla maggiore età. Pertanto il ricorrente si è rivolto alla Corte europea per la violazione dell’art. 8 della convenzione per l’inadempimento dello Stato ad adottare misure tese al rispetto della vita familiare.

La Corte ha sottolineato che simili ritardi non sono giustificabili, in quanto è compito di ciascuno Stato contraente organizzare il sistema giudiziario, in modo tale da assicurare il rispetto degli obblighi positivi sussistenti in capo al medesimo in virtù dell’art. 8 della Convenzione, (diritto ad una vita familiare) e che in tali circostanze lo Stato avrebbe dovuto adottare misure più dirette e specifiche, al fine di ristabilire il contatto tra il genitore estromesso ed il figlio.

[45] Cass. Civ. Sez. I, 04/10/2005, n. 19354, in Dir fam. pers., 2006, 4, 1537 ss., con nota di ROCCA M.M., Se la vita affettiva è compromessa dall’irragionevole durata del processo di divorzio: un danno squisitamente esistenziale, 1542 ss., e in Fam. e dir., 2006, 2, 167, con nota di NEGRO.

Il caso riguardava un divorzio consensuale durato oltre quattro anni, mentre, trattandosi di una pronuncia di stato, non avrebbe dovuto superare la durata di un anno e sei mesi. Tuttavia la Corte non ha riconosciuto il danno alla vita di relazione perché il ricorrente si era  limitato a depositare un atto notorio della signora che avrebbe dovuto sposare, dove affermava che non voleva più sposarlo a causa dell’eccessiva durata del processo di divorzio.

Cfr. inoltre Cass. 10.11.2006 n. 24040, Mass. giur. it, 2006; Cass. 4 ottobre 2005 n. 19354, cit., 1537, ROCCA, Se la vita affettiva è compromessa dall’irragionevole durata del processo di divorzio: un danno squisitamente esistenziale, il ricorrente lamentava che la eccessiva durata del processo aveva determinato l’insuccesso del nuovo progetto matrimoniale cui si stava dedicando, infatti, la compagna del ricorrente aveva deciso di interrompere la relazione per l’eccessivo protrarsi della procedura di divorzio, cfr. GARUTI, Il danno esistenziale, tra valori costituzionali e tifosi delusi, in Riv. it. medicina legale, 2007, 02, 307.

[46] La nozione di danno alla vita di relazione è stata elaborata dalla giurisprudenza per identificare l’impossibilità o la difficoltà, per chi ha subito menomazioni, di reinserirsi nei rapporti sociali o di mantenerli ad un livello normale, cfr. Cass. 17.4.2003 n. 6168, in Giust. civ., 2003, I, 2369.

Cfr. CEDU 18.2.1999, ricorso n. 33158/96, Laino c. Italia, in www.echr.coe.int, il ricorrente chiedeva un’equa riparazione per la durta irragionevole del processo di separazione con la moglie (otto anni dinanzi al Tribunale di Napoli), e rilevava che la durata del processo aveva leso il suo diritto al rispetto della vita familiare protetto dall’art. 8 della CEDU “Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare1.Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”. In particolare nel 1994 il Presidente del Tribunale di Napoli aveva disposto di trasferire il fascicolo al Distretto Nola Corte, perchè era ritenuto competente. Poiché nessun giudice era stato nominato, il caso è rimasto inattivo fino all’udienza dell’8 maggio 1997, che alla fine l’udienza era stata rinviata perché il giudice era assente. Pertanto la Corte europea ha condannato l’Italia a pagare entro tre mesi la somma di lire 25.000.000 oltre agli interessi del 5% annui dalla data dell’adozione della sentenza.

[47] Cfr. ROCCA M.M., Se la vita affettiva è compromessa dall’irragionevole durata del processo di divorzio: un danno squisitamente esistenziale, cit..

Inoltre, si pensi al danno alla salute, cfr. Cass. SS.UU. 21.2.2002 n. 2515, in Giur. it.,  2003, 691 con note di BONA, e,  MIGLIORATI; ed in  Nuova giur. civ. commentata,  2003, I, 208, con note di  PANETTA, e di MARSICOVETERE, là dove è stata espressamente riconosciuta (sussistendone i relativi presupposti ex art. 2059 c.c., il quale rinvia all’art. 185 c.p. che, a propria volta, rimanda alle singole figure delittuose), la risarcibilità del danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che, si trovino in una particolare situazione (nel caso affrontato con la richiamata pronuncia, in quanto abitino e-o lavorino in un ambiente compromesso a seguito di disastro colposo ex art. 449 c.p.) e che, anche in mancanza di una lesione all’integrità psico – fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, “provino in concreto di aver subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d’animo) di natura transitoria” a causa (nella fattispecie) dell’esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita.

[48] Per quanto concerne il fallito, la cui corrispondenza, ai sensi dell’art. 48 della legge fallimentare deve essere consegnata al curatore e che, ai sensi dell’art. 49 della stessa, non può allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qual volta è chiamato cfr. Cass. 12935/2003, in Giur. it., 2004,1853, con nota di VITELLI.

A questo riguardo va evidenziato che in linea generale, e in particolar modo per quanto attiene il protrarsi ingiustificato delle procedure fallimentari, la prova di aver subito un danno morale a carico del ricorrente in concreto è agevolata dal ricorso a presunzioni e a ragionamenti che trovano il loro fondamento nella conoscenza degli effetti che la pendenza di un processo civile, penale o amministrativo determina nel comune cittadino, Cfr. Cass. 14.1.2003 n. 362, in Danno e resp., 2003,601, con nota di VENTURELLI; e in Dir e giust., 2003, 8, 36, con nota di CONTE, Equo indennizzo: ecco il vademecum i parametri per la liquidazione delle somme ex lege 89/2001.

Per una rassegna sui casi fallimentari di durata ingiusta cfr. Dir. e giust., 2002,  40, 64 con nota di CONTE.

Cfr. inoltre Cass. 10.11.2006 n. 24040, Mass. giur.it, 2006.

[49] Per quanto concerne questo aspetto si segnala il dato allarmante di  una ricerca condotta dall’EURISPES (v. infra) che su uno studio di 1.600 processi penali nel 2007 del Tribunale di Roma su 100 imputati condotti in custodia cautelare in carcere, 40 risultavano alla fine del processo totalmente innocenti.

[50] Cass. Civ. 28.3.2006 n. 6998, cit., dove la parte ha chiesto un risarcimento per danno non patrimoniale di € 500.000,00, per l’indebita privazione del lavoro e per l’impossibilità di progredire di carriera, in quanto costituiscono danni alla persona meritevoli di tutela.

[51] La legge 4 agosto 1955, n. 848 provvedendo a ratificare e rendere esecutiva la Convenzione, ha introdotto nell’ordinamento interno i diritti fondamentali, aventi natura di diritti soggettivi pubblici, previsti dal titolo primo della Convenzione e in gran parte coincidenti con quelli gia indicati nell’art. 2 Cost., rispetto al quale il dettato della Convenzione assume una portata confermativa ed esemplificativa (Corte cost. 22 ottobre 1999, n. 388). Cfr. Cass. 23.12.2005 n. 28507, in Foro it. 2006, 5, 1423, con nota di SAN GIORGIO M.R., Legge Pinto, dietrofront degli ermellini. Quando la norma cedu è self executing, in Dir giust., 2006, 5, 22 ss., dove l’autrice rileva che la giurisprudenza costituzionale, proprio in tema di ragionevole durata del processo, e con riferimento agli articoli 2, 11 e 24 della Costituzione, da un lato, e all’articolo 6 della Convenzione dall’altro, aveva chiarito che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall’Italia, trovano espressione e non meno intensa garanzia, nella Costituzione: non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo fatto dall’articolo 2 della Costituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coessenziali alla dignità della persona (cfr. sentenza 167/99), ma anche perché, al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nell’interpretazione (sentenza 388/99).

Cfr. Corte cost. 22 ottobre 1999 n. 388, n. 399 del 1998, n. 167 del 1999, disponibili sul sito www.giurcost.org, La Corte costituzionale con sentenza n. 78 del 2002, disponibile sul sito: www.giurcost.org, ha affermato che la ragionevole durata dei processi è oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato.

Sulla necessità di contemperare, in ogni caso, il principio di ragionevole durata del processo con il complesso delle altre garanzie costituzionali cfr., ex plurimis, Corte cost., 23 dicembre 2004, n. 420, in Giur. cost., 2004, 4453; Id., 23 dicembre 2004, n. 418, ibid., 4443; Id., 9 luglio 2004, n. 219, ibid., 2304; Id., 15 luglio 2003, n. 251, ivi, 2003, 2102; Id., 4 dicembre 2002, n. 519, ivi, 2002, 4273; Id., 19 novembre 2002, n. 458, ibid., 3805.

Cfr. CEDU Scordino c/ Italia, disponibile sul sito www.echr.coe.int, e su www.foroeuropeo.it , con nota di VOLTAGGIO P., La Corte di Strasburgo “bacchetta” l’Italia anche dopo la legge Pinto. La decisione del 27 marzo sul caso Scordino riapre l’accesso al ricorso a Strasburgo, dove la Corte afferma che il diritto alla ragionevole durata del processo venga considerato come un diritto soggettivo, fondamentale, ed,  inviolabile dell’uomo; la sua violazione genera un danno in re ipsa, e nella liquidazione pur essendo accettato che si ricorra a criteri equitativi, la giurisprudenza deve tenere in considerazione la giurisprudenza elaborata dalla Corte europea.

[52] Cfr. Corte Cost Corte. n. 345 del 1987, Corte cost. n. 388/1999, disponibili sul sito: www.giurcost.org.

[53] Cfr Cass. 26 gennaio 2004 n. 1338 in Giust. civ., 2004, I, 907 ss, dove inoltre si afferma che è diversa soltanto la prospettiva secondo la quale esso viene considerato: garanzia oggettiva dell’ordinamento nella norma costituzionale, garanzia soggettiva della persona nella CEDU.; cfr inoltre, Corte cost. 25 luglio 2001 n. 305, disponibile sul sito www.giurcost.org.

La descritta differenza è strettamente collegata al tipo di controllo svolto dalla Consulta, la quale (diversamente dai giudici di Strasburgo) “…non può sindacare la durata del singolo processo, ma esclusivamente disposizioni che prevedono tempi lunghi, inutili passaggi di atti da un organo all’altro, formalità superflue, non giustificate né da esigenze repressive né da garanzie difensive; in complesso poco, perché la cronica lentezza della nostra giustizia, più che dalla disciplina legale del processo, dipende da fatti di gestione, da insufficienza delle strutture, insomma da ragioni pratiche…” cfr. CITTARELLO A., La durata ragionevole del processo: criteri di valutazione della “Ragionevolezza” elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed ordinamento italiano, cit..

[54] Cfr. Cass. 10550/13, in www.dirittoegiustizia.it, dove la Corte esclude l’applicabilità della legge Fornero sui licenziamenti individuali (modifiche all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori) sul reintegro dei dipendenti ai contenziosi già radicati prima dell’entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92, perché contrasta con la ragionevole durata del processo; Cass. Civ. sez. un. 18.12.2008 n. 29523, in Giust. civ. Mass. 2008, 12, 1793; in  Foro amm. CDS, 2008, 12, 3266 (s.m.); e in  Foro amm. CDS, 2009, 1, 14 , il quale afferma che la possibilità di rilevare ed eccepire il difetto di giurisdizione deve tenere conto dei principi costituzionali di economia processuale e di ragionevole durata del processo, allorché la relativa eccezione sia proposta nelle note di replica alla comparsa conclusionale avversaria nel giudizio di secondo grado, essa va ritenuta tardivamente proposta, con la conseguenza che il giudice di appello non deve tenerne conto, e, che la questione proposta nel giudizio di legittimità deve considerarsi inammissibile in quanto proposta per la prima volta. In senso conforme cfr. Cass. 19 ottobre 2008 n. 24883, cit..

Cfr. inoltre Cass Sez. Un. 15.12.2008 n. 29290, in Foro it., 2009, 11, 3104, con nota di CAPONI; con nota di AGRESTI M., Fondamenti processuali e costituzionali del principio di validità della notificazione eseguita mediante consegna di un’unica copia presso il procuratore costituito per una pluralità di parti, in Giust. civ. 2009, 03, 0588.; Cass. 10.11.2008 n. 26889; in Foro it. 2009, 6, 1776; Cass. 3.11.2008 n. 26373, Riv. dir. internaz. 2009, 1, 240, dove si afferma che il rispetto del diritto ad una durata ragionevole del processo impone al giudice di evitare ed impedire comportamenti che sono di ostacolo ad una sollecita definizione del processo, tra i quali quelli che si traducono in un inutile dispendio di energie processuali e formalità da ritenere superflue perché non giustificate dalla natura dialettica del processo. Sarebbe tale, quando il giudice ritiene di dover dichiarare l’inammissibilità o l’improcedibilità di una impugnazione, la concessione di un termine per la notifica della impugnazione ad una parte totalmente vittoriosa nei cui confronti la notifica era stata omessa. Cfr. Cass. Sez.Un. 31.1.2008 n. 6026, in Dir. pen e proc., 2008, 4, 428.

Cfr. Trib. Torino, 31.12.2007 in cd Platinum; Cass. Sez. Un. 15.11. 2007 n. 23726; in Giur. it., 2008, 4, 929; Corte cost. 20.7.2007 n. 320, in www.giurcost.org.; Cass. 27.3.2007 n. 7410, in Mass. giur. it., 2007; Corte Cost. 9.3.2007 n. 67, in www.giurcost.org; e in Cass. pen. 2007, 9, 3177 , con nota di  CASTIGLIA, Il principio di immediatezza e la rinnovazione del dibattimento per il mutamento del giudice; Corte cost. 28.12.2006 n. 455, www.giurcost.org; Corte cost., 14.12.2006 n. 419; in ibidem; Cass. 13.12.2006 n. 7379; in CED, 2007.

[55] Cfr. LETTIERI N., Prontuario della giurisprudenza europea, disponibile sul sito: www.cortedicassazione.it, dove afferma che il legislatore costituzionale ricollega in modo esplicito il carattere “giusto” del processo alla sua definizione tempestiva e, quindi, alla efficienza processuale. A questo principio si è ispirata l’introduzione, ad opera della legge 89/2001, di una equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo. La legge stabilisce che chi subisce un danno, patrimoniale o non patrimoniale, per il mancato rispetto del termine ragionevole indicato dall’articolo 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ha diritto a una riparazione da parte dell’erario, da determinarsi a norma dell’articolo 2056 del codice civile. Cfr. Intervento del ministro Angelino Alfano – 27 ottobre 2008 – Il giusto processo tra efficienza della Giustizia e garanzia di sistema, in www.giustizia.it.

[56]  Cfr. Cost. n. 305 del 2001, disponibile sul sito: www.giurcost.org.

[57] Cfr. Corte cost. n. 388/1999, e sentenza n. 78/2002, disponibili sul sito: www.giurcost.org.

[58] Cfr. VOLTAGGIO P., La Corte di Strasburgo”bacchetta” l’Italia anche dopo la “Legge Pinto”. La decisione del 27 marzo 2003 sul caso SCORDINO riapre l’accesso al ricorso a Strasburgo, disponibile sul sito www.foroeuropeo.it.

[59] Per l’interpretazione di tale clausola cfr. PISILLO MAZZESCHI R., Il coordinamento tra la nuova condizione di ricevibilità prevista dal Protocollo n. 14 alla Convenzione Europea e la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, in Riv. dir. int., 2005, 3, 601, L’autore precisa che la regola del previo esaurimento ex art. 35, par. 1, subisce una serie di c.d. eccezioni, che derivano, pur con qualche adattamento, dalle eccezioni alla regola del previo esaurimento previste dal diritto internazionale consuetudinario. E, del resto, l’applicazione di tali eccezioni risulta nitidamente dalla giurisprudenza degli organi di Strasburgo.

Esse sono sostanzialmente raggruppabili in cinque categorie: a) inaccessibilità dei ricorsi interni; b) inefficacia e inadeguatezza dei ricorsi interni; c) diniego e ritardo irragionevole di giustizia; d) circostanze speciali; e) misure legislative e prassi amministrative illecite, e gross violations dei diritti umani.

Infatti la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, in materia di diritti umani, ha una doppia funzione: una per così dire “negativa”, cioè di preclusione dei ricorsi internazionali in mancanza di esaurimento dei ricorsi interni; ed una positiva, cioè di garantire agli individui vittime il diritto a ricorsi interni effettivi. Nella giurisprudenza della Convenzione, il collegamento fra la regola del previo esaurimento ex art. 35, par. 1, ed il diritto a ricorsi interni effettivi ex art. 13 risulta molto chiaro.

Detta regola vuole responsabilizzare al massimo gli organi nazionali all’attuazione del sistema Convenzione. Cfr., inoltre, PISILLO MAZZESCHI, Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani, Torino, 2004, 139 ss..

[60] Al riguardo, la Corte di Cassazione precisa 1340/2004 come la norma dell’art. 6 CEDU non sia soltanto il prodotto di un dato testuale contenuto nella Convenzione, ma comprenda altresì l’interpretazione che di tale articolo è stata data dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quale giudice appositamente istituito nel sistema convenzionale per dare effettività alle norme CEDU, attraverso un’interpretazione evolutiva ed autonoma delle stesse, che ne permetta in ogni momento storico un’applicazione concreta.  Questa  affermazione che trova riscontro unanime nella dottrina italiana. Cfr.  RANDAZZO, Giudici comuni e Corte europea dei diritti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2002, 1305; DE ROSE, Il giusto processo secondo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo: effetti sull’esercizio della giurisdizione in Italia, in Cons. Stato, 1999, II, 1932.

Cfr. Falcone I., La Ragionevolezza del processo: tra vincoli europei e autonomia dell’ordinamento interno, in Giust. civ., 2010, II, 251 ss..

[61] Cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 27 marzo 2003, ric. Scordino c. Italia, in Foro it., 2003, IV, 361; in Dir. giust., 2003, 25, 80, Cfr. Cass. SS.UU., 26.1.2004 n. 1338, in Giur.it., 2004, 5, 944, con note di VITELLI F., Presunzioni e danno non patrimoniale; DIDONE A., La Cassazione, la legge Pinto e la Corte europea dei diritti dell’uomo:sepolti i contrasti.

[62] Cfr. sul punto anche le sentenze Vernillo c. Francia del 20 febbraio 1991, e,  Dalia c. Francia del 19 febbraio 1998 disponibili sul sito www.echr.coe.int.

[63] Il giudice interno non può discostarsi dall’interpretazione elaborata dalla Corte europea, anche se può discostarsi in misura ragionevole, dando adeguata motivazione rapportata al caso concreto, altrimenti il mancato rispetto della Cedu  concretizza il vizio di violazione di legge denunziabile in sede di legittimità, cfr. per tutte Cass. 2006 n. 14274, in Mass. giur. it., 2006.

Si è, cioè, in presenza di una erosione progressiva della sovranità, erosione che si indirizza ai giudici, che devono osservare ed applicare la Convenzione e le statuizioni della Corte, nonché al Governo che è obbligato a rivedere continuamente gli strumenti del nostro ordinamento al fine di rendere effettivo il rispetto dei diritti dell’uomo in ambito domestico, v. infra.

[64] La Corte europea è arrivata anche a forgiare, tra i principi generali di interpretazione della Convenzione, lo strumento dell’obbligo positivo a carico dello Stato, che non deve rimanere passivo di fronte agli obblighi assunti, ma deve adottare le misure ragionevoli ed adeguate per proteggere i diritti riconosciuti. Per la Corte, dunque, la Convenzione non garantisce solo una serie di “libertà da” (che impongono allo Stato solo un divieto di ingerenza), ma anche corrispondenti “libertà diche spetta allo Stato assicurare attraverso condotte positive (la prima elaborazione di tale esegesi si ha in Airey c. Irlanda del 9.10.1979, in www.echr.coe.int.

Tale teoria dell’obbligo positivo è stata elaborata con particolare riferimento ai diritti protetti dagli articoli 2 (diritto alla vita; cfr. McCann c. Regno Unito, 27.9.95, § 161), 3 (divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti; cfr. Assenov c. Bulgaria, 28.10.98, § 102; Labita c. Italia, 6.4.00; Indelicato c. Italie, 18.10.01), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare; cfr. Hatton c. Regno Unito, 8.7.03), 10 (libertà di espressione; cfr. Ozgür Gundem c. Turchia, 16.3.00) della Convenzione. Cfr.  LETTIERI N., Prontuario della giurisprudenza europea, cit..

[65] Questa è appunto la tesi della Corte di Strasburgo e dei più convinti fautori della assoluta preminenza del “diritto europeo della libertà”, infatti si sostiene che in materia di diritti dell’uomo l’esecuzione dei provvedimenti degli organi di tutela di Strasburgo (Corte e Comitato dei ministri) è retta da regole e principi non già di diritto internazionale, ma di diritto comunitario, che rendono le norme della Convenzione e la loro interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo direttamente applicabili nell’ordinamento interno, e ciò proprio in virtù della particolare forza che fu attribuita alla Convenzione europea.

Sulla stessa tematica corre però l’obbligo di registrare anche le diverse opinioni della giurisprudenza italiana cfr. LETTIERI N., Prontuario della giurisprudenza europea, cit.

[66]Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, caso Scordino c/ Italia,  disponibile sul sito www.echr.coe.int, e su www.foroeuropeo.it, con nota di VOLTAGGIO P., La Corte di Strasburgo “bacchetta” l’Italia anche dopo la legge Pinto. La decisione del 27 marzo sul caso Scordino riapre l’accesso al ricorso a Strasburgo.

La Corte afferma che lo strumento interno non è adeguato, accessibile ed effettivo, perché le Corti non riconoscono il diritto della ragionevole durata del processo come un diritto fondamentalee perché non viene riconosciuta applicabilità diretta ed immediata dalla Convenzione e della giurisprudenza della Corte.

Per un approfondimento del caso Scordino cfr. CONTI R., L’espropriazione indiretta alla luce della giurisprudenza  europea, disponibile sul sito: www.europeanright.eu.  

[67]Cfr. LETTIERI N., Prontuario della giurisprudenza europea, cit..

[68] Il Presidente della Corte di appello di Palermo, Vincenzo Oliveri, nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2013 consultabile sul sito www.giustizia/palermo.it, ha affermato che la legge Pinto dà ormai la possibilità a chiunque abbia subito un processo civile di potere passare dalla cassa erariale per risquotere una congrua somma con un incremento esponenziale dei costi della giustizia.

Quanto agli indennizzi riconosciuti dalle A.G., ad ottobre scorso il debito Pinto ancora da pagare ammontava ad oltre 330 milioni di euro, con un forte accumulo di arretrato a causa dei limitati stanziamenti sul relativo capitolo di bilancio. Questa inadempienza da parte della P.A. ha portato alla creazione di ulteriori filoni di contenzioso in costante aumento (procedure esecutive, giudizi di ottemperanza, ricorsi alla CEDU), con l’aggravio di spese anche molto consistenti. In particolare sono state emesse nel 2012 ben 695 sentenze di ottemperanza per mancato pagamento delle condanne Pinto, di cui solo 330 eseguite per mancanza di personale da parte della Direzione generale. Cfr. Relazione sull’amministrazione della giustizia anno 2012, disponibile sul sito ww.giustizia.it.

[69] Da una parte vi è la tendenza di una parte della giurisprudenza italiana, rappresentata anche da un risalente orientamento della Corte di Cassazione che, chiamata ad esprimersi sull’applicazione della legge Pinto, ha affermato che le disposizioni della Convenzione, in quanto norme di diritto internazionale, regolerebbero rapporti tra stati e non tutelerebbero situazione soggettive, sentenza n. 8157 del 2002 delle Sezioni Unite, in   Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2004, 311.

Un orientamento ha affermato che il diritto all’equa riparazione trova la sua fonte nella normativa nazionale, nella quale sono indicati i parametri, ai quali la valutazione della ragionevole durata del processo e delle sue conseguenze bisogna fare riferimento. Detta posizione si fonda sul fatto che la Convenzione, non introduce norme nel diritto interno, cogenti per i giudici nazionali, ma accorda alla parte lesa, a mezzo del proprio organo giurisdizionale, una tutela di tipo suppletivo o sussidiario, invocabile al posto di quella mancante o ad integrazione di quella inadeguata offerta dai singoli ordinamenti.

I parametri cui correlare la durata ragionevole del processo sono individuati nell’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89: la complessità della controversia, e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti, del giudice e delle altre autorità chiamate a concorrere o contribuire alla sua definizione

Cass. 10.4.2003 n. 5664, in Giust. civ., 2004, supplemento al n. 12, a cura di MAROZZO DELLA ROCCA, 6 e ss..

Cass. 10.4.2003 n. 5664, in Giust. civ., cit., la Corte afferma che il giudice italiano chiamato ad attribuire un’equa riparazione, non sia vincolato alle pronunce di detta Corte Europea, anche se debba tenerne conto quali autorevoli orientamenti giurisprudenziali e linee direttive per definire la nozione di ragionevole durata del processo alla luce del richiamo della Convenzione da parte della legge n. 89 del 2001, e sia poi tenuto a riscontrare esclusivamente sulla scorta dell’ordinamento interno il verificarsi dell’evento dannoso, quale concorrente requisito della nascita del diritto esercitato in giudizio.

Cfr. inoltre, cass. 26.7.2002 n. 11046, in Giust. civ., 2004 supplemento al n. 12, a cura di MAROZZO DELLA ROCCA, p. 7 ss., dove si afferma che l’obiettivo della legge n. 89/2001 è triplice: a) dare attuazione all’impegno assunto con la Convenzione; b) approntare una riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo; c) apprestare una efficace tutela dell’ordinamento giuridico italiano, perché spetta in primo luogo ai singoli Stati garantire i diritti e le libertà sottoscritti con la Convenzione.

Quindi il giudice italiano deve accertare la violazione della Convenzione sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole, restando soggetto ai principi delle leggi italiane Cfr. Cass. 26 luglio 2002 n. 11046, in Giust. civ., cit.

Questo orientamento ha dato luogo a contrasti concernenti la liquidazione da parte del giudice nazionale di indennità per danni non patrimoniali di gran lunga inferiori agli standard di Strasburgo, tant’è che la Corte Europea ha ritenuto inefficace il rimedio interno del ricorso per Cassazione ed ha quindi, dichiarato ricevibile la richiesta di equa riparazione proposta contro l’Italia dopo l’esaurimento del solo giudizio di merito, ai sensi della l. 89/2001, in Corte d’appello

Senonchè con quattro sentenze la Cassazione a Sezioni Unite, hanno affermato che qualunque sia l’opinione sulla collocazione della Cedu nel sistema delle fonti del diritto interno, è certo che  il giudice non può discostarsi dall’interpretazione che dà la Corte europea alle disposizioni della CEDU, cfr. Cass. 26 gennaio 2004 n. 1338,1339,1340,1341, in Giust. civ.,2004, I, 907, e in Giur. it., 2004, 5, con nota di DIDONE A, La Cassazione, la legge Pinto e la Corte europea dei diritti dell’uomo: sepolti i contrasti, possiamo dire che queste pronunzie del gennaio 2004 hanno costituito l’inizio di un riconoscimento sistematico, da parte della Cassazione, della forza vincolante, all’interno del sistema interno, dei principi convenzionali, quali interpretati dalla Corte Europea.

Cfr. Cass. 10542/2002 che riconosce una efficacia sovraordinata alle norme Cedu, come introdotte nel nostro ordinamento con la legge di ratifica 848/55, che impone al giudice nazionale, in caso di contrasto con la disciplina nazionale, di dare prevalenza alla norma pattizia, che sia dotata di immediata precettività rispetto al caso concreto, anche ove ciò comporti una disapplicazione della norma interna.

[70] Cfr. Corte cost. n. 348/349/1999, e sentenza n. 78/2002, disponibili sul sito: www.giurcost.org., in  Riv. dir. internaz., 2008, 1, 197. La Corte Costituzionale ha chiarito che  l’espressione “obblighi internazionali” contenuta nell’art. 117, primo comma, cost.,  si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese dall’art. 10 e 11 Cost.,  cfr. SERINO L., Le nuove frontiere giurispudenziali dopo il Trattato di Lisbona, disponibile sul sito: www.duitbase.it/saggi, MARRONE F., Sulla diretta applicabilità della CEDU nelll’ordinamento italianoalla luce della recente giurisprudenza nazionale, in Diritti umani in italia, ISSN 2240-2861, e disponibile sul sito: www.duitbase.it.

[71] Secondo la Corte Costituzionale, con l’art. 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, che dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati, cfr Corte Cost., in www.giurcost.org.

Cfr. Tar Lazio, 18.5.2010 n. 11984, in Juris data, Giuffrè.

[72] In ordine all’evoluzione giurisprudenziale cfr.. GENOVESE A., Contributo allo studio del danno da irragionevole durata del processo, in Studi di diritto civile, AA. VV., Milano, 2012; Cfr. BOVE M., Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in Quaderni de “Il giusto processo civile”, Napoli, 2010.

La Corte costituzionale già nel 1999 aveva chiarito che la garanzia della durata ragionevole del processo se introdotta in Italia con legge ordinaria, ha un valore vincolante per il legislatore nazionale in forza dell’art. 11 della Costituzione, cfr. Corte cost. n. 388 del 1999, disponibile sul sito www.giurcost.org., dove la Corte afferma che le norme pattizie non si collocano di per se stesse a livello costituzionale, se l’adattamento delle norme del diritto interno alle norme del diritto internazionale è operato mediante il rinvio, consente all’interprete di fare propri i significati che essa ha nell’ordinamento di origine. Se, invece, l’adattamento avviene attraverso l’adozione di specifiche norme, esse stesse costituiscono la sola fonte normativa della materia considerata; cfr., inoltre, Corte cost. n. 188/1990 e n. 315/1990, in www.giurcost.org, mentre spetta al legislatore dare ad esse attuazione, cfr. sent. n. 172/1987, è da rilevare che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall’Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione, non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo fatto dall’art. 2 della Costituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coessenziali alla dignità della persona, ma anche perchè, al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione. cfr. sentenza n. 399/ del 1998, in ww.giurcost.org; cfr. sentenza n. 167/ del 1999, in www.giurcost.org.

[73] Cfr Corte Cost., 348/349/2007, in www.giurcost.org, e in Riv. dir. int., 2008,1,197 ss., con note di BALSANO A., Osservazioni a CEDU, sez. II, 2 febbraio 2010, n. 30506, in Cass. pen,. 2010, 06, 2452.

[74] Cfr Corte Cost. 348/349/2007, cit., MARRONE F., Sulla diretta applicabilità della CEDU nell’ordinamentoitaliano alla luce della recente giurisprudenza internazionale, disponibile sul sito: www.duitbase.it.

Cfr. Tar Lazio, 18.5.2010 n. 11984, in Juris data, Giuffrè.

[75] Cfr Corte Cost. 348/349/2007, cit., DICKMANN, Corte costituzionale e diritto internazionale nel sindacato delle leggi per contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in www.federalismi.it; GIUPPONI, Corte costituzionale, obblighi internazionali e “controlimiti allargati”: che tutto cambi perché tutto rimanga uguale?, in www.forumcostituzionale.it; MAZZERELLI, Corte costituzionale e indennità di esproprio: “serio ristoro” e proporzionalità dell’azione amministrativa, in Giorn. dir. amm., 2008,  1,  32 s.; PACINI, Corte costituzionale e occupazione acquisitiva: un adeguamento soltanto parziale alla giurisprudenza Cedu, ivi, 37 ss.; RANDAZZO, La Cedu e l’art. 117 della Costituzione. L’indennità di esproprio per le aree edificabili e il risarcimento del danno da occupazione, ivi, 25 s.; MOSCARINI, Indennità di espropriazione e valore di mercato del bene: un passo avanti ed uno indietro della Consulta nella costruzione del patrimonio costituzionale europeo, in www.federalismi.it; RUGGERI, La Cedu alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramento sistematico, in www.forumcostituzionale.it; SCAGLIONE, L’espropriazione per pubblica utilità dopo le sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007, in www.dirittiuomo.it; VIRGA, Le “térmiti” comunitarie ed i “tarli” dei trattati internazionali, in www.lexitalia.it; ZANGHI, La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell’uomo e interpreta l’art. 117 della Costituzione: le sentenze n. 348 e 349 del 2007, in www.giurcost.org cfr. anche sentenza n. 239 del 2009 n. 93 del 2010, dove la Corte conferma la sua ratio decidendi, disponibili sul sito www.giurcost.org.

Cfr. Corte cost. 24.10.2007 n. 349, disponibile sul sito www.giurcost.org, con nota di PETRI V., Il valore e la posizione delle norme CEDU nell’Ordinamento interno, in Cass. pen., 2008, 6, 2296 ss..

Cfr. Tar Lazio, 18.5.2010 n. 11984, in Juris data, Giuffrè.

[76] Cfr .Cass. 14/2008 in Foro it., 2008, I, 1470 ss. con nota di MASERA S.R., Ragionevole durata del processo tra corte europea dei diritti dell’uomo, cassazione e Corte Costituzionale.

La Corte afferma che la Convenzione non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa, infatti, è configurabile come un trattato internazionale multilaterale, da cui derivano “obblighi” per gli Stati contraenti (e quindi anche quello dei giudici nazionali di uniformarsi ai parametri CEDU, esclusi i casi in cui siano tenuti a rispettare una norma nazionale, della cui legittimità costituzionale non si possa dubitare), ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omesso medio, per tutte le autorità interne degli Stati membri.

[77] Cfr Corte Cost.,348/349/2007, cit., cfr. anche sentenza n. 239 del 2009, disponibile sul sito www.giurcost.org.

Cfr. MARRONE F., Sulla diretta applicabilità della CEDU nell’ordinamento italiano alla luce della recente giurisprudenza nazionale, cit..

[78] Cfr. SERINO L., Le nuove frontiere giurisprudenziali dopo il trattato di Lisbona, in Dir. umani in Italia, ISNN 2240-2861, disponibile sul sito: www.duitbase.it/saggi

[79] Consiglio di Stato 2.3.2010 n. 1220, in Guida al dir., 2010, 14,88 con nota di COLAVITTI e PAGOTTO, La diretta applicazione del Trattato di Lisbona garantisce la tutela effettiva del ricorrente, cfr. CELOTTO, Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell’ordinamento italiano? (in margine alla sentenza 1220/2010 del Consiglio di Stato, in Giust. amm. del 21 maggio 2010; G. COLAVITTI, C. PAGOTTO, Il Consiglio di Stato applica direttamente le norme CEDU grazie al Trattato di Lisbona: l’inizio di un nuovo percorso?, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 00 del 2 luglio 2010; L. D’ANGELO, “Comunitarizzazione” dei vincoli internazionali CEDU in virtù del Trattato di Lisbona? No senza una expressio causae ( nota a Cons. St., sez. IV, del 02.03.2010, n. 1220 e TAR Lazio, Sez. II-bis, del 15.05.2010 n. 11984), in Quaderni Costituzionali del 27 maggio 2010; M.C.VILLANI, La rinnovata battaglia dei giudici comuni a favore della diretta applicabilità della Cedu. Tra presunta “comunitarizzazione” dei vincoli convenzionali e crisi del tradizionale modello del controllo accentrato della costituzionalità, su Federalismi.it n. 20/2010. Cfr., Tar Lazio Roma, 18.05.2010 n. 11984, in Juris data, Giuffrè.

Cfr. in senso contrario TAR Lombardia, 15 settembre 2010 n. 5988, disponibile sul sito www.giustizia-amministrativa.it.

[80] Il Trattato di Lisbona firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri, che modifica il Trattato sull’Unione Europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore, il 1° dicembre 2009. Infatti, la vecchia formulazione dell’art. 6 del Trattato conteneva un riferimento “mediato” alla Carta dei diritti fondamentali, affermando che l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario.

Nella nuova formulazione dell’art. 6, viceversa, secondo il comma 2 “l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” e, secondo il comma 3, “i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”. Cfr. Tar Lazio 11984/2010, cit..

[81] Per tutti cfr. COLAVITTI G., PAGOTTO C.,  Il Consiglio di Stato applica direttamente le norme CEDU grazie al Trattato di Lisbona: l’inizio di un nuovo percorso?, disponibile sul sito: www.rivistaaic.it.

[82] Per tutti cfr. SERINO, Le nuove frontiere giurisprudenziali dopo il trattato di Lisbona, in Dir. umani in Italia, ISNN 2240-2861, disponibile sul sito: www.duitbase.it/saggi.,dove l’autore afferma che a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il giudice nazionale dovrà non soltanto interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ma è il primo custode del rispetto dei Diritti dell’Uomo.

[83] Il Giudice delle leggi ha escluso che le previsioni costituzionali contenute negli artt. 10 e 11 possano essere applicate alla Cedu, essendo la prima riferita esclusivamente al diritto internazionale generale e la seconda utilizzata in relazione al diritto comunitario. Il riferimento all’art. 11 è servito alla Corte per escludere, a sua volta, che le norme Cedu possano essere equiparate, in termini di primazia e diretta applicabilità, alle norme comunitarie, in quanto a differenza del diritto comunitario, non sarebbe “individuabile, con riferimento alle norme convenzionali alcuna limitazione di sovranità” sent. Corte cost. n. 349/2007, cit., cfr. MARRONE F., Sulla diretta applicabilità della CEDU nell’ordinamento italiano alla luce della recente giurisprudenza nazionale, cit.;

In dottrina alcuni autori hanno osservato che tale affermazione della Corte non può essere condivisibile in quanto l’adesione ad un trattato internazionale comporta di per sé una qualche forma di limitazione di sovranità, cfr. C. ZANGHI’, La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell’uomo ed interpreta l’art. 117 della Costituzione, cit., p. 52; e G. CATALDI, Convenzione europea dei diritti umani e ordinamento italiano, cit., p. 325.

[84] Cfr. SERINO L., Le nuove frontiere giurisprudenziali dopo il trattato di Lisbona, in Dir. umani in Italia, ISNN 2240-2861, disponibile sul sito: www.duitbase.it/saggi.

[85] Corte Cost. n. 80 del 2011, disponibile sul sito www.giurcost.org.

[86] Cfr. GALLO F., Rapporti fra Corte costituzionale e CEDU. Bruxelles, 24 maggio 2012, in Aic, 2013,1, disponibile anche sul sito www.cortecostituzionale.it.

Cfr., inoltre, le sentenze nn. 236, 113, 80 e 1 del 2011; 196, 138 e 87 del 2010; 317 del 2009; 349 e 348 del 2007 consultabili sul sito www.giurcost.org. A questo necessario riscontro di “non incompatibilità” formale fra diritto convenzionale e Costituzione la sentenza n. 317 del 2009, disponibile sul sito:www.giurcost.org,  ha aggiunto una ulteriore importante condizione di ordine sostanziale: e cioè che «il risultato complessivo dell’integrazione delle garanzie dell’ordinamento deve essere di segno positivo, nel senso che dall’incidenza della singola norma CEDU sulla legislazione italiana deve derivare un plus di tutela per tutto il sistema (nazionale) dei diritti fondamentali», cfr. GALLO F., Rapporti fra Corte Costituzionale e CEDU. Bruxelles, 24 maggio 2012, cit..

[87] Sulla nozione di autorità chiamata a concorrere con quella giudiziaria al fine del rispetto del termine ragionevole di durata del processo, cfr. App. Milano 29.6.2001, in Foro it. Rep., 2001, voce diritti politici e civili, 104, in Corriere giur., 2001, 1190, con nota di CARONGIU; App. Catanzaro  decr. 30.7.2001, in Foro it., 2002, I, 234, con nota di CIVININI, con riferimento alla condotta del consulente tecnico dufficio ed i relativi doveri di controllo circa il suo operato da parte del giudice, Cass. 2002 n. 16502, in Foro it. Mass., 1225, che riconosce la rilevanza del ritardo processuale conseguente al congedo per maternità di un membro del collegio giudicante.

[88] Com’è noto il protocollo n. 14 del 13.5.2004, ratificato dall’Italia con legge n. 280 del 2005 ed entrato in vigore il 1 giugno 2010, è stata inserita una nuova condizione di ricevibilità che dovrebbe servire a bloccare il flusso di ricorsi futili alla Corte, per maggiori approfondimenti cfr. CASTELLANA M., in Guida dir., 2012, 13, 97 ss..

[89] In materia penale, il principio secondo cui non è riscontrabile la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della già sopra menzionata Convenzione Europea allorché il prolungarsi di una procedura oltre il “termine ragionevole” sia stato provocato dal comportamento del ricorrente CEDU 13 luglio 1983, Zimmermann c. Svizzera; CEDU 20 febbraio 1991, Vernillo c. Francia; CEDU 18 luglio 1994, Vendittelli c. Italia, consultabili sul sito www.echr.coe.int. Cfr. Cass. 20.11.2008 n. 27610, in Danno e resp., 2009, 2, 214; Cass. 27.11.2007 n. 24645, in Mass. giur. it, 2007; Cass. Sez. Un. 15.11.2007 n. 23726, in Giur. it., 2008, 4, 929; Trib. Bologna 11.7.2007, in www.giuraemilia.it.

Si presume che non vi sia stato danno non patrimoniale nei casi in cui il prolungamento irragionevole dei tempi processuali arreca un vantaggio alla parte ricorrente. Si pensi al caso di un locatario che, durante il giudizio, continui a detenere l’immobile locato, beneficiando delle relative utilità cfr. Cass. 17650/02; 13741/03; si pensi al caso in cui, nelle more del processo, entri in vigore una legge più favorevole alla parte ricorrente. Cfr. Cass. 7.3.2003 n. 3410, in Giust. civ., 2003,I, 905.

Tuttavia una recente sentenza della Cassazione ha affermato che anche i rinvii causati dalla parte (astensione degli avvocati) possono essere imputati all’apparato giudiziario, se e nella misura in cui la lunghezza di ciascun rinvio non risulti giustificata dalle ragioni per le quali è stato disposto, dovendo essere piuttosto ascritta ad obiettive disfunzioni ed insufficienze dell’apparato stesso. I semplici differimenti oltre la misura ragionevole di due mesi ciascuno, delle due udienze non tenute a seguito dell’astensione. Pertanto l’eccedenza di otto mesi è stata illegittimamente detratta dalla durata del procedimento ascrivibile allo Stato. Cfr. Cass. 4.5.2012 n.6837, in Guida al dir., 2012, 33-34, 65.

[90] Per la corte europea se il ricorrente trae vantaggio dal decorrere del tempo perché il reato cade in prescrizione, il ricorrente non può sostenere di essere stato vittima di un pregiudizio importante, cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo 6.3.2012 Gagliano Giorgi contro Italia ricorso n. 23563/07, con nota di CASTELLANA M., in Guida dir., 2012, 13, 96 ss..

Tuttavia si è precisato che la circostanza che un processo penale si sia protratto anche a causa dei rinvii chiesti dal difensore dell’imputato non esonera lo Stato da responsabilità per irragionevole durata del giudizio, sia perché è sempre potere-dovere del giudice negare il rinvio richiesto, quando esso non sia sorretto da valide ragioni; sia perché in ogni caso lo Stato è responsabile della eccessiva durata del rinvio, dovuta a un’inefficiente organizzazione della giustizia.

Cfr. Cass. Civ., 30/03/2005 n. 6713,  in Dir. e giust., 2005, 17, 13, con nota di DIDONE, Processi e rinvii lunghi, paga lo Stato.

[91] Sul punto cfr. GENOVESE A., Contributo allo studio del danno da irragionevole durata del processo, in Studi di diritto civile, AA. VV., Milano, 2012.

Cfr., inoltre, Cass. Sez. Un., 22.10.2008 n. 25595, cit..; cfr. Cass. 7.7.2006 n. 15603 in Mass. giur. it, 2006. Cfr., inoltre, Cass. 20/06/2006, n. 14286 , in Giust. civ. Mass., 2006, 6.

[92] Si pensi al fatto che se manca il cancelliere l’udienza penale non può essere trattata;  o se cambia l’organo giudicante il processo ricomincia da capo, senza possibilità che la parte possa intervenire per accelerare il giudizio.

Si noti che i processi penali  hanno ad oggetto l’esercizio della pretesa punitiva da parte dello Stato, e sono imperniati sull’esercizio dell’azione penale obbligatoria e sulla verifica dell’ipotesi accusatoria nelle sedi giudiziali stabilite dal codice di rito penale, e che, per l’indisponibilità dei beni sui quali incidono (onore e libertà personale, da un canto, potestà punitiva dello Stato, da un altro), devono ispirarsi ai principi della concentrazione e della celerità, specificazioni del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sul punto cfr. DIDONE, Processi e rinvii lunghi, paga lo Stato, in Dir. e giust., 2005,17, 10.

Inoltre, non si può esigere un comportamento collaborativo dell’imputato, il quale, ove a quest’ultimo non venisse riconosciuto il diritto a difendersi con ogni strategia processuale, rischierebbe di porsi in contrasto con il diritto “a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole”, sancito dall’art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, oltre che implicitamente desumibile, per la Convenzione anzidetta, dalla presunzione di innocenza consacrata nell’art. 6, paragrafo 2 (che va applicata nei casi in cui gli organi dello Stato abbiano instaurato una proceduta di carattere penale indipendentemente dall’esito che essa abbia avuto), cfr. Cass. 12935/2012, cit. Cfr., inoltre, CEDU 25 marzo 1983, Minelli c. Governo della Confederazione Elvetica, cit.

[93] Cfr. Cass. Sez. Un. 3.12.2005 n. 28507, in Mass. giur.it., 2005; in Giur. it. 2007, 3, 617  con nota di PALAZZETTI, in Dir e giust., 2006, 5, 22, con nota di SAN GIORGIO M. R., Legge Pinto, dietrofront degli ermellini- Quando la norma Cedu è self executing,  in Foro it., 2006, I, 1423 ss..

Il principio è stato più volte ribadito dalla stessa Corte, cfr. Cass. 16.11.2007 n. 23754, in Foro it. Rep., voce Diritti politici e civili, 2007 189; Cass. 9.11.2007 n. 23385, in Foro it.Rep., 2007, 185, Cass. 2.2.2007 n. 2241, in Foro it. Rep., 2007, voce Diritti politici e civili, 233, relativa al mancato utilizzo da parte del ricorrente degli strumenti sollecitatori della definizione del processo amministrativo; Cass. 4.12.2006 n. 25668, in Rep. Foro it., 2007, I, 2109, con nota di MASERA.

In dottrina cfr., AULETTA, La ragionevole durata del processo amministrativo, in Dir. proc. amm, 2007, 965; CONTI, Le sezioni unite ancora sulla legge Pinto: una sentenza storica sulla via della piena attuazione della CEDU, in Corr. Giur., 2006, 842.

[94] Cfr. CEDU Djaid c. Francia, in www.echr.coe.int, Cfr. ROMANO G., Il diritto alla ragionevole durata del processo penale nella giurisprudenza europea ed i suoi riflessi sull’ordinamento interno, in Dir. umani in Italia, in www.duitbase.it.

[95] Cfr.Casss. Sez. Un., 3.11.2008 n. 26373, in Riv. dir. internaz,  2009, 1, 240 dove la Corte in applicazione di suddetto principio, avendo valutato inammissibile il ricorso in mancanza dell’esposizione sommaria sui fatti, della specificità dei motivi e del rispetto del principio dell’autosufficienza, ha ritenuto superflua la concessione di un termine per la notifica omessa del ricorso per cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appello, aggiungendo che la concessione del termine richiesto avrebbe significato avallare un comportamento contrario al principio di lealtà e probità processuale art. 88 cp.c., atteso che gli istanti erano già in precedenza consapevoli della necessità della stessa. Cfr. inoltre Cass. Sez. Un. 30.7.2008 n. 20604.

[96] La Corte europea ha ritenuto in ogni caso irragionevole la durata di un qualunque giudizio che abbia superato in primo grado il termine di cinque anni cfr. sent. 6.9.1999, su ricorso Bosio e Moretti; sent. 5. 4.2000, su ric. A.V. e A.B., entrambe consultabili sul sito: www.echr.coe.int; cfr. inoltre,   Cass. 21.3.2003 n. 4142, in Giust. civ., 2003, I, 2370.

[97] Cass. 03/01/2008, n. 9, in Giust. civ. Mass., 2008, 1, 3 dove la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel determinare il risarcimento del danno, a fronte di un giudizio durato trenta anni, aveva detratto dodici anni e quattro mesi, pari agli intervalli temporali tra le udienze, imputandoli al comportamento processuale delle parti.

Inoltre, la Corte, ha affermato che  qualora i rinvii superiori al termine ordinario di cui all’ art. 81 disp. att. c.p.c., concessi dal giudice su richiesta delle parti, abbiano dato complessivamente luogo al superamento del limite ragionevole di durata del processo, i relativi periodi devono essere computati ai fini della determinazione dell’equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001. V. contra Cass. 2 febbraio 2007 n. 2251, in  Giust. civ. Mass.,  2007,  9,  in senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 27 settembre 2006 n. 21020; Cass. 5 marzo 2004 n. 4512;  per la quale il giudice dell’equa riparazione tiene conto in detrazione alla durata complessiva del processo del dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti, quale che sia la parte che abbia fatto istanza di differimento.

[98] In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, non essendo possibile predeterminare astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giudizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla l. 24 marzo 2001 n. 89, e quindi un esame delle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state svolte senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali. A tal fine, occorre tener conto innanzitutto del numero dei soggetti falliti, della quantità dei creditori concorsuali, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento, dell’entità del patrimonio da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto. Secondariamente, chi ritiene che il notevole protrarsi della procedura sia dipeso dalla condotta dei suoi organi ne deve provare l’inerzia ingiustificata nello svolgimento delle varie attività di rispettiva pertinenza, o nel seguire i processi che si siano innestati nel tronco della procedura. Cass. 02/04/2008 n. 8497 in Giust. civ. Mass., 2008, 4, 505, e in Giust. civ. 2009, 10, 2226 Dei precedenti citati in motivazione, cfr. Cass. 14 marzo 2005 n. 5512, in Giust. civ., 2006, I, 957; e Cass. 5 dicembre 2002 n. 17261, in Fall., 2003, 1065.

La sentenza, mentre ribadisce la necessità di tenere conto della complessità della procedura fallimentare, con riguardo anche ai processi che su di essa si siano innestati, sembrerebbe dare una nuova impostazione al problema dell’onere della prova in tema di imputabilità dei ritardi agli organi del fallimento, facendone carico alla parte che alleghi una loro ingiustificata inerzia. In realtà nell’economia della decisione viene in evidenza la considerazione del lungo tempo occorso per la definizione di una causa per recupero di attività (revocatoria); e il problema dell’onere probatorio vi è impostato sull’evidente presupposto: a) che la lunga durata della causa per revocatoria, come fatto esterno alla procedura fallimentare, qualifichi la complessità di questa, giustificandone la maggior durata; b) che la negligenza degli organi fallimentari in ordine all’andamento della causa per revocatoria sia oggetto di una eccezione, essendo intesa a togliere alla detta causa ed alla sua durata la rilevanza di un mero fattore esterno di complessità; in senso conforme cfr. Cass. 10 novembre 2006 n. 24040.

Ai fini dell’accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone l’art. 2, comma 2 l. n. 89 del 2001, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura dell’indennizzo da riconoscere.

Cfr. Cass. 25/01/2008, n. 1715, in Mass. giur. it., 2008, 1, 94.

In riferimento alla durata, dalla giurisprudenza della Corte risulta che in linea tendenziale, è stato individuato in tre anni il termine ragionevole di un giudizio definito in un grado, Cfr. Cedu 6.12.2001, Gemignani, ric. N. 47772/99, e 7.11.2000, Piccolo, ric. N. 45891/99, che hanno escluso la violazione di un giudizio civile di tre anni e sette mesi; 28.2.2002, Palmieri, ric. N. 51022/99, che ha giudicato ragionevole la durata di un grado in quattro anni, cfr. 1.3.2001, Vaccarisi, ric. N. 46977/99, che ha ritenuto la violazione di un caso in cui un grado di giudizio si era protratto per quattro anni e tre mesi, 28.2.2002, Zullo, ric. N. 52836/99, che ha ritenuto irraginevole la durata di otto anni e cinque mesi per due gradi di giudizio, cfr. anche, 12.10.2002, Salerno c. Italia; tutte le sentenze della CEDU sono disponibili sul sito www.echr.coe.int.

[99] Cfr. Cass. 7.3.2011 n. 5376, disponibile sul sito www.gadit.it.

[100] Cfr. Cass. 17.10.2008  n. 25365, in Foro it. Mass., 1445, Cass. 24.9.2008 n. 24034, inedita, 9.11.2007, n. 23385, cit, 27.9.2006 n. 21020, in Rep. Foro it., 2006, voce diritti politici e civili, n. 189; 11.5.2006 n. 10894, in Rep. Foro it., 2006, voce Diritti civili e politici, n. 176, nonché richiamate in motivazione da Cass. 24901/08, cit..

Inoltre, i giudici hanno ritenuto che non possa considerarsi addebitabile alla parte il tempo intercorso tra la data di pubblicazione della sentenza di pimo grado e la data di proposizione del gravame, trattandosi di esercizio del diritto costituzionalmente garantito di agire e difendersi in giudizio e considerata nella specie la limitata estensione di tale periodo, pienamente giustificabile dall’esigenza di esame e studio della sentenza di primo grado e di redazione dell’atto di appell, cfr. Cass. 7.3.2007 n. 5212, in Foro it. Rep., voce Diritti politici e civili, 209; cfr. inoltre, Cass. 12.4.2006 n. 8515, Foro it. Rep., 2007, voce Diriti civili e politici, n. 202, nel senso che non sono computabili nel termine di ragionevole durata  i segmenti temporali delle parti che costituiscano esercizio di facoltà conferite dal codice di rito civile e non si concretino in un uso distorto del diritto di difesa.

[101] Cfr. sent. CEDU 13.11.2012 in www.processopenaleegiustizia.it, la Corte dichiara la violazione dell’art. 6 della Convenzione, ribadendo che la ragionevole durata del processo deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso di specie e con riferimento ai seguenti criteri: la complessità del caso, il comportamento del ricorrente e delle Autorità competenti; cfr. tra le tante, Pelisser e Sassi c. Francia, 25444/94, e Foley contro Regno Unito, 39197/98, 22 ottobre 2002, disponibili sul sito www.echr.coe.int.

Oggetto della valutazione è la condotta tenuta dall’imputato nel giudizio penale, dallattore (o dal convenuto) nel giudizio civile ovvero dal ricorrente nel processo amministrativo.

Secondo la Corte europea il principio della ragionevole durata del processo viene violato qualora la parte dimostri di aver tenuto un atteggiamento “diligente” nell’esercizio dei propri poteri processuali  Cfr. ad esempio sent. Corte eur., 20 febbraio 991, caso Vernillo contro Francia, in Riv. int. dei dir. dell’uomo, 1991, 527.

Rilevano, ad esempio, le continue ed ingiustificate richieste di rinvio, i frequenti cambiamenti di domicilio, il ripetuto mutamento del difensore, le numerose istanze di ricusazione, la tardiva produzione di documenti ovvero la proposizione dei mezzi di impugnazione a scopo puramente dilatorio; con specifico riferimento al giudizio penale vengono esaminati dalla Corte anche i ritardi imputabili alle “astensioni” dei difensori, cfr. ricorso n. 50622/99 (caso Farina contro Italia), decisione del 9 marzo 2000.Cfr. CITTARELLO A., La durata ragionevole del processo: criteri di valutazione della “Ragionevolezza” elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed ordinamento italiano, cit..

[102] Solo dal loro esame complessivo può emergere se il processo abbia o meno avuto una durata ragionevole.

Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale (l’unico riconosciuto dal giudice) deve ricordarsi che essa, non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Essa però deve ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l’indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità e deve, comunque, rispettare l’esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell’indennizzo, cosicché questo non si riduca a mera espressione simbolica  cfr. Cass. 11 gennaio 1988. n. 23, in Mass. giust. civ., 1988, 1.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di Strasburgo, nell’esaminare la complessità della controversia è necessario porre particolare attenzione all’oggetto del contendere. Nei casi, ad esempio, riguardanti l’adozione, l’affidamento di minori ovvero in quelli relativi allo stato o alla capacità delle persone , cfr. sent. Corte eur., 27 febbraio 1992, caso Maciariello contro Italia, § 18,  nonché nelle cause di lavoro, cfr. sent. Corte Eur. ricorso n. 51022/99 Palmieri contro Italia,  ed in quelle riguardanti il risarcimento ad emofiliaci contagiati dal virus HIV ed epatite sent. Corte eur., 31 marzo 1992, caso X. contro Francia,  § 47 e sent. Corte eur., 26 aprile 1994, caso Valèe contro Francia, §§ 47 e 49, la Corte ritiene che sia imposta all’autorità procedente, considerata l’importanza dei diritti in gioco, una diligenza particolare alla luce delle possibili ripercussioni che la durata eccessiva della procedura può comportare sul godimento dei fondamentali diritti dell’individuo (ad esempio salute, lavoro, vita).

[103] Quanto all’incidenza del numero delle parti e degli imputati in specie: Cass. 27 dicembre 2002, n. 18332; Cass. 14 gennaio 2003, n. 363; quanto all’incidenza dei rinvii: Cass. 29 novembre 2002, n. 16936, seguendo le linee tracciate dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo: CEDU 27 giugno 1968, Neumeister c. Austria; CEDU 25 giugno 1987, Milasi c. Italia; CEDU 26 febbraio 1993, Messina c.  Italia; CEDU 18 luglio 1994, Vendittelli c. Italia; CEDU 26 aprile 2001, C.P. c. Italia; Iarrobino e De Nisco c. Italia; Di Donato c. Italia; Schiappacasse c. Italia; Icolaro c.  Italia, tutte consultabili sul sito www.echr.coe.int.

[104] Cassazione civile, sez. I, 02/08/2006, n. 17552,  in Giust. civ. Mass., 2006, 12. In tale quadro, il numero delle udienze tenute è elemento di per sé inadeguato a fungere da parametro della difficoltà della questione trattata, se non correlato ad altri dati indicativi, ben potendo l’articolazione del processo in un elevato numero di udienze costituire sintomo della necessità del compimento di una serie di attività processuali, e non dovendo la del giudice di conduzione del processo, con particolare riferimento alla cadenza data alle udienze. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d’appello che aveva desunto la complessità del caso, ai fini dell’accertamento del mancato rispetto del termine di durata ragionevole di un processo il cui primo grado si era svolto in trentotto udienze, dodici delle quali preliminari e ventisei dibattimentali, da tale elevato numero di udienze, senza operare alcun richiamo alle ragioni giustificatrici di una così complessa articolazione).

[105] Cfr. Cass. 25.11.2005 n. 25008, in Mass. giur. it., dove la Corte afferma che Il termine ragionevole di durata del processo, dal cui superamento deriva il diritto all’equa riparazione per il periodo eccedente, non può tradursi in formule aritmetiche fisse per determinate categorie di controversie o singole fasi del giudizio, ma va determinato caso per caso, in relazione allo svolgimento del singolo procedimento in base alla complessità del caso e in relazione allo stesso  al comportamento dele parti e del giudice, nonché all’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo. Cfr. inoltre Cass. 27.6.2006 n. 21020; 07.07.2006 n. 15603; 11.5.2006 n. 10894; 21.4.2006 n. 9411.

Cass. 25.11.2005 n. 25008in Mass. giur. it., 2005; Cass. 2.08.2006 n. 17544, in Mass. giur. it., 2005.

[106] Cfr.Cass14.1.2003 n.362, in Dir e giust., 2003, 8, 39, con nota di CONTE, cit..

[107] E’ indubbio che oggetto dell’accertamento è costituito dal mancato rispetto del termine ragionevole del processo; accertamento il cui percorso è dalla stessa legge individuato (art. 2) nella valutazione della complessità del caso ed, in relazione a questa, del comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione. È allora necessario che il giudice, una volta considerato l’intero arco temporale del processo, operi una analitica selezione (lo si è già accennato in precedenza) tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli attribuibili all’operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento, il resto che risulterà da questa sottrazione è costituito dalla durata netta del processo della quale va stimata la ragionevolezza Cfr.Casss. Sez. Un., 22.10.2008 n. 25595, cit..; Ex plurimis Cass. 25008/2005, Cass. 21391/2005; Cass.6856/2004; 4207/2004.

[108] Cfr. Cass. 25.11.2005 n. 25008, in Mass. Giur. it., 2005.

[109] Cfr.Cass. Sez. Un., 22.10.2008 n. 25595, cit..

[110] Cfr. CEDU Cocchiarella c. Italia 64886/2001; CEDU 30.8.2011 ricorso n. 32807- Donato Baranello c. Italia, in www.giustizia.it; CEDU 1.3.2007 n. 4845, in Foro it. Mass.; CEDU 4.12.2006 n. 25668, in Foro it., 2007, I, 2109 con nota di MASERA R.; Cass. 3.1.2008 n. 14, in Foro it., 2008, I, 1469 ss., con nota di MASERA R., Ragionevole durata del processo tra Corte europea dei diritti dell’Uomo, Cassazione e Corte Costituzionale.

Cfr. CEDU 10.11.2004, Rep. Foro it., voce Diritti politici e civili, n. 118; CEDU 10.11.2004, Rep. Foro it., voce Diritti politici e civili, n. 171.

Cfr., inoltre, CITATI A., ZAMBRANO V., Convergenze tra la giurisprudenza italiana ed europea in materia di ragionevole durata del processo e di diritto all’equo indennizzo, disponibile sul sito: www.sioi.org/media/…/7.Convergenze%20e%20divergenze.

[111] Giurisprudenza costante: Cass. 24.1.2007 n. 1605, in Foro it. Mass., 115 secondo cui è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri elaborati dalla Corte europea, pur conservando un margine di valutazione; poiché questa ha in linea di massima determinato una somma oscillante tra euro mille e millecinquecento per ogni anno di eccessiva durata l’importo relativo alla riparazione del danno.

[112] Cfr. CEDU ric. 62361/00, Riccardi Pizzati c. Italia, in Rep. Foro it., 2005, voce Diritti politici e civili,121, e sul ric. N. 64897/01, Zullo c Italia; in tutte le sentenze in questione, la Corte europea, dopo avere constatato l’eccessiva lunghezza dei procedimenti giudiziari oggetto del giudizio, ha altresì rilevato che, già in passato, in numerose occasioni, aveva avuto modo di riscontrare l’esistenza in Italia di una prassi contraria alla Convenzione, costituita dall’affstellamento di violazioni dell’art. 6 CEDU.

Cfr., inoltre,  Cass. 26.4.2005 n. 8603, in Rep. Foro it., 2005, voce Diritti politici e civili, n. 155,  Cass. 8.11.2005 n. 21597, in Rep. Foro it., 2006, voce Diritti politici e civili, 213.

Cfr. CEDU 27.3.2003, ric. 36813/97, Scordino c. Italia, disponibile sul sito www.echr.coe.int, e in Dir. uomo, 2003, 70, con nota di DE STEFANO, Le Corti d’appello e la Cassazione, sezioni distaccate in Italia della Corte di Strasburgo: in margine alla sentenza Scordino e altri c. Italia), cfr. MAROZZO DELLA ROCCA, Quando la giurisprudenza europea “si impone ai giudici nazionali”… La legge Pinto e i nuovi orientamenti della Corte di Cassazione, in Resp. civ. e prev. 2004, 2, 471.

Dove la Corte afferma la complessiva attitudine della legge Pinto a garantire un serio ristoro per a lesione del diritto in questione, per cui quando uno Stato introduce il ricorso per indennizzo, la Corte deve lasciargli un margine di valutazione perché questo possa organizzare il ricorso interno in modo coerente con il suo sistema giuridico e le sue tradizioni e in conformità con il tenore di vite del Paese, cfr. Cass. 14/2008, cit..

[113] Cfr. Cass. 21.2.2006 n. 3771, in Mass. Giur.it., 2006, dove afferma che la violazione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione  ed alla giurisprudenza di Strasburgo concretizza il vizio di violazione di legge.

[114] Il danno non patrimoniale, dev’essere dunque liquidato avendo riguardo alla natura ed alle caratteristiche di ciascuna controversia, le quali possono giustificare il superamento dei limiti minimi o massimi applicati dalla Corte europea, restando tuttavia escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asseritamente dovuta in considerazione dell’oggetto della controversia. Al fine di determinare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche del richiedente, procedere sempre ad un giudizio di comparazione i cui termini sono costituiti, per un verso, dalla natura e dall’entità della pretesa pecuniaria avanzata e, per altro verso, dalle condizioni socio-economiche dell’attore, in quanto solo tale comparazione può fornire la prova, sia pure presuntiva, dell’effettiva entità dello stress subito dalla parte, essendo ancorata ad elementi concreti e non a formule generiche ed astratte, cfr. Cass. 10/04/2008, n. 9328, in Giust. civ. Mass.,  2008, 4, 557. Sugli obblighi del giudice cfr. Cass. 2 novembre 2007 n. 23048.

Sul punto appare opportuno rilevare che il Consiglio di Stato con l’ordinanza del 17 febbraio 2014 n. 754, ha sollevato l’eccezione di incostituzionalità per la violazione dell’art. 117 Cost. sulla questione: se la carenza di risorse da parte dello Stato per il pagamento dei decreti passati in giudicato possa costituire causa giustificativa per sollevare l’Amministrazione dell’onere di pagare il danno da ritardo ex art. 114 comma 4, lett. e), cod. proc. amm, tenuto conto che questa posizione contrasta con la CEDU ed in particolare con l’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, secondo cui il tempo per il pagamento dell’indennizzo fa parte del processo stesso, e quindi va computato ai fini del rispetto da parte dello Stato del diritto fondamentale alla durata ragionevole dell’iter processuale. Mentre la carenza di risorse non costituisce ex se idoneo fattore giustificativo del ritardo dello Stato. Cfr. MACHINA GRIFEO F., Legge Pinto , il consiglio di Stato rinvia alla Consulta il tetto delle risorse, in Guida al dir., disponibile sul sito www.diritto24.ilsole24ore.com.

[115] Sulla rilevanza della posta in gioco ai fini dell’indennizzo cfr per tutte Cass. SS.UU. 26.1.2004 n. 1339, cit.

Inoltre, cfr. Cass. 14.10.2009 n. 21840, in Giust. civ. Mass, 2009, 10, 1447, dove si afferma che la quantificazione dell’indennizzo deve essere di regola, non inferiore ad € 750,00 per anno di ritardo, per i primi tre anni di ritardo eccedenti la durata irragionevole, in virtù degli argomenti svolti dalla sent. Cass. 16086/2009, dovendo aversi a riguardo per quelli successivi al parametro di € 1.000,00, per anno di ritardo, dato che la durata del processo eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

[116] Cfr. per tutte: Cass. 10/04/2008 n. 9328, cit.; Cass. 30.12.2005 n. 29000, in Mass. giur. it., 2005; Cass. 29.12.2005 n. 28864, in Mass. giur. it., 2005.

[117] Art. 3 legge 134/2012 (Procedimento). 1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e’ concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l’articolo 125 del codice di procedura civile.

[118] Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.

[119] Cfr. FINOCCHIARO G., Limiti fissi sulla durata ragionevole del giudizio, in Guida al dir., 2012, 29,72 ss..

[120] Cfr. DALMOTTO E. Esenzioni da oneri fiscali e problema della accessibilità del procedimento per l’equa riparazione, cit..

Inoltre, si sottolinea che le cancellerie delle Corti di appello fanno pagare al ricorrente i diritti di cancelleria per le copie conformi del ricorso che dovrà essere notificato dal ricorrente.

[121] Cfr. App. Torino 11.7.2001, in Guida al dir., 2001, 41, 22, con nota di DE PAOLA, nel respingere la domanda di equa riparazione, ha condannato il ricorrente al pagamento di otto milioni di lire, di cui due milioni e cinquecentomila per diritti.

Cfr. inoltre, DALMOTTO E. Esenzioni da oneri fiscali e problema della accessibilità del procedimento per l’equa riparazione, cit..

[122] Ripetutamente affermato nei lavori preparatori, Cfr. FINOCCHIARO G., Limiti fissi sulla durata ragionevole del giudizio, in Guida al dir., 2012, 29,72 ss..

[123] Detto onere contrasta vistosamente con la procedura dinanzi alla Corte Europea che è totalmente esente, e, non si pagano neanche i diritti di cancelleria.

Per ulteriori approfondimenti sul confronto degli oneri fiscali del procedimento dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e quello interno cfr. DALMOTTO E., Esenzioni da oneri fiscali e problema dell’accessibilità del procedimento per equa riparazione, cit..

[124] L’adeguamento alle sentenze definitive della Corte europea costituisce, infatti, per gli Stati contraenti, ai sensi dell’art. 46, par. 1, CEDU, l’oggetto di uno specifico e speculare obbligo di conformazione. Cfr. GALLO F., Rapporti fra Corte Costituzionale e Corte EDU. Bruxelles, 24 maggio 2012, in Aic, 2013, disponibile sul sito www.cortecostituzionale.it.

Un rilevante esempio dell’osservanza di tale obbligo da parte della Corte Costituzionale italiana è la sentenza n. 113 del 2011 della Corte, disponibile sul sito:www.giurcost.org,  la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la revisione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte europea che abbia accertato l’assenza di equità del processo ai sensi dell’art. 6 della CEDU. E’ evidente che questa ulteriore ipotesi di revisione del processo penale è stata resa necessaria proprio dall’esistenza del richiamato obbligo di conformazione alle sentenze della Corte EDU previsto dall’art. 46 della CEDU.

[125] Cfr.  Appello Caltanissetta 30.5.2002, in Foro it.,  2003, I, 844.

[126] Cfr. CEDU 28.9.2006 Prisyazhnikova c. Russia; CEDU 15.2.2006, Androsov c. Russia; CEDU 27.12.2005, Iza c. Georgia; consultabili sul sito: www.echr.coe.int.

[127] Cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Scordino c. Italia, 27.3.2003, con nota di VOLTAGGIO P., La Corte di Strasburgo “bacchetta” l’Italia anche dopo la “Legge Pinto”. La decisione del 27 marzo 2003 sul caso SCORDINO riapre l’accesso al ricorso a Strasburgo, disponibile sul sito www.foroeuropeo.it. Il diritto ad un termine ragionevole, riconosciuto dall’art. 6 § 1 della Convenzione, è un diritto fondamentale ed un imperativo per tutte le procedure contemplate dall’art. 6: la Convenzione sottolinea con ciò l’importanza che attribuisce al principio secondo cui la giustizia non deve essere resa con ritardi atti a compromettere l’efficacia e la credibilità.

[128] Cfr. ROMANO G., Il diritto alla ragionevole durata del processo penale nella giurisprudenza europea ed i suoi riflessi sull’ordinamento interno, in Dir umani in Italia, disponibile sul sito www.duitbase.it.

[129] Un problema che da sempre non rende il ricorso effettivo ed attuale in Italia è che la L. 89/2001 fissa il tetto massimo disponibile per i pagamenti dei decreti. Spesso accade che la Ragioneria Generale dello Stato comunica che le somme disponibili per un dato anno sono finite per cui chi dovrà portare ad esecuzione un decreto dovrà aspettare il nuovo stanziamento per poi mettere in esecuzione la sentenza e sperare che le somme non siano finite.

Cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,  Scordino c. Italia, 27.3.2003, con nota di VOLTAGGIO P.,La Corte di Strasburgo “bacchetta” l’Italia anche dopo la “Legge Pinto”. La decisione del 27 marzo 2003 sul caso SCORDINO riapre l’accesso al ricorso a Strasburgo, disponibile sul sito www.foroeuropeo.it.

Infatti, la Corte europea ha rilevato che la persona lesa in tale suo diritto va considerata vittima della violazione fino a quando non abbia ottenuto per il danno patito una riparazione comparabile all’equa soddisfazione, di cui parla l’art. 41 della Convenzione.

[130] Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nella sua Risoluzione DH (97) 336 dell’ 11 luglio 1997 (Durata delle procedure civili in Italia: misure supplementari di carattere generale), considerava che “la lentezza eccessiva della giustizia rappresenta un pericolo importante, segnatamente per lo Stato di diritto”, cfr. ROMANO G., Il diritto alla ragionevole durata del processo penale nella giurisprudenza europea ed i suoi riflessi sull’ordinamento interno, cit., dove l’autore rileva che l’Italia si è distinta per il numero delle condanne subite. Il grande numero di violazioni constatate dimostrava, infatti, che non si trattava di casi isolati bensì di inadempienze sistematiche che riflettevano una situazione perdurante da troppo tempo a cui ancora non si riesce a porre un adeguato rimedio.

[131] L’attività giurisdizionale della Corte ha invece natura costitutiva nella parte in cui statuisce, quando è il caso, l’obbligo di pagamento alla parte lesa di una somma di denaro a titolo di equa soddisfazione (art. 41) e ciò accade se la riparazione in natura non può che essere incompleta Cfr. LETTIERI N., Prontuario della giurisprudenza europea, cit., l’autore afferma che non si tratta di impegni di politica estera ma di un vero e proprio obbligo giuridico.

[132] L’Italia è collocata al 157° posto su 183 nazioni nella graduatoria annuale della Banca Mondiale e rappresenta, al contempo, il fanalino di coda dei paesi dell’OCSE. L’Italia possiede, infatti, il primato per i tempi più lunghi delle cause civili ed i costi più elevati, cfr. il sito www.cittadinanzattiva.it.

[133] Cfr. CHIOVENDA, Sulla “perpetuatio iurisdictionis”, in Foro it., 1923, I, 362.

[134] Cfr. Corte cost. 345/87 disponibile sul sito www.giurcost.org, che puntualizza che la ragionevole durata del processo non può essere sottovalutata.