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Legislazione

 

Riportiamo qui di seguito il testo del D.P.R. 1 marzo 2001, n. 126 (in G.U. n. 90 del 18 aprile 2001) con il quale è stato approvato il regolamento  recante  disciplina delle modalità di versamento del contributo  unificato  per  le  spese  degli atti giudiziari, a norma dell'articolo 9, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

In calce al testo del D.P.R., è stato riportato anche il parere reso dal Consiglio di Stato in data  4 dicembre 2000 sul regolamento stesso.

V. anche il testo dell'art. 9 della legge n. 488 del 1999, con un commento introduttivo.

Sul contributo unificato v., sempre in questa rivista, il documento dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana; per un primissimo commento della primigenia disciplina del contributo unificato, introdotto con un emendamento governativo alla legge finanziaria 2000, clicca qui.

Come si ricorderà, il termine di entrata in vigore del contributo unificato è stato prorogato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000 (in G.U. n. 1 del 2 gennaio 2001) e, salve ulteriori proroghe, la disciplina riguardante il contributo unificato entrerà in vigore il 1°luglio 2001.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2001, n. 126 (in G.U. n. 90 del 18-4-2001) Regolamento  recante  disciplina delle modalità di versamento del contributo  unificato  per  le  spese  degli atti giudiziari, a norma dell'articolo 9, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

Visto in particolare il comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono, tra l'altro, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato;

Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione reso con note n. GAB/0000394 in data 22 settembre 2000 e n. GAB/0000466 in data 23 novembre 2000;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è corrisposto, anche con modalità telematiche, mediante:

a) versamento effettuato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; 

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Art. 2.

1. I rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e il Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, convenzione con cui sono stabiliti in particolare:

a) i compensi spettanti agli intermediari;

b) le modalità operative della riscossione e del riversamento delle somme riscosse;

c) le caratteristiche della ricevuta di versamento;

d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

Art. 3.

1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, reca in ogni caso, a titolo di causale, l'indicazione:

a) dell'ufficio giudiziario adito;

b) delle generalità e del codice fiscale dell'attore o ricorrente;

c) delle generalità delle altre parti. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il numero in cifra dei restanti.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonchè del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.

Art. 5.

1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, destinata alla presentazione all'ufficio giudiziario è allegata all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato ed è inserita nel fascicolo d'ufficio.

2. È ammessa anche la trasmissione per via telematica, da parte degli intermediari di cui all'articolo 1, all'ufficio giudiziario di cui al comma 1 del presente articolo, della ricevuta del versamento o degli estremi identificativi di questo, secondo le regole tecniche definite con il decreto di cui all'articolo 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fassino, Ministro della giustizia

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Del Turco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2001 Ministeri istituzionali, rep. n. 3 foglio n. 164.                   

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. CONSULTIVA ATTI NORMATIVI - Parere 4 dicembre 2000 n. 199/2000 - Pres. Alibrandi, Est. D'Ottavi - Oggetto: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Schema D.P.R. – Regolamento concernente le modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

LA SEZIONE

Vista la Relazione trasmessa con nota n.2382/U4/17-6U.L. del 14 novembre 2000 pervenuta il 17 novembre con cui il Ministro della Giustizia ha chiesto il

parere di questo Consiglio in ordine allo schema di D.P.R. suindicato.

Letti gli atti e udito il relatore-estensore, Consigliere Francesco D’OTTAVI,

PREMESSO:

Il Ministero richiedente nella richiamata relazione riferisce che lo schema di D.P.R. in esame disciplina le modalità di versamento del contributo unificato in attuazione del disposto dell’art.9 della legge n.488/9 (legge finanziaria per l’anno 2000), recependo le problematiche relative e connesse emerse in sede di riflessione del Gruppo di lavoro ad hoc a suo tempo costituito, nonché delle esigenze palesate dai concertanti Ministeri delle finanze e del tesoro, come pure delle richieste formulate dall’A.I.P.A.

Il testo del decreto movendo dall’esigenza di rendere quanto più possibile facile, diversificato e diffuso sul territorio l’accesso al pagamento del contributo unificato in questione per i cittadini e le categorie professionali interessate, prevede la possibilità di avvalersi di soluzioni già sperimentate in diversi settori e conseguentemente, con i necessari adattamenti, immediatamente utilizzabili, con altre destinate a divenire quanto prima di stretta utilità pratica.

In tale contesto di riferimento l’Amministrazione rileva che accanto al versamento presso gli attuali concessionari della riscossione, ed in vista della concreta ed effettiva generale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati (per la quale sarà tappa fondamentale la futura introduzione del c.d. processo telematico), si è ritenuto necessario contemplare la possibilità di far ricorso al versamento sia in conto corrente postale che presso i tabaccai (art.1).

A tale stregua, per il versamento presso i concessionari della riscossione [lett.a)] potrà farsi ricorso, come richiesto dal concertante Ministero delle finanze, all’applicazione della disciplina introdotta dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237, e all’utilizzazione in particolare del c.d. modello F 23, attualmente utilizzato per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate concernenti atti pubblici o scritture private autenticate, formalità ipotecarie, contratti di locazione o affitto e altri atti privati, atti giudiziari, dichiarazioni di successione, pagamenti effettuati dal garante, ecc.

Per il versamento in conto corrente postale (intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato) [lett. b)], l’Amministrazione rileva che non sembrano insorgere particolari difficoltà là dove, come indicato testualmente all’articolo 3 dello schema, nella causale recata dalla ricevuta di versamento vengano obbligatoriamente indicati l’ufficio giudiziario adìto, le generalità ed il codice fiscale dell’attore o ricorrente, le generalità della controparte e delle altre parti private.

Il Ministero poi rileva che riguardo al versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati [lett. c)], la relativa espressa previsione risponde a plurime esigenze. Da un canto, alla necessità di agevolare i cittadini ed i professionisti interessati, che potranno  a tale stregua avvalersi di una struttura, quella dei tabaccai, radicata e diffusa su tutto il territorio nazionale, senz’altro più di quanto non lo siano banche ed uffici postali, e, dall’altro, alla necessità di tenere in debita considerazione la circostanza, segnalata anche dall’Assotabaccai, che la soppressione delle imposte di bollo per gli atti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali, amministrativi ed in materia tavolare, comprese procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, comporta il venir meno per molti esercenti di una consistente fonte di reddito. Appare allora logico fronteggiare tale situazione mediante la previsione della possibilità di effettuazione, anche presso i medesimi, del pagamento del contributo unificato introdotto in sostituzione delle soppresse imposte di bollo.

Peraltro viene evidenziato che pure con tale soluzione solamente i tabaccai che sono collegati in rete ed abilitati ad accettare le giocate del Lotto potranno essere tecnicamente in grado di ricevere il versamento del contributo unificato in questione, e di effettuare il successivo riversamento all’amministrazione finanziaria.

Quanto infine al versamento con modalità telematiche, viene posto in rilievo che la relativa previsione, sebbene destinata ad operare in futuro, appare significativa in vista della futura introduzione del c.d. processo telematico, cui il Ministero della giustizia sta lavorando, nonché quale importante segnale d’indirizzo verso una soluzione idonea a facilitare sensibilmente il rapporto tra utenti e pubbliche istituzioni.

Il Ministero infine rileva che l’elencazione delle possibilità di corresponsione del contributo unificato previste nello schema non è e non vuole essere esaustiva. Anche altre ipotesi sono state invero prese in considerazione nello studio di fattibilità, ma poi non adottate in quanto allo stato non concretamente attuabili.

Peraltro, allorquando ulteriori ipotesi saranno in futuro individuate o risulteranno concretamente attuabili, l’elenco delle modalità di versamento recepite nello schema, potranno essere agevolmente integrate seguendo la semplificativa via regolamentare.

Sullo schema risulta effettuata la dovuta concertazione con i Ministeri del Tesoro, bilancio e programmazione economica, e delle Finanze. E’ stato anche acquisito il parere dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. In particolare l’Autorità con due distinte Note rispettivamente del 22 settembre e del 28 novembre 2000, rileva che lo schema è carente sotto il profilo dell’approfondimento dei meccanismi sottesi al vigente sistema dei pagamenti e dei processi tipici dell’automazione, svolgendo varie osservazioni ed integrazioni del testo secondo uno schema allegato.

CONSIDERATO:

Come riportato nelle premesse e come più diffusamente illustrato dall’Amministrazione nella relazione di accompagnamento, con lo schema di D.P.R. in esame vengono previste le modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all’art.9, comma 6, della L. 23 dicembre 1999, n.488.

Ritiene la Sezione che il testo (su cui è stata svolta la dovuta concertazione con i Ministeri del Tesoro, bilancio e programmazione economica, delle Finanze, e su cui è stato chiesto il parere dell’A.I.P.A.) sia conforme in generale alla menzionata disposizione legislativa e che i criteri adottati attuino – nel contesto attuale della realtà della Pubblica Amministrazione - le finalità previste dalla norma primaria.

Per quanto concerne i suggerimenti svolti dall’A.I.P.A. nei pareri menzionati nelle premesse la Sezione, pur condividendone le finalità sostanziali sotto il profilo della validità tecnico-informatica, concorda con il richiedente Ministero che ne rileva, al momento, l’impraticabilità concreta per l’Amministrazione fermo restando che, come pure in precedenza rilevato, il sistema rimane “aperto” a successive e migliorative soluzioni tecniche.

Più in generale la Sezione ritiene di dover segnalare alla sensibilità dell’Amministrazione l’opportunità di prevedere (anche con un’espressa proroga del termine di cui all’art.9, comma 11, della citata legge) i necessari “tempi” per l’attuazione della riforma, per evitare bruschi passaggi di regime normativo con conseguenti confusioni e vuoti applicativi.

Alcune variazioni e integrazioni, di carattere puramente formale, sono evidenziate nel testo allegato.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è contenuto il parere reso dalla Sezione.

Visto

Il Presidente della Sezione

(Tommaso Alibrandi)


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