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Riportiamo qui di seguito il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), con la tabella allegata, alla quale l'articolo stesso fa rinvio.
L'articolo in questione istituisce "il contributo unificato di iscrizione a ruolo", il quale finirà per sostituire "le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonchè i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario".
Prevede in particolare l'articolo in questione - all'ultimo comma - che le disposizioni dell'articolo stesso "si applicano dal 1°luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".
Il Ministro della giustizia Fassino ha dichiarato che il termine slitterà al 1° gennaio 2001, dato che non risulta ancora emanato il decreto - previsto del comma 10° - per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato.
A seguito di tale dichiarazione, con D.P.C.M. 30 giugno 2000 (in G.U. n. n. 152 del 1-7-2000), il cui testo è riportato in questa rivista, il termine in questione è stato prorogato al 1°gennaio 2001.
L'istituzione del "contributo unificato di iscrizione a ruolo", di fatto, rappresenterà spesso un aggravio di spese (si fa rinvio in proposito all'apposita tabella), anche se in sede parlamentare l'importo del contributo è stato notevolmente ridotto rispetto all'originaria proposta del governo (v. il testo originario dell'emendamento presentato dal Governo, pubblicato a suo tempo in questa rivista), tenuto conto delle vive reazioni che aveva suscitato l'emendamento governativo (v. il documento dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana.
In particolare, per ciò che concerne il processo amministrativo, la tabella allegata prevede (al comma 2) che: "I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella" (che poi è quello delle controversie di valore indeterminabile). Poichè per lo scaglione d) l'importo del contributo unificato è stato determinato in lire 600.000, sarà questo l'importo che dovrà essere corrisposto (in luogo delle attuali 180.000 per marche di deposito) per il deposito dei ricorsi al TAR od al CdS (è stata giustamente eliminata la distinzione originaria tra processi di primo e secondo grado). Discorso diverso per i ricorsi con i quali si chiede il risarcimento del danno, per i quali si dovrà indicare il valore e pagare il corrispondente contributo.
Particolarmente criticabile è la previsione secondo cui la corresponsione del contributo è richiesta all'atto del deposito dell'atto introduttivo "a pena di irricevibilità" (v. il comma 3°); tale previsione si pone in contrasto con l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un atto (anche giudiziario) non in regola con il bollo non può impedire la ricezione dell'atto stesso, salvo l'obbligo della sua trasmissione al competente ufficio del registro per la regolarizzazione.
La disposizione è sospetta d'incostituzionalità, specie con riferimento a quei procedimenti (con ad es. i ricorsi in materia di ll.pp.) per i quali i termini per il deposito sono estremamente ridotti. In ogni caso l'accesso alla Giustizia non può essere subordinato al pagamento di un balzello previsto "a pena di irricevibilità".
Altrettanto criticabile è la previsione secondo cui "il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda". E' prevedibile che si accenderanno dibattiti intorno alla natura della dichiarazione della "parte" sul valore da attribuire alla controversia ed alle eventuali conseguenze che si producono nel caso di inesatta dichiarazione.
La dichiarazione, peraltro, deve essere resa nell'atto introduttivo e quindi, in vista della prossima entrata in vigore della disposizione, sarebbe opportuno che i difensori (rectius: "le parti") provvedessero ad effettuare la dichiarazione stessa fin d'ora, in vista della futura iscrizione a ruolo.
Va inoltre evidenziato che il contributo unificato non elimina tutti gli attuali balzelli (v. in particolare il comma 6° dell'articolo in questione, il quale prevede che: "Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine").
Viene infine previsto che "non sono soggetti al contributo ... i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" (comma 8) e che "sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni" (comma 9). (G.V., 28-6-2000).
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LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488 (estratto) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento ordinario n. 227.
Art. 9.
(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)
1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonchè i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
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TABELLA 1 (Articolo 9, comma 2)
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) nulla e' dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;
c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000;
d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;
e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;
f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;
g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000.
2. I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.
Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. 4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e' ridotto alla metà. Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo 669-quater del codice di procedura civile.
5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare e' dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto e' quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente tabella ridotto alla metà.
6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine.