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Legislazione

 

LEGGE FINANZIARIA 2000 - Emendamento presentato dal Governo il 22.10.1999 per la esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari.

Tra gli emendamenti alla legge finanziaria 2000 presentati dal Governo il 22 ottobre u.s., uno riveste particolare interesse per tutti coloro che hanno a che fare con la giustizia italiana e riguarda la "esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari". 

Se verrà approvato tale emendamento, le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria saranno soppressi e sostituiti (a partire dal 1° luglio 2000) da un "contributo unificato per l'iscrizione a ruolo" il quale, secondo quanto previsto dalla tabella allegata allo stesso emendamento, sarà del seguente importo (per i procedimenti civili e penali, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione): 

a) nulla sarà innanzitutto dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000; 

b) sarà di lire 50.000 per i processi di valore da lire 2.000.001 a lire 10.000.000; 

c) di lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 25.000.000; 

d) di lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 25.000.000 e fino a lire 50.000.000; 

e) di lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000; 

f) di  lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000; 

g) di lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000; 

h) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000 000 000 e fino a lire 3.000.000.000; 

i) di lire 5.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3.000.000.000 e fino a lire 10.000.000; 

l) di lire 10.000.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000.000.

Per i processi amministrativi instaurati in primo grado e per quelli dinanzi ai Tribunali delle acque, il contributo unificato di iscrizione a ruolo sarà dovuto nella misura (forfettaria) di lire 400.000.

Per i processi amministrativi instaurati in secondo grado e per quelli dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche il contributo unificato di iscrizione a ruolo sarà dovuto nella misura di lire 800.000. Per il rilascio di copie autentiche sarà dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto.

Criticabile sembra, tuttavia, la previsione di un raddoppio del contributo per ciò che concerne gli appelli proposti innanzi al Consiglio di Stato ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche, che dalle 400.000 lire richieste innanzi al Giudice di primo grado, passa a lire 800.000 dinnanzi al Giudice d'appello. 

Non si comprende infatti perché, se il Giudice di primo grado ha emesso una sentenza errata, il soccombente, per impugnarla, debba spendere il doppio. Non a caso l'importo attuale della tassa di deposito dei ricorsi è quasi eguale sia innanzi ai T.A.R. che innanzi al C.d.S. ed al C.G.A. (180.000 lire).

Criticabile sembra altresì l'avere  previsto (v. punto 3 della tabella) che le cause di valore indeterminabile si considerano comprese nello scaglione di cui alla lettera g) del comma 1 (per il quale è previsto un contributo unificato pari a lire 2 milioni). Le cause di valore indeterminabile molto spesso (specie nei procedimenti di volontaria giurisdizione) rivestono un particolare valore sociale. La previsione per esse di un contributo pari a lire 2.000.000 sembra dunque particolarmente penalizzante.

Il 5° comma dell'emendamento prevede inoltre che "il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto". Quid juris nel caso in cui il valore della controversia, nel corso del giudizio o dopo la sua conclusione, sia risultato diverso da quello dichiarato dal difensore dell'attore? E, soprattutto, quale valore può attribuirsi a quest'ultima dichiarazione e quali conseguenze si produrranno nel caso di dichiarazione inesatta o non veritiera?

Secondo il 10° comma inoltre le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dell'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore superiore a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni. Sono altresì esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta alla metà.

Va infine sottolineato che le disposizioni previste dall'emendamento, ai sensi del 7° comma dell'emendamento stesso, si applicheranno ai procedimenti che avranno inizio dal 1°luglio 2000.

 Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge l'attore potrà valersi della disposizioni previste dall'emendamento versando l'importo del contributo di cui alla Tabella 2 in ragione del 50%. In quest'ultima ipotesi, non si farà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.  (G.V., 24-10-1999)

TESTO DELL'EMENDAMENTO PRESENTATO DAL GOVERNO

Nel Capo II, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis

(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari)

1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.

2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati all'articolo 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella Tabella 2 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che propone una domanda riconvenzionale, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 1, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

4. In caso di mancato pagamento o di necessità di integrazione dei versamenti nel corso del procedimento, la cancelleria o la segreteria competente provvede al recupero delle somme dovute nei confronti della parte nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto.

6. Con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella Tabella 2 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessita di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

7. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal 1 luglio 2000. Per i procedimenti in corso l'attore può valersi della disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla Tabella 2 in ragione del 50%. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

8. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

9. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

10. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dell'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore superiore a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni. Sono altresì esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta alla metà.

11. Con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui all'articolo 2 e per la relativa regolazione contabile.

12. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° luglio 2000; detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico.

TABELLA 2

1. Importo del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;

b) lire 50.000 per i processi di valore da lire 2.000.001 a lire 10.000.000;

c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 25.000.000;

d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 25.000.000 e fino a lire 50.000.000;

e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;

f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;

g) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;

h) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000 000 000 e fino a lire 3.000.000.000;

i) lire 5.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3.000.000.000 e fino a lire 10.000.000;

l) lire 10.000.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000.000.

2. Per i processi amministrativi instaurati in primo grado e per quelli dinanzi ai Tribunali delle acque il contributo unificato di iscrizione a ruolo e dovuto nella misura di lire 400.000; per i processi amministrativi instaurati in secondo grado e per quelli dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 800.000.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera g) del comma 1.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro IV, Titoli I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi, è ridotto alla meta.

5. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto.

Conseguentemente nella Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze è ridotto dei seguenti importi (in milioni di lire):

2000......0

2001....57.000

2002 ... 108.000


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