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Articoli e note

 

FRANCESCO VERGINE
(Comandante Corpo di Polizia municipale di Venezia)

Primo commento dell’art. 16 del collegato alla Finanziaria 2003 in materia di potere sanzionatorio degli Enti locali.

 

Il potere sanzionatorio degli enti locali – il problema sorto dalla caducazione dell’art.106 tulcp 1934.

Finalmente il legislatore nazionale si è occupato della questione che per più di due anni ha afflitto i dirigenti delle Polizie Municipali in Italia e le rispettive amministrazioni comunali.

Come ricorderanno gli operatori del settore, improvvisamente e senza valutarne appieno le conseguenze, il testo unico delle autonomie locali aveva abrogato l’art. 106 del vecchio testo unico del 1934, così togliendo il necessario fondamento al tradizionale potere degli enti locali di prevedere nei propri atti sanzioni amministrative pecuniarie .

Regolamenti ed ordinanze dei Comuni e dei rispettivi sindaci, nonché delle Province, restavano così orfane della potestà sanzionatoria, strumento indispensabile di effettività delle disposizioni recanti precetti rivolti ai cittadini ed in genere alle collettività amministrate.

Finalmente, dopo avere ricevuto varie proposte di articolato (tra cui una dell’ANCI nazionale che non è stata recepita), il Governo si è fatto promotore ed il Parlamento ha adottato un testo di legge che integra con un art. 7 bis il testo unico autonomie locali.

Il testo dell’art. 16 della legge in oggetto, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di p.a.", approvata ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, così recita:

"Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali"

 Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

 

Prime considerazioni sul nuovo art. 7 bis testo unico autonomie locali.

La norma introdotta nel d. lgs. n. 267/2000 si presta alle seguenti considerazioni, che sembrano delinearne l’insufficienza rispetto al fine perseguito:

- la norma consente a Comuni e Province di corredare i propri regolamenti, atti di competenza dei Consigli rispettivi, di sanzioni amministrative solo a carattere pecuniario;

- sono state dimenticate, forse volutamente, le sanzioni amministrative accessorie, quali ad esempio l’obbligo di ripristinare luoghi o cose occupate o danneggiate o insudiciate o imbrattate, altri obblighi o interdizioni da attività, la confisca, la sospensione e la revoca di titoli amministrativi abilitativi ed altro ancora;

- dimenticate anche le ordinanze del Sindaco, che pertanto non possono recare sanzioni amministrative di alcun genere, siano principali (pecuniarie) che accessorie per la violazione del disposto in esse contenuto, se non richiamandosi a leggi di settore;

La norma inoltre deroga per implicito al principio generale posto dall'art. 10 della legge n. 689/1981, sotto due profili almeno:

- i limiti edittali minimo e massimo sono ben più bassi, segno di scarsa fiducia del legislatore nella ponderatezza delle scelte dell’organo consiliare locale ; si rammenti che la legge n. 689 prevede un minimo di 4.000 lire ed un massimo di 20 milioni di lire, oggi da convertire in euro ovviamente;

– in senso opposto poi, la norma deroga al principio dell’art. 10 c. 2 citato della legge n. 689, per cui il massimo edittale non deve superare di dieci volte il limite minimo;

L’art. 7 bis prevede invece, pur potendolo fare, un massimo di 500 euro che è eguale a 20 volte il minimo (25 euro); esso, tuttavia, in assoluto è circa la metà di quello che sempre la legge generale in materia n. 689 consentirebbe.

Oltre a non prevedere il potere di introdurre sanzioni accessorie, sono per implicito escluse anche misure amministrative cautelari, siano personali che reali, quale il sequestro, se non nelle ipotesi in cui una disposizione primaria di legge ciò consenta.

Si ricordi che il sequestro amministrativo è in genere atto urgente, finalizzato alla successiva confisca del bene sequestrato, facoltativa od obbligatoria a seconda dei casi.

Nella sua grave carenza sistematica, la scelta del legislatore di non consentire ai Comuni di prevedere poteri di sequestro degli organi di polizia locale è coerente con la mancata previsione del potere di confisca amministrativa, che postulerebbe appunto la facoltà di sequestrare in genere.

Ci chiediamo allora se questa scelta sia consapevole e, se la risposta è positiva, vorremmo capirne le ragioni sistematiche.

 

Conclusioni

Il rimedio previsto è peggiore del male. L’art. 7 bis, così strutturato, impone nella sostanza agli enti locali di applicare sanzioni amministrative accessorie alla sanzione principale pecuniaria solo nei casi e modi previsti dalle legge statale o regionale, nelle materie di rispettiva competenza.

Addirittura nessuna sanzione di alcun genere sarà legittimo prevedere nelle ordinanze del Sindaco: varranno solo i richiami alle fattispecie sanzionatorie, siano penali che amministrative, contenute in specifiche norme di legge.

Il limite massimo della somma di denaro imponibile al trasgressore dei regolamenti locali è poi inspiegabilmente basso.

Infine, una magra consolazione: la norma ci conferma nella tesi sostenuta da noi, sempre su questa rivista, secondo cui in materia di sanzioni amministrative vige nell’ordinamento giuridico un principio di legalità e quindi di riserva di legge, del tutto simile a quello vigente nel sistema penale.

Il principio fu affermato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, così smentendo quanti ritenevano che il Comune con lo statuto o con un regolamento poteva supplire al vuoto di legge, determinato dall’abrogazione dell’art. 106 tulcp 1934, prevedendo autonomamente un sistema sanzionatorio locale.

 

In conclusione, solo il legislatore con una ulteriore novella normativa potrà consentire alle Polizie Municipali di avere a disposizione un completo ed efficiente apparato sanzionatorio amministrativo che possa dotare di effettività le norme locali dei Comuni e delle Province. Ciò consentirebbe di ridurre il ricorso alla norma penale che deve essere invece estrema ratio e favorirebbe l’adeguamento delle norme alla realtà territoriale locale.

In epoca di federalismo annunciato sarebbe bene far seguire i fatti alle parole.

Documenti correlati:

LEGGE COLLEGATA ALLA FINANZIARIA 2003 - DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (testo definitivamente approvato dal Senato il 20 dicembre 2002, non ancora pubblicato nella G.U.).

F. VERGINE, Il principio di riserva di legge in materia di sanzioni amministrative, in www.lexitalia.it.

Cons. Stato, sez. I, parere 17 ottobre 2001, n. 885 (con commento di L. OLIVERI)

MINISTERO DELL'INTERNO, Risoluzione 7 marzo 2001

L. OLIVERI, Potestà sanzionatoria dei comuni e piccole mistificazioni, in www.lexitalia.it.

P. VIRGA, Con il testo unico si è raggiunto l'obiettivo della stabilità nella legislazione degli enti locali?, in www.lexitalia.it.


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