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n. 2/2005 - ©
copyright
GIORGIO GIALLOMBARDO
(Presidente del T.A.R.
Sicilia)
Inaugurazione dell’anno giudiziario 2005
del T.A.R. Sicilia
(Palermo, 12 febbraio 2005)
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Autorità, Signore, Signori,
1.- Adempio anche quest’anno al gradito dovere, in occasione della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario presso la Sede di Palermo del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, di presentare la relazione sull’attività svolta e sull’andamento della Giustizia amministrativa in questa circoscrizione giudiziaria nel decorso anno 2004.
E’ questa ormai una consuetudine che, per determinazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, si inserisce a pieno titolo nel contesto delle analoghe iniziative da più tempo praticate presso altre Magistrature, al condivisibile fine di fornire, oltre che agli addetti ai lavori anche all’opinione pubblica, la più ampia informazione sull’andamento e sulle prospettive di questo settore della giustizia, divenuto sempre più fenomeno di massa, così nel Paese come nella nostra realtà territoriale.
L’anno che si è appena concluso è quello che ha visto compiersi il trentesimo annuale dell’entrata in funzione dei Tribunali amministrativi regionali.
L’evento è stato ricordato con la celebrazione di un Convegno nazionale che ha avuto luogo a Napoli nello scorso mese di novembre e che ha visto una ampia partecipazione di studiosi ed operatori del diritto.
Nell’occasione, ho avuto affidato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa l’incarico di rievocare i (primi) trent’anni di vita e di attività del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia che, come è ben noto, è chiamato ad operare in una Regione, retta da uno Statuto speciale avente natura di legge costituzionale, caratterizzata da un peculiare assetto ordinamentale e da ampie competenze, che ne hanno fatto un "unicum" nel panorama costituzionale del nostro Paese.
Per informazione "storica" – se così si può dire – sulle "vicende" del T.A.R. della Sicilia dalle origini ad oggi ho ritenuto opportuno inserire, nel tradizionale volumetto dedicato all’apertura dell’anno giudiziario, anche la relazione svolta al Convegno di Napoli.
Desidero innanzi tutto rivolgere un deferente saluto al Signor Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che impersona l’unità nazionale ed assolve con grande equilibrio ed autorevolezza all’altissimo ruolo di garante della Costituzione e degli assetti ordinamentali in questa consacrati.
Un particolare saluto a S.Em. Rev.ma il Sig. Cardinale Salvatore De Giorgi, Arcivescovo Metropolita di Palermo, che manifesta sempre una grande attenzione per la nostra attività.
Un caloroso saluto e un sentito ringraziamento, anche a nome dell’Ufficio, a tutti gli intervenuti – rappresentanti dei vari settori delle Istituzioni, delle Magistrature, del Foro, dell’Università, della Dottrina giuridica e dell’Informazione – che, con la loro presenza, dimostrano l’attenzione e l’interesse con cui le componenti della Società – e non soltanto gli (strettamente) addetti ai lavori – seguono l’attività della Giustizia amministrativa.
Un particolare saluto al Presidente del Consiglio di Stato, Alberto de Roberto, cui mi legano antichi sentimenti di stima ed amicizia, che con grande prestigio e competenza onora la carica di vertice della Giustizia Amministrativa italiana.
Un cordiale saluto anche al nostro Organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, presente alla odierna cerimonia con una autorevole rappresentanza.
Un particolare saluto al Foro di Palermo e della Sicilia occidentale tutta – in questa espressione ricomprendo anche l’Avvocatura dello Stato e le Avvocature degli enti pubblici – qui largamente presente, che vanta una lunga brillante tradizione anche nel settore amministrativo e che ha sempre contribuito in modo determinante all’evoluzione giurisprudenziale.
Un cordiale saluto ai Colleghi tutti, del Consiglio di Stato, del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dei Tribunali amministrativi regionali, ed alle rispettive Associazioni; un particolare saluto e ringraziamento al Personale di segreteria ed amministrativo della Giustizia amministrativa, che condivide con encomiabile spirito di servizio il nostro quotidiano impegno, ed ai rappresentanti sindacali, che sempre hanno dimostrato grande equilibrio e collaborazione.
Un pensiero affettuoso e riconoscente verso i Presidenti che mi hanno preceduto: in particolare, fra i più antichi, il Presidente emerito del Consiglio di Stato Giorgio Crisci ed il Presidente emerito della Corte Costituzionale Riccardo Chieppa, che ho avuto la fortuna di avere come maestri nei primi anni della mia attività; fra i più recenti, i Presidenti Guglielmo Serio e Giovanni Castiglione.
Un commosso ricordo per quanti, al servizio della Repubblica nelle sue varie articolazioni, hanno sacrificato la vita nell’adempimento del dovere per la difesa della legge e delle istituzioni, della civile convivenza e della sicurezza dei cittadini.
Un pensiero riconoscente ai nostri connazionali, militari e civili, impegnati in varie parti del mondo in missioni di pace e di sostegno umanitario in favore delle popolazioni meno fortunate: missioni connotate sovente da rischi elevati, affrontati con coraggio e determinazione, come dimostrano le recenti dolorose vicende dei Caduti in Irak, ultimo in ordine di tempo un giovane Sottufficiale della Aviazione Leggera dell’Esercito, cui rivolgiamo un commosso ricordo.
Mi sia consentito di rivolgere un accorato pensiero anche alle vittime della recente catastrofe naturale abbattutasi sul Sud-Est asiatico, che ha devastato intere regioni, causando distruzioni immani e gran numero di morti anche fra nostri connazionali.
Con profondo affetto e rimpianto desidero ricordare un insigne Maestro del diritto amministrativo scomparso recentemente: il Prof. Pietro Virga, di cui molti dei presenti – io fra questi – siamo stati discepoli. Il Suo rigore scientifico, la limpida chiarezza della Sua parola e dei Suoi scritti hanno contribuito, nell’arco di oltre mezzo secolo, a formare numerose generazioni di giuristi ed operatori del diritto, che ne conserveranno sempre il ricordo come insostituibile punto di riferimento.
2. - Nella relazione di inaugurazione dello scorso anno giudiziario era stata segnalata la completa entrata a regime delle innovazioni introdotte nel settore della Giustizia amministrativa con la legge 21 luglio 2000, n. 205, legge che, com’è noto, ha ampiamente modificato il campo d’azione assegnato alla giurisdizione amministrativa: la quale, già privata di taluni settori di contenzioso concernente il c.d. pubblico impiego (precisamente quello riguardante le categorie di personale contrattualizzate, epperò non più dipendenti pubblici nel senso tradizionale del termine, ma piuttosto dipendenti della pubblica amministrazione con rapporto disciplinato da istituti di diritto privato del lavoro), si era vista attribuire nuovi e più rilevanti ed impegnativi spazi di intervento, attraverso il superamento del tradizionale riparto di giurisdizione fondato sulla secolare dicotomia "diritti soggettivi" – "interessi legittimi", integrato dall’attribuzione di competenza per materie o per "blocchi di materie" nei rilevanti settori dei servizi pubblici e dell’urbanistica ed edilizia.
L’anno che si è appena concluso ha, invece, dovuto registrare una inversione di tendenza nell’assestamento e consolidamento – sia giurisprudenziale che dottrinario – di tali innovazioni in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, alla quale ha fatto seguito la pronunzia n. 281 del 28 luglio 2004 relativa ai contenziosi instaurati nella vigenza dell’originario art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998, ed ancora dallo stesso disciplinati per quanto attiene ai profili di giurisdizione.
La ricordata sentenza n. 204/2004 ha dichiarato la parziale incostituzionalità degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituiti dall’art. 7 della l. n. 205 del 2000, ritenendo costituzionalmente illegittima l’attribuzione al giudice amministrativo, nelle materie dei servizi pubblici e dell’urbanistica ed edilizia, di giurisdizione anche sui diritti soggettivi in ambiti nei quali non venga in rilievo il concreto esercizio di pubbliche potestà; la sentenza n. 281/2004 ha, poi, dichiarato la parziale incostituzionalità dell’originario art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998 per la parte in cui, eccedendo dai limiti della delega, non si è limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa ai diritti patrimoniali conseguenziali, ivi compreso quello al risarcimento del danno. L’effetto, combinato, di entrambe le pronunzie costituzionali è stato quello di provocare un rilevante ridimensionamento degli ambiti di giurisdizione esclusiva attribuiti al giudice amministrativo nelle materie dei servizi pubblici e dell’urbanistica ed edilizia, quali sino a quel momento erano venuti a delinearsi.
Indipendentemente da qualsiasi valutazione, in particolare, della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 – sia per quanto riguarda la tecnica di intervento "ortopedico" sul testo normativo all’esame, sostanzialmente "riscritto" dalla Corte, che per quanto riguarda i presupposti storico-giuridici dai quali essa muove e la individuazione esatta dei suoi stessi effetti – in questa sede non può non rilevarsi come essa costituisca un nuovo elemento di incertezza in un ambito – quello dell’accesso dei cittadini alla tutela giurisdizionale – di rilievo costituzionale e di sicuro impatto nei confronti della percezione comune dei rapporti tra le istituzioni ed i cittadini stessi.
Non può, infatti, ignorarsi come i dubbi e le incertezze nella individuazione del giudice competente, e le connesse pronunzie declinatorie del giudice erroneamente adito, possano costituire un ulteriore fattore di allungamento dei tempi della giustizia e, quindi, una ulteriore remora alla concreta realizzazione del principio costituzionale della effettività della tutela giurisdizionale, con evidenti riflessi negativi sulla già compromessa immagine del servizio giustizia presso i cittadini direttamente interessati e, più in generale, presso tutta l’opinione pubblica.
Ed invero, come era già accaduto nell’immediatezza dell’entrata in vigore delle riforme di cui al D. Lgs. n. 80/1998 e della l. n. 205/2000, il panorama giurisprudenziale degli ultimi mesi dell’anno 2004 è stato caratterizzato da numerose pronunzie di rivisitazione, alla luce della citata sentenza costituzionale n. 204 del 2005, degli approdi ai quali la stessa giurisprudenza era pervenuta successivamente ai citati interventi di riforma.
E ciò anche con riguardo ai giudizi pendenti, per effetto di una consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo il quale le pronunzie della Corte Costituzionale producono effetti retroattivi sui giudizi pendenti anche ai fini della determinazione della giurisdizione competente (da ultimo, SS.UU. , 6 maggio 2002, n. 6487).
3. - Pur nella consapevolezza della attuale assoluta fluidità della materia - ed a mero titolo esemplificativo della molteplicità dei profili di dubbio ed incertezza, con riferimento ad ipotesi ricorrenti - può sin d’ora darsi atto che, per effetto della sostanziale riscrittura dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, sembrano essere state sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai diritti meramente patrimoniali vantati nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale dai soggetti accreditati per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche ai cittadini, mentre sembrano permanere nell’ambito della giurisdizione amministrativa le controversie relative agli atti con i quali le amministrazioni preposte indirettamente incidano su tali diritti patrimoniali attraverso la determinazione autoritativa della "quantità" di prestazioni sanitarie concretamente erogabili da ciascun soggetto accreditato (mi riferisco ai provvedimenti di determinazione dei c.d. budgets annuali delle strutture accreditate con il S.S.N.).
Sul punto, l’uso del condizionale è consigliato da una doverosa prudenza discendente dalla consapevolezza della necessità di attendere il consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali attraverso, anche, le pronunzie del giudice d’appello ed eventualmente della Corte di Cassazione, quale giudice della giurisdizione; questo Tribunale, comunque, si è già orientato nei sensi sopra delineati, con sentenza n. 1543 del 16 luglio 2004, in tema di controversie relative ai diritti meramente patrimoniali dei soggetti accreditati, e con sentenze nn. 2128 e seguenti del 30 settembre 2004, in tema di determinazione dei budgets annuali.
Egualmente, può rilevarsi che, per effetto della eliminazione del termine "comportamenti" dal testo dell’art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998, la giurisprudenza ha già dovuto sottoporre a revisione gli approdi ai quali era pervenuta a proposito delle controversie relative ai fenomeni di c.d. "accessione invertita" (genericamente intesi quali ipotesi di realizzazione di un’opera pubblica su area privata non legittimamente acquisita attraverso un regolare procedimento espropriativo), nella duplice caratterizzazione dell’occupazione acquisitiva (connotata dalla esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità) e della occupazione usurpativa (connotata, invece, dall’assenza o dall’intervenuto annullamento della dichiarazione di pubblica utilità).
Sul punto il giudice amministrativo aveva abbastanza pacificamente, e rapidamente, riconosciuto la sussistenza della propria giurisdizione a conoscere le domande risarcitorie discendenti da ipotesi di occupazione acquisitiva, mentre qualche margine di incertezza residuava per le ipotesi di occupazione usurpativa, nelle quali questo Tribunale aveva affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa in consapevole, e motivato, dissenso dagli orientamenti del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (sentenza n. 829 del 14 maggio 2004, in una fattispecie relativa ad opere di urbanizzazione realizzate in dichiarata assenza di qualsivoglia procedura espropriativa).
Successivamente alla citata pronunzia di incostituzionalità n. 204/2004, mentre appaiono essere venute meno le considerazioni logico-giuridiche che supportavano l’orientamento "dissenziente" a proposito della occupazione "usurpativa" (sul punto T.A.R. Emilia Romagna- Parma, n. 330/2004), questo Tribunale ha avuto modo di pronunziarsi nel senso di denegare la giurisdizione in una ipotesi di occupazione acquisitiva (sentenza n. 2422 del 29 ottobre 2004), a fronte di qualche pronunzia di altro Tribunale di segno opposto (T.A.R. Puglia, Bari n. 4181/2004) e di una pronunzia del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 6329/2004) che declina la giurisdizione in una fattispecie che sembra avere tutte le caratteristiche della occupazione acquisitiva, ma che viene invece qualificata come usurpativa.
Ad aiutare l’interprete a trovare un qualche punto fermo a proposito dell’art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998 è, fortunatamente, già intervenuta la Corte di Cassazione, la quale mostra di ritenere nuovamente ricomprese nella giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria le controversie relative ad azioni possessorie proposte nei confronti della Pubblica Amministrazione (SS.UU., ord. n. 21099 del 4 novembre 2004), nonché quelle relative alle ipotesi di c.d. "accessione invertita" (SS.UU., ordd. n. 21944 del 22 novembre 2004 e n. 22892 del 7 dicembre 2004).
4. - Se quelli in precedenza esposti sono gli "incerti" profili di ridimensionamento, ma non di soppressione, della nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, discendenti dalle sentenze nn. 204 e 281 del 2004 della Corte Costituzionale, non deve sottacersi come tali pronunzie abbiano anche una sensibile rilevanza "in positivo" per la giurisdizione amministrativa, laddove riconoscono in linea di principio la legittimità costituzionale di nuove attribuzioni di giurisdizione esclusiva, estesa ai diritti soggettivi, con l’unico limite della necessaria sussistenza dell’esercizio di pubbliche potestà nella materia, ed affermano esplicitamente – e quindi sostanzialmente consolidano - la legittimità costituzionale dell’attribuzione al giudice amministrativo di un generale potere risarcitorio, operata dall’art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7 della l. n. 205/2000.
Con riferimento al primo profilo, la sentenza n. 204/2004 ha, infatti, espressamente fatto salva la facoltà del legislatore ordinario di estendere gli ambiti di giurisdizione esclusiva ad eventuali nuove materie, senza alcun limite di ordine "quantitativo", a condizione della sussistenza dell’esercizio di pubbliche potestà incidenti anche su posizioni di diritto soggettivo; con riferimento al secondo profilo, la medesima sentenza n. 204 – così come, sia pur più limitatamente, anche la successiva n. 281 - ha espressamente fatto salvo il potere del giudice amministrativo di disporre il risarcimento del danno conseguente all’annullamento degli atti amministrativi, quale forma di tutela, ulteriore rispetto a quella demolitoria, da utilizzare per rendere pienamente giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.
E ciò in esplicito riconoscimento della piena dignità di "giudice" riconosciuta dalla Costituzione al Giudice amministrativo ed in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anche amministrativa, affermato dall’art. 24 della Costituzione.
Di tali profili mostra già di avere piena consapevolezza la stessa Corte di Cassazione (SS.UU. ord. 17 novembre 2004, n. 21710, in specifica applicazione dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004), che attribuisce alla competenza del giudice amministrativo una azione con la quale si deducevano vizi del procedimento amministrativo, così facendo valere posizioni d'interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo, e contestualmente si introducevano pretese di risarcimento in forma specifica, o per equivalente, conseguenziali alla denunciata illegittimità degli atti amministrativi.
Si conferma così la concentrazione nell’unica sede della giurisdizione amministrativa sia del giudizio di legittimità che di quello sul risarcimento dei danni conseguenti, venendo così meno definitivamente la necessità, propria del precedente sistema, di dovere instaurare due diversi giudizi, l’uno giustapposto all’altro, per potere conseguire lo stesso risultato.
Elemento caratterizzante di tale tipo di contenzioso è il riconoscimento della risarcibilità del danno derivante dalla lesione, oltre che dei diritti soggettivi, anche degli interessi legittimi, laddove questi ultimi non riescano ad ottenere una tutela, per così dire, "fisiologica", attraverso l’annullamento dell’atto illegittimo.
Se tale principio risulta ormai acquisito, fin dalla fondamentale svolta segnata, in giurisprudenza, dalla sent. 500/1999 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, era sorta un’ampia e articolata problematica per quanto attiene alla concreta attuazione della tutela risarcitoria demandata alla giurisdizione amministrativa, diretta conseguenza dell’espandersi di quest’ultima ad un campo di intervento del tutto nuovo rispetto a quelli tradizionali.
In questo contesto, segnato nella fase iniziale da non poche incertezze, si va consolidando un orientamento che trae le mosse dalla fondamentale decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 26 marzo 2003 (cui la questione era stata rimessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede di esame dell’appello avverso una sentenza di questo Tribunale, Sede di Palermo), che, confermando la pronuncia appellata, ha affermato il principio della necessità di una previa declaratoria di illegittimità di un atto della Pubblica Amministrazione – e quindi, dell’impugnazione di tale atto – perché possa introdursi un’azione risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione medesima.
5.- In occasione delle inaugurazioni degli ultimi due anni giudiziari era stata segnalata una norma processuale, nel filone di quelle della legge 205/2000 volte a preordinare corsie "preferenziali" per la trattazione e la definizione di determinate tipologie di controversie: precisamente, l’art. 14 del D.Lvo 20 agosto 2002, n. 190, recante norme di attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.
Nei confronti della previsione, contenuta nel 2° c. di detto articolo e concernente l’esclusione, dagli effetti dell’applicazione della medesima, della reintegrazione in forma specifica, sostituita esclusivamente dal risarcimento per equivalente, erano state formulate riserve, per l’ipotizzabile sorgere di fenomeni distorsivi, con imprevedibili ricadute ( di segno negativo) sulla finanza pubblica.
Deve tuttavia confermarsi quanto già rilevato lo scorso anno, e cioè che tale norma, in pochi casi applicata presso questa Sede limitatamente al versante processuale (fissazione d’ufficio dell’udienza, termini abbreviati), non ha finora avuto occasione di concreta applicazione sul versante risarcitorio.
6. – Vanno altresì riproposte le riserve già formulate nei confronti del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito con legge 17 ottobre 2003, n. 280 "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva" - c.d. decreto "salva calcio" -, che per un verso ha delimitato (in buona sostanza, significativamente ridotto) l’ambito di intervento in tale materia degli organi della giurisdizione statale rispetto a quelli dell’ordinamento sportivo, fondamentalmente con il riconoscimento dell’autonomia di quest’ultimo e con la riserva ad esso delle questioni concernenti l’osservanza e l’applicazione delle proprie norme regolamentari, organizzative e statutarie nonché l’applicazione delle sanzioni disciplinari (art. 2), e con l’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (per vero, ormai residuale) delle controversie aventi ad oggetto atti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive esulanti da quelle sopra menzionate (art. 3, primo comma); e per altro verso, incidendo rilevantemente sulla materia processuale, ha concentrato nel solo T.A.R. del Lazio, sede di Roma, "in via esclusiva", la competenza in primo grado a decidere le controversie concernenti la legittimità di atti degli organismi operanti nel contesto dell’ordinamento sportivo nazionale: in certo senso "blindando" tale riserva di competenza mediante la previsione della rilevabilità d’ufficio della carenza di potere decisorio dei T.A.R. periferici (in deroga al principio generale, sancito dalla legge sui T.A.R. e confermato dalla legge 205/2000, per cui la incompetenza territoriale del giudice amministrativo di primo grado non può essere rilevata d’ufficio dal giudice adito ma va proposta con eccezione di parte, nei limiti temporali e con le modalità decisorie nella stessa legge previste).
Di tale normativa, si ritiene di dover ancora una volta rilevare come la stessa comporti un’ulteriore deroga al principio della competenza territoriale dei T.A.R. periferici, in tutti i casi in cui non vengano in questione atti di organi centrali dell’ordinamento sportivo: ciò che potrebbe far sorgere qualche dubbio circa la conformità al dettato dell’art. 125 della Costituzione, che prevede l’istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado in ambito regionale: col che potrebbe realizzarsi un " vulnus " della scelta del Costituente di decentrare sul piano territoriale la giurisdizione amministrativa di primo grado, per renderne più agevole l’accesso al cittadino. " Vulnus " peraltro già più volte verificatosi, con l’attribuzione di competenze funzionali inderogabili al T.A.R. del Lazio – Sede di Roma – in determinate materie: ricordo i provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di " status " dei magistrati ordinari; i provvedimenti delle Autorità indipendenti, ed altre ipotesi di minore rilievo.
Continuare a praticare siffatte scelte normative finirebbe con il concentrare nell’unica sede di Roma il primo ed il secondo grado di giudizio su talune materie ad esclusiva discrezione del legislatore ordinario, probabilmente in violazione, avuto riguardo alla norma costituzionale poc’anzi citata, anche del principio del " giudice naturale ". Senza dire che tale tendenza sembra porsi in contrasto con le opzioni federaliste ripetutamente enunciate dalla maggior parte degli schieramenti politici.
7. – Va a questo punto fatto cenno altresì, per la potenziale incidenza sull’ambito della giurisdizione amministrativa in rapporto a quella del giudice ordinario, dei più recenti orientamenti della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in tema di concorsi interni nell’ambito della Pubblica amministrazione.
L’art. 63, quarto comma, del D.Lvo 165/2001, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che ha recepito le disposizioni contenute nel D.Lvo 29/1993 e successive modificazioni, nel devolvere al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro contrattualizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha fatto salva la cognizione del giudice amministrativo sulle controversie "in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni". La norma era stata dapprima interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso che la riserva residuale al giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali concernesse esclusivamente quelle strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro e non riguardasse i casi in cui il concorso fosse diretto non già ad assumere, ma a promuovere personale già in servizio, o comunque a modificarne lo " status ". Senonchè, tale orientamento è stato ora rivisto dalla Corte di Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite n. 15403 del 15 ottobre 2003, successivamente precisata con sentenza delle stesse SS.UU. n.18886 del 10 dicembre 2003, secondo cui la riserva al giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, prevista dall’art. 63, quarto comma, del D.Lvo 165/2001, deve ritenersi comprensiva anche di talune tipologie di controversie concernenti le prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore: in altre parole, i concorsi interni.
Tale orientamento innovativo della giurisprudenza della Cassazione, ulteriormente confermato dalle medesime SS.UU. con ord. 26 maggio 2004, n.10183, risulta oggi recepito anche dal giudice amministrativo (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV n.6942/2004, Sez.V n. 6560/2004) ed ha determinato il "ritorno" al giudice amministrativo di un non irrilevante numero di controversie che negli anni precedenti sembrava destinato ad essere deciso dal giudice ordinario: il che comporterà un ampliamento, ancorché allo stato non esattamente quantificabile, sicuramente significativo dell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, attesa anche la tendenza delle Amministrazioni, specie quelle degli enti locali, ad un’applicazione estensiva delle norme che consentono il ricorso a procedure di concorso interno per la copertura dei posti vacanti.
8. - Passando agli aspetti concreti dell’attuale stato complessivo della giustizia amministrativa non può non segnalarsi ancora una volta come questo rimanga caratterizzato, a tutt’oggi, da un notevole arretrato, anche se, finalmente, con una leggera tendenza alla riduzione: tendenza, questa, determinata non tanto da un decremento del complessivo tasso di litigiosità amministrativa – che, anzi, negli ultimi anni, dopo un "trend" leggermente in discesa, ha ripreso a puntare verso l’alto (si rinvia, per i dettagli, all’ultima " Analisi della attività della Giustizia amministrativa nel 2003", curata da Carlo e Silvia Talice, in Rass. Cons. Stato 2004, II, 1845 segg.) – quanto da un complessivo incremento della produttività, in termini decisori, del sistema di Giustizia amministrativa.
Risultano in atto pendenti più di 850.000 ricorsi presso i vari TT.AA.RR. e circa 27.000 ricorsi presso il Consiglio di Stato (compreso in questo dato anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana): il che non rappresenta certo una situazione confortante.
Le cause del fenomeno – che si proietta ovviamente, anche sulla nostra sede, – sono molteplici, e basterà solo accennarvi: la inadeguata considerazione, all’atto della istituzione de TT.AA.RR., nel 1971, dell’effetto espansivo che, sull’andamento generale del contenzioso, avrebbe determinato il più agevole accesso alla tutela giurisdizionale, in conseguenza della diffusione sul territorio del giudice amministrativo di primo grado; la progressivamente più ampia sfera di intervento dei poteri pubblici nella vita sociale, che ha comportato sempre più numerose occasioni di incontro (o, peggio, di "scontro") fra cittadini ed organi amministrativi, incrementando la conflittualità, che oggi vede in primo piano, accanto alla categoria tradizionale degli "interessi oppositivi", quella, sempre crescente, dei c.d. "interessi pretensivi", di chi, cioè, mira a conseguire, anche attraverso una pronuncia giurisdizionale, un qualche ampliamento della propria sfera giuridica.
Purtroppo a ciò ha contribuito – e continua a contribuire – il proliferare di normative ( primarie e secondarie, nazionali, regionali e locali) sempre più frammentarie, imprecise quanto a formulazione tecnica, oscure sotto il profilo linguistico, spesso farraginose e contraddittorie nei contenuti: con buona pace degli intenti semplificatori e chiarificatori ripetutamente enunciati nelle più autorevoli sedi, rimasti puntualmente senza riscontro nella realtà.
Ancora, non può farsi a meno di rilevare, quale concausa dell’accrescimento del contenzioso, il progressivo deterioramento della "qualità" dell’azione amministrativa conseguente al diffondersi di fenomeni non certamente di segno positivo (reclutamento di personale senza adeguata selezione, ampliamento del "precariato" e della conseguente insicurezza e demotivazione dei lavoratori della Pubblica Amministrazione, generalizzato decentramento di funzioni verso enti e strutture, spesso di incerta natura giuridica, non adeguatamente attrezzati, anche sul piano culturale, per svolgerle al meglio).
Aggiungasi, altresì, che non sempre le amministrazioni pubbliche, specialmente quelle di minori dimensioni, informano la loro attività all’esigenza di prevenire, in quanto possibile, la conflittualità con gli amministrati, ad esempio con una adeguata utilizzazione degli strumenti partecipativi che pure l’ordinamento oggi appresta a tal fine, preferendo di fatto – forse per malintese esigenze di cautela (" a scanso di responsabilità", come suol dirsi) – l’instaurazione di contenziosi giurisdizionali (nei quali spesso trascurano anche di essere presenti, non costituendosi in giudizio e venendo meno sovente all’obbligo di collaborazione istruttoria con il giudice amministrativo, costretto non infrequentemente ad applicare, ai fini probatori, l’art. 116, 2° c., C.P.C.), onde conseguire una pronuncia giurisdizionale purchessia dietro la quale "trincerarsi".
Il fenomeno è particolarmente vistoso – in questa Regione – per taluni settori dell’attività pubblica, quali l’urbanistica, l’edilizia, la tutela ambientale, la spesa sanitaria.
A tutto questo si aggiunge, e ne costituisce certo una delle cause principali, l’insufficienza di strutture che ha caratterizzato il settore della Giustizia amministrativa, segnato da croniche e tutt’ora vistose carenze di organico di personale, sia di magistratura che di segreteria e collaborazione.
Detto tutto questo, bisogna doverosamente evidenziare anche taluni elementi positivi che, già manifestatisi negli ultimi due anni, si sono consolidati nel decorso anno 2004.
La favorevole inversione di tendenza per quanto attiene alle dotazioni di supporto, già segnalata nelle precedenti relazioni, è proseguita nel 2004, attraverso la progressiva attivazione ed utilizzazione di strumenti informatici sia collettivi che individuali.
Si è ormai realizzata la rete INTRANET della Giustizia amministrativa, grazie alla quale i magistrati amministrativi sono posti in grado, tra l’altro, di accedere direttamente ad una serie di banche dati costantemente aggiornate, oltre che di interconnettersi fra di loro e con gli uffici della propria giurisdizione nell’intero territorio nazionale.
Quanto al sistema informativo nazionale collegato ad INTERNET (nel sito accessibile www.giustizia-amministrativa.it ) - che consente di avere notizia, in tempo reale contestualmente alla pubblicazione, delle pronunce del Giudice amministrativo, nonché dei dati pubblici concernenti i singoli ricorsi, dei calendari delle adunanze, dei collegi etc., deve purtroppo segnalarsi un momento di "stasi" che questo servizio attraversa. Infatti, in applicazione di una recente norma del Codice della "privacy", entrata in vigore all’inizio di quest’anno – in base alla quale gli atti dei processi possono essere accessibili in rete solo da chi vi abbia un reale interesse -, l’utilizzo generale del sistema è stato temporaneamente sospeso, in attesa di una soluzione tecnica che filtri gli accessi o – perché no? – di una modifica della norma.
E’ auspicabile che il problema possa venire risolto in tempi brevi, in quanto l’operatività del sistema ha comportato una notevole riduzione dei tempi che, in precedenza, sia gli operatori (avvocati, pubbliche amministrazioni) che le segreterie dei vari Uffici giurisdizionali erano costretti a dedicare all’informazione sullo stato e sull’andamento dei ricorsi.
Andrebbero evitati, quindi, ritardi nella realizzazione di quel sistema integrato che, come previsto, consentirà di trasmettere e ricevere documenti "on line", approntando veri e propri fascicoli "virtuali", nella prospettiva di un futuro processo telematico.
Non può tuttavia sottacersi come l’ulteriore sviluppo del sistema " Giustizia amministrativa " continui ad essere fortemente condizionato – in negativo – dalla cronica e perdurante penuria di mezzi finanziari a disposizione.
Il momento presente è, purtroppo, ancora caratterizzato da una situazione finanziaria tutt’altro che positiva per il settore della giustizia amministrativa. Ed invero, rispetto alla spesa globale dello Stato, quella per la giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e TT.AA.RR.) si attestava, nel decorso esercizio finanziario, intorno allo 0,023% (151.048.475 euro, con un incremento, rispetto all’esercizio precedente, del 3,26% - sullo 0,023% - significativamente inferiore rispetto all’aumento del 7,42% della spesa globale dello Stato): (cfr. C.e S. Talice "Analisi del’attività della G.A., cit., 1860 segg.) : un’entità insignificante nel contesto del bilancio dello Stato, peraltro ampiamente compensata dalle entrate tributarie riferibili al settore (gettito del contributo unificato di iscrizione a ruolo delle cause; imposte pagate dal personale in servizio ed in quiescenza, dai professionisti e loro collaboratori e dagli operatori dell’indotto).
La situazione finanziaria si è ulteriormente deteriorata negli ultimi tempi: la c.d. "manovrina" di inizio estate 2004 ha infatti tagliato 6.200.000 euro dal già magro bilancio della giustizia amministrativa relativo all’esercizio 2004, con ricadute negative sulla spesa per l’ordinario funzionamento dei servizi e con l’effetto di ritardare l’assunzione di trenta nuovi magistrati vincitori di concorso, essenziali per tamponare i vuoti di organico.
Siffatta insufficienza di disponibilità finanziarie porrà ancora più in crisi l’intero sistema della Giustizia amministrativa, con evidenti riflessi negativi, quanto meno in termini temporali, sul proseguimento dei programmi di potenziamento strutturale ed operativo.
Con riferimento all’aspetto delle risorse finanziarie non può tuttavia non ricordarsi come sia di questi giorni la diffusione, da parte dei maggiori mezzi di informazione, del contenuto del primo rapporto sui sistemi giudiziari redatto dal Consiglio d’Europa e riferito ai dati del 2002, relativi, sembra, alla giurisdizione ordinaria. Il nostro Paese, che secondo tale studio avrebbe il non invidiabile primato della litigiosità fra i principali Paesi europei, dedicherebbe, quanto a spesa pubblica per la giustizia, 46 euro a persona, a fronte dei 28 della Francia, dei 23 della Spagna, dei quasi 17 del Regno Unito e dei 53 della Germania.
Non conosco, ovviamente,gli elementi sulla cui base il rapporto giunge a così confortanti risultati sul versante finanziario: per la quotidiana esperienza e sulla scorta dei dati poc’anzi citati non posso nascondere qualche perplessità, riferita in particolare al settore della giustizia amministrativa. Certo che se le cifre esposte fossero esatte potrebbero porsi interrogativi sull’utilizzo delle risorse destinate al sistema giustizia, avuto riguardo ai risultati in termini di efficienza e tempestività del servizio.
9. - Passando ad esporre brevemente la situazione esistente presso questo Tribunale amministrativo, devo innanzitutto segnalare che il complessivo carico di lavoro del T.A.R. – Sicilia (sede di Palermo e sezione staccata di Catania), risultante di n. 11.743 nuovi ricorsi depositati nell’anno 2004 (pari al 14,62% dell’intero carico di lavoro di tutti i TT.AA.RR. della Repubblica: vedi tabella allegata A/1-2-3-) pone il T.A.R.–Sicilia al 3° posto della graduatoria nazionale, dopo il T.A.R.–Campania e il T.A.R.–Lazio, con un decremento del 9,66% stimato rispetto all’anno precedente (ed un incremento del 22,21 % nel quinquennio 2000/04).
Si sintetizza la specifica situazione esistente al 31 dicembre 2004 presso questa Sede di Palermo, fino a tale data ordinata su due Sezioni interne.
Mi limiterò a segnalare gli aspetti più significativi, lasciando a chi desideri farlo un più approfondito esame della esposizione analitica dei dati contenuti nelle tabelle allegate alla relazione.
Risultano iscritti a ruolo, nel 2004, n. 5488 procedimenti, che, rispetto ai 7393 iscritti a ruolo nell’anno precedente, registrano un decremento delle sopravvenienze pari al 25,77% (cfr. tab. B.-1). Tuttavia, in relazione anche al numero di procedimenti esauriti nel corso dell’anno 2004, (4940 esauriti contro 5488 sopravvenuti – cfr. tab. D), si registra, alla fine del periodo considerato, un incremento netto, rispetto all’anno precedente, del numero complessivo dei ricorsi pendenti di 278 unità (quantificabile in termini percentuali nel dato complessivo del + 0,73% rispetto alla pendenza dell’anno precedente).
Va anche segnalato che dei 5.488 procedimenti iscritti a ruolo nell’anno 2004, ben 2673 concernono procedimenti per ingiunzione.
Il totale dei procedimenti pendenti, al 1° gennaio 2005, risulta essere di 38.478 unità.
Nello specifico si rileva un incremento di ricorsi in materia:
-) di "Agricoltura, foreste, caccia e pesca"
(+ 126,67%),
-) di "Attività della pubblica amministrazione"
(+8,42%),
-) di "Ottemperanza al giudicato" (+175,86%)
Decremento, invece per i ricorsi in materia
-) di "Edilizia e urbanistica" (– 30,84%),
-) di "Lavori pubblici" (– 2,35%),
-) di " Industria, commercio ed artigianato"
(– 47,69%),
- ) di "Igiene, sanità ed ecologia" (-38,88%),
- ) di "Trasporti" (-72,41%)
-) di "Pubblico Impiego" (– 2,92%),
-) di "Elezioni" (– 69,23%),
-) di "Istruzione, antichità, etc." (– 27,16%).
Nelle materie rimanenti il numero di ricorsi non si discosta significativamente da quello dell’anno precedente.
Da segnalare è il vistoso incremento del numero dei ricorsi per ottemperanza al giudicato - passati dai 116 del 2003 ai 320 del 2004 (+175,86 %) – che evidenzia la preoccupante tendenza delle Amministrazioni a sottrarsi quanto più possibile, almeno in termini temporali, al "dictum" giudiziario, con ulteriore aggravio per i cittadini e, in definitiva, per le stesse Amministrazioni esposte a condanne alle spese e commissariamenti.
Per cercare di contrastare il fenomeno questo Ufficio, di intesa con la Procura Regionale della Corte dei Conti, trasmette periodicamente al Pubblico ministero contabile, per le eventuali iniziative di competenza sul versante delle responsabilità, le pronuncie di accoglimento di ricorsi per ottemperanza.
Sono state tenute nel corso dell’anno 2004 52 udienze pubbliche e 194 adunanze camerali, per un totale di 1.720 procedimenti trattati in udienza pubblica e 3.787 in adunanze camerali (di cui 3.399 concernenti misure cautelari).
Sono stati conclusi con sentenza definitiva 1.938 procedimenti, con 1.836 sentenze, delle quali 232 emesse, nella forma di sentenze c.d. "brevi", in sede di esame, in camera di consiglio, di istanze di misure cautelari.
Giova evidenziare che l’utilizzo di tale nuovo strumento processuale introdotto dalla legge 205/2000 ha consentito, presso questa Sede, di portare a rapida definizione (mediamente, dal deposito del ricorso alla pubblicazione della sentenza, non più di 60 – 90 giorni) il 12,64 % del contenzioso di nuovo impianto.
Va segnalato che, nel corso dell’anno di riferimento (2004), sono state gravate di appello 167 sentenze (pari al 9,10 % del totale).
Sono stati trattati complessivamente 3.538 procedimenti riconducibili alle tipologie previste dagli artt. 3, 8, 9, della L. 205/2000 (cfr. tabella B, quadri 11- 12 - 13), tutti definiti con pronuncia in forma di decreto monocratico.
In particolare, sono stati emessi 2.277 decreti ingiuntivi, dei quali opposti soltanto 435, pari al 19,10 % del totale.
Nelle relazioni concernenti gli anni precedenti era stata segnalata l’ imponenza, presso questa Sede, del fenomeno dei decreti ingiuntivi, che nel 2002 e nel 2003, è stato caratterizzato da un elevato numero di richieste, in progressivo aumento specie nel settore della sanità (caratterizzato, in questa Regione, da cronici ritardi nella liquidazione, da parte delle competenti A.U.S.L., dei crediti per spese farmaceutiche, centri clinici convenzionati con il S.S.N. e quant’altro).
Anche nell’anno 2004, sino alla pubblicazione nel mese di luglio della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, già ricordata, si è manifestato un andamento analogo a quello degli anni precedenti nella proposizione di ricorsi per decreto ingiuntivo e ricorsi ordinari con richiesta di misura di provvisionale per crediti nei confronti del S.S.N. da parte di soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e farmaceutiche.
L’andamento del fenomeno dei decreti ingiuntivi è esposto nella tabella "C".
A partire dalla già citata sentenza n.1543 del 16 luglio 2004 questo Tribunale ha declinato la giurisdizione in materia e ciò ha determinato la sostanziale cessazione del fenomeno.
Un dato che ritengo vada, per l’ultima volta, stante il mutamento di giurisdizione, particolarmente evidenziato anche per il primo semestre dello scorso anno 2004 è quello dell’incidenza delle spese legali che, per le fasce di importo "sorte – capitale" meno elevate, spesso si avvicina al 50% della sorte medesima, determinando a carico della finanza pubblica (e cioè del cittadino contribuente) un onere aggiuntivo che potrebbe forse eliminarsi o, comunque, contenersi sensibilmente, ove, ad esempio, pur in presenza di disponibilità finanziarie limitate in termini di cassa, si provvedesse, da parte della Amministrazioni cui fa carico la spesa, a liquidare con precedenza i crediti di minore ammontare, evitando, con ciò, gli oneri aggiuntivi conseguenti all’esperimento del procedimento ingiuntivo.
E’ un tema che mi permetto (anche questo per l’ ultima volta) di sottoporre ancora, nello spirito di collaborazione che deve sempre caratterizzare l’operato delle Istituzioni, all’attenzione delle Autorità amministrative responsabili del settore della spesa sanitaria.
La situazione di estrema pesantezza del settore, ripetutamente segnalata negli anni passati, non sembra avere subito modificazioni sostanziali, sotto il profilo qui considerato, come è dato rilevare dalla crescente richiesta, per tutto il primo semestre 2004, di decreti ingiuntivi nei confronti delle Aziende sanitarie locali: sicché il problema rimane di concreta attualità ed è auspicabile possa venire affrontato con strumenti adeguati, onde avviarlo a soluzione.
Né questo è tutto. Perché, sempre con riguardo alla spesa sanitaria, è cresciuto anche, nel periodo considerato, il numero dei ricorsi ordinari contenenti istanza di pagamento di provvisionali, proposti per la massima parte nei confronti delle Aziende sanitarie locali da farmacie, professionisti e centri accreditati che lamentano il mancato pagamento, alle scadenze previste dagli accordi di settore, degli importi per le prestazioni patrimoniali rese in favore del Servizio sanitario nazionale.
Nel corso del primo semestre 2004 sono state trattate 888 istanze di provvisionale, per la più gran parte, come s’è detto, proposte nei confronti delle AUSL. E si tratta di importi nel complesso rilevanti, che vanno ad aggiungersi a quelli dei decreti ingiuntivi.
Non è certo confortante dovere rilevare come le segnalate disfunzioni siano particolarmente vistose nelle Regioni centro –meridionali, mentre sono registrate in misura molto minore, se non inesistente, nelle altre Regioni italiane.
In materia sanitaria, infine, è da ricordare che questo Tribunale amministrativo, anche successivamente alla nota sentenza costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, ha ritenuto la propria giurisdizione in tema di determinazione dei "budgets" annuali (sentt. n.2128 e segg. del 30 settembre 2004) riconoscendo il carattere autoritativo dei provvedimenti di fissazione dei tetti di spesa delle strutture sanitarie, avuto anche riguardo ai particolari vincoli finanziari ed amministrativi che circoscrivono l’astratta fase di negoziazione normativamente prevista.
Altra materia che anche nell’anno decorso ha particolarmente impegnato l’attività di questa Sede è quella delle controversie relative a procedure di appalto di opere pubbliche e di servizi, per la complessità delle questioni – sia processuali che di merito – sollevate, riflesso anche della difficile normativa in materia, che vede il sovrapporsi di direttive europee e di leggi e regolamenti statali e regionali.
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla individuazione dei ricorsi ultradecennali, agli effetti di cui al comma 2 dell’art. 9 della L. 205/2000.
Utilizzando lo strumento della contrattazione decentrata, progetti finalizzati di interesse locale, già portati a definizione, hanno consentito l’emissione nel 2004 di 1.055 decreti di perenzione, nel contesto di un totale di 1.155 decreti decisori (dei quali ad oggi opposti soltanto 3).
Sono stati adottati 247 provvedimenti istruttori collegiali (nella forma di sentenze od ordinanze) e 145 ordinanze istruttorie presidenziali, oltre ad ulteriori 320 decreti presidenziali di vario contenuto processuale.
Si è mantenuta sostanzialmente sui livelli dell’anno precedente l’utilizzazione del mezzo istruttorio della consulenza tecnica d’ufficio (la cui ammissibilità nel processo amministrativo è stata generalizzata dalla legge 205/2000), con il relativo aggravio di adempimenti sia a carico dei magistrati delegati che delle Segreterie giurisdizionali.
I dati concernenti il numero degli affari assegnati complessivamente ai magistrati ed il numero dei provvedimenti dagli stessi depositati sono analiticamente descritti nei quadri 18 e 19 dell’allegata tabella B.
Va evidenziato, al riguardo, come tutti i magistrati abbiano continuato a dimostrare la più ampia disponibilità a superare i limiti di carico di lavoro previsti, dando prova di elevato spirito di servizio e di grande senso dello Stato.
Analogo riconoscimento è dovuto a tutto il personale di segreteria e collaborazione che, pur in numero assai sparuto, ha sempre fronteggiato le esigenze dell’Ufficio con grande dedizione ed efficienza.
10 - La situazione degli organici presso questa Sede continua ad essere deficitaria.
Per quanto concerne il personale di Magistratura, a fronte di un organico "virtuale" di 15 unità ( D.P.C.M. 29 gennaio 1999), mai peraltro coperto interamente – tant’è che non si era potuta finora attivare la 3^ Sez. interna, pur prevista " sulla carta", dovendosi disporre a tal fine di almeno 5 magistrati per ciascuna sezione – erano in servizio, fino al 30 novembre 2004, 13 unità (compreso il Presidente), - ordinate su due Sezioni interne .
Va segnalato che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, con deliberazione del 18 luglio 2002, nel ripartire fra i vari Tribunali amministrativi i 60 nuovi posti di magistrato istituiti con la L. 21 luglio 2000, n. 205 (art.14), ne ha assegnato tre a questa Sede, sicchè la nuova pianta organica del personale di magistratura potrà contare, a Palermo, su complessive 18 unità, oltre il Presidente titolare.
L’effettiva copertura dell’organico si profila tuttavia di non rapida realizzazione, attesi i tempi medi delle procedure concorsuali e l’esito delle medesime, che finora ha frequentemente registrato un numero di vincitori inferiore ai posti messi a concorso.
E’ doveroso rimarcare, tuttavia, come un segnale incoraggiante sia costituito dal fatto che, in occasione dell’ultimo movimento di personale di Magistratura, a fronte di tre magistrati trasferiti ad altra sede con effetto dal 1° gennaio 2005, ne sono stati assegnati a questa Sede, dal 1° dicembre 2004, cinque di nuova nomina, portando l’organico di fatto a 15 unità. Ciò ha reso possibile al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa di deliberare l’attivazione della terza sezione interna, che inizierà a funzionare il prossimo 1° aprile, dovendosi preliminarmente provvedere alla attribuzione delle funzioni di Presidente della Sezione, che vengono conferite dallo stesso Consiglio di Presidenza a seguito dell’espletamento di una procedura c.d. di "interpello" – una sorta di concorso interno fra i magistrati aspiranti all’incarico -, nonché all’organizzazione della struttura di segreteria della nuova Sezione.
Devo, innanzi tutto, esprimere il più vivo compiacimento, mio e dell’Ufficio, per la recente deliberazione del Consiglio di Previdenza della Giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 28 gennaio scorso, con cui le funzioni di Presidente della neo-istituita Sezione presso questa Sede sono state conferite al Consigliere Nicolò Monteleone, che in atto e da circa tre anni esercita analoghe funzioni presso il T.A.R. della Campania, Sede di Napoli, ove presiede la quarta Sezione interna.
Il Collega Monteleone è qui ben conosciuto ed unanimamente stimato avendo operato per parecchi anni come magistrato presso questo Ufficio in entrambe le Sezioni.
Sono certo, quindi, che anche nelle nuove funzioni darà un prezioso contributo all’attività del Tribunale, e desidero, nell’occasione, rivolgergli un caloroso "bentornato" ed un cordiale augurio di buon lavoro.
Qunato alla struttura di segreteria della nuova Sezione, mi corre l’obbligo di sottolineare che la perdurante carenza di personale amministrativo e di collaborazione – ne accennerò fra poco – pone seri problemi al riguardo, dovendosi inevitabilente sottrarrre operatori alle due preesistenti strutture di segreteria giurisdizionale per realizzarne una terza, a supporto, appunto, della nuova Sezione: con prevedibili ricadute negative sulla complessiva efficienza dei servizi.
Potrebbero porsi, in conseguenza, seri problemi di mantenimento dello "standard" di rendimento dell’Ufficio: che, al momento, ha raggiunto, a prezzo di uno sforzo non comune di tutti gli operatori (magistrati e personale di segreteria) risultati elevatissimi, non a lungo ulteriormente perseguibili con le risorse attuali.
Ed invero la situazione, per quanto concerne il personale di Segreteria e collaborazione, è tutt’altro che confortante, ove si consideri che, su scala nazionale, il rapporto attuale tra tale categoria di personale e quello di magistratura è di appena 1,5/1,9 addetti per magistrato: ben al di sotto di quello esistente presso le altre magistrature e, comunque, lontano dal rapporto minimo di cinque unità di collaborazione per ogni unità di magistratura, ritenuto accettabile dalle più recenti analisi di efficienza del settore.
Questa Sede non fa eccezione alla regola generale, dal momento che la pianta organica attualmente in vigore prevede appena 33 unità suddivise fra le varie aree professionali (la situazione del personale addetto ai Servizi giurisdizionali risulta dal quadro 17 dell’allegata tabella B).
Siffatta dotazione organica, già di per se inadeguata alle attuali necessità siccome determinata in epoca non recente, è stata nel tempo incisa negativamente dalla mancata sostituzione di varie unità di personale collocate a riposo o cessate dal servizio negli ultimi anni, nonché da ulteriori recenti depauperamenti conseguenti al trasferimento ad altri uffici per mobilità interna al settore.
Inadeguata si appalesa anche l’ipotesi di revisione già formulata dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – peraltro ancora in itinere – che appare caratterizzata da notevole sottostima delle effettive esigenze.
Più volte questa Presidenza ha posto con forza il problema all’attenzione degli Organi di vertice della Giustizia amministrativa, da ultimo con la relazione (e relativa documentazione a corredo) depositata nel dicembre scorso, in occasione dell’esame, da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, delle problematiche connesse all’istituzione di nuove Sezioni interne: purtroppo fino ad oggi senza successo.
Non resta quindi che sollecitare ulteriormente un rapido adeguamento della dotazione organica della Sede di Palermo che, rispetto alla previsione in atto, andrebbe incrementata, a giudizio di questa Presidenza, di non meno del 50%, da ripartire proporzionalmente nelle varie posizioni funzionali.
Non mi nascondo, tuttavia, con realismo, come, alla stregua delle più recenti misure sul blocco del "turn over" e delle sottese teorizzazioni sulla riduzione generalizzata del personale del comparto pubblico, una tale aspettativa attinga ai vertici dell’utopico!
Nella relazione concernente l’anno precedente con riferimento al problema della dotazione di personale di segreteria e collaborazione si era colto un segnale positivo. La legge finanziaria per il 2004 (L. 24 dicembre 2003, n. 350), all’art. 3, c. 71, aveva previsto infatti che, per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i Tribunali Amministrativi Regionali, la Corte dei Conti e l’Avvocatura dello Stato potessero avvalersi, su base volontaria, nel limite complessivo di 300 unità, del personale del CONI, e di altri enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione, nonché del personale dell’Agenzia del demanio che ha esercitato l’opzione per il passaggio ad altra Amministrazione.
Un aspetto particolarmente positivo della disposizione era che l’assegnazione del personale in questione agli organi della Giustizia Amministrativa, della Corte dei Conti e dell’Avvocatura dello Stato avrebbe potuto essere disposta "anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità", in tal modo consentendo, tra l’altro, di superare i limiti discendenti delle piante organiche in atto vigenti, finora opposti come ostacolo insormontabile, da parte dell’Amministrazione centrale, ad ogni richiesta di ampliamento.
Purtroppo, a distanza di più di un anno, nel settore della Giustizia amministrativa la norma in parola è rimasta inspiegabilmente inattuata, per difficoltà burocratiche diverse, di volta in volta opposte alle ripetute richieste di chiarimenti rivolte alle strutture centrali, cui sono state in più occasioni segnalate le esigenze di questa Sede di una più congrua dotazione di personale di collaborazione.
11. - In conclusione, il carico di lavoro cui bisogna far fronte presso questa Sede rimane imponente a fronte di un ancora inadeguato organico di personale in servizio, sia di Magistratura che di Segreteria. In tale situazione, è tutt’altro che agevole cercare di contemperare l’esigenza di venire in qualche modo incontro alle pressanti richieste delle parti volte ad una sollecita trattazione degli affari per i quali esistono obiettive ragioni di urgenza, con quella di osservare i criteri sui carichi di lavoro dei Magistrati fissati nelle deliberazioni adottate al riguardo dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (da ultimo, in data 18 dicembre 2003), e con quella, non meno pressante, di osservare i ristretti termini temporali introdotti per una serie di ipotesi contenziose previste dalla l. 205/2000 e successive integrazioni.
Il protrarsi di queste condizioni non agevolerà certamente la riduzione del carico dei ricorsi pendenti in attesa di giudizio, con grave nocumento per l’ordinato esercizio della giurisdizione amministrativa ed ulteriori esposizioni a censure e sanzioni presso le competenti sedi, sia europee che nazionali, a causa dell’ eccessiva durata dei processi.
Non ci si può esimere, peraltro, dal sottolineare ancora una volta come l’area territoriale nella quale opera questo Tribunale, caratterizzata, come è ben noto, da elevati indici di criminalità mafiosa, che tende ad estendere i propri "interessi" verso settori dell’attività amministrativa di notevole rilevanza economica (quali le opere pubbliche, le pubbliche forniture, gli interventi sul territorio, segnatamente quelli in materia ecologica ed ambientale, etc.), comporta la necessità di "standars" di efficienza aggiuntiva rispetto a quelli normalmente ritenuti sufficienti in aree territoriali meno esposte al rischio del crimine organizzato.
Si vuol dire, in buona sostanza, che la risposta dello Stato in questo territorio, anche attraverso i propri organi di giurisdizione amministrativa nei settori di competenza, deve essere rapida e qualitativamente e quantitativamente adeguata, onde contribuire ad alimentare la fiducia dei cittadini e degli operatori economici nella efficienza della giustizia ( non soltanto quella repressiva penale ma anche quella, in qualche misura preventiva, amministrativa) epperò a contenere ed auspicabilmente eliminare spazi alternativi che una poco efficace risposta giudiziaria può oggettivamente dischiudere a poteri illegali.
Non può che formularsi ancora una volta l’auspicio, che è anche una pressante richiesta, affinché gli Organi Legislativi e di Governo rivolgano una maggiore attenzione ai problemi di questo settore della giustizia, onde far si che possa concretamente realizzarsi anche nel processo amministrativo il principio, ora espressamente enunciato in Costituzione (art. 111), della "ragionevole durata", nella consapevolezza che ritardare giustizia equivale, sovente, a denegarla.
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Documenti correlati:
G. GIALLOMBARDO, Inaugurazione dell’anno giudiziario 2004, in LexItalia.it n. 3/2004, pag. http://www.lexitalia.it/articoli/giallombardo_inaugurazione2004.htm
G. GIALLOMBARDO, Inaugurazione dell'anno giudiziario 2003, in LexItalia.it n. 2-2003, pag http://www.lexitalia.it/articoli/giallombardo_ag2003.htm