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n. 2/2004 - ©
copyright
GAETANO CICCIO'
(Presidente del T.A.R. Emilia-Romagna - Parma)
Inaugurazione dell’anno giudiziario 2004
(Parma, 13 febbraio 2004)
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Chiarissime autorità, egregi docenti ed avvocati, signore e signori,
questo è il secondo anno in cui sono lieto di porgere il mio più cordiale saluto per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso la circoscrizione della sezione staccata di Parma del TAR per l’Emilia-Romagna, che comprende le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Come già osservato nell’anno passato, è questa l’occasione che, secondo una prassi ormai comune per tutti gli organi di giustizia ordinaria e speciale che hanno competenza non limitata ad una sola provincia, rende possibile, nel corso di un incontro pubblico e solenne al quale partecipano tutte le componenti dell’assetto istituzionale ed economico-sociale del territorio interessato, un resoconto dell’attività giurisdizionale e contestualmente anche uno scambio di opinioni sull’andamento della stessa e sulla possibilità di nuove prospettive e rimedi.
Ormai è consolidata la tendenza legislativa a considerare il giudice amministrativo che costituisce il complesso TT.AA.RR - Consiglio di Stato come quello al quale ci si rivolge per ottenere una risposta non soltanto nel caso di richiesta di annullamento degli atti delle Amministrazioni ma anche nel caso di richiesta di risarcimento in forma specifica o generica in tutte le ipotesi nelle quali da atti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni o di soggetti che comunque esercitino pubblici poteri siano derivati danni al patrimonio, e nel caso in cui si richieda una maggiore trasparenza dell’attività amministrativa.
Ciò in rispondenza al principio della competenza per blocchi organici di materie.
L’obiettivo del soddisfacimento dell’aspirazione del cittadino ad una “giustizia giusta” è ovviamente raggiunto quando si realizzano due esigenze: la prima, è quella della fiducia e considerazione del cittadino stesso nella giustizia amministrativa e in concreto nei giudici che la amministrano; la seconda è quella della riduzione dei tempi in cui si ottiene sulle domande presentate ai Tribunali una decisione (problema della ragionevole durata del processo).
Al riguardo, si vedrà come questo Ufficio, per il terzo anno consecutivo, nonostante le carenze di organico dei magistrati e dei collaboratori di segreteria (per questi ultimi, per la verità, nell’ultimo anno si è ottenuto un parziale soddisfacimento delle esigenze già segnalate), ha ottenuto risultati di pieno rilievo, riducendo l’arretrato - per altro ancora consistente - con un rapporto fra ricorsi decisi e ricorsi presentati quasi di 2 a 1.
Rimangono ancora da definire circa n. 3145 procedimenti, la gran parte dei quali ereditati dal passato, mentre il “trend” dei ricorsi in arrivo si è attestato su un numero approssimativo di 500 circa per anno, crescendo peraltro la complessità degli stessi e dei problemi da affrontare.
Si è continuato per la strada, svelatasi proficua, dell’immediata definizione dei ricorsi non eccessivamente complessi nella camera di consiglio fissata per la trattazione delle istanze cautelari; nel raggruppamento dei ricorsi simili in un’unica udienza; nella prassi dei “ruoli aggiunti” d’udienza; nella ricerca di collaborazione con i difensori per la ricerca dei ricorsi per i quali l’interesse sia venuto meno.
Questi
I DATI STATISTICI E LE LINEE DI TENDENZA
1. Il personale in servizio.
Il personale di magistratura in servizio è rimasto inalterato, essendovi in organico soltanto tre magistrati, compreso il Presidente.
Il personale di segreteria ha fortunatamente avuto un leggero incremento numerico con l’aumento da 5 a 6 dipendenti di ruolo, restando fermi i 2 impiegati comandati, e soprattutto essendo stato finalmente assegnato il Dirigente di segreteria.
Rimane pur sempre la già evidenziata insufficienza di tale scarso personale a coprire le esigenze minime di funzionamento di un ufficio giudiziario in via continuativa, per cui bastano poche assenze dal servizio perché tali esigenze vengano messe concretamente a repentaglio, mentre i piani di riduzione dell’arretrato e le nuove innovazioni (per es., il c.d. “processo telematico”) non possono e forse non potranno avere completa attuazione.
2. Lo stato del contenzioso
Lo stato del contenzioso pendente presso la sezione staccata di Parma al 31 dicembre 2003, ammonta a 3145 ricorsi pendenti. La loro suddivisione per materia è la seguente:
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1.1. Agricoltura, foreste, caccia e pesca |
107 |
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1.2. Industria, commercio e artigianato |
216 |
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1.3. Credito e Assicurazioni |
8 |
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1.4. Edilizia ed urbanistica |
959 di cui circa 420 in materia di sanzioni edilizie e simili |
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1.5. Lavori pubblici |
179 |
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1.6. Igiene, Sanità ed ecologia |
180 |
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1.7. Istruzione, antichità, belle arti e simili |
155 |
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1.8. Pubblico Impiego |
495 |
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1.9 Attività della Pubblica Amministrazione |
370 |
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1.10 Trasporti |
11 |
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1.11 Elezioni |
0 |
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1.12 Altri (in materia di P. S., di leva, tributi ecc…) |
463 di cui circa 322 presentati da extracomunitari |
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Ricorsi di ottemperanza al giudicato |
2 |
3. Il contenzioso sopravvenuto nel 2003
Il contenzioso sopravvenuto nel 2003, pari a 486 procedimenti nuovi, è così suddiviso
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1.1. Agricoltura, foreste, caccia e pesca |
12 |
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1.2. Industria, commercio e artigianato |
27 |
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1.3. Credito e Assicurazioni |
0 |
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1.4. Edilizia ed urbanistica |
124 |
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1.5. Lavori pubblici |
25 |
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1.6. Igiene, Sanità ed ecologia |
27 |
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1.7. Istruzione, antichità, belle arti e simili |
7 |
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1.8. Pubblico Impiego |
34 |
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1.9 Attività della Pubblica Amministrazione |
66 |
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1.10 Trasporti |
0 |
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1.11 Elezioni |
0 |
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1.12 Altri (in materia di P. S., di leva, tributi ecc..) |
160 di cui 120 presentati da extracomunitari |
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Ricorsi di ottemperanza al giudicato |
4 |
E’ da segnalare che nel periodo di riferimento sono pervenuti (in numero superiore a quello degli anni precedenti) n. 120 ricorsi in materia di regolarizzazione di cittadini extracomunitari ai sensi dell’art. 33 della legge 307/2002, n.189, e del D.L. 9/9/2002, n.195 - come convertito in L. 9/10/2002, n.222 -, nonché, genericamente, in materia di permesso di soggiorno, i quali hanno originato molte pronunce cautelari e alcune pronunce definitive con le quali si è cercato di risolvere alcuni non facili problemi di coordinamento con la precedente normativa e di interpretazione delle disposizioni ostative alla concessione del nulla-osta da parte dell’autorità di polizia.
Ciò anche perché la materia in esame è stata, a seguito del D.L.vo 25/7/1998, n.286 (v. in particolare l’art. 13), non opportunamente suddivisa attribuendosi (salvi casi particolari) la giurisdizione sui provvedimenti di espulsione alla cognizione del giudice ordinario, quando essi sono ordinariamente e strettamente connessi a quelli relativi alla concessione dei permessi di soggiorno (rimasti nella giurisdizione del giudice amministrativo).
Inoltre, è stato emanato il D.L. 30/9/2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, convertito nella legge 24/11/2003, n.326, il quale, all’art. 32, disciplina, con qualche innovazione, la riapertura del condono edilizio (c.d. definizione degli illeciti edilizi), già concesso, più volte, negli anni passati.
Al riguardo, è da osservare che questo Tribunale, a norma di tali previsioni, deve sospendere la definizione dei ricorsi in materia di sanzioni edilizie o di annullamento di titoli edilizi, in attesa che il procedimento di condono abbia il suo corso (v. l’art. 44 della legge n. 47/1985, richiamato dall’art. 32, comma 25, del D.L. n. 269 del 2003).
Il c.d. “condono”, peraltro, è stato contestato, con leggi regionali e/o ricorsi alla Corte costituzionale, da molte Regioni (fra cui l’Emilia-Romagna) e questo Tribunale, dal canto suo, ha rimesso alla Corte, con ordinanza n. 27/2003, questione di costituzionalità al riguardo per violazione degli artt. 3, 9, 2° comma, 32, 1° comma, 97, 1° comma, e 117, 3° comma, della Costituzione.
Anche in questo caso, quindi, si apre un periodo di incertezza normativa.
3.1. L’impugnativa di nuovi atti con motivi aggiunti
E’ da segnalare, come nell’anno passato, che a seguito della riforma della legge n. 205 del 2000, poiché tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le parti stesse e connessi all’oggetto del ricorso stesso vanno impugnati mediante la proposizione dei motivi aggiunti essi non assumono un numero nuovo di ruolo. Pertanto, negli anni precedenti quando sulla stessa materia l’Amministrazione emanava più atti (es. dichiarazione di Pubblica utilità e, poi, decreto di esproprio e/o occupazione di urgenza) ogni impugnativa, sostanzialmente connessa, era un numero nuovo di contenzioso. Nel nuovo sistema, invece, questo contenzioso sopravvenuto, a volte autonomo con nuovi motivi e non solo di illegittimità derivata, non risulta dai dati statistici sopra indicati. Questo è un dato rilevante per valutare la movimentazione del contenzioso, atteso che appesantisce in modo più che sostanziale la materia del contendere di un ricorso statisticamente unico, e che le parti fanno di tale possibilità un’applicazione sempre più estesa.
Infatti, i ricorsi con proposizione di motivi aggiunti al fine di impugnare atti nuovi e diversi da quelli che hanno originato il ricorso principale sono stati nel 2003 n. 59. In tale numero non sono considerati i meri motivi aggiunti notificati per contestare , con nuove censure, gli atti già impugnati, come ammesso già prima della legge n. 205 del 2000, ma solo quelli concernenti atti nuovi che, quindi, anteriormente alla predetta riforma processuale costituivano un ricorso autonomo.
3.2. Il contenzioso in materia di risarcimento danni.
Al fine di valutare l’attività svolta e l’effettivo contenzioso pendente va osservato che, a seguito dei nuovi orientamenti in materia di risarcimento dei danni da lesione di interessi legittimi che si fanno risalire alla sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 22 luglio 1999, n. 500, un rilevante numero di ricorsi prevede, unitamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati, anche l’autonoma domanda risarcitoria nello stesso ricorso.
Nella Sezione di Parma i ricorsi presentati nel 2003 con contestuale domanda risarcitoria sono stati n. 96, ossia il 20% dei ricorsi presentati contiene anche la domanda di risarcimento danni.
Il risarcimento di danni non costituisce una conseguenza automatica dell’annullamento degli atti impugnati ma richiede un’autonoma valutazione dei suoi presupposti, e sull’an e sul quantum dei danni. Si tratta di un nuovo contenzioso che è statisticamente sommerso perchè non prende di per sè un numero di ricorso ma è proposto congiuntamente al ricorso impugnatorio.
Anche questo dato va considerato ancorchè non emerga sul piano statistico per avere il quadro effettivo dell’entità del contenzioso pendente.
In definitiva il contenzioso effettivo sommando il numero dei ricorsi pari a 486, l’impugnativa di atti nuovi con motivi aggiunti pari a 59 e le autonome domande risarcitorie pari a 96, è di 641.
Sono stati inoltre proficuamente promossi, nella materia, corsi di aggiornamento per magistrati a cura del Consiglio di presidenza.
4. La tutela cautelare e le sentenze in forma abbreviata.
Nel processo amministrativo ha un rilievo determinante la prontezza della decisione. E’ un’esigenza avvertita dall’utenza quella di avere una decisione rapida, ancorchè provvisoria, o sinteticamente motivata.
Sono stati pronunciati 350 provvedimenti cautelari e sono state emanate n. 63 sentenze in forma cosiddetta semplificata, definendo il giudizio già nella Camera di Consiglio fissata per la decisione dell’istanza cautelare. I provvedimenti cautelari sono suddivisi in 41 decreti presidenziali (monocratici) e 309 ordinanze collegiali in Camera di Consiglio.
L’esito dei decreti presidenziali cautelari è stato il seguente: n. 17 accolti, n. 23 respinti, n.1 interlocutorio.
L’esito delle 309 ordinanze cautelari è così suddiviso: 80 di accoglimento, 161 di rigetto e 68 di altri provvedimenti cautelari.
Questo significa che una rilevantissima percentuale dei ricorsi, esattamente 304 su 486 (il dato è la somma delle ordinanze di accoglimento, di reiezione e delle sentenze in forma semplificata, escludendo i decreti presidenziali che, poi, data la loro natura provvisoria, sono stati seguiti da decisioni collegiali sulle stesse cause ed escluse le ordinanze istruttorie), e cioè oltre il 62% , è stata trattata in sede cautelare e, quindi, ha avuto una prima riposta di giustizia, in tale sede, nella prima Camera di Consiglio utile, decorsi i dieci giorni dal deposito del ricorso, con l’emanazione di un’ordinanza o di una sentenza.
L’accoglimento dell’istanza cautelare richiede il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile e la probabilità di un esito favorevole in base all’articolo 4 della legge 205 del 2000.
Nella giurisprudenza di questa Sezione vi è particolare attenzione per il merito del ricorso, come richiesto dalla legge 205 del 2000, anche nella consapevolezza che non è, poi, possibile assicurare una definizione nel merito per tutti i ricorsi in tempi rapidi. Si fa, quindi, al riguardo, uno studio approfondito.
Le ordinanze vengono quindi puntualmente motivate anche in relazione a questo profilo, oltre che sul pregiudizio grave ed irreparabile. Pertanto l’accoglimento dell’istanza cautelare, salve le possibili diverse valutazioni della causa in sede di merito, già contiene una prognosi potenzialmente favorevole, naturalmente in termini di mera probabilità, e senza alcun vincolo per il successivo giudizio definitivo.
Nella particolare realtà della Sezione di Parma spesso la fase cautelare, sia in caso di accoglimento che di rigetto dell’istanza stessa, forse anche perché decisa con un’ordinanza effettivamente motivata in diritto, è sostanzialmente definitiva del giudizio. Infatti, le parti vi si sono ordinariamente adeguate, e non solo al fine di eseguire l’ordinanza cautelare stessa, determinando la sopravvenuta carenza di interesse o la rinuncia al ricorso di merito. Nel 2003, si sono avute 329 sentenze di improcedibilità, 25 rinunce e 12 di cessata materia del contendere (su 809 ricorsi esauriti), che hanno determinato un rilevante effetto sulla definizione dei ricorsi (oltre il 45% circa è, quindi, riferibile a questa modalità di definizione del giudizio).
Nel corso del 2003 sono state emanate 63 sentenze in forma semplificata. Come è noto si tratta di sentenze, la cui possibilità è stata introdotta con la legge 205, che vengono emanate in luogo delle pronunce cautelari in sede della Camera di Consiglio fissata per la discussione della sospensiva. Si tratta di sentenze emanabili in caso di manifesta fondatezza o infondatezza, inammissibilità o improcedibilità la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
Nel caso della Sezione di Parma, la varietà del contenzioso raramente consente il mero richiamo ad un precedente conforme occorrendo quasi sempre la motivazione in fatto e diritto.
Le sentenze in forma semplificata in questo Tribunale vengono effettivamente emanate indifferentemente sia in caso di accoglimento che di rigetto del ricorso, ove ricorrano i suddetti presupposti.
Esse rappresentano, rispetto alle sentenze di merito, circa il 24%.
Rispetto al contenzioso sopravvenuto che è pari a 486 nuovi ricorsi il numero delle sentenze in forma semplificata, pari a 63, è circa del 13%.
Quindi, circa il 13% del contenzioso sopravvenuto è stato definito immediatamente con sentenza.
5. Le decisioni di merito:
Nel 2003 sono state emanate 800 decisioni di cui 797 definitive e 3 interlocutorie. Vi è stata una particolare attenzione al deposito delle motivazioni delle sentenze nei termini di legge.
Le decisioni definitive sono così suddivise:
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Interlocutorie |
3 |
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Irricevibilità |
3 |
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Inammissibilità |
14 |
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Cessata materia del Contendere |
12 |
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Improcedibilità |
329 |
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Interruzione |
8 |
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Estinzione |
9 |
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Rinuncia |
25 |
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Perenzione |
130 |
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Difetto di giurisdizione |
2 |
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Incompetenza |
1 |
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Accoglimento |
137 |
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Reiezione |
127 |
Le decisioni definitive emanate negli anni precedenti sono state le seguenti:
1992 n. 309
1993 n. 310
1994 n. 416
1995 n. 399
1996 n. 452
1997 n. 545
1998 n. 674
1999 n. 875
2000 n. 715
2001 n. 1056
2002 n. 926
2003 n. 800
6. L’appello
Alcune decisioni, sentenze e ordinanze, di questa Sezione sono state appellate al Consiglio di Stato.
Le ordinanze cautelari emesse, nel 2003, definitive della fase cautelare, sono state 241 di cui appellate 26 con il seguente esito:
ordinanze annullate n. 3
ordinanze confermate n. 23
Quindi, su un totale di 241 ordinanze cautelari emanate nel 2003 ne sono state riformate 3 pari a circa il 1,25 %.
Nel triennio 2001-2003 sono, invece, state appellate 101 ordinanze cautelari di cui 29 annullate dal Consiglio di Stato, 69 confermate (appello respinto) e 3 rinunce.
Le sentenze emesse nel 2003 sono state, come si è visto, 800 e, sottratte le perenzioni (130) le cessazioni di materia del contendere (12), le interruzioni del processo (8), i casi di estinzione del processo (9), le rinunce (25), e i decreti decisori (148) sono state 468. Di queste ne sono state al momento appellate n. 22 di cui 1 annullata, 3 confermate e 18 in attesa di decisione dell’appello.
Nel triennio 2001-2003 ne sono state appellate 172, di cui 30 annullate, 16 confermate, 2 con accoglimento dell’istanza di sospensione della sentenza, 1 con dichiarazione di appello improcedibile, 1 con dichiarazione di difetto di giurisdizione, 1 di rinuncia all’appello e 121 in attesa di decisione.
Considerati i tempi normalmente necessari per definire l’appello in Consiglio di Stato, pertanto, i dati suddetti, per l’impugnativa delle sentenze, non sono per il momento significativi per quanto concerne gli esiti.
E’, tuttavia da rilevare lo scarso ricorso, in genere, all’appello avverso le sentenze della Sezione di Parma, evidentemente utilizzato nei soli casi di maggior rilevanza della causa.
7. Il movimento dei procedimenti ed il carico pendente
Sul piano statistico si è avuto un sensibile decremento del contenzioso pendente.
Un aumento dell’arretrato si è sempre avuto nella Sezione staccata di Parma negli anni precedenti il 1998 in cui veniva definito un numero di cause largamente inferiore ai ricorsi sopravvenuti.
Dal 1998 in avanti si è avuta un’inversione di tendenza con un numero di ricorsi definiti superiori a quelli entrati, come di seguito specificato.
Anno Ricorsi pervenuti Decisioni
1992 611 309
1993 868 310
1994 686 416
1995 764 399
1996 788 452
1997 702 545
1998 611 674
1999 517 875
2000 680 715
2001 582 1052
2002 443 926
2003 486 800
Quindi, nel 2003, sono state definite quasi il doppio delle cause rispetto alle nuove entrate. Ciò ha determinato la pendenza complessiva, al 31 dicembre 2003, di 3145 ricorsi rispetto ai 3468 pendenti al 31 dicembre 2002, e ai 3995 pendenti al 31 dicembre 2001.
In materia di pubblico impiego sono sopravvenuti nel 2003 n. 34 ricorsi nuovi rispetto ai 46 del 2002, ai 61 del 2001 e ai 152 del 2000. Si tratta soprattutto di controversie relative ai rapporti di impiego rimasti di competenza del TAR (relativi a militari, personale prefettizio e universitario) e relative ai concorsi, anche interni, dopo l’ultima interpretazione della Corte di Cassazione.
I ricorsi pendenti al 31 dicembre 2003, pari a n. 3468, sono così suddivisi per anno di presentazione:
1991 1
1992 1
1993 226
1994 172
1995 136
1996 293
1997 316
1998 304
1999 251
2000 370
2001 369
2002 292
2003 414
Nel biennio 2002-2003 la diminuzione dei ricorsi pendenti è pari a circa 850 unità (da 3995 a 3145) ossia più del 21%
8. La natura del contenzioso.
Per valutare lo stato della giustizia amministrativa ed il contenzioso pendente presso la Sezione di Parma non è sufficiente guardare i soli numeri dei ricorsi sopravvenuti. La realtà delle Province di Parma ,Piacenza e Reggio Emilia è caratterizzata da Amministrazioni pubbliche molto attive e sensibili alle opportunità che la legislazione consente così come il tessuto economico e sociale è contraddistinto da numerose iniziative imprenditoriali e sociali e ciò si riflette in un contenzioso complesso e vario e, spesso, il Tar Parma si è dovuto occupare di interpretazioni di normative nuove, senza che vi fossero orientamenti uniformi in giurisprudenza.
Rilevanti sono i riflessi sulla qualità e complessità del contenzioso che ha avuto l’attribuzione di nuove materie con la legge 205 del 2000, e con la legislazione sostanziale nazionale e regionale, anche per i profili risarcitori conseguenti.
La giurisprudenza della Sezione di Parma ad esempio già si è dovuta occupare del risarcimento danni a seguito di espropriazione illegittima, ossia la cosiddetta “occupazione acquisitiva”, affrontando questioni nuove e complesse e, in numerosi casi, delle rilevanti problematiche di natura risarcitoria, come in materia edilizia, oggi ulteriormente estese, per effetto della legge n. 205 del 2000, che ha modificato per questo aspetto il decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo di tutti i casi di lesioni di interessi legittimi anche conseguenti alla giurisdizione generale di legittimità e non soltanto in materia di giurisdizione esclusiva.
Si è già detto delle prime sentenze concernenti il risarcimento danni che costituiscono questioni nuove e controverse, in relazioni alle quali la Sezione di Parma ha dovuto affrontare il problema del presupposto della pregiudizialità ovvero della necessità di un previo annullamento di un atto illegittimo o la formazione rituale di un silenzio – rifiuto in senso tecnico.
Numerose sono le questioni affrontate in materia di opere pubbliche, in cui vigono criteri di priorità per la formazione dei ruoli ai fini di una loro rapida definizione. In particolare più volte il contenzioso ha riguardato ancora le problematiche connesse alla realizzazione delle opere necessarie per la cosiddetta “alta velocità” di cui la Sezione di Parma si è occupato sia al fine di verificare la legittimità degli Accordi di Programma con gli Enti Locali per la realizzazione di opere connesse alla linea ferroviaria ma utili anche alla collettività locale, sia per verificare la legittimità delle procedure espropriative e delle valutazioni di compatibilità ambientale. Sono state altresì esaminate rilevanti questioni concernenti il rapporto tra la normativa nazionale e quella comunitaria come nel caso della disciplina della caccia e dei pubblici servizi e altre.
In prospettiva, anche se non ancora valutabili in termini di incremento del contenzioso, si porranno delicate questioni attinenti all’attività pubblica connessa all’istituzione della sede per l’Autorità comunitaria in materia alimentare.
Una corsia preferenziale, in ottemperanza ai criteri forniti dalla stessa legge n. 205, è stata riservata alle questioni di maggior importanza, ancorchè tecnicamente più complesse, e quindi, poco visibili sul piano dei “numeri” dell’attività giudiziaria svolta, come nel caso delle controversie in materia di pianificazione urbanistica , delle opere pubbliche e degli appalti.
9. Le esigenze di celerità
In altre occasioni si è detto che la funzione giurisdizionale è duplice. Da un lato definire una controversia specifica e dall’altro fornire un indirizzo per l’Amministrazione per l’applicazione delle nuove normative.
Entrambe queste funzioni sono di massima state perseguite e, a volte, raggiunte nella Sezione di Parma per la relativa rapidità nella definizione del contenzioso di maggior rilievo, a volte anche con le decisioni motivate rese in sede cautelare, poiché la formazione dei ruoli, anche su sollecitazione, con le istanze di prelievo, da parte degli Avvocati, ha tenuto conto di queste esigenze e dei criteri indicativi della legge 205 sulle priorità.
Si è già detto della effettiva diminuzione del contenzioso pendente che, in pochi anni, proseguendo su questa linea, con adeguata dotazione di personale amministrativo, potrebbe determinare effettivamente una definizione in tempi rapidi del contenzioso, con un arretrato ricondotto in termini fisiologici.
10. I poteri istruttori
Una particolare attenzione nella giurisprudenza della Sezione di Parma si ha alle concrete situazioni di fatto, cui vanno riferite le disposizioni normative, senza nessuna preclusione formale, di carattere istruttorio. Si è utilizzata, ove necessario, anche la consulenza tecnica e in generale l’istruttoria. La C. T. U. è stata utilizzata per esempio in materia edilizia (impugnative di dinieghi di concessione e legittimità di titoli edilizi), sia per il contenzioso concernente le infermità da causa di servizio sia, infine, in materia di verifica dei costi di gestione dei servizi pubblici.
Quindi, la consulenza tecnica, le verificazioni in contraddittorio e in generale l’istruttoria sono stati strumenti normalmente utilizzati, oltre naturalmente l’acquisizione documentale e le relazioni esplicative sui fatti predisposte dai funzionari dell’Amministrazione.
Certo, preferibilmente ci si è avvalsi delle professionalità esistenti nella stessa pubblica amministrazione, chiedendo verificazioni in contraddittorio con le parti, anche per non gravare con spese eccessive il contenzioso, sempre che le istanze istruttorie non venissero prospettate in modo improprio dalle parti per spingere a valutazioni di merito precluse in questa sede di legittimità.
11. Considerazioni conclusive
In conclusione la riduzione dell’arretrato è stata resa possibile per un impegno del tutto particolare del personale di segreteria, cui è stato richiesto nel corso dell’anno una collaborazione supplementare, per dare un importante segnale di risposta alle istanze di giustizia rapida di cui si è fatto portatore anche il legislatore con la legge 205 del 2000. A questo proposito si fa presente che sono stati raggiunti notevoli risultati sotto il profilo dell’uso delle tecnologie informatiche applicate alla materia giudiziaria che ha portato alla completa informatizzazione di tutti i ricorsi tanto che la sezione di Parma è risultata tra le prime sedi che hanno raggiunto questo importante risultato.
Attualmente chiunque può consultare gli elementi essenziali dei fascicoli accedendo liberamente al sito www.giustizia-amministrativa.it anche per apprendere gli sviluppi e l’esito del contenzioso.
Attualmente, poi, è in corso di attuazione un progetto più difficile e ambizioso di ristrutturazione del sistema informativo della giustizia amministrativa che consentirà la creazione di un vero e proprio fascicolo virtuale accessibile dal giudice e dalle parti; la trasmissione di atti e documenti a distanza tramite la firma digitale; l’accesso diretto da parte dei magistrati a numerose banche dati.
Il tutto in attuazione del regolamento di disciplina nell’uso degli strumenti informatici e telematici del processo civile e amministrativo (D.P.R. 13/2/2001 n. 123).
La celerità nella definizione dei giudizi costituirà l’obiettivo che sarà perseguito anche nel 2003, nei limiti consentiti con l’attuale dotazione di personale.
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