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Legislazione

 

Riportiamo qui di seguito il testo del decreto legge 11 marzo 2002, n. 28 (in G.U. n. 60 del 12-3-2002 - in vigore dal 13-3-2002), recante alcune modifiche alla disciplina del contributo unificato per gli atti giudiziari, con in calce la relazione illustrativa. A parte è riportato un testo che coordina le disposizioni dell'art. 9 della L. n. 488/99, con le modifiche introdotte dal decreto legge.

Particolarmente rilevante è la modifica riguardante le conseguenze che si producono nel caso di omesso od insufficiente versamento del contributo, dato che è stata soppressa la irragionevole e pesantissima sanzione dell'irricevibilità dell'atto prevista dall'art. 9, 3° comma, della legge n. 488, la quale, fin dall'inizio, era sembrata chiaramente incompatibile con l'art. 24 Cost.

Il decreto legge ha in proposito previsto (introducendo un comma 5-bis) che "in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, entro dieci giorni, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà a iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva ai sensi del dlgs 9 luglio 1997, n. 237, del dlgs 26 febbraio 1999, n. 46 e del dlgs 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni".

Con il decreto legge è stato altresì precisato che "non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia di equa riparazione previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, e i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione".

Alla luce di tale precisa disposizione, si rivelano illegittime le direttive diramate da alcuni T.A.R. che pretendono il pagamento dei diritti di cancelleria per il rilascio di copie conformi di provvedimenti che erano già esenti dal bollo (tra i quali quelli in materia di pubblico impiego), dato che con il decreto legge non solo è stato precisato che i provvedimenti già esenti dalla imposta di bollo sono esenti dal contributo, ma è stato ribadito che essi non possono essere sottoposti ad alcuna "spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura".

Poiché la disposizione considera esenti anche "i procedimenti cautelari attivati in corso di causa", dovrebbe ritenersi che il contributo non sia dovuto nemmeno nel caso di appello avverso ordinanze cautelari, dato che gli appelli avverso ordinanze costituiscono, appunto, "procedimenti cautelari attivati in corso di causa"; l'interpretazione trova conferma nel fatto che sono altresì esenti, secondo la medesima disposizione, anche i regolamenti di competenza e di giurisdizione. Sembra quindi che tutti i procedimenti incidentali, ivi compresi gli appelli avverso ordinanze cautelari, ancorché proposti innanzi a diverso giudice, siano esenti dal pagamento del contributo.

Come si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio, sono previste riduzioni anche per i giudizi a più intenso impatto sociale (quali, ad esempio, i procedimenti in materia di famiglia, locazione, comodato, di impugnazione di delibere comunali).

Singolare, ma non inusuale, è la disposizione che prevede che: "non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo d'imposta di bollo, di tassa d'iscrizione a ruolo, (e) di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa", la quale si ispira al noto adagio partenopeo del "chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto ...". 

Ha suscitato vive proteste (v. l'apposita delibera dell'Organismo unitario dell'Avvocatura dell'11 marzo 2002, pubblicata a parte in questa Rivista) una prima versione del decreto pubblicata dalla stampa,  che prevedeva il pagamento del contributo come obbligatorio anche per i  procedimenti già pendenti prima dell'entrata in vigore della nuove disposizioni.

Tutto nasce dal fatto che, in una prima versione del decreto, che era stata diramata alla stampa, con il 6° comma dell'art. 1 del decreto, le parole "può valersi" contenute nel comma  11 del testo originario dell'art. 9 erano state sostituite dalle parole "deve valersi". Nella versione definitiva del decreto pubblicata in Gazzetta le parole sono invece "si avvale".

Nel nuovo testo del comma 11, come modificato dal comma 6 del decreto pubblicato in Gazzetta, si legge infatti che  "Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002 la parte si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 ..." ; nella prima versione del decreto legge, diramata alla stampa, la stessa disposizione così invece recitava: "Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002 la parte deve valersi delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1".

Alla luce del testo pubblicato in Gazzetta, sembrerebbe quindi che l'applicazione del contributo nei confronti dei procedimenti già pendenti alla data del 1° marzo 2002, rimanga facoltativa (dato l'espressione "si avvale", diversamente da "deve valersi", sembra fare riferimento sempre ad una facoltà piuttosto che ad un obbligo).

Va tuttavia sottolineato il fatto che nella relazione illustrativa, allorchè si parla della modifica apportata al comma 11° dell'art. 9, si fa riferimento ad un contributo che sarebbe ora previsto come "obbligatorio" anche per i procedimenti già pendenti.

Ove la disposizione dovesse intendersi in tal senso, la legittimità della disposizione stessa sarebbe quantomeno dubbia, dato in maniera surrettizia e retroattiva verrebbe applicato un contributo unificato sostitutivo dei bolli anche nei confronti di procedimenti per i quali i bolli sono già stati pagati. Si tratterebbe quindi di una doppia imposizione per la medesima causale.

Inoltre non pochi problemi si porrebbero per la cancellerie nel caso di omesso versamento del contributo per i procedimenti ante marzo 2002, dato che l'iscrizione a ruolo ora prevista dal decreto legge per l'omesso versamento del contributo presuppone ed implica la conoscenza dei dati fiscali della parte attrice o ricorrente, che nei procedimenti meno recenti (si pensi in particolare a quelli pendenti innanzi ai TAR od al Consiglio di Stato) non sono desumibili dal fascicolo di ufficio, non essendo prevista l'indicazione di tali dati prima dell'introduzione del modello per la comunicazione di versamento ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126. Nè comunque si vede come le cancellerie, in mancanza di dichiarazione, possano determinare il valore della causa al quale commisurare il contributo.

 E' da auspicare pertanto che in sede di conversione del d.l. venga stabilito in maniera definitiva ed inequivocabile che l'applicazione della disciplina del contributo nei confronti dei procedimenti giurisdizionali iscritti a ruolo o comunque depositati prima del marzo 2002 è solo facoltativa.

Per gli altri documenti riguardanti il contributo unificato, v. l'apposita guida elaborata dalla redazione di questa Rivista.

 

DECRETO-LEGGE 11 marzo 2002, n.28 (in G.U. n. 60 del 12-3-2002 - in vigore dal 13-3-2002) - Modifiche  all'articolo 9  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488, relative   al   contributo   unificato  di  iscrizione  a  ruolo  dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonchè alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di modificare
l'articolo 9  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  concernente
l'istituzione  del  contributo  unificato  di  iscrizione a ruolo nei
procedimenti  giurisdizionali  civili,  amministrativi  e  in materia
tavolare,   comprese   le   procedure  concorsuali  e  di  volontaria
giurisdizione  indicati  al  comma  1  del medesimo articolo, nonche'
l'articolo 71  delle  norme  di  attuazione  del  codice di procedura
civile,  al  fine  di evitare che gli uffici giudiziari si trovino in
irreversibili  difficolta'  interpretative  all'atto  della  concreta
attuazione della disciplina, difficolta' principalmente connesse, per
un verso, alla applicazione della disciplina del contributo unificato
e,  per  l'altro,  alle numerose questioni ermeneutiche da piu' parti
sollevate;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
rimuovere  ogni  onere  legato  all'introduzione  di  procedimenti in
materia  di  equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89,
connessi  alla  tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della difesa;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                   Modifiche all'articolo 9 della
           legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1
  1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' sostituito dal seguente:
  "3.  La  parte  che  per  prima  si  costituisce in giudizio, o che
deposita  il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi,
che  fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati e'
tenuta  all'anticipazione  del  pagamento  del  contributo  di cui al
comma 2.  La  parte  che  modifichi  la  domanda  o  proponga domanda
riconvenzionale  o  formuli  chiamata  in  causa  o svolga intervento
autonomo,  cui consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a
farne  espressa  dichiarazione  e  a  procedere al relativo pagamento
integrativo  secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1
allegata alla legge.".
  2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' prenotato a debito
per   essere  recuperato  nei  confronti  della  parte  obbligata  al
risarcimento del danno.".
  3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono  soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In
caso  di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e'
tenuta  a  farne  espressa  dichiarazione  e  a procedere al relativo
pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella
tabella 1  allegata  alla  presente  legge.  Ove  non vi provveda, il
giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda".
  4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Entro  dieci  giorni  dal  momento  in cui si determina il
presupposto  del  pagamento  del  contributo  o della integrazione ai
sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in
caso  di  omesso  o  insufficiente pagamento del contributo, notifica
alla  parte  l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta
dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione
della  tabella 1,  avvertendo  espressamente  che, in caso di mancato
pagamento entro il termine di un mese, si procedera' alla riscossione
mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.".
  5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' sostituito dal seguente:
  "8. Non  sono  soggetti al contributo di cui al presente articolo i
procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti di competenza o di valore,
dall'imposta  di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie  e  natura,  nonche' i procedimenti di rettificazione di stato
civile,  i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari
attivati  in  corso  di  causa,  ed  i procedimenti di regolamento di
competenza e di giurisdizione.".
  6. Il  comma  11  dell'articolo  9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' sostituito dal seguente:
  "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo
2002  ai  procedimenti  iscritti  a  ruolo a decorrere dalla medesima
data.  Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del 1 marzo
2002  la  parte  si  avvale  delle disposizioni del presente articolo
versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui
alla tabella 1 in ragione:
    a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
    b) del  50  per  cento  per le cause iscritte prima del 1 gennaio
2000;
    c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1 gennaio 2000.
  Non  sono  soggetti  al  contributo  di  cui al presente articolo i
procedimenti  rimessi  o  assunti  in decisione, anche se rimessi sul
ruolo  successivamente  alla data di entrata in vigore della presente
legge, ne' i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1 gennaio
1992.  Non  si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia'
pagato  a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo,
di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa
fissa.".
  7. Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "3-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  all'articolo 91  del  regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e' dovuto il contributo pari a euro 516,50.".
  8. Nel  numero 4  della  tabella 1  allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, dopo le parole "titolo I" sono inserite le seguenti: ",
capo  I,  III  e  IV,"  e  sono soppresse le parole: "e II,", nonche'
l'ultimo   periodo   dalle   parole:  "il  contributo"  alle  parole:
"procedura civile.".
  9. Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "4-bis.  Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche' per
i  procedimenti  speciali  di  cui  al  libro  quarto,  titolo II, ad
eccezione  del  capo  I, del codice di procedura civile, e' dovuto il
contributo  indicato  alla  lettera b)  del  numero  1 della presente
tabella.".
  10. Dopo  il  numero  5,  della  tabella 1,  allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Per  i  procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il
contributo  dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo non e' dovuto
per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.".
  11. Dopo  il  numero  5-bis  della tabella 1 allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "5-ter.  Per  i  procedimenti  in  materia  di locazione, comodato,
occupazione  senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali,
il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.".

      
                               Art. 2.
              Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
  1. Dopo  l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito
il seguente:
  "Art.  5-bis.  - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente
dal  pagamento  del  contributo unificato di cui all'articolo 9 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.".

      
                               Art. 3.
                Modifiche all'articolo 71 delle norme
            di attuazione del codice di procedura civile
  1.  Nell'articolo 71  delle  norme  di  attuazione  del  codice  di
procedura  civile,  approvato  con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368,  e  successive  modificazioni,  le parole: "l'indicazione delle
parti,"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "l'indicazione  delle
generalita' delle parti e del codice fiscale,".

      
                               Art. 4.
                          Norma transitoria
  1.  Per  i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data
di  entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, gia'
iscritti  a ruolo alla data del 1 marzo 2002, per i quali la parte si
e'  avvalsa  della facolta' di versare il contributo nella misura del
50  per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a
rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

      
                               Art. 5.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 11 marzo 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Relazione illustrativa del decreto legge n. 28/2002, recante «Modifiche all’articolo 9 della legge 488/99, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 89/2001, in materia di equa riparazione»

Relazione illustrativa

Sussistono difficoltà di tipo ermeneutico connesse alla concreta attuazione della disciplina dettata dall’articolo 9 della legge 488/99 recante in materia di tassazione degli atti e provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi, la sostituzione dell’imposta di bollo, dei diritti di cancelleria, della tassa di iscrizione a ruolo e dei diritti di chiamata di causa, con un contributo unificato di iscrizione a ruolo, la cui operatività è stata da ultimo fissata al 1 marzo 2002 dall’articolo 9, comma 22, della legge 488/01.

È opportuno segnalare che la formulazione della norma in argomento discende da una proposta di legge presentata nel corso delle XIII legislatura d’iniziati dei deputati Parrelli, Folena ed altri (Ac 3910), e rappresenta l’esito di una sofferta e contrastata elaborazione.

Invero, le difficoltà sono legata da un lato ad aspetti di tipo «interpretativo» connessi ad attività di competenza di questo ministero e dall’altro ad aspetti di tipo «organizzativo» connessi ad attività di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze; esigenze il cui spessore e rilievo è stato, del resto, posto puntualmente in adeguato rilievo dallo stesso Consiglio di Stato che, nel reso parere, ha sintomaticamente affermato:

«...più in generale la sezione ritiene di dover segnalare alla sensibilità dell’amministrazione l’opportunità di prevedere (anche con un’espressa proroga del termine di cui all’articolo 9, comma 11, della citata legge) i necessari «tempi» per l’attuazione della riforma, per evitare bruschi passaggi di regime normativo con conseguenti confusioni e vuoti applicativi».

In particolare le cennate questioni organizzative connesse all’entrata in vigore del contributo unificato avevano girà reso necessaria, dapprima, una proroga di mesi sei, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2000, e, successivamente, due ulteriori proroghe (realizzate, rispettivamente, dall’articolo 33, comma 9, della legge 388/00 e dall’articolo 5 della legge 330/01) del termine di cui all’articolo 9, comma 11, della legge 488/99 (originariamente fissato al 1 luglio 1999).

Quanto ai profili interpretativi, l’organismo unitario dell’Avvocatura italiana ha in più occasioni e anche di recente,manifestato forti e molteplici perplessità in ordine sia alle scelte di fondo sottese alla norma che al tenore della stessa.

In particolare, viene stigmatizzata la soluzione di legare il pagamento del tributo alle sanzioni di irricevibilità degli atti (comma 3, articolo 9, legge citata) e della declaratoria di improcedibilità della domanda (comma 5, articolo 9, legge citata), ravvisate come di dubbia costituzionalità anche in ragione della più recente giurisprudenza della consulta (sentenza 333 del 2001) secondo la quale l’esercizio del diritto di azione non può essere condizionato al rispetto di un adempimento fiscale.

Ancora, si lamenta la mancata previsione circa l’applicabilità del tributo in questione in una serie di ipotesi quali la domanda riconvenzionale, il cumulo delle domande ecc. frequentemente ricorrenti nella pratica.

Le cennate questioni interpretative sono state anche, da ultimo, oggetto di numerose e preoccupate interrogazioni parlamentari nelle quali, tra l’altro viene posto in luce l’ulteriore problema del costo di alcuni procedimenti se calcolato secondo gli scaglioni individuati nella tabella allegata alla norma istitutiva del contributo unificato. Ad esempio, per i procedimenti in camera di consiglio, categoria a cui appartengono quelli in materia di famiglia e stato delle persone, il pagamento del contributo determina per le parti un notevole aggravio dei costi rispetto alla spesa sostenuta prima dell’applicazione della disciplina del contributo. In particolare, le parti dovrebbero corrispondere un contributo rapportato al valore della domanda, ridotto della metà secondo gli scaglioni di riferimento.

Inoltre, gli uffici giudiziari, l’Organismo unitario dell’Avvocatura e la Confedilizia hanno segnalato difficoltà interpretative in ordine alla determinazione del valore della causa ai fini del pagamento del contributo ad esempio nei casi, di intimazione di licenza per finita locazione (articolo 657, comma 1, cpc) di sfratto per finita locazione (657, comma 2 cpc), si sfratto per morosità (articolo 658 cpc) e di procedimenti per la determinazione del canone.

Inoltre, è parso opportuno, sulla base della gratuità del costo del procedimento dinanzi la Corte di Strasburgo, estendere l’esenzione del pagamento del contributo anche al rimedio interno previsto dalla legge 89/2001, recante la «previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo».

Infine, si è ritenuto necessario introdurre una modifica all’articolo 71 delle norme di attuazione del cpc posto che con l’introduzione del contributo unico si fa obbligo già alla parte attrice di indicare le proprie generalità e il proprio codice fiscale allorquando per costituirsi in giudizio non depositi la nota di iscrizione a ruolo ma i modello appositamente previsto dall’articolo 1bis del dpr 126/01 recante «la disciplina delle modalità di pagamento del contributo unificato».

Si appalesa imprescindibile, dunque, un intervento interpretativo chiarificatore delle sopra accennate questioni ermeneutiche volto anzitutto ad evitare disagi ai cittadini e a non vanificare il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

Il decreto legge in esame consta di cinque articoli.

Il 1 comma dell’articolo 1 reca la soppressione deal testo della locuzione: «o interviene nella procedura esecutiva» poiché tale specificazione appare del tutto superflua e già compresa nella formula «fa istanza», atteso che nella procedura esecutiva il creditore procedente coincide con quello intervenuto successivamente, al quale è consentito di promuovere la procedura nel caso di inerzia del creditore procedente primo pignorante.

In secondo luogo, il comma in esame, recependo le osservazioni sollevate dagli operatori del diritto (Organismo unitario Avvocatura e uffici giudiziari) in merito all’irricevibilità dell’atto, sanzione ritenuta troppo punitiva per la parte, elimina, da un lato, l’inciso «a pena di irricevibilità dell’atto, è tenuta all’anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2 salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente ai sensi dell’articolo 91 del Cpc» e dall’altro, amplia il numero dei soggetti tenuto all’anticipazione del contributo unificato qualora la domanda in riconvenzione, la modifica della domanda, l’intervento autonomo e la chiamata in causa facciano scattare lo scaglione superiore previsto in tabella nei soli limiti dell’aumento.

Del resto, l’inserimento dei predetti soggetti tra coloro che debbono il contributo unificato sembra compatibile ed, invero, più rispondente alle regole generali sulla competenza dettate dal codice di rito secondo le quali «il valore di una causa» si determina dal valore complessivo delle richieste di ciascuna delle parti (articoli 10 e seguenti cpc), regole tra l’altro espressamente richiamate nel comma 5 dell’articolo in esame.

Il comma 2 dell’articolo 1 prevede l’inserimento della prenotazione a debito nell’ipotesi di contributo unificato dovuto a seguito di domanda risarcitoria formulata nel procedimento penale. L’inserita disposizione richiama quanto già disposto nel sistema dall’articolo 59, lettera d) del dpr 131/86 recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernente l’imposta di registro, secondo cui si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, evitando che l’anticipazione del contributo gravi sulla persona offesa dal reato.

Il comma 3 dell’articolo 1 prevede l’eliminazione della parte del comma che va dall’inciso «ovvero nell’atto di precetto» sino alla parola «domanda». In particolare, al richiamato inciso può attribuirsi natura di refuso, dovuto alle alterne vicende dell’articolo in sede parlamentare. Invero, la tabella allegata alla norma fissa ma misura del contributo per i processi esecutivi immobiliari o mobiliari nella somma fissa, rispettivamente, di lire 150.000 e 300.000, a prescindere dal valore per cui si procede ed è, quindi, legittimo chiedersi quale sia il senso del valore indicato nell’inciso in esame.

Il comma in esame, come accennato, contiene pur l’eliminazione del meccanismo sanzionatorio che, nell’ipotesi di inesatto pagamento del contributo unificato, commina l’improcedibilità della domanda.

Quest’ultima sanzione, così come strutturata, si presta ad obiezioni non infondate di legittimità costituzionale poiché l’esercizio dell’azione non può essere condizionato al pagamento di un contributo di tipo fiscale (cfr. orientamento costante della consulta sentenze 45/1960, numero 91 e 100/64, 157/69 e 61/1970, da ultimo 333/01).

La modifica prevede da un lato, l’eliminazione del riferimento all’irricevibilità e all’improcedibilità della domanda e, dall’altro, l’inserimento del meccanismo di riscossione secondo i principi generali dettati dai decreti legislativi 237/97, 46/99 e 112/99 e successive modificazioni, che hanno regolato la materia della riscossione dalle entrate patrimoniali dello Stato. Si è introdotto l’invito al pagamento (generalmente presente nell’ordinamento) perché l’adempimento spontaneo in un termine ragionevolmente breve evita i costi della riscossione coattiva.

Questa soluzione, oltre a superare in radice i profili di costituzionalità suddetti, appare conforme all’indirizzo legislativo (inaugurato con il dettato dell’articolo 19 del dpr 642/72 come sostituito dall’articolo 16 del dpr 955/82) volto ad eliminare ogni impedimento fiscale al diritto di azione.

Il comma 4 dell’articolo 1, quindi, introduce un comma 5bis dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge 488/99 prevedendo che, nelle ipotesi di omesso o insufficiente pagamento del contributo, il funzionario addetto all’ufficio giudiziario, prima di procedere alla riscossione, notifica alla parte l’invito al pagamento avvertendola espressamente che in caso di mancato adempimento nel termine di un mese si procederà alla riscossione coattiva.

Il comma 5 dell’articolo 1 modifica il comma 8 dell’articolo 9 della legge 488/99. Atteso che la disciplina unitaria del contributo unificato sostituisce per alcuni procedimenti giurisdizionali l’imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario (mentre non sostituisce l’imposta di registro), collegare l’esenzione – secondo la disciplina esistente – anche all’imposta di registro sembra irragionevole e può ingenerare dubbi per l’ipotesi di procedimenti esenti da bollo, ma non dall’imposta di registro o, viceversa, dall’imposta di registro e non dal bollo. Probabilmente, la formulazione è dovuta alla circostanza fattuale che quasi sempre le due imposte sono richieste insieme ed in ogni caso, pare opportuno espungere dal testo il relativo richiamo.

Inoltre, dopo la prima preposizione, che si conclude con la parola «bollo» si ritiene opportuno inserire la «o» al posto della congiunzione «e» per eliminare i dubbi interpretativi; invero, per le voci richiamate quali: il bollo, registro, ogni altra spesa tassa o diritto, la legge prevede un trattamento unitario di esenzione; a volte, però, le prime due sono differenziate rispetto a quella più generale, con la conseguenza che un procedimento può essere esente dalle prime e non dalla terza (ad esempio nelle procedure dinanzi al giudice tutelare).

Del resto, la ratio del legislatore del 1999 era sicuramente di ricomprendere nelle esenzioni del contributo unificato anche quei procedimenti che, pur essendo esenti dal bollo, erano assoggettati ai diritti perché il contributo unificato ha sostituito anche questi. In questa direzione la norma originaria viene chiarita dalla presente disposizione.

È parso altresì opportuno esplicitare l’esenzione per i procedimenti in materia tavolare, come del resto espressamente prevista dal comma 1 del presente articolo, nonché quella relativa ai procedimenti cautelari attivati in corso di causa, come del resto prevista dal punto 4 della tabella.

Si è ravvisata la convenienza di aggiungere anche i procedimenti di regolamento di giurisdizione e di competenza, al cui mancanza sembra frutto di un difetto di coordinamento visto che anche questi sono incidentali come quelli cautelari.

Ancora, si è omesso il richiamo all’articolo 454 cc perché abrogato dall’articolo 11, del dpr 396/00, recante il regolamento di semplificazione in materia di registri di stato civile che ha ridisegnato il procedimento mantenendo la competenza ai tribunali.

Inoltre, il comma 6 dell’articolo 1 reca modifiche al comma 11 dell’articolo 9 della legge 488/99. In particolare, esso prevede, da un lato, l’obbligatorietà del pagamento del contributo e la possibilità di esentare o graduare la percentuale del contributo dovuto – a secondo del tempo in cui è stata iscritta la causa a ruolo – eliminando, dall’altro, la fase transitoria – piuttosto complicata da gestire da parte degli uffici giudiziari – e dovuta alla coesistenza – sino ad esaurimento delle procedure ante novella – del doppio regime bolli, diritti, iscrizione a ruolo – contributo unificato.

Proprio la graduazione e la previsione di esenzioni scongiura il rischio di incostituzionalità presentandosi come il furto di una scelta ragionevole del legislatore che ha dovuto contemperare le esigenze organizzative degli uffici con gli interessi delle parti.

Il comma 7 propone la modifica del punto 3 della tabella 1 allegata alla legge 488/99 prevedendo l’inserimento del punto 3 bis volto a stabilire il quantum del contributo dovuto per le procedure fallimentari, che sono quelle ufficiose che vanno dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, (per le quali, per espresso disposto dall’articolo 91 del regio decreto 267/42 «se fra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento, l’erario anticipa le spese»), fissano – al fine di risolvere questioni interpretative non indifferenti (ad esempio la commisurazione del valore della procedura sul valore dell’attivo o sul valore del passivo, accertamento peraltro sempre successivo al momento in cui la procedura si avvia) – un unico scaglione pari a euro 516.50 (un milione di lire) (cifra corrispondente, grosso modo, alla media di quanto attualmente lo Stato recupera dal fallimento per bolli diritti).

Il comma 8 dell’articolo 1 sopprime dal punto 4 della tabella 1 allegata alla legge 488/99 il riferimento ai procedimenti di convalida di cui al titolo I, capo II del cpc nonché a quelli in materia di famiglia e stato delle persone contenuti nel titolo II mantenendo il riferimento ai singoli capi del titolo I del libro del codice di rito, tenuto conto che ai suddetti procedimenti è parso opportuno dedicare rispettivamente il punto 4 bis della tabella (comma 9 dell’articolo in esame) e il punto 5 ter della tabella (comma 11 dell’articolo in esame).

Il comma 9 dell’articolo 1, difatti, inserisce un ulteriore punto 4 bis alla tabella 1 allegata alla legge 488/99 per individuare il contributo dovuto per i procedimenti in camera di consiglio e di volontaria giurisdizione, categoria a cui appartengono, tra gli altri, i procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone; la questione che il punto in esame tende a risolvere attiene all’aggravio di osti che il contributo unificato determinerebbe per le parti rispetto alle spese sostenute attualmente; nella specie, le stesse dovrebbero infatti corrispondere o, il contributo ridotto alle metà (punto 4 della tabella) o, addirittura, il contributo per intero per quei procedimenti che non rientrano nel titolo II del libro IV del cpc. Per sanare detto aggravio è parso utile applicare a tale categoria di procedimenti il contributo minimo di cui alla lettera b) del comma 1 della tabella fissato in euro 62.00 (lire 120.000).

Inoltre, al fine di stabilire il quantum del contributo dovuto per le procedure di opposizione agli atti esecutivi che, altrimenti, sarebbero assimilate alle procedura di valore indeterminabile alle quali applicare lo scaglione fisso, piuttosto penalizzante, di euro 309.87 (lire 600.000) (lettera d) della tabella) viene previsto, al comma 10, l’inserimento del punto 5bis alla tabella 1 allegata alla legge 488/99, così da contenere la misura del contributo dovuto in limiti più proporzionati rispetto al valore delle procedure di opposizione stese, ovvero con la previsione di un unico scaglione pari a euro 103.30 (lire 200.000). Viene prevista, inoltre, l’esplicita esenzione per i procedimenti esecutivi di rilascio e consegna (articoli 605 cpc e seguenti) in quanto nel corso degli stessi l’intervento del giudice è solo eventuale.

Infine, l’esigenza perequativa espressa a proposito delle procedure di opposizione agli atti esecutivi può richiamarsi anche in merito alle procedura in materia di locazione, comodato e condominio e difatti: riguardo alle cause in materia di locazione, si rappresenta che, dopo l’eliminazione del II comma dell’articolo 12 cpc (nel quale, si precisava che, nelle cause di finita locazione di immobili, il valore si determinava in base all’ammontare del canone annuo e nel caso di controversia sulla continuazione della locazione, con riferimento ai canoni relativi ala periodo controverso), il valore delle cause relative alla materia locatizia si determina esclusivamente in base a quella parte del rapporto che è in contestazione; sul punto, gli operatori (Organismo unitario dell’Avvocatura e la Confedilizia) hanno segnalato la difficoltà di utilizzare tale criterio per la determinazione del valore ai fini del pagamento del contributo e specialmente nei casi di intimazione di licenza per finita locazione (articolo 657, comma 1 Cpc), di sfratto per finita locazione (657, comma 2, Cpc), di sfratto per morosità (articolo 658 Cpc) e di procedimenti per la determinazione del canone).

Quanto ai procedimenti in materia di impugnazione di delibere condominali, gli stessi organi di rappresentanza hanno rilevato che, esclusi i casi in cui si possa far riferimento all’articolo 14 cpc laddove si contesti la legittimità di una determinata spesa deliberata dall’assemblea condominiale, si dovrà fare riferimento all’interno importo della spesa e non alla quota della quale l’opponente contesta l’addebito (in tal senso cfr. Suprema Corte 12633/91). Le medesime questioni, sopra accennate, a proposito delle cause in materia di locazione, si ripropongono nel quantificare il contributo dovuto nei procedimenti di comodato. Tanto rilevato, al comma 11 dell’articolo in esame viene previsto l’inserimento di un punto 5ter alla tabella 1 allegata alla legge 488/99 recante un ulteriore scaglione per i procedimenti sopra accennati fissato in euro 103.30 (lire 200.000).

L’articolo 2 reca modifiche alla legge 89/2001 prevedendo l’espressa esenzione dei procedimenti in materia di equa riparazione del pagamento del contributo unificato.

L’articolo 3 reca modifiche all’articolo 71 norma di attuazione del Cpc al fine di adeguare il testo della disposizione transitoria alla stessa disciplina del contributo unificato.

L’articolo 4 reca la disciplina transitoria per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 e per quelli già iscritti a ruolo dalla predetta data sino all’entrata in vigore del presente decreto legge.

L’articolo 5 dispone dell’entrata in vigore del decreto legge.

Il decreto legge, nella parte in cui innova l’originaria stesura del provvedimento introduttivo della citata legge sul contributo unificato, determina una sostanziale equivalenza di gettito per l’erario e non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Le esposte indicazioni costituiscono altrettanti elementi che orientano nel senso della straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni al fine di evitare che gli uffici giudiziari si trovino in irreversibili difficoltà all’atto della concreta attuazione della disciplina, difficoltà principalmente connesse, per un verso, alla imminente entrata in vigore della disciplina del contributo unificato e per l’altro ,alle numerose questioni ermeneutiche sopra meglio illustrate.

Le stesse ragioni impongono di rimuovere ogni onere legato all’introduzione di procedimenti in materia di equa riparazione previsti dalla legge 89/2001 connessi alla salvaguardia dei diritti garantiti dalla convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.


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