|
|
|
|
Prima pagina | Legislazione | Giurisprudenza | Articoli e note | Forum on line | Weblog |
![]()
![]()
Riceviamo dal Segretario
generale del TAR Piemonte, Dott. Luigi Consoli e volentieri pubblichiamo il
testo dell’art. 9 della legge n. 488/99, coordinato con le modifiche
introdotte dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo
2002 ed in corso di pubblicazione nella G.U. Il testo utilizzato per il presente
coordinamento normativo è stato ricavato da siti telematici non istituzionali,
per cui ha un valore solo indicativo e di primissimo approccio alle innovazioni
normative.
In grassetto sono state riportate le norme introdotte dal decreto legge. In corsivo sono state indicate le norme soppresse.
![]()
ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 488/1999 E ALLEGATA TABELLA 1
COORDINATI CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 7 MARZO 2002
Articolo 9. Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge (a).
La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge.
(Testo precedente)
La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
(Testo soppresso)
ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.
5-bis Entro dieci giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia (b).
I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia di equa riparazione previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, e i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.
(Testo soppresso)
Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'articolo 454 del codice civile (c).
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
10. [ABROGATO) Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile] (d).
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002 la parte si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione:
a) del 20% per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
b) del 50% per le cause iscritte prima del 1° gennaio 2000;
c) del 70% per le cause iscritte dal 1° gennaio 2000.
Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, né i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1° gennaio 1992. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo d'imposta di bollo, di tassa d'iscrizione a ruolo,(e) di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
(Testo soppresso)
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° gennaio 2002 la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria (e).
(a) Comma così modificato dall'art. 56, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(b) Comma così modificato dall'art. 56, L. 21 novembre 2000, n. 342. Le modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari sono state stabilite con D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126.
(c) Comma così modificato dall'art. 33, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(d) Comma abrogato dall'art. 33, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(e) Comma prima modificato dal D.P.C.M. 30 giugno 2000 (Gazz. Uff. 1° luglio 2000, n. 152), dall'art. 33, comma 9 L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 1, D.P.C.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2001, n. 1) e poi così sostituito dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2001, n. 246 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 agosto 2001, n. 330 (Gazz. Uff. 18 agosto 2001, n. 191).
![]()
Tabella 1
(Articolo 9, comma 2)
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;
c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000;
d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;
e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;
f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;
g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000.
2. I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.
3-bis. Nell'ipotesi di cui all'art. 91 del rd 16 marzo 1942, n. 267 è dovuto il contributo pari a euro 516,50.
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I ,capo I, III e IV (le parole “e II” sono soppresse), del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà.
L’ultimo periodo “Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo 669-quater del codice di procedura civile” è soppresso.
4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, ad eccezione del capo I, del codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera b) del numero 1 della presente tabella.
5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto è quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente tabella, ridotto alla metà.
5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30. Il contributo non è dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.
5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103, 30.
6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine.