|
|
|
|
Prima pagina | Legislazione | Giurisprudenza | Articoli e note | Forum on line | Weblog |
![]()
![]()
Riportiamo qui
di seguito il testo della legge approvata in via definitiva dalla Camera dei
deputati il 19 dicembre 2001 con la quale è stato convertito il
decreto legge
23 novembre 2001, n. 411
(in G.U. n. 275 del 26-11-2001).
Come si ricorderà, in particolare l'art. 5 di quest'ultimo decreto legge aveva prorogato al 30 giugno 2002 la data di entrata
in vigore del
T.U.
sulle espropriazioni.
Per quanto riguarda il
T.U. in materia edilizia, in sede di conversione del decreto è stato
introdotto un articolo 5 bis, secondo cui: "Il
termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 30 giugno 2002".
Tuttavia,
fino alla data di pubblicazione della G.U. n. 3 del 4 gennaio 2002, la
sottoriportata legge di
conversione non risulta pubblicata in Gazzetta. Onde, il T.U. in materia
edilizia è entrato in vigore alla data prevista del 1° gennaio 2002, data che
finora (per la mancata pubblicazione della legge di conversione in discorso) non
risulta prorogata.
E così, di soppiatto, tra dimenticanze e disguidi, il T.U. in materia edilizia è
entrato in vigore dal primo gennaio 2002 ed è al momento, a tutti gli effetti, legge dello Stato ... e comunque fino a quando qualcuno
non si ricorderà di pubblicare nella G.U. la legge di conversione del d.l. n.
411/2001. E ciò senza menzionare i diversi problemi di compatibilità tra
T.U. in materia edilizia, da un lato, e
legge costituzionale n.
3/2001,
legge obiettivo e
legislazione regionale, dall'altro che, così come evidenziato da un attento lettore nel
seguente messaggio
del forum on line, si pongono.
![]()
(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2001, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411
![]()
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
![]()
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411
All'articolo 1, la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Comitato degli italiani all'estero".
All'articolo 3, comma 1, la parola: "pagati" è sostituita dalla seguente: "utilizzati".
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
"ART. 3-bis. - (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti) - 1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici".
All'articolo 4:
al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2003"; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni".
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - (Edilizia) - 1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 30 giugno 2002".
All'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le somme iscritte nell'unità previsionale di base 15.1.2.2 "Collettività italiana all'estero" - capitolo 4065 - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalità di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante "Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia", possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2002".
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
"ART. 7-bis. - (Proroga del termine per la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo) - 1. Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002".
Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
"ART. 8-bis. - (Proroga dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa) - 1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002.
ART. 8-ter. - (Proroga di termini relativi alla disciplina delle cooperative) - 1. I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono prorogati al 30 giugno 2002.
ART. 8-quater. - (Proroga di termini relativi ad adempimenti delle società a responsabilità limitata) - 1. Le società a responsabilità limitata, costituite antecedentemente al 1° gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 agosto 1998, n. 213, ferma restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto legislativo.
ART. 8-quinquies. - (Differimento di termini di scadenze previste dalla legge n. 416 del 1998, in materia di metanizzazione del Mezzogiorno) - 1. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, già previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, sono differiti al 31 dicembre 2002.
ART. 8-sexies. - (Etichettatura di sfarinati e paste alimentari) - 1. All'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: "Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2002".
ART. 8-septies. - (Proroga del termine per la prestazione del servizio militare nelle loro province da parte dei giovani residenti nei comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997) - 1. Per i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio di leva le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano nei territori delle regioni Marche ed Umbria, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre 1997, fino al 31 dicembre 2002.
ART. 8-octies. - (Minoranze linguistiche storiche)
- 1. I termini di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono prorogati di tre mesi a decorrere dalla
scadenza fissata nel medesimo articolo.
2. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi
degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", non
utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio
successivo.
ART. 8-nonies. - (Differimento di interventi nel
settore della ricerca scientifica) - 1. Al fine di differire gli
interventi nel settore della ricerca scientifica utilizzando le risorse
finanziarie stanziate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, è autorizzata la spesa:
a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317 migliaia di euro per
ciascuno degli anni 2002 e 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il
finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse
nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;
b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291 migliaia di euro per
l'anno 2002 e di 1.807 migliaia di euro per l'anno 2003, per interventi
straordinari a sostegno della ricerca universitaria;
c) di 19.109 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 20.658 migliaia di
euro per l'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla
ricerca.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 per il triennio 2001-2003, pari a 6,5 miliardi di lire per l'anno 2001,
a 61.717 migliaia di euro per l'anno 2002 e a 63.782 migliaia di euro per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".