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Legislazione

pubblichiamo qui di seguito il decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini, il quale, tra l'altro (v. art. 5), proroga al 30 giugno 2002 la data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni (il quale originariamente prevedeva che le disposizioni contenute nel T.U. stesso sarebbero entrate in vigore il 1° gennaio 2002). V. in proposito il forum on line.

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2001, n. 411 - Proroghe e differimenti di termini (in G.U. n. 275 del 26-11-2001).
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga  ed  al  differimento  di  termini  previsti  da disposizioni
legislative,   concernenti   adempimenti  di  soggetti  ed  organismi
pubblici,  al  fine  di  consentire  una  piu'  concreta  e  puntuale
attuazione  dei  medesimi  adempimenti,  nonche'  per corrispondere a
pressanti esigenze sociali ed organizzative;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
differire  il  termine  di  entrata  in  vigore del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita',  al  fine di consentire alle amministrazioni
interessate  di  dotarsi  della  organizzazione indispensabile a fare
fronte alle nuove procedure ivi previste;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dell'economia  e  delle finanze, degli affari esteri, delle
comunicazioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per
la funzione pubblica e per gli italiani nel mondo;
                                
                               Emana
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                Comitati per gli italiani all'estero

  1.   Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero  (COMITES)  sono  rinviate rispetto alla scadenza prevista
dall'articolo 8  della  legge  8 maggio 1985, n. 205, come modificato
dall'articolo 9  della  legge  5  luglio  1990, n. 172. Tali elezioni
avranno luogo entro il 30 giugno 2003.
  2.  I  componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in
carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

      
                               Art. 2.
           Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
          per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale

  1.  Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
gennaio  2001,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, e' prorogato al 30 giugno 2002.

    
                               Art. 3.
         Misure di sostegno per le imprese televisive locali

  1.  In  deroga a quanto disposto dall'articolo 36, primo comma, del
regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, i
residui delle spese correnti relativi all'unita' previsionale di base
4.1.2.5  "Radiodiffusione  televisiva  locale"  - capitolo 3121 dello
stato  di  previsione  della spesa del Ministero delle comunicazioni,
possono essere pagati entro il 31 dicembre 2002.

                               Art. 4.
                      Tariffe postali agevolate

  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  27, comma 7, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, relativo all'avvio del regime di contribuzione
diretta  per le spedizioni postali, e' prorogato al 1 gennaio 2003. I
destinatari  delle  agevolazioni  sono  individuati  con  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri. Le tariffe sono fissate con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, che entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

      
                               Art. 5.
                Espropriazione per pubblica utilita'

  1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica   8  giugno  2001,  n.  327,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', e' prorogato al 30 giugno 2002.

      
                               Art. 6.
                   Organi collegiali della scuola

  1.  All'articolo  8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma 2 le parole: "Con effetto dal 1 settembre 2001" sono
sostituite  dalle seguenti: "Con effetto dalla costituzione dei nuovi
organi  collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della
pubblica istruzione";
    b) al  comma  3 le parole: "Entro la data di cui al comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2002".

      
                               Art. 7.
       Indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori
     della ex Jugoslavia gia' soggetti alla sovranita' italiana

  1.  Il termine per la presentazione della conferma delle domande di
cui  all'articolo  2  della  legge 29 marzo 2001, n. 137, ai fini del
riconoscimento  dell'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1 della
medesima legge, scade il 31 maggio 2002.

      
                               Art. 8.
               Docenti stabili della Scuola superiore
                   della pubblica amministrazione

  1.   I  docenti  stabili  della  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione, in servizio presso la Scuola alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  sono  confermati fino al 31 dicembre
2002.

      
                               Art. 9.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 novembre 2001

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro  dell'eco-nomia  e
                              delle finanze
                              Ruggiero, Ministro degli affari esteri
                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremaglia,  Ministro  per  gli italiani
                              nel mondo
Visto, il Guardasigilli: Castelli


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