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Legislazione

 

GUIDA AL CONTRIBUTO UNIFICATO SUGLI ATTI GIUDIZIARI

L’art. 9, comma 22, della legge finanziaria 2002  (L. 28 dicembre 2001 n. 448, in questa Rivista) ha prorogato al 1° marzo 2002 la data di entrata in vigore del contributo unificato sugli atti giudiziari istituito con art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (anch’essa pubblicata in questa Rivista Internet, con la tabella allegata).

La data di entrata in vigore dell'art. 9 cit. era già stata più volte prorogata (con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000  e con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2000); non essendo intervenute ulteriori proroghe, dal 1° marzo 2002, quindi, il contributo unificato atti giudiziari - a distanza di oltre due anni dalla approvazione della legge - è entrato in vigore.

Abbiamo elaborato a tal fine una guida al contributo contributo unificato, il quale, secondo quanto dispone la legge citata, finisce per sostituire "le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario". In tale guida sono riportati i testi delle principali disposizioni, e precisamente:

1) l’art. 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, con l'allegata tabella (l’importo originariamente espresso in lire è stato convertito in euro a cura della redazione);

2) il d.P.R. 1 marzo 2001, n. 126 (in G.U. n. 90 del 18 aprile 2001), con il quale è stato approvato il regolamento  recante  disciplina delle modalità di versamento del contributo  unificato  per  le  spese  degli atti giudiziari; v. anche il parere reso dal Consiglio di Stato in data  4 dicembre 2000 sul regolamento stesso;

3) il d.P.R. 11 dicembre 2001, n. 466 (in G.U. n. 10 del 12 gennaio 2002), recante   modifiche ed integrazioni al già citato regolamento approvato con d.P.R. 1 marzo  2001, n. 126;

4) il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002 (in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2002), con il quale è stato approvato il modello per la comunicazione di versamento ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, e successive modificazioni. Clicca qui per il modello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  e qui per il modello pubblicato nel sito della Agenzia delle Entrate (formato .pdf stampabile ed utilizzabile).

5) il provvedimento della stessa Agenzia 19 febbraio 2002 (in G.U. n. 45 del 22 febbraio 2002) con il quale è stato approvato il nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, con in calce il modello approvato (formato .pdf);

6) la circolare della Agenzia del 27 febbraio 2002 n. 21, contenente ulteriori istruzioni sul pagamento del contributo unificato.

7) la circolare 26 febbraio 2002 n. 1/2002 del Ministero della Giustizia, che offre un quadro riassuntivo degli adempimenti in materia.

8) la circolare del Segretario Generale del Consiglio di Stato, pubblicata nel sito giustizia-amministrativa.it;

9) la circolare della Agenzia delle Entrate 27 febbraio 2002, con la quale sono state precisate le modalità di versamento del contributo;

10) il testo del decreto legge 11 marzo 2002, n. 28 (in G.U. n. 60 del 12-3-2002 - in vigore dal 13-3-2002), che ha apportato alcune modifiche alla disciplina del contributo originariamente prevista.

Sul contributo unificato v., sempre in questa Rivista,  l'articolo di E. De Mita, Sulla vita dei processi si abbatte il peso di un vecchio balzello; per un primissimo commento della primigenia disciplina del contributo unificato, introdotto con un emendamento governativo alla legge finanziaria 2000, clicca qui.

Il nuovo contributo unificato, nella prima fase applicativa, comporterà non pochi problemi; va fin d’ora evidenziato che nel modello per la comunicazione del versamento recentemente approvato dall'Agenzia delle Entrate debbono essere indicati i dati fiscali (comprensivi del codice fiscale e del numero di partita IVA) non solo dell’attore o ricorrente, ma anche del convenuto o del resistente; il che implica delle ricerche spesso impossibili da eseguire.

Il modello non rispecchia quanto previsto dall’art. 3 del regolamento attuativo, il quale, mentre per la parte attrice o ricorrente prevede l’indicazione anche del codice fiscale, per le parti convenute o resistenti si limita a stabilire che debbono essere indicate le “generalità delle altre parti”. E’ da augurare che venga precisato che l’incompletezza dei dati fiscali da inserire nel modulo, almeno per ciò che concerne il convenuto od il resistente, non comporta l’impossibilità di effettuare la comunicazione, tenuto peraltro conto che, ai sensi dell’art. 9, comma 3°, della L. n. 488/99, il versamento del contributo e la relativa comunicazione sono previsti “a pena di irricevibilità dell'atto”.

Va evidenziato che, per tutti indistintamente i giudizi innanzi ai Giudici amministrativi, il comma 2 della tabella prevede che essi, "quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella" (il contributo sarà quindi pari a lire 600.000, pari ad euro 309,87, previsto per le cause di valore indeterminabile).

Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore del contributo, la parte può valersi delle disposizioni previste dall'art. 9 cit. con il quale il contributo è stato istituito, versando l'importo del contributo in ragione del 50%.

 

 

LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488 (estratto) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento ordinario n. 227.

Art. 9.

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)

1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.

10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

 

TABELLA 1 (Articolo 9, comma 2)

(n.b.: gli importi originariamente espressi in lire, sono stati convertiti in euro a cura della redazione della presente rivista; si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori di conversione o mancati arrotondamenti)

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000 (€ 1.032,91);

b) lire 120.000 (€ 61,97) per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 (€ 1.032,91) e fino a lire 10.000.000 (€ 5.164,57);

c) lire 300.000 (€ 154,94) per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 (€ 5.164,57) e fino a lire 50.000.000(€ 25.822,84);

d) lire 600.000 (€ 309,87)per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 (€ 25.822,84)e fino a lire 100.000.000 (€ 51.645,69);

e) lire 800.000 (€ 413,17) per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 (€ 51.645,69) e fino a lire 500.000.000 (€ 258.228,45);

f) lire 1.300.000 (€ 671,39) per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 (€ 258.228,45) e fino a lire 1.000.000.000 (€ 516.456,90);

g) lire 1.800.000 (€ 929,62) per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000 (€ 516.456,90).

2. I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.

Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo 669-quater del codice di procedura civile.

5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto è quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente tabella ridotto alla metà.

6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 (€ 5.16) per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine.

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2001, n. 126 (in G.U. n. 90 del 18-4-2001) - Regolamento recante  disciplina delle modalità di versamento del contributo  unificato  per  le  spese  degli atti giudiziari, a norma dell'articolo 9, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

Visto in particolare il comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono, tra l'altro, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato;

Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione reso con note n. GAB/0000394 in data 22 settembre 2000 e n. GAB/0000466 in data 23 novembre 2000;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è corrisposto, anche con modalità telematiche, mediante:

a) versamento effettuato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; 

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Art. 2.

1. I rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e il Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, convenzione con cui sono stabiliti in particolare:

a) i compensi spettanti agli intermediari;

b) le modalità operative della riscossione e del riversamento delle somme riscosse;

c) le caratteristiche della ricevuta di versamento;

d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

Art. 3.

1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, reca in ogni caso, a titolo di causale, l'indicazione:

a) dell'ufficio giudiziario adito;

b) delle generalità e del codice fiscale dell'attore o ricorrente;

c) delle generalità delle altre parti. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il numero in cifra dei restanti.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonchè del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.

Art. 5.

1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, destinata alla presentazione all'ufficio giudiziario è allegata all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato ed è inserita nel fascicolo d'ufficio.

2. È ammessa anche la trasmissione per via telematica, da parte degli intermediari di cui all'articolo 1, all'ufficio giudiziario di cui al comma 1 del presente articolo, della ricevuta del versamento o degli estremi identificativi di questo, secondo le regole tecniche definite con il decreto di cui all'articolo 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fassino, Ministro della giustizia

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Del Turco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2001 Ministeri istituzionali, rep. n. 3 foglio n. 164.

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2001, n. 466 - (in G.U. n. 10 del 12 gennaio 2002) - Regolamento recante modifiche ed integrazioni  al decreto  del Presidente  della  Repubblica 1 marzo  2001,  n. 126, in materia di versamento   del   contributo  unificato  per  le  spese  degli  atti giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

  Visto  l'articolo  9  della  legge  23  dicembre 1999, n. 488, come modificato  dall'articolo  56 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto 2001, n. 330, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese di giustizia;

  Visto,  in  particolare,  il comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 488  del  1999,  ove  si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica,  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro della giustizia,  di  concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono, tra l'altro,  disciplinate  le  modalità  di  versamento  del contributo unificato;

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalità di versamento del predetto contributo unificato;

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11 della  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;

  Sentito  il  parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,  reso  con  nota prot. n. 0007270 in data 7 novembre 2001;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2001;

  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  per l'innovazione e le tecnologie;

E m a n a

 il seguente regolamento:

Art. 1.

  1.   Al  regolamento  recante  la  disciplina  delle  modalità  di versamento   del   contributo  unificato,  emanato  con  decreto  del Presidente  della  Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  le  parole: "della ricevuta   di  versamento;"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del contrassegno di cui all'articolo 3, comma 1-bis;";

    b) all'articolo 3 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  "1-bis.  La  ricevuta  di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo  unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori  bollati,  è  costituita  dal  contrassegno  rilasciato dalla rivendita  comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi   sulla   nota   di  iscrizione  a  ruolo  o  su  altro  atto equipollente.  Nei  procedimenti  in cui le parti per costituirsi non debbono  depositare  la  nota  di  iscrizione  a  ruolo  o altro atto equipollente,   il   contrassegno  è  apposto  su  apposito  modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, compilato   a  cura  della  parte  che  effettua  il  versamento  con l'indicazione dei dati di cui al comma 1.";

    c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art.  4.  -  1.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e con il Ministro  per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le regole tecniche  di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo   1,   comma   1,   lettera  c),  nonché  del  relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.".

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2001.

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 1

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 12 febbraio 2002 (in G.U. 16 febbraio 2002 n. 40)  - Approvazione del modello per la comunicazione di versamento ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, e successive modificazioni.

 Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

DISPONE:

1. Approvazione del modello per la comunicazione di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

1.1. È approvato il modello per la comunicazione di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, e successive modificazioni.

2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet www.finanze.it  e www.agenziaentrate.it  nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche indicate nel successivo punto 3.

2.2. Il modello di cui al punto 1 può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento, rispetti le caratteristiche indicate nel successivo punto 3 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa, anche su modulo continuo, del modello di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel successivo punto 3. A tal fine, il predetto modello è reso disponibile nei citati siti Internet dell'Amministrazione finanziaria in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.  

3. Caratteristiche del modello.

3.1. Il modello di cui al punto 1 è di colore celeste cieco e si compone di una copia su un foglio singolo di carta bianca formato A-4 di dimensioni: base cm 21; altezza cm 29,7. Il medesimo modello può essere riprodotto anche con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello stesso nel tempo.

Motivazioni:

Con il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del l8 aprile 2001, è stato approvato il nuovo contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'art. 1 del citato decreto n. 126 del 2001, stabilisce che il predetto contributo sia corrisposto, anche mediante l'utilizzo del modello F23, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ovvero con un versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, o con un versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

L'art. 3, comma 1-bis, del medesimo decreto n. 126 del 2001, prevede, in particolare, che la ricevuta del versamento effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita e comprovante l'avvenuto pagamento, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente.

Tuttavia, nei procedimenti in cui ai fini della costituzione in giudizio le parti non debbano depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il citato comma 1-bis dispone che il contrassegno attestante l'avvenuto pagamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari debba essere apposto su un apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Pertanto, con il presente provvedimento è approvato l'allegato modello per la comunicazione di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente, tra l'altro, disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (art. 9, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese di giustizia).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2000, concernente la proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000, concernente la proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466 (art. 1).

Decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246 (art. 5), convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, recante, tra l'altro, il differimento dell'applicazione del contributo unificato delle spese sugli atti giudiziari.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (art. 9, comma 22, recante il differimento dell'applicazione del contributo unificato delle spese sugli atti giudiziari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il direttore dell'Agenzia: Ferrara

ALLEGATO:

Modello per la comunicazione di versamento del contributo unificato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (formato .pdf).

Modello per la comunicazione pubblicato nel sito della Agenzia delle Entrate (formato .pdf stampabile ed utilizzabile).

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 19 febbraio 2002 (in G.U. n. 45 del 22 febbraio 2002) - Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

IL DIRETTORE

dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

DISPONE:

1. Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

1.1. È approvato il nuovo modello di bollettino per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari sul conto corrente postale n. 57152043, intestato alla "Tesoreria provinciale di Viterbo - Versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del Presidente della Repubblica n. 126/2001" con visto di conformità allo standard tecnico (codice n. W128920E Ch. 8-ter) rilasciato da Poste Italiane S.p.A.

2. Reperibilità dei modelli e caratteristiche tecniche.

2.1. Il modello di cui al punto 1, stampato e distribuito gratuitamente da Poste Italiane S.p.A., è disponibile presso gli uffici postali.

2.2. La stampa del modello di bollettino suddetto è consentita anche a modulo continuo, previa autorizzazione delle Poste Italiane S.p.A. purchè ne siano rispettate le caratteristiche tecniche di cui al punto 2.3.

2.3. In tutti i modelli i dati significativi sono di colore nero mentre quelli non significativi (griglie) sono di colore rosso cieco. Le caratteristiche tecniche e fisico-chimiche dei modelli sono quelle indicate per i tipi di documento TD 451 nel foglio delle inserzioni n. 115 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - foglio delle inserzioni - parte seconda - del 19 maggio 2001, rinvenibile sul sito internet www.poste.it Motivazioni.

Il presente provvedimento si rende necessario in conseguenza dell'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'art. 1 del citato decreto n. 126 del 2001 stabilisce che il predetto contributo sia corrisposto, mediante l'utilizzo del modello F23, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ovvero con un versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato o con un versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Inoltre, l'art. 3 prevede che la ricevuta del versamento di cui all'art. 1 rechi, in ogni caso, a titolo di causale, l'indicazione dell'ufficio giudiziario adito, delle generalità e del codice fiscale dell'attore o ricorrente, delle generalità delle altre parti. In caso di pluralità di convenuti o resistenti, è indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il numero in cifre dei restanti.

Pertanto al fine di rendere possibile il versamento in euro su conto corrente postale del contributo sopra menzionato, si approva con il presente atto l'allegato modello di bollettino.

Riferimenti normativi del provvedimento.

Attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia delle entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento:

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 9, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese di giustizia.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2000, concernente la proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000, concernente la proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalità di versamento del predetto contributo unificato.

Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, art. 1.

Decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, art. 5, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 330 recante, tra l'altro, il differimento dell'applicazione del contributo unificato delle spese sugli atti giudiziari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore dell'Agenzia: Ferrara

ALLEGATO

Modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (documento .pdf).

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Circolare del 27 febbraio 2002 n. 21 Oggetto: Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari è stato istituto con l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il comma 1 del citato articolo prevede che "agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi ... comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonchè i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario".

Il successivo comma 2 istituisce, "nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1 ...", il contributo unificato di iscrizione a ruolo secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999.

Il contributo è anticipato, ai sensi del comma 3, dalla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo.

Come disposto dal comma 11 del citato articolo 9, nel testo modificato dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il contributo si applica dal 1 marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data.

Con la presente circolare si intende fornire taluni chiarimenti in ordine agli effetti tributari conseguenti alle richiamate norme, rinviando, per l'esame di ulteriori profili, alla circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - del 26 febbraio 2002, n. 1.

Si osserva in via preliminare che le novità in vigore dal 1 marzo p.v. non interessano l'imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari, la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell'articolo 37 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di Registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e dell'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata allo stesso decreto.

È opportuno precisare che il citato articolo 9 della legge n. 488 del 1999 non determina conseguenze in ordine alle disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario.

La stessa norma elenca infatti espressamente e tassativamente i procedimenti ai quali si applica il contributo unificato.

In tale elenco non è stato inserito il processo tributario.

La speciale giurisdizione tributaria, rispetto a quella civile ed amministrativa, conserva peraltro una sua specificità, come è stato affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 53 del 12 marzo 1998, che ha costantemente escluso l'esistenza di un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo (fra le tante si citano le sentenze n. 165 del 31 maggio 2000 e n. 53 del 12 marzo 1998); non contrasta con tali affermazioni la previsione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che rinvia, per quanto non previsto dallo stesso decreto, esclusivamente alle norme del codice di procedura civile e non anche ad ulteriori disposizioni che, come quella in esame, regolano la materia.

A conferma di tale assunto, si evidenzia la peculiare disciplina del processo tributario, per il quale non era dovuta la preesistente tassa di iscrizione a ruolo, ora assorbita nel contributo unificato.

Ne consegue che in materia di atti e provvedimenti del processo tributario restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo, in quanto allo stesso processo non si applica il contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Con riferimento alla generalità dei procedimenti, per quanto non previsto dal citato articolo 9, continua ad applicarsi l'imposta di bollo, dovuta in particolare per le istanze e le domande presentate sotto qualsiasi forma, nonchè per le copie dichiarate conformi e gli atti stragiudiziali compiuti da uffici giudiziari, ai sensi degli articoli 1 e 3 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. In tal senso si è pronunciato anche il Ministero della Giustizia con la circolare sopra richiamata.

Il comma 8 dell'articolo 9 già citato stabilisce che il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti che le norme vigenti esentano - senza limiti di competenza o di valore - "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura". Si ritiene che l'esenzione dal contributo unificato opera anche per i procedimenti che, pur esenti dall'imposta di registro e di bollo, siano soggetti al pagamento dei diritti. Tra questi procedimenti rientrano, ad esempio, quelli relativi allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74) e quelli relativi a controversie individuali di lavoro (articolo 10 comma 1, legge 11 agosto 1973, n. 533).

Il beneficio è esteso, dallo stesso comma 8, ai procedimenti di rettificazione di cui all'articolo 454 del Codice Civile, cioè a tutti quei procedimenti con i quali si ottiene che il giudice ordini la correzione, la ricostruzione o la costituzione di un atto dello stato civile.

Per le modalità di pagamento del contributo unificato si rinvia al d.P.R. n. 126 del 1 marzo 2001 (Regolamento recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato) e ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2002 (Approvazione del modello per la comunicazione di versamento) e del 19 febbraio 2002 (Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento del contributo unificato). Con separato atto saranno impartite istruzioni in ordine alla compilazione dei modelli di versamento.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Circolare 26 febbraio 2002 n. 1/2002 - Oggetto: Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

In occasione dell’entrata in vigore della normativa sul contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, al fine di uniformare il comportamento degli uffici e di superare le prime difficoltà interpretative della legge, si trasmettono le prime indicazioni di seguito esposte.

Come noto, a norma dell’articolo 9 della legge 488/99, «nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge».

Si rammenta, pertanto che:

- il contributo unificato sostituisce «le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria nonché i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario» (articolo 9, comma 1) e diverrà operante dal 1 marzo p.v. (articolo 9, comma 22, legge 488/01);

- il pagamento deve essere anticipato a pena di irricevibilità dell’atto dalla parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l’assegnazione e la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, salvo il diritto alla ripetizione a carico della parte soccombente (articolo 9, comma 3 legge citata) ai sensi dell’articolo 91 c.p.c.

L’espressione usata dal legislatore circa l’anticipazione del pagamento del contributo da parte di colui «che interviene nella procedura di esecuzione» (articolo 9 comma 3 legge citata) può ingenerare equivoci. Si chiarisce, pertanto, che l’interveniente deve pagare il contributo unificato soltanto se è lui a fare istanza di vendita o di assegnazione, non avendo provveduto a farla il creditore procedente;

- l’importo del contributo, commisurato al valore della controversia, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla legge, deve risultare da «apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo ovvero nell’atto di precetto». Deve ritenersi che l’espressione «ovvero nell’atto di precetto» sia frutto di un refuso. Ciò, in considerazione del fatto che non ha senso il richiamo al valore del procedimento indicato nell’atto di precetto, visto che nella tabella allegata alla legge è determinato lo scaglione per i processi esecutivi mobiliari e immobiliari; né l’indicazione può riferirsi ai procedimenti di opposizione a precetto e ai vari giudizi di opposizione in sede esecutiva, posto che il giudizio di opposizione è un ordinario giudizio di cognizione che viene introdotto con atto di citazione.

In caso di modifica della domanda (ad esempio, mediante motivi aggiunti), la parte "è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda" (articolo 9 comma 5 legge citata).

L’articolo in esame individua la parte obbligata al pagamento del contributo unificato e rimette all’avvocato l’attestazione se la controversia è soggetta o meno al contributo unificato e, in caso positivo, la determinazione del valore dei procedimenti ai sensi del c.p.c.

Si ritiene che sia compito degli uffici eseguire un controllo di carattere meramente formale di riscontro tra l’importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa, quale risulta dalla dichiarazione resa dall’avvocato, ferma rimanendo la possibilità di dichiarare l’atto irricevibile in caso di mancato o inesatto pagamento.

A tal proposito si deve ritenere che l’irricevibilità debba essere accertata e dichiarata dal giudice, in analogia con quanto previsto nel caso di modifica della domanda per l’improcedibilità (articolo 9 comma 5 legge citata).

Tuttavia, come detto, è compito degli uffici eseguire un controllo di carattere formale dei dati risultanti dalla dichiarazione «resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo», anche al fine di richiamare l’attenzione del giudice su eventuali omissioni suscettibili di determinare la menzionata irricevibilità ai sensi dell’articolo 9 comma 3 legge citata.

In concreto l’ufficio, all’atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo, ovvero nei procedimenti esecutivi, all’atto della presentazione della istanza per l’assegnazione la vendita dei beni pignorati, dovrà verificare:

a) se l’atto contiene la dichiarazione di cui al citato articolo 9 comma 5 legge citata;

b) se è allegata la ricevuta del versamento effettuato con le modalità indicate nel d.p.r. 126/01, come modificato dal d.p.r. 466/01;

c) se l’importo pagato corrisponde all’importo dovuto, secondo i parametri stabilito nella tabella allegata alla legge 488/99.

In ipotesi di verifica negativa e, qualora la parte chieda che il ricorso sia in ogni caso acquisito dall’ufficio, l’ufficio tratterà l’atto, inoltrandolo per l’ulteriore corso.

L’ufficio dovrà, inoltre, annotare nel fascicolo con la dovuta evidenza l’esito dei controlli eseguiti. A questo scopo può essere utilizzato, previa stampigliatura sul fascicolo o su un foglio allegato al fascicolo, lo schema che si allega a titolo esemplificativo.

Analoghe considerazioni valgono per le ipotesi in cui il processo può iniziare senza il pagamento del contributo, esenzioni e prenotazioni a debito.

Il funzionario addetto all’ufficio, pertanto, riceverà l’atto senza la ricevuta di pagamento del contributo unificato, se il processo è esente o se è prevista la prenotazione a debito del contributo, secondo la dichiarazione resa dall’avvocato nelle conclusioni dell’atto introduttivo, indicando la fonte normativa.

Se la dichiarazione manca o è incompleta, l’irricevibilità è dichiarata dal magistrato su segnalazione del funzionario addetto all’ufficio.

Si ritiene opportuno precisare che la disciplina sull’imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma (esempio quelle per chiedere un certificato o per chiedere la liquidazione della consulenza) e per gli atti stragiudiziali compiuti dagli uffici giudiziari (esempio verbale di asseverazione stragiudiziale).

Procedimenti esenti

A norma dell’articolo 9, comma 8, legge citata, non sono soggetti al pagamento del contributo «i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o valore, dall’imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione dello stato civile, di cui all’articolo 454 del cod.civ.».

A tal proposito si deve rilevare che, malgrado l’espressione usata dal legislatore «e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura», l’esenzione operi anche nell’ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall’imposta di bollo e di registro, sia soggetto al pagamento dei diritti, poiché il contributo unificato ha sostituito anche questi.

Diritti di copia

La tabella allegata all’articolo 9 legge citata stabilisce che per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 pari a euro 5.16 per ogni atto anche se composto di più fogli o più pagine.

La soppressione dei diritti di cancelleria, effettuata con l’articolo 9 legge 488/99 ha inciso in modo molto limitato sui diritti di copia.

Invero, dall’interpretazione sistematica dei recenti interventi legislativi discende che sono stati soppressi solo i diritti per le riproduzioni ad uso d’ufficio, quantificati in modo forfettizzato per il recupero dal decreto ministeriale 374/89 per il procedimento penale, quantificati in modo forfettizzato per il pagamento anticipato della parte che si costituisce, per il procedimento civile dalla legge 59/1979. Sono, invece, rimasti invariati gli importi richiesti per le copie semplici e sono aumentati gli importi per le copie autentiche ai sensi della tabelle allegata all’articolo 9 legge citata, quando la copia è rilasciata ad istanza di parte.

L’incidenza limitata della soppressione dei diritti di cancelleria sui diritti di copia è fondata su tre argomenti:

a) il legislatore non ne ha fatto cenno espresso nell’articolo 9 legge 488/99 e si è limitato a quantificare il diritto di autenticazione (a sua volta componente del diritto di copia) nella tabella allegata alla legge che contiene le quantificazioni del contributo unificato;

b) il legislatore successivo (articolo 145 comma 70 legge 388/00, che ha modificato l’articolo 3 della legge 525/96, con l’introduzione del comma 3 bis ha previsto uno strumento generale di adeguamento degli importi, riferito a tutti i diritti di copia, sull’evidente presupposto che l’articolo 9 non li aveva soppressi;

c) il legislatore successivo, che si è occupato del processo amministrativo (legge 205/00) in una norma speciale (articolo 1, comma 3, 2° periodo, che ha novellato l’articolo 23 della legge 1034/71) ha soppresso il diritto di copia in casi particolari, limitandosi a richiedere il costo di riproduzione sull’evidente presupposto dell’esistenza nell’ordinamento dei diritti di copia, sicuramente applicabili anche nel giudizio amministrativo.

In definitiva, deve ritenersi che con le disposizioni contenute nella tabella allegata alla legge sul contributo unificato l’attività di autenticazione svolta dai funzionari è stata inequivocabilmente collegata all’atto e che il costo per questa (individuato dal comma 6 della tabella allegata all’articolo 9) si va a sommare agli altri importi previsti (ai sensi della tabella A allegata alla legge 99/1989 e successive modifiche e collegati al numero delle pagine) e sostituisce il corrispondente importo (lire 8000) precedentemente stabilito per la stessa funzione.

Una interpretazione diversa, tendente a ritenere che l’importo, previsto al punto 6 della tabella, allegata all’articolo 9 legge citata, sostituisce integralmente la tabella A della legge 99/1989 per le copie conformi, è incompatibile con la permanenza dei diritti di copia semplice, perché le copie semplici costerebbero di più delle copie autentiche.

Né l’interpretazione sostenuta può essere messa in dubbio dall’espressione letterale «diritto unico», perché tante volte il legislatore l’ha usata impropriamente e perché si può spiegare con il riferimento all’attività di autenticazione collegata all’atto.

In caso di urgenza sono dovuti i relativi diritti di cui al numero 14 della tabella allegata alla legge 900/76 e successive modifiche.

Prenotazione a debito del contributo unificato

Il citato articolo 9, comma 7 stabilisce che "i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo".

Appare evidente che il legislatore con il termine «esenzione» abbia inteso escludere un "passaggio di denaro". Invero, il contributo è dovuto, ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti (condanna alle spese della parte diversa da quella ammessa e dall’amministrazione), e a tal fine la voce è prenotata a debito.

Disciplina transitoria

Si rammenta, per ciò che concerne la disciplina transitoria, che le disposizioni di cui all’articolo 9 legge citata si applicano dal 1 marzo 2002, per i procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data (cfr. articolo 9, comma 11, 3° e 4° periodo, della legge 488/99, come modificato dall’articolo 9, comma 22, legge 488/01).

Per i procedimenti già iscritti a ruolo dalla data del 1 marzo 2002, la parte può valersi delle disposizioni sul contributo unificato versando l’importo del contributo di cui alla tabella in ragione del 50%. Deve ritenersi che il relativo versamento debba avvenire, in mancanza di indicazione legislativa espressa, prima della successiva udienza utile dinanzi al giudice.

Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria (articolo 9 comma 11 legge citata).

Qualora la parte non intenda avvalersi della facoltà di cui sopra (pagamento del contributo in ragione del 50%) valgono le disposizioni vigenti relative all’imposta di bollo. Per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 900/76, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 57/1984 e poi modificata dalla legge 99/1989 e dalla legge 525/96, limitatamente al numero 3, numero 4, lettera a), numero 5 numero 6 e 7.

Pagamento del contributo unificato

In merito alle modalità di pagamento del contributo unificato, si rinvia al d.p.r. 126/01, come modificato dal d.p.r. 466/01.

Come noto il comma 1 bis dell’articolo 3 del d.p.r. 126/01, introdotti dall’articolo 1 del d.p.r. 466/01, seconda parte, stabilisce che «nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con l’indicazione dei dati di cui al comma 1».

Orbene tale disposizione era fondata sulla considerazione che la nota di iscrizione a ruolo o l’atto equipollente contenessero tutte le notizie richieste dall’articolo 3, comma 1 del dpr 126/01, ivi compreso il codice fiscale, cosicché tale norma disciplinava solo l’ipotesi in cui mancava la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente.

Attualmente però la nota di iscrizione a ruolo, come disciplinata dall’articolo 71 delle disp. att. c.p.c. non contiene tutte le notizie richieste dall’articolo 1, comma 1 del d.p.r. 126/01, di talché deve ritenersi che il contrassegno debba essere apposto sull’apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate, al fine di avere tutti i dati richiesti anche nel caso in cui si depositi la nota di iscrizione a ruolo.

Si precisa che è in fase di studio un provvedimento legislativo di modifica dell’articolo 71 delle disp. att. al Cpc, al fine di adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni legislative.

Il modello contenente la ricevuta del versamento o il contrassegno devono essere allegati all’atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento ed inseriti nel fascicolo d’ufficio (articolo 5 del dpr 126/01).

Appare opportuno che gli estremi del versamento, stante la sanzione di irricevibilità e di improcedibilità previste dal legislatore per l’ipotesi di mancato ovvero inesatto pagamento, siano annotati anche sul relativo registro del ruolo generale.

Procedimenti penali

L’articolo 9 della legge 488/99 incide anche sulla disciplina delle spese di procedimenti penali.

Infatti, è previsto che anche per tali procedimenti non possono più applicarsi le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario.

Pertanto, tutte le voci indicate non potranno più essere esatte, per i procedimenti iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002 e, naturalmente, per quelli successivi (articolo 9, comma 1, legge 488/99 e successive modifiche).

Ne deriva che dalla tabella allegata al decreto ministeriale 347/89, recante la disciplina relativa al recupero in misura fissa delle spese dei procedimenti penali, dovranno essere scorporate le somma relative alle voci suindicate (Diritti cancelleria di copia; precetto diritti cancelleria).

Rimane la voce dei diritti e trasferte degli ufficiali giudiziari, quantificata unitariamente con la chiamata di causa sino all’emanazione di un nuovo regolamento.

Si segnale, infatti, che è in fase di adozione un nuovo regolamento, sostitutivo del decreto ministeriale 347/89, ove non saranno più comprese tutte le voci abrogate e saranno individuate le somme da riscuotere in misura fissa per tutti i procedimenti penali.

La legge modifica anche la disciplina relativa alle spese attinenti all’esercizio dell’azione civile nel processo penale. A tale proposito, il comma 4 dell’articolo 9 legge citata, precisa che la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale dal comma 1 del medesimo articolo) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto – nel solo caso di accoglimento della domanda – in base al valore dell’importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza.

Infine, per quanto concerne le spese relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, si ritiene che, in via transitoria ed in attesa della nuova disciplina contenuta nel nuovo regolamento, possano essere applicati gli importi previsti dalla tabelle allegata al decreto ministeriale 347/89 per i procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica (depurati, naturalmente, delle voci non più esigibili).

Entrambe le procedure previste per il giudice di pace (citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria e ricorso immediato al giudice da parte della persona offesa) potranno essere assimilate, per quanto qui interessa, al dibattimento di seguito a (diretto) decreto di citazione a giudizio (tabella 9 del decreto ministeriale citato).

Per i diritti di copia si richiama quanto precedentemente esposto nell’apposito paragrafo.

Ulteriori precisazioni in merito a problematiche insorte nell’applicazione della legge potranno essere messe a punto e comunicate all’esito di un primo periodo di esperienza.

ALLEGATO

SCHEMA PER IL CONTROLLO

DICHIARAZIONE (SI).........................(NO)................................

Se si: Importo contributo versato          Valore controversia dichiarato

............................................. .................................................

Se il contributo non è stato versato specificare:

giudizio esente......................................

ricorrente esente....................................

altre cause.............................................

 

 

SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO DI STATO - Circolare SUL contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

1- A norma dell’art.9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, “nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge” (comma 2).

Il contributo unificato

-         sostituisce “le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di segreteria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario” (comma 1) e diverrà operante dal 1 marzo 2002 (art.9, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n.448);

-         il pagamento deve essere anticipato, “a pena di irricevibilità dell’atto”, dalla parte che deposita il ricorso, salvo il diritto alla ripetizione a carico della parte soccombente,  (comma 3);

-         l’importo del contributo, commisurato al valore della controversia, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla legge, deve risultare da “apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo”;

-         in caso di modifica della domanda (ad esempio, mediante motivi aggiunti), la parte “è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo…Ove non vi provveda, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda” (comma 5).

Le norme che precedono valgono per i ricorsi depositati in primo grado o in appello il 1° marzo 2002 o in data successiva.

Per i ricorsi depositati in data precedente, la parte può avvalersi della disciplina transitoria di cui all’art.9, comma 11, della legge n.488/1999, come modificato dall’art.9, comma 22, della legge n.488/2001. Se la parte non intende avvalersi di tale facoltà, il giudizio resta soggetto alla disciplina sull’imposta di bollo.

2-  Dalle norme  citate si evince che, indipendentemente dal soggetto effettivamente inciso dal tributo, grava sul difensore di attestare se la controversia è soggetta al contributo unificato; nel caso affermativo, di indicare se è di valore determinabile o non determinabile; se di valore determinabile, di calcolare l’importo del contributo; di dimostrare l’avvenuto pagamento del contributo, se dovuto.

     E’ da ritenere che l’irricevibilità debba essere accertata e dichiarata dal giudice, in analogia con quanto previsto nel caso di modifica della domanda (improcedibilità).

     Tuttavia è compito degli uffici eseguire un controllo di carattere formale dei dati risultanti dalla dichiarazione “resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo”, anche al fine di richiamare l'attenzione del giudice su eventuali omissioni suscettibili di determinare l’irricevibilità del ricorso o l’improcedibilità della domanda, ai sensi dell’art.9 sopra citato.

     In concreto l’ufficio

-   accerterà, all’atto del deposito del ricorso:

     a) se l’atto contiene la dichiarazione di cui al citato art.9, comma 5;

     b) se è allegata la ricevuta del versamento, effettuato con le modalità indicate nel D.P.R. 1 marzo 2001, n.126;

     c) se l’importo pagato corrisponde all’importo dovuto, secondo i parametri stabiliti dalla tabella allegata alla legge n.488/1999;

-         qualora la parte chieda che il ricorso sia in ogni caso acquisito dall’ufficio, tratterrà l’atto, inoltrandolo per l’assegnazione e l’ulteriore corso.

-  annoterà sul fascicolo con la dovuta evidenza l’esito dei controlli eseguiti. A questo scopo può essere utilizzato, previa stampigliatura sul fascicolo stesso o su un foglio allegato al fascicolo, lo schema che si allega a titolo esemplificativo.

     Per quanto concerne le modalità di pagamento si richiama l’attenzione sulle norme dettate con il D.P.R. n.126/2001, come modificato dal D.P.R. n.466/2001, e sul provvedimento dell’Agenzia delle entrate 11 febbraio 2002 (in Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2002).

Saranno fornite istruzioni per l’inserimento dei dati relativi al contributo unificato nella procedura informatica.

3- Il citato art. 9, comma 7, stabilisce che “i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo” (comma 7). Si tratta di un esenzione soggettiva, nel senso che gli ammessi al gratuito patrocinio, se ricorrenti, non sono tenuti ad anticipare il contributo. Il contributo sarà pagato dalla controparte, se soccombente. La stessa regola vale per le amministrazioni oggi ammesse ad un regime di esenzione analogo.

Il recupero del contributo presuppone che la sentenza sia passata in giudicato.    Pertanto, gli uffici di segreteria dei Tribunali amministrativi regionali procederanno come sopra specificato soltanto quando sia decorso il termine per la proposizione dell'appello. Nel caso di appello, al recupero procederanno gli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, anche per la quota di contributo relativa al giudizio di primo grado, una volta decorso il termine per il ricorso per cassazione.

Nei casi predetti, ai fini della riscossione del contributo, le segreterie:

- appongono sul fascicolo del ricorso una annotazione dalla quale risulti che nel caso di soccombenza della parte non ammessa al gratuito patrocinio , occorre provvedere alla riscossione del contributo;

-         dopo la conclusione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza, in relazione all’esito: a) se è soccombente la parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, annotano sul fascicolo che il contributo non è dovuto; b) se è soccombente la parte non ammessa al gratuito patrocinio, annotano in un apposito registro e nel fascicolo d'ufficio gli importi da recuperare, invitano (prendendone nota nel registro) la parte non esente a pagare il contributo al concessionario della riscossione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta (raccomandata con avviso di ricevimento) e a depositare entro i dieci giorni successivi copia della ricevuta del pagamento.

-         annotano nel registro l’avvenuto pagamento (data, importo).

Saranno fornite istruzioni per il caso di mancato pagamento del contributo nel termine assegnato.

 Si ricorda che dal 1 luglio 2002 il gratuito patrocinio sarà sostituito dal patrocinio a carico dello Stato, disciplinato dalla legge n.217/1990, come modificata dalla legge n.134/2001.

4- Si precisa che gli uffici non possono rifiutare l’accettazione del ricorso qualora non risultino osservate le norme sul contributo unificato e che non è loro compito fornire chiarimenti sulla disciplina sostanziale del contributo stesso (soggetti obbligati, giudizi soggetti al contributo, esenzioni, criteri per il calcolo del valore della controversia, ecc.).

      A titolo di collaborazione gli uffici possono fornire agli interessati indicazioni sulle fonti normative del contributo:

art.9 della legge n.488/1999, come modificato dalla legge n.388/2000 e dalla legge n.342/2000; tabella 1 allegata alla legge n.488/2000; D.P.R, n.126/2000, come modificato dal D.P.R. n.466/2001; provvedimento Agenzia delle entrate 11 febbraio 2002 (in G.U. 16 febbraio 2002).

      Si ritiene opportuno precisare che l’introduzione del contributo unificato non modifica la disciplina sull’imposta di bollo per le istanze e gli atti non strettamente inerenti al processo (ad esempio, certificato di giudizio pendente, certificato di passaggio in giudicato).

5- La tabella allegata all’art.9 della legge n.488/1999 stabilisce che per il rilascio di copie autentiche è dovuto un diritto fisso di £.10.000 (euro 5,16) per ogni atto anche se composto di più fogli o più pagine.

     Si ritiene utile riepilogare la disciplina in tema di diritti e di rimborso delle spese per il rilascio di copie.

      Per il rilascio di copie autentiche è dovuto il diritto forfetizzato (diritto di copia più diritto di autenticazione) nella misura stabilita dalla tabella A allegata alla legge n.99/1989, come modificata dalla tabella I, allegata alla legge n.525/1996.

      Per il rilascio di documenti senza certificazione di conformità è dovuto, anche dopo l’entrata in vigore del contributo unificato, il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge n.99/1989, come modificata dalla tabella II, allegata alla legge n.525/1996.

      Per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo, la misura del contributo è stabilita dalla tabella III, allegata alla legge n.525/1996, come modificata dall’art.145, comma 69, della legge n.388/2000. Per il rilascio di urgenza (entro due giorni dalla richiesta) di copie autentiche il diritto dovuto è triplicato (tabella allegata alla legge n.900/1976, n.14).

       Le tabelle sopra citate sono riportate nell’allegato n.2.         

Resta fermo che nel caso previsto dall’art.1, comma 3, della legge n.205/2000 il rimborso materiale delle spese di riproduzione va calcolato come stabilito dalla circolare prot. 2359/SG del 25.9.2000.

Il Segretario generale

Allegato 1

Schema per il controllo


Dichiarazione (si/no)_________

Se si:

importo contributo versato _____________________

valore controversia dichiarato __________________

corrispondenza fra contributo e valore ____________


Se contributo non versato

giudizio esente ________

ricorrente esente ________

altre cause ______________

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Gestione Tributi - Risoluzione 27 febbraio 2002 n. 60/E - OGGETTO: Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalità di versamento disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126

 

Roma, 27 febbraio 2002

 

Premessa

L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalità di pagamento del Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, prevede la possibilità di corrispondere gli importi dovuti mediante:

a) utilizzo del modello F23, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) versamento in conto corrente postale;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Con riferimento alle predette modalità, si forniscono le istruzioni per la compilazione dei relativi modelli di versamento.

1. Modalità di pagamento tramite modello F23.

L’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica dispone che la ricevuta del versamento rechi, in ogni caso, l’indicazione dell’ufficio giudiziario adito, delle generalità e del codice fiscale

dell’attore (o ricorrente), nonché delle generalità del convenuto (o resistente); inoltre, in caso di pluralità di

convenuti (o resistenti), prevede che sia indicato per esteso il primo nominativo di essi riportato nell’atto introduttivo del procedimento giudiziale, ed il numero in cifra dei restanti.

Ciò premesso, ai fini del versamento del suddetto Contributo Unificato tramite il modello F23, si forniscono le opportune istruzioni per la compilazione del modello stesso, ad integrazione di quelle già contenute nelle "Avvertenze".

In particolare, nella sezione del modello contenente i dati anagrafici occorre indicare:

Nel "campo 4", le generalità ed il codice fiscale dell’attore (o ricorrente);

Nel "campo 5", le generalità del convenuto (o resistente). Qualora dall’atto introduttivo del procedimento risulti più di un convenuto, è necessario indicare per esteso il primo nominativo di essi ed il numero in cifra dei restanti nel campo 10, come di seguito specificato.

Nella sezione contenente i dati del versamento occorre indicare:

Nel "campo 6", il codice dell’ufficio giudiziario adito, secondo l’elenco di cui alla tabella "B"

dell’allegato n. 6 , al D.M. 17 dicembre 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 209 alla G.U., Serie Generale n. 301 del 28 dicembre 1998, e disponibile presso i concessionari, le banche, gli uffici postali e sui siti internet: www.finanze.it e www.agenziaentrate.it, avendo cura di compilare, ove richiesto, anche lo spazio "sub codice" e il codice identificativo del comune di ubicazione dell’ente al campo 7.

Al fine di rendere più agevole l’individuazione del codice-ufficio, ad integrazione della predetta

tabella si fornisce in allegato alla presente risoluzione l’elenco degli Organi di giustizia amministrativa opportunamente codificati.

Nel caso di pluralità di convenuti (o parti resistenti), all’interno del "campo 10", nello spazio

denominato "numero", il numero di essi in cifra, ad eccezione del primo, le cui generalità sono indicate nel campo 5.

Nel "campo 11", va indicato il codice-tributo "941T", denominato Contributo unificato spese atti

giudiziari. D.P.R. n. 126/2001.

Con l’occasione, si precisa che il predetto codice-tributo 941T va imputato al capitolo 3321 del

bilancio dello Stato.

2. Modalità di pagamento in conto corrente postale.

Per il versamento del Contributo unificato mediante accreditamento in conto corrente postale, è stato predisposto un apposito bollettino approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2002 e pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 45 del 22 febbraio 2002, che deve essere compilato secondo le istruzioni di seguito riportate:

- lo spazio superiore, contenente l’indicazione del numero di conto corrente postale n. 57152043,

intestato alla "Sezione di tesoreria provinciale di Viterbo", è precompilato e non deve contenere nessuna altra indicazione;

- nell’intestazione vanno indicate le generalità dell’attore o ricorrente e di seguito, nelle caselle

sottostanti, il numero delle restanti parti nel caso in cui dall’atto introduttivo del procedimento risulti più di un ricorrente; in tal caso, va indicato per esteso solo il primo nominativo di essi ed esprimendo in cifra il numero dei restanti nelle tre caselle poste appena sotto il riquadro compilato;

- nel riquadro sottostante vanno indicate le generalità del convenuto o resistente e, nel caso in cui

dall’atto introduttivo del procedimento risulti più di un convenuto, occorre indicare per esteso solo il primo nominativo di essi ed in cifra il numero dei restanti nelle tre caselle poste appena sopra il riquadro compilato.

Inoltre, nel retro del bollettino, nello spazio riservato alla precompilata "causale del pagamento del Contributo unificato spese atti giudiziari D.P.R. n. 126/2001" – vanno riportati i seguenti dati:

a) il codice fiscale dell’attore o ricorrente;

b) l’ufficio giudiziario adito.

3. Modalità di pagamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

L’articolo 3, comma 1 bis del citato D.P.R. n. 126 del 2001, prevede che la ricevuta del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, per i versamenti effettuati presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l’avvenuto pagamento.

Per avvalersi di tale modalità di pagamento, il cittadino deve recarsi presso una delle tabaccherie

convenzionate, specificando come causale del versamento il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari e l’importo da versare. Completata l’operazione di versamento, gli verrà consegnata una ricevuta ed anche un’apposita pellicola adesiva.

Ogni ricevuta si compone di due parti separabili: quella superiore deve essere trattenuta dal versante

e quella inferiore deve essere applicata sull’atto utilizzando il citato adesivo di sicurezza.

La prova dell’avvenuto versamento deve essere applicata o allegata al modello approvato con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2002 e pubblicato nella G.U., Serie

Generale, n. 40 del 16 febbraio 2002; tale modello è disponibile sui siti internet: www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

Si ricorda, infine, che con la Circolare n. 1/2002, del 26 febbraio 2002, il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia, ha chiarito che il contrassegno rilasciato dalle rivendite di generi di

monopolio e di valori bollati deve essere apposto sul modello di comunicazione di versamento, al fine di

avere tutti i dati richiesti; questo, sia nei procedimenti in cui le parti devono depositare la nota d’iscrizione a

ruolo, sia nei casi in cui le parti non devono depositare la predetta nota d’iscrizione a ruolo o altro atto equipollente.

ALLEGATO (*):

La tabella B, all.6, al D.M. 17 dicembre 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 209 alla G.U., Serie Generale n. 301 del 28 dicembre 1998, è integrata come segue con i codici degli organi di giustizia amministrativa:

Descrizione Codice ufficio Note

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana 9R9

Consiglio di Stato 9S9

Tribunale amministrativo regionale 9T9 5

5) indicare il codice della Regione/Provincia autonoma, desunto dalla tabella D riportata nelle avvertenze del modello F23.

(*) L’elenco, tra l’altro, degli uffici giudiziari e i relativi codici (tab.B, all.6, D.M. 17 dicembre 1998, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U., Serie Generale, n. 300 del 28 dicembre 1998) è disponibile presso i concessionari, le banche, gli uffici postali nonché sui siti: www.finanze.it  e www.agenziaentrate.it

DECRETO-LEGGE 11 marzo 2002, n. 28 (in G.U. n. 60 del 12-3-2002 - in vigore dal 13-3-2002) - Modifiche  all'articolo 9  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488, relative   al   contributo   unificato  di  iscrizione  a  ruolo  dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonchè alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di modificare
l'articolo 9  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  concernente
l'istituzione  del  contributo  unificato  di  iscrizione a ruolo nei
procedimenti  giurisdizionali  civili,  amministrativi  e  in materia
tavolare,   comprese   le   procedure  concorsuali  e  di  volontaria
giurisdizione  indicati  al  comma  1  del medesimo articolo, nonche'
l'articolo 71  delle  norme  di  attuazione  del  codice di procedura
civile,  al  fine  di evitare che gli uffici giudiziari si trovino in
irreversibili  difficolta'  interpretative  all'atto  della  concreta
attuazione della disciplina, difficolta' principalmente connesse, per
un verso, alla applicazione della disciplina del contributo unificato
e,  per  l'altro,  alle numerose questioni ermeneutiche da piu' parti
sollevate;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
rimuovere  ogni  onere  legato  all'introduzione  di  procedimenti in
materia  di  equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89,
connessi  alla  tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della difesa;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                   Modifiche all'articolo 9 della
           legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1
  1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' sostituito dal seguente:
  "3.  La  parte  che  per  prima  si  costituisce in giudizio, o che
deposita  il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi,
che  fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati e'
tenuta  all'anticipazione  del  pagamento  del  contributo  di cui al
comma 2.  La  parte  che  modifichi  la  domanda  o  proponga domanda
riconvenzionale  o  formuli  chiamata  in  causa  o svolga intervento
autonomo,  cui consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a
farne  espressa  dichiarazione  e  a  procedere al relativo pagamento
integrativo  secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1
allegata alla legge.".
  2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' prenotato a debito
per   essere  recuperato  nei  confronti  della  parte  obbligata  al
risarcimento del danno.".
  3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono  soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In
caso  di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e'
tenuta  a  farne  espressa  dichiarazione  e  a procedere al relativo
pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella
tabella 1  allegata  alla  presente  legge.  Ove  non vi provveda, il
giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda".
  4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Entro  dieci  giorni  dal  momento  in cui si determina il
presupposto  del  pagamento  del  contributo  o della integrazione ai
sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in
caso  di  omesso  o  insufficiente pagamento del contributo, notifica
alla  parte  l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta
dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione
della  tabella 1,  avvertendo  espressamente  che, in caso di mancato
pagamento entro il termine di un mese, si procedera' alla riscossione
mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.".
  5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' sostituito dal seguente:
  "8. Non  sono  soggetti al contributo di cui al presente articolo i
procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti di competenza o di valore,
dall'imposta  di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie  e  natura,  nonche' i procedimenti di rettificazione di stato
civile,  i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari
attivati  in  corso  di  causa,  ed  i procedimenti di regolamento di
competenza e di giurisdizione.".
  6. Il  comma  11  dell'articolo  9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' sostituito dal seguente:
  "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo
2002  ai  procedimenti  iscritti  a  ruolo a decorrere dalla medesima
data.  Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del 1 marzo
2002  la  parte  si  avvale  delle disposizioni del presente articolo
versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui
alla tabella 1 in ragione:
    a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
    b) del  50  per  cento  per le cause iscritte prima del 1 gennaio
2000;
    c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1 gennaio 2000.
  Non  sono  soggetti  al  contributo  di  cui al presente articolo i
procedimenti  rimessi  o  assunti  in decisione, anche se rimessi sul
ruolo  successivamente  alla data di entrata in vigore della presente
legge, ne' i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1 gennaio
1992.  Non  si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia'
pagato  a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo,
di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa
fissa.".
  7. Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "3-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  all'articolo 91  del  regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e' dovuto il contributo pari a euro 516,50.".
  8. Nel  numero 4  della  tabella 1  allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, dopo le parole "titolo I" sono inserite le seguenti: ",
capo  I,  III  e  IV,"  e  sono soppresse le parole: "e II,", nonche'
l'ultimo   periodo   dalle   parole:  "il  contributo"  alle  parole:
"procedura civile.".
  9. Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "4-bis.  Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche' per
i  procedimenti  speciali  di  cui  al  libro  quarto,  titolo II, ad
eccezione  del  capo  I, del codice di procedura civile, e' dovuto il
contributo  indicato  alla  lettera b)  del  numero  1 della presente
tabella.".
  10. Dopo  il  numero  5,  della  tabella 1,  allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Per  i  procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il
contributo  dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo non e' dovuto
per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.".
  11. Dopo  il  numero  5-bis  della tabella 1 allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "5-ter.  Per  i  procedimenti  in  materia  di locazione, comodato,
occupazione  senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali,
il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.".

      
                               Art. 2.
              Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
  1. Dopo  l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito
il seguente:
  "Art.  5-bis.  - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente
dal  pagamento  del  contributo unificato di cui all'articolo 9 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.".

      
                               Art. 3.
                Modifiche all'articolo 71 delle norme
            di attuazione del codice di procedura civile
  1.  Nell'articolo 71  delle  norme  di  attuazione  del  codice  di
procedura  civile,  approvato  con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368,  e  successive  modificazioni,  le parole: "l'indicazione delle
parti,"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "l'indicazione  delle
generalita' delle parti e del codice fiscale,".

      
                               Art. 4.
                          Norma transitoria
  1.  Per  i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data
di  entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, gia'
iscritti  a ruolo alla data del 1 marzo 2002, per i quali la parte si
e'  avvalsa  della facolta' di versare il contributo nella misura del
50  per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a
rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

      
                               Art. 5.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 11 marzo 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli


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