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n. 2/2004
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 il biennio economico 2002-2003.
In data 22
gennaio 2004, presso la sede dell'ARAN,
ha avuto luogo l'incontro tra:
ARAN:
nella persona del
Presidente Avv. Guido Fantoni
firmato
| Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali | ||
| CGIL FP | firmato | CGIL | firmato |
| CISL FPS | firmato | CISL | firmato |
| UIL FPL | firmato | UIL | firmato |
| Coordinamento Sindacale Autonomo (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) |
firmato | CISAL | firmato |
| DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE ("Snalcc-Fenal-Sulpm") | firmato | USAE | firmato |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono
l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002–2005 e
biennio economico 2002-2003
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Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
CAPO I – RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 Conferma sistema relazioni sindacali
Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione dei
contratti decentrati integrativi
Art. 5 Contrattazione collettiva decentrata
integrativa di livello territoriale
Art. 6 Concertazione
Art. 7 Relazioni sindacali delle Unioni di Comuni
CAPO II – FORME DI PARTECIPAZIONE E
RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 8 Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing
Art. 9 Interpretazione autentica dei contratti
collettivi
CAPO I – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 10 Valorizzazione delle alte professionalità
Art. 11 Posizioni organizzative e tempo parziale
Art. 12 Commissione paritetica per il sistema di
classificazione
CAPO II – DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI
E I SERVIZI IN
Art. 13 Gestione delle risorse umane
Art. 14 Personale distaccato a tempo parziale e
servizi in convenzione
Art. 15 Posizioni organizzative apicali
CAPO III – DISPOSIZIONI PER L'AREA DI VIGILANZA
E DELLA POLIZIA LOCALE
Premessa
Art. 16 Indennità del personale dell'area di
vigilanza
Art. 17 Prestazioni assistenziali e previdenziali
Art. 18 Permessi per l'espletamento di funzioni di
pubblico ministero
CAPO IV – DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19 Partecipazione del personale comandato e
distaccato alle progressioni orizzontali e verticali
Art. 20 Assenze per l'esercizio delle funzioni di
giudice onorario o di vice procuratore onorario
Art. 21 Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 22 Clausola generale
Art. 23 Modifiche all'art. 23 (Doveri del
dipendente) del CCNL 6/7/1995
Art. 24 Modifiche all'art. 24 (Sanzioni e
procedure disciplinari) del CCNL del 6/7/1995
Art. 25 Codice disciplinare
Art. 26 Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale
Art. 27 Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
Art. 28 Disposizioni transitorie per i
procedimenti disciplinari
CAPO I – ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE
Art. 29 Stipendio tabellare
Art. 30 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 31 Disciplina delle risorse decentrate
Art. 32 Incrementi delle risorse decentrate
Art. 33 Istituzione e disciplina della indennità
di comparto
Art. 34 Finanziamento delle progressioni
economiche orizzontali
Art. 35 Integrazione delle posizioni economiche
orizzontali
CAPO II – COMPENSI, INDENNITA' ED ALTRI
BENEFICI ECONOMICI
Art. 36 Modifiche all'art. 17 del CCNL
dell'1/4/1999
Art. 37 Compensi per produttività
Art. 38 Personale distaccato alle associazioni
degli enti
Art. 39 Dipendenti in distacco sindacale
Art. 40 Straordinario per calamità naturali
Art. 41 Indennità di rischio
Art. 42 Benefici economici per gli invalidi per
servizio
Art. 43 Tredicesima mensilità
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 44 Disposizioni per il personale dell'Agenzia
nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
Art. 45 Conferma di discipline precedenti gestione
dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali
Art. 46 Personale addetto alle case da gioco
Art. 47 Personale dipendente dal comune di
Campione d'Italia
ALLEGATI:
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
NOTA A VERBALE DELL'ARAN
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5
Dichiarazione congiunta n. 6
Dichiarazione congiunta n. 7
Dichiarazione congiunta n. 8
Dichiarazione congiunta n. 9
Dichiarazione congiunta n. 10
Dichiarazione congiunta n. 11
Dichiarazione congiunta n. 12
Dichiarazione congiunta n. 13
Dichiarazione congiunta n. 14
Dichiarazione congiunta n. 15
Dichiarazione congiunta n. 16
Dichiarazione congiunta n. 17
Dichiarazione congiunta n. 18
Dichiarazione congiunta n. 19
Dichiarazione congiunta n. 20
Dichiarazione congiunta n. 24
Dichiarazione congiunta n. 25
ALLEGATO
- Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
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1. Il presente contratto collettivo nazionale si
applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del
comparto delle regioni e delle autonomie locali indicate dall'art. 10, comma 1,
del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18
dicembre 2002, di seguito denominati "enti".
2. Al personale delle IPAB, ancorchè interessato
da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni
e autonomie locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con
le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della
nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del
personale.
3. Al restante personale del comparto soggetto a
processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione,
scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione,
riguardanti l'ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale
del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o
definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale
del rapporto di lavoro del personale.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo
del presente contratto come D.Lgs.n.165 del 2001.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall'1
gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono
dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa
prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo
aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari
entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a
tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a
tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le
scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le
modalità di erogazione di detta indennità, l'ARAN stipula apposito accordo ai
sensi degli artt. 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n.165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte
economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio
1993.
1. Si conferma il sistema delle relazioni
sindacali previsto dal CCNL dell'1.4.1999 con le modifiche riportate ai seguenti
articoli.
2. Gli enti assumono le iniziative ricomprese
nella disciplina dell'art. 1, comma 2 e 3, nel rispetto delle previsioni sulle
relazioni sindacali del CCNL dell'1.4.1999.
1. Il testo dell'art. 5 del CCNL dell'1.4.1999 è
sostituito dal seguente:
"1. I contratti collettivi decentrati integrativi
hanno durata quadriennale
e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali
rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte
salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano
tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori
organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto
della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata
integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di
parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni
da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all' art.10, comma 2,
per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio
e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei
revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di
controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999
n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi,
corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di
rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica
della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con
la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio."
1. Il testo dell'art. 6 del CCNL dell'1.4.1999 è
sostituito dal seguente:
1. "Per gli enti, territorialmente contigui,
con un numero di dipendenti in servizio non superiore a 30 unità, la
contrattazione collettiva decentrata integrativa può svolgersi a livello
territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le
organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto;
l'iniziativa può essere assunta dalle associazioni nazionali rappresentative
degli enti del comparto o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione
decentrata integrativa.
2. I protocolli devono precisare:
3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:
4. La disciplina del presente articolo può
essere attivata dalle Camere di commercio contigue indipendentemente dal numero
dei dipendenti in servizio."
1. Il testo dell'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999 è
sostituto dal seguente:
"1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10,
comma 2, ricevuta l'informazione, ai
sensi dell'art.7, può attivare, entro i
successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di
urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito,
l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La
procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere
sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
2. La concertazione si effettua per le materie
previste dall'art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie:
3. La concertazione si svolge in appositi
incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della
richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. La concertazione si conclude nel termine
massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della
stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
5. La parte datoriale è rappresentata al tavolo di
concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall'organo
di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti."
1. Le relazioni sindacali delle unioni di comuni
sono disciplinate dal titolo secondo del CCNL dell'1.4.1999 con riferimento a
tutti i modelli relazionali indicati nell'art. 3, comma 2, dello stesso CCNL.
Sino alla elezione della RSU di ciascuna unione, secondo la vigente disciplina,
la delegazione sindacale trattante è composta dai delegati delle RSU degli enti
aderenti e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto.
1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing,
inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato
dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore.
Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti,
diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi
connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado
delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la
professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di
appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di
riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con
riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001,
riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale,
nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la
salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale,
migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione
previste dall'art. 25 del CCNL dell'1.4.1999 sono, pertanto, istituiti, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici
Comitati Paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti:
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono
presentate agli enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in
particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto,
nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all'attività di prevenzione del
fenomeno di cui al comma 3, i Comitati propongono, nell'ambito dei piani
generali per la formazione, previsti dall'art. 23 del CCNL del 1° aprile 1999,
idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere
finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
6. I Comitati sono costituiti da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del
presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. Il Presidente del
Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai
componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati,
di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,
appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra
le attività dei due organismi. Enti, territorialmente contigui, con un numero di
dipendenti inferiore a 30, possono concordare la costituzione di un unico
Comitato disciplinandone la composizione della parte pubblica e le modalità di
funzionamento
7. Gli enti favoriscono l'operatività dei Comitati
e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare
valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati
del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per la
disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale
sull'attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo
rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati
nell'incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun
compenso.
1. In attuazione dell'art. 49 del D. Lgs. n. 165
del 2001, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni
dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato
della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata
invia alle altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui
quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e
applicativi di rilevanza generale.
3. L'ARAN si attiva autonomamente o su richiesta
del Comitato di settore.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure
di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 165 del 2001 sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede tra le parti
che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sulla interpretazione
dei contratti decentrati integrativi, anche di livello territoriale. L'eventuale
accordo stipulato con le procedure di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL
dell'1.4.1999, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza
del contratto decentrato.
6. E' disapplicata la disciplina dell'art. 13 del
CCNL del 6.7.1995.
1. Gli enti valorizzano le alte professionalità
del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine
nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del
31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo
CCNL.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai
soggetti competenti secondo gli ordinamenti vigenti:
3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente:
4. L'importo della retribuzione di posizione
relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 varia da un minimo di € 5.164,56
ad un massimo di € 16.000; la retribuzione di risultato connessa ai predetti
incarichi può variare da un minimo del 10%ad un massimo del 30% della
retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato può essere
corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati
certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione,
secondo l'ordinamento vigente.
5. Le risorse previste dall'art. 32, comma 7,
integrano quelle già disponibili negli enti per la retribuzione di posizione e
di risultato e sono espressamente destinate alla remunerazione degli incarichi
disciplinati dal presente articolo.
1. All'art. 4 del CCNL del 14.9.2000, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
"2.bis I comuni privi di dirigenza, in relazione
alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente,
individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni
organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a
tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il
principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione
anche con riferimento alla retribuzione di posizione".
1. Al fine di promuovere, nell'ambito della
vigenza del presente accordo contrattuale, un migliore e più efficace
riconoscimento della professionalità dei dipendenti volto ad una valorizzazione
della risorsa umana intesa come concreto strumento per gestire e sostenere i
processi di riforma e di ammodernamento dei sistemi organizzativi degli enti, è
istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente CCNL,
una Commissione Paritetica ARAN e Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente CCNL e con la partecipazione del Presidente del Comitato
di Settore, con il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei
al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e di formulare alle parti
negoziali proposte per una verifica del sistema di classificazione che, in
particolare devono:
| ricomporre i processi lavorativi attraverso un arricchimento delle attuali declaratorie che consenta di adeguare il sistema di classificazione ai nuovi compiti, funzioni e poteri degli Enti conseguenti ai processi di riforma istituzionali già avvenuti, nonché alle indicazioni di legge per l'istituzione di nuovi profili professionali in relazione ai nuovi titoli di studio richiesti per l'accesso all'impiego; | |
| dare attuazione ai contenuti dell'art 24 del CCNL 5/10/2001 per le professioni sanitarie operanti nelle IPAB; per il personale docente delle scuole e delle istituzioni scolastiche e della formazione; per il personale educativo degli asili nido; per gli ufficiali dello stato civile e dell'anagrafe; per gli addetti alla comunicazione ed alla informazione; | |
| perfezionare la clausola sulle selezioni verticali tra categorie e chiarire i punti intermedi di accesso sulle posizioni B3 e D3; | |
| rivisitare i profili professionali alla luce
di nuove competenze e professionalità. |
Eventuali decisioni della Commissione, per la
parte sindacale, sono adottate sulla base della rappresentatività espressa dalle
stesse ai sensi delle vigenti disposizioni.
1. Le unioni gestiscono direttamente il rapporto
di lavoro del proprio personale assunto, anche per mobilità, con rapporto a
tempo indeterminato o determinato (a tempo pieno o parziale) nel rispetto della
disciplina del presente contratto nonché di quella definita in sede di
contrattazione decentrata integrativa per gli aspetti a quest'ultima demandati.
2. Gli atti di gestione del personale degli enti
locali temporaneamente assegnato all'unione, a tempo pieno o a tempo parziale,
sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti
giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le
progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza
forniti dall'unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle
condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la
medesima disciplina del personale dipendente dall'unione; i relativi atti di
gestione sono adottati dall'unione.
3. Per le finalità di gestione indicate nei commi
precedenti l'unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a
compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina,
rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL dell'1.4.1999 e successive
modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del presente contratto.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3
vengono costruite secondo le seguenti modalità:
5. Al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da parte dell'unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai sensi del comma 3:
6. Le unioni di comuni possono individuare le
posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina
degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999; al personale incaricato di una
posizione organizzativa dell'unione la retribuzione di posizione e di risultato
è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della
prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello eventualmente
percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza, ugualmente
rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
l'importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per
tredici mensilità, può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di €
16.000; la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti
incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della
complessiva retribuzione di posizione attribuita. Per il finanziamento delle
eventuali posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica
dirigenziale trova applicazione la disciplina dell'art. 11 del CCNL del
31.3.1999.
7. La utilizzazione del lavoratore sia da parte
dell'ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell'unione, fermo
rimanendo il vincolo complessivo dell'orario di lavoro settimanale, non si
configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina
degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000.
1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione
dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse,
gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati,
personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante
convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione
definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del
vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri
finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del
lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di
lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in
convenzione.
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato
a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e
sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza,
titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di
conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
3. La contrattazione decentrata dell'ente che
utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del
personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del
CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.
4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale
possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione
organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al
comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in
base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo
stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente
riproporzionamento.
5. Il valore complessivo, su base annua per
tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al
comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la
eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10%
fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il
relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10
e 11 del CCNL del 31.3.1999.
6. Al personale utilizzato a tempo parziale
compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente
utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei
commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.
7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova
applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per
le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267
del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione
decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla
applicazione del comma 6.
1. Negli enti privi di personale con qualifica
dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento
organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative
disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999.
La modifica degli assetti istituzionali, a partire
dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la necessità di costruire
politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove
sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi
politici, associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali,
Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all'aggiornamento della
legislazione in materia di polizia locale.
Le parti, nel condividere l'urgenza della nuova
disciplina legislativa, concordano sulla necessità di riconoscere:
| la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza; | |
| il nuovo potere legislativo affidato alle regioni; | |
| il rispetto dei diversi livelli istituzionali; | |
| il ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni. |
Le parti, in attesa del nuovo assetto
legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte
dalla polizia locale, richiamano l'esigenza che i modelli organizzativi degli
enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in
particolare sui seguenti temi.
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia
locale
Le parti concordano, nel rispetto di quanto
sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena
autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai
compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno,
sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del
servizio dal capo dell'amministrazione.
Formazione e sviluppo professionale
Le parti concordano nel ritenere che le funzioni
della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata
che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa esperienza
professionale nonchè mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione
rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi
servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina
delle progressioni verticali di cui all'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tengono
prevalentemente conto dei suddetti percorsi.
Copertura assicurativa
Le parti, alla luce della sentenza della Corte di
Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito che l'attività prestata dal
"vigile urbano" addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le
attività protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall'art. 1,
comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtù del principio generale secondo
cui "a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela", si
impegnano ad attivarsi nei confronti degli organismi competenti al fine di
rendere concreto il principio sopra esposto.
1. L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1,
lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il personale dell'area di
vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei
requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n.
65/1986, è incrementata di € 25 lordi mensili per 12 mensilità ed è rideteminata
in € 1.110,84 annui lordi con decorrenza dall'1.1.2003.
2. L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1,
lett. b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il restante personale
dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata
legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ed è
rideterminata in € 780,30 annui lordi a decorrere dall'1.1.2003.
1. Le risorse destinate a finalità assistenziali e
previdenziali dall'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D Lgs. n. 285 del
1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di
cui all'art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti
e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11, della legge n. 300
del 1970.
1. Il personale della polizia locale cui siano
affidate funzioni di pubblico ministero presso il tribunale ordinario per delega
del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.a) del D.
Lgs. n. 274 del 28.8.2000, ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per
il tempo necessario all'espletamento dell' incarico affidato.
1. Il personale comandato o distaccato presso
enti, amministrazioni, aziende ha diritto di
partecipare alle selezioni sia per le
progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il
restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di
appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le
informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri
relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale
"distaccato" a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende,
nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico
dell'ente medesimo.
1. Il dipendente autorizzato dall'ente di
appartenenza a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore
onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. 7.7.1999) salvo che non
ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative, ha diritto di assentarsi
dal lavoro per il tempo necessario all'espletamento del suo incarico.
2. I periodi di assenza di cui al comma 1 non sono
retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio
e degli altri istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla
disciplina del cumulo di aspettative, di cui all'art. 14 del CCNL del 14.9.2000,
e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e
con tutte le forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.
1. All'art. 27 ter, comma 1, del CCNL del
6.7.1995, la lett. a) è sostituita come segue:
1. E' confermata la disciplina contenuta nel capo
V del CCNL del 6 luglio 1995, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi
articoli.
1. Al testo dell'art. 23 del CCNL del 6 luglio
1995 sono apportate le seguenti modifiche:
1. Al testo dell'art. 24 del CCNL del 6 luglio
1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il
comma 1 è sostituito dal seguente comma:
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente comma:
c) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4 bis:
e) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 9 bis:
1. Il testo dell'art. 25 (codice disciplinare )
del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi
4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di
maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione
prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del
rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di
retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai
criteri del comma 1, per:
L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad attività sociali a favore dei
dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
6. La sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo
di 6 mesi si applica per:
Nella sospensione dal servizio prevista dal
presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno
mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità
pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, lett. b)
(retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo
familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso,
computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso si applica per:
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
d) condanna passata in giudicato quando dalla
stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto
commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione
per la sua specifica gravità;
f) violazioni intenzionali degli obblighi non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di
terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Le mancanze non espressamente previste nei
commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1,
facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli
obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 quanto al tipo e alla misura delle
sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può
essere sostituita con altre.
1. Dopo l'art. 25 del CCNL del 6.7.1995, come
sostituito dal precedente articolo, è aggiunto l'art. 25 bis "Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale":
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma
1,
quando l'ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a
carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare,
questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Qualora l'ente sia venuta a conoscenza dei
fatti che possono dal luogo a sanzione disciplinare solo a seguito della
sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini previsti
dall'art.24, comma 2.
4. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2,
della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del
presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha avuto
notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
5. Per i soli casi previsti all'art. 5, comma 4,
della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso
è riattivato entro 90 giorni da quando l'ente ha avuto comunicazione della
sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua
riattivazione.
6. L'applicazione della sanzione prevista
dall'art. 25 (codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali
citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico
essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e dall'art. 28 del
codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
7. In caso di sentenza penale irrevocabile di
assoluzione pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non
lo ha commesso" si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. e l'ente dispone
la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione
all'interessato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre
ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano
state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette
infrazioni.
8. In caso di sentenza definitiva di
proscioglimento, prima del dibattimento, ai sensi dell'art.129 cpp, pronunciata
con la formula il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, si
procede analogamente al comma 7.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna
trova applicazione l'art. 653, comma 1 bis del c.p.p.
10. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 25
(codice disciplinare), comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e), e
successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla
data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima
sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella posizione
economica acquisita nella categoria di appartenenza all'atto del licenziamento
ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla
medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale.
11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10,
il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel
periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di
sospensione antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. In
caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente
superstite e ai figli. "
1. Il testo dell'art. 27 (Sospensione cautelare in
caso di procedimento penale) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
1. " Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio
con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione
della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 25 (codice
disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso).
3. L'ente, cessato lo stato di restrizione della
libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il
periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle
medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i
delitti già indicati dall'art. 1, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art.
316 del codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992; per le
medesime finalità, nei confronti del personale degli enti locali trova
applicazione la disciplina degli artt.58, comma 1, lett. a), b) limitatamente
all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a)
limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art.
316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000.
5. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma
1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita.
Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione
l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si
applica quanto previsto dall'art. 25-bis in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del
presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione
base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la
retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo
familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione
o di proscioglimento, ai sensi dell' art. 25 bis, commi 7 e 8, quanto
corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno
alimentare
verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore
se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati
alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere
straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni,
ai sensi dell'art. 25 bis, comma 7, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener
conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda
con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le
indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli
incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono
esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a
seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del
servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso
tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente
riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso
sino all'esito del procedimento penale.
11. Qualora la sentenza definitiva di condanna
preveda anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici
uffici, l'ente sospende il lavoratore per la durata della stessa.
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data
di stipulazione del presente contratto, sono portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro avvio con la notifica della contestazione.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi
del comma 1, si applicano – qualora più favorevoli – le sanzioni previste
dall'art. 25 (codice disciplinare) del CCNL del 6 luglio 1995, senza le
modifiche apportate dal presente contratto.
3. In sede di prima applicazione del presente CCNL,
il codice disciplinare di cui all'art. 25 deve essere obbligatoriamente affisso
in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15
giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal
quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.
4. Per le infrazioni disciplinari commesse nel
periodo ricompresso tra la data di sottoscrizione del presente CCNL e quella di
decorrenza della efficacia del codice disciplinare, trova applicazione quanto
previsto dai commi 1 e 2.
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati,
tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti
il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al
trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1,
della legge n. 289 del 27.12.2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5%.
2. Ai sensi del comma 1, il trattamento economico
tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come
definito dalla tabella A allegata al CCNL del 5.10.2001, è incrementato degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A allegata
al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità
integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella C allegata al CCNL del
14.9.2000, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è
conglobata nella voce stipendio tabellare; detto conglobamento non ha effetti
diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale
in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
4. I più elevati importi di indennità integrativa
speciale attualmente in godimento da parte del personale delle categorie B e D,
rispetto all'importo conglobato nello stipendio, sono conservati come assegno
personale non riassorbibile ed utile ai fini del trattamento di pensione e di
fine servizio. Gli stessi importi sono
ricompresi nella nozione del trattamento economico di cui all'art. 52, comma 2,
lett. b), del CCNL del 14.9.2000.
5. A seguito della applicazione della disciplina
dei commi 2 e 3, gli importi annui del trattamento economico tabellare iniziale
e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati, a regime, con
decorrenza dall'1.1.2003 secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C.
6. Sono confermati: la tredicesima mensilità,
secondo la disciplina dell'art. 3 del CCNL del 5.10.2001, la retribuzione
individuale di anzianità e gli altri assegni personali a carattere continuativo
e non riassorbibile.
1. Nei confronti del personale cessato o che
cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente
contratto di parte economica relativa al biennio 2002-2003, gli incrementi di
cui al comma 2 dell'art. 29. hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli
importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento
di quiescenza; agli effetti della indennità premio di fine servizio,
dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art.
2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL
dell'1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000 gli incrementi dei valori delle posizioni
iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti dall'art. 29,
comma 2, e dalle allegate tabelle B e C, hanno effetto, dalle singole
decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui
quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle
medesime posizioni.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 29, comma 3, del presente
CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto
del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995 n. 335.
1. Le risorse finanziarie destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate
annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004,
secondo le modalità definite dal presente articolo.
2. Le risorse aventi carattere di certezza,
stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente
disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e
2,
vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse
caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma
sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti
disposizioni: art. 14, comma 4;
art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i,
j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni
organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2,
del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di
specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per
effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del
CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle
dotazioni organiche.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate
annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità,
derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e
nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1,
lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati
all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti
dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999;
art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art.
32, comma 6, del presente CCNL.
4. Le risorse decentrate di cui al comma 3
ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione del personale delle
case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi
decreti ministeriali attuativi.
5. Resta confermata la disciplina dell'art. 17,
comma 5, del CCNL
dell'1.4.1999 sulla conservazione e
riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.
1. Le risorse decentrate previste dall'art 31,
comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del
monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.
2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse
decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo
corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota
relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente
articolo.
3. Enti
locali: l'incremento percentuale dello
0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale
risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
4. Camere
di Commercio: l'incremento percentuale
dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del
personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti.
5.
Regioni: l'incremento percentuale dello
0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del
personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente
depurata della spesa sanitaria.
6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli
indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un
importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari
riferito all'anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
7. La percentuale di incremento indicata nel comma
2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3,
4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina
dell'art. 10 (alte professionalità).
8. Gli incrementi indicati nel presente articolo,
commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o
strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
9. E' confermata per il personale che viene
assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B,
posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione
verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica
orizzontale,
di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di
cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
10. Dalla data di sottoscrizione del presente
contratto collettivo, non trova più applicazione la disciplina dell'art. 5 del
CCNL del 5.10.2001.
1. Al fine di conseguire un progressivo
riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle
regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è
istituito un compenso denominato:
indennità di comparto.
2. L'indennità di comparto ha carattere di
generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici
mensilità.
3. L'indennità di comparto è ridotta o sospesa
negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento
tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo
dell'indennità di fine servizio. L'istituzione della indennità di comparto non
modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del
trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10 della
legge n. 335 del 1995.
4. L'indennità viene corrisposta come di seguito
indicato:
5. Le quote di indennità di cui alle lettere b)
e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella
disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della
cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le
misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti
posti.
1. Si conferma che gli oneri relativi al pagamento
dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina
sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del
31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art.
31, comma 2.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono calcolati su
base annua e sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
3. Dalla data di decorrenza dei maggiori compensi
di cui al comma 1, le risorse dell'art. 31, comma 2, vengono stabilmente ridotte
degli importi annui corrispondenti.
4. Gli importi fruiti per progressione economica
orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia
stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono
riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di
decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione
decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse
recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.
5. E' disapplicata la disciplina dell'art. 16,
comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
1. Con decorrenza dal 31.12.2003 ed a valere per
l'anno 2004, il numero delle posizioni economiche delle quattro categorie
previste dal CCNL del 31.3.1999, è integrato con la previsione delle nuove
posizioni di sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui valore economico è indicato nella
tabella C allegata al presente CCNL.
2. I criteri di riferimento da utilizzare per le
selezioni sono quelli già indicati nell'art. 5, comma 2, lett. a) per la
posizione economica A 5 e nella lett. d) per le posizioni B7, C5 e D6 .
3. Anche per il finanziamento degli oneri
conseguenti alle progressioni economiche di nuova istituzione, si conferma il
vincolo di utilizzazione delle risorse di cui all'art. 31 comma 2.
1. Il compenso per l'esercizio di compiti che
comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del
CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata,
entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo
di € 2.000.
2. All'art. 17, comma 2, è aggiunta la seguente
lettera:
1. L'art. 18 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituito
dal seguente:
2.
I compensi destinati a incentivare la
produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai
lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di
valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di
conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di
programmazione degli enti.
3. La valutazione delle prestazioni e dei
risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri
e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel
rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di
conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.
4. Non è consentita la attribuzione generalizzata
dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.
5. Per le Camere di Commercio le eventuali risorse
rese disponibili dagli enti secondo la disciplina dell'art. 15, comma 1, lett.
n), del CCNL dell'1.4.1999,
devono essere destinate al finanziamento della
componente variabile collegata al risultato e alla valutazione della
prestazione. Le ulteriori risorse derivanti dalla eventuale applicazione della
disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sono rese disponibili,
previa contrattazione decentrata integrativa, per la incentivazione delle
prestazioni e dei risultati del personale, previa analisi economico finanziaria
delle iniziative di ampliamento o di miglioramento dei servizi che valuti
l'incidenza degli oneri del personale connessi a tali iniziative."
1. Al personale distaccato, ai sensi dell'art.
271, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 2000 presso gli organismi nazionali e
regionali delle autonomie locali, compete il trattamento economico previsto
dall'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000 ivi compresa la
tredicesima mensilità e la indennità di comparto disciplinata dall'art. 33; i
relativi oneri sono confermati a carico dell'ente di appartenenza.
1. Il comma 1 dell'art. 47 del CCNL del 14.9.2000,
relativo alla tutela del trattamento economico del personale in distacco
sindacale, è completato, prima del punto, con la seguente disciplina: "ivi
comprese le quote della tredicesima mensilità, nonché la indennità di comparto
disciplinata dall'art. 33."
2. Il comma 2 dell'art. 47 del CCNL del 14.9.2000
è integrato come segue: "In sede di contrattazione decentrata integrativa detto
personale dovrà essere considerato ai fini dell'art. 17, comma 2, lett. a) del
CCNL dell'1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni nonché nella
valutazione utile alla progressione economica orizzontale."
1. Le risorse finanziarie formalmente assegnate
agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze derivanti
da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale,
possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del
personale incaricato della responsabilità di uno posizione organizzativa.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione
con effetto dal gennaio 2002.
1. La misura della indennità di rischio di cui
all'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata in € 30 mensili lorde, con
decorrenza dal 31.12.2003.
1. L'art. 50 del CCNL del 14.9.2000 è integrato
come segue:
1. Il comma 5 dell'art. 3, del CCNL del 5.10.2001
è così sostituito:
"Nel caso di servizio prestato per un periodo
inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per
ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un
trecentosessantacinquesimo per ogni giorno di servizio prestato nel mese, ed è
calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma
2 spettante al lavoratore nel mese contiguo a servizio intero."
1. Il personale dell'Agenzia nazionale per la
gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, inserito nel comparto
delle Regioni e delle Autonomie Locali per effetto dell'art. 10, comma 1, del
CCNQ 18.12.2002, è inquadrato, con decorrenza dall' 1.1.2002, nelle categorie e
nei profili del vigente sistema di classificazione del comparto delle regioni e
delle autonomie locali, previsti dall'allegato A del CCNL del 31.3.1999.
2. Le risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 del presente CCNL, presso
l'Agenzia, sono costituite da quelle già destinate nell'anno 2003 alla
contrattazione decentrata integrativa secondo la disciplina del CCNL
precedentemente applicato e sono integrate con le modalità stabilite
dall'art. 32 del presente CCNL, secondo
le decorrenze ivi previste.
1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, e in
attesa della sottoscrizione del testo unificato delle disposizioni contrattuali
del comparto, restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei
contratti collettivi nazionali di lavoro già stipulati dal 6.7.1995 al
5.10.2001. E', in via esemplificativa, confermata la disciplina dell'art. 17 del
CCNL del 6.7.1995 sull'orario di lavoro e sulla relativa quantificazione in 36
ore settimanali; dell'art. 18 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e
integrazioni; tutte le altre disposizioni contrattuali in materia di orario e
sue articolazioni e tutele ivi compreso l'art. 22 del CCNL dell'1.4.1999 e gli
artt. 22, 23, 24 e 38 del CCNL del 14.9.2000.
2. E' confermata, anche per il quadriennio
2002-2005, la disciplina dell'art. 23 del CCNL dell'1.4.1999, relativo allo
sviluppo delle attività formative, ivi compreso l'impegno degli enti per un
finanziamento annuale delle relative attività con risorse finanziarie non
inferiori all'1% della spesa del personale.
1. Al personale dipendente dagli enti locali
addetto alle case da gioco si applicano i benefici economici derivanti dal
presente contratto. E', comunque, fatto salvo il trattamento economico nelle
componenti e nella dinamica a qualunque titolo vigente, in considerazione della
particolare professionalità di tale personale non rientrante nei compiti di
istituto propri degli enti.
1. I benefici economici previsti dal presente
contratto per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie locali di applicano
anche ai dipendenti del comune di Campione d'Italia.
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Con riferimento all'ultimo periodo dell'art. 30,
comma 3, si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del
presente contratto, cui non spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo
stipendio metropolitano corrispondente alla misura della indennità integrativa
speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per
il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si
conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità
integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini della indennità
premio di fine servizio.
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Le parti concordano nell'affermare che le
iniziative selettive degli enti per favorire lo sviluppo professionale del
personale attraverso i passaggi interni alla categoria superiore, sono tutte
riconducibili alla disciplina dell'art. 4 del CCNL del 31.3.1999. Le diverse
espressioni utilizzate come: concorsi interni, selezioni interne, passaggi
interni, ecc, sono da ritenere come equivalenti anche quando dovessero
riguardare la copertura di posti caratterizzati da una professionalità
acquisibile esclusivamente dall'interno. La espressione formalmente corretta
deve essere individuata in quella utilizzata nella rubrica del citato art. 4:
"progressione verticale nel sistema di classificazione". Le parti concordano
anche nel ritenere che la regolazione e la attuazione delle "progressioni
verticali" debbano essere ricomprese nella attività di gestione di diritto
comune secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del
D.Lgs.n.165 del 2001.
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Le parti concordano nell'affermare che tutti gli
adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono
riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse
umane" affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che
vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2,
del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle
relazioni sindacali.
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Le parti assumo l'impegno di avviare, entro 60
giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l'esame
del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall'ARAN.
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Le parti concordano sull'opportunità di
sensibilizzare gli enti del comparto affinché adottino tutte le iniziative, nel
rispetto di quanto espressamente previsto dall'art.10, comma 7, del CCNQ del
7.8.1998, affinché i diversi livelli di relazioni sindacali previsti dalla
vigente contrattazione collettiva nazionale si svolgano al di fuori dell'orario
di lavoro, in modo da assicurare il corretto svolgimento delle relazioni
sindacali stesse, evitando ogni possibile ricaduta negativa connessa alla
fruibilità delle prerogative sindacali.
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Le parti concordano sulla necessità che le unioni
di comuni, come entità istituzionali autonome, diano piena attuazione alla
disciplina del CCNQ del 7.8.1998 in particolare per gli aspetti relativi alla
quantificazione e utilizzazione del monte ore dei permessi sindacali di ente.
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Le parti concordano nel ritenere che, con
riferimento al personale assunto con rapporto a termine, sulla base di fonti
legislative speciali nazionali o regionali, gli oneri relativi ad eventuali
prestazioni aggiuntive o alla applicazione di istituti tipici del salario
accessorio debbano trovare copertura nelle risorse assegnate dalle predette
fonti legislative ovvero attraverso un adeguato finanziamento a carico del
bilancio degli enti interessati nel rispetto dei relativi equilibri e a
condizione che sussista la necessaria capacità di spesa.
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Le parti confermano l'impegno comune ad assumere
ogni utile iniziativa per definire consensualmente la disciplina relativa alla
istituzione del fondo per la previdenza complementare per il personale dei
comparti delle regioni e delle autonomie locali e del servizio sanitario
nazionale.
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Le parti condividono l'esigenza di garantire
parità di equilibrio economico nei confronti dei dipendenti impegnati sulle
medesime posizioni di lavoro e con analoghe professionalità.
A tal fine assumono l'impegno di valutare la
praticabilità di soluzioni perequative del trattamento economico in atto, anche
in sede dei prossimi rinnovi contrattuali, perché si pervenga al conseguimento
del risultato condiviso, con la necessaria gradualità.
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Con riferimento alla disciplina dell'art. 5, le
parti concordano nel ritenere che la eventuale iniziativa riconosciuta alle
"associazioni nazionali rappresentative degli enti" per la attivazione della
contrattazione decentrata territoriale, deve intendersi riconosciuta anche alle
articolazioni territoriali delle medesime associazioni nazionali, ove esistenti
e operative.
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Le parti concordano nell'affermare che la
disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale)
intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa
relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene
praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte
dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione,
quindi,disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo
restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a
rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore
di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei
casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi
dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001.
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Con riferimento al contenuto dell'art. 14, comma
7, le parti prendono atto che la espressione secondo la quale "i relativi oneri
sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di
appartenenza", per gli effetti relativi alla retribuzione di posizione e di
risultato delle posizioni organizzative, non ha inteso in alcun modo innovare la
attuale disciplina sul finanziamento delle stesse posizioni organizzative che
resta confermata secondo le vigenti previsioni dall'art. 11 del CCNL del
31.3.1999 (per gli enti senza dirigenza) e dall'art. 17, comma 2, lett. c) (per
gli enti con dirigenza).
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Con riferimento al contenuto dell'art. 15, le
parti concordano nell'affermare che la disciplina ivi prevista ha come
destinatari tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali
che non abbiano personale con qualifica dirigenziale.
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Con riferimento alla disciplina dell'art. 19, le
parti concordano nell'affermare che gli oneri relativi al trattamento economico
fondamentale e accessorio del "personale comandato" (la cui nozione implica
l'utilizzo di un lavoratore nell'interesse dell'ente ricevente) presso altri
enti sia totalmente a carico degli enti che utilizzano il lavoratore.
Gli oneri possono essere sostenuti direttamente o
periodicamente rimborsati all'ente titolare del rapporto, secondo gli accordi di
collaborazione intervenuti tra gli enti interessati. Per gli istituti tipici del
salario accessorio, trova applicazione la disciplina vigente nell'ente
utilizzatore.
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Con riferimento alla disciplina dell'art. 29,
comma 2, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento
stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole
posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata
rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle
posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è
finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a
carico dei bilanci degli enti.
Questo incremento specifico deve essere inteso,
più chiaramente, come differenza tra l'incremento stipendiale attribuito, ad
esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al
lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno C1 corrisponde
alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98
mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di tredicesima
mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente
rideterminazione dell'importo già in godimento a titolo di progressione
economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un
altrettanto corrispondente aumento del "fondo per le progressioni economiche
orizzontali" di cui all'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999.
Per le stesse motivazioni anche i valori annui
delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003
(comma 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali
nuove progressioni già effettuate o che saranno effettuate con effetto da data
successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più
elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri,
naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un
corrispondente decremento stabile.
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Con riferimento alla disciplina dell'art. 29,
comma 4, le parti concordano nel ritenere che il termine "attualmente" debba
essere riferito alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL. L'assegno ad
personam, pertanto, per il differenziale di I.I.S. deve essere riconosciuto a
tutto il personale in servizio alla predetta data che avesse comunque acquisito
il valore superiore della I.I.S. corrispondente alle posizioni di accesso B3 e
D3.
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Con riferimento alla disciplina dell'art. 29,
comma 4, le parti concordano nel ritenere che l'assegno personale non
riassorbibile attribuito al personale della categoria B con posizione iniziale
in B3, per la conservazione del differenziale della I.I.S., debba essere
correttamente conservato per il solo periodo di permanenza nella medesima
categoria B su qualunque posizione di sviluppo economico. L'assegno cessa di
essere corrisposto in caso di progressione verticale in categoria C.
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Con riferimento alla disciplina dell'art. 31,
relativa alla quantificazione delle risorse decentrate, le parti concordano
nell'affermare che gli enti che abbiano sottoscritto contratti decentrati
integrativi relativi all'anno 2003 prima della sottoscrizione del presente CCNL,
per definire i criteri e le condizioni per dare applicazione alla disciplina
dell'art. 5 del CCNL del 5.10.2001, debbano correttamente e legittimamente
rispettare gli impegni assunti e dare, di conseguenza, piena applicazione agli
accordi stipulati.
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Con riferimento alla disciplina dell'art. 31,
comma 2, le parti concordano nel ritenere che le disposizioni contrattuali
citate come fonte di finanziamento delle risorse decentrate stabili conservano
la loro efficacia anche per gli anni successivi al 2003 per eventuali ulteriori
incrementi delle medesime risorse, nel rispetto delle relative specifiche
prescrizioni. Tra queste disposizioni sono ricomprese: l'art. 15, comma 1, lett.
i) (economie per riduzione posti di dirigente) e l) (risorse del personale
trasferito) del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, comma 2, (recupero ria e assegni
personali) del CCNL del 5.10.2001.
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Con riferimento alla disciplina dell'art. 31,
comma 2, le parti concordano nel chiarire che le risorse calcolate con
riferimento all'anno 2003 devono intendersi, naturalmente, al netto degli
importi già destinati, fino a tutto il 2003 compreso, al finanziamento di altri
istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale. Diversamente si
produrrebbe un ingiustificato
aumento degli oneri a carico dei
bilanci degli enti. Pertanto non entrano nel computo delle predette risorse le
somme utilizzate per il pagamento delle seguenti voci retributive:
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Con riferimento alla disciplina per l'incremento
delle risorse decentrate di cui all'art. 32, commi 1, 2, 6 e 7, le parti
concordano che le somme corrispondenti alle diverse percentuali ipotizzate
devono essere calcolate e rese disponibili come valore annuale e quindi con
riferimento all'intero anno 2003, ove sussistano le condizioni e i requisiti
prescritti. Le predette somme concorrono, nel medesimo anno 2003, alla
quantificazione delle altre risorse decentrate disponibili nel medesimo anno
secondo la previgente disciplina; di fatto saranno trasferite, come una tantum,
sulle risorse dell'anno 2004, stante la impossibilità materiale di utilizzazione
nel corso del 2003 e si aggiungeranno (come una tantum) a quelle di identica
derivazione pertinenti al medesimo anno; contribuiranno, in via prioritaria,
alla copertura degli oneri del 2003 derivanti dal pagamento della seconda quota
della indennità di comparto. Dal 2004 troverà anche piena attuazione la
disciplina dell'art. 31.
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Con riferimento alla disciplina dell'art. 32, le
parti concordano nel ritenere che il periodo temporale da considerare per
l'accertamento del possesso dei requisiti di bilancio indicati nei commi 3, 4 e
5 debba essere individuato nell'anno 2001, in coerenza con analoghe previsioni
contrattuali.
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Con riferimento disciplina dell'art. 34, comma 5,
le parti concordano nel ritenere che, per gli enti che abbiano sottoscritti
accordi decentrati secondo l'art. 5 del CCNL del 5.10.2001, trova applicazione
la clausola derogatoria prevista dal comma 8, dello stesso art. 5 a decorrere
dall'anno di riferimento dell'accordo.
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Le parti concordano nel ritenere che la disciplina
contrattuale relativa alla aspettativa non retribuita per dottorato di ricerca,
prevista dall'art. 12 del CCNL del 14.9.2000, sia stata integrata, in senso
migliorativo, dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001 attraverso il
riconoscimento di un più ampio diritto alla fruizione anche di una aspettativa
retribuita, sempre per dottorato di ricerca e che tale integrazione non è in
alcun modo in contrasto con la sempre vigente previsione contrattuale. Gli enti,
pertanto, accolgono le istanze dei propri dipendenti ove sia accertata la
sussistenza delle condizioni prescritte dal legislatore.
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Le parti concordano nel ritenere che per il primo
inquadramento del personale trasferito agli enti nel periodo dal gennaio 2002 al
dicembre 2003, debbano essere applicati i medesimi criteri previsti dal Titolo
II del CCNL del 5.10.2001, con gli adeguamenti resi necessari dalle novità
introdotte dal presente CCNL.
Devono intendersi, in particolare, confermati i
criteri di equiparazione tra le posizioni giuridiche acquisite nell'ente di
provenienza e quelle corrispondenti nell'ente ricevente secondo le previsioni
dell'art.27, commi 1 e 4, del CCNL 5.10.2001.
Sui punti di seguito indicati l'orientamento
condiviso delle parti può essere così riassunto:
Incrementi contrattuali
Determinazione del trattamento economico di primo inquadramento
Le parti concordano nel ritenere che analoghi criteri possano essere utilizzati dagli enti in sede di inquadramento di personale trasferito, anche volontariamente, da pubbliche amministrazioni anche di diverso comparto.
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Le parti concordano che nell'ambito dei lavori
della Commissione paritetica per il sistema di classificazione di cui all'art.
12, saranno prese in considerazione anche le conseguenze derivanti da pronunce
giurisprudenziali che abbiano inciso sull'inquadramento del personale.
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Il CSA rileva che lo sforzo posto in essere in
questa tornata contrattuale per un adeguato recupero del potere d'acquisto delle
retribuzioni a seguito dei processi inflattivi in atto, risulta ancora
insufficiente e pertanto nella successiva fase di rinnovo per il biennio
2004-2005, si dovranno conseguire ulteriori incrementi retributivi rispetto
all'inflazione programmata dal Governo.
In merito alla parte normativa si critica la
pochezza delle questioni affrontate e stante la complessità delle questioni
aperte sui tavoli contrattuali degli Enti, il CSA ritiene necessario:
Dare certezza ai tempi di lavoro della Commissione
istituita per la rivisitazione dell'ordinamento professionale;
Rafforzare il Capo III Area di Vigilanza con
particolare riferimento alla mancata specifica sull'ordinamento professionale;
Valorizzare le professionalità dell'Area Educativo
Scolastica richiamando la vigente normativa nazionale in materia di Docenza;
Rafforzare i criteri oggettivi nell'assegnazione e
pesatura delle Posizioni organizzative;
Fornire alle Regioni specifici elementi di
indirizzo per l'individuazione di ulteriori e diversi criteri per le alte
professionalità;
Assicurare il compenso legato alla produttività di
cui all'art. 37 comunque a tutto il personale e nell'ambito del lavoro ordinario
al fine di elevare i livelli di produttività;
Elevare la quota destinata alla formazione
all'1,5% del monte salari.
Il CSA inoltre ribadisce che gli Enti debbono
adottare tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle
professionalità attualmente presenti nelle posizioni infracategoriali D3 e B3
riconosciute nell'ambito ordinamentale dell'Ente in relazione al CCNL 31/3/1999.
In particolare per la categoria D3 si debbono
ricercare soluzioni economiche riconducibili alla piena applicazione dell'art.
17/2° lett f) del CCNL del 1.4.1999 o dell'art. 8 del CCNL del 31.3. 1999.
Unitamente a ciò si deve procedere celermente alla
dissolvenza della categoria A anche mediante processi di riqualificazione del
personale interessato che consentano una sostanziale equiparazione dell'attuale
ordinamento degli Enti Locali a quello degli altri comparti.
firmato
![]()
Il Coordinamento Sindacale Autonomo, nel
confermare la Dichiarazione a verbale presentata unitamente all'ipotesi di
accordo del 16 ottobre 2003 esprime, con la stipula del CCNL del Comparto
Regioni e Autonomie Locali la seguente
DICHIARAZIONE A VERBALE
Si sottolinea l'esigenza di affrontare la
trattazione, nell'ambito della Commissione bilaterale prevista all'art. 12, di
un articolato specifico riservato ai professionisti degli enti pubblici, anche
in virtù dell'esplicita previsione contenuta nell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001
ove si prevede che "per le figure professionali che, in posizione di elevata
responsabilità svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi
oppure tecnico scientifici e di ricerca sono stabilite discipline distinte
nell'ambito dei contratti collettivi di comparto".
Ciò anche in ossequio alla disciplina prevista
dall'art. 2095 del Codice Civile come modificato dalla Legge 13 maggio 1985 n.
190
firmato
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Il Di.C.C.A.P. , considerato che:
pur in presenza del riconoscimento di alcune
richieste specifiche avanzate per conto della Polizia Locale e dei dipendenti le
Camere di Commercio, non può non denunciare l'insufficienza del tavolo
contrattuale unico per affrontare e risolvere le questioni legate alle suddette
professioni.
Si ritiene, pertanto, di firmare il presente
contratto ribadendo comunque la necessità di individuare specifiche aree di
contrattazione relative ai settori sopra richiamati.
firmato
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Di.C.C.A.P: questa organizzazione sindacale,
ritenendo che il presente contratto, come i precedenti del comparto delle
autonomie locali, si applichino, per effetto della legge 165/01 ai dipendenti
delle associazioni fra camere di commercio e delle aziende speciali delle
stesse, anche in considerazione che le prime sono finanziate con fondi pubblici
a bilancio negli enti camerali stessi e le seconde hanno bilanci
indissolubilmente legati a quelli dei medesimi enti, si riserva di agire in ogni
sede nei confronti di qui datori di lavoro che non diano corretta applicazione
alle norma contrattuali.
Questa organizzazione sindacale rilevato che nel
presente contratto nulla è previsto, per i dipendenti delle camere di commercio,
circa la specifica modalità di calcolo dell'indennità di anzianità, per la parte
accessoria quiescibile e pensionabile, in particolare delle posizioni
organizzative, si ritiene libera di agire in ogni sede a tutela dei legittimi
diritti dei dipendenti camerali.
L'istituzione dell'indennità di comparto,
evidenzia ancor più la sperequazione a sfavore dei giovani neoassunti
all'interno del personale camerale dovuta alla disomogenea distribuzione della
specifica indennità prevista per le camere di commercio. Questa organizzazione
invita la controparte a superare il contenzioso in atto individuando idoneo
strumento per riconoscere e valorizzare la conclamata specificità professionale
del personale camerale.
firmato
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USAE: questa Confederazione, pur lamentando
l'inadeguata quantizzazione dell'aumento salariale, che in realtà non copre
l'effettivo deprezzamento del valore della vita rispetto alla differenza di
acquisto tra lira ed euro, apprezza lo sforzo fatto dall'Agenzia al fine di
perequare i diversi CCNL restringendo così la forbice relativa al divario tra
questi. Ciò nonostante, lamenta, ancora una volta, la mancata concessione della
specifica contrattazione relativa all'Area di vigilanza e si riserva di
intervenire, a prò della specifica categoria, nel corso delle riunioni
dell'apposita Commissione prevista dall'art. 12 di questi accordi.
firmato
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USAE: sulla base dell'ordinamento professionale
esistente, pur nella logica condivisibile di valorizzare le esperienze acquisite
nell'ente, al fine di evitare un ingiustificato appiattimento professionale, si
dichiara quanto segue:
- relativamente a D3 acquisito come categoria di
ingresso (concorsi espletati dall'ente) s'impone come irrinunciabile il
riconoscimento di un valore giuridico;
- di conseguenza, in qualsiasi tipo di selezione
finalizzata ad incarichi o altro, occorre tener in adeguata considerazione tale
requisito identificabile comunque come punteggio aggiuntivo rispetto ad altri
dipendenti diversamente collocati nella categoria D.
firmato
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Con riferimento alla disciplina dell'art. 32,
comma 7, le Organizzazioni sindacali confederali CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL,
unitariamente concordano nel ritenere che negli enti ove la entità delle risorse
disponibili in base alla percentuale dello 0,20% del monte salari del 2001 (nel
rispetto delle condizioni prescritte) non ne consenta la utilizzazione per la
incentivazione degli incarichi di alta professionalità in quanto inferiori al
valore minimo previsto dal CCNL, le medesime risorse, costituendo integrazione
di quelle destinate all'incremento del trattamento accessorio del personale,
debbano essere inserite tra quelle decentrate stabili (art. 31, comma 2) per
essere utilizzate sia per il completamento del finanziamento della indennità di
comparto sia per ulteriori finalità di incentivazione secondo la disciplina
adottata in sede di contrattazione decentrata integrativa.
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Le Organizzazioni sindacali confederali CGIL FP–
CISL FPS – UIL FPL, alla luce della formulazione letterale del testo
contrattuale, unitariamente ribadiscono che la intera disciplina dell'art. 10
sulla valorizzazione delle alte professionalità ha carattere di generalità e
trova, quindi, applicazione nei confronti di tutti gli enti del comparto.
CGIL FP
CISL FPS
UIL FPL
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L'USAE nel firmare il CCNL ribadisce la propria
insoddisfazione per quanto riguarda l'insufficiente e troppo generica normativa
contrattuale in materia di disciplina delle attività implicati l'iscrizione agli
albi professionali.
A tal proposito il sindacato fa presente che, su
questo argomento, non sono più accettabili né rinvii, né altre normative
contrattuali generiche e pertanto auspica che, in sede di Commissione paritetica
ARAN-OO.SS. si giunga alla piena, corretta e definitiva applicazione di quanto
disposto dal Parlamento con le seguenti leggi:
1- Legge n. 59 del 15 marzo 1997 che all'art. 11 –
comma 4 – lettera d così, tra l'altro recita:
2- Decr. Legs. n. 165 del 30 marzo 2001 che,
all'art.40 ultimo periodo del comma 2 recita: "Per le figure professionali che,
in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che
comportano l'iscrizione ad albi
oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte
nell'ambito dei contratti collettivi di comparto".
3- Legge n. 145 del 19 giugno 2002 che con l'art.
7 aggiunge al suddetto comma 2 dell'art. 40 del D.L. 165: "I professionisti
degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori
e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono,
senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni
interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area di
contrattazione autonoma, nel rispetto della distinzione di ruoli e funzioni".
L'USAE, infine, ribadisce anche in questa sede,
che, per una maggiore chiarezza contrattuale e per il pieno e corretto rispetto
della volontà espressa, e più volte confermata, dal legislatore, è necessaria
una specifica contrattazione per i professionisti, data la loro specificità per
la prestazione di "lavoro intellettuale", specificità chiaramente riconosciuta
dal codice civile.
Il Segretario Generale USAE
Adamo Bonazzi
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Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni
1. I princìpi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà
e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione
lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della
polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma
dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al
coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei
pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano
applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di
regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o
regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni
degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici
adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al
dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico;
ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di
indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il
dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento
delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed
efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai
propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni
di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere
tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima
disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso
degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non
sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le
decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico
dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile
misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque
non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il
dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle
funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri,
né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo
quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano
trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri,
né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il
quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato
o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di
modico valore.
1. Nel rispetto della disciplina vigente del
diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non
riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad
aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti
che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
2. Il dirigente, prima di assumere le sue
funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione
pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini
entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali
o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà
dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti
all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari
generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria
situazione patrimoniale e tributaria.
1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri
ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od
organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui
egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è
tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori
il conferimento di incarichi remunerati.
1. Il dipendente, nell'adempimento della
prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che
vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di
svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che
ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa,
tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non
ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il
dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente
necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati
materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi
d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze
personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione
se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né
detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in
relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
1. Il dipendente in diretto rapporto con il
pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di
altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta
l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando
genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a
disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse
in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le
altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività
lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa
del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di
assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i
diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione
del servizio e sui livelli di qualità.
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di
terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione,
né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo
privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si
trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono
all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena
valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano
servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:
modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi
prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti;
agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e
celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione
delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
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Documenti correlati:
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R. SQUEGLIA, Il nuovo art. 24 del CCNL del comparto Regioni – EE.LL.: prime riflessioni su taluni profili procedurali problematici.