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Legislazione

 

Come si legge ne "Il Sole 24 Ore" di oggi (16 febbraio 1999 - Norme e tributi), dopo una attesa di cinque mesi mesi verrà prossimamente esaminato dall'aula del Senato (a partire dal 4 marzo p.v.) il disegno di legge di riforma del processo amministrativo approvato in sede referente dalla Commissione affari costituzionali.

Riportiamo qui di seguito il testo del disegno di legge presentato. Riportiamo a parte anche la relazione di accompagnamento (clicca qui per consultarla).

Per maggiori informazioni circa il disegno di legge, collegati al sito del Senato al seguente indirizzo http://www.senato.it/att/ddl/s2934p.htm

Secondo quanto si legge nel già citato articolo de "Il Sole 24 Ore", in sede di Commissione affari costituzionali sarebbe stata soppressa la previsione contenuta nell'art. 8, 1° comma, lettera b, del testo originario del d.d.l., secondo cui fanno parte del Consiglio di Presidenza anche "due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato". Dei criteri di composizione del Consiglio di Presidenza peraltro si era già occupata la Corte Costituzionale con una recente ordinanza (ord. 20 novembre 1998   n. 377, riportata in questo sito), con la quale la relativa questione era stata dichiarata inammissibile.

 

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PARLAMENTO ITALIANO - SENATO DELLA REPUBBLICA - Disegno di legge 2934 (testo presentato) - Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.

Situazione del disegno di legge:
Senato: Alla data del 2 Ottobre 1998 in stato di relazione.

Art. 1.

(Disposizioni sull’istruttoria nel processo amministrativo)

1. All’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

"Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall’ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio; quanto meno, egli deve fornire prova del rifiuto dell’amministrazione di rilasciare copia degli atti e dei documenti medesimi.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

L’amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre il provvedimento impugnato nonchè, anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato e tutti quelli di cui l’amministrazione intende avvalersi in giudizio.

Ove l’amministrazione non provveda all’adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l’esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni".

2. Il secondo comma dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"La decisione sui mezzi istruttori è adottata dal presidente della sezione ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso".

3. All’articolo 23 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I documenti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d’ufficio".

Art. 2.

(Ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione)

1. Dopo l’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente articolo:

"Art. 21- bis. - 1. - I ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione sono decisi in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla pubblicazione. Nel giudizio d’appello si seguono le stesse regole.

2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina all’amministrazione di provvedere entro un dato termine e nomina un commissario che provveda in luogo dell’amministrazione qualora quest’ultima resti inadempiente oltre il detto termine".

Art. 3.

(Disposizioni generali sul processo cautelare)

1. Il settimo comma dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai seguenti:

"Se il ricorrente, allegando danni gravi ed irreparabili derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell’amministrazione, chiede l’emanazione di misure cautelari, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull’istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. L’ordinanza di accoglimento, oltre alla valutazione dei danni allegati, contiene l’indicazione dei profili che, ad un primo esame, inducono a una ragionevole certezza sul buon esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio ed ove ne ricorrano i presupposti, può definire il giudizio nel merito a norma dell’articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l’integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del decimo comma; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.

Con l’ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l’appello contro un’ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice provvede sulle spese del procedimento cautelare a norma dell’ultimo comma dell’articolo 26.

L’ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare fissa altresí la data di trattazione del ricorso nel merito.

La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

Nel caso che l’amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all’articolo 27, primo comma, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054, e dispone l’esecuzione dell’ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il funzionario che deve provvedere.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel giudizio di sospensione della sentenza appellata avanti al Consiglio di Stato".

2. All’articolo 28 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali con cui si decide soltanto l’istanza cautelare ed eventualmente sulle relative spese, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero di centoventi giorni dal deposito dell’ordinanza stessa nella segreteria".

3. Per l’impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni decorre a quest’ultima data, semprechè ciò non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore

Art. 4.

(Disposizioni particolari sul processo di determinate materie)

1. Dopo l’articolo 23 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è inserito il seguente articolo:

"Art. 23- bis. - 1. - Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonchè quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

d) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonchè quelli relativi all’istruzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell’articolo 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

e) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Per il giudizio di merito, sono ridotti alla metà tutti i termini, salvo quello per la proposizione del ricorso.

3. Il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso ai sensi dell’articolo 21, ottavo comma, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l’illegittimità dell’atto impugnato e la sussistenza di un danno grave e irreparabile, in luogo del provvedimento cautelare fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale.

4. Nel giudizio cautelare di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo terzo comma, e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un primo esame, inducono a una ragionevole certezza sul buon esito del ricorso.

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell’udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata".

2. Sono abrogati l’articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, e il comma 27 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997 n. 249

Art. 5.

(Atti delle autorità amministrative indipendenti)

1. All’articolo 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è aggiunto il seguente comma:

"Nell’esercizio della giurisdizione esclusiva, ove prevista nei confronti degli atti delle autorità amministrative indipendenti, il giudice amministrativo conosce, oltre che dell’incompetenza e della violazione di legge, esclusivamente del palese errore di apprezzamento e della manifesta illogicità del provvedimento impugnato".

Art. 6.

(Decisioni in forma semplificata)

1. All’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, l’ultimo comma è sostituito dai seguenti:

"Nel caso in cui ravvisino la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata, anche in calce al ricorso; nel caso di manifesta infondatezza, la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile".

Art. 7.

(Decisione del Consiglio di Stato in grado di appello)

1. Il primo comma dell’articolo 34 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è sostituito dal seguente:

"Se il Consiglio di Stato riconosce fondato il ricorso di appello, riforma la decisione impugnata, provvedendo sempre senza rinvio".

2. Il secondo comma dell’articolo 34 e l’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, sono abrogati.

Art. 8.

(Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. L’articolo 7 della legge 27 aprile 1982 n. 186, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Composizione del Consiglio di presidenza). - 1. - Il Consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

b) dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato;

c) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

d) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno due con qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale;

e) da quattro cittadini scelti di intesa dai Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

f) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c) ;

g) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti di componenti di cui alla lettera d) .

2. All’elezione dei componenti di cui alle lettere c) e f) del comma 1, nonchè di quelli di cui alle lettere d) e g) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

3. I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

5. I cittadini di cui alla lettera e) del comma 1 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell’articolo 12 della legge 13 aprile 1988 n. 117.

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi. I membri di diritto di cui alla lettera b) del comma 1 sono sostituiti, in caso di assenza o di impedimento dai presidenti di sezione in servizio presso il Consiglio di Stato che seguono nell’ordine di anzianità.

7. Le funzioni di vice presidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano nella qualifica tra i magistrati di cui alla lettera b) del comma 1. Il vice presidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito".

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, i componenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 della legge 27 aprile 1982 n. 186, come sostituito dal comma 1, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato si estingue alla scadenza del consiglio stesso.

Art. 9.

1. Alla legge 27 aprile 1992, n. 186, e aggiunto il seguente articolo:

"Art. 53- bis. (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali)

1. - A decorrere dall’anno 1998 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all’autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa delibera le norme concernenti l’organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali".

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1998, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.


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