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Legislazione          

n. 7-8/2014 

Dopo la sentenza amministrativa breve, ecco che arriva il ricorso
"abbreviato" (ma senza riassuntino iniziale)

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Grazie alla segnalazione dell’Avv. Giacomo Valla ed al successivo intervento dell’Avv. Francesco Galante nel weblog, sono venuto a conoscenza di un ulteriore emendamento al D.L. n. 90 del 2014 che, su proposta del Relatore, è stato approvato dalla I Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati nella seduta del 25 luglio scorso.

Riporto in calce alla presente nota introduttiva il testo di tale emendamento, che finisce per prevedere la necessità per gli avvocati amministrativisti di redigere i ricorsi introduttivi e gli altri atti difensivi entro le esatte "dimensioni" stabilite con un emanando decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato.

I "limiti dimensionali" dei ricorsi e degli scritti difensivi sono stati previsti espressamente "per consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità", ma forse - aggiungo io - anche per non tediare troppo il giudice e per salvaguardare i suoi occhi, che talvolta non vedono bene. Prima il giudice aveva solo il potere di troncare sbrigativamente la discussione orale; ora, con la norma in discorso, direttamente il decreto del Presidente del CdS dirà, una volta per tutte, quante pagine di ricorso o di memoria sono ammesse. Infatti, come ebbe a dire un Presidente del CdS qualche tempo fa nel corso di una della tante cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario, la "preziosa risorsa" del giudice va "salvaguardata a tutti i costi".

Con il medesimo decreto - aggiunge magnanimo l’emendamento - sono stabiliti i casi per i quali può essere consentito superare i relativi limiti, ma solo "per specifiche ragioni".

Apparentemente pignola è poi la previsione secondo cui dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.

In tal modo il ricorso giurisdizionale e gli altri atti difensivi, dovranno avere le esatte dimensioni del "letto di Procuste" creato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato. I motivi di ricorso che eccedono le pagine fissate dal decreto, non saranno esaminati, come si ricava dal testo dell’emendamento, il quale prevede testualmente che "il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello".

Solo quindi il mancato esame dei motivi contenuti entro il prescritto numero di pagine, può consentire l'appello ed eventualmente la revocazione. Il che significa che i motivi eccedenti il prescritto numero di pagine sono destinati all'oblio; come del resto sono destinati all'oblio da tempo tutti i ricorsi che, indipendentemente dal numero delle loro pagine, vengono fissati dopo 10-15 anni dal deposito.

Non è superfluo notare che la norma in questione sembra costituire una novità giuridica mondiale, dato che, per quanto consta, nessun altro ordinamento giuridico ha mai previsto una norma così bizzarra, che prevede la fissazione della lunghezza massima degli scritti difensivi. Ma non posso tuttavia escludere che essa non sia stata già prevista in altri Paesi, atteso che confesso di non conoscere affatto la legislazione del Burundi, del Burkina Faso o di altre nazioni consimili, alle quali l'ideatore della norma si sarà probabilmente ispirato. So di certo che essa non era prevista nel diritto romano, del quale noi tuttora ci proclamiamo eredi; qualcuno obietterà che allora non esisteva la carta, ma i molto più costosi papiri, ai quali tuttavia potremmo tornare per risolvere definitivamente il problema.

Per la verità, per ciò concerne il nostro Paese, la disciplina in discorso non costituisce una novità assoluta, dato che qualche anno addietro Pasquale de Lise, allorchè era Presidente del CdS,  emanò motu proprio una circolare per stabilire il numero massimo di pagine dei ricorsi e degli scritti difensivi; anzi la lettera-circolare, pubblicata nel sito istituzionale ma riportata anche a suo tempo nella presente rivista, prevedeva anche che i ricorsi fossero preceduti da un breve e coinciso riassunto di due facciate al massimo. Ma tale lettera-circolare, fortunatamente, fu praticamente ignorata, anche se ora si intende trasfonderla in una norma di legge.

Il Presidente emerito de Lise, che si gode ormai la sua dorata pensione (anche se, a quanto pare, si occupa anche di autostrade e magari, per tenersi in allenamento, di qualche arbitrato, per il quale tuttavia non sono previsti limiti "dimensionali", dato che negli arbitrati più sono le pagine da leggere, maggiori sono i compensi per gli arbitri), può quindi rallegrarsi, dato che la sua ignorata circolare di un tempo forse avrà presto forza di legge, anche se noterà che si sono dimenticati di prevedere il riassuntino iniziale. Ma non è escluso che, in sede di emissione del decreto del Presidente del CdS, tale lacuna possa essere colmata, non essendo in conflitto con la legge, ma costituendo anzi la sua logica estensione. Noi tuttavia, che saremo costretti a scrivere entro i limiti dimensionali imposti, ci rallegreremo un po' di meno.

E' comunque da chiedersi: è questo il "giusto processo" promessoci dall’attuale Costituzione? E, ancor più, come ha fatto l'Avv. Valla, allorché ci ha dato notizia dell'emendamento: vale ancora la pena di tenere in piedi un sistema di giustizia amministrativa come quello attuale, reso sempre più difficile, complicato e costoso?

Ai lettori l’ardua risposta (per la quale attualmente non sono previsti limiti dimensionali, ma solo quelli ordinari derivanti dalle regole di buona educazione, che precludono l'utilizzo di espressioni troppo colorite e vivaci). Eventuali commenti possono essere inseriti nel weblog, dopo i messaggi degli Avv.ti Valla e Galante.

Io nel frattempo mi consolo pensando che il buon Dio ha evitato a mio padre di assistere su questa terra all'attuale scempio di quello che fu un tempo un sistema di giustizia, nel quale, come evidenziato appena qualche giorno fa dal Prof. Francesco Volpe, si sta scatenando una piccola guerra tra magistrati e personale di segreteria per spartirsi i proventi dell'esosissimo contributo unificato.

Insomma, roba da basso impero, che dovrebbe far vergognare e che forse giustifica, sia pure ex post, la proposta avanzata appena un anno addietro di questi tempi dal Pres. Romano Prodi di abolire non già le sole sedi staccate, ma l'intero sistema di giustizia amministrativa, così faticosamente costruito nel tempo ma che evidentemente, grazie all'intervento di qualche potente lobby, non regge più. Perchè il diritto di esistere per una istituzione non si eredita, ma occorre guadagnarselo sul campo, giorno dopo giorno, senza furbate tipo la spartizione del contributo unificato per guadagnare sempre di più od il ricorso abbreviato per lavorare sempre di meno (G.V., 29.7.2014)

 

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Testo dell’emendamento approvato

ART. 40.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro trenta giorni, con le seguenti: entro quarantacinque giorni, e alla lettera c) sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
40. 7. Ferranti.

  All'articolo 40, comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.».
40. 25. Il Relatore.

(omissis)

Per tutti gli emendamenti approvati, v. la seguente pagina (link a Camera dei deputati).

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Documenti correlati:

NON IMPORTUNATE I MAGISTRATI CON SCRITTI DIFENSIVI TROPPO LUNGHI (E FATE IN OGNI CASO ALL'INIZIO UN RIASSUNTO)
Lettera inviata in data 20 dicembre 2010 dal Presidente del CdS De Lise - pubblicata nel sito istituzionale - con la quale si raccomanda agli avvocati di contenere gli scritti difensivi in 20-25 pagine al massimo e comunque di fare un riassunto all'inizio (di un paio di pagine).


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