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Legislazione

Riportiamo qui di seguito il testo della legge 31 dicembre 2001, n. 463 (in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2002), coordinato con il testo del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (in G.U. n. 275 del 26 novembre 2001), recante proroghe e differimenti di termini.

A seguito della pubblicazione della legge di conversione, è stato prorogato al 30 giugno 2002 non solo il termine di entrata in vigore del T.U. in materia di espropriazione per p.u. (v. art. 5 del testo coordinato, che ha confermato la proroga prevista originariamente nel D.L.) ma anche il termine di entrata in vigore del T.U. in materia edilizia (v. art. 5 bis, originariamente non previsto nel D.L., ma aggiunto in sede di conversione).

Avevamo rilevato in precedenza il piccolo pasticcio che si era venuto a creare per effetto della mancata pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del D.L. in questione, dato che - proprio a causa dell’omessa pubblicazione nella G.U. della legge di conversione - il T.U. in materia di edilizia è entrato in vigore il 1° gennaio 2002; ora l’efficacia del T.U. deve ritenersi venuta meno con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 411/2001 (10 gennaio 2002). Per la verità, in base ai principi generali (v. per tutte Cons. Stato, Sez. VI - sentenza 11 giugno 1999 n. 789, in questa rivista n. 6/1999), la proroga del termine dovrebbe intervenire prima che il termine sia venuto a scadere; nella specie, invece, la proroga del termine di entrata in vigore del T.U. edilizia è intervenuta dopo che il T.U. stesso era entrato in vigore.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 23 novembre 2001, n. 411 (in G.U. n. 275 del 26 novembre 2001), coordinato con la LEGGE DI CONVERSIONE 31 dicembre 2001, n. 463 (in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2002, pag. 7), recante: "Proroga e differimenti di termini".

Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art.  10,  comma  3,  del  medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte nelle note. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Sul  terminale tali modifiche sono riportate tra i simboli (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                 Comitato degli italiani all'estero

  1.   Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero  (COMITES)  sono  rinviate rispetto alla scadenza prevista
dall'articolo 8  della  legge  8 maggio 1985, n. 205, come modificato
dall'articolo 9  della  legge  5  luglio  1990, n. 172. Tali elezioni
avranno luogo entro il 30 giugno 2003.
  2.  I  componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in
carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

      
                  Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art.  8 della legge 8 maggio n. 205,
          come  modificato  dall'art. 9 della legge 5 luglio 1990, n.
          172 e' il seguente:
              "Art.  8 (Durata in carica e decadenza dei membri). - I
          componenti  del  comitato dell'emigrazione italiana restano
          in carica cinque anni e sono rieleggibili.
              Qualora  la  loro  elezione  sia, per qualsiasi motivo,
          avvenuta  in  tempi  tali  che  la scadenza del mandato non
          coincida  con  quella  dei componenti della generalita' dei
          comitati,  la  durata in carica dei componenti cosi' eletti
          non  potra'  protrarsi  cifre il limite previsto per questi
          ultimi.
              I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto
          con   i   primi   candidati  non  eletti  della  lista  cui
          appartengono.  La mancata partecipazione immotivata per tre
          sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.
              Ove  manchino  candidati  non  eletti  ed il numero dei
          membri  del  comitato  si  riduca  a  meno  della meta', il
          comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si
          procede   a  nuove  elezioni  per  il  rinnovo  dell'intero
          comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento".

      
                               Art. 2.
Piano    nazionale   di   assegnazione   delle   frequenze   per   la
             radiodiffusione sonora in tecnica digitale

  1.  Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
gennaio  2001,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, e' prorogato al 30 giugno 2002.

      
                  Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 2, del decreto-legge
          23 gennaio  2001, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 marzo 2001, n. 66 e' il seguente:
              "Art.  1  (Differimento  di termini per la prosecuzione
          della  radiodiffusione  televisiva in ambito locale e della
          radiodiffusione  sonora).  - 2. L'Autorita' per le garanzie
          nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con
          le  procedure  di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il
          piano   nazionale   di  assegnazione  delle  frequenze  per
          radiodiffusione    sonora    in    tecnica    digitale   e,
          successivamente  all'effettiva introduzione di tale sistema
          e   allo   sviluppo  del  relativo  mercato,  il  piano  di
          assegnazione  delle  frequenze di radiodiffusione sonora in
          tecnica   analogica   di  cui  alla  predetta  legge.  Fino
          all'adozione  del  predetto  piano  di  assegnazione  delle
          frequenze  in  tecnica analogica, i soggetti legittimamente
          operanti  possono  proseguire nell'esercizio dell'attivita'
          con gli obblighi e i diritti del concessionario".

      
                               Art. 3.
         Misure di sostegno per le imprese televisive locali

  1.  In  deroga a quanto disposto dall'articolo 36, primo comma, del
regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, i
residui delle spese correnti relativi all'unita' previsionale di base
4.1.2.5  "Radiodiffusione  televisiva  locale"  - capitolo 3121 dello
stato  di  previsione  della spesa del Ministero delle comunicazioni,
possono essere (( utilizzati )) entro il 31 dicembre 2002.

      
                  Riferimenti normativi:
              - Il testo dell'art. 36, primo comma, del regio decreto
          18 novembre  1923,  n.  2440,  e successive modifiche e' il
          seguente:
              "Art.  36.  - I residui delle spese correnti non pagati
          entro  il  secondo  esercizio successivo e quello in cui e'
          stato   iscritto  il  relativo  stanziamento  si  intendono
          perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
          quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
          Le  somma  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio con
          riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
          successivi.
              Le  somme  stanziate  per  spese  in conto capitale non
          impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
          mantenute  in  bilancio,  quali residui, non oltre il terzo
          esercizio  finanziario  successivo  alla  prima iscrizione,
          salvo  che  non si tratti di stanziamenti iscritti in forza
          di  disposizioni  legislative entrate in vigore nell'ultimo
          quadrimestre  dell'esercizio  precedente.  In  tal caso, il
          periodo  di  conservazione, e' protratto di un anno. Per le
          spese  in  annualita'  il  periodo di conservazione decorre
          dall'esercizio   successivo   a  quello  di  iscrizione  in
          bilancio di ciascun limite di impegno.
              I  residui  delle spese in conto capitale, derivanti da
          importi  che  lo  Stato abbia assunto obbligo di pagare per
          contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori e di
          forniture  eseguiti,  non pagati entro il settimo esercizio
          successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
          stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
          bilancio,  con  riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
          esercizi successivi.
              Le  somme  stanziate  per spese in conto capitale negli
          esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
          risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
          economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
          dell'esercizio 1982.
              I   conti  dei  residui,  distinti  per  Ministeri,  al
          31 dicembre  dell'esercizio  precedente  a quello in corso,
          con  distinta  indicazione  dei  residui  di cui al secondo
          comma  del  presente  articolo,  sono allegati oltre che al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
              Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
          competenza,  in modo che nessuna spesa afferente ai residui
          possa   essere   imputata  sui  fondi  della  competenza  e
          viceversa".

      
                             Art. 3-bis.
((   Adeguamenti  alle  prescrizioni  antincendio  per  le  strutture
                         ricettive esistenti

  1.  Le  attivita'  ricettive  esistenti con oltre venticinque posti
letto  completano  l'adeguamento  alle  disposizioni  di  prevenzione
incendi  di  cui  alle  lettere  b)  e c) del punto 21.2 della regola
tecnica   di   prevenzione   incendi   per   le  attivita'  ricettive
turistico-alberghiere,    approvata    con   decreto   del   Ministro
dell'interno  9 aprile  1994,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
116  del  20 maggio  1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel
termine  di  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno
provvede,  ai  sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare
le  disposizioni  di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994
relative  alle  attivita'  ricettive  esistenti,  avendo  particolare
riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici. ))

      
                  Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  del  decreto  del  Ministero dell'interno
          9 aprile   1994   (Approvazione  della  regola  tecnica  di
          prevenzione  incendi per la costruzione e l'esercizio delle
          attivita'  ricettive  turistico-alberghiere)  e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  6 aprile  1994,  n.  95  e
          ripubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 20 maggio 1994, n.
          116, con una modifica al punto 7,5.
              -  Il  testo  dell'art.  11  del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e' il seguente:
              "Art.    11    (Competenze    del   comitato   centrale
          tecnico-scientifico  per  la  prevenzione  incendi).  -  Il
          comitato  centrale  tecnico-scientifico  per la prevenzione
          incendi provvede:
                a) all'elaborazione  e  all'aggiornamento delle norme
          tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in
          armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4,
          secondo comma;
                b) a      fornire      il      necessario     apporto
          tecnico-scientifico  per  la  elaborazione  delle  norme di
          prevenzione  incendi interessanti le macchine, gli impianti
          e  le  attrezzature  soggetti  ad  omologazione  di  cui al
          penultimo  comma  dell'art.  23, legge 23 dicembre 1978, n.
          833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
                c) ad  esprimere  pareri  su  questioni e prevenzione
          incendi;
                d) lettera abrogata;
                e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione
          di  studi,  ricerche  e  progetti  nella specifica materia.
          Nell'espletamento  delle  proprie  attribuzioni il comitato
          potra' articolarsi in gruppi di lavoro.
              Per  determinati  settori  di competenza e per un tempo
          limitato  alle  esigenze di elaborazione e di aggiornamento
          di  particolari  norme tecniche, il comitato puo' avvalersi
          dell'opera  di  esperti  o  di  rappresentanti  di  enti  e
          organismi  diversi  da  quelli indicati nel precedente art.
          10.
              All'emanazione   delle   norme   e   delle  specifiche,
          tecniche,  elaborate  e  aggiornate  dal  comitato centrale
          tecnico-scientifico  per la prevenzione incendi si provvede
          mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale
          concerto di altri Ministeri interessati.
              Il  comitato,  all'inizio  di  ogni  anno,  formula  il
          programma  generale  della  propria attivita' concernente i
          compiti  al  medesimo  attribuiti,  nonche'  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente".

      
                               Art. 4.
                      Tariffe postali agevolate

  ((  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo 41, comma 1, della legge
23 dicembre  1998,  n.  448,  e successive modificazioni, relativo al
regime  di  contribuzione  diretta  per  le  spedizioni  postali,  e'
prorogato  al  1  gennaio  2003.  Le  autorizzazioni  di spesa di cui
all'articolo  27,  comma  7,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive  modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002,
sono  destinate  al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel
medesimo  periodo  dalla  societa'  per  azioni  Poste  Italiane alle
spedizioni  postali  di  cui  all'articolo  41, comma 1, della citata
legge  n.  448  del  1998,  e successive modificazioni. I destinatari
delle  agevolazioni  sono  individuati con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri.  Le  tariffe  sono  fissate con decreto del
Ministro   delle   comunicazioni,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, che entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  1-bis.  Fino  all'entrata  in  vigore  delle  agevolazioni previste
dall'articolo  41  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni,  alle  spedizioni  di  prodotti  editoriali effettuate
dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe
vigenti  al  31 agosto  2001  come  previste dal decreto ministeriale
28 marzo   1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del
18 aprile  1997,  nel  limite  massimo delle risorse stanziate con le
autorizzazioni  di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.))

      
                  Riferimenti normativi:
              -  Il  testo dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, e' il seguente:
              "Art.   41   (Tariffe  postali  agevolate).  -  1.  Con
          decorrenza  dal  1  gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie
          per  le  spedizioni  postali  di  cui all'art. 2, comma 20,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e
          20  della  legge  10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse.
          Dalla  medesima  data  e' introdotto un contributo diretto,
          volto ad agevolare le spedizioni postali di:
                a) libri;
                b) giornali  e  periodici di cui al registro previsto
          dall'art.  1,  comma  6,  lettera a), n. 5), della legge 31
          luglio 1997, n. 249;
                c) pubblicazioni   informative   di  associazioni  ed
          organizzazioni senza fini di lucro.
              2.  Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  da emanare entro il 1 ottobre 1999 (193/a),
          di  concetto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, sono stabiliti i requisiti
          dei soggetti che possono benificiare del contributo diretto
          di  cui  ai  comma  1,  privilegiando  le associazioni e le
          organizzazioni  senza fini di lucro e l'editoria minore, le
          caratteristiche   dei   prodotti   editoriali  oggetto  del
          beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita'
          per  usufruirne.  Per  le imprese che editano i prodotti di
          cui  al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi
          di  lire  annui,  i  citati  decreti  dovranno prevedere le
          modalita'  per gli eventuali anticipi da richiedere fino al
          50   per   cento   del   contributo  spettante  per  l'anno
          precedente.  Per  tali  imprese  l'erogazione  dei restanti
          contributi   avviene  entro  i  tre  mesi  successivi  alle
          relative richieste.
              3.  Per  le  finalita'  di cui alle lettere a) e b) del
          comma  1, e' autorizzata una spesa non superiore a lire 400
          miliardi  per  l'anno  2000  e  non  superiore  a  lire 350
          miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in
          un  Fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  volto  a  riallocare gli stanziamenti vigenti a
          favore del settore editoriale. Per le finalita' di cui alla
          lettera  c) del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 100
          miliardi  per  l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno
          2001.
              4.  I  rimborsi  a favore della societa' Poste Italiane
          S.p.a. da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri
          -  Dipartimento  per  l'informazione e l'editoria, previsti
          dai commi 26 e 28 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995,
          n.  549 e dal comma 20, dell'art. 2 della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono
          effettuati nei limiti degli specifici stanziamenti che sono
          conservati  in  bilancio sino all'erogazione, sulla base di
          una  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio rilasciata
          dalla societa' Poste Italiane S.p.a., attestante l'avvenuta
          puntuale  applicazione delle riduzioni previste dalle norme
          indicate.
              5.   Relativamente  ai  rimborsi  per  l'anno  1999  la
          societa' Poste Italiane S.p.a. fornisce, entro il 31 maggio
          1999, una analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e
          sui  soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999.
          Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 1 luglio
          1999,  invia  alle  competenti Commissioni parlamentari una
          relazione sullo stato delle predette agevolazioni.
              6.  All'alinea  del  comma  10  dell'art. 3 della legge
          7 agosto   1990,  n.  250,  come  sostituito  dal  comma  2
          dell'art.  2  della  legge  11 luglio 1998, n. 224, dopo le
          parole:  "editrici di quotidiani o periodici" sono inserite
          le  seguenti:  "a quella data" e sono soppresse le seguenti
          parole:  "e  per  i  quali  le  societa'  editrici  abbiano
          presentato domanda per l'anno 1997".
              7.  Al  comma  15-bis  dall'art. 3 della legge 7 agosto
          1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) al  primo periodo, dopo le parole: "e' corrisposto
          un  importo  pari  al 50 per cento dei contributi di cui ai
          commi", sono inserite le seguenti: "2, 8,";
                b) al  secondo  periodo,  le  parole:  "della residua
          documentazione  prevista"  sono  sostituite dalle seguenti:
          "della documentazione richiesta all'editore".
              -  Il  testo  dell'art.  27,  comma  7,  della legge 23
          dicembre 1999, n. 488 e' il seguente:
              "7.  Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16,
          comma  3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i
          termini  di  cui  all'art.  41,  commi  1  e 2, della legge
          23 dicembre  1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente,
          al  1 ottobre 2000 e al 1 aprile 2000. Conseguentemente, le
          autorizzazioni  di spesa di cui all'art. 41, comma 3, della
          predetta  legge  n.  448  del  1998,  sono rideterminate, a
          decorrere  dall'anno  2001,  rispettivamente,  in  lire 350
          miliardi  per  le finalita' di cui alle lettere a) e b) del
          comma  1  del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per le
          finalita'  di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per
          il   periodo   1   ottobre-31 dicembre   2000  le  medesime
          autorizzazioni  sono  fissate  in  lire  93 miliardi per le
          finalita'  di  cui  alle predette lettere a) e b) e in lire
          22 miliardi per le finalita' di cui alla citata lettera c).
          Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  41, comma 2,
          della  predetta  legge  n.  448  del  1998, nei decreti ivi
          previsti  sono  indicati  i  termini di presentazione delle
          domande  di  accesso  ai contributi, nonche' i requisiti di
          ammissione  ai contributi medesimi a favore dei soggetti da
          definire  nell'ambito  delle  categorie di cui all'art. 41,
          comma 1, della citata legge n. 448 del 1998".
              -  Il  testo del decreto ministeriale del 28 marzo 1997
          (tariffe per la spedizione di libri e stampe in abbonamento
          postale)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 18
          aprile 1997, n. 90.

      
                               Art. 5.
                Espropriazione per pubblica utilita'

  1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica   8  giugno  2001,  n.  327,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', e' prorogato al 30 giugno 2002.

      
                  Riferimenti normativi:
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          8 giugno 2001, n. 327 (testo unico disposizioni legislative
          e  regolamentari  in materia di espropriazione per pubblica
          utilita)   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          16 agosto 2001, n. 189, s.o.

      
                             Art. 5-bis.
                             (( Edilizia

  1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica   6 giugno   2001,  n.  380,  recante  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia edilizia, e'
prorogato al 30 giugno 2002.))

      
                  Riferimenti normativi:
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380 (testo unico disposizioni legislative
          e  regolamentari  in  materia edilizia) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, s.o.

      
                               Art. 6.
                   Organi collegiali della scuola

  1.  All'articolo  8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma 2 le parole: "Con effetto dal 1 settembre 2001" sono
sostituite  dalle seguenti: "Con effetto dalla costituzione dei nuovi
organi  collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della
pubblica istruzione";
    b) al  comma  3 le parole: "Entro la data di cui al comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2002".

      
                  Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo 30
          giugno  1999,  n. 233, come modificato dalla presente legge
          e' il seguente:
              "Art.  8  (Disposizioni transitorie e di attuazione). -
          1. Il   Consiglio   nazionale  della  pubblica  istruzione,
          i consigli  scolastici  provinciali e i consigli scolastici
          distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del
          presente   decreto   legislativo  restano  in  carica  fino
          all'insediamento   degli  organi  collegiali  di  cui  agli
          articoli da 1 a 5.
              2.  Con  effetto  della  costituzione  dei nuovi organi
          collegiali  locali  e  regionali  e del Consiglio superiore
          della  pubblica istruzione. Gli articoli contenuti nei capi
          II,  III  e  IV, titolo I della parte I del testo approvato
          con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
          i  consigli  scolastici  distrettuali  e  provinciali  e il
          Consiglio   nazionale   della   pubblica   istruzione  sono
          sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7
          del  presente  decreto  legislativo; sono abrogate tutte le
          ulteriori  disposizioni  contenute  nel decreto legislativo
          16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a
          modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del
          Consiglio  nazionale della pubblica istruzione dei consigli
          scolastici  provinciali  e  distrettuali  incompatibili col
          presente decreto legislativo.
              3. Entro  il  31 dicembre 2002, sono costituiti i nuovi
          organi   collegiali  locali  e  regionali  e  il  Consiglio
          superiore della pubblica istruzione.
              4.  Al  termine del secondo anno di funzionamento degli
          organi collegiali di cui al presente decreto legislativo il
          Ministro  della  pubblica istruzione, previa verifica dello
          stato  di  attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di
          autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e  di  riordino
          dell'amministrazione  centrale  e periferica della pubblica
          istruzione,  procede  ad  una  verifica della funzionalita'
          degli  organi  collegiali  stessi  al  fine  di predisporre
          eventuali  proposte di modifica della loro organizzazione e
          composizione".

      
                               Art. 7.
Indennizzi  a  cittadini  e  imprese  operanti  in territori della ex
          Jugoslavia gia' soggetti alla sovranita' italiana

  1. Il  termine per la presentazione della conferma delle domande di
cui  all'articolo  2  della  legge 29 marzo 2001, n. 137, ai fini del
riconoscimento  dell'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1 della
medesima legge, scade il 31 maggio 2002.
  1-bis.  Le somme iscritte nell'unita' previsionale di base 15.1.2.2
"Collettivita'  italiana all'estero" - capitolo 4065 - dello stato di
previsione  del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le
finalita' di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante "Interventi
a  tutela  del  patrimonio  storico e culturale delle comunita' degli
esuli  italiani  dall'Istria,  da  Fiume  e  dalla Dalmazia", possono
essere impegnate entro il 31 dicembre 2002.

      
                  Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  degli articoli 1 e 2 della legge 29 marzo
          2001, n. 137, e' il seguente:
              "Art.  1  (Misura dell'indennizzo). - 1. Ai titolari di
          beni,   diritti  ed  interessi  abbandonati  nei  territori
          italiani  ceduti  alla ex Jugoslavia in base al trattato di
          pace  del  10  febbraio 1947, e all'Accordo di Osimo del 10
          novembre 1975, gia' indennizzati o da indennizzare ai sensi
          della legge 5 aprile 1985, n. 135, e della legge 29 gennaio
          1994,  n. 98, e' riconosciuto un ulteriore indennizzo nella
          misura  indicata  nella  tabella A  annessa  alla  presente
          legge".
              "Art.  2  (Domanda  confermatoria).  -  1. Agli effetti
          dell'art.  1  sono  valide  le  domande  gia' presentate se
          confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  anche  da  uno  solo  degli  aventi
          diritto".
              - Il testo della legge 16 marzo 2001, n. 72 (interventi
          a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita'
          degli   esuli   italiani  dall'Istria,  da  Fiume  e  dalla
          Dalmazia)   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          28 marzo 2001, n. 73.

      
                             Art. 7-bis.
((  Proroga  del termine per la domanda di ricostruzione del rapporto
                            assicurativo

    1. Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione
del    rapporto   assicurativo   dei   dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni,  o  dei  loro  familiari  superstiti aventi diritto,
licenziati  per  motivi  politici, sindacali o religiosi, di cui alla
legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002.))

      
                  Riferimenti normativi:
              -   Il  testo  della  legge  26 febbraio  2001,  n.  30
          (ricostruzione  della posizione assicurativa dei dipendenti
          pubblici   licenziati  per  motivi  politici,  sindacali  o
          religiosi  e  interpretazione  autentica  dell'art. 7 della
          legge  10 ottobre  1974, n. 496, come integrato dall'art. 3
          della  legge  12 aprile  1976,  n. 205) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2001, n. 51.

      
                               Art. 8.
Docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione

  1.   I  docenti  stabili  della  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione, in servizio presso la Scuola alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  sono  confermati fino al 31 dicembre
2002.

      
                             Art. 8-bis.
((   Proroga   dei   termini   per  la  domanda  di  accredito  della
                      contribuzione figurativa

    1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1, del decreto
legislativo  16 settembre  1996,  n. 564, che non hanno presentato la
domanda  di  accredito  della  contribuzione figurativa per i periodi
anteriori   al   1   gennaio   2001  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo  3,  comma  3,  del  medesimo  decreto  legislativo,  e
successive  modificazioni,  possono esercitare tale facolta' entro il
31 marzo 2002.))

      
                  Riferimenti normativi:
              -  Il testo dell'art. 3, comma 1 e comma 3, del decreto
          legislativo  16 settembre  1996,  n.  564 (Attuazione della
          delega   conferita  dall'art.  1,  comma  39,  della  legge
          8 agosto   1995,   n.  335,  in  materia  di  contribuzione
          figurativa  e  di  copertura  assicurativa  per periodi non
          coperti da contribuzione) e' il seguente:
              "Art. 3 (Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300). -
          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  e  senza pregiudizio per le situazioni in atto, i
          provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita
          dei  lavoratori  chiamati  a  ricoprire  funzioni pubbliche
          elettive   o  cariche  sindacali  sono  efficaci,  ai  fini
          dell'accreditamento della contribuzione figurativa al sensi
          dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti
          con  atto  scritto  e per i lavoratori chiamati a ricoprire
          cariche  sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova
          previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non
          inferiore a sei mesi.
              (Omissis).
              3.   La  domanda  di  accredito  figurativo  presso  la
          gestione  previdenziale  interessata deve essere presentata
          per  ogni  anno  solare  o per frazione di esso entro il 30
          settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale
          abbia  avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena
          di  decadenza.  [Per l'accredito dei periodi di aspettativa
          precedenti   l'anno  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  la  domanda  deve  essere  presentata,  a pena di
          decadenza,  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore del decreto stesso.".

      
                             Art. 8-ter.
  (( Proroga di termini relativi alla disciplina delle cooperative

  1.  I  termini  di  cui  all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7,
comma  1,  della  legge  3 aprile  2001,  n.  142,  sono prorogati al
30 giugno 2002.))

      
                  Riferimenti normativi:
              - Il  testo  del  comma  1,  dell'art.  6,  della legge
          3 aprile  2001,  n.  142  (Revisione  della legislazione in
          materia  cooperativistica, con particolare riferimento alla
          posizione del socio lavoratore) e' il seguente:
              "Art.  6  (Regolamento  interno).  - 1. Entro nove mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, le
          cooperative  di  cui all'art. 1 definiscono un regolamento,
          approvato  dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che
          si  intendono  attuare,  in  forma  alternativa, con i soci
          lavoratori.  Il  regolamento  deve  essere depositato entro
          trenta   giorni   dall'approvazione   presso  la  Direzione
          provinciale   del  lavoro  competente  per  territorio.  Il
          regolamento deve contenere in ogni caso:
                a) il  richiamo  ai contratti collettivi applicabili,
          per  cio'  che  attiene  ai soci lavoratori con rapporto di
          lavoro subordinato;
                b) le  modalita'  di  svolgimento  delle  prestazioni
          lavorative    da    parte    dei    soci,    in   relazione
          all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
          professionali  dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
          diverse da quella del lavoro subordinato;
                c) il  richiamo  espresso  alle  normative  di  legge
          vigenti   per  i  rapporti  di  lavoro  diversi  da  quello
          subordinato;
                d) l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta'  di
          deliberare,  all'occorrenza,  un  piano di crisi aziendale,
          nel  quale  siano  salvaguardati,  per  quanto possibile, i
          livelli   occupazionali   e  siano  altresi'  previsti:  la
          possibilita'   di   riduzione  temporanea  dei  trattamenti
          economici  integrativi  di  cui  al  comma  2,  lettera b),
          dell'art.  3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
          distribuzione di eventuali utili;
                e) l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta'  di
          deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui
          alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte
          dei   soci  lavoratori,  alla  soluzione  della  crisi,  in
          proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie;
                f)  al  fine  di promuovere nuova imprenditorialita',
          nelle  cooperative  di  nuova  costituzione, la facolta per
          l'assemblea   della  cooperativa  di  deliberare  un  piano
          d'avviamento   alle   condizioni  e  secondo  le  modalita'
          stabilite   in   accordi  collettivi  tra  le  associazioni
          nazionali  del  movimento  cooperativo  e le organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative.".
              - Il  testo del comma 1, dell'art. 7, della gia' citata
          legge 3 aprile 2001, n. 142 e' il seguente:
              "Art.  7 (Vigilanza  in  materia di cooperazione). - Il
          Governo  e'  delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, uno o piu'
          decreti  legisiativi  per  l'ammodernamento  e  il riordino
          delle   norme   in  materia  di  controlli  sulle  societa'
          cooperative  e  loro  consorzi, con particolare riferimento
          agli  oggetti  di  cui alle lettere da a) a q) e sulla base
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) revisione  della  disciplina dei collegi sindacali
          delle societa' cooperative, tenuto conto di quanto previsto
          dalla   legge   7 agosto   1997,   n.   266,  e  successive
          modificazioni,  per  la piccola societa' cooperativa, e dal
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
                b) esercizio  ordinario della vigilanza in materia di
          cooperazione    mediante    la    revisione    cooperativa,
          finalizzata:
                  1)  a  fornire agli amministratori e agli impiegati
          delle  societa'  cooperative  suggerimenti  e  consigli per
          migliorare   la   gestione   ed   elevare   la   democrazia
          cooperativa;
                  2)   a  verificare  la  natura  mutualistica  delle
          societa'  cooperative,  con  particolare  riferimento  alla
          effettivita'   della   base   sociale   e   dello   scambio
          mutualistico  tra  socio  e  cooperativa,  ai  sensi  e nel
          rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonche' ad
          accertare   la   consistenza   dello   stato   patrimoniale
          attraverso   la   acquisizione   del   bilancio  consuntivo
          d'esercizio    e   delle   relazioni   del   consiglio   di
          amministrazione  e  del  collegio  sindacale,  nonche', ove
          prevista, della certificazione di bilancio;
                c) esercizio   della   vigilanza   finalizzato   alla
          verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della
          correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;
                d) effettuazione  della  vigilanza,  fermi restando i
          compiti  attribuiti  dalla  legge al Ministero del lavoro e
          della   previdenza   sociale   ed  agli  uffici  periferici
          competenti,  anche da parte delle associazioni nazionali di
          rappresentanza,   assistenza   e   tutela   del   movimento
          cooperativo   di   cui   all'art.   5  del  citato  decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre
          1947,  n.  1577,  secondo  i principi e i criteri direttivi
          della   presente   legge   e  con  finalita'  di  sostegno,
          autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;
                e) svolgimento  della  vigilanza  nei  termini  e nel
          contesto  di  cui alla lettera d), anche mediante revisioni
          cooperative  per  le societa' cooperative non aderenti alle
          associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e
          tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del
          citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          14 dicembre  1947, n. 1577, e successive modificazioni, con
          le  stesse finalita' di quelle di cui alle lettere b) e d),
          a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          che  puo'  affidarne  l'esecuzione,  sulla base di apposite
          convenzioni,    alle    stesse    associazioni    nazionali
          riconosciute,  nell'ambito  di  un piano operativo biennale
          predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del
          medesimo  Ministero, d'intesa con le associazioni medesime,
          fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;
                f)   facolta'   del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  di  disporre  e far eseguire da propri
          funzionari  ispezioni  straordinarie,  per  accertamenti  a
          campione  o  sulla  base  di  esigenze  di  approfondimento
          derivanti  dalle  revisioni  cooperative  e  qualora  se ne
          ravvisi    l'opportunita',    finalizzate    ad   accertare
          principalmente:
                  1)   l'esatta  osservanza  delle  norme  di  legge,
          regolamentari, statutarie e mutualistiche;
                  2)  la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi
          generali  e  speciali  per  il  godimento  di  agevolazioni
          tributarie o di altra natura;
                  3)    il   regolare   funzionamento   contabile   e
          amministrativo dell'ente;
                  4)  l'esatta  impostazione  tecnica  ed il regolare
          svolgimento  delle  attivita' specifiche promosse o assunte
          dall'ente;
                  5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato
          delle attivita' e delle passivita';
                  6)  la  correttezza  dei  rapporti instaurati con i
          soci  lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti
          rispetto  al  regolamento ed alla contrattazione collettiva
          di settore;
                g) adeguamento  dei  parametri  previsti dall'art. 15
          della  legge  31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione
          obbligatoria  del bilancio in relazione all'esigenza di una
          effettiva   congruita'   dell'obbligo   di   certificazione
          rispetto  alla  consistenza  economica e patrimoniale della
          societa' cooperativa;
                h) definizione   delle   funzioni  dell'addetto  alle
          revisioni  delle  cooperative,  nominato dalle associazioni
          nazionali   di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del
          movimento   cooperativo,   quale   incaricato  di  pubblico
          servizio  e  definizione  dei  requisiti  per l'inserimento
          nell'elenco   di   cui   all'art.   5  del  citato  decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre
          1947, n. 1577;
                i)  distinzione  di finalita', compiti e funzioni tra
          le  revisioni  cooperative, le ispezioni straordinarie e la
          certificazione  di  bilancio, evitando la sovrapposizione e
          la  duplicazione  di  adempimenti tra le varie tipologie di
          controllo,  nonche'  tra  esse  e  la vigilanza prevista da
          altre norme per la generalita' delle imprese;
                l)  corrispondenza,  in coerenza con l'art. 45, primo
          comma,  della Costituzione, tra l'intensita' e l'onerosita'
          dei controlli e l'entita' delle agevolazioni assegnate alle
          cooperative per promuoverne lo sviluppo;
                m) adeguamento  dei  requisiti  per il riconoscimento
          delle  associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
          e   tutela   del   movimento  cooperativo,  allo  scopo  di
          assicurare maggiormente  le  condizioni per l'efficiente ed
          efficace  esecuzione  delle  revisioni  cooperative, tenuto
          conto  anche  di  quanto  previsto  alla lettera e) circa i
          compiti  di  vigilanza  che  possono  essere  affidati alle
          associazioni nazionali di cui all'art. 5 del citato decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre
          1947, n. 1577;
                n) istituzione  dell'Albo  nazionale  delle  societa'
          cooperative,  articolato  per provincia e situato presso le
          Direzioni  provinciali  del lavoro, ai fini della fruizione
          dei  benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e
          modalita'  di  tenuta  di  detto  Albo  con  le  competenze
          specifiche    delle   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato  e  agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente
          per  sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico
          di cui alla lettera b);
                o) unificazione  di  tutti  i  codici  identificativi
          delle singole societa' cooperative;
                p) cancellazione  dall'Albo  nazionale delle societa'
          cooperative,  e  conseguente  perdita dei benefici connessi
          all'iscrizione,   delle   cooperative  che  si  sottraggono
          all'attivita'   di   vigilanza  o  che  non  rispettano  le
          finalita'  mutualistiche,  nonche'  applicazione  dell'art.
          2543  del  codice  civile  in  caso  di  reiterate  e gravi
          violazioni del regolamento di cui all'art. 6 della presente
          legge;
                q) abrogazione   del   capo  II  del  citato  decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre
          1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione
          delle  altre  norme da abrogare in quanto incompatibili con
          le  innovazioni introdotte con i decreti legisiativi di cui
          al presente comma".

      
                           Art. 8-quater.
((  Proroga  di  termini  relativi  ad  adempimenti  delle societa' a
                      responsabilita' limitata

     1.   Le   societa'   a   responsabilita'   limitata,  costituite
antecedentemente al 1 gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre
2004  per  adeguare  l'ammontare  delle  quote  e  del  capitale alle
disposizioni  dettate  dall'articolo  2474;  primo,  secondo  e terzo
comma,  del  codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2,
lettera  b),  del  decreto  legislativo 24 agosto 1998, n. 213, ferma
restando  la  contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto
legislativo.))

      
                  Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art.  2474,  primo,  secondo e terzo
          comma, del codice civile e' il seguente:
                "Art.  2474  (Capitale  sociale).  - La societa' deve
          costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.
              Le  quote  di  conferimento  dei soci possono essere di
          diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
              Se  la  quota  di  conferimento e' superiore al minimo,
          deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.
              (Omissis).".
              - Il   decreto   legislativo  24 giugno  1998,  n.  213
          (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento
          nazionale,  a  norma  dell'art.  1,  comma  1,  della legge
          17 dicembre  1997,  n.  433)  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, supplemento ordinario.

      
                          Art. 8-quinquies.
((  Differimento  di  termini di scadenze previste dalla legge n. 416
       del 1998, in materia di metanizzazione del Mezzogiorno.

  1.  I  termini  per  la  presentazione al Ministero delle attivita'
produttive   della   documentazione   finale   di   spesa   e   della
documentazione di collaudo, gia' previsti dall'articolo 1, commi 1, 2
e  4,  della  legge  30 novembre  1998,  n.  416,  sono  differiti al
31 dicembre 2002.))

      
                  Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art.  1, comma 1, 2 e 4, della legge
          30 novembre  1998,  n.  416  (Modifiche alla legge 31 marzo
          1998,   n.  73,  recante  disposizioni  per  accelerare  la
          realizzazione   del   programma   di   metanizzazione   del
          Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche' il
          completamento dei progetti FIO) e' il seguente:
              "Art.  1. - 1.  La documentazione di collaudo di cui al
          comma 5 dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, deve,
          a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          per  l'istruttoria  finale  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre
          1996  di  cui  al  comma 6 dell'art. 2 della legge 31 marzo
          1998,  n.  73,  i  lavori  possono  essere  completati  con
          presentazione  della documentazione da cui risulti lo stato
          finale   della   spesa  al  Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   ai  sensi  del  decreto
          legislativo  3 aprile  1993, n. 96, entro trenta mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              3. (Omissis).
              4.  Per i progetti per i quali non sia stato presentato
          lo  stato  finale  di  spesa  di cui al comma 6 dell'art. 2
          della  legge  31 marzo 1998, n. 73, entro trenta mesi dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
          dichiarata  la  decadenza,  con  decreto  del  Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  dei  relativi  finanziamenti nazionali e
          comunitari.    Analogamente    si   provvede   qualora   la
          documentazione  di  collaudo non sia trasmessa al Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  entro
          quarantadue  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente legge.".

      
                           Art. 8-sexies.
          (( Etichettatura di sfarinati e paste alimentari

  1.  All'articolo  12,  comma  6,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  9 febbraio  2001,  n.  187,  le  parole: "Per centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2002".))

      
                  Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art.  12  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  9 febbraio 2001, n. 187 (Regolamento per
          la   revisione   della   normativa   sulla   produzione   e
          commercializzazione  di  sfarinati  e  paste  alimentari, a
          norma  dell'art.  50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146),
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  12  (Disposizioni transitorie e finali). - 1. E'
          consentita  la  produzione  di sfarinati e paste alimentari
          aventi  requisiti  diversi da quelli prescritti dalle norme
          del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorita'
          amministrativa previsti dal presente regolamento, quando e'
          diretta   alla  successiva  spedizione  verso  altri  Paesi
          dell'Unione  europea  o  verso  gli  altri Paesi contraenti
          l'accordo  sullo spazio economico europeo, a condizione che
          non  siano  nocivi  alla  salute umana ed il produttore, di
          volta in volta, invii preventivamente, a mezzo raccomandata
          fornita  di  ricevuta  di  ritorno indirizzata al Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali, una comunicazione
          scritta   nella   quale  siano  indicate  le  merci  ed  il
          quantitativo  da produrre, i requisiti di difformita' dalle
          norme  del presente regolamento, la quantita', il tipo e le
          caratteristiche delle materie prime e delle sostanze che si
          intendono utilizzare, la data di inizio della lavorazione e
          la  durata della medesima, nonche' il Paese di destinazione
          finale.
              2.   La  lavorazione  degli  sfarinati  e  delle  paste
          alimentari  di  cui  al  comma 1  va  effettuata in modo da
          rendere  possibile il diretto, immediato controllo da parte
          degli  organi  di  vigilanza, specie se tale lavorazione si
          effettua contemporaneamente a quella dei prodotti destinati
          al  consumo  nazionale.  Le  materie  prime  e  le sostanze
          diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati
          e  paste alimentari destinate al consumo nazionale, nonche'
          i  prodotti  destinati  alla  spedizione  verso altri Paesi
          dell'Unione  europea  o  verso  gli  altri Paesi contraenti
          l'accordo   sullo   spazio   economico   europeo   o   alla
          esportazione   ed   aventi   requisiti  diversi  da  quelli
          prescritti,  vanno  immagazzinati  in appositi locali sulla
          porta  dei quali deve essere affisso un cartello recante la
          scritta  a  caratteri  ben  visibili:  "Deposito di materie
          prime  e  di  prodotti  finiti  non  destinati  al  mercato
          nazionale".
              3.  Le  singole  materie  prime  di  base con requisiti
          diversi  da  quelli  prescritti  dalle  norme  del presente
          regolamento,   nonche'  le  sostanze  delle  quali  non  e'
          autorizzato  l'impiego  per la produzione degli sfarinati e
          delle  paste  alimentari ai sensi del presente regolamento,
          che,  invece,  si intendono utilizzare per la fabbricazione
          di  sfarinati  e  paste alimentari di cui al comma 1, vanno
          annotate  in apposito registro di carico e scarico il quale
          deve  riportare  le stesse indicazioni prescritte quando si
          intendono  utilizzare  le  stesse materie e sostanze per la
          fabbricazione  degli  sfarinati  e  delle  paste alimentari
          destinate all'esportazione, di cui al comma 4.
              4. E', altresi, consentita la produzione di sfarinati e
          paste   alimentari   aventi  requisiti  diversi  da  quelli
          prescritti  dalle  norme  del  presente  regolamento  e dei
          provvedimenti  dell'autorita'  amministrativa  previsti dal
          presente   regolamento,  purche'  si'  tratti  di  prodotti
          destinati  all'esportazione e non nocivi alla salute umana,
          previa   autorizzazione  da  concedersi  con  le  modalita'
          fissate  con  apposito decreto del Ministro delle politiche
          agricole   e   forestali,   di   concerto  con  i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita'.  Fino all'emanazione del predetto decreto continua
          ad  applicarsi  il decreto del Ministro per l'agricoltura e
          le foreste in data 9 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 8 del 10 gennaio
          1970,  fermo  restando  che  i richiami alla legge 4 luglio
          1967,  n.  580,  in  esso  contenuti,  con riferimento agli
          sfarinati  ed  alle paste alimentari, sono sostituiti con i
          richiami al presente regolamento.
              5.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  48  della legge
          24 aprile  1998,  n.  128,  e  dall'art.  9 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 novembre 1998, n. 502, e'
          vietata  l'importazione  di  sfarinati  e  paste alimentari
          aventi  requisiti  diversi da quelli prescritti dalle norme
          del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorita'
          amministrativa previsti dal presente regolamento.
              6. Fino al 30 giugno 2002 e' consentita l'utilizzazione
          di  etichette  ed imballaggi non conformi, purche' conformi
          alle  disposizioni  della legge 4 luglio 1967, n. 580 e del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.".

      
                           Art. 8-septies.
(( Proroga del termine per la prestazione del servizio militare nelle
loro  province da parte dei giovani residenti nei comuni delle Marche
       e dell'Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997.

  1.  Per  i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in
servizio di leva le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1 e
2,  del  decreto-legge  27 ottobre  1997,  n.  364,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17 dicembre  1997, n. 434, e successive
modificazioni,  si  applicano  nei  territori delle regioni Marche ed
Umbria,  nei  limiti  delle  richieste  di  personale  avanzate dalle
singole  amministrazioni  che  attestino  la persistenza di effettive
esigenze  connesse  agli interventi necessari a fronteggiare la crisi
sismica del 26 settembre 1997, fino al 31 dicembre 2002.))

      
                  Riferimenti normativi:
              - Il   testo   dell'art.   1-ter,   commi 1  e  2,  del
          decreto-legge  27 ottobre  1997,  n.  364,  convertito  con
          modificazioni   dalla   legge   17 dicembre  1997,  n.  434
          (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti
          eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria), e successive
          modificazioni, e' il seguente:
              "Art.  1-ter (Disposizioni  sul  servizio di leva e sul
          servizio  civile  sostitutivo). - 1. I soggetti interessati
          al  servizio  militare  o  al servizio civile relativamente
          agli  anni 1997, 1998, 1999 e 2000, residenti alla data del
          26 settembre  1997  nei comuni del territorio delle regioni
          Marche  e  Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere
          impiegati,   fino   al  31 dicembre  2000,  anche  se  gia'
          incorporati  ed  in servizio, come coadiutori del personale
          delle  amministrazioni  dello  Stato, delle regioni o degli
          enti  locali  territoriali  per  le  esigenze connesse alla
          realizzazione  degli interventi necessari a fronteggiare la
          crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.
              2. Coloro  che intendono beneficiare delle disposizioni
          di  cui  al comma 1 devono presentare domanda, se gia' alle
          armi  o  in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo
          e,  se  ancora  da  incorporare,  ai  distretti militari di
          appartenenza.  I  comandi  militari  competenti, sulla base
          delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni
          dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali
          e  loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti
          interessati,  tenendo  conto delle professionalita' e delle
          attitudini  individuali  dai soggetti medesimi a svolgere i
          previsti  interventi.  Per  il  vitto  e l'alloggio di tali
          soggetti  si  provvedera'  tenendo conto della ricettivita'
          delle  caserme  e  della disponibilita' dei comuni, nonche'
          autorizzando  il  pernottamento  ed  eventualmente il vitto
          presso   le   rispettive   abitazioni.  L'assegnazione  dei
          militari  di  leva alle amministrazioni che hanno stipulato
          una   convenzione   avverra'   entro   venti  giorni  dalla
          presentazione della domanda da parte dei militari stessi.".

      
                           Art. 8-octies.
                 (( Minoranze linguistiche storiche

  1.  I  termini  di  cui  all'articolo 13 del decreto del Presidente
della  Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono prorogati di tre mesi a
decorrere dalla scadenza fissata nel medesimo articolo.
  2.  Le  somme  iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai
sensi  degli  articoli  9,  comma  2,  e  15,  comma  1,  della legge
15 dicembre  1999,  n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche", non utilizzate al 31 dicembre 2001,
possono essere impegnate nell'esercizio successivo.))

      
                  Riferimenti normativi:
              - Il  testo  dell'art.  13  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  2 maggio  2001,  n.  345 (Regolamento di
          attuazione  della  legge  15 dicembre 1999, n. 482, recante
          norme  di  tutela delle minoranze linguistiche storiche) e'
          il seguente:
              "Art.  13 (Disposizioni  transitorie). - 1. Nella prima
          fase di applicazione del presente regolamento, i termini di
          cui  ai  commi 2  e 3 dell'art. 8, sono fissati in tre mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i
          termini  di  cui ai commi 5, 6, 7, del medesimo art. 8 sono
          fissati,  rispettivamente,  in quattro, cinque e sette mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
              2. Il  presente  regolamento  si applica alla minoranza
          linguistica  slovena  fino alla completa operativita' della
          legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela
          della   minoranza   linguistica   slovena   nella   regione
          Friuli-Venezia Giulia".
              3. Entro  un  anno  dalla  sua  entrata  in  vigore  il
          presente regolamento e' sottoposto a revisione.".
              - Il   testo   dell'art.   9,   comma 2,   della  legge
          15 dicembre 1999, n. 482 e' il seguente:
              "2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di
          cui  al  comma 1,  le pubbliche amministrazioni provvedono,
          anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
          presenza  di  personale che sia in grado di rispondere alle
          richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A
          tal  fine  e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento per gli affari regionali, un
          Fondo  nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
          con  una  dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a
          decorrere  dal  1999.  Tali  risorse,  da considerare quale
          limite  massimo  di  spesa,  sono ripartite annualmente con
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite
          le amministrazioni interessate.".
              - Il   testo   dell'art.   15,   comma 1,  della  legge
          15 dicembre 1999, n. 482 e' il seguente:
              "1. Oltre  a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1,
          e  9,  comma 2,  le  spese  sostenute dagli enti locali per
          l'assolvimento  degli  obblighi  derivanti  dalla  presente
          legge  sono  poste  a  carico del bilancio statale entro il
          limite  massimo  complessivo  annuo  di  L. 8.700.000.000 a
          decorrere dal 1999.".

      
                           Art. 8-nonies.
 (( Differimento di interventi nel settore della ricerca scientifica

  1.  Al  fine  di differire gli interventi nel settore della ricerca
scientifica  utilizzando le risorse finanziarie stanziate dalla legge
23 dicembre  2000, n. 388, e successive modificazioni, e' autorizzata
la spesa:
    a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317 migliaia di euro
per  ciascuno  degli  anni  2002  e  2003, finalizzata all'incremento
dell'importo   per   il   finanziamento   di   progetti   di  ricerca
universitaria   di   rilevante   interesse   nazionale  e  di  grandi
attrezzature scientifiche universitarie;
    b) di  lire  4,5  miliardi  per l'anno 2001, di 1.291 migliaia di
euro per l'anno 2002 e di 1.807 migliaia di euro per l'anno 2003, per
interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria;
    c) di  19.109  migliaia  di  euro  per  l'anno  2002  e di 20.658
migliaia  di  euro per l'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per
le agevolazioni alla ricerca.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma  1  per  il triennio 2001-2003, pari a 6,5 miliardi di lire per
l'anno  2001,  a  61.717  migliaia di euro per l'anno 2002 e a 63.782
migliaia di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.))

      
                  Riferimenti normativi:
              - La  legge  23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato    -    legge   finanziaria   2001),   e   successive
          modificazioni,   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario.

      
                               Art. 9.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


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