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MASSIMO VALERO
Regole di gara, pubblicità delle
progettazioni e qualificazione:
nuovi orientamenti dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici
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Con tre recenti determinazioni, numeri 17, 18 e 19/2001 (rese note tramite il sito Internet www.autoritalavoripubblici.it e non ancora pubblicate in G.U. - clicca qui per consultarle) l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici interviene su diversi argomenti esercitando nuovamente la propria funzione di "nomofilachia" nel campo degli appalti pubblici.
Le tre determinazioni si occupano rispettivamente dell’ammissibilità di aggiudicazione della gara in presenza di un’unica offerta valida, di incarichi di progettazione di importo inferiore a 40.000 Euro e di stesura dei bandi in relazione ad alcune categorie di lavori.
Di seguito, in breve, il contenuto:
OFFERTA UNICA:
Il primo problema affrontato dall’Autorità nasce dal rapporto tra la risalente disposizione dell’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e il recente art. 76, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Da una parte il Regolamento di contabilità di Stato dispone che " nel giorno e nell’ora stabiliti dall’avviso d’asta, l’autorità che presiede all’incanto dichiara aperta l’asta che……..è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due ( offerte), salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell’avviso d’asta che, tenendosi (la stessa) col sistema delle offerte segrete, si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta".
Dall’altra, la disposizione del Regolamento Merloni prevede che " non si fa luogo ad appalto concorso o a licitazione privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre" ed " in tal caso, la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni ed aggiudica comunque l’appalto all’esito della seconda procedura".
L’Autorità osserva che si tratta di discipline che riguardano momenti diversi della procedura di gara "che si integrano tra loro, senza sovrapporsi: l’una, infatti, riguarda, sotto il profilo della concorrenzialità, le condizioni minime da rispettare nella fase precedente agli inviti alla gara; l’altra riguarda il momento successivo delle offerte valide presentate".
Il dettato del DPR 827/24, valido per le aste e le licitazioni private, è posto a garanzia della concorrenza nelle procedure di appalto ed è volto ad assicurare l’esigenza a che all’aggiudicazione del contratto si pervenga solo in esito ad un confronto tra più offerte valide, per assicurare la effettività del confronto fra più soggetti (fatta salva la sola facoltà per l’amministrazione procedente di aggiudicare ugualmente la gara all’unico offerente a condizione però che ne sia stata data informazione nell’avviso di gara e che si proceda con il sistema dell’offerta segreta).
La disposizione del DPR 554/99 è invece rivolta alla procedura della licitazione privata e a quella dell’appalto concorso, entrambe caratterizzate da una prima fase di qualificazione alla gara ed in una seconda fase di presentazione delle offerte. Per cui è sottesa la necessità per la stazione appaltante di verificare se, sulla base dei soggetti ammessi alla gara, siano assicurate le condizioni minime di concorrenza, ovvero si sia in presenza di almeno tre concorrenti.
Quindi la stazione appaltante ha comunque la facoltà di aggiudicare in presenza di una sola offerta valida, purché abbia inserito detta previsione nel bando di gara.
L’art. 76, comma 2, del regolamento Merloni prevede inoltre che qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre la stazione appaltante bandisca una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudichi comunque l’appalto all’esito della seconda procedura.
In questo caso l’Autorità ritiene che l’amministrazione abbia comunque il potere di non aggiudicare, anche nella seconda gara, qualora la verifica (obbligatoria) della congruità dell’unica offerta presentata dia un esito non positivo. Inoltre il potere di non aggiudicare può trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse.
CONCLUSIONI:
- l’istituto dell’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida è tuttora regolato dall’art. 69 del R.D. 827/1924 limitatamente alle procedure avviate originariamente per pubblico incanto o per licitazione privata: in tali casi il numero minimo necessario di offerte effettive per la legittima aggiudicazione della gara deve essere almeno pari a due, salvo la sussistenza di una espressa clausola nel bando di gara che preveda l’aggiudicazione all’unico offerente;
- l’art. 76, comma 2, del D.P.R. 554/99 laddove prevede che nel caso di licitazione privata e appalto concorso non si procede qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre, si riferisce testualmente alla potenzialità degli offerenti qualificati per la partecipazione alla gara e non all’effettività delle offerte presentate nella procedura selettiva medesima;
- a seguito di pubblico incanto esperito in seconda fase ai sensi dell’art. 76, comma 2, del DPR 554/99 o con riferimento al pubblico incanto ed alla licitazione privata in prima fase ai sensi dell’art. 69 R.D. 827/24 e sempre che in tal caso il bando preveda la clausola di aggiudicabilità, l’amministrazione è tenuta, in presenza di unica offerta valida, a procedere all’aggiudicazione del contratto, salvo che non ricorrano eccezionali motivi di pubblico interesse; detti motivi possono sostanziarsi nella verifica della non congruità dell’offerta, nell’accertamento di carenze o irregolarità nella procedura di gara ovvero nel venir meno dell’esigenza pubblica per la quale è stata avviata la procedura concorsuale.
PUBBLICITA’ DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE:
La seconda determinazione prende in esame alcune procedure di affidamento di incarico di progettazione sotto la soglia dei 40.000 euro posti in essere in Puglia.
Per questo tipo di affidamento il Regolamento Merloni impone soltanto un’adeguata pubblicità all’esigenza di acquisire la prestazione professionale richiesta e di rendere noto l’affidamento dell’incarico con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata.
Tuttavia la stazione appaltante che ricorra ad avvisi di selezione per affidare tali incarichi dovrà comunque garantire che la pubblicizzazione degli stessi sia volta all’effettiva conoscenza al pubblico di potenziali destinatari, con riferimento ai contenuti dell’incarico e con attenzione al tempo sufficiente per la pubblicità della selezione stessa.
Inoltre, per gli incarichi di progettazione sottoposti al proprio esame (successivi all’entrata in vigore della legge 415/98), l’Autorità non ne ha ritenuto possibile l’affidamento subordinando la corresponsione dei compensi al finanziamento dell’opera.
Infine una censura al ricorso ad una serie di affidamenti che, frazionando artificiosamente un incarico unitario, eludono la necessaria procedura prevista per le progettazioni di valore superiore ai 40.000 euro.
CONCLUSIONI:
Gli affidamenti esaminati dall’Autorità sono in contrasto con la normativa vigente in materia di affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per:
assenza di adeguata pubblicità e mancata indicazione dei criteri di selezione dei professionisti; (contrasto con l’art.17, comma12, della L.109/94 e con l’art.62, comma 1, del DPR 554/99);
subordinazione del compenso professionale al finanziamento dell’opera; (contrasto con l’art.17, comma 12 bis, della L.109/94);
frazionamento dell’incarico; (contrasto con l’art.17, comma 14, della L.109/94 e con l’art.62, comma 10, del D.P.R.554/99).
QUALIFICAZIONE:
Con la terza determinazione l’Autorità fa chiarezza su alcune questioni sollevate da alcune SOA e da alcune associazioni di imprenditori in merito alla corretta qualificazione di lavori nelle nuove categorie di cui all’allegato A del DPR 34/2000 pervenendo alle seguenti
CONCLUSIONI:
l’esecuzione di attività di bonifica da ordigni esplosivi è un servizio e non rientra quindi nell’ambito di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
l’istallazione dei sistemi di video sorveglianza rientra nella categoria OS5;
l’esecuzione di opere murarie a secco su beni vincolati rientrano nella cat. OG2 o nella cat. OS2 a seconda che riguardino il restauro di un immobile o che riguardino l’esecuzione di un restauro di una superficie decorata; qualora siano da realizzarsi nell’ambito di manufatti che non detengono alcun carattere di intrinseca monumentalità o che ricadono in ambiti territoriali assoggettati ad un vincolo di tutela paesistica, rientrano nell’OS7;
gli impianti tecnologici di cui alle categorie OS3, OS5,OS28,OS30 da realizzarsi in opere generali, già realizzate o in corso di esecuzione, qualora costituiscano un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, rientrano nella categoria OG11;
i singoli impianti tecnologici, qualora non costituiscano un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, sono da considerarsi appartenenti alle specifiche categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) e possono essere realizzati anche da imprese in possesso di qualificazione nella categoria OG11, purché l’importo di classifica posseduto sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie posti a base di gara;
l’esecuzione degli impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo rientra nella categoria OS 9;
gli impianti di protezione catodica rientrano nella categoria OG 10;
Infine l’Autorità di vigilanza interviene sulla produzione di documenti in sede di partecipazione alle gare e, conformandosi alla necessaria semplificazione dell’attività amministrativa che prende le mosse dall’autocertificazione, autorizza le imprese a produrre l’attestazione SOA in copia fotostatica, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso; tale attestazione, rilasciata da una SOA autorizzata, deve essere ritenuta dimostrativa della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti e, pertanto, sostitutiva delle referenze bancarie.
Sempre in linea con le verifiche d’ufficio poste in essere dalle PP.AA a seguito di autocertificazione, le stazioni appaltanti potranno verificare la veridicità del contenuto dell’attestazione attraverso la consultazione, nel sito Internet www.autoritalavoripubblici.it, dell’elenco delle imprese attestate.
Torino, 4.10.2001