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Riportiamo qui di seguito il testo delle seguenti determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici:
Determinazione 26 luglio 2001 n. 17 - Oggetto: "Ammissibilità di aggiudicazione della gara in presenza di un’unica offerta valida".
Determinazione 26 luglio 2001 n. 18 - Oggetto: "Incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 40.000 Euro".
Determinazione 27 settembre 2001 n. 19 - Oggetto: chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla stesura dei bandi di gara (art. 1, art. 30 e allegato A del DPR 34/2000; art. 73 del DPR 554/99).
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AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - Determinazione 26 luglio 2001 n. 17/2001 - Oggetto: "Ammissibilità di aggiudicazione della gara in presenza di un’unica offerta valida".
Premesso:
Alcune stazioni appaltanti hanno chiesto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di fornire un’interpretazione circa il contenuto della disposizione di cui all’art. 76, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) con quali modalità possa stabilirsi un coordinamento tra la citata disposizione e l’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
b) l’effettivo significato dell’inciso " la stazione appaltante……aggiudica comunque l’appalto all’esito della seconda procedura" contenuto nel secondo periodo della norma in questione.
Stante il rilievo che riveste la questione in oggetto ed il coinvolgimento di molteplici interessi del settore degli appalti pubblici, in conformità a quanto disposto nel Regolamento sul funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, secondo il quale ogni valutazione dei problemi e delle prassi va condotta in base agli apporti delle Amministrazioni ed enti rappresentativi di apparati ed interessi del settore dei lavori pubblici, l’Autorità ha convocato un’audizione, che si è tenuta presso la propria sede in data 5 aprile 2001.
Conseguentemente sono state acquisite memorie e documenti dei partecipanti all’audizione ed il Consiglio dell’Autorità ha assunto la seguente deliberazione.
Considerazioni dell’Autorità
Occorre preliminarmente osservare che la problematica inerente l’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida non trova specifica soluzione nelle norme di cui alla legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, dal momento che i relativi artt. 20 e 21, riguardanti, rispettivamente, la disciplina di scelta dei contraenti ed i criteri di aggiudicazione delle gare, nulla dispongono al riguardo.
In particolare, l’art. 20 della legge n. 109/94, che fissa i principi di ordine generale sulle procedure di scelta del contraente, si limita a far riferimento ai pubblici incanti, alla licitazione privata, all’appalto concorso ed alla trattativa privata, senza tuttavia prevedere alcuna particolare modalità relativa alla questione di cui trattasi; così come il successivo art. 23, riguardante la licitazione privata, nulla dispone in merito al numero minimo di offerte valide che è necessario affinché si possa provvedere alla legittima aggiudicazione di gara.
Il quadro normativo di riferimento va pertanto ricercato sia nei principi di derivazione comunitaria sia, per quanto riguarda il diritto interno, nell’art. 69 del R.D. 827/1924 e nell’art. 76 del D.P.R. 554/99.
Il principio comunitario della garanzia della concorrenza nelle procedure di appalto, principio volto ad assicurare la potenziale partecipazione di una pluralità di soggetti trova sul piano del diritto interno uno speculare corollario nella finalità che sottendono alla disposizione di cui all’art. 69 del R.D. 827/1924.
Detta norma, infatti, con riferimento alla procedura di aggiudicazione dei contratti per asta pubblica espressamente prevede che " nel giorno e nell’ora stabiliti dall’avviso d’asta, l’autorità che presiede all’incanto dichiara aperta l’asta che……..è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due ( offerte), salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell’avviso d’asta che, tenendosi (la stessa) col sistema delle offerte segrete, si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta".
Scopo della disposizione è quello di assicurare l’esigenza a che all’aggiudicazione del contratto si pervenga solo in esito ad un confronto tra più offerte valide e fatta salva la sola facoltà per l’amministrazione procedente di aggiudicare ugualmente la gara all’unico offerente a condizione però che ne sia stata data informazione nell’avviso di gara e che si proceda con il sistema dell’offerta segreta.
Il riferimento contenuto nell’art. 69 del R.D. 827/1924 al dato oggettivo delle due offerte, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è da ritenersi riferito non ai potenziali offerenti, bensì ai soggetti che abbiano effettivamente presentato una offerta valida; in altri termini esso è teso ad assicurare la effettività del confronto fra più soggetti.
Occorre anche aggiungere che la norma di cui trattasi è di diretta applicazione solo per i pubblici incanti, mentre per le licitazione private la stessa è stata estesa in forza del richiamo espresso dettato dall’art. 89 dello stesso R.D. 827/1924. Di conseguenza essa non vige né per la trattativa privata né per la procedura dell’appalto concorso, in quanto trattasi di norma speciale con contenuto restrittivo non applicabile in via di estensione né tanto meno in via analogica.
Per la trattativa privata, pertanto, continua a vigere il principio opposto secondo il quale può considerarsi legittimamente intrapreso il procedimento contrattuale a trattativa privata nel caso in cui delle più imprese interpellate dall’amministrazione ai fini del procedimento concorsuale, una sola abbia trasmesso tempestivamente la propria offerta, rendendosi con ciò inattuabile la possibilità del confronto concorrenziale tra più offerte.
Per l’appalto concorso poi, mancando un espresso richiamo analogo a quello vigente per la licitazione privata, se ne può dedurre che non è richiesta ai fini dell’aggiudicazione della gara stessa una pluralità di offerte. Da ciò consegue che l’Amministrazione non può legittimamente negare l’aggiudicazione della gara all’unica impresa offerente, purchè siano stati ammessi a partecipare almeno tre candidati qualificati, senza aver preventivamente valutato l’offerta presentata sotto il profilo tecnico ed economico, dovendo invece motivare adeguatamente la decisione di non pervenire all’aggiudicazione in relazione alle ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la soluzione negativa ed in particolare la non convenienza economica dell’offerta.
La disposizione dunque di cui all’art. 69 del R.D. 827/1924 riguarda unicamente pubblico incanto e licitazione privata, tenendo comunque presente che, nel caso difetti nel bando l’espressa previsione dell’aggiudicabilità anche nel caso di presentazione di un’unica offerta, l’amministrazione ha l’obbligo e non la facoltà di dichiarare deserta la gara.
Occorre ora esaminare l’innovazione normativa di cui all’art. 76, comma 2, del D.P.R. 554/99 e come la stessa si coordini con quanto stabilito nell’art. 69 del R.D. 827/1924.
L’art. 76, comma 2, del regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici prevede che " non si fa luogo ad appalto concorso o a licitazione privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre" ed aggiunge che " in tal
caso, la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni ed aggiudica comunque l’appalto all’esito della seconda procedura".
Va preliminarmente considerato che la norma di cui trattasi riguarda per sua espressa previsione i "candidati qualificati", cioè quei soggetti che avendo presentato domanda di partecipazione alle relative procedure di gara siano stati ritenuti idonei a concorrere dalla stazione appaltante. Il fatto che la norma faccia riferimento, in via esclusiva, alla procedura della licitazione privata e a quella dell’appalto concorso, cioè a due procedure consistenti in una fase di qualificazione alla gara ed in una di presentazione delle offerte, consente di ritenere che è fatto obbligo all’amministrazione aggiudicatrice di verificare se, sulla base dei soggetti ammessi alla gara, siano assicurate le condizioni minime di concorrenza; condizioni che si possono ritenere assolte nel caso in cui il numero degli ammessi alla gara non sia inferiore a tre. Ecco quindi che assicurando la partecipazione plurima alle procedure di gara si ottempera al principio comunitario della garanzia della concorrenza; partecipazione che con l’entrata in vigore a pieno regime della disciplina sulla qualificazione delle imprese potrà essere tale da ovviare all’inconveniente della limitata reperibilità di imprese qualificate nei singoli settori di interesse.
Ecco quindi che il problema del coordinamento tra quanto disposto dall’art. 76, comma 2, del D.P.R. 554/99 e dall’art. 69 del R.D. 827/1924 non comporta particolare difficoltà, trattandosi di discipline che riguardano momenti diversi della procedura di gara, che si integrano tra loro, senza sovrapporsi: l’una infatti riguarda, sotto il profilo della concorrenzialità, le condizioni minime da rispettare nella fase precedente agli inviti alla gara, l’altra riguarda il momento successivo delle offerte valide presentate.
La conseguenza è quindi che la stazione appaltante ha comunque la facoltà di aggiudicare in presenza di una sola offerta valida ai sensi dei citati artt. 69 e 89 del R.D. 827/1924, purchè abbia inserito detta previsione nel bando di gara.
Maggiori difficoltà interpretative sorgono dalla lettura del secondo periodo dell’art. 76, comma 2, del regolamento citato laddove si prevede che qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre " la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque l’appalto all’esito della seconda procedura".
Occorre in primo luogo precisare che la citata disposizione si riferisce testualmente alla gara indetta in seconda battuta, rimanendo pertanto fuori dal suo ambito applicativo il pubblico incanto che sia stato indetto originariamente con ciò restando immutate le regole all’uopo fissate dal citato art. 69 del R.D. 827/1924.
Per quanto attiene invece all’eventuale obbligo incondizionato di aggiudicare gravante in capo all’amministrazione si formulano le seguenti considerazioni.
La giurisprudenza comunitaria ha in più occasioni rilevato come non possa desumersi dalle direttive europee alcun obbligo dell’amministrazione di procedere all’aggiudicazione degli appalti pubblici soprattutto in presenza di un’unica offerta valida, non rinvenendosi nella direttiva 93/37/CE alcuna disposizioni espressa in tal senso.
Peraltro, la previsione contenuta nell’ultima parte dell’art. 76, comma 2, del D.P.R. 554/99 essendo tesa ad assicurare l’esigenza di tempestività e contenimento dei costi delle procedure di gara, potrebbe essere interpretata nel senso di rendere obbligatorio per l’amministrazione di procedere all’aggiudicazione della seconda gara, anche in presenza di una sola offerta valida.
Detta interpretazione tuttavia non può essere condivisa sia perché in contrasto con i principi comunitari suesposti, sia perché in contrasto con lo stesso principio emergente dalla normativa nazionale.
Deve, pertanto, ritenersi che residui in capo all’amministrazione il potere di non aggiudicare, anche nella seconda gara, l’appalto in questione, qualora la verifica della congruità della offerta presentata dia un esito non positivo. Verifica che deve considerarsi obbligatoria da parte dell’amministrazione aggiudicatrice alla luce del principio di effettività ed efficienza dell’azione amministrativa. Con la considerazione ulteriore che il potere di non aggiudicare può trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse (es. eccessiva onerosità del prezzo indicato nell’offerta dell’impresa).
Si può in conclusione affermare che residua in capo all’amministrazione il potere discrezionale, da esercitarsi in ipotesi eccezionali, di non aggiudicare l’appalto anche nella seconda gara qualora la verifica della congruità della offerta presentata dia un esito non positivo.
Il potere discrezionale de quo può trovare esplicazione anche nell’ipotesi in cui si accertino carenze o irregolarità nelle condizioni stabilite per la gara, che hanno comportato una scarsa partecipazione alla stessa.
Parimenti andrà valutata, da parte dell’Amministrazione, la permanenza della necessità di soddisfare quell’esigenza pubblica per la quale è stata predisposta la prima gara, i costi sostenuti dall’Amministrazione e dal o dai partecipanti, la tipologia di appalto ed il relativo importo, qualora costituiscano motivazione alla scarsa partecipazione delle imprese.
Sulla base delle suindicate considerazioni il Consiglio nell’adunanza del 26 luglio 2001 ha deliberato quanto segue:
- l’istituto dell’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida è tuttora regolato dall’art. 69 del R.D. 827/1924 limitatamente alle procedure avviate originariamente per pubblico incanto o per licitazione privata: in tali casi il numero minimo necessario di offerte effettive per la legittima aggiudicazione della gara deve essere almeno pari a due, salvo la sussistenza di una espressa clausola nel bando di gara che preveda l’aggiudicazione all’unico offerente;
- l’art. 76, comma 2, del D.P.R. 554/99 laddove prevede che nel caso di licitazione privata e appalto concorso non si procede qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre, si riferisce testualmente alla potenzialità degli offerenti qualificati per la partecipazione alla gara e non all’effettività delle offerte presentate nella procedura selettiva medesima;
- a seguito di pubblico incanto esperito in seconda fase ai sensi dell’art. 76, comma 2, del D.P.R. 554/99 o con riferimento al pubblico incanto ed alla licitazione privata in prima fase ai sensi dell’art. 69 R.D. 827/24 e sempre che in tal caso il bando preveda la clausola di aggiudicabilità, l’amministrazione è tenuta, in presenza di unica offerta valida, a procedere all’aggiudicazione del contratto, salvo che non ricorrano eccezionali motivi di pubblico interesse; detti motivi possono sostanziarsi nella verifica della non congruità dell’offerta, nell’accertamento di carenze o irregolarità nella procedura di gara ovvero nel venir meno dell’esigenza pubblica per la quale è stata avviata la procedura concorsuale.
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 luglio 2001
Il Presidente
Prof. Francesco Garri
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AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - Determinazione 26 luglio 2001 n. 18/2001 - Oggetto: "Incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 40.000 Euro".
Alcuni Comuni della provincia di Foggia hanno avviato procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore ai 40.000 Euro, per la redazione di progetti definitivi necessari per accedere ai finanziamenti previsti dalla Legge Regionale 25.9.2000 n.13, avente per oggetto "Procedure per l’attivazione del programma operativo della Regione Puglia 2000/2006".
Dalla documentazione pervenuta dai Comuni, ai quali sono state richieste informazioni sugli avvisi e circa successivi provvedimenti adottati, in relazione agli stessi, si sono rilevati, in genere, i seguenti elementi di contrasto con la normativa vigente in materia di affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.
1) Assenza di adeguata pubblicità e mancata indicazione dei criteri di selezione dei professionisti; contrasto con l’art. 17, comma12, della L. 109/94 e con l’art. 62, comma 1, del D.P.R. 554/99.
Si osserva che, con l’entrata in vigore del D.P.R. 554/99, sono state precisate e riviste le forme di pubblicità per l’affidamento degli incarichi di progettazione, nonché i criteri di scelta del professionista, stabiliti dall’art.17 della L.109/94.
Per gli incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro, l’art.62, comma 1, del D.P.R. 554/99 prevede una forma di pubblicità semplificata, disponendo di dare "adeguata pubblicità" all’esigenza di acquisire la prestazione professionale richiesta e di rendere noto l’affidamento dell’incarico con "adeguate formalità", unitamente alle motivazioni della scelta effettuata; non vengono, pertanto, esattamente definiti tempi e modi di dare pubblicità agli affidamenti, né vengono stabiliti precisi criteri di selezione, che, comunque, oltre ad essere resi noti dalla stazione appaltante, dovranno sempre trovare riferimento nella verifica dell’esperienza e della capacità professionale del progettista, in relazione al progetto da affidare, come precisato dall’art.17, comma 12, della L.109/94.
Nondimeno, qualora la stazione appaltante opti per una procedura di tipo selettivo di evidenza pubblica, la pubblicità dovrà, coerentemente, essere funzionale, nel senso che il mezzo prescelto per pubblicizzare l’avviso dovrà essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all’affidamento, in relazione all’entità e all’importanza dell’incarico; pur trattandosi di avvisi di selezione e non di bandi di gara in senso proprio, non potranno, altresì, obliterarsi sul piano del contenuto informativo minimo dell’avviso, quelle notizie che consentano di individuare l’oggetto dell’incarico ed il suo valore (con indicazione, quindi, dell’entità dei lavori e del compenso stimato), nonché gli elementi valutativi considerati ai fini della selezione (che non potranno comunque essere estranei a quelli desumibili dai curricula).
In tal senso si è recentemente anche espresso il TAR Puglia – Bari – Sez.I, con sentenza n.1205 del 19.4.2001.
La carenza di pubblicità è apparsa spesso rilevante in relazione all’esiguo tempo di pubblicazione, solo presso l’Albo pretorio, limitato in alcuni casi a 10 giorni.
Negli avvisi si è rilevata inoltre la totale mancanza di criteri di valutazione dei curricula; se è vero, per incarichi inferiori ai 40.000 Euro, che la procedura di scelta del progettista può non presentare le formalità di una procedura quale quella stabilita dal D.P.R. 554/99 per incarichi di importo superiore, l’amministrazione deve comunque rispettare i canoni di imparzialità e buona amministrazione; gli avvisi esaminati, invece, in alcuni casi rivendicavano l’insindacabilità della scelta, in altri indicavano criteri non razionali e lesivi della par condicio tra i partecipanti.
2) Subordinazione del compenso professionale al finanziamento dell’opera; contrasto con l’art.17, comma 12 bis, della L.109/94.
Si è rilevato come gli avvisi o i disciplinari da stipularsi con i professionisti, subordinassero il compenso della prestazione al finanziamento dell’opera, prevedendo, in caso di mancato finanziamento, la prestazione gratuita o un esiguo simbolico "rimborso delle spese".
Si rileva come la legge 415/98, modificando la 109/94 e riconfermando il principio di inderogabilità dei minimi, ha introdotto la sanzione di nullità di ogni patto contrario ed ha espressamente disposto che "le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi…all’ottenimento del finanziamento".
Non si ritiene pertanto possibile l’affidamento di incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi al finanziamento dell’opera successivamente alla data del 18.12.1998, di entrata in vigore della legge 415/98.
3) Frazionamento dell’incarico; contrasto con l’art.17, comma 14, della L.109/94 e con l’art.62, comma 10, del D.P.R.554/99.
In considerazione della possibilità di affidare a professionisti esterni anche l’incarico di progettazione esecutiva ed, eventualmente, di direzione lavori, la valutazione del compenso, sulla base del quale definire le modalità di affidamento, deve comprendere anche tali prestazioni; la procedura delineata da alcuni Sindaci, che hanno rappresentato come, in caso di finanziamento dell’opera, si riservino un ulteriore avviso per l’affidamento della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori è da ritenersi in contrasto con la normativa sopra richiamata.
Un caso di artificioso frazionamento dell’incarico, oltre che di contrasto con canoni di imparzialità e buona amministrazione, si è rilevato anche nel caso in cui il Comune ha affidato più incarichi di progettazione, la cui esigenza di affidamento era stata resa nota con lo stesso avviso, al medesimo raggruppamento di professionisti; benché fossero idonei anche altri professionisti, o raggruppamenti di questi, non è stato applicato alcun criterio di rotazione e, di fatto, si è proceduto all’affidamento di un incarico ben superiore ai 40.000 Euro; aver affidato gli incarichi ad un unico gruppo di professionisti appare incongruo anche con la necessità di termini brevi stabiliti per la redazione dei progetti, a meno di non poter ritenere i lavori, oggetto delle progettazioni, strettamente connessi e riconducibili, quindi, ad un unico intervento.
Inoltre, qualora vi sia necessità di acquisire la relazione geologica, la stima del corrispettivo, indispensabile per individuare le modalità di selezione del progettista, dovendo comprendere tutti i servizi, deve includere anche il corrispettivo per l’elaborazione della relazione geologica.
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 luglio 2001
Il Presidente
(Francesco Garri)
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AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - Determinazione 27 settembre 2001 n. 19 - Oggetto: chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla stesura dei bandi di gara (art. 1, art. 30 e allegato A del DPR 34/2000; art. 73 del DPR 554/99).
Premesso che:
§ sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste in merito alle disposizioni contenute nel regolamento recante il nuovo sistema di qualificazione di cui al DPR 34/2000 e nei comunicati inviati da questa Autorità alle Soa in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA per l’attività di qualificazione delle imprese;
§ l’Autorità ha dato riscontro a tali richieste fornendo alle SOA ulteriori indicazioni;
§ tali indicazioni incidono sulle modalità di qualificazione delle imprese e dunque
producono conseguenze sulla qualificazione delle imprese in gara;
§ le associazioni di categoria lamentano la mancata rispondenza dei criteri di qualificazione ai criteri di stesura dei bandi di gara adottati dalle stazioni appaltanti soprattutto in riferimento all’identificazione di alcune categorie di lavorazioni nella declaratoria di cui all’allegato A del DPR 34/2000;
§ le questioni sono state sottoposte all’esame della Commissione Consultiva, ex art.5 del DPR 34/2000, e del gruppo di lavoro, costituito presso l’Autorità, cui partecipano le associazioni di categoria rappresentative di imprese, di stazioni appaltanti e degli ordini professionali, di cui si è acquisito il parere.
Considerato in fatto
- alcune SOA hanno ricevuto, da parte di imprese, richieste di essere qualificate nel settore della bonifica da ordigni esplosivi;
- la Federazione Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche ha sottoposto all’Autorità la questione inerente l’inquadramento dei lavori relativi l’istallazione dei sistemi di video sorveglianza nella declaratoria delle categorie di cui all’allegato A del DPR 34/2000.
L’ANIE, aderente alla Federazione suddetta, ha evidenziato che tali impianti potrebbero rientrare nella categoria OS5, in qualità di impianti di antintrusione, ma nello stesso tempo anche nella categoria OS19, per la loro connotazione, più propria, di impianti di telecomunicazione;
- alcune SOA hanno sottoposto all’esame dell’Autorità la problematica concernente la riconducibilità dei lavori di esecuzione di opere murarie a secco, realizzate in ambiti assoggettati a tutela paesistica, alla declaratoria di cui all’allegato A del DPR 34/2000. E’ stato evidenziato che le Stazioni appaltanti classificano tali opere in maniera indifferenziata talvolta nella cat.OG 1, talvolta nella cat. OG13 e talvolta nella cat. OS 7;
- alcune imprese hanno evidenziato la mancata previsione nei bandi di gara -concernenti l’affidamento di lavori rientranti nelle declaratorie delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28, OS30 - della possibilità , da parte di soggetti qualificati nella cat. OG11, di eseguire gli impianti rientranti nelle categorie specializzate;
- alcune SOA hanno richiesto chiarimenti in merito all’inquadramento nell’ambito della declaratoria delle categorie di cui all’allegato A del DPR 34/2000 delle seguenti lavorazioni :
- impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo,
- impianti di protezione catodica;
- è stato segnalato che numerose stazioni appaltanti richiedono in gara, alle imprese concorrenti:
- l’attestato SOA in copia autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale;
- la presentazione delle dichiarazioni bancarie dimostrative della capacità finanziaria ed economica, anche nei confronti delle imprese attestate.
Ritenuto in diritto:
- l’esecuzione di attività di bonifica da ordigni esplosivi viene, ai sensi del Decreto legislativo Luogotenenziale n°320/46, eseguita dal Ministero della Difesa, il quale può affidare le stesse in appalto soltanto a ditte o agli enti che impieghino personale operaio o direttivo specializzato ai sensi dell’art. 1 del suddetto decreto. Per tali interventi il Ministero definisce un elenco di imprese, iscritte all’Albo dei Fornitori ad appaltatori dell’Amministrazione della Difesa, alla categoria 90.02.01, secondo i requisiti tecnici disciplinati dallo stesso Genio Militare con la circolare 4a sez., rif. 4/60099 del 6.09.95.
Ciò premesso, si rileva che le attività in questione sono considerate dal Ministero della Difesa più propriamente quali servizi ed escluse dall’ambito oggettivo definito dall’art. 2 comma 1 della Legge 109/94;
- i lavori relativi all’istallazione dei sistemi di video sorveglianza, essendo finalizzati al controllo della sicurezza di edifici, di strade ecc.., e , pertanto, ad impedire l’accesso alle opere di soggetti non autorizzati, sono da considerarsi come impianti antintrusione e, quindi, rientranti nella declaratoria della categoria OS5 di cui all’allegato A del DPR 34/2000;
- i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano da realizzarsi nell’ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all’art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.Lgs. 490/99, devono essere realizzati da imprese abilitate ad intervenire su tali opere e, dunque, devono ritenersi rientranti nella cat. OG2 o nella cat. OS2 a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o che riguardino l’esecuzione di un restauro di una superficie decorata;
- i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano da realizzarsi nell’ambito di manufatti che non detengono alcun carattere di intrinseca monumentalità o che ricadono in ambiti territoriali assoggettati ad un vincolo di tutela paesistica, non essendo oggetto di specifica salvaguardia se non quella, evidentemente, disciplinata dalle norme tecniche dei piani territoriali paesistici, possono essere realizzati da imprese qualificate nella cat. OS7;
- gli impianti tecnologici di cui alle categorie OS3, OS5,OS28,OS30 da realizzarsi in opere generali, già realizzate o in corso di esecuzione, qualora costituiscano un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, rientrano nella categoria OG11;
- i singoli impianti tecnologici, qualora non costituiscano un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, sono da considerarsi appartenenti alle specifiche categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) e possono essere realizzati anche da imprese in possesso di qualificazione nella categoria OG11, purchè l’importo di classifica posseduto sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie posti a base di gara;
- l’esecuzione degli impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo, per evidenti ragioni di uguaglianza tecnologica con quelli relativi al traffico stradale, ferroviario, metropolitano e tranviario, è da inquadrare nella declaratoria della categoria OS 9;
- gli impianti di protezione catodica, in qualità di opere complementari degli interventi a rete necessari per la distribuzione ad alta e media tensione dell’energia elettrica, sono da considerare inquadrabili nella categoria OG 10;
- in sede di partecipazione alle gare, le imprese potranno produrre l’attestazione, rilasciata da una SOA autorizzata, in copia fotostatica, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso; le stazioni appaltanti potranno verificare la veridicità del contenuto dell’attestazione attraverso la consultazione, nel sito internet autoritalavoripubblici.it, dell’elenco delle imprese attestate;
- in sede di partecipazione alle gare, come previsto dall’art. 1, comma 3, del DPR 34/2000, l’attestazione, rilasciata da una SOA autorizzata, deve essere ritenuta dimostrativa della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti e, pertanto, sostitutiva delle referenze bancarie;
dalle considerazioni svolte, al fine di garantire i principi di uniformità di comportamento e di libera concorrenza tra gli operatori, i criteri da tener presente in sede di stesura dei bandi di gara sono nei termini suindicati.
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 settembre 2001.
Il Presidente