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n. 12/2008 - © copyright
- Per un commento v. nel weblog LexItalia.it, G. Virga, La privatizzazione (dopo 71 anni) dell’ente pubblico “Vittoriale degli italiani”.

 

CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 10 novembre 2008

N. della Sezione: 3808/2008

OGGETTO: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ministro per la pubblica amministrazione - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Privatizzazione dell’ente "Vittoriale degli italiani".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota

del 27 ottobre 2008, prot. n.483/08/UL/P 41.02, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Silvio Traversa;

PREMESSO:

Con lo schema di d.P.R. in oggetto emanato ai sensi dell’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), quale risulta modificato dall’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si provvede alla trasformazione dell’ente pubblico "Fondazione Il Vittoriale degli Italiani" in fondazione di diritto privato.

Riferisce l’Amministrazione che tale regolamento, qualora ne sia perfezionato l’iter di formazione entro i termini stabiliti e, cioè, il 31 dicembre 2008, consentirebbe all’ente in esame di poter proseguire nella importante e preziosa attività di custodia e trasmissione dei valori culturali legati alla vita e alle opere di Gabriele D’Annunzio.

La Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani", che ha sede in Gardone Riviera (BS), è stata costituita con r.d.l. 17 luglio 1937, n.1447 con lo scopo di promuovere e diffondere, in Italia e all’estero, la conoscenza del complesso monumentale (dichiarato monumento nazionale con r.d. 28 maggio 1925, n.1050) che fu dimora del poeta Gabriele D’Annunzio, nonché di amministrare e curare il grande patrimonio di opere d’arte e di memorie storico-culturali in esso custodite.

La Fondazione svolge molteplici e differenziate attività in campo culturale, editoriale e turistico, quali l’attività teatrale, la ricerca, l’organizzazione di conferenze e congressi su argomenti riguardanti la vita e le opere di Gabriele D’Annunzio.

L’ente in questione era inserito nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recante "Riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; in tale tabella erano stati individuati una serie di enti pubblici per i quali la normativa prevedeva un procedimento di razionalizzazione consistente nella trasformazione o privatizzazione, da adottarsi con dPCM, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 419 del 1999, all’esito di un’istruttoria del Ministero competente comprensiva di una consultazione dell’ente stesso.

A seguito dell’istruttoria condotta dal Ministero per i beni e le attività culturali, volta ad acquisire l’orientamento della Fondazione circa la misura di razionalizzazione da adottare, quest’ultima ha optato per la scelta consistente nella privatizzazione, in quanto ritenuta la più idonea ad assicurare rapidità ed elasticità alla attività svolta.

Per la Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani", tuttavia, non è stato mai emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 490 del 1999, nonostante la proroga dei termini per l’attuazione di detta procedura a suo tempo fissata al 31 dicembre 2006 dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 23 febbraio 2006.

Il processo di privatizzazione, secondo l’Amministrazione, potrà ora trovare attuazione grazie alla disciplina introdotta dall’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008), che ripropone, sostanzialmente, il disposto normativo dell’articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Il predetto comma 634, come modificato dall’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (taglia enti), dispone: "Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31dicembre 2008, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi…" . Ora tra i principi e criteri direttivi indicati dalla norma vi è, per l’appunto, la trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato (art.1 comma 634, lett.b).

Il provvedimento si compone di 6 articoli.

L’articolo 1 dispone la trasformazione del "Vittoriale degli Italiani" in Fondazione di diritto privato nei confronti della quale il Ministero per i beni e le attività culturali esercita attività di vigilanza.

È prevista, inoltre, l’esclusione del "Vittoriale degli Italiani" dalla tabella degli istituti ammessi a contributo dello Stato, emanata con d.m. 12 maggio 2006. Ciò in ragione di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 634, lettera f) della legge n. 244 del 2007 che stabilisce l’abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato degli enti trasformati in soggetti di diritto privato.

L’articolo 2 affida agli amministratori della Fondazione la revisione dello statuto dell’ente da effettuarsi nelle forme previste dal d.P.R. n. 361 del 2000, che ha demandato alle Prefetture le competenze in materia di riconoscimenti giuridici e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche di diritto privato, con il parere del Ministero per i beni e le attività culturali nei casi di istituti che perseguono finalità che rientrano nella sfera di sua competenza. E’ altresì indicato il termine del 30 giugno 2009 per l’adozione delle suddette modifiche.

Lo Statuto deve prevedere la presenza nell’organo di amministrazione e di controllo di rappresentanti dell’amministrazione statale, nonché quella degli enti locali in quanto parti attive nella programmazione delle iniziative culturali della Fondazione.

L’articolo 3 detta disposizioni sul patrimonio dell’ente con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico dell’organo di revisione cui è demandato il compito di redigere l’inventario dei beni (che deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione). Negli inventari patrimoniali debbono essere distintamente elencati i beni che provengono dall’ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. Quanto ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell’ente, essi debbono essere destinati al perseguimento di tali finalità, con la previsione di un vincolo di inalienabilità (che deve risultare nello Statuto) derogabile solo a seguito di autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

L’articolo, inoltre, nel richiamare la normativa statale in materia di tutela del patrimonio culturale (art. 10, comma 1, e art.12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio), dispone l’estensione dell’ambito applicativo della suddetta legislazione anche ai beni che costituiscono il patrimonio della Fondazione fino a quando non sia stata effettuata la verifica della sussistenza dell’interesse storico artistico.

L’articolo 4, contiene disposizioni concernenti la destinazione del personale della Fondazione, per il quale è prevista la riconferma dei rapporti di lavoro qualora dipendente a tempo indeterminato. In proposito l’Amministrazione osserva che si è pervenuti a tale conclusione a seguito di incontri tenutisi tra la Fondazione e le organizzazioni sindacali (R.S.U. e rappresentanti di FP di CGIL e CISL), opportunamente sentite sull’argomento, così come previsto dall’articolo 2, comma 634 della legge n. 244 del 2007.

Per quanto riguarda l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro al personale a tempo indeterminato, l’articolo prevede, in via temporanea, e cioè fino all’approvazione dello Statuto, il prolungamento della vigenza di quello attuale in vista della successiva applicazione di un contratto collettivo di diritto privato del pertinente comparto.

Infine, nei confronti del personale della Fondazione, è previsto che con la trasformazione in soggetto di diritto privato venga escluso dall’ambito applicativo delle disposizioni previste per il pubblico impiego, il riconoscimento, in via transitoria, della mobilità ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L’articolo 5 precisa che la Fondazione si finanzia con entrate proprie ed è espressamente escluso che dal provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 6, infine dispone con norma transitoria che, al fine di assicurare la continuità operativa e funzionale della Fondazione, gli attuali membri degli organi della Fondazione rimangano in carica fino all’insediamento di quelli nominati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo statuto.

CONSIDERATO:

La Sezione non ha rilievi da muovere all’impianto del regolamento il quale appare conforme alla sopra richiamata norma primaria costituita dall’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed ai principi e criteri direttivi ivi indicati.

Osserva che dalla documentazione in atti risulta che, conformemente alla norma primaria, le organizzazioni sindacali sono state sentite "in relazione alla destinazione del personale" in data 11 giugno 2008 e che nel relativo verbale, dalle stesse sottoscritto, hanno dichiarato di "condividere la scelta dell’ente".

Quanto al profilo formale nel richiamare, per la redazione del testo, il rispetto della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101, a fini meramente collaborativi ed esemplificativi, attesa l’esigenza di utilizzare il presente indicativo anziché il congiuntivo o il futuro, nonché di evitare di ricorrere a verbi servili, si suggerisce di riformulare i commi 2 e 3 dell’articolo 2, come segue:

"2. Lo statuto della Fondazione prevede la partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo di rappresentanti dell’amministrazione statale, nonché di rappresentanti degli enti locali interessati. Esso prevede altresì tra gli organi della Fondazione un direttore generale che esercita specifiche funzioni in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane ed economiche.

3. Il Presidente della Fondazione, alla cui nomina si procede previo parere del Ministro per i beni e le attività culturali, è responsabile della politica culturale della Fondazione".

Quanto alla clausola finale, le parole "munito del sigillo di Stato" debbono essere sostituite con le altre: "munito del sigillo dello Stato", in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, recante approvazione del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.

La Sezione rileva, infine, pur senza che ciò costituisca formale rilievo che, nonostante le ripetute osservazioni in tal senso formulate, il "concerto" risulta espresso non già dai Ministri, bensì da organi di diretta collaborazione, per di più senza l’indicazione che l’assenso, così manifestato, sia stato dato "d’ordine del Ministro". In tal modo, peraltro, è da ritenere che il sottoscrittore si assume la piena responsabilità della conformità dell’assenso prestato alla volontà del Ministro concertante.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui sopra.

Il Presidente della Sezione L’Estensore

(Giancarlo Coraggio) (Silvio Traversa)

Segretario di Adunanza

(Maria Barbagallo)

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