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DISEGNO DI LEGGE (atti Camera n. 1442 - testo approvato
dall'aula della Camera dei deputati, il 10 luglio
2008) - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei
confronti delle alte cariche dello Stato. Art. 1. 1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della
Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la
qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della
Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del
Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla
cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai
processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della
funzione. 2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale
può rinunciare in ogni momento alla sospensione. 3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano
i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di
procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili. 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice
penale. 5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o
della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso
della stessa legislatura. 6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione
dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte
civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui
all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e
il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al
processo relativo all'azione trasferita. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di
entrata in vigore della presente legge. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
RELAZIONE INTRODUTTIVA AL
DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ALFANO)
Disposizioni in materia di
sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
Presentato il 2 luglio
2008
ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il
presente disegno di legge introduce un meccanismo di sospensione processuale
diretto a tutelare l’interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno
capo alle più alte cariche dello Stato. Nella
sentenza n. 24 del 2004, la Corte
costituzionale ha affermato che si tratta di un interesse apprezzabile
dell’ordinamento, « che può essere tutelato in armonia con i princìpi
fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la
protezione è strumentale ».
La Corte ha, inoltre,
riconosciuto che il legislatore può assicurare tutela a tale interesse anche
attraverso il meccanismo della sospensione del processo penale. La
ratio legis
risiede, pertanto, nei
princìpi di continuità e di regolarità nell’esercizio delle più alte funzioni
pubbliche, nel pieno rispetto del principio di eguaglianza, che consente di
prevedere un regime differenziato, anche riguardo all’esercizio della
giurisdizione, purché risultino concretamente tutelati anche gli altri
concorrenti valori costituzionali, secondo le indicazioni fornite dalla Corte
costituzionale, nella citata sentenza n. 24 del 2004.
Il disegno di legge si
compone di un solo articolo.
Il comma 1 prevede la
sospensione ex
lege dei
processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, dei Presidenti
delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri, fino alla cessazione
dalla carica o dalla funzione. Appare ragionevole limitare il meccanismo della
sospensione alle più alte cariche dello Stato che siano anche omogenee tra loro,
con riguardo sia alla fonte d’investitura, che promana dalla volontà popolare e,
dunque, dall’articolo 1 della Costituzione, sia al
munus
esercitato, che ha natura
eminentemente politica.
Esclusivamente per tale
motivo, si ritiene che non possa essere assimilata alle quattro cariche indicate
nel comma 1 quella rivestita dal Presidente della Corte costituzionale, diversa
per investitura e funzioni, nei cui confronti continua, peraltro, ad operare
l’immunità di cui all’articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1948. Il
comma 1 contempla una doppia eccezione: « Salvi i casi previsti dagli articoli
90 e 96 della Costituzione ». Essa sta a significare che, nei confronti del
Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, la
sospensione riguarda i reati extrafunzionali. I cosiddetti « reati funzionali »
rientrano, infatti, nella disciplina prevista dalle menzionate norme
costituzionali, secondo cui il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione; mentre il Presidente del Consiglio
dei ministri, per i predetti reati, può essere sottoposto alla giurisdizione
ordinaria, dopo la decisione di rinvio a giudizio adottata dal tribunale dei
ministri e, in ogni caso, previa autorizzazione della Camera di appartenenza. Il
comma 1 prevede, inoltre, che la sospensione del processo opera anche in
relazione a fatti commessi anteriormente all’assunzione della carica o della
funzione. Risulta, infatti, evidente che l’esigenza di tutela delle alte cariche
dello Stato sussiste in relazione alla pendenza del processo, indipendentemente
dal fatto che si proceda per fatti commessi in epoca anteriore all’assunzione
della carica o della funzione.
Il comma 2 prevede che, in
ogni momento, l’imputato può rinunciare alla sospensione, anche attraverso il
difensore munito di procura speciale. Questa disposizione esclude l’automatismo
della sospensione, tutelando il diritto di difesa dell’imputato, che può
volontariamente decidere di affrontare il processo senza doversi dimettere dalla
carica ricoperta. Si realizza, così, l’equo contemperamento dei valori sottesi
agli articoli 24 e 51 della Costituzione. Sotto il profilo della ragionevolezza,
inoltre, va evidenziato che la disposizione contenuta nel comma 2 è conforme
alla ratio legis,
in quanto la rinuncia alla sospensione assume un valore obiettivo, dimostrando
che, nel caso concreto, lo svolgimento del processo non interferisce con il «
sereno svolgimento della carica », alla cui esclusiva tutela è preordinato il
meccanismo di sospensione.
Il comma 3 consente al
giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, di acquisire, nel processo sospeso,
le prove non rinviabili. Si tratta di una « valvola di sicurezza » che,
escludendo la paralisi assoluta delle attività processuali, salvaguarda il
diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e
indifferenziato sul processo in corso. Il comma 4 prevede che, in caso di
sospensione del processo, è sospeso anche il corso della prescrizione dei reati
in esso contestati, secondo il meccanismo generale previsto dall’articolo 159
del codice penale. La prescrizione riprende
il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Il comma 5,
conformemente al comma 1, prevede che la sospensione opera per l’intera durata
della carica o della funzione, trattandosi di un meccanismo a tutela del
munus
pubblico. Peraltro, la
necessità di contemperare siffatta tutela con l’esercizio della giurisdizione
porta ad escludere la reiterazione della sospensione, onde evitare che la stessa
possa protrarsi indefinitamente. La diversa durata delle quattro alte cariche
indicate nel comma 1, in relazione ai termini previsti negli articoli 60 e 85
della Costituzione, e la possibilità di una nuova nomina del Presidente del
Consiglio dei ministri hanno tuttavia imposto di prevedere, per quest’ultima
carica, una limitata eccezione alla regola della non reiterabilità, nel caso del
nuovo incarico assunto nella stessa legislatura.
Il comma 6 prevede la
possibilità, per la parte civile, di trasferire l’azione in sede civile, in
deroga all’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Tale deroga non soltanto
è compatibile con i princìpi generali – posto che la rinuncia agli atti del
giudizio, derivante dal trasferimento dell’azione civile nel processo penale,
non preclude la riproposizione della domanda – ma è una scelta
costituzionalmente obbligata, secondo quanto indicato dalla Corte
costituzionale, nella citata sentenza n. 24 del 2004, al fine di evitare che la
posizione della parte subisca gli effetti della sospensione del processo penale.
Per apprestare una piena tutela del diritto della parte civile viene, inoltre,
previsto che, in caso di riproposizione della domanda in sede civile, la causa
debba essere trattata con priorità, attraverso la riduzione del termine per
comparire.
Il comma 7 contiene una disposizione transitoria, che estende la
sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado,
alla data di entrata in vigore della legge.
Infine, il comma 8 stabilisce che la
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale.
Dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato; si omette, pertanto, di predisporre la relazione tecnica
1. Aspetti
tecnico-normativi:
A) Necessità
dell’intervento normativo.
Il disegno di legge
introduce un meccanismo di sospensione processuale diretto a tutelare
l’interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte
cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della
Repubblica, Presidente della Camera dei deputati e Presidente del Consiglio dei
ministri). La
ratio legis
risiede nei princìpi di continuità e di regolarità nell’esercizio delle più alte
funzioni pubbliche, nel pieno rispetto del principio di eguaglianza, che
consente di prevedere un regime differenziato, anche riguardo all’esercizio
della giurisdizione, purché risultino concretamente tutelati anche gli altri
concorrenti valori costituzionali, secondo le indicazioni fornite dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 24 del 2004.
B) Analisi del quadro
normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti
vigenti.
Il disegno di legge incide
su materia già precedentemente regolata dalla legge n. 140 del 2003, le cui
disposizioni in materia sono però state dichiarate illegittime con pronuncia
della Corte costituzionale n. 24 del 2004; l’intervento non realizza, pertanto,
alcuna sovrapposizione di norme.
C) Analisi della
compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.
Il disegno di legge non
presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l’ordinamento
comunitario o internazionale.
D) Analisi della
compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Il disegno di
legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le
competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale,
riservata alla potestà legislativa dello Stato.
E) Verifica della coerenza
con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni
alle regioni e agli enti locali.
Il disegno di legge, come
già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.
F) Verifica
dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di
delegificazione.
Il disegno di legge ha ad
oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di
delegificazione.
2. Elementi di
drafting
e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle
nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della
coerenza con quelle già in uso.
Non sono state introdotte
nuove definizioni.
B) Verifica della
correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare
riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti
normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.
C) Ricorso alla tecnica
della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a
disposizioni vigenti.
Il disegno di legge non
introduce modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.
D) Individuazione di
effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
L’intervento normativo non
comporta effetti abrogativi impliciti o espliciti.
DOCUMENTI ANALISI
DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell’intervento,
con particolare riguardo all’individuazione delle amministrazioni, dei soggetti
destinatari e dei soggetti coinvolti.
L’intervento normativo
coinvolge gli uffici giudiziari competenti alla trattazione dei procedimenti
relativi alle più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica,
Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati e
Presidente del Consiglio dei ministri).
B)
Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e
dai destinatari ai fini di un intervento normativo.
Si rinvia a quanto già
evidenziato nella relazione illustrativa e nell’analisi tecnico-normativa.
C) Obiettivi
generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.
Obiettivo dell’intervento
normativo, già nel breve periodo, è di tutelare l’interesse al sereno
svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato.
D) Presupposti attinenti
alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.
Non sono previsti per gli
uffici interessati ulteriori impegni superiori a quelli già realizzabili con i
mezzi e con gli organici normalmente a loro disposizione.
E) Aree di criticità.
Non sussistono
aree di criticità.
F) Opzioni alternative
alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie
possibili. Si
rinvia al contenuto della relazione illustrativa.
G) Strumento
tecnico-normativo eventualmente più appropriato.
Il disegno di legge è
l’unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto della materia oggetto
dell’intervento. Documenti correlati: CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 20-1-2004, n. 24, pag.
http://www.lexitalia.it/corte/ccost_2004-24.htm (la sentenza con la quale la
Corte ha dichiarata fondata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la q.l.c.
dell'art. 1 della L. n. 140/2003 - c.d. lodo Maccanico-Schifani).
LEGGE 20 giugno 2003, n. 140 (in G.U. n. 142 del 21 giugno 2003) -
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in
materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.
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n. 7-8/2008 - ©
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