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Legislazione

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LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443 (in G.U. n. 299 del 27-12-2001- Suppl. Ord. n. 279 - in vigore dall'11-1-2002)  - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

NOTE ILLUSTRATIVE            

 Avvertenza:

       Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto

     dall'amministrazione  competente per materia, ai sensi

     dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

     sulla  promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei

     decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle

     pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,

     approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

     fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

     alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il

     valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

     Note all'art. 1:

       - Il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo

     28 agosto 1997, n. 281, è il seguente.

       "Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e

     Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed

     autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti

     di interesse comune delle regioni, delle province, dei

     comuni  e delle comunità montane, con la Conferenza

     Stato-regioni.

       2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è

     presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

     sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per

     gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro

     del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,

     il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,

     il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione

     nazionale  dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente

     dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente

     dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -

     UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

     dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

     Dei  quattordici  sindaci  designati  dall'ANCI cinque

     rappresentano le città individuate dall'art. 17 della

     legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere

     invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti

     di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

       3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è

     convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi

     il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia

     richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

       4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è

     convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le

     sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei

     Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari

     regionali o, se tale incarico non è conferito, dal

     Ministro dell'interno.".

       - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter) della

     legge 5 agosto 1918, n. 468, è il seguente:

       "i-ter)  norme che comportano aumenti di spesa o

     riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato

     direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con

     esclusione  di  interventi di carattere localistico o

     microsettoriale.".

       - Il testo dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del

     Consiglio del 27 giugno 1985 è il seguente:

       "Art. 2. - 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni

     necessarie   affinchè,   prima   del   rilascio

     dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un

     impatto ambientale importante, segnatamente per la loro

     natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino

     oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti progetti

     sono definiti nell'art. 4.

       2. La valutazione dell'impatto ambientale può essere

     integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei

     progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste,

     in altre procedure o nelle procedure da stabilire per

     raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.

       2-bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura

     unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e

     quelli  della  direttiva  96/61/CE del Consiglio, del

     24 settembre  1996,  sulla prevenzione e il controllo

     integrati dell'inquinamento.

       3. Gli Stati membri, in casi eccezionali, possono

     esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle

     disposizioni della presente direttiva. In questi casi gli

     Stati membri:

        a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di

     valutazione e se si debbano mettere a disposizione del

     pubblico le informazioni così raccolte;

        b) mettono a disposizione del pubblico interessato le

     informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui

     è stata concessa,

        c) informano  la Commissione, prima del rilascio

     dell'autorizzazione,  dei  motivi  che  giustificano

     l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che

     mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.

       La Commissione trasmette immediatamente i documenti

     ricevuti agli altri Stati membri. La Commisione riferisce

     ogni anno al Consiglio in merito all'applicazione del

     presente paragrafo.".

       - Il testo degli articoli 2 da 7 a 16, 19, 20 21, da 23

     a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge

     11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori

     pubblici) e successive modificazioni è il seguente.

       "Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

     della legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della

     presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma

     2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai

     soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le

     attività  di  costruzione,  demolizione,  recupero,

     ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed

     impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di

     ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori,

     forniture e servizi e nei contratti di forniture o di

     servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano

     le norme della presente legge qualora i lavori assumano

     rilievo economico superiore al 50 per cento.

       2. Le norme della presente legge e del regolamento di

     cui all'art. 3, comma 2, si applicano:

        a) alle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad

     ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli

     economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle

     loro associazioni e consorzi nonchè agli altri organismi

     di diritto pubblico;

        b) ai  concessionari di lavori pubblici, di cui

     all'art. 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di

     infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende

     speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della

     legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,

     alle società di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990,

     n. 142, e successive modificazioni, ed all'art. 12 della

     legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,

     alle società con capitale pubblico, in misura anche non

     prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività

     la produzione di beni o servizi non destinati ad essere

     collocati sul mercato in regime di libera concorrenza

     nonchè ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti

     di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,

     qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi,

     per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di

     qualsiasi  importo,  individuati  con  il decreto del

     Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8,

     comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e

     comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e

     ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non

     possono  essere  progettate  separatamente e appaltate

     separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali

     alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del

     decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

        c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui

     all'allegato "A" del decreto legislativo 19 dicembre 1991,

     n. 406, nonchè ai lavori civili relativi ad ospedali,

     impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,

     edifici scolastici ed universitari, edifci destinati a

     funzioni pubbliche amministrative di importo superiore a 1

     milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da

     parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo

     diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale

     che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.

       3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta

     eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al

     medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni

     della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14,

     18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di

     lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera

     c), si applicano le disposizioni della presente legge ad

     esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27,

     32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b),

     operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo

     1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni

     del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, relative

     all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e

     al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle

     disposizioni  legislative  e regolamentari relative ai

     collaudi di natura tecnica.

       4. I concessionari di lavori pubblici di cui al co;nma

     2,  lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi

     attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori

     pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese

     controllate che devono essere espressamente indicate in

     sede di candidatura, con la specificazione anche delle

     rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle

     imprese  controllate  viene  successivamente aggiornato

     secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le

     imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla

     presente  legge  per gli esecutori sono richiesti al

     concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei

     lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le

     amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando

     l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una

     percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto

     della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i

     lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente

     legge. A i fini del presente comma si intendono per

     soggetti terzi anche le imprese collegate, le situazioni di

     controllo e di collegamento si determinano secondo quanto

     previsto dall'art. 2359 del codice civile.

       4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano

     anche  ai  concessionari  di  lavori  pubblici ed ai

     concessionari  di  infrastrutture  adibite al pubblico

     servizio  di  cui  al  comma 2, lettera b), per la

     realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già

     assentite alla data di entrata in vigore della presente

     legge,  ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della

     normativa  vigente.  I  soggetti  concessionari  prima

     dell'inizio  dei  lavori sono tenuti a presentare al

     concedente idonea documentazione in grado di attestare la

     situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.

       5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al

     decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari

     o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU,

     diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente

     del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6, del

     decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di

     cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni

     di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli

     articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2,

     26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000

     ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.

       5-bis.  I soggetti di cui al comma 2 provvedono

     all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge,

     esclusivamente  mediante  contratti  di  appalto o di

     concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei

     limiti di cui all'art. 24. Le medesime disposizioni si

     applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo

     17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di

     qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai

     sensi  dell'art.  8,  comma  6, del medesimo decreto

     legislativo nonchè tra quelli di cui al comma 2, lettera

     b), del presente articolo.

       6. Ai sensi della presente legge si intendono:

        a) per  organismi  di diritto pubblico qualsiasi

     organismo  con  personalità  giuridica, istituito per

     soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale

     non aventi carattere industriale o commerciale e la cui

     attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,

     dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di

     Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da

     altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione

     sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui

     organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza

     siano costituiti in misura non inferiore alla metà da

     componenti designati dai medesimi soggetti;

        b) per procedure di affidamento dei lavori o per

     affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di

     concessione;

        c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di

     cui al comma 2, lettera a);

        d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i

     soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).".

       "Art. 7 (Misure per l'adeguamento della funzionalità

     della pubblica amministrazione). - 1. I soggetti di cui

     all'art. 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della

     legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un

     responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni

     singolo intervento previsto dal programma triennale dei

     lavori  pubblici,  per  le  fasi della progettazione,

     dell'affidamento e dell'esecuzione.

       2. Il regolamento determina l'importo massimo e la

     tipologia dei lavori per i quali il responsabile del

     procedimento può coincidere con il progettista o con il

     direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore

     del regolamento tale facoltà può essere esercitata per

     lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione

     della difesa, in considerazione della struttura gerarchica

     dei  propri  organi  tecnici,  in luogo di un unico

     responsabile del procedimento può nominare un responsabile

     del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del

     processo  attuativo:  progettazione,  affidamento  ed

     esecuzione.

       3. Il responsabile del procedimento formula proposte e

     fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione

     del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi

     aggiornamenti  annuali, assicura, in ciascuna fase di

     attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di

     prestazione,  di qualità e di prezzo determinati in

     coerenza  alla  copertura finanziaria ed ai tempi di

     realizzazione  del  programma oltrechè al corretto e

     razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì

     eventuali   disfunzioni,   impedimenti   o  ritardi

     nell'attuazione  degli interventi e accerta la libera

     disponibilità delle aree e degli immobili necessari,

     fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni

     relativi alle principali fasi di svolgimento del processo

     attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di

     indirizzo e di controllo di sua competenza.

       4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del

     responsabile del procedimento, coordinando con esse i

     compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei

     lavori e dei coordinatori in materia di salute e di

     sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione

     dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto

     1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme,

     fino  alla  data  di entrata in vigore del predetto

     regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del

     direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

       5. Il responsabile del procedimento deve essere un

     tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1

     presenti carenze accertate o non consenta il reperimento

     delle adeguate competenze professionali in relazione alle

     caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato

     dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento

     del programma, i compiti di supporto all'attività del

     responsabile del procedimento possono essere affidati con

     le  procedure  e  le  modalità previste dal decreto

     legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli

     o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939,

     n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui

     all'art.  17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le

     necessarie competenze specifiche di carattere tecnico,

     economico-finanziario,  amministrativo,  organizzativo e

     legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata

     polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura

     professionale.

       6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e

     coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o

     locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del

     responsabile unico del procedimento, può promuovere la

     conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art.

     27  della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive

     modificazioni.

       15. Il termine per il controllo di legittimità sugli

     atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è

     fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non

     più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la

     richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo

     il disposto di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto del

     Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.".

     ------------

       L'art. 14 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ha

     abrogato i commi da 7 a 14 del presente articolo, salvo

     quanto previsto dall'art. 14, comma 3, legge 7 agosto 1990,

     n, 241, come sostituito dall'art. 9 della suddetta legge n.

     342/2000.

 

       "Art. 8 (Qualificazione). - 1. Al fine di assicurare il

     conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i

     soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici

     devono essere qualificati ed improntare la loro attività

     ai principi della qualità, della professionalità e della

     correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i

     servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai

     medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai

     sensi della normativa vigente.

       2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi

     dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

     su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto

     con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

     dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e

     ambientali,  sentito  il Ministro del lavoro e della

     previdenza  sociale,  previo  parere  delle competenti

     Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della

     normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,

     unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori

     pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a

     150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed

     all'importo dei lavori stessi.

       3. il sistema di qualificazione è attuato da organismi

     di  diritto  privato  di  attestazione,  appositamente

     autorizzati dall'Autorità di cui all'art. 4, sentita

     un'apposita  commissione  consultiva  istituita  presso

     l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della

     commissione consultiva si provvede a carico del bilancio

     dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli

     organismi di attestazione è demandato il compito di

     attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

        a) certificazione di sistema di qualità conforme

     alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla

     vigente  normativa  nazionale,  rilasciata da soggetti

     accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI

     CEI EN 45000;

        b) dichiarazione  della  presenza  di  elementi

     significativi e tra loro correlati del sistema di qualità

     rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

        c) requisiti   di   ordine  generale  nonchè

     tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle

     disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

       4. il regolamento di cui al comma 2 definisce in

     particolare:

        a) il numero e le modalità di nomina dei componenti

     la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve

     essere composta da rappresentanti delle amministrazioni

     interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,

     della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle

     province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali

     firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di

     settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori

     interessati;

        b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di

     eventuale  revoca  nei  confronti  degli organismi di

     attestazione,   nonchè   i  requisiti  soggettivi,

     organizzativi,  finanziari  e  tecnici che i predetti

     organismi devono possedere, fermo restando che essi devono

     agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori

     di  lavori  pubblici  destinatari  del  sistema  di

     qualificazione  e che sono soggetti alla sorveglianza

     dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle

     costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI

     CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al

     rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su

     loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso

     siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo

     svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3,

     fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di

     svolgere sia i compiti della certificazione che quelli

     dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;

        c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei

     soggetti qualificati della certificazione del sistema di

     qualità o della dichiarazione della presenza di elementi

     del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e

     b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonchè

     le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti

     requisiti relativamente ai dati di bilancio;

        d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti

     tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al

     comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto

     all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di

     quanto disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3.

     Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli

     relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi

     compresi i versamenti alle casse edili;

        e) la facoltà ed il successivo obbligo per le

     stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a

     cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori

     nonchè agli oggetti dei contratti, di richiedere il

     possesso della certificazione del sistema di qualità o

     della dichiarazione della presenza di elementi del sistema

     di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà

     ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di

     richiedere la certificazione di qualità non potranno

     comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a

     500.000 ECU;

        f) i criteri per la determinazione delle tariffe

     applicabili all'attività di qualificazione;

        g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non

     inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonchè le

     relative modalità di verifica;

        h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei

     soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al

     comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso

     l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite

     dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4.

       5.  [Per  l'espletamento  dei  compiti  derivanti

     dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2, gli

     organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio

     presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti

     di bilancio].

       6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le

     modalità  dell'esercizio,  da  parte  dell'Ispettorato

     generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i

     contratti  di cui al sesto comma dell'art. 6, legge

     10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite

     al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente

     articolo.

       7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale

     dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione

     da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di

     affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.

     24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio

     del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla

     vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di

     prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni

     di  cui  al  primo  periodo, sono abrogate le norme

     incompatibili  relative  alla  sospensione  e  alla

     cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962,

     n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base

     alla normativa previgente. A decorrere dal 1 gennaio 2000,

     all'esclusione  dalla partecipazione alle procedure di

     affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le

     stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.

       8. A decorrere dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici

     possono  essere  eseguiti  esclusivamente  da soggetti

     qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,

     e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente

     legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,

     l'utilizzazione  degli  albi  speciali  o  di fiducia

     predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.

       9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del

     regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,

     l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma

     3 è accertata in base al certificato di iscrizione

     all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali

     o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità

     europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le

     normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei

     requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese

     italiane alle gare.

       10. A decorrere dal 1 gennaio 2000, è abrogata la

     legge  10 febbraio  1962,  n.  57.  Restano ferme le

     disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e

     successive modificazioni.

       11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del

     decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre

     1999, ai fini della partecipazione alle procedure di

     affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui

     alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei

     costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,

     n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della

     legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti

     di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo

     comma 3 dell'art. 9.

       11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione

     europea partecipano alle procedure per l'affidamento di

     appalti di lavori pubblici in base alla documentazione,

     prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,

     del possesso di tutti i requisiti prescritti per la

     partecipazione delle imprese italiane alle gare.

       11-ter. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2,

     stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e

     tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad

     una concessione di lavori pubblici che non intendano

     eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.

     Fino  alla  data  di entrata in vigore del suddetto

     regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti

     dalle amministrazioni aggiudicatrici.

       11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da

     organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della

     serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di

     qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO

     9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi

     significativi  e tra loro correlati di tale sistema,

     usufruiscono dei seguenti benefici:

        a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste,

     rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30

     della  presente  legge, sono ridotte, per le imprese

     certificate, del 50 per cento;

        b) nei  casi  di  appalto  concorso le stazioni

     appaltanti prendono in considerazione la certificazione del

     sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza

     di elementi significativi e tra loro correlati di tale

     sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al

     comma 2 dell'art. 21 della presente legge.

       11-quinquies.  Il  regolamento di cui al comma 2

     stabilisce  quali  requisiti  di  ordine  generale,

     organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per

     essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore

     a 150.000 ECU.

       11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione

     dei  beni mobili e delle superfici decorate di beni

     architettonici,  il  Ministro per i beni culturali e

     ambientali,  sentito il Ministro dei lavori pubblici,

     provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei

     soggetti esecutori dei lavori.".

       "Art. 9 (Norme in materia di partecipazione alle gare).

     - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, fino al

     31 dicembre  1999 la partecipazione alle procedure di

     affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in base

     alle norme di cui alla legge 10febbraio 1962, n. 57, e

     successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del

     Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.

     55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del

     presente articolo.

       2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del

     Consiglio  dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono

     integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei

     Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge

     19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di

     riferimento nonchè alla determinazione dei parametri e dei

     coefficienti,  differenziati  per  importo dei lavori,

     relativi   ai   requisiti   economico-finanziari  e

     tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere

     per la partecipazione alle procedure di affidamento di

     lavori pubblici.

       3. il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto

     da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in

     vigore della presente legge, sentito il comitato centrale

     per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale

     sistema  di  categorie in opere generali e in opere

     specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di

     cui  al  comma  2. Il predetto decreto reca inoltre

     disposizioni in ordine ad un più stretto rferimento tra

     iscrizione  ad  una  categoria  e specifica capacità

     tecnico-operativa,  da  individuarsi  sulla base della

     idoneità  tecnica,  dell'attrezzatura  tecnica,  della

     manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed

     imprenditoriale.

       4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una

     apposita categoria per le attività di scavo archeologico,

     restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai

     sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive

     modificazioni.

       4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato

     centrale  dell'Albo  nazionale dei costruttori non è

     richiesto il parere consultivo del comitato regionale.".

       10 (Soggetti ammessi alle gare). - 1. Sono ammessi a

     partecipare  alle procedure di affidamento dei lavori

     pubblici i seguenti soggetti:

        a) le  imprese  individuali, anche artigiane, le

     società commerciali, le società cooperative, secondo le

     disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;

        b) i consorzi fra società cooperative di produzione

     e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.

     422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese

     artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla

     base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della

     presente legge;

        c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di

     società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice

     civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società

     commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,

     secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della presente

     legge;

        d) le  associazioni  temporanee  di  concorrenti,

     costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i

     quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano

     conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad

     uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime

     l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si

     applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13;

        e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del

     codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle

     lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di

     società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si

     applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13

     della presente legge;

        e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto

     di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi

     del  decreto  legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si

     applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13.

       1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara

     imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni

     di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

       1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono

     prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di

     risoluzione  del  contratto  per  grave  inadempimento

     dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo

     classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il

     completamento  dei  lavori  alle  medesime  condizioni

     economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di

     cui all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo

     classificato, possono interpellare il terzo classificato e,

     in  tal  caso, il nuovo contratto è stipulato alle

     condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

       1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima

     di  procedere  all'apertura delle buste delle offerte

     presentate, richiedono ad un numero di offerenti non

     inferiore  al 10 per cento delle offerte presentate,

     arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio

     pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data

     della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di

     capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,

     eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la

     documentazione indicata in detto bando o nella lettera di

     invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non

     confermi  le dichiarazioni contenute nella domanda di

     partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori

     procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla

     escussione della relativa cauzione provvisoria e alla

     segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di

     cui all'art. 4, comma 7, nonchè per l'applicazione delle

     misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7. La

     suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci

     giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche

     all'aggiudicatario  e  al  concorrente  che  segue in

     graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i

     concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non

     forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni

     si applicano le suddette sanzioni e si procede alla

     determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta

     ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione).".

       "Art. 11 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi

     alle gare). - 1. I requisiti di idoneità tecnica e

     finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento

     dei lavori ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere

     b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi

     secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del

     Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal

     regolamento di cui all'art. 8, comma 2, della presente

     legge,  salvo  che  per  i  requisiti  relativi alla

     disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera,

     nonchè  all'organico medio annuo, che sono computati

     cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti

     dalle singole imprese consorziate.".

       "Art. 12 (Consorzi stabili). - 1. Si intendono per

     consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art. 11,

     dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non

     meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai

     rispettivi  organi  deliberativi, abbiano stabilito di

     operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,

     per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,

     istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

       2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino

     al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale

     dei  costruttori.  Il  medesimo regolamento stabilisce

     altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del

     consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai

     consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli

     stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente;

     stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati

     dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

     maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento

     dello stesso, purchè ciò avvenga non oltre sei anni dalla

     data di costituzione.

       3. Il regolamento di cui all'art. 8, comma 2, detta le

     norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di

     cui  al  medesimo  art. 8 ai consorzi stabili e ai

     partecipanti ai consorzi medesimi.

       4.  Ai  consorzi stabili si applicano, in quanto

     compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X

     del libro quinto del codice civile, nonchè l'art. 18 della

     legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 34

     della presente legge.

       5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura

     di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e

     dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si

     applica l'art. 353 del codice penale. È vietato ai singoli

     partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con

     terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'art.

     10, comma 1, lettere b), d), e) ed e-bis), nonchè più di

     un consorzio stabile.

       6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma

     1, previsti all'art. 4 della parte I della tariffa allegata

     al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di

     registro,  approvato con decreto del Presidente della

     Repubblica  26 aprile  1986,  n.  131,  e  successive

     modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro,

     ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la

     tassa sulle concessioni governative posta a carico delle

     società  ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, del

     decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con

     modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e

     successive modificazioni.

       7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni

     effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette

     alle imposte sui redditi.

       8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino

     al 31 dicembre 1997.".

       "Art.  13  (Riunione  di  concorrenti).  - 1. La

     partecipazione  alle  procedure  di  affidamento delle

     associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10,

     comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il

     mandatario o il capogruppo, nonchè gli altri partecipanti,

     siano già in possesso dei requisiti di qualificazione,

     accertati e attestati ai sensi dell'art. 8, per la quota

     percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo

     art. 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a

     quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio

     dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

       2.  L'offerta  dei  concorrenti  associati  o dei

     consorziati  di  cui  al  comma 1 determina la loro

     responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione

     nonchè nei confronti delle imprese subappaltanti e dei

     fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la

     responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di

     rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità

     solidale del mandatario o del capogruppo.

       3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i

     requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano

     frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o

     capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il

     relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante

     deve possedere i requisiti previsti per l'importo della

     categoria dei lavori che intende assumere e nella misura

     indicata per il concorrente singolo.

       4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla

     gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di

     cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di

     partecipare alla gara anche in forma individuale qualora

     abbia partecipato alla gara medesima in associazione o

     consorzio. I consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere

     b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per

     quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è

     fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,

     alla medesima gara.

       5. È consentita la presentazione di offerte da parte

     dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e),

     anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve

     essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i

     raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in

     caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese

     conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza

     ad  una di esse, da indicare in sede di offerta e

     qualificata come capo gruppo, la quale stipulerà il

     contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

       5-bis. È vietata l'associazione in partecipazione. È

     vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle

     associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10,

     comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante

     dall'impegno presentato in sede di offerta.

       6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5

     comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità

     del contratto, nonchè l'esclusione dei concorrenti riuniti

     in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti

     o successivi alle procedure di affidamento relative ai

     medesimi lavori.

       7.  Qualora  nell'oggetto  dell'appalto  o  della

     concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere

     per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole

     contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,

     quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora

     ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per

     cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono

     essere  affidate  in  subappalto  e  sono  eseguite

     esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i

     soggetti che non siano in grado di realizzare le predette

     componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente

     articolo,  associazioni  temporanee di tipo verticale,

     disciplinate  dal  regolamento  che definisce altresì

     l'elenco delle opere di cui al presente comma.

       8. Per associazione temporanea di tipo verticale si

     intende una riunione di concorrenti di cui all'art. 10,

     comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi

     realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per

     lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti

     alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando

     di gara, assumibili da uno dei mandanti.".

       "Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1.

     L'attività  di realizzazione dei lavori di cui alla

     presente legge si svolge sulla base di un programma

     triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di

     cui all'art. 2, comma 2, lettera a), predispongono ed

     approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già

     previsti  dalla  normativa vigente, e della normativa

     urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare

     nell'anno stesso.

       2. Il programma triennale costituisce momento attuativo

     di  studi  di  fattibilità  e  di identificazione e

     quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al

     comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome

     competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto

     con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti

     come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali

     al  soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le

     caratteristiche  funzionali,  tecniche,  gestionali  ed

     economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi

     dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali

     componenti    storico-artistiche,    architettoniche,

     paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità

     ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In

     particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano

     con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti

     tramite  la  realizzazione di lavori finanziabili con

     capitali  privati, in quanto suscettibili di gestione

     economica. Lo schema di programma triennale e i suoi

     aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro

     approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti

     di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta

     giorni consecutivi.

       3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di

     priorità tra le categorie di lavori, nonchè un ulteriore

     ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni

     categoria  sono  comunque  prioritari  i  lavori  di

     manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di

     completamento  dei  lavori già iniziati, nonchè gli

     interventi  per  i  quali ricorra la possibilità di

     finanziamento con capitale privato maggioritario.

       4. Nel programma triennale sono altresì indicati i

     beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto

     all'art. 19, comma 5-ter; possono essere oggetto di diretta

     alienazione anche del solo diritto di superficie, previo

     esperimento di una gara, tali beni sono classificati e

     valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza

     storico-artistica,  architettonica,  paesaggistica  e

     ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale

     e ipotecaria.

       5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai

     lavori previsti dal programma triennale devono rispettare

     le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi

     imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonchè le

     modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge

     o  regolamentari  ovvero da altri atti amministrativi

     adottati a livello statale o regionale.

       6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui

     al comma 1 è subordinata alla previa approvazione della

     progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 16,

     salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è

     sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata

     dalla stima sommaria dei costi.

       7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere

     inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più

     lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata

     elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state

     quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie

     per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso

     l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa

     addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità,

     fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

       8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi

     nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti

     urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano

     sprovvisti  di  tali  strumenti  urbanistici,  decorso

     inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla

     normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione

     medesima,  gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi

     contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori

     pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si

     applicano le disposizioni dell'art. 1, commi quarto e

     quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive

     modificazioni,  e dell'art. 27, comma 5, della legge

     8 giugno 1990, n. 142.

       9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni

     aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio

     preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve

     contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati

     sullo stato di previsione o sul proprio bilancio. ovvero

     disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,

     delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,

     già  stanziati nei rispettivi stati di previsione o

     bilanci, nonchè acquisibili ai sensi dell'art. 3 del

     decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con

     modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e

     successive  modificazioni.  Un  lavoro  non  inserito

     nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base

     di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse

     già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione

     al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione

     per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi

     d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si

     applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo

     25febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed

     integrazioni.

       10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non

     ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,

     non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte

     di pubbliche amministrazioni.

       11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad

     adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei

     lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con

     decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli

     elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici

     che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti

     dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli

     aggiornamenti  annuali,  fatta  eccezione  per  quelli

     predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro

     associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE,

     per la verfica della loro compatibilità con i documenti

     programmatori vigenti.

       12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si

     applicano a far data dal primo esercizio finanziario

     successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma

     11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel

     secondo semestre dell'anno.

       13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di

     una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione

     di  pubblica utilità, indfferibilità ed urgenza dei

     lavori.".

       "Art.  15  (Competenze  dei  consigli  comunali e

     provinciali). - 1. All'art. 32, comma 2, della legge

     8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la

     lettera b) è sostituita dalla seguente:

        "b)  I  programmi,  le relazioni previsionali e

     programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e

     l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e

     pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i

     piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e

     pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad

     essi, i pareri da rendere nelle dette materie; .".

       "Art.  16  (Attività di progettazione). - 1. La

     progettazione  si  articola, nel rispetto dei vincoli

     esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa

     prestabiliti,  secondo  tre  livelli  di  successivi

     approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed

     esecutiva, in modo da assicurare:

        a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle

     finalità relative;

        b) la  conformità  alle  norme  ambientali  e

     urbanistiche;

        c) il  soddisfacimento  dei requisiti essenziali,

     definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

       2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi

     e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma

     necessarie  per  ritenere  i  progetti  adeguatamente

     sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di

     progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia

     ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le

     prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o

     eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

       3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche

     qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle

     esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da

     fornire e consiste in una relazione illustrativa delle

     ragioni della scelta della soluzione prospettata in base

     alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche

     con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei

     materiali  provenienti  dalle  attività  di  riuso e

     riciclaggio,  della  sua fattibilità amministrativa e

     tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di

     prima  approssimazione,  dei costi, da determinare in

     relazione ai benefici previsti, nonchè in schemi grafici

     per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,

     volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei

     lavori  da realizzare; il progetto preliminare dovrà

     inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

       4. Il progetto definitivo individua compiutamente i

     lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei

     criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni

     stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli

     elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte

     autorizzazioni  ed approvazioni. Esso consiste in una

     relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte

     progettuali, nonchè delle caratteristiche dei materiali

     prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;

     nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni

     generali nelle opportune scale descrittivi delle principali

     caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi

     da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del

     tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari

     occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche

     dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli

     impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi

     prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto

     nonchè in un computo metrico estimativo. Gli studi e le

     indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,

     idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i

     rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale

     da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli

     impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

       5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al

     progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori

     da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere

     sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire

     che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,

     qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto

     è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli

     esecutivi  delle  strutture e degli impianti e degli

     elaborati  grafici nelle scale adeguate, compresi gli

     eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale

     di  appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo

     metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso

     è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti

     nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed

     indagini,  di  dettaglio o di verifica delle ipotesi

     progettuali, che risultino necessari e sulla base di

     rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,

     di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il

     progetto  esecutivo deve essere altresì corredato da

     apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

     da redigersi nei termini, con le modalità i contenuti, i

     tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui

     all'art. 3.

       6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza

     dell'opera,  il  regolamento  di cui all'art. 3, con

     riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di

     intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di

     manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di

     verifica dei vari livelli di progettazione.

       7.  Gli  oneri  inerenti alla progettazione, alla

     direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonchè

     agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla

     progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e

     dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi

     del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri

     relativi alle prestazioni professionali e specialistiche

     atte a delinire gli elementi necessari a fornire il

     progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi

     i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi,

     collaudo di strutture e di impianti per gli edifici

     esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la

     realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione

     della  spesa  o  nei  bilanci  delle  amministrazioni

     aggiudicatrici, nonchè degli altri enti aggiudicatori o

     realizzatori.

       8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il

     coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto

     del  contesto in cui si inseriscono, con particolare

     attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi

     della accessibilità e della manutenzione degli impianti e

     dei servizi a rete.

       9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle

     ricerche  necessarie all'attività di progettazione è

     autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono

     localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.".

       "Art.  19  (Sistemi  di  realizzazione dei lavori

     pubblici). - 01. I lavori pubblici di cui alla presente

     legge possono essere realizzati esclusivamente mediante

     contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici,

     salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6.

       1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui

     alla presente legge sono contratti a titolo oneroso,

     conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto

     di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:

        a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui

     all'art. 2, comma 1;

        b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16,

     comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.

     2, comma 1, qualora:

         1)  riguardino  lavori  la  cui  componente

     impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per

     cento sul valore dell'opera;

         2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e

     scavi archeologici.

       1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma

     1, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto

     definitivo di cui all'art. 16, comma 4.

       2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti

     conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una

     amministrazione  aggiudicatrice,  aventi ad oggetto la

     progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e

     l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e

     di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,

     nonchè la loro gestione funzionale ed economica. La

     controprestazione a favore del concessionario consiste

     unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di

     sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora

     nella  gestione  siano  previsti  prezzi  o  tariffe

     amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto

     concedente assicura al concessionario il perseguimento

     dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e

     della connessa gestione in relazione alla qualità del

     servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito

     in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per

     cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere

     corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in

     più rate annuali, costanti o variabili.

       2-bis. La durata della concessione non può essere

     superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di

     base che determinano l'equilibrio economico-finanziario

     degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare

     nelle  premesse del contratto, ne costituiscono parte

     integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione

     aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base,

     nonchè norme legislative e regolamentari che stabiliscano

     nuovi  meccanismi  tarffari  o  nuove  condizioni per

     l'esercizio delle attività previste nella concessione,

     qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano,

     comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante

     rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,

     anche tramite la proroga del termine di scadenza delle

     concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il

     concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in

     cui  le  variazioni  apportate o le nuove condizioni

     introdotte  risultino favorevoli al concessionario, la

     revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio

     del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si

     applicano le disposizioni dell'art. 37-septies, comma 1,

     lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il

     piano economico-finanziario di copertura degli investimenti

     e deve prevedere la specificazione del valore residuo al

     netto  degli ammortamenti annuali, nonchè l'eventuale

     valore  residuo  dell'investimento non ammortizzato al

     termine della concessione.

       3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di

     cui all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a

     soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle

     funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori

     pubblici.  Sulla  base  di  apposito  disciplinare le

     amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le

     funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle

     opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.

       4. I contratti di appalto di cui alla presente legge

     sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge

     20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F", ovvero a corpo e a

     misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248

     del 1865, allegato "F"; in ogni caso i contratti di cui al

     comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono

     stipulati a corpo.

       5. È in facoltà dei soggetti di cui all'art. 2, comma

     2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.

     326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F", i

     contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e

     scavi archeologici.

       5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in

     ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha

     approvato il progetto esecutivo. L'esecizione dei lavori

     può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del

     progetto  esecutivo  qualora  si tratti di lavori di

     manutenzione o di scavi archeologici.

       5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di

     denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando

     di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore

     della  proprietà  di  beni  immobili  appartenenti

     all'amministrazione  aggiudicatrice  già  indicati nel

     programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono più a

     funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto

     trasferimento avviene non appena approvato il certificato

     di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un

     momento  antecedente  per  l'immissione  nel  possesso

     dell'immobile.

       5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono

     riguardare  la  sola  acquisizione dei beni, la sola

     esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione

     dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione

     avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa

     alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni

     ovvero in favore delle due migliori offerte separate

     relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed

     alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione

     risulti   più  conveniente  per  l'amministrazione

     aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta

     congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano

     presentate  offerte  per  l'acquisizione del bene. il

     regolamento  di  cui all'art. 3, comma 2, disciplina

     compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima

     degli immobili di cui al comma 5-ter nonchè le modalità

     di aggiudicazione.".

       "Art. 20 (Procedure di scelta del contraente). - 1. Gli

     appalti di cui all'art. 19 sono affidati mediante pubblico

     incanto o licitazione privata.

       2. Le concessioni di cui all'art. 19 sono affidate

     mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un

     progetto  preliminare corredato, comunque, anche degli

     elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini

     geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta

     ha ad oggetto gli elementi di cui all'art. 21, comma 2,

     lettera b), nonchè le eventuali proposte di varianti al

     progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere

     inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo

     da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

       3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso

     appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei

     casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

       4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso

     è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata

     decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori

     pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di

     opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui

     progettazione  richieda  il  possesso  di  competenze

     particolari  o  la  scelta  tra  soluzioni  tecniche

     differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato

     sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi

     dell'art.  16, nonchè di un capitolato prestazionale

     corredato  dall'indicazione  delle  prescrizioni, delle

     condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta

     ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.".

       "Art. 21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni

     giudicatrici). - 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante

     pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il

     criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a

     base di gara, determinato:

        a) per i contratti da stipulare a misura, mediante

     ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero

     mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi

     o sub-sistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5

     della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;

        b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante

     ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero

     mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

        c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura,

     mediante la predetta offerta a prezzi unitari.

       1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo

     pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del

     prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione

     interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui

     all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del

     14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che

     presentino  un  ribasso  pari o superiore alla media

     aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte

     ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato

     all'unità  superiore,  rispettivamente  delle  offerte

     di maggior  ribasso  e  di  quelle di minor ribasso,

     incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi

     percentuali che superano la predetta media. A tal fine la

     pubblica amministrazione prende in considerazione entro il

     termine di sessanta giorni dalla data di presentazione

     delle  offerte  esclusivamente  giustificazioni fondate

     sull'economicità del procedimento di costruzione o delle

     soluzioni  tecniche  adottate  o  sulle  condizioni

     particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con

     esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a

     tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da

     disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

     ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le

     offerte  debbono  essere  corredate,  fin  dalla loro

     presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci

     di prezzo più signicative, indicate nel bando di gara o

     nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo

     non inferiore al 75 per cento di quello posto a base

     d'asta. Relativamnente ai soli appalti di lavori pubblici

     di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria,

     l'amministrazione  interessata  procede  all'esclusione

     automatica dalla gara delle offerte che presentino una

     percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito

     ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura

     di esclusione automatica non è esercitabile qualora il

     numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

       2.   L'aggiudicazione  degli  appalti  mediante

     appalto-concorso  nonchè  l'affidamento di concessioni

     mediante licitazione privata avvengono con il criterio

     dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in

     considerazione i seguenti elementi variabili in relazione

     all'opera da realizzare:

        a) nei casi di appalto-concorso:

         1) il prezzo;

         2) il valore tecnico ed estetico delle opere

     progettate;

         3) il tempo di esecuzione dei lavori,

         4) il costo di utilizzazione e di manutenzione,

         5) ulteriori elementi individuati in base al tipo

     di lavoro da realizzare;

        b) in caso di licitazione privata relativamente alle

     concessioni:

         1) il prezzo di cui all'art. 19, comma 2;

         2)  il  valore tecnico ed estetico dell'opera

     progettata;

         3) il tempo di esecuzione dei lavori,

         4) il rendimento;

         5) la durata della concessione;

         6) le modalità di gestione, il livello e i criteri

     di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;

         7) ulteriori elementi individuati in base al tipo

     di lavoro da realizzare.

       3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale

     d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di

     importanza  degli elementi di cui al comma medesimo,

     attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da

     consentire di individuare con un unico parametro numerico

     finale l'offerta più vantaggiosa.

       4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori

     avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad

     una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal

     regolamento.

       5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo

     competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od

     affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta

     da un numero dispari di componenti non superiore a cinque,

     esperti nella specifica materia cui si riferiscono i

     lavori. La commissione è presieduta da un dirigente

     dell'amministrazione   aggiudicatrice   o   dell'ente

     aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto nè

     possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico

     od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della

     procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano

     funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori

     medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno

     rivestito cariche di pubblico amministratore non possono

     essere nominati commissari relativamente ad appalti o

     concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le

     quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati

     commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale

     incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati

     nel  medesimo  territorio provinciale ove è affidato

     l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento,

     se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.

     Sono  esclusi da successivi incarichi coloro che, in

     qualità  di  membri delle commissioni aggiudicatrici,

     abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede

     giurisdizionale,  all'approvazione  di  atti dichiarati

     conseguentemente illegittimi.

       6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli

     appartenenti alle seguenti categorie:

        a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione

     nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di

     rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

        b) professori  universitari  di  ruolo,  scelti

     nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di

     appartenenza,

        c) funzionari  tecnici  delle  ammninistrazioni

     appaltanti,  scelti  nell'ambito di rose di candidati

     proposte dalle ammninistrazioni medesime.

       7. La nomina dei commissari e la costituzione della

     commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine

     fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

       8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel

     quadro economico del progetto tra le somme a disposizione

     dell'amministrazione.".

       "Art. 23 (Licitazione privata e licitazione privata

     semplificata).  -  1.  Alle  licitazioni  private per

     l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono

     invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e

     che siano in possesso dei requisiti di qualificazione

     previsti dal bando.

       1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU,

     IVA esclusa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere

     a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta

     almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di

     cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in

     tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai

     lavori oggetto dell'appalto.

       1-ter. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere

     a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle

     gare  di  cui al comma 1-bis del presente articolo,

     presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'art. 10,

     comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo

     di trenta domande; i soggetti di cui all'art. 10, comma 1,

     lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in

     numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e

     comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un

     massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal

     comma 4 dell'art. 13. Ogni domanda deve indicare gli

     eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le

     domande  e  deve essere corredata dal certificato di

     iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una

     autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.

     15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in

     nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e

     di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto

     previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda

     presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno

     successivo a quello della domanda. La domanda presentata

     negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario

     corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di

     false  dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui

     all'art. 8, comma 7.".

       "Art. 24 (Trattativa privata). - 1. L'affidamento a

     trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori

     pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

        a) lavori di importo complessivo non superiore a

     300.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità

     generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

        b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000

     ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e

     funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi

     imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di

     imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario

     responsabile  del procedimento rendano incompatibili i

     termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli

     appalti;

        c) appalti di importo complessivo non superiore a

     300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni

     mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla

     legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modficazioni.

       2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa

     privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal

     responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti

     in libera visione di chiunque lo richieda.

       3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a

     trattativa  privata  devono possedere i requisiti per

     l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante

     pubblico incanto o licitazione privata.

       4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti

     al fine dell'applicazione del presente articolo.

       5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai

     sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara

     informale  alla  quale debbono essere invitati almeno

     quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti

     qualificati ai sensi della presente legge per i lavori

     oggetto dell'appalto.

       6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo

     di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della

     difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle

     truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal

     regolamento per l'attività del Genio militare di cui

     all'art. 3, comma 7-bis.

       7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera

     sia stato affidato a trattativa privata, non può essere

     assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in

     tempi successivi e a appartenente alla medesima opera.".

       "Art. 25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti

     in  corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il

     progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente

     qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

        a) per  esigenze  derivanti  da  sopravvenute

     disposizioni legislative e regolamentari;

        b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei

     modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per

     l'intervenuta  possibilità  di  utilizzare  materiali,

     componenti e tecnologie non esistenti al momento della

     progettazione che possono determinare, senza aumento di

     costo,  significativi  miglioramenti  nella  qualità

     dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino

     l'impostazione progettuale;

        b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e

     specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi

     in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non

     prevedibili nella fase progettuale;

        c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo

     comma, del codice civile;

        d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del

     progetto esecutivo che pre giudicano, in tutto o in parte,

     la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in

     tal  caso  il  responsabile  del procedimento ne dà

     immediatamente  comunicazione  all'Osservatorio  e  al

     progettista.

       2. I titolari di incarichi di progettazione sono

     responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti

     in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione

     di cui al comma 1, lettera d).

       3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1

     gli interventi disposti dal direttore dei lavori per

     risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro

     un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di

     recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5

     per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di

     lavoro  dell'appalto e che non comportino un aumento

     dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione

     dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse

     dell'amministrazione,  le  varianti,  in aumento o in

     diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla

     sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche

     sostanziali  e  siano  motivate da obiettive esigenze

     derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al

     momento della stipula del contratto. L'importo in aumento

     relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento

     dell'importo  originario del contratto e deve trovare

     copertura  nella  somma  stanziata  per  l'esecuzione

     dell'opera.

       4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d),

     eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,

     il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del

     contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato

     l'aggiudicatario iniziale.

       5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente

     articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei

     materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,

     fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

       5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano

     errore  o  omissione  di  progettazione  l'inadeguata

     valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea

     identificazione della normativa tecnica vincolante per la

     progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali

     ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la

     violazione delle norme di diligenza nella predisposizione

     degli elaborati progettuali.".

       "Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei

     lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione

     dei certficati di pagamento o dei titoli di spesa relativi

     agli  acconti, rispetto alle condizioni e ai termini

     stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque

     superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano

     all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,

     questi  ultimi nella misura accertata annualmente con

     decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con

     il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

     economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i

     termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle

     rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente

     emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il

     quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi

     dell'art.  1460  del  codice  civile,  ovvero, previa

     costituzione  in mora dell'amministrazione e trascorsi

     sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di

     promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di

     risoluzione del contratto.

       2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,

     è abrogato.

       3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni

     aggiudicatrici  e  dagli  altri  enti aggiudicatori o

     realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei

     prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del

     codice civile.

       4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo

     chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del

     ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,

     nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione

     reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno

     precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei

     lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per

     l'ultimazione  dei lavori stessi. Tale percentuale è

     fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da

     emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura

     eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede

     di prima applicazione della presente legge, il decreto è

     emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in

     vigore della legge stessa.

       5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991.

     n.  52,  sono  estese ai crediti verso le pubbliche

     amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori

     pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti

     di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori

     pubblici.

       6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici

     sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei

     loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le

     modalità  di  versamento  sono  disciplinate  dal

     regolamento.".

       "Art. 27 (Direzione dei lavori). - 1. Per l'esecuzione

     di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in

     appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate

     ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito

     da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

       2.  Qualora  le amministrazioni aggiudicatrici non

     possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'art. 17

     l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata

     nell'ordine ai seguenti soggetti:

        a) altre amministrazioni pubbliche, previa, apposita

     intesa o convenzione di cui all'art. 24 della legge

     8 giugno 1990, n. 142;

        b) il progettista incaricato ai sensi dell'art. 17,

     comma 4;

        c) altri soggetti scelti con le procedure previste

     dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni

     comunitarie in materia.".

       "Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1. Il regolamento

     definisce le norme concernenti il termine entro il quale

     deve  essere effettuato il collaudo finale, che deve

     comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione

     dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i

     requisiti  professionali  dei  collaudatori secondo le

     caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi

     spettante,  nonchè le modalità di effettuazione del

     collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,

     nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

       2. Il regolamento definisce altresì il divieto di

     affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e

     contabili.

       3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è

     redatto un certificato di collaudo secondo le modalità

     previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha

     carattere  provvisorio  ed assume carattere definitivo

     decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale

     termine, il collaudo si intende tacitamente approvato

     ancorchè  l'atto  formale  di  approvazione  non sia

     intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo

     termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU

     il certificato di collaudo è sostituito da quello di

     regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma

     non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del

     soggetto  appaltante  di sostituire il certificato di

     collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato

     di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre

     mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

       4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni

     aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e

     specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,

     alla loro complessità e all'importo degli stessi. I

     tecnici  sono  nominati dalle predette amministrazioni

     nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi

     di  carenza  di organico accertata e certificata dal

     responsabile del procedimento.

       5. Il collaudatore o i componenti della commissione di

     collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle

     attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di

     direzione,  di  vigilanza e di esecuzione dei lavori

     sottoposti  al collaudo. Essi non devono avere avuto

     nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con

     il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i

     componenti  della commissione di collaudo non possono

     inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di

     vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

       6.  Il regolamento prescrive per quali lavori di

     particolare complessità tecnica o di grande rilevanza

     economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite

     certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

       7. E obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei

     seguenti casi:

        a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai

     sensi dell'art. 27, comma 2, lettere b) e c)

        b) in caso di opere di particolare complessità;

        c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

        d) in altri casi individuati nel regolamento.

       8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione,

     il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni

     di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,

     verificando il rispetto della convenzione.

       9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa

     garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il

     novantesimo  giorno  dall'emissione del certificato di

     collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare

     esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione

     dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del

     codice civile.

       10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice

     civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi

     dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal

     soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo

     assuma carattere definitivo.".

       "Art. 29 (Pubblicita). - 1. Il regolamento disciplina

     le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni

     sulla base delle seguenti norme regolatrici:

        a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di

     ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi

     e  degli  avvisi  di  gara, nonchè degli avvisi di

     aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali

     della Comunità europea;

        b) per i lavori di importo superiore a un milione di

     ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità

     a livello nazionale;

        c) per i lavori di importo inferiore a un milione di

     ECU,  IVA  esclusa,  prevedere  forme  di pubblicità

     semplificata a livello regionale e provinciale;

        d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e

     negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;

        e) disciplinare  conformemente  alla  normativa

     comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi

     importo,  le procedure, comprese quelle accelerate, i

     termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e

     delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni

     aggiudicatrici;

        f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e

     gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della

     stipula del contratto o della concessione, anche nei casi

     in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa

     privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere

     a),  b) e c) del presente comma, alla pubblicazione

     dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara,

     del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione

     adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei

     tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del

     direttore dei lavori designato, nonchè, entro trenta

     giorni  dal  loro  compimento  ed  effettuazione,

     dell'ultimazione  dei  lavori,  dell'effettuazione  del

     collaudo, dell'importo finale del lavoro.

        f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori

     superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione

     o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta

     con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di

     realizzazione    dell'opera    fissato    all'atto

     dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di

     pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b)

     e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o

     dell'affidatario,  diretta  a rendere note le ragioni

     del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei

     lavori;

        f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli

     31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono

     trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce

     emesse  all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le

     pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di

     aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme

     di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le

     stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente

     comma.

       2. Le spese relative alla pubblicità devono essere

     inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a

     disposizione dell'amministrazione.".

       "Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). - 1.

     L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione

     dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2

     per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche

     mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata

     dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale

     di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre

     1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente

     attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal

     Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

     economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la

     garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse

     aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione

     del  contratto  per  fatto  dell'aggiudicatario ed è

     svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione

     del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è

     restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

       2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una

     garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli

     stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta

     superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è

     aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli

     eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della

     garanzia  determina  la  revoca  dell'affidamento  e

     l'acquisizione  della  cauzione da parte del soggetto

     appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la

     concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La

     garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto

     adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di

     emissione del certificato di collaudo provvisorio.

       2-bis.  La  fidejussione  bancaria  o  la polizza

     assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere

     espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

     escussione del debitore principale e la sua operatività

     entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della

     stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza

     assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà

     avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di

     presentazione dell'offerta.

       3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a

     stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le

     amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  altri  enti

     aggiudicatori  o  realizzatori  da tutti i rischi di

     esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli

     derivanti  da  errori  di progettazione, insufficiente

     progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e

     che preveda anche una garanzia di responsabilità civile

     per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data

     di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

       4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari

     stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici,

     l'esecutore  è  inoltre  obbligato  a stipulare, con

     decorrenza dalla data di emissione del certificato di

     collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,

     nonchè una polizza per responsabilità civile verso terzi,

     della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina

     totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti

     da gravi difetti costruttivi.

       5. Il progettista o i progettisti incaricati della

     progettazione esecutiva devono essere muniti, afar data

     dall'approvazione  del  progetto,  di  una polizza di

     responsabilità civile professionale per i rischi derivanti

     dallo svolgimento delle attività di propria competenza,

     per tutta la durata dei lavori e sino alla data di

     emissione  del certifcato di collaudo provvisorio. La

     polizza del progettista o dei progettisti deve coprire,

     oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori

     posti che l'amministrazione deve sopportare per le varianti

     di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie

     in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un

     massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei

     lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per

     lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA

     esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento

     dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2

     milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5

     milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da

     parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le

     amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella

     professionale.

       6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei

     lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei

     termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la

     rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui

     all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla

     normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da

     organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme

     europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici

     delle predette stazioni appaltanti.

       7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le

     cauzioni previste dalla normativa vigente.

       7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi

     dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

     su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto

     con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

     dell'artigianato,  previo  parere  delle  competenti

     Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta

     giorni  dalla  trasmissione  del  relativo schema, è

     istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni

     di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui

     possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma

     2, lettere a) e b).".

       "Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte

     le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,

     comprese  quelle conseguenti al mancato raggiungimento

     dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo

     31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

       2.  Qualora  sussista la competenza arbitrale, il

     giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito

     presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita

     presso l'Autorità di cui all'art. 4 della presente legge.

     Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto

     con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre

     mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono

     fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel

     rispetto dei principi del codice di procedura civile, e

     sono  fissate  le  tariffe per la determinazione del

     corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della

     controversia.

       3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con

     gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la

     composizione e le modalità di funzionamento della camera

     arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui

     la  camera  arbitrale dovrà attenersi nel fissare i

     requisiti soggettivi e di professionalità per assumere

     l'incarico di arbitro, nonchè la durata dell'incarico

     stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e

     correttezza.

       4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento

     cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,

     47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto

     approvato con il decreto del Presidente della Repubblica

     16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai

     collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa

     abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto

     già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da

     nominare con la procedura camerale secondo le modalità

     previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si

     svolgono secondo la disciplina da essi fissata.".

       "Art. 34 (Subappalto). - 1. Il comma 3 dell'art. 18

     della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'art.

     34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è

     sostituito dal seguente:

       "3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel

     progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie

     prevalenti con il relativo importo, nonchè le ulteriori

     categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste

     in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le

     lavorazioni,  a qualsiasi categoria appartengano, sono

     subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le

     vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi

     il  divieto di affidamento in subappalto. Per quanto

     riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con

     regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della

     legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte

     subappaltabile, in misura eventualmente diversficata a

     seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non

     superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in

     cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

        1)  che  i  concorrenti all'atto dell'offerta o

     l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera,

     all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le

     parti di opere che intendono subappaltare o concedere in

     cottimo;

        2)  che  l'appaltatore provveda al deposito del

     contratto di subappalto presso la stazione appaltante

     almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio

     dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

        3) che al momento del deposito del contratto di

     subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore

     trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso

     da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero

     4) del presente comma;

        4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia

     iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno

     Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale

     dei costruttori per categorie e classfiche di importi

     corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in

     cottimo,  ovvero  sia  in possesso dei corrispondenti

     requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di

     qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo

     la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i

     lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio,

     industria, artigianato e agricoltura;

        5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario

     del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti

     dall'art.  10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e

     successive modificazioni.".

       2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente

     articolo si applicano alle gare per le quali alla data di

     entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora

     pubblicato il bando.".

       "Art. 37-bis (Promotore). - 1. Entro il 30 giugno di

     ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito

     denominati  "promotori",  possono  presentare  alle

     amministrazioni  aggiudicatrici  proposte relative alla

     realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica

     utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui

     all'art.  14,  comma  2,  ovvero  negli strumenti di

     programmazione formalmente approvati dall'amministrazione

     aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite

     contratti di concessione, di cui all'art. 19, comma 2, con

     risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori

     stessi.  Le  proposte devono contenere uno studio di

     inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di

     fattibilità,  un  progetto preliminare, una bozza di

     convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da

     un  istituto  di  credito,  una  specificazione delle

     caratteristiche del servizio e della gestione nonchè

     l'indicazione degli elementi di cui all'art. 21, comma 2,

     lettera  b),  e delle garanzie offerte dal promotore

     all'amministrazione  aggiudicatrice. Le proposte devono

     inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la

     loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle

     opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile.

     Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della

     amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5

     per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal

     piano economico-finanziario.

       2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i

     soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,

     finanziari  e gestionali, specificati dal regolamento,

     nonchè i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1,

     lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti

     finanziatori e con gestori di servizi.".

       "Art. 37-ter (Valutazione della proposta). - 1. Entro

     il  31 ottobre  di  ogni  anno  le  amministrazioni

     aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte

     presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed

     ambientale,  nonchè della qualità progettuale, della

     funzionalità,   della   fruibilità   dell'opera,

     dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo

     di  gestione  e  di manutenzione, della durata della

     concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della

     concessione, delle tarffe da applicare, della metodologia

     di aggiornamento delle stesse, del valore economico e

     finanziario del piano e del contenuto della bozza di

     convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla

     loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche

     comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano

     richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono

     di pubblico interesse.".

       Art. 37-quater (Indizione della gara). 1. Entro il

     31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici,

     qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate

     alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le

     disposizioni di cui all'art. 14, comma 8, ultimo periodo,

     e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la

     relativa  concessione  di  cui all'art. 19, comma 2,

     procedono, per ogni proposta individuata:

        a) ad indire una gara da svolgere con il criterio

     dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa di cui

     all'art. 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il

     progetto   preliminare  presentato  dal  promotore,

     eventualmente modificato sulla base delle determinazioni

     delle  amministrazioni stesse, nonchè i valori degli

     elementi  necessari per la determinazione dell'offerta

     economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal

     piano economico-finanziario presentato dal promotore;

        b) ad  aggiudicare  la  concessione mediante una

     procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i

     soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara

     di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia

     partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si

     svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

       2. La proposta del promotore posta a base di gara è

     vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte

     nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'art.

     30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo

     di cui all'art. 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da

     versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice,

     prima dell'indizione del bando di gara.

       3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui

     all'art.  30, comma 1, versano, mediante fideiussione

     bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal

     bando in misura pari all'importo di cui all'art. 37-bis,

     comma 1, ultimo periodo.

       4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al

     comma  1,  lettera  b),  il  promotore  non  risulti

     aggiudicatario  entro  un  congruo  termine  fissato

     dall'amministrazione  nel  bando di gara, il soggetto

     promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico

     dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'art. 37-bis,

     comma  1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato

     dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo

     dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi

     del comma 3.

       5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al

     comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario,

     lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero

     agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla

     procedura, una somma pari all'importo di cui all'art.

     37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura

     negoziata  abbiano partecipato due soggetti, oltre al

     promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per

          cento  al  migliore offerente nella gara e del 40 per cento

          al   secondo   offerente.   Il   pagamento   è  effettuato

          dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo

          dalla  cauzione  versata  dall'aggiudicatario  ai sensi del

          comma 3.

              6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al

          presente   articolo   sono   obbligati,   in   deroga  alla

          disposizione   di  cui  all'art.  2,  comma  4,  terzultimo

          periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30

          per  cento  dei  lavori  oggetto della concessione. Restano

          ferme  le  ulteriori  disposizioni  del  predetto  comma  4

          dell'art. 2.".

              - Il  testo  dell'art.  13  del  decreto-legge 25 marzo

          1997,  n.  67,  convertito,  con  modificazioni dalla legge

          23 maggio 1997, n. 135, è il seguente:

              "Art.   13   (Commissari   straordinari   e  interventi

          sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio

          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, di

          concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono individuate le

          opere  e  i  lavori,  ai quali lo Stato contribuisce, anche

          indirettamente  o  con  apporto  di capitale, in tutto o in

          parte  o  cofinanziati  con risorse dell'Unione europea, di

          rilevante   interesse   nazionale   per   le   implicazioni

          occupazionali   ed   i   connessi  riflessi  sociali,  già

          appaltati  o  affidati in concessione o comunque ricompresi

          in  una  convenzione quadro oggetto di precedente gara e la

          cui  esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia

          iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data

          di  entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo

          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da

          pubblicarsi   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

          italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.

          In  prima  applicazione,  il  decreto  del  Presidente  del

          Consiglio  dei  Ministri  è  adottato  entro trenta giorni

          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

              2.  Nel  termine perentorio di trenta giorni dalla data

          della  pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  comma 1, le

          amministrazioni  competenti adottano i provvedimenti, anche

          di   natura  sostitutiva,  necessari  perchè  l'esecuzione

          dell'opera  sia  avviata o ripresa senza indugio, salvi gli

          effetti dei provvedimenti giurisdizionali.

              3.  La  pronuncia sulla compatibilità ambientale delle

          opere  di  cui  al  comma 1, ove non ancora intervenuta, è

          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

              4.  Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma

          2,  il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede

          in  sostituzione  degli  organi  ordinari  o  straordinari,

          avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza

          regionale,  i  provvedimenti  necessari  ad  assicurare  la

          tempestiva   esecuzione  sono  comunicati  dal  commissario

          straordinario   al  presidente  della  regione  che,  entro

          quindici   giorni   dalla   ricezione,   può  disporne  la

          sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale

          termine  e  in  assenza di sospensione, i provvedimenti del

          commissario sono esecutivi.

              4-bis.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di cui ai

          precedenti  commi  i  commissari straordinari provvedono in

          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque

          della  normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di

          lavori,  servizi e forniture, della normativa in materia di

          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio

          storico,  artistico  e  monumentale,  nonchè  dei principi

          generali dell'ordinamento.

              4-ter.  I  provvedimenti  emanati  in deroga alle leggi

          vigenti  devono  contenere  l'indicazione  delle principali

          norme cui si intende derogare e devono essere motivati.

              4-quater.  Il  commissario  straordinario,  al  fine di

          consentire   il   pronto   avvio   o   la   pronta  ripresa

          dell'esecuzione  dell'opera commissariata, può affidare le

          prestazioni    relative   alla   revisione   del   progetto

          preliminare,  definitivo  ed esecutivo, o di parti di esso,

          nonchè  lo svolgimento di attività tecnico-amministrative

          connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia

          di  cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,

          n.  109,  e  successive modificazioni, anche in deroga alle

          disposizioni  di  cui  ai commi 4 e successivi dell'art. 17

          della  medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo

          quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4.

              5.   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su

          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il

          Ministro   del   tesoro,  può  disporre,  in  luogo  della

          prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,

          l'utilizzazione  delle somme non impegnabili nell'esercizio

          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla

          realizzazione   degli   adeguamenti  previsti  dal  decreto

          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive

          modificazioni,  negli  edifici  demaniali o in uso a uffici

          pubblici.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2

          e   3,   del   decreto-legge   31 dicembre  1996,  n.  669,

          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio

          1997, n. 30.

              6.  Al  fine di assicurare l'immediata operatività del

          servizio  tecnico  di  cui all'art. 5, comma 3, della legge

          11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche

          allo  scopo  di  provvedere  alla pronta ricognizione delle

          opere  per le quali sussistano cause ostative alla regolare

          esecuzione,  il  Ministro  dei lavori pubblici provvede, in

          deroga  all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,

          n.   662,   e  successive  modificazioni,  alla  copertura,

          mediante  concorso  per  esami,  di  venticinque  posti con

          qualifica  di  dirigente,  di  cui  cinque amministrativi e

          venti  tecnici,  a  valere  sulle unità di cui all'art. 5,

          comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

              7.  Al  relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per

          l'anno  1997  ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal

          1998,  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento

          iscritto  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del

          Ministero  del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando

          quanto  a  lire  1  miliardo  per  il 1997 l'accantonamento

          relativo  al  Ministero  del  tesoro  e  quanto  a lire 2,5

          miliardi    per   ciascuno   degli   anni   1998   e   1999

          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei

          Ministri.

              7-bis.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei

          Ministri,  successivo al decreto di cui al comma 1, saranno

          stabiliti  i  criteri  per  la  corresponsione dei compensi

          spettanti  ai  commissari  straordinari  di cui al medesimo

          comma   1.   Alla  corrispondente  spesa  si  farà  fronte

          utilizzando  i  fondi  stanziati  per  le  opere  di cui al

          predetto comma 1".

              -  Il  testo  dell'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del

          Consiglio del 14 giugno 1993 è il seguente:

              "Art. 1. - Ai fini della presente direttiva:

                a) gli  "appalti  pubblici di lavori sono contratti a

          titolo   oneroso,   conclusi   in   forma  scritta  tra  un

          imprenditore  e  un'amministrazione  aggiudicatrice  di cui

          alla   lettera  b),  aventi  per  oggetto  l'esecuzione  o,

          congiuntamente,  l'esecuzione  e la progettazione di lavori

          relativi ad una delle attività di cui all'allegato II o di

          un'opera  di  cui  alla lettera c) oppure l'esecuzione, con

          qualsiasi  mezzo,  di  un'opera  rispondente  alle esigenze

          specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;

                b) si considerando "amministrazioni aggiudicatrici lo

          Stato,  gli  enti  pubblici  territoriali, gli organismi di

          diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più

          di  tali  enti pubblici territoriali o di tali organismi di

          diritto pubblico.

              Per "organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi

          organismo:   istituito   per   soddisfare  specificatamente

          bisogni   di   interesse   generale  aventi  carattere  non

          industriale   o   commerciale,  e  dotato  di  personalità

          giuridica,   e   la   cui   attività   sia  finanziata  in

          modo maggioritario   dallo   Stato,   dagli  enti  pubblici

          territoriali  o  da  altri  organismi  di diritto pubblico,

          oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte

          di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di

          direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali

          più  della  metà  è  designata  dallo  Stato, dagli enti

          pubblici  territoriali  o  da  altri  organismi  di diritto

          pubblico.

              Gli  elenchi  degli  organismi  e  delle  categorie  di

          organismi  di diritto pubblico, che soddisfano i criteri di

          cui  al  secondo  comma  della  presente  lettera, figurano

          nell'allegato  I.  Questi elenchi devono essere quanto più

          completi  possibile  e  possono subire revisioni secondo la

          procedura  di cui all'art. 35. A tal fine, gli Stati membri

          notificano  periodicamente  alla  Commissione  le modifiche

          apportate ai suddetti elenchi;

                c) s'intende per "opera il risultato di un insieme di

          lavori  edilizi  o  di genio civile che di per sè esplichi

          una funzione economica o tecnica;

                d) la "concessione di lavori pubblici è un contratto

          che  presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera

          a),  ad  eccezione  del  fatto che la controprestazione dei

          lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o

          in tale diritto accompagnato da un prezzo;

                e) le  "procedure  aperte sono le procedure nazionali

          in   cui  ogni  imprenditore  interessato  può  presentare

          un'offerta;

                f) le   "procedure   ristrette   sono   le  procedure

          nazionali  in  cui soltanto gli imprenditori invitati dalle

          amministrazioni     aggiudicatrici    possono    presentare

          un'offerta;

                g) le   "procedure   negoziate   sono   le  procedure

          nazionali   in   cui   le   amministrazioni  aggiudicatrici

          consultano  gli  imprenditori di propria scelta e negoziano

          con uno o più di essi le condizioni del contratto;

                h) "offerente  è  l'imprenditore  che  ha presentato

          un'offerta   e   "candidato  è  chi  chiede  un  invito  a

          partecipare  a  una  procedura  ristretta o a una procedura

          negoziata".

              L'art.  37-quinquies  della  legge 11 febbraio 1994, n.

          109, è il seguente:

              "Art.  37-quinquies  (Società  di  progetto).  - 1. Il

          bando  di  gara per l'affidamento di una concessione per la

          realizzazione  e/o  gestione  di una infrastruttura o di un

          nuovo  servizio  di  pubblica  utilità  deve prevedere che

          l'aggiudicatario  ha  la facoltà dopo l'aggiudicazione, di

          costituire  una  società  di progetto in forma di società

          per  azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

          Il  bando  di  gara  indica l'ammontare minimo del capitale

          sociale  della  società. In caso di concorrente costituito

          da  più  soggetti,  nell'offerta  è  indicata la quota di

          partecipazione  al capitale sociale di ciascun soggetto. Le

          predette  disposizioni  si applicano anche alla gara di cui

          all'art. 37-quater. La società così costituita diventa la

          concessionaria  subentrando  nel  rapporto  di  concessione

          all'aggiudicatario   senza  necessità  di  approvazione  o

          autorizzazione.  Tale  subentro non costituisce cessione di

          contratto.  Il  bando di gara può, altresì, prevedere che

          la    costituzione    della   società   sia   un   obbligo

          dell'aggiudicatario.

              1-bis.  I lavori da eseguire e i servizi da prestare da

          parte  delle società disciplinate dal comma 1 si intendono

          realizzati  e  prestati  in  proprio  anche  nel caso siano

          affidati  direttamente  dalle  suddette  società ai propri

          soci,  sempre  che  essi  siano  in  possesso dei requisiti

          stabiliti  dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

          Restano  ferme le disposizioni legislative, regolamentari e

          contrattuali  che  prevedano  obblighi  di  affidamento dei

          lavori o dei servizi a soggetti terzi".

              -  L'art.  37-sexies  della  legge 11 febbraio 1994, n.

          109, è il seguente:

              "Art.  37-sexies  (Società  di  progetto: emissione di

          obbligazioni).  -  1. Le  società  costituite  al  fine di

          realizzare  e gestire una singola infrastruttura o un nuovo

          servizio  di  pubblica  utilità  possono  emettere, previa

          autorizzazione  degli  organi  di  vigilanza, obbligazioni,

          anche  in  deroga ai limiti di cui all'art. 2410 del codice

          civile, purchè garantite pro-quota mediante ipoteca; dette

          obbligazioni sono nominative o al portatore.

              2.  I  titoli  e  la relativa documentazione di offerta

          devono  riportare  chiaramente ed evidenziare distintamente

          un  avvertimento  dell'elevato grado di rischio del debito,

          secondo  modalità stabilite con decreto del Ministro delle

          finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici".

              -  La  direttiva  93/37/CEE  coordina  le  procedure di

          aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica

          21 dicembre  1999, n. 554, reca: "Regolamento di attuazione

          della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  legge quadro in

          materia di lavori pubblici, e successive modificazioni.

              -  Il  testo  dell'art.  4  del decreto-legge 5 ottobre

          1993,  n.  398,  convertito, con modificazioni, dalla legge

          4 dicembre 1993, n. 493, è il seguente:

              "Art.  4  (Procedure  per il rilascio della concessione

          edilizia).  -  1.  Al  momento  della  presentazione  della

          domanda  di  concessione  edilizia  l'ufficio  abilitato  a

          riceverla   comunica   all'interessato  il  nominativo  del

          responsabile  del  procedimento  di cui agli articoli 4 e 5

          della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si

          svolge secondo l'ordine di presentazione.

              2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione della

          domanda    il    responsabile    del    procedimento   cura

          l'istruttoria,  eventualmente  convocando una conferenza di

          servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge

          7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige

          una  dettagliata  relazione  contenente  la  qualificazione

          tecnico-giuridica  dell'intervento  richiesto  e la propria

          valutazione    sulla    conformità   del   progetto   alle

          prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie.  Il  termine può

          essere  interrotto  una  sola  volta se il responsabile del

          procedimento   richiede   all'interessato,  entro  quindici

          giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  integrazioni

          documentali  e  decorre nuovamente per intero dalla data di

          presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci

          giorni  dalla  scadenza  del  termine  il  responsabile del

          procedimento  formula  una  motivata proposta all'autorità

          competente  all'emanazione del provvedimnento conclusivo. I

          termini  previsti  al presente comma sono raddoppiati per i

          comuni con più di 100.000 abitanti.

              3.  In  ordine  ai progetti presentati, il responsabile

          del  procedimento  deve richiedere, entro il termine di cui

          al  comma  2, il parere della commissione edilizia. Qualora

          questa   non  si  esprima  entro  il  termine  predetto  il

          responsabile   del   procedimento   è  tenuto  comunque  a

          formulare  la  proposta  di  cui  al comma 2 e redigere una

          relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali

          il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio

          comunale   determina   i   casi  in  cui  il  parere  della

          commissione edilizia non deve essere richiesto.

              4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici

          giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al comma 2,

          qualora  il progetto presentato non sia in contrasto con le

          prescrizioni  degli  strumenti urbanistici ed edilizi e con

          le  altre  norme che regolano lo svolgimento dell'attività

          edilizia.

              5.  Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del

          provvedimento  conclusivo,  l'interessato  può,  con  atto

          notificato  o trasmesso in plico raccomandato con avviso di

          ricevimento,   richiedere   all'autorità   competente   di

          adempiere  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della

          richiesta.

              6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma

          5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della

          giunta  regionale  competente,  il quale, nell'esercizio di

          poteri   sostitutivi,   nomina   entro  i  quindici  giorni

          successivi,  un  commissario  ad  acta  che, nel termine di

          trenta  giorni,  adotta  il provvedimento che ha i medesimi

          effetti  della  concessione  edilizia. Gli oneri finanziari

          relativi  all'attività  del commissario di cui al presente

          comma sono a carico del comune interessato.

              7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia

          di  inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2

          della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

                a) opere  di  manutenzione  straordinaria, restauro e

          risanamento conservativo;

                b) opere     di     eliminazione    delle    barriere

          architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o

          ascensori  esterni,  ovvero  in  manufatti  che alterino la

          sagoma dell'edificio;

                c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

                d) aree   destinate   ad   attività  sportive  senza

          creazione di volumetria;

                e) opere  interne  di  singole unità immobiliari che

          non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non

          rechino   pregiudizio   alla   statica   dell'immobile   e,

          limitatamente  agli immobili compresi nelle zone omogenee A

          di  cui  all'art.  2  del  decreto  del Ministro dei lavori

          pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

          n.  97  del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione

          d'uso;

                f) revisione  o installazione di impianti tecnologici

          al  servizio  di  edifici  o  di  attrezzature  esistenti e

          realizzazione    di   volumi   tecnici   che   si   rendano

          indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

                g) varianti  a  concessioni  edilizie già rilasciate

          che   non   incidano  sui  parametri  urbanistici  e  sulle

          volumetrie,  che  non  cambino  la  destinazione d'uso e la

          categoria  edilizia  e non alterino la sagoma e non violino

          le   eventuali  prescrizioni  contenute  nella  concessione

          edilizia;

                h) parcheggi  di  pertinenza nel sottosuolo del lotto

          su cui insiste il fabbricato.

              8. La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente

          ove sussistano tutte le seguenti condizioni:

                a) gli  immobili  interessati  non siano assoggettati

          alle disposizioni di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089,

          alla  legge  29 giugno  1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991, n.

          394,  ovvero  a  disposizioni  immediatamente operative dei

          piani   aventi   la  valenza  di  cui  all'art.  1-bis  del

          decreto-legge  27 giugno  1985,  n.  312,  convertito,  con

          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1985, n. 431, o della

          legge   18 maggio   1989,   n.   183,  non  siano  comunque

          assoggettati   dagli  strumenti  urbanistici  a  discipline

          espressamente  volte alla tutela delle loro caratteristiche

          paesaggistiche,      ambientali,     storico-archeologiche,

          storico-artistiche,        storico-architettoniche        e

          storico-testimoniali;

                b) gli   immobili   interessati   siano   oggetto  di

          prescrizioni   di   vigenti  strumenti  di  pianificazione,

          nonchè  di  programmazione,  immediatamente operative e le

          trasformazioni   progettate  non  siano  in  contrasto  con

          strumenti adottati.

              8-bis.  La denuncia di inizio attività di cui al comma

          7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui

          si intende affidare i lavori.

              9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è

          sottoposta  al termine massimo di validità fissato in anni

          tre,  con obbligo per l'interessato di comunicare al comune

          la data di ultimazione dei lavori.

              10.  L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la

          facoltà  di  denuncia di attività ai sensi del comma 7 è

          subordinata  alla  medesima disciplina definita dalle norme

          nazionali  e  regionali vigenti per le corrispondenti opere

          eseguite su rilascio di concessione edilizia.

              11.  Nei  casi  di  cui  al comma 7, venti giorni prima

          dell'effettivo   inizio   dei   lavori  l'interessato  deve

          presentare    la   denuncia   di   inizio   dell'attività,

          accompagnata  da  una  dettagliata  relazione a firma di un

          progettista  abilitato,  nonchè  dagli opportuni elaborati

          progettuali  che  asseveri  la  conformità  delle opere da

          realizzare  agli strumenti urbanistici adottati o approvati

          ed  ai  regolamenti  edilizi  vigenti,  nonchè il rispetto

          delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il

          progettista  abilitato deve emettere inoltre un certificato

          di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al

          progetto presentato.

              12.  Il  progettista  assume  la  qualità  di  persona

          esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli

          articoli   359   e  481  del  codice  penale.  In  caso  di

          dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma

          11,  l'amministrazione  ne  dà comunicazione al competente

          ordine   professionale  per  l'irrogazione  delle  sanzioni

          disciplinari.

              13.  L'esecuzione  di  opere  in  assenza  della  o  in

          difformità  dalla  denuncia  di cui al comma 7 comporta la

          sanzione  pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore

          venale  dell'immobile  conseguente alla realizzazione delle

          opere  stesse  e comunque in misura non inferiore a lire un

          milione.  In  caso  di  denuncia  di  inizio  di  attività

          effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione

          la  sanzione  si  applica  nella  misura minima. La mancata

          denuncia    di    inizio    dell'attività   non   comporta

          l'applicazione  delle  sanzioni previste dall'art. 20 della

          legge   28 febbraio   1985,   n.   47.   È   fatta   salva

          l'applicazione dell'art. 2 del codice penale per le opere e

          gli  interventi  anteriori  alla  data di entrata in vigore

          della presente disposizione.

              14.  Nei  casi  di  cui  al  comma  7,  ai  fini  degli

          adempimenti  necessari  per  comprovare  la sussistenza del

          titolo  abilitante  all'effettuazione  delle trasformazioni

          tengono  luogo  delle autorizzazioni le copie delle denunce

          di  inizio  di  attività, dalle quali risultino le date di

          ricevimento  delle  denunce  stesse,  nonchè  l'elenco  di

          quanto  prescritto  comporre  e  corredare i progetti delle

          trasformazioni   e   le   attestazioni  dei  professionisti

          abilitati.

              15.  Nei  casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro

          il  termine  indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza

          di  una  o  più  delle condizioni stabilite, notifica agli

          interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste

          trasformazioni,  e,  nei  casi  di  false  attestazioni dei

          professionisti   abilitati,   ne  dà  contestuale  notizia

          all'autorità  giudiziaria  ed  al consiglio dell'ordine di

          appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare

          una  nuova  denuncia  di  inizio  di  attività, qualora le

          stabilite    condizioni   siano   soddisfacibili   mediante

          modificazioni    o    integrazioni   dei   progetti   delle

          trasformazioni,    ovvero    mediante    acquisizioni    di

          autorizzazioni,   nulla-osta,   pareri,   assensi  comunque

          denominati,   oppure,  in  ogni  caso,  di  presentare  una

          richiesta di autorizzazione.

              16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione

          con   la  quale  il  progetto  viene  approvato  o  l'opera

          autorizzata   ha   i  medesimi  effetti  della  concessione

          edilizia.  I  relativi  progetti  dovranno  peraltro essere

          corredati  da  una  relazione  a  firma  di  un progettista

          abilitato  che  attesti  la  conformità  del progetto alle

          prescrizioni  urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza

          dei  nulla  osta  di  conformità  alle norme di sicurezza,

          sanitarie, ambientali e paesistiche.

              17.  Le  norme  di  cui al presente articolo prevalgono

          sulle  disposizioni  degli strumenti urbanistici generali e

          dei    regolamenti   edilizi   comunali   in   materia   di

          procedimento.

              18.  Le  regioni  adeguano  le  proprie  normazioni  ai

          principi   contenuti  nel  presente  articolo  in  tema  di

          procedimento".

              - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:

          "Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di

          beni   culturali  e  ambientali,  a  norma  1  della  legge

          8 ottobre 1997, n. 352".

              - Il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater

          della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

              "Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un

          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in

          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione

          procedente indice di regola una conferenza di servizi.

              2.  La  conferenza  di servizi è sempre indetta quando

          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,

          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre

          amministrazioni  pubbliche e non li ottenga, entro quindici

          giorni  dall'inizio  del procedimento, avendoli formalmente

          richiesti.

              3. La conferenza di servizi può essere convocata anche

          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in più

          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi

          attività  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza è

          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da

          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico

          prevalente.  Per i lavori pubblici si continua ad applicare

          l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive

          modificazioni.  L'indizione  della  conferenza  può essere

          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

              4.  Quando  l'attività  del privato sia subordinata ad

          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di

          più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è

          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,

          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del

          provvedimento finale.

              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori

          pubblici   la   conferenza  di  servizi  è  convocata  dal

          concedente   entro   quindici  giorni  fatto  salvo  quanto

          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di

          impatto ambientale (VIA)".

              "Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi può essere

          convocata  per  progetti  di  particolare  complessità, su

          motivata  e  documentata  richiesta dell'interessato, prima

          della  presentazione  di  una  istanza  o  di  un  progetto

          definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni

          per  ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di

          consenso.  In  tale  caso  la conferenza si pronuncia entro

          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi

          sono a carico del richiedente.

              2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche

          e  di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi si

          esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali

          siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,

          le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le

          licenze,  i  nulla osta e gli assensi, comunque denominati,

          richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le

          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,

          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio

          storico-artistico   o   alla   tutela   della   salute,  si

          pronunciano,  per  quanto  riguarda l'interesse da ciascuna

          tutelato,  sulle  soluzioni  progettuali prescelte. Qualora

          non  emergano, sulla base della documentazione disponibile,

          elementi   comunque   preclusivi  della  realizzazione  del

          progetto,   le  suddette  amministrazioni  indicano,  entro

          quarantacinque   giorni,   le  condizioni  e  gli  elementi

          necessari  per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del

          progetto definitivo, gli atti di consenso.

              3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di

          servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione

          della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello

          studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in

          materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro

          novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la

          conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i

          successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,

          l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni

          per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto

          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante

          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorità esamina le

          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,

          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica

          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilità,

          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal

          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica

          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per

          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,

          i necessari atti di consenso.

              4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di

          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione

          e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere

          motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di

          significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del

          procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei

          privati sul progetto definitivo.

              5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico

          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate

          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni

          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza

          di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la

          conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno

          successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento

          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,

          l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di

          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo

          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e

          successive modificazioni".

              "Art.  14-ter.  - 1. La conferenza di servizi assume le

          determinazioni   relative   all'organizzazione  dei  propri

          lavori a maggioranza dei presenti.

              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della

          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni

          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno

          dieci  giorni prima della relativa data. Entro i successivi

          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono

          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,

          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale

          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,

          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o

          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla

          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai

          sensi   dell'art.   14-bis,   le   amministrazioni  che  vi

          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della

          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono

          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma

          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione

          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  2  e  seguenti

          dell'art. 14-quater.

              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza

          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione

          medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per

          l'adozione  del  relativo  provvedimento, l'amministrazione

          competente  si esprime in sede di conferenza di servizi, la

          quale  si  conclude nei trenta giorni successivi al termine

          predetto.   Tuttavia,  a  richiesta  della maggioranza  dei

          soggetti   partecipanti  alla  conferenza  di  servizi,  il

          termine  di  trenta  giorni di cui al precedente periodo è

          prorogato  di  altri trenta giorni nel caso che si appalesi

          la necessità di approfondimenti istruttori.

              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia già

          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni

          di cui al comma 3 dell'art. 14-quater nonchè quelle di cui

          agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle

          sole  amministrazioni  preposte  alla  tutela  della salute

          pubblica.

              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla

          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante

          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo

          vincolante  la  volontà  dell'amministrazione  su tutte le

          decisioni di competenza della stessa.

              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso

          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia

          espresso  definitivamente  la volontà dell'amministrazione

          rappresentata  e  non  abbia notificato all'amministrazione

          procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di

          ricezione   della   determinazione   di   conclusione   del

          procedimento,  il  proprio  motivato dissenso, ovvero nello

          stesso   termine  non  abbia  impugnato  la  determinazione

          conclusiva della conferenza di servizi.

              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere

          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o

          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se

          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i

          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del

          provvedimento.

              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione

          conclusiva   favorevole   della   conferenza   di   servizi

          sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  ogni autorizzazione,

          concessione,   nulla   osta  o  atto  di  assenso  comunque

          denominato     di    competenza    delle    amministrazioni

          partecipanti,  o  comunque  invitate  a  partecipare,  alla

          predetta conferenza.

              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere

          sottoposte  a  VIA  è  pubblicato,  a cura del proponente,

          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta

          Ufficiale  o  nel  bollettino  regionale  in  caso  di  VIA

          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla

          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono

          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede

          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".

              "Art.  14-quater.  -  1.  Il  dissenso  di  uno  o più

          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente

          convocate   alla   conferenza   di   servizi,   a  pena  di

          inammissibilità,  deve essere manifestato nella conferenza

          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non può

          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono

          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le

          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali

          necessarie ai fini dell'assenso.

              2.   Se  una  o  più  amministrazioni  hanno  espresso

          nell'ambito  della  conferenza  il  proprio  dissenso sulla

          proposta   dell'amministrazione  procedente,  quest'ultima,

          entro  i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma

          3,  assume  comunque  la  determinazione di conclusione del

          procedimento  sulla  base della maggioranza delle posizioni

          espresse   in   sede   di   conferenza   di   servizi.   La

          determinazione è immediatamente esecutiva.

              3.   Qualora  il  motivato  dissenso  sia  espresso  da

          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,

          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio

          storico-artistico  o alla tutela della salute, la decisione

          è rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione

          dissenziente  o  quella  procedente  sia un'amministrazione

          statale,  ovvero  ai competenti organi collegiali esecutivi

          degli  enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio

          dei  Ministri  o gli organi collegiali esecutivi degli enti

          territoriali  deliberano  entro trenta giorni, salvo che il

          Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della

          giunta  regionale  o  il  presidente  della  provincia o il

          sindaco,   valutata   la   complessità   dell'istruttoria,

          decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo

          non superiore a sessanta giorni.

              4.  Quando  il  dissenso è espresso da una regione, le

          determinazioni  di  competenza  del  Consiglio dei Ministri

          previste  al  comma  3  sono  adottate con l'intervento del

          presidente  della giunta regionale interessata, al quale è

          inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare

          alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e

          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.

          5,  comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.

          400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto

          legislativo 30 luglio 1999, n. 303".

              Il  testo  dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,

          è il seguente:

              "Art.  7 (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei Ministri,

          su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,

          adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il

          30 giugno  1999  dalle  Camere  sulla base di una relazione

          presentata  dal  Governo,  il  programma  di riordino delle

          norme  legislative  e  regolamentari  che  disciplinano  le

          fattispecie previste e le materie elencate:

                a) nell'art.  4,  comma 4, e nell'art. 20 della legge

          15 marzo  1997,  n.  59, e successive modificazioni e nelle

          norme  che  dispongono  la delegificazione della materia ai

          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

          400;

                b) nelle leggi annuali di semplificazione;

                c) nell'allegato 3 della presente legge;

                d) nell'art.  16  delle  disposizioni  sulla legge in

          generale,  in  riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto

          legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

                e) nel  codice civile, in riferimento all'abrogazione

          dell'art. 17 del medesimo codice;

                f) nel    codice    civile,   in   riferimento   alla

          soppressione  del  bollettino  ufficiale delle società per

          azioni  e  a  responsabilità  limitata  e  del  bollettino

          ufficiale delle società cooperative, disposta dall'art. 29

          della legge 7 agosto 1997, n. 266;

                f-bis)  da  ogni  altra  disposizione  che preveda la

          redazione dei testi unici.

              2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede

          entro  il  31 dicembre  2002 mediante l'emanazione di testi

          unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,

          in  un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le

          disposizioni  legislative  e  regolamentari.  A  tale  fine

          ciascun  testo  unico, aggiornato in base a quanto disposto

          dalle   leggi  di  semplificazione  annuali,  comprende  le

          disposizioni  contenute  in  un decreto legislativo e in un

          regolamento  che  il  Governo emana ai sensi dell'art. 14 e

          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

          attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

                a) delegificazione  delle  norme di legge concernenti

          gli  aspetti  organizzativi  e  procedimentali,  secondo  i

          criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.

          59, e successive modificazioni;

                b) puntuale  individuazione  del  testo vigente delle

          norme;

                c) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche

          implicitamente, da successive disposizioni;

                d) coordinamento formale dei testo delle disposizioni

          vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le

          modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e

          sistematica  della  normativa  anche  al fine di adeguare e

          semplicare il linguaggio normativo;

                e) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non

          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

                f) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti

          disposizioni,  non  richiamate,  che  regolano  la  materia

          oggetto  di  delegificazione con espressa indicazione delle

          stesse in apposito allegato al testo unico;

                g) [aggiornamento  periodico,  almeno ogni sette anni

          dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico];

                h) indicazione,  per  i  testi  unici  concernenti la

          disciplina   della   materia   universitaria,  delle  norme

          applicabili  da parte di ciascuna università salvo diversa

          disposizione statutaria o regolamentare.

              3.  Dalla  data  di  entrata in vigore di ciascun testo

          unico  sono  comunque  abrogate  le  norme  che regolano la

          materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi

          della lettera e) del comma 2.

              4.  Lo  schema di ciascun testo unico è deliberato dal

          Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio

          di   Stato   deve   esprimere  entro  trenta  giorni  dalla

          richiesta.  Lo  schema è trasmesso, con apposita relazione

          cui  è  allegato  il  parere  del Consiglio di Stato, alle

          competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere

          entro  quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo

          unico  è  emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei

          pareri  delle  Commissioni  parlamentari,  con  decreto del

          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del

          Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro  per la funzione

          pubblica,  previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei

          Ministri.

              5.  Il Governo può demandare la redazione degli schemi

          di  testi  unici  ai sensi dell'art. 14, 2o del testo unico

          delle  leggi  sul  Consiglio  di Stato, approvato con regio

          decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che

          ha  la  facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non

          giuridiche,  in numero non superiore a cinque, scelti anche

          tra  quelli  di  cui  al comma 1 dell'art. 3 della presente

          legge.  Sugli  schemi redatti dal Consiglio di Stato non è

          acquisito   il   parere  dello  stesso  previsto  ai  sensi

          dell'art.  16,  primo  comma,  3o,  del  citato testo unico

          approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17,

          comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4

          del presente articolo.

              6.  Le  disposizioni  contenute  in  un testo unico non

          possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque

          modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione

          precisa  delle  fonti  da  abrogare, derogare, sospendere o

          modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta

          gli  opportuni  atti  di  indirizzo  e di coordinamento per

          assicurare  che i successivi interventi normativi incidenti

          sulle   materie   oggetto   di   riordino   siano   attuati

          esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione delle

          disposizioni contenute nei testi unici.

              7.  Relativamente  alle  norme  richiamate dal comma 1,

          lettere  d),  e), e f), all'adeguamento dei testi normativi

          mediante  applicazione delle norme dal comma 2, lettere b),

          c), e d) e dal comma 4".

              - Si  riporta  il  testo degli articoli 28, 30 e 19 del

          decreto   legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22  recante:

          "Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,

          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli

          imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.".

              "Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni

          di   smaltimento   e   recupero). - 1.   L'esercizio  delle

          operazioni  di  smaltimento  e  di  recupero dei rifiuti è

          autorizzato  dalla  regione competente per territorio entro

          novanta  giorni  dalla presentazione della relativa istanza

          da  parte  dell'interessato.  L'autorizzazione individua le

          condizioni  e  le  prescrizioni  necessarie  per  garantire

          l'attuazione   dei  principi  di  cui  all'art.  2,  ed  in

          particolare:

                a) i  tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o

          da recuperare;

                b) i  requisiti  tecnici, con particolare riferimento

          alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate,

          ai  tipi  ed  ai  quantitativi  massimi  di rifiuti ed alla

          conformità dell'impianto al progetto approvato;

                c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza

          ed igiene ambientale;

                d) il luogo di smaltimento;

                e) il metodo di trattamento e di recupero;

                f)  limiti  di  emissione  in  atmosfera,  che  per i

          processi   di   trattamento   termico  dei  rifiuti,  anche

          accompagnati  da  recupero  energetico,  non possono essere

          meno  restrittivi  di  quelli  fissati  per gli impianti di

          incenerimento  dalle  direttive  comunitarie 89/369/CEE del

          Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del

          21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre

          1994, e successive modifiche ed integrazioni;

                g)  le  prescrizioni  per  le  operazioni di messa in

          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

                h) le garanzie finanziarie;

                i) l'idoneità del soggetto richiedente.

              2.  I  rifiuti  pericolosi  possono  essere smaltiti in

          discarica    solo    se   preventivamente   catalogati   ed

          identificati  secondo  le  modalità  fissate  dal Ministro

          dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro della sanità,

          entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del

          presente decreto.

              3.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 è concessa per

          un  periodo  di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine,

          entro      centottanta      giorni      dalla      scadenza

          dell'autorizzazione,   deve   essere   presentata  apposita

          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza

          dell'autorizzazione stessa.

              4.   Quando   a   seguito   di   controlli   successivi

          all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi

          all'autorizzazione  di  cui  all'art.  27, ovvero non siano

          soddisfatte  le  condizioni  e  le  prescrizioni  contenute

          nell'atto  di autorizzazione all'esercizio delle operazioni

          di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida,

          per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine

          senza   che   il   titolare   abbia  provveduto  a  rendere

          quest'ultimo  conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione

          stessa è revocata.

              5.  Fatti  salvi l'obbligo della tenuta dei registri di

          carico  e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,

          ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente

          articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato

          nel  rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma

          1, lettera m,).

              6.  Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di

          carico,  scarico,  trasbordo, deposito e maneggio di raluti

          in   aree   portuali  sono  disciplinati  dalle  specifiche

          disposizioni  di  cui  alla  legge  28 gennaio 1994, n. 84.

          L'autorizzazione  delle  operazioni  di imbarco e di sbarco

          non  può  essere rilasciata se il richiedente non dimostra

          di  avere  ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16,

          nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

              7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad

          esclusione   della   sola   riduzione   volumetrica,   sono

          autorizzati,   in   via   definitiva   dalla   regione  ove

          l'interessato  ha  la  sede  legale o la società straniera

          proprietaria  dell'impianto  ha  la sede di rappresentanza.

          Per  lo svolgimento delle singole campagne di attività sul

          territorio  nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni

          prima  dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare

          alla  regione nel cui territorio si trova il sito prescelto

          le   specifiche   dettagliate  relative  alla  campagna  di

          attività,  allegando  l'autorizzazione di cui al comma 1 e

          l'iscrizione  all'Albo  nazionale delle imprese di gestione

          dei  rifiuti, nonchè l'ulteriore documentazione richiesta.

          La  regione  può  adottare prescrizioni integrative oppure

          può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora

          lo  svolgimento  della  stessa nello specifico sito non sia

          compatibile  con  la  tutela  dell'ambiente  o della salute

          pubblica.".

              "Art.   30  (Imprese  sottoposte  ad  iscrizione). - 1.

          L' Albo   nazionale  delle  imprese  esercenti  servizi  di

          smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del

          decreto-legge  31 agosto 1987, n. 361 (64), convertito, con

          modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume

          la  denominazione  di  Albo  nazionale  delle  imprese  che

          effettuano  la  gestione dei rifiuti, di seguito denominato

          Albo,  ed  è articolato in un comitato nazionale, con sede

          presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali,

          istituite   presso   le  Camere  di  commercio,  industria,

          artigianato  e  agricoltura  dei  capoluoghi  di regione. I

          componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali

          durano in carica cinque anni.

              2.   Il   Comitato   nazionale   dell'Albo   ha  potere

          deliberante  ed  è  composto  da  15  membri esperti nella

          materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di

          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e

          dell'artigianato, e designati rispettivamente:

                a) due  dal  Ministro  dell'ambiente,  di cui uno con

          funzioni di Presidente;

                b) uno  dal  Ministro dell'industria, del commercio e

          dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;

                c) uno dal Ministro della sanità;

                d) uno   dal   Ministro   dei   trasporti   e   della

          navigazione,

                e) tre dalle regioni;

                f) uno   dell'Unione   italiana   delle   Camere   di

          commercio,

                g) sei  dalle  categorie economiche, di cui due delle

          categorie degli autotrasportatori.

              3.  Le  Sezioni  regionali dell'Albo sono istituite con

          decreto   del  Ministro  dell'ambiente  da  emanarsi  entro

          centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del

          presente decreto e sono composte:

                a) dal  Presidente  della Camera di commercio o da un

          membro  del  Consiglio  camerale  all'uopo  designato,  con

          funzioni di presidente;

                b)   da   un   funzionario  o  dirigente  esperto  in

          rappresentanza  della  giunta  regionale  con  funzioni  di

          vicepresidente;

                c) da   un   funzionario   o   dirigente  esperto  in

          rappresentanza   delle   province   designato   dall'Unione

          regionale delle province;

                d) da    un    esperto    designato    dal   Ministro

          dell'ambiente.

              4.  Le  imprese  che  svolgono  attività di raccolta e

          trasporto  di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le

          imprese  che  raccolgono  e trasportano rifiuti pericolosi,

          esclusi  i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano

          la  quantità  di  trenta chilogrammi al giorno o di trenta

          litri  al  giorno  effettuati  dal  produttore degli stessi

          rifiuti,   nonchè  le  imprese  che  intendono  effettuare

          attività  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei beni

          contenenti  amianto,  di  commercio  ed intermediazione dei

          rifiuti,  di  gestione  di  impianti  di  smaltimento  e di

          recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti

          mobili  di  smaltimento  e  di  recupero di rifiuti, devono

          essere   iscritte   all'Albo.   L'iscrizione   deve  essere

          rinnovata  ogni  cinque anni e sostituisce l'autorizzazione

          all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di

          commercio  e  di  intermediazione dei rifiuti; per le altre

          attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti

          il  cui  esercizio  sia  stato  autorizzato  ai  sensi  del

          presente decreto.

              5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di

          sospensione,  di  revoca,  di  decadenza  e di annullamento

          dell'iscrizione,    nonchè,    dal    1    gennaio   1998,

          l'accettazione  delle  garanzie finanziarie sono deliberati

          dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede

          legale l'interessato, in conformità alla normativa vigente

          ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

              6.  Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto

          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e

          dell'artigianato,  dei  trasporti e della navigazione e del

          Tesoro,  da  adottarsi  entro  novanta giorni dalla data di

          entrata  in  vigore  del presente decreto, sono definite le

          attribuzioni   e   le  modalità  organizzative  dell'Albo,

          nonchè  i  requisiti, i termini, le modalità ed i diritti

          d'iscrizione,  le  modalità  e  gli importi delle garanzie

          finanziarie,  che  devono  essere  prestate  a favore dello

          Stato  dalle  imprese  di cui al comma 4, in conformità ai

          seguenti principi:

                a) individuazione    di    requisiti    univoci   per

          l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;

                b) coordinamento    con    la    vigente    normativa

          sull'autotrasporto,  in  coerenza  con  la finalità di cui

          alla lettera a);

                c) trattamento  uniforme dei componenti delle Sezioni

          regionali, per garantire l'efficienza operativa;

                d) effettiva   copertura  delle  spese  attraverso  i

          diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.

              7.  In  attesa  dell'emanazione  dei decreti, di cui ai

          commi  2  e  3  continuano  ad operare, rispettivamente, il

          Comitato   nazionale   e  le  sezioni  regionali  dell'Albo

          nazionale  delle  imprese  esercenti servizi di smaltimento

          dei  rifiuti  di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto

          1987,  n.  361,  convertito, con modificazioni, dalla legge

          29 ottobre   1987,   n.   441.   L'iscrizione  all'Albo  è

          deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.

              8.  Fino  all'emanazione  dei decreti di cui al comma 6

          continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti.  Le

          imprese  che intendono effettuare attività di bonifica dei

          siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio

          ed  intermediazione  dei rifiuti devono iscriversi all'albo

          entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative

          norme tecniche.

              9.  Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate

          e  le  domande  d'iscrizione  presentate all'Albo nazionale

          delle  imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti

          di  cui  all'art.  10  del decreto-legge 31 agosto 1987, n.

          361,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

          1987,  n.  441, e successive modficazioni ed integrazioni e

          delle  relative  disposizioni  di  attuazione, alla data di

          entrata in vigore del presente decreto.

              10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di

          capacità   finanziaria  per  l'iscrizione  all'Albo  delle

          aziende  speciali,  dei  consorzi  e  delle società di cui

          all'art.   22  della  legge  8 giugno  1990,  n.  142,  che

          esercitano  i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito

          dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo

          è  effettuata  sulla  base  di  apposita  comunicazione di

          inizio  di  attività  del comune o del consorzio di comuni

          alla    sezione    regionale   dell'Albo   territorialmente

          competente  ed  è  efficace  solo  per le attività svolte

          nell'interesse  del comune medesimo o dei consorzi ai quali

          il comune stesso partecipa.

              11.  Avverso  i  provvedimenti  delle sezioni regionali

          dell'Albo  gli interessati possono promuovere, entro trenta

          giorni  dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al

          Comitato nazionale dell'Albo.

              12.  Alla  segreteria  dell'Albo è destinato personale

          comandato  da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici,

          secondo   criteri   stabiliti   con  decreto  del  Ministro

          dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

              13.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato

          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  si provvede con le

          entrate  derivanti  dai diritti di segreteria e dai diritti

          annuali  d'iscrizione,  secondo  le  modalità previste dal

          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20 dicembre  1993, e

          successive modifiche.

              14. il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio

          1994,  n.  407, non si applica alle domande di iscrizione e

          agli atti di competenza dell'Albo.

              15.   Per   le   attività   di  cui  al  comma  4,  le

          autorizzazioni   rilasciate   ai   sensi  del  decreto  del

          Presidente  della Repubblica 10 settemnbre 1982, n. 915, in

          scadenza,  sono prorogate, a cura delle amministrazioni che

          le   hanno   rilasciate,   fino   alla  data  di  efficacia

          dell'iscrizione   all'Albo   o  a  quella  della  decisione

          definitiva  sul  provvedimento di diniego di iscrizione. Le

          stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida,

          di  variazione,  di  sospensione o di revoca delle predette

          autorizzazioni.

              16.  Le  imprese che effettuano attività di raccolta e

          trasporto  dei  rifiuti sottoposti a procedure semplificate

          ai   sensi  dell'art.  33,  ed  effettivamente  avviati  al

          riciclaggio  ed  al  recupero,  non  sono  sottoposte  alle

          garanzie  finanziarie  di  cui  al  comma 6 e sono iscritte

          all'Albo  previa  comunicazione di inizio di attività alla

          sezione   regionale   territorialmente   competente.  Detta

          comunicazione  deve  essere  rinnovata ogni due anni e deve

          essere  corredata  da  idonea documentazione predisposta ai

          sensi  del  decreto  ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e

          successive   modifiche   ed   integrazioni,  nonchè  delle

          deliberazioni  del Comitato nazionale dalla quale risultino

          i seguenti elementi:

                a) la   quantità,   la   natura,   l'origine   e  la

          destinazione dei rifiuti;

                b) la frequenza media della raccolta,

                c) la  rispondenza  delle  caratteristiche tecniche e

          della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti

          dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

                d) il  rispetto  delle  condizioni ed il possesso dei

          requisiti  soggettivi,  di idoneità tecnica e di capacità

          finanziaria.

              16-bis. Entro   dieci   giorni  dal  ricevimento  della

          comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e

          provinciali  iscrivono  le  imprese  di  cui  al comma 1 in

          appositi   elenchi   dandone   comunicazione   al  Comitato

          nazionale,  alla  provincia  territorialmente competente ed

          all'interessato.  Le  imprese  che  svolgono  attività  di

          raccolta  e  trasporto  di  rifiuti  sottoposti a procedure

          semplificate  ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle

          disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.

              17.  Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano

          le  disposizioni  di  cui  all'art. 21 della legge 7 agosto

          1990, n. 241.".

              "Art.  19  (Competenze  delle  regioni). - 1.  Sono  di

          competenza   delle   regioni,  nel  rispetto  dei  principi

          previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:

                a) la  predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento,

          sentiti  le  province  ed  i comuni, dei piani regionali di

          gestione dei rifiuti di cui all'art. 22;

                b) la  regolamentazione  delle  attività di gestione

          dei  rifiuti,  ivi  compresa  la  raccolta dfferenziata dei

          rifiuti   urbani,   anche   pericolosi,   con   l'obiettivo

          prioritario  della  separazione  dei rifiuti di provenienza

          alimentare,  degli scarti di prodotti vegetali e animali, o

          comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;

                c) l'elaborazione,  l'approvazione  e l'aggiornamento

          dei piani per la bonifica di aree inquinate;

                d) l'approvazione  dei progetti di nuovi impianti per

          la    gestione    dei    rifiuti,   anche   pericolosi,   e

          l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

                e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di

          smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi,;

                f) le    attività    in    materia   di   spedizioni

          transfrontaliere  dei  rifiuti  che  il  regolamento CEE n.

          259/93  attribuisce alle autorità competenti di spedizione

          e di destinazione;

                g)    la    delimitazione,   in   deroga   all'ambito

          provinciale,  degli  ambiti  ottimali  per  la gestione dei

          rifiuti  urbani  e assimilati;       h) le linee guida ed i

          criteri   per   la  predisposizione  e  l'approvazione  dei

          progetti  di  bonifica  e  di  messa  in sicurezza, nonchè

          l'individuazione  delle  tipologie di progetti non soggetti

          ad autorizzazione;

                i)   la   promozione  della  gestione  integrata  dei

          rifiuti,  intesa come il complesso delle attività volte ad

          ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo

          smaltimento dei rifiuti;

                l)  l'incentivazione  alla riduzione della produzione

          dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

                m)  la  definizione  dei contenuti della relazione da

          allegare  alla  comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e

          33;

                n) la  definizione  dei criteri per l'individuazione,

          da  parte  delle  province,  delle  aree  non  idonee  alla

          localizzazione  degli impianti di smaltimento e di recupero

          dei rifiuti;

                n-bis)     la    definizione    dei    criteri    per

          l'individuazione   dei   luoghi   o  impianti  adatti  allo

          smaltimento  e  la determinazione, nel rispetto delle norme

          tecniche  di  cui  all'art.  18,  comma  2,  lettera a), di

          disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le

          regioni  si  avvalgono anche degli organismi individuati ai

          sensi   del   decreto-legge   4 dicembre   1993,   n.  496,

          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,

          n. 61.

              3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti

          di smaltimnento e recupero dei rifiuti in aree industriali,

          compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,

          incentivando   le   iniziative   di  autosmaltimento.  Tale

          disposizione non si applica alle discariche.

              4.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del

          presente  decreto  le  regioni  emanano norme affinchè gli

          uffici  pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con

          una  quota  di  carta riciclata pari almeno al quaranta per

          cento del fabbisogno stesso.

              "4-bis.  Nelle  aree  portuali  la gestione dei rifiuti

          prodotti   dalle   navi   è  organizzata  dalle  autorità

          portuali,  ove  istituite, o dalle autorità marittime, che

          provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e

          12.".

              - Il testo dell'art. 7, comma 3, lettera b) del decreto

          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è il seguente:

                "b)   i   rifiuti   derivanti   dalle   attività  di

          demolizione,  costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che

          derivano dalle attività di scavo;"

              - Il  testo  dell'art.  8,  comma 1, lettera f-bis) del

          decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è il seguente.

                "f-bis)  le  terre  e  le  rocce  da  scavo destinate

          all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati

          e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti

          inquinati  e  da bonifiche con concentrazione di inquinanti

          superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme

          vigenti.".

              - Il  testo  dell'allegato  1, tabella 1, colonna B del

          decreto  del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471

          è il seguente:

 

                                       B

                                       -

                            Siti ad uso commerciale

                     e industriale (mg kg(elevato alla 1)

                               espressi come ss)

                                       -

                                      30

                                      50

                                      10

                                      15

                                      250

                                      800

                                      15

                                       5

                                      500

                                     1000

                                      600

                                      15

                                      350

                                      10

                                      250

                                     1500

                                      100

                                     2000

                                       2

                                      50

                                      50

                                      50

                                      50

                                      100

                                      10

                                      10

                                      10

                                      10

                                      10

                                      50

                                      10

                                      10

                                       5

                                      50

                                      100

                                       5

                                       5

                                       5

                                      0.1

                                       5

                                       1

                                       5

                                      15

                                      10

                                       1

                                      10

                                     20 30

                                      15

                                      30

                                      10

                                      0.1

                                      10

                                      10

                                      30

                                      25

                                      25

                                      10

                                      50

                                      50

                                      10

                                      50

                                      25

                                      50

                                       5

                                      25

                                      60

                                      25

                                      50

                                       5

                                       5

                                       5

                                      10

                                      10

                                      10

                                       5

                                      25

                                       1

                                      0.1

                                       1

                                      0.1

                                      0.5

                                      0.5

                                      0.1

                                      0.1

                                      0.1

                                       2

                          1 x 10(elevato alla meno 4)

                                       5

                                      250

                                      750

                                     1000*

                                      60

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli Senatori. – Lo schema di disegno di legge si compone di tre capi concernenti:

a) (legge obiettivo) individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti industriali strategici;

b) la denuncia di inizio attività in materia edilizia;

c) modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di residui di imballaggi.

Capo I
Legge "Obiettivo"

1. Da circa trenta anni non si realizzano, in Italia, grandi opere pubbliche. All’estero avviene l’opposto. Restando così, il nostro Paese, invece di modernizzarsi, si isola e progressivamente declina.

Dopo l’unità d’Italia, e sulla base di una apposita legislazione, sono state realizzate le «grandi opere di unificazione» del Paese. Ora lo scenario è cambiato:

a) servono grandi opere, oltre che di unificazione, di apertura del Paese al crescente traffico europeo;

b) serve una legislazione speciale per realizzarle, perché quella esistente è paralizzante;

 c) in questa strategia, un ruolo-chiave può (e deve) essere giocato, oltre che dallo Stato, dalle regioni e dal coordinamento delle regioni interessate.

Dati questi obiettivi, lo strumento per realizzarli è costituito dalla «legge-obiettivo», base della necessaria strategia di modernizzazione del Paese.

L’introduzione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano di questo nuovo strumento è l’oggetto specifico della presente proposta di legge. Si tratta di uno strumento radicalmente innovativo, capace di superare la situazione attuale, che si configura in termini oggettivamente paradossali:

a) il bisogno di interventi è fuori discussione. Basti pensare al traffico;

b) a monte, c’è disponibilità di capitali, pubblici e soprattutto privati, mobilizzabili con la tecnica del project financing;

 c) a valle, si possono attivare, e su vastissima scala, gli appalti, perché c’è ampia disponibilità di risorse industriali (asset, know-how,eccetera);

 d) il deficit si trova fuori dall’economia ed è, insieme, un deficit politico ed un deficit giuridico.

Un deficit politico. Sono finora mancate una visione politica d’insieme, il coraggio per pensare in grande, un disegno per riaprire il territorio del Paese ai grandi e crescenti flussi del traffico europeo.

E poi c’è il deficit giuridico. È finora mancato, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, uno strumento giuridico funzionale al raggiungimento di grandi obiettivi di modernizzazione strutturale. All’opposto, il territorio è disseminato di paralizzanti, vischiosi e paludosi ostacoli giuridici.
 È così che un consiglio di quartiere può bloccare un comune, un comune può bloccare una provincia, una provincia può bloccare una regione, una regione può bloccare lo Stato. Un teatro in cui gli ostacoli giuridici e, intorno a questi, le più varie forme del particularisme politico, si sommano sistematicamente in un gioco «a somma zero».
 È così che abbiamo i difetti, senza i pregi, tanto del centralismo quanto del localismo. E, si noti, questo non è «federalismo», ma la sua caricatura; ovvero il suo opposto. Perché il federalismo non è chiusura ma, all’opposto, apertura dei territori alla più intensa possibile circolazione delle persone, delle merci, delle idee. E poi, ancora, il federalismo è concorso efficiente al disegno di modernizzazione, insieme con lo Stato, delle regioni interessate e, se necessario in funzione dell’estensione geografica delle opere, del loro coordinamento. È anche per questa ragione che il coordinamento tra regioni costituisce, nel nostro disegno politico generale, la forma nuova, più moderna e più vitale, di un «federalismo» che intendiamo anche come strumento di governo della modernizzazione.

 2. La legge «obiettivo», il nuovo strumento giuridico che proponiamo di introdurre all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, è costruita in una logica radicalmente innovativa. Mirati gli obiettivi (si prevede in particolare di identificarli, anno per anno, in un elenco da inserire nella legge finanziaria); la legge «obiettivo» consente di superare tutti gli ostacoli giuridici e, conseguentemente, di realizzare concretamente e velocemente i progetti-obiettivo.

 Nella logica della legge «obiettivo», la legittimità politica e giuridica dell’opera è, infatti, nell’opera in sé, in quanto identificata come obiettivo strategico. Tutte le altre leggi, causa sistematica di ostacolo, vengono conseguentemente disapplicate. Restano fermi solo i princìpi comunitari, i princìpi costituzionali, ed i princìpi del codice penale.

 La previsione di una delega per introdurre una legislazione diversa da quella vigente, e quanto più possibile «snella» e veloce, mira all’obiettivo di rispettare i vincoli comunitari con il possibile minore effetto di immobilizzo a carico dell’economia italiana.


 3. Va aggiunto che lo schema operativo su cui proponiamo di muoverci non è quello «dirigista», dello «Stato-appaltatore». L’intervento pubblico deve essere infatti limitato al «design» politico delle opere, ed al controllo sulla loro realizzazione, che deve essere operato soprattutto a livello di regione, ovvero sulla base del coordinamento delle regioni interessate. In questa logica, le opere possono essere finanziate e realizzate dall’iniziativa privata e prevalentemente dal capitale privato.

 Non si esclude ovviamente «a priori» l’utilizzo anche di capitale pubblico. Ma, in questi termini, lo sforzo erariale può essere razionalmente selezionato e contenuto in dimensioni pienamente sostenibili. Un conto è infatti, per l’erario, sostenere tout court l’onere di un investimento integralmente pubblico; un conto è sostenere, con la leva pubblica, solo l’onere finanziario per gli interessi dovuti al servizio di un piano di finanziamento costruito con la tecnica del project financing. In questa logica, tra l’altro, possono essere mobilizzati (e non sprecati) i fondi comunitari.

 In ogni caso, la nostra idea di opera pubblica non è idea di opera fatta dalla «mano pubblica», ma più modernamente idea di opera fatta al servizio del pubblico.

 Questa, per noi, è la «governance» moderna. Ed è su questa che chiediamo il voto ed il giudizio degli elettori. Con una specifica. Nell’economia del nostro progetto, il disegno politico di modernizzazione del Paese non si ferma alle infrastrutture «viarie». Nell’economia di un disegno politico di modernizzazione del Paese, da operare su vasta scala, sono infatti essenziali anche l’ampliamento degli aeroporti e dei porti, e lo sviluppo dei grandi sistemi di collegamento informatico.

È su questa base, una base in cui prende forma la prima fase strategica del nostro progetto, che si può passare alla seconda fase, identificando le aree di insediamento industriale, del sud e del nord, in cui concentrare lo sforzo di modernizzazione produttiva del Paese. Fermo restando che il lancio su vasta scala di una strategia di «grandi opere» è già di per sé, per gli «effetti-volano» che produce, un fortissimo motore di sviluppo economico del Paese.

4. Più in dettaglio, la logica politica e giuridica della nostra proposta si sviluppa nei seguenti termini.

In un famoso passo di Kant, il sovrano si rivolge al mercante e, con atteggiamento benevolo e disponibile, gli chiede: «Cosa posso fare per voi?». Il mercante risponde: «Maestà, dateci moneta buona e strade sicure, al resto pensiamo noi».

Attualizzando e venendo all’Italia: abbiamo l’euro, che è moneta buona, ma le «strade» italiane non sono affatto buone. Intese le «strade» come simbolo delle grandi opere pubbliche. Quelle che «modernamente» si chiamano «infrastrutture».

Lo strumento che qui si propone di utilizzare, la legge «obiettivo», non esaurisce certo la sua funzione nel campo delle infrastrutture. Si tratta infatti di uno strumento che può essere positivamente utilizzato per una vastissima gamma di interventi pubblici. Ma certo le infrastrutture ne sono un campo di applicazione prioritario e fortemente simbolico.

In materia di infrastrutture, il caso italiano è in realtà, e come si è premesso, davvero un caso paradossale. Nei Paesi in via di sviluppo, le «infrastrutture» non si fanno, per carenza di risorse finanziarie ed industriali, non certo per mancanza di volontà politica. In Italia le infrastrutture non si fanno, ma per la ragione opposta: ci sono le risorse finanziarie ed industriali, ma manca la forza «politica» per farle e, per suo conto, l’«ambiente» giuridico sembra fatto apposta per bloccarle.

Il deficit italiano è in specie, oltre che un deficit politico, un deficit istituzionale. Per come è attualmente strutturato (destrutturato), infatti, il sistema amministrativo italiano non solo è incapace (in positivo) di mobilizzare le risorse disponibili, mirandole ad obiettivi di sviluppo, ma – ciò che è ancora peggio – è capace (in negativo) di bloccare ogni tentativo di sviluppo. È così che si formano e crescono, nell’opinione pubblica, l’anti-Stato e l’anti-politica: se lo Stato non fa neppure quel «minimo» richiesto dal mercante di Kant; peggio, se impedisce ai privati di farlo, allora viene davvero naturale chiedersi: a cosa serve lo Stato; perché si pagano le tasse?

In Italia il crescente astensionismo dal voto non è, come nel resto d’Europa, un segno di fiducia nello Stato, ma all’opposto proprio un segno di disgusto. E, se lo Stato non trova presto il modo di cambiare, al posto dell’astensionismo verrà la secessione dal voto. Che è ancora peggio, perché è secessione dagli ideali e dall’idea stessa del Paese.
 In questi termini, la nostra proposta va radicalmente in controtendenza.

È una occasione per dimostrare concretamente che ancora c’è una ragione d’essere dello Stato. È un modo per soddisfare la domanda che viene dal Paese: che non vuole l’assenza dello Stato, ma che all’opposto domanda «governance».

È questa la ragione per cui qui si propone l’utilizzo di uno strumento giuridico radicale, come certamente è la legge «obiettivo». Infatti, o il sistema trova al suo interno la forza per superare lo stallo, o ne viene travolto. È per questo che si deve fare ricorso alla legge «obiettivo»: perché è l’unico strumento capace di concretare, nell’«ambiente» istituzionale italiano, il modello giuridico (kantiano) dell’imperativo pragmatico, caratterizzato dalla prevalenza empirica del fine sul mezzo: dato un fine obiettivo, il mezzo va (può essere) adeguato.

E’ certo vero che, nella meccanica propria di norme di legge di questo tipo, è implicito ed evidente il carattere dell’autoritarietà. Ma è anche e soprattutto vero, ed empiricamente provato, che non esistono altri strumenti per ricostruire quella linea di potere che è essenziale insieme per la modernizzazione e per lo sviluppo del Paese. Potere che è peraltro bilanciato, ed anzi reso ancora più efficiente, dal correttivo positivo costituito dalle regioni e dal coordinamento delle regioni interessate.

L’effetto che si produce con questo strumento è infatti l’esatto opposto di quell’anarchia, asistematica e paralizzante, che è attualmente «vigente», e che blocca «giuridicamente» lo sviluppo del Paese, o lo limita, costringendolo fuori dalla legge.

In specie, non è vera la tesi demagogica secondo cui soluzioni legislative del tipo qui proposto contengono in sé un surplus di «centralismo» ovvero un deficit di democrazia e/o di giustizia perché superano d’un colpo gli sbarramenti assemblearistici o giuridici.

All’opposto, proposte di politica legislativa di questo tipo:

a) realizzano il federalismo, nel doppio senso che:

 1) aumentano i collegamenti e perciò favoriscono l’autonomo sviluppo dei territori. Il federalismo non è infatti localismo e/o isolazionismo, ma l’opposto: solo aprendosi, i territori possono infatti acquistare e sviluppare gradi crescenti di «libertà»;

2) vengono realizzate, in molti casi (soprattutto in caso di infrastrutture locali), soprattutto su impulso «periferico». Possono infatti essere soprattutto i territori che si attivano e si organizzano per promuovere specifiche infrastrutture di loro specifico interesse, promuovendo comitati per le leggi-obiettivo, organizzando la sottoscrizione delle emissioni obbligazionarie al servizio della costruzione delle infrastrutture identificate come interessanti, eccetera. Resta fermo infine, e decisivamente, il ruolo fondamentale assegnato alle regioni ed al coordinamento delle regioni interessate;

b) non contrastano con le politiche ambientali. All’opposto. Infatti, a parità di numero dei veicoli in circolazione, il blocco in coda (oltre a bruciare ore di lavoro, chance in affari, eccetera) inquina enormemente più del movimento.

Non solo, sempre a parità di traffico, la circolazione dei veicoli esplosa nella rete viaria ordinaria, all’interno dei centri storici, nel verde residuo, eccetera, è molto più devastante della concentrazione del traffico su di un solo asse autostradale, dove tra l’altro possono essere attrezzate le maggiori possibili protezioni ambientali;

 c) sono infine del tutto democratiche. La democrazia non consiste infatti nell’irresponsabilità dei troppi centri di potere, diffusi sul territorio ed attivi solo nel senso del veto reciproco. All’opposto, se si vuole conservare la fiducia nello Stato, bisogna dimostrarne in positivo l’utilità, nella forma di una reale capacità di «governance». Ed è poi su questa che, democraticamente, si vota. Se le forze politiche trovano la forza per approvare ed applicare strumenti di questo tipo, poi invariabilmente vengono sottoposte concretamente – nella logica alternativa del premio o della «punizione» – al giudizio democratico fondamentale, che è il giudizio elettorale.

5. Ci sono fasi in cui l’ordinamento giuridico ordinario non è più sufficiente. Nel momento presente, e nel caso dell’Italia, ciò è evidente per una ragione paradossale, opposta rispetto a quella normale.

L’ordinamento giuridico italiano nella sua forma «vigente» non basta più, non perché ce n’è poco, ma all’opposto perché ce n’è troppo. È in questo contesto che emerge quella che Saverio Vertone definisce (giustamente) come la «catastrofe amministrativa che ha colpito il Paese».

Abbiamo in realtà, come si è premesso, in Italia, i difetti senza i pregi del centralismo. I difetti, senza i pregi, del localismo. In specie, si ripete, all’interno delle istituzioni italiane, un consiglio di quartiere può bloccare un comune, un comune può bloccare una provincia, una provincia può bloccare una regione, una regione può bloccare lo Stato. Senza contare la casistica, ancora più efficace nella meccanica dell’interdizione, dell’assemblearismo, del movimentismo più o meno «spontaneo», del corporativismo, del situazionismo, della proiezione negativa dell’interesse particolare su quello generale.

6. La soluzione non si trova negli strumenti normali, offerti dall’ordinamento vigente. Con questi, come è provato dall’esperienza degli ultimi due decenni, ogni tentativo positivo è infatti destinato ad impantanarsi. La soluzione può essere trovata solo procedendo per linee di rottura, e dunque fuori dall’ordinamento vigente, costituendo un ordinamento superiore.

Più specificamente, la soluzione può essere trovata nel rispetto dei princìpi giuridici fondamentali e generali (che pure in qualche modo ancora sopravvivono all’interno della pletora delle norme vigenti), ma disapplicando l’universo delle norme specifiche e particolari. In specie, disapplicando quella massa di norme che, soprattutto nel corso degli ultimi due decenni, con il trionfo post-sessantotto delle ideologie e delle tecniche assembleariste, si sono accumulate e stratificate intorno ai princìpi generali dell’ordinamento, oscurandone la fondamentale ragione d’essere.

Nel caso delle infrastrutture, i princìpi generali sono essenzialmente quelli contenuti nella Costituzione (ad esempio, il diritto all’indennizzo, in caso di esproprio), nella normativa comunitaria (ad esempio, in materia di appalti), infine nel codice penale (ad esempio, non rubare sugli appalti).

Le norme specifiche o particolari, da disapplicare, sono, per differenza, tutte le altre, che hanno rotto la naturale e necessaria uniformità dell’ordinamento giuridico, frantumandolo nell’asistematicità puntiforme e casuale del particularisme di infiniti paralizzanti localismi, di estenuanti «egoismi» politici. Come in un nuovo medioevo, in cui al posto dei vincoli derivanti dagli antichi usi e superstizioni naturali si trovano superstizioni «sociali» di tipo nuovo, ma in realtà ancora più oscure, irrazionali e paralizzanti di quelle vecchie.

È proprio in questi termini che, ancora una volta, la questione dello sviluppo viene ad intrecciarsi con la questione del diritto. Non è un caso (è anzi per questo) che, nella storia, i cambiamenti strutturali si sono sempre manifestati come cambiamenti giuridici del vecchio ordine, basati su forti scelte di politica legislativa.

Nel mondo giuridico, lo schema di base della legge «obiettivo» è in particolare rappresentato dalla legge speciale. Ed è essenzialmente basato sul criterio della deroga.
 Normalmente, è speciale la legge che non è programmaticamente «generale». La legge speciale è, in particolare, speciale:

a) in funzione di eventi straordinari di carattere naturale (ad esempio, calamità naturali) o di carattere sociale (ad esempio, lo stato d’assedio);

b) ovvero in funzione del suo specifico campo di applicazione.

È proprio in questi ultimi termini che la legge «obiettivo» è una legge speciale, in quanto mirata ad un obiettivo e conseguentemente definita per campo di applicazione.

Finora (soprattutto nella storia italiana più recente) il ricorso alla legislazione speciale è stato motivato da ragioni di ordine sociale (ad esempio, legislazione anti-criminalità organizzata).

Qui in particolare la proposta (la relativa novità) è di (tornare ad) utilizzare questo strumento «specializzandolo» in funzione delle infrastrutture. Mirandolo cioè ad obiettivi operativi, costituiti appunto da specifiche infrastrutture.

In questi termini, il «fulcro» della legge «obiettivo» è costituito dall’infrastruttura, identificata e definita nelle sue specifiche tecniche, anno per anno, in sede di legge finanziaria.

7. Dato questo obiettivo ed in funzione di questo obiettivo, lo strumento normativo che si introduce è quello di una delega, precisa su obiettivi e criteri, definiti come sopra, pienamente rispettosa dei principi delle autonomie, dei principi di tutela dell’ambiente, dei diritti dei cittadini, efficace nel suo meccanismo operativo ed economico.

In particolare l’articolo 1, comma 1, dispone che, al fine della modernizzazione e dello sviluppo del Paese, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo individua, sulla base di un programma inserito nel DPEF e comunicato alla Conferenza unificata, le infrastrutture e gli insediamenti industriali strategici da realizzare, attraverso la loro indicazione in un provvedimento legislativo collegato alla legge finanziaria, con l’indicazione anche dei finanziamenti occorrenti.

Conseguentemente con i commi 2 e 4 sono previste due deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi per l’introduzione di un regime speciale per la realizzazione degli obiettivi suddetti.

La prima delega contenuta nel comma 2, da attuare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, mira ad un riordino, nel settore delle opere strategiche, del complesso della disciplina dei lavori pubblici secondo nuovi principi e criteri direttivi aventi lo scopo di accelerare la realizzazione delle opere e di sottrarle in parte al regime «panpubblicistico» della legge Merloni (legge 11 febbraio 1994, n. 109), fermo il rispetto degli obblighi comunitari in tema di evidenza pubblica e concorrenza. La filosofia della delega si articola nel modo seguente:

1) generalizzazione dello strumento del project financing ove possibile, scelta in linea con l’attuale situazione dei bilanci pubblici nell’età della crisi del welfare state;

2) semplificazione delle procedure per l’approvazione dei progetti preliminari e, ove occorra, della valutazione di impatto ambientale e per la definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

3) attribuzione al CIPE, integrato con la presenza dei Presidenti delle regioni interessate, del compito di approvazione del progetto definitivo e di vigilanza sull’esecuzione dei progetti approvati, avvalendosi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, eventualmente, anche di una struttura tecnica di advisor e di commissari straordinari che operano con gli stessi poteri previsti per analoghi organi istituiti con l’articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997 concernente interventi urgenti per favorire l’occupazione;

4) disciplina di una speciale conferenza di servizi per le varianti migliorative al progetto sulla base delle proposte delle amministrazioni competenti da acquisire entro il termine perentorio di 90 giorni; le decisioni della conferenza sono sostitutive di tutti i provvedimenti concessori e autorizzatori;

5) definizione (in ottemperanza all’articolo 1 della direttiva 93/37 CEE) con norma, che costituisce il fulcro della riforma, del soggetto attuatore come contraente generale avente caratteristiche tali che lo liberano dal rispetto «a valle» delle norme relative all’evidenza pubblica;

6) introduzione di una normativa derogatoria alla legge quadro sui lavori pubblici per tutti gli aspetti non caratterizzati da una disciplina comunitariamente vincolata;

7) introduzione di forme di tutela solo risarcitoria per equivalente, al fine di rendere più rapida la realizzazione dell’opera dopo la stipula del contratto;

8) previsione di rapide procedure di collaudo anche con ricorso a strutture esterne.

La seconda delega, contenuta nel comma 4 e da attuare entro 4 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è limitata all’anno 2002 in attesa della disciplina di riordino, per l’esigenza di consentire immediatamente l’avvio dei lavori per i quali già vi sono progetti in stato di avanzata formulazione. La delega prevede la possibilità di approvare le opere con provvedimento di legge, previo parere favorevole del CIPE, integrato con la presenza dei Presidenti delle regioni interessate. Si tratta quindi dell’adozione di leggi-provvedimento aventi un contenuto concreto, ma temporaneo ed eccezionale. In tal senso deve ritenersi costituzionalmente compatibile il ricorso eccezionale al provvedimento legislativo ai fini dell’approvazione e localizzazione delle opere, anche per il carattere strategico, ai fini dello sviluppo nazionale, delle opere medesime.

Capo II

LIBERALIZZAZIONE DELLE
RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI

1. Lo spirito di questo provvedimento si sintetizza in una formula semplice: «padroni a casa nostra!».

Rispettando le facciate esterne ed i volumi, le ristrutturazioni interne agli edifici sono liberalizzate, sul presupposto della semplice denunzia di inizio di attività.

E’ un principio già contenuto nella normativa varata da alcune regioni, ed in parte già contenuto nel (futuro) testo unico delle disposizioni in materia edilizia, di cui questa normativa costituisce dunque una parziale anticipazione ed estensione.

2. La presente proposta si basa su di un presupposto essenziale: meno controlli formali e più controlli sostanziali.

Ne deriva che:

a) l’attività di esame e di istruttoria dell’amministrazione deve concentrarsi su interventi complessi, che necessitano di un attento esame per la definizione finale del progetto proposto;

b) una volta che il piano ha disciplinato tutti i parametri urbanistici, la definizione degli aspetti edilizi può essere rimessa al titolare della domanda di intervento coadiuvato dal progettista;

c) l’autocertificazione responsabilizza il proprietario ed il progettista e consente di superare concretamente gli ostacoli burocratici;

d) il sistema dell’autocertificazione dovrebbe portare anche ad una riduzione delle domande di concessione e conseguentemente al rispetto dei tempi per il rilascio della stessa, nonché ad un miglioramento della qualità dei progetti, considerato anche che le ultime leggi hanno di fatto abolito le commissioni edilizie, che non garantivano certo la qualità architettonica degli interventi, ma erano solo il luogo per dispute interpretative sulle prescrizioni di piano.

In definitiva, gli effetti positivi della proposta si evidenziano proprio nel miglioramento del rapporto tra amministrazione e cittadini, ispirato ad un nuovo senso di collaborazione e confronto.

3. In dettaglio, si prevede di sottoporre a denuncia di inizio attività (DIA) non solo tutte le opere già indicate dalla legge n. 662 del 1996 e successive modifiche, ma anche quelle, ad oggi soggette ad autorizzazione edilizia, così realizzando una forma di omogeneizzazione tra le diverse previsioni delle leggi regionali che autonomamente hanno introdotto l’autorizzazione per particolari opere, non previste dal legislatore statale.

In più, possono entrare nel campo di applicazione della DIA interventi che non producono effetti urbanistici rilevanti, quali gli ampliamenti degli edifici esistenti e l’attività di demolizione e ricostruzione di analogo edificio.

Inoltre, sul presupposto che l’amministrazione abbia già definito le condizioni urbanistiche di riferimento, possono essere realizzati con DIA anche gli interventi in diretta esecuzione del piano regolatore e delle sue puntuali prescrizioni (le costruzioni singole), nonché interventi ricompresi in piani attuativi accompagnati da un plano-volumetrico, che definisca compiutamente le tipologie e le caratteristiche costruttive, residuando così soltanto la progettazione edilizia dei singoli lotti.

In proposito, è da notare che molto spesso i piani regolatori delle nostre città sono stati criticati per essere troppo dettagliati, prescrivendo i particolari costruttivi quasi con una forma di esasperazione.

In questo caso la critica, da tutti condivisa, può essere invocata come garanzia per la conformità della successiva denuncia di inizio attività, che pertanto si muove entro ambiti ben definiti, che non lasciano spazi ad arbitrarie discrezionalità.

Una considerazione particolare meritano gli immobili vincolati.
 Una volta acquisita l’autorizzazione da parte dell’organo istituzionalmente preposto alla tutela del vincolo, che può rilasciare o negare tale assenso, ovvero imporre prescrizioni, non esiste alcun ostacolo all’applicazione anche a tali immobili della procedura di DIA, in assenza di tipologie di interventi ricompresi nel campo di applicazione della stessa.

La garanzia di tutela è assicurata dall’autorizzazione preventiva, non dal successivo procedimento edilizio.

Si introducono, infine, due chiarimenti che sgombrano il campo da equivoci:

a) una denuncia di inizio attività in contrasto con gli strumenti urbanistici è come se non fosse stata presentata, per cui in caso di esecuzione dei lavori, gli stessi sono da considerare abusivi;

b) se si ricorre alla DIA, in luogo della concessione edilizia, si applica il regime sanzionatorio che prevede le sanzioni penali con le aggravanti fissate per le zone vincolate.

Conseguentemente con l’articolo 2 si introducono importanti innovazioni in materia edilizia, finalizzate ad ampliare l’ambito di operatività del più agile strumento della denuncia di inizio attività che troverà applicazione in relazione ad ipotesi di interventi edilizi per la cui realizzazione la normativa attualmente in vigore prevede il rilascio di appositi atti concessori da parte dell’autorità amministrativa dell’ente territoriale competente.

In particolare è subordinata unicamente alla denuncia di inizio attività la realizzazione di sopralzi e addizioni, ampliamenti, ristrutturazioni edilizie comprensive di demolizioni e ricostruzioni e nuove edificazioni direttamente esecutive del PRG o del piano attuativo comprensivo delle disposizioni plano-volumetriche.

Le regioni a statuto ordinario (nelle quali le disposizioni in argomento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge) possono stabilire, con legge, quali siano gli interventi sottoposti ad appositi atti concessori o autorizzatori. Resta, invece, salva la potestà legislativa esclusiva in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Capo III

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI BUROCRATICI INUTILI A CARICO DELLE IMPRESE

;1. Il sistema delle imprese ha bisogno di poche e semplici leggi, di procedure applicative semplici, che consentano alle imprese di svolgere fino in fondo il loro compito: creare ricchezza, aumentare l’occupazione.

Anche in materia ambientale, le norme di rispetto del territorio e della salute dei cittadini devono essere formulate in modo da consentire alle imprese di rispettarle correttamente e razionalmente. Oggi, invece, prevalgono la confusione, la complessità, l’eccesso di burocrazia, l’accanimento sanzionatorio.
 

Certamente la difesa dell’ambiente e della sicurezza del lavoro sono principi condivisi ed indiscussi. Ma l’iperproduzione legislativa, e gli eccessi burocratici, più che determinare certezze, finiscono soltanto per alimentare dubbi, disorientando cittadini e imprenditori.
 Senza dubbio in materia di tutela ambientale e di sicurezza sul lavoro c’è un eccesso di fonti normative: al 30 settembre 2000 erano 962.

Negli ultimi 5 anni sono aumentate del 37 per cento, con un’impennata del 29 per cento a partire da settembre 1998.

Tante leggi finiscono inevitabilmente per diventare confuse e contraddittorie. Al punto che neanche la Pubblica Amministrazione sa come applicarle e farle rispettare. A pagarne le conseguenze sono gli imprenditori, troppo spesso puniti ingiustamente, o per semplici errori formali. Basti pensare che le 500.000 imprese italiane interessate da tutto l’iter gestionale dei rifiuti devono compilare ogni anno 3 milioni di moduli, impiegando 50 milioni di ore di lavoro e spendendo 1.400 miliardi. Registri, formulari, moduli di denuncia annuale, devono essere acquistati, vidimati, compilati con numeri incrociati e conservati.

Quanto poi al settore del trasporto di rifiuti, è stato introdotto un apposito Albo con procedure di iscrizione tra le più complesse dell’ordinamento italiano.

Per il solo rinnovo dell’iscrizione, cioè per continuare un’attività già in essere, è necessario rifare tutte le perizie, i certificati, le garanzie finanziarie e le attestazioni di acquisita professionalità già prodotte per la prima iscrizione.

2. Il senso delle innovazioni proposte consiste proprio nello snellire e semplificare i passaggi amministrativi contenuti in uno dei principali atti legislativi che disciplinano la materia ambientale: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente la gestione dei rifiuti.

Lo si fa riducendo il numero di imprese tenute ad alcuni obblighi, operando una selezione degli adempimenti strettamente necessari alla migliore effettuazione dei controlli, razionalizzando la materia in modo che la stessa impresa sia sollevata da incombenze che ne riducono la competitività.

Per quanto riguarda la denuncia annuale dei rifiuti, si sono selezionati i soggetti tenuti all’obbligo, identificando solo quelli che professionalmente gestiscono i rifiuti, ottenendo così maggiore affidabilità dei dati e ricostruendone il percorso in modo più veritiero.
 Ciò produce, tra l’altro, un risparmio per il sistema economico valutabile intorno ai 50 miliardi l’anno per le sole spese relative all’invio della denuncia; si tratta di una semplificazione che beneficia non meno di 500.000 imprese interessate.

Inoltre, con l’istituzione dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi, si mantengono gli obblighi solo sulle imprese che possono causare danni ambientali, anche qui semplificando gli adempimenti per circa 500.000 imprese, per lo più di piccola dimensione e imprese artigiane.

Si è inoltre adeguata la legge italiana alle norme comunitarie, in questo ambito meno stringenti.

Per spingere oltre la semplificazione, si prevede poi la facoltà di tenere i registri stessi presso strutture specializzate, che garantiscono una maggiore affidabilità tecnica ed un controllo professionale. La quantificazione del risparmio risulta qui più difficile, ma sul piano qualitativo la semplificazione va a toccare non meno di 1.000.000 di imprese ed è quindi certamente rilevante.

Vi sono poi misure mirate a migliorare la gestione dei rifiuti, allungando i tempi delle registrazioni, chiarendo la titolarità dei rifiuti in capo a colui che esercita l’attività che li origina, modificando le norme che governano il principale strumento pubblico di registrazione degli smaltitori, l’Albo nazionale dei gestori servizi di smaltimento.

Qui gli interessati sono circa 20.000 imprese, le cui attività sono ancora imbrigliate da una serie di procedure burocratiche che si ripresentano,uguali a sé stesse, in ogni occasione.

Si è introdotta la possibilità di rinnovare l’iscrizione ogni cinque anni e non ogni due anni, semplicemente attraverso una conferma delle caratteristiche tecniche presenti. Il risparmio per il sistema imprenditoriale è valutabile intorno ai 50 miliardi l’anno, per le sole spese relative alle ridondanti pratiche amministrative.

Il risultato finale ottenuto consiste nell’aumento della competitività derivante dall’allentamento della pressione burocratica.

A tale riguardo l’articolo 3 apporta modifiche alla disciplina introdotta dal cosiddetto decreto legislativo Ronchi (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) recante attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

In particolare, si introduce una nuova definizione di «produttore» specificando che tra le attività che generano rifiuti devono annoverarsi anche le attività edili di demolizione.

Inoltre, si ampliano le categorie di soggetti che sono tenuti a comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche dei rifiuti oggetto della propria attività in quanto è venuto meno il presupposto della «professionalità» quale requisito dell’attività di raccolta, di trasporto di rifiuti, eccetera dal quale scaturisce l’obbligo di porre in essere tale comunicazione. D’altra parte, nella nuova formulazione della disposizione non è più previsto che la stessa comunicazione debba essere effettuata dalle imprese e dagli enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi.
 

E’ poi conferita all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), nonché alle associazioni imprenditoriali, la possibilità di concordare campagne di raccolta di dati statistici relativi alla produzione di rifiuti.

Al fine di raggiungere un migliore coordinamento tra autorità amministrativa ed operatori del settore, si prevede che il modello unico di dichiarazione in materia ambientale è adottato ed aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria dei soggetti obbligati.
 Si intende inoltre semplificare e snellire gli adempimenti relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico sui quali devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative. In particolare:

1) per quanto riguarda la categoria dei produttori, l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico riguarderà i soli produttori di rifiuti pericolosi;

2) il termine di una settimana nel quale gli operatori del settore devono procedere alle annotazioni nei registri di carico e scarico viene fissato, nella maggior parte dei casi, a quindici giorni;

3) per quanto riguarda l’obbligo di conservazione dei registri di carico e scarico viene previsto il termine di tre anni (in luogo di cinque);

4) viene prevista la possibilità per i produttori di rifiuti di adempiere all’obbligo di tenuta dei registri tramite le proprie organizzazioni di categoria, indipendentemente dalla quantità di rifiuti prodotta (attualmente ciò è stabilito soltanto se la quantità di rifiuti prodotta annualmente non eccede le 5 tonnellate);

5) viene prevista altresì una disciplina semplificata di tenuta dei registri mediante strumenti informatici.

Viene stabilito che la gestione da parte dei comuni dei rifiuti in regime di privativa non si applica, oltre che alle attività di recupero, anche alle attività di raccolta.

Secondo la vigente normativa il soggetto che intende installare un impianto mobile di smaltimento o di recupero deve renderne edotta la regione almeno sessanta giorni prima di tale installazione: tale termine viene ridotto a quindici giorni ed inoltre la comunicazione alla regione potrà riguardare la utilizzazione di impianti anche collocati in siti diversi.

Si interviene in merito alla disciplina concernente l’Albo delle imprese esercenti smaltimento dei rifiuti, con le seguenti finalità:

1) localizzare le sezioni regionali dell’Albo presso le regioni e le province autonome, anziché presso le Camere di commercio;

2) operare la modifica della composizione del Comitato nazionale dell’Albo riducendo il numero di membri da 20 a 10;

3) elevare la quantità di rifiuti trattati (da trenta a sessanta chilogrammi e da trenta a sessanta litri al giorno) al di sopra della quale è richiesta la iscrizione all’Albo in questione. Viene inoltre cancellato l’obbligo di rinnovare l’iscrizione ogni cinque anni sostituendolo con una conferma della stessa, previa dichiarazione sostitutiva dell’interessato;

4) introdurre una specifica disciplina concernente le modalità di iscrizione all’Albo per le imprese che effettuano attività di rimozione e bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto;

5) prevedere che l’Albo si pronunci in merito ai provvedimenti di propria competenza entro 90 giorni e che sempre entro 90 giorni deliberi il Comitato nazionale dell’Albo sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell’Albo;

6) introdurre modalità semplificate di versamento dei diritti annuali di iscrizione all’Albo;

7) specificare che trascorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività da parte delle sezioni regionali e provinciali dell’Albo, le imprese che hanno inviato la stessa possono iniziare l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.


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