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Legislazione

 n. 3/2004

LEGGE 2 marzo 2004, n. 61 (in G.U. n. 59 dell’11 marzo 2004) - Norme in materia di reati elettorali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro";

b) all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90: 1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro"; 2) il quarto comma è abrogato;

b) all'articolo 93: 1) le parole: ", ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura" sono soppresse; 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addì 2 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

LAVORI PREPARATORI  

Camera dei deputati (atto n. 1619-2451-2676-bis):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato  dall'aula il 10 luglio 2003, degli articoli 2 e 3 del testo  risultante dall'unificazione del disegno di legge  presentato dall'on. Stucchi (atto n. 1619) il 21 settembre  2001 con il disegno di legge presentato dall'on. Vitali ed  altri (atto n. 2451) il 28 febbraio 2002 e con il disegno  di legge presentato dall'on. Dussin ed altri (atto n. 2676)  il 19 aprile 2002.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),  in sede referente, il 24 gennaio 2002.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il  28, 29, 30 maggio 2002; il 4, 25 giugno 2002; il 4, 9, 17,  23 luglio 2002; il 15, 16, 17 ottobre 2002; il 3, 11, 17,  18, 19 dicembre 2002; il 15, 21, 23 gennaio 2003.

Relazione scritta presentata il 23 gennaio 2003 (atto  n. 1619-2451-2676/A - relatore on. Saponara).

Esaminato in aula il 27 gennaio 2003; il 10 luglio 2003  ed approvato il 15 luglio 2003.  Senato della Repubblica (atto n. 2414):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),  in sede referente, il 22 luglio 2003 con parere della  commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il  30 settembre 2003; il 1° ottobre 2003; il 4 dicembre 2003.

Esaminato in aula il 4 febbraio 2004 ed approvato il 5  febbraio 2004.

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto  dall'amministrazione competente per materia, ai sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla  promulgazione delle leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui trascritti.  

Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):

- Il testo dell'art. 100 del testo unico delle leggi  recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica  30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dalla presente  legge, è il seguente:

«Art. 100 (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). -  Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il  regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce  il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo  altera il risultato della votazione, è punito con la  reclusione da due a cinque anni e con la multa da L.  600.000 a L. 4.000.000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le  schede o altri atti dal presente testo unico destinati,  alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri,  o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno  degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a  sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa  scientemente uso degli atti falsificati, alterati o  sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del  fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene  all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due  a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e  IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale  aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di  liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente,  in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è  punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.».  Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):

- Il testo dell'art. 106 del testo unico approvato con  decreto del Presidente della Repubblica n. 361, del 1957,  così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 106 (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). -  L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel  collegio uninominale o più di una lista di candidati è  punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.».  Nota all'art. 1, comma 2, lettera a):

- Il testo dell'art. 90 del testo unico delle leggi per  la composizione e la elezione degli organi delle  amministrazioni comunali, approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, così  come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 90 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83). -  Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il  regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce  il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo  alteri il risultato della votazione, è punito con la  reclusione da due a cinque anni e con la multa da L.  600.000 a L. 4.000.000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le  schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle  operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o  sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno  degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a  sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa  scientemente uso degli atti falsificati, alterati o  sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del  fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene  all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due  a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e  IV del Titolo VII del libro secondo del codice penale  aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di  liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente,  in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è  punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.».  Nota all'art. 1, comma 2, lettera b), numeri 1) e 2):

- Il testo dell'art. 9 del testo unico delle leggi per  la composizione e la elezione degli organi delle  amministrazioni comunali, approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, così  come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 93 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86). -  Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del  diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una  dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta  a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in  più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a  due anni e con la multa fino a L. 4.000.000.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di  presentazione di candidatura è punito con la pena  dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.».


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