Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- II testo dell'art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il
seguente:
"8. In sede di prima attuazione della
presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi
regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1
alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi
collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema
universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale
degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e
contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso
agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a
ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in
rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita',
graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta'
e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le
norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del
titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione
degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte
delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni
autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".
- I procedimenti previsti ai numeri 94, 97
e 98 dell'allegato 1 alla citata legge 15 marzo 1997, n. 59, sono i
seguenti:
"94. Procedimento per l'iscrizione,
variazione e cancellazione delle imprese e delle societa' commerciali:
legge 11 giugno 1971, n. 426; decreto-legge
15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo
1993, n. 63; legge 12 agosto 1993, n. 310".
"97. Procedimento per la denuncia di
inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese
artigiane od al registro delle imprese per le attivita' di installazione, di
ampliamento e di trasformazione degli impianti: legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 392".
"98. Procedimenti per la denuncia di
inizio di attivita' ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese di
quelle esercenti attivita' di autoriparazione e per la domanda di iscrizione
all'albo delle imprese artigiane od al registro delle imprese: legge 5
febbraio 1992, n. 122, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 387".
- Il testo del decreto-legge 23 dicembre
1977, n. 973 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di
commercio per i diritti di segreteria) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 5 gennaio 1978, n. 5. Il testo della legge di conversione 27
febbraio 1978, n. 49 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo
1978, n. 62.
- Il testo della legge 5 marzo 1990, n. 46
(Norme per la sicurezza degli impianti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59.
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 agosto 1990, n. 192.
- Il testo della legge 5 febbraio 1992, n.
122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 19 febbraio 1992, n. 41.
- Il testo della legge 12 agosto 1993, n.
310 (Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella
composizione della base sociale delle societa' di capitali, nonche' nella
cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprieta' dei
suoli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1993, n. 195.
- II testo della legge 29 dicembre 1993, n.
580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell 11 gennaio 1994,
n. 7, s.o.
- Il testo della legge 25 gennaio 1994, n.
82 (Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1994, n. 27.
- Il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 (Regolamento recante disciplina del
procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione,
ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di
sicurezza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n.
141, s.o.
- Il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 (Regolamento recante disciplina del
procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994,
n. 141, s.o.
- Il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro
delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1996, n. 28, s.o.
- Il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
ammistrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 22 (Liberalizzazioni e
semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - 1. E' soppresso il visto annuale
della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle
licenze di panificazione ai sensi dell'art. 7 della legge 31 luglio 1956, n.
1002.
2. Lo svolgimento delle seguenti attivita'
si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito
indicato:
a) l'esercizio dei mulini per la
macinazione dei cereali, nonche' il loro trasferimento, trasformazione,
ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857;
l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di
sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai
sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) l'esercizio dei nuovi panifici, i
trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'art. 3
della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego
deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo'
essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
c) la produzione a scopo di vendita e la
vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al
rimboschimento, di cui all'art. 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269;
l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di
sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai
sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. E' subordinato ad una denuncia di inizio
attivita' l'esercizio delle seguenti attivita', precedentemente assoggettate
ad iscrizione nei registri camerali:
a) attivita' di installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'art. 2
della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
b) attivita' di pulizia, disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'art. 1 della
legge 25 gennaio 1994, n. 82;
c) attivita' di autoriparazione di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 122.
4. E' subordinato ad una denuncia di inizio
attivita' l'esercizio dell'attivita' relativa alla fabbricazione e alla
gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari
idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre
1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle
note alle premesse) e' il seguente:
"Art. 8 (Registro delle imprese). - 1.
E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del
registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al
regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di
un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore
nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del
registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo
codice e le societa' semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione
speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha
funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli
effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la
conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro
delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da
assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese
soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su
tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al
presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale
data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle
ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di
attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita'
realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale
delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il Bollettino
ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973,
n. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e
per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di
iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il
deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la
mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto
per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle
imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e
semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del
registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico
delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da
parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere
economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione
nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso
duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i
coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo
del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato,
in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo
dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art.
47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione
del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla
propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito
nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso
diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese
e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno
diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto
per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8".
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' il seguente:
"Art. 9 (Repertorio delle notizie
economiche e amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio e' istituito il
repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita'
economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia
prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi
tenuti da ordini o collegi professionali;
b) gli imprenditori con sede principale
all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed
amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio
e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011,
dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o
annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con
decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono
indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che
l'ufficio puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi
di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo
le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive
costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche'
non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite
modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico
ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni
speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve
altresi' indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i
dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati
catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello
approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche
informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede
all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella
denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro".
- Il testo dell'art. 10 della legge 8
agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e' il seguente:
"Art. 10 "(Commissioni
provinciali per l'artigianato).
- La commissione provinciale per
l'artigianato e' costituita con decreto del presidente della giunta
regionale, dura in carica cinque anni ed e' composta da almeno quindici
membri.
Essi eleggono il presidente, scegliendolo
tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.
Due terzi dei componenti della commissione
provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane
operanti nella provincia da almeno tre anni.
Nel terzo rimanente dovra' essere garantita
la rappresentanza delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei
lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la
presenza di esperti.
Le regioni, con apposite leggi,
stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti,
all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per
l'artigianato".