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Legislazione

 n. 2/2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006) - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed in particolare l'art. 146, comma 3, secondo cui «Entro sei mesi (. . .), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, č individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilitą paesaggistica degli interventi proposti»;

Vista la proposta formulata dal Ministro per i beni e le attivitą culturali, sulla base dei lavori di un gruppo tecnico paritetico all'uopo costituito con decreto ministeriale in data 26 novembre 2004;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni in data 26 maggio 2005;

Ritenuto, in esito alla valutazione oggetto di impegno del Ministro per i beni e le attivitą culturali in sede di intesa, di mantenere, all'art. 3, la necessitą dell'accordo ai fini delle semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica, in coerenza all'esercizio concorrente delle funzioni di tutela paesaggistica ed al principio di leale collaborazione;

Decreta:

Art. 1.

Relazione paesaggistica

1. Nell'allegato al presente decreto sono definiti le finalitą, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articolo 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2.

Valutazioni di compatibilitą paesaggistica

1. La relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5 del predetto Codice.

Art. 3.

Integrazioni e semplificazioni

1. Con riferimento alle peculiaritą dei valori paesaggistici da tutelare le regioni possono integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, previo accordo con la direzione regionale del Ministero territorialmente competente, possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entrerą in vigore ad avvenuta stipula dell'accordo di cui all'art. 3 e comunque decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 12 dicembre 2005

p. Il Presidente del Consiglio

Letta

Il Ministro per i beni e le attivitą culturali

Buttiglione

Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 24 della G.U. <----


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