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Legislazione

 n. 7-8/2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (in G.U. n. 199 del 28 agosto 2003) -  Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista  la  legge  del  22 febbraio  2001, n. 36, e, in particolare, l'art.  4,  comma  2,  lettera  a),  che  prevede che con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  della sanità, siano fissati  i  limiti  di  esposizione,  i  valori  di  attenzione e gli obiettivi  di  qualità  per  la  protezione  dalla esposizione della popolazione,  nonchè le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;

Vista  la  raccomandazione  del  Consiglio  dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa  alla  limitazione  delle  esposizioni  della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n.  381, il  Governo ha già provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma  6,  della legge  31 luglio  1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione,  misure  di cautela  e  ad indicare le procedure per il conseguimento  degli  obiettivi  di  qualità  ai  fini  della tutela sanitaria   della   popolazione   per   quanto   attiene   ai   campi elettromagnetici   connessi  al  funzionamento  e  all'esercizio  dei sistemi  fissi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivi e che si rende  necessario  completare il campo di applicazione come richiesto dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;

Visto  il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002;

Preso  atto  della  dichiarazione  del  Comitato  internazionale di valutazione    per   l'indagine   sui   rischi   sanitari   derivanti dall'esposizione  ai  campi  elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM);

Preso  atto  che  non  è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  fissano  i  limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a  breve  termine  e  dei  possibili  effetti  a  lungo termine nella popolazione   dovuti   alla  esposizione  ai  campi  elettromagnetici generati  da  sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.  Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini  della  progressiva  minimizzazione  della  esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

2.  I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti  per  ragioni  professionali  oppure  per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.

3.  I  limiti  e le modalità di applicazione del presente decreto, per  gli  impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di  funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4.  A  tutela  dalle  esposizioni  a  campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati  da  sorgenti  non  riconducibili  ai  sistemi  fissi  delle telecomunicazioni  e  radiotelevisivi,  si applica l'insieme completo delle  restrizioni  stabilite  nella  raccomandazione  del  Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999.

5.  Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,  le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano  provvedono  alle  finalità del presente decreto nell'ambito delle  competenze  ad  esse  spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

6.  Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,  nei  riguardi  delle  Forze  armate e delle Forze di polizia, le norme  e  le  modalità  di  applicazione  del  presente decreto sono stabilite,  tenendo  conto  delle  particolari  esigenze  al servizio espletato,  con  apposito  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  su  proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 2.

Definizioni ed unità di misura

1.  Ferme  restando  le  definizioni  di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio  2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle  grandezze  fisiche  citate  sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 3.

Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici  ed  elettromagnetici  con frequenza compresa tra 100 kHz e 300  GHz,  non  devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.

2.  A  titolo  di  misura di cautela per la protezione da possibili effetti  a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a  permanenze  non  inferiori  a  quattro  ore  giornaliere,  e  loro pertinenze  esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi,  terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.

3.  I  valori  di  cui  ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere  mediati  su  un'area  equivalente  alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

 

Art. 4.

Obiettivi di qualità

1.  Ai  fini  della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi  elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente   decreto,   calcolati  o  misurati  all'aperto  nelle  aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B.  Detti  valori  devono essere mediati su un'area  equivalente  alla  sezione  verticale  del  corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

2.  Per  aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

 

Art. 5.

Esposizioni multiple

1.  Nel  caso di esposizioni multiple generate da piu' impianti, la somma  dei  relativi contributi normalizzati, definita in allegato C, deve  essere  minore  di  uno. In caso contrario si dovrà attuare la riduzione  a conformità secondo quanto decritto nell'allegato C. Nel caso  di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti  delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformità  dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.

Art. 6.

Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione

1.  Le  tecniche  di  misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle  indicate  nella  norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.

2.  Il  sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme  CEI  con  l'approvazione  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

Art. 7.

Aggiornamento delle conoscenze

1.  Il  Comitato  interministeriale  di  cui all'art. 6 della legge quadro  n.  36/2001  procede,  nei tre anni successivi all'entrata in vigore  del  presente  decreto,  all'aggiornamento  dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale  ed  internazionale,  in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 8 luglio 2003

 

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri

                             Berlusconi

 

       Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

                              Matteoli

 

                      Il Ministro della salute

                               Sirchia

 

Allegato A

 

DEFINIZIONI

 

    Campo  elettrico:  così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione  2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo  di  frequenza  100  kHz  -  300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

    Campo  magnetico:  così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione  2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo  di  frequenza  100  kHz  -  300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.».

    Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-7   data  pubblicazione  2001-01,  classificazione  216-7,  prima edizione  «Guida  per  la  misura  e  per  la  valutazione  dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

    Frequenza:  così  come  definita  nella  norma  CEI  211-7  data pubblicazione  2001-01,  classificazione 216-7, prima edizione «Guida per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo  di  frequenza  100  kHz  300  GHz,  con  riferimento all'esposizione umana».

 

 


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