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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2001 (in G.U. n. 41 del 19.2.2001) - Determinazione, per l'anno 2001, della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina della
attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente:
"Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense
relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662";
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)";
Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cosi' come
integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,
convertito, in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999,
n. 424, ed in particolare il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater;
Considerato che le disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale
per il servizio civile di cui all'art. 19 della legge n. 230 del
1998, integrato per l'anno in corso dalla citata legge 23 dicembre
2000, n. 388, pari a lire 23 miliardi, consente di avviare al
servizio un numero non superiore a 85.000 obiettori;
Considerato che per l'anno 2001, si prevede una disponibilita' alla
chiamata per il servizio civile di 135.000 giovani e che, pertanto,
sussiste eccedenza di giovani da avviare al servizio medesimo
rispetto alle disponibilita' finanziarie del citato Fondo nazionale
per il servizio civile;
Tenuto conto che, sulla base delle pregresse esperienze,
l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230 del 1998,
rende prevedibile, in via di programmazione preventiva, una riduzione
delle eccedenze pari al 18% del contingente disponibile;
Tenuto conto, pertanto, che la riduzione dell'intera eccedenza
costituisce obiettivo non conseguibile mediante l'adozione delle
dispense e del collocamento in licenza illimitata senza assegni in
attesa di congedo, sulla base delle condizioni di cui al citato art.
9, comma 2-bis, della legge n. 230 del 1998;
Ravvisata quindi la necessita', ai fini della corretta e tempestiva
programmazione per l'anno 2001, delle attivita' di avvio al servizio
civile e del conseguimento del relativo obiettivo di riduzione delle
eccedenze, di applicare le disposizioni di cui all'art. 9, commi
2-ter e 2-quater, della legge n. 230 del 1998, che prevedono
rispettivamente l'obbligo per l'Ufficio nazionale per il servizio
civile di ridurre, fino a concorrenza delle risorse disponibili, le
eccedenze anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle
condizioni indicate all'art. 9, comma 2-bis, lettere a) e b), nonche'
la individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, anche di forme di collocamento in licenza illimitata senza
assegni in attesa di congedo;
Considerato che le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-ter,
della legge n. 230 del 1998, devono trovare applicazione tenendo
conto delle esigenze degli obiettori, in relazione ai tempi di attesa
della chiamata e quindi dell'ordine temporale di disponibilita' e di
presentazione delle domande di ammissione al servizio civile;
Considerato che i giovani, da piu' tempo in attesa di chiamata al
servizio possono, tra l'altro, aver gia' acquisito con maggiore
probabilita' le responsabilita' lavorative e le esperienze ed i
meriti scientifici, artistici e culturali di cui all'art. 2, comma
2-bis, lettere a) e b);
Ritenuto pertanto che, alla luce delle considerazioni sopra
riportate, debbano essere dispensati, ai sensi dell'art. 9, comma
2-ter, della citata legge n. 230 del 1998 e fino a concorrenza delle
risorse disponibili, prioritariamente coloro le cui domande sono
anteriori nel tempo e pertanto gli obiettori, disponibili alla
chiamata, che abbiano presentato domanda di ammissione al servizio
civile nel corso dell'anno 1999;
Decreta:
Art. 1.
Consistenza massima degli obiettori in servizio
1. Tenuto conto che nell'anno 2001, sussistono eccedenze di giovani
da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilita'
finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della legge n. 230
del 1998, integrato per l'anno in corso dalla legge n. 388 del 2000,
la consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, in
relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, e' definita per il
2001 in 85.000 unita'.
2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da
avviare al servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1,
l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per
la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata
senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata
L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater della
legge n. 230/1998.
Art. 2.
Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della
dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-bis
della legge n. 230/1998)
1. Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la
concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui
all'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230/1998, sono, in ordine di
priorita' decrescente, di seguito definite:
a) difficolta' economiche o familiari e responsabilita'
lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9, comma
2-bis, lettera a), della legge n. 230/1998):
1) unico produttore di reddito del nucleo familiare;
2) appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai
minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro
della difesa, a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell'aggiornamento annuale
dell'indice ISTAT del costo della vita;
3) dipendente, da almeno un anno, di ente che svolge attivita'
di volontariato operante nel settore dell'assistenza sociale, qualora
vi sia la possibilita' di pregiudizio per la continuita' o la
funzionalita' dei servizi cui l'interessato e' preposto;
4) orfano di entrambi i genitori;
5) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano
prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;
6) appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il secondo
grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per
l'aggravarsi di infermita' contratte per tale causa;
7) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui
lesione o infermita' sia ascrivibile alla prima o alla seconda
categoria di cui alla tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni o
integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermita',
accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi
previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella
A;
8) appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia
affetto da grave infermita' che richieda cure mediche onerose o
necessita' di assistenza continua, laddove la presenza
dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per
assicurare l'assistenza;
9) responsabile diretto e determinante della conduzione di
impresa o di attivita' economica avviata entro il giorno precedente
alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile,
ovvero avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di
incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo
sempre che con la partenza dell'interessato vengano a mancare i
presupposti fondamentali per la funzionalita' tecnico amministrativa
dell'azienda o dell'attivita';
10) selezionato da enti pubblici e privati ai fini
dell'assunzione, gia' in fase di avanzata e concreta definizione, e
per la quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva,
sempreche' venga prodotta la comprovante documentazione;
b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale con
acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o
internazionale (art. 9, comma 2-bis, lettera b), della citata legge
n. 230 del 1998):
1) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano
nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche,
culturali, purche' l'impegno ed i meriti siano adeguatamente
documentati e verificabili dall'Ufficio.
Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture
pubbliche nazionali, dell'Unione europea o internazionali ovvero da
strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza,
operanti in campo nazionale o internazionale;
c) minore indice di idoneita' somatico-funzionale o
psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto
conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora
costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne
pregiudichi la funzionalita' (art. 9, comma 2-bis, lettera c), della
legge n. 230/1998):
l'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la
sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di
dispensa con riferimento alle categorie di idoneita', fino alla
terza, di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998,
recante "Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata
categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneita'
somatico-funzionale o psico-attitudinale". Quanto previsto al
presente punto c) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in
servizio;
d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da
parte degli Enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza
o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto
dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9,
comma 2-bis, lettera d), della legge n. 230 del 1998):
l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere
all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza,
individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo
soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della
disponibilita' dei posti d'impiego. A tal fine procede
all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo
a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di
assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e,
quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle
disponibilita' finanziarie per coprire gli eventuali oneri
addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio.
Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori
di coscienza gia' in servizio.
Art. 3.
Deroghe all'ordine di priorita' delle condizioni e dei relativi
aspetti applicativi di cui all'art. 2
1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di
rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti
tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno
1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di
priorita' di cui all'art. 2.
2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 7,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto
alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata gia' respinta
perche' non presentata nei termini previsti, costituisce titolo
valido avente priorita' sulle altre situazioni contemplate dall'art.
2.
Art. 4.
Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della
dispensa e del collocamento in L.I.S.A.A.C., a norma dell'art. 9,
comma 2-ter della legge n. 230/1998)
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta, per l'anno
2001, provvedimenti di dispensa anche ai sensi dell'art. 9, comma
2-ter, della citata legge n. 230/1998, nei confronti degli obiettori
che abbiano presentato domanda di ammissione al servizio civile fino
al 31 dicembre 1999, disponibili alla chiamata, ma che non siano
stati avviati al servizio entro il 31 dicembre 2000. I medesimi
obiettori che non risultino disponibili alla chiamata fino alla data
del 31 dicembre 2000 e non abbiano piu' presentato domanda di ritardo
o rinvio o vi abbiano rinunciato, sono avviati al servizio entro il
termine di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504, decorrente dalla data in cui e' venuta a
cessare l'efficacia del titolo al ritardo o al rinvio.
2. Nell'anno 2001, l'ufficio nazionale per il servizio civile puo'
adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art.
9, comma 2-ter, della legge n. 230/1998, nella forma
dell'anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di
trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.
Art. 5.
Procedure
1. Possono presentare istanza di dispensa, per le condizioni di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 2 del presente decreto, i giovani
ammessi allo svolgimento del servizio civile che abbiano inoltrato
domanda di obiezione di coscienza sino al 31 dicembre 2000, nonche' i
giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del
primo, secondo e terzo trimestre dell'anno 2001 e che abbiano
inoltrato apposita domanda entro i termini previsti dall'art. 4,
comma 1, della legge n. 230 del 1998, purche' non si trovino nelle
posizioni di ritardo o rinvio ovvero in altre posizioni di
indisponibilita' alla chiamata previste dall'ordinamento vigente.
Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d)
dell'art. 2 e dall'art. 4 del presente decreto, l'ufficio nazionale
per il servizio civile adotta i provvedimenti di competenza
esclusivamente d'ufficio.
2. Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono
essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede
l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio
medesimo.
3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il
servizio civile, e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate,
per conoscenza, anche all'ente presso il quale l'obiettore presta
servizio. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 9, comma
2-quinquies, della legge n. 230 del 1998, decorre dalla data di
ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile.
4. La presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al
servizio.
Roma, 9 febbraio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato