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Legislazione

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2001 (in G.U. n. 41 del 19.2.2001) - Determinazione,  per  l'anno  2001,  della  consistenza massima degli obiettori  in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la  concessione  della  dispensa  e per l'invio in licenza illimitata senza  assegni in attesa di congedo, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.

                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina della

attivita'  di  Governo  ed ordinamento della Presidenza del Consiglio

dei Ministri";

  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente:

"Adeguamento  delle  norme  in  materia di ritardi, rinvii e dispense

relativi  al  servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662";

  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per

la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2001)";

  Visto  l'art.  9  della  legge  8 luglio  1998,  n. 230, cosi' come

integrato  dall'art.  2  del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,

convertito, in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999,

n. 424, ed in particolare il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater;

  Considerato  che  le disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale

per  il  servizio  civile  di  cui all'art. 19 della legge n. 230 del

1998,  integrato  per  l'anno in corso dalla citata legge 23 dicembre

2000,  n.  388,  pari  a  lire  23  miliardi,  consente di avviare al

servizio un numero non superiore a 85.000 obiettori;

  Considerato che per l'anno 2001, si prevede una disponibilita' alla

chiamata  per  il servizio civile di 135.000 giovani e che, pertanto,

sussiste  eccedenza  di  giovani  da  avviare  al  servizio  medesimo

rispetto  alle  disponibilita' finanziarie del citato Fondo nazionale

per il servizio civile;

  Tenuto   conto   che,   sulla   base  delle  pregresse  esperienze,

l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230 del 1998,

rende prevedibile, in via di programmazione preventiva, una riduzione

delle eccedenze pari al 18% del contingente disponibile;

  Tenuto  conto,  pertanto,  che  la  riduzione dell'intera eccedenza

costituisce  obiettivo  non  conseguibile  mediante  l'adozione delle

dispense  e  del  collocamento in licenza illimitata senza assegni in

attesa  di congedo, sulla base delle condizioni di cui al citato art.

9, comma 2-bis, della legge n. 230 del 1998;

  Ravvisata quindi la necessita', ai fini della corretta e tempestiva

programmazione  per l'anno 2001, delle attivita' di avvio al servizio

civile  e del conseguimento del relativo obiettivo di riduzione delle

eccedenze,  di  applicare  le  disposizioni  di cui all'art. 9, commi

2-ter  e  2-quater,  della  legge  n.  230  del  1998,  che prevedono

rispettivamente  l'obbligo  per  l'Ufficio  nazionale per il servizio

civile  di  ridurre, fino a concorrenza delle risorse disponibili, le

eccedenze  anche  qualora  nessun  obiettore  versi  in  alcuna delle

condizioni indicate all'art. 9, comma 2-bis, lettere a) e b), nonche'

la  individuazione,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei

Ministri,  anche di forme di collocamento in licenza illimitata senza

assegni in attesa di congedo;

  Considerato  che  le  disposizioni  di cui all'art. 9, comma 2-ter,

della  legge  n.  230  del  1998, devono trovare applicazione tenendo

conto delle esigenze degli obiettori, in relazione ai tempi di attesa

della  chiamata e quindi dell'ordine temporale di disponibilita' e di

presentazione delle domande di ammissione al servizio civile;

  Considerato  che  i giovani, da piu' tempo in attesa di chiamata al

servizio  possono,  tra  l'altro,  aver  gia'  acquisito con maggiore

probabilita'  le  responsabilita'  lavorative  e  le  esperienze ed i

meriti  scientifici,  artistici  e culturali di cui all'art. 2, comma

2-bis, lettere a) e b);

  Ritenuto   pertanto  che,  alla  luce  delle  considerazioni  sopra

riportate,  debbano  essere  dispensati,  ai sensi dell'art. 9, comma

2-ter,  della citata legge n. 230 del 1998 e fino a concorrenza delle

risorse  disponibili,  prioritariamente  coloro  le  cui domande sono

anteriori  nel  tempo  e  pertanto  gli  obiettori,  disponibili alla

chiamata,  che  abbiano  presentato domanda di ammissione al servizio

civile nel corso dell'anno 1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.

           Consistenza massima degli obiettori in servizio



  1. Tenuto conto che nell'anno 2001, sussistono eccedenze di giovani

da   avviare   al   servizio   civile  rispetto  alle  disponibilita'

finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della legge n. 230

del  1998, integrato per l'anno in corso dalla legge n. 388 del 2000,

la  consistenza  massima degli obiettori di coscienza in servizio, in

relazione  a ciascun periodo di avvio al servizio, e' definita per il

2001 in 85.000 unita'.

  2.  Al  fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da

avviare  al  servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1,

l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per

la  concessione  della  dispensa  e per l'invio in licenza illimitata

senza   assegni   in   attesa   di  congedo  (di  seguito  denominata

L.I.S.A.A.C.)  nei  confronti  degli  obiettori  che si trovino nelle

condizioni  di  cui  all'art.  9, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater della

legge n. 230/1998.

                               Art. 2.

Aspetti   applicativi  delle  condizioni  per  la  concessione  della

dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-bis

                      della legge n. 230/1998)



  1.   Gli  aspetti  applicativi  relativi  alle  condizioni  per  la

concessione  della  dispensa  e  per  l'invio  in L.I.S.A.A.C. di cui

all'art.  9, comma 2-bis, della legge n. 230/1998, sono, in ordine di

priorita' decrescente, di seguito definite:

    a) difficolta'   economiche   o   familiari   e   responsabilita'

lavorative  di  conduzione  d'impresa  o assistenziali (art. 9, comma

2-bis, lettera a), della legge n. 230/1998):

      1) unico produttore di reddito del nucleo familiare;

      2)  appartenente  a  famiglia  il  cui reddito sia inferiore ai

minimi  tabellari  determinati  annualmente  con decreto del Ministro

della  difesa,  a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo

30 dicembre  1997,  n.  504,  sulla  base  dell'aggiornamento annuale

dell'indice ISTAT del costo della vita;

      3)  dipendente, da almeno un anno, di ente che svolge attivita'

di volontariato operante nel settore dell'assistenza sociale, qualora

vi  sia  la  possibilita'  di  pregiudizio  per  la  continuita' o la

funzionalita' dei servizi cui l'interessato e' preposto;

      4) orfano di entrambi i genitori;

      5)  appartenente  a  famiglia  di  cui  altri due figli abbiano

prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;

      6) appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il secondo

grado  di  parentela  sia  deceduto  per  infortunio sul lavoro o per

l'aggravarsi di infermita' contratte per tale causa;

      7) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui

lesione  o  infermita'  sia  ascrivibile  alla  prima  o alla seconda

categoria  di  cui  alla  tabella  A del decreto del Presidente della

Repubblica  23 dicembre  1978,  n.  915, e successive modificazioni o

integrazioni  ovvero  figlio  di  genitore  con lesioni o infermita',

accertate  dai  competenti  organi,  che  rientrino  in  uno dei casi

previsti  nella  prima o nella seconda categoria della citata tabella

A;

      8)  appartenente  a famiglia di cui un congiunto convivente sia

affetto  da  grave  infermita'  che  richieda  cure mediche onerose o

necessita'    di    assistenza    continua,   laddove   la   presenza

dell'interessato  sia  necessaria  per  fronteggiare  gli oneri o per

assicurare l'assistenza;

      9)  responsabile  diretto  e  determinante  della conduzione di

impresa  o  di attivita' economica avviata entro il giorno precedente

alla  presentazione  della  domanda  per svolgere il servizio civile,

ovvero  avviata  con  il  sostegno  di leggi nazionali o regionali di

incentivazione  all'imprenditoria  giovanile  e  al  lavoro  autonomo

sempre  che  con  la  partenza  dell'interessato  vengano a mancare i

presupposti  fondamentali per la funzionalita' tecnico amministrativa

dell'azienda o dell'attivita';

      10)   selezionato   da   enti   pubblici   e  privati  ai  fini

dell'assunzione,  gia'  in fase di avanzata e concreta definizione, e

per  la  quale  sia  richiesto  l'adempimento degli obblighi di leva,

sempreche' venga prodotta la comprovante documentazione;

    b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale con

acquisizione   di   particolari   meriti   in   campo   nazionale   o

internazionale  (art.  9, comma 2-bis, lettera b), della citata legge

n. 230 del 1998):

      1)  cittadino  impegnato,  con  meriti  particolari,  sul piano

nazionale  o  internazionale,  in  carriere scientifiche, artistiche,

culturali,   purche'   l'impegno  ed  i  meriti  siano  adeguatamente

documentati e verificabili dall'Ufficio.

  Le  relative  attestazioni  debbono  essere rilasciate da strutture

pubbliche  nazionali,  dell'Unione europea o internazionali ovvero da

strutture  private  di  studio  e  ricerca,  di  primaria importanza,

operanti in campo nazionale o internazionale;

    c) minore    indice    di    idoneita'    somatico-funzionale   o

psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto

conto  dell'area  vocazionale  e  del  settore  di  impiego,  qualora

costituisca   impedimento   all'espletamento   del   servizio   o  ne

pregiudichi  la funzionalita' (art. 9, comma 2-bis, lettera c), della

legge n. 230/1998):

      l'Ufficio  nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la

sussistenza  delle  condizioni  per  l'adozione  del provvedimento di

dispensa  con  riferimento  alle  categorie  di  idoneita', fino alla

terza,  di  cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998,

recante   "Criteri  concernenti  l'attribuzione  di  una  determinata

categoria  ai  giovani  in  possesso  di  minor  indice  di idoneita'

somatico-funzionale   o   psico-attitudinale".   Quanto  previsto  al

presente  punto c) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in

servizio;

    d) indisponibilita'  all'impiego  degli obiettori di coscienza da

parte degli Enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza

o  in  quella  indicata  nella  domanda,  entro  il  termine previsto

dall'art.  1,  comma  2  del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9,

comma 2-bis, lettera d), della legge n. 230 del 1998):

      l'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile  nel  procedere

all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza,

individua  le  sedi  di  assegnazione secondo il criterio del massimo

soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della

disponibilita'    dei   posti   d'impiego.   A   tal   fine   procede

all'individuazione  della sede, fino allo scadere del termine massimo

a  disposizione  dell'Ufficio  per  l'adozione  del  provvedimento di

assegnazione,  considerando  prioritariamente  l'ambito  comunale  e,

quindi,   quelli   provinciale   e   regionale,   sulla   base  delle

disponibilita'   finanziarie   per   coprire   gli   eventuali  oneri

addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio.

  Quanto  previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori

di coscienza gia' in servizio.

                               Art. 3.

Deroghe  all'ordine  di  priorita'  delle  condizioni  e dei relativi

                aspetti applicativi di cui all'art. 2



  1.  Gli  obiettori  dichiarati  idonei  al  termine  del periodo di

rivedibilita'    previsto    per    il    recupero    dei    soggetti

tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno

1990,  n.  162,  essere  dispensati  indipendentemente dall'ordine di

priorita' di cui all'art. 2.

  2.  La  ricorrenza  di  una  delle situazioni previste dall'art. 7,

comma  1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto

alla  quale  tuttavia  la domanda di dispensa sia stata gia' respinta

perche'  non  presentata  nei  termini  previsti,  costituisce titolo

valido  avente priorita' sulle altre situazioni contemplate dall'art.

2.

                               Art. 4.

Aspetti   applicativi  delle  condizioni  per  la  concessione  della

dispensa  e  del  collocamento  in L.I.S.A.A.C., a norma dell'art. 9,

                comma 2-ter della legge n. 230/1998)



  1.  L'Ufficio  nazionale  per il servizio civile adotta, per l'anno

2001,  provvedimenti  di  dispensa  anche ai sensi dell'art. 9, comma

2-ter,  della citata legge n. 230/1998, nei confronti degli obiettori

che  abbiano presentato domanda di ammissione al servizio civile fino

al  31 dicembre  1999,  disponibili  alla  chiamata, ma che non siano

stati  avviati  al  servizio  entro  il  31 dicembre 2000. I medesimi

obiettori  che non risultino disponibili alla chiamata fino alla data

del 31 dicembre 2000 e non abbiano piu' presentato domanda di ritardo

o  rinvio  o vi abbiano rinunciato, sono avviati al servizio entro il

termine   di  cui  all'art.  1,  comma  5,  del  decreto  legislativo

30 dicembre  1997,  n.  504, decorrente dalla data in cui e' venuta a

cessare l'efficacia del titolo al ritardo o al rinvio.

  2.  Nell'anno 2001, l'ufficio nazionale per il servizio civile puo'

adottare  provvedimenti  di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art.

9,    comma   2-ter,   della   legge   n.   230/1998,   nella   forma

dell'anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di

trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.

                               Art. 5.

                              Procedure



  1. Possono presentare istanza di dispensa, per le condizioni di cui

alle  lettere  a)  e  b)  dell'art. 2 del presente decreto, i giovani

ammessi  allo  svolgimento  del servizio civile che abbiano inoltrato

domanda di obiezione di coscienza sino al 31 dicembre 2000, nonche' i

giovani  dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del

primo,  secondo  e  terzo  trimestre  dell'anno  2001  e  che abbiano

inoltrato  apposita  domanda  entro  i  termini previsti dall'art. 4,

comma  1,  della  legge n. 230 del 1998, purche' non si trovino nelle

posizioni   di   ritardo  o  rinvio  ovvero  in  altre  posizioni  di

indisponibilita'  alla  chiamata  previste  dall'ordinamento vigente.

Relativamente   alle  condizioni  previste  dalle  lettere  c)  e  d)

dell'art.  2  e dall'art. 4 del presente decreto, l'ufficio nazionale

per   il   servizio  civile  adotta  i  provvedimenti  di  competenza

esclusivamente d'ufficio.

  2.  Le  domande  di  dispensa  o  di invio in L.I.S.A.A.C., possono

essere   presentate  rispettivamente  entro  il  giorno  che  precede

l'assunzione  in  servizio e nel corso dell'espletamento del servizio

medesimo.

  3.   Le  domande  di  cui  sopra  devono  essere  indirizzate  alla

Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Ufficio nazionale per il

servizio  civile,  e  quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate,

per  conoscenza,  anche  all'ente  presso il quale l'obiettore presta

servizio.  Il  termine  di novanta giorni previsto dall'art. 9, comma

2-quinquies,  della  legge  n.  230  del  1998, decorre dalla data di

ricezione  delle  istanze  da  parte  dell'Ufficio  nazionale  per il

servizio civile.

  4.  La  presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al

servizio.

    Roma, 9 febbraio 2001

                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri

                                                   Amato


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