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Legislazione

 

DECRETO DEL MINISTERO DEI LL.PP. 21 giugno 2000 - Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni - (pubblicato nella G.U. n. 148 del 27 giugno 2000).

 

Visto l'articolo 14, comma 11, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima:

- le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

- gli Enti pubblici, compresi quelli economici;

- gli Enti e le Amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi;

- gli organismi di diritto pubblico,

sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed approvare, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, un "programma triennale" ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all’"elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso";

considerato che il comma 11 del medesimo articolo impegna il Ministro dei lavori pubblici a definire, con proprio decreto, gli "schemi-tipo" sulla base dei quali i soggetti di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) della legge sopra individuati, redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori.

visto il titolo III capo I del Regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con DPR 21.12.99 n. 554;

visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";

considerato che i suddetti "schemi-tipo" debbono conformarsi, (precisandole ove necessario), alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti negli articoli 14 e 15 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, agli artt. 11, 12, 13 e 14 del citato Regolamento;

considerato altresì che, ai sensi dell' art. 14 comma 11, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, dopo l'adozione, debbono essere trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici;

vista la legge 17 maggio 1999 n. 144, ed in particolare l’art. 4 la cui rubrica reca "studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali";

sentiti i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM e del CINSEDO appositamente convocati;

tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell’art. 14, comma 11, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni,

DECRETA

Articolo 1

Redazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori

1. I soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e delle relative note esplicative.

Articolo 2

Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno. Ciascuna Amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della legge n.241/90 e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco annuale. Il responsabile del procedimento, di cui all'art.7 della legge n.109/94 e successive modificazioni, formula proposte e fornisce dati ed informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione di cui al successivo articolo 10 del presente decreto, sono adottati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento le Amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento definitivo del Programma unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del Programma stesso, denominato elenco annuale (art. 13 comma 3 D.P.R. n. 554/99). Gli altri soggetti di cui al precedente art.1, deliberano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante (art. 14, comma 9, Legge n. 109/94 e art.13 comma 1 DPR n. 554/99 ).

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio dei lavori pubblici sulla base delle schede tipo allegate al presente decreto (art.14, comma 1, DPR 554/99). Le Amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale inviano entro il 30 aprile di ciascun anno i programmi approvati al C.I.P.E. (art.14, comma 2, DPR 554/99).

Articolo 3

Attività preliminari alla redazione del programma

Per la predisposizione del Programma i soggetti di cui all’art.1 del presente decreto analizzano, identificano e quantificano il quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento (art. 11, comma 1, DPR n.554/99).

Tale analisi è schematizzata in quadri di sintesi predisposti secondo la scheda 1, nella quale sono indicate, per le tipologie di intervento e le categorie di opere di cui alle tabelle 1 e 2, le finalità degli interventi ed i risultati attesi dalla loro realizzazione, il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie, la quota di stanziamento assegnata, il grado stimato di soddisfacimento della domanda, indicato in valori percentuali.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica (art.14, comma 2, Legge n.109/94), e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione (art.19, comma 5-ter, Legge n.109/94), il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 2, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all’attuazione del programma nonché gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da circostanziate previsioni. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art.14, comma 4, della legge n.109/94.

Per l’inserimento nel Programma di ciascun intervento di importo inferiore a 20 miliardi di lire i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono a redigere sintetici studi (art.11, comma 2, D.P.R. 554/99) nei quali sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, dell’intervento stesso, corredati dall’analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche (art.14, comma 2, Legge n.109/94), salvo gli interventi di manutenzione per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 4. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati, in rapporto alla effettiva natura dell’intervento di cui si prevede la realizzazione.

Per gli interventi di importo superiore a lire 20 miliardi i soggetti di cui al precedente articolo 1 provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall’art. 4 della legge 17 marzo 1999 n. 144.

I soggetti di cui al precedente art.1 possono comunque inserire nel programma triennale i relativi interventi, ove dispongano della progettazione preliminare redatta ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L. 109/94.

Articolo 4

Interventi di manutenzione

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori di cui alla Tab. 2. In relazione all’entità del programma ed agli impegni finanziari connessi, gli interventi di manutenzione sono anche riepilogati in un apposito piano. Nell’elenco annuale gli interventi di importo superiore a 150.000 EURO sono indicati singolarmente, mentre vengono aggregati quelli di importo inferiore. In entrambi i casi viene indicata la stima sommaria dei costi (art.14, comma 6, Legge 109/94).

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, nell’ambito dell’aggiornamento per il 2002 del piano di cui al comma 1 i soggetti di cui al precedente art.1 riepilogano e classificano gli interventi di manutenzione ordinaria di maggior rilievo eseguiti nel corso dell’anno e avviano la programmazione di quelli da eseguire su fondi per spese di investimento.

Articolo 5

Modalità di redazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti

annuali e dell’elenco annuale dei lavori.

1. Il programma triennale ovvero i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base:

- dei documenti di programmazione finanziaria che sono negli obblighi dell'amministrazione, quali ad esempio: il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale;

- degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.

Nella redazione del programma triennale è indicato l’ordine di priorità, in conformità dell’art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994 n. 109:

- per categoria di lavori (attribuendo specifiche quote delle risorse complessivamente disponibili alle singole categorie);

- per tipologia di intervento, all'interno di ogni categoria, tenuto presente che, ai sensi dell’art.14, commi 2 e 3, della Legge n.109/94, sono prioritarie ope legis le seguenti tipologie: manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Articolo 6

Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali

e dell'elenco annuale dei lavori.

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati gli elementi richiesti nelle schede 3, 4, 5 e 6. In particolare nella scheda 5 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, le azioni da intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici nonché le relazioni con le indicazioni legislative ed attuative della pianificazione di settore.

Nelle schede sono anche indicati :

la localizzazione degli interventi;

l'ordine di priorità come definito dall'art.14, comma 3, della legge n.109/94;

la codifica dell'intervento, secondo lo schema riportato nella scheda 3A, che comprende anche la classificazione dei soggetti (utilizzata ai fini del presente decreto per l'individuazione della stazione appaltante), recata nelle tabelle 1a/1b/1c della comunicazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 Febbraio 2000 – supplemento ordinario n. 33;

stima del costo complessivo, per ciascun intervento, e relativa copertura finanziaria, nonché dell'andamento della spesa nell'arco del triennio;

stime dei tempi, della durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere, del collaudo;

2. Nell’elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 7 è contenuta la distinta dei lavori da realizzare nell’anno cui l’elenco si riferisce.

Sono inoltre indicati:

il responsabile del procedimento, l’ammontare delle risorse destinate all’esecuzione dei lavori, il trimestre e l’anno dell’effettivo utilizzo dell’opera;

Gli oneri indicati nell’art.16, comma 7 della legge n.109/94 rientrano nelle somme a disposizione della stazione appaltante.

Articolo 7

Accantonamenti

Il quadro delle disponibilità finanziarie del programma tiene conto degli accantonamenti per far fronte alle seguenti esigenze finanziarie:

per accordi bonari di cui all’art. 12 del Regolamento emanato con DPR 21.12.99 n. 554;

per l’esecuzione dei lavori urgenti di cui agli artt. 146 e 147 del Regolamento emanato con DPR 21.12.1999 n. 554, ove non sia prevista una riserva da altre poste di bilancio;

per l’esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l’aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale.

Articolo 8

Adeguamento dell’elenco annuale a flussi di spesa

Ove necessario l’elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell’elenco annuale procedono all’adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del Programma Triennale.

Le operazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate nell’osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni

Articolo 9

Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell’anno

Salvo quanto previsto al precedente articolo 4, l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione della progettazione preliminare.

La formulazione dell'elenco annuale è riepilogata nella scheda 7, avendo cura che:

un lavoro o un tronco di lavoro a rete sia inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché, con riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In questo caso l'amministrazione deve nominare, nell'ambito del proprio personale, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (art.14, comma 7, della legge n.109/94);

i progetti dei lavori degli enti locali siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art.14, comma 8, della legge n.109/94);

l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici contenga l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili mediante alienazione di beni immobili (art.14, comma 9, della legge n.109/94);

siano inseriti nell’elenco annuale tutti i lavori che l’amministrazione ritiene di dover realizzare nel primo anno di riferimento del Programma triennale, poiché, ai sensi dell'art.14, comma 9, delle legge n.109/94 un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra ì mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Articolo 10

Pubblicità del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali

e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, prima dell’approvazione, sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, nella sede dell'Amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Quando il programma dell’Amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.

Gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla loro adozione, sono trasmessi all’Osservatorio dei Lavori Pubblici nelle sue articolazioni organizzative (art. 4, comma 14 Legge 109/94).

Articolo 11

Pubblicità

Dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il presente decreto è reso accessibile a chiunque ne abbia interesse sul sito web del Ministero dei lavori pubblici www.llpp.it avendo cura che il relativo file possa essere utilizzato dagli utenti del sito.

Articolo 12

Applicazione semplificata e aggiornamento

In sede di prima applicazione della normativa in parola, la programmazione triennale e l'elenco annuale per il 2001 possono essere elaborati in via semplificata, compilando solo le schede n. 3, 4, 5 e 7.

Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui al precedente articolo 1 inviano, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici–Ispettorato Contratti, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro dei lavori pubblici, ove ne ravvisi l’esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai sensi dell’art.14, comma 11 della Legge 109/94 le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere i Programmi triennali, i loro aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, a partire dai documenti da approvarsi per il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 2001. Per le Amministrazioni dello Stato tale obbligo va rispettato in sede di predisposizione dei documenti allegati alla legge di bilancio per il medesimo esercizio finanziario da approvarsi dal Parlamento.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

IL MINISTRO

 

 

TABELLA 1 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO

 

Cod.

 

DESCRIZIONE

01

Nuova costruzione

02

Demolizione

03

Recupero

04

Ristrutturazione

05

Restauro

06

Manutenzione ordinaria

07

Manutenzione straordinaria

08

Completamento

09

Ampliamento

99

Altro

 

TABELLA 2 – CATEGORIE DI OPERE

 

Cod.

 

DESCRIZIONE

01

Stradali

02

Aeroportuali

03

Ferroviarie

04

Marittime lacuali e fluviali

88

Altre modalità di trasporto

05

Difesa del Suolo

11

Opere di protezione dell’ambiente

15

Risorse idriche

06

Produzione e distribuzione di energia elettrica

16

Produzione e distribuzione di energia non elettrica

07

Telecomunicazione e tecnologie informatiche

13

Infrastrutture per l’agricoltura

14

Infrastrutture per la pesca

39

Infrastrutture per attività industriali

40

Annona, commercio e artigianato

31

Culto

32

Difesa

33

Direzionale e amministrativo

34

Giudiziario e penitenziario

35

Igienico sanitario

36

Pubblica sicurezza

37

Turistico

08

Edilizia sociale e scolastica

09

Altra edilizia pubblica

10

Edilizia abitativa

11

Beni culturali

12

Sport e spettacolo

30

Edilizia sanitaria

90

Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate

40

Studi e progettazioni

41

Assistenza e consulenza

99

Altro

 

NOTA ESPLICATIVA ALLA SCHEDA 2

Attraverso una ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel triennio, l'Amministrazione determina la quantificazione della capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale necessarie al perseguimento degli obiettivi che intende darsi.

In particolare la ricognizione deve riguardare, in relazione alla specificità di ciascuno dei soggetti individuati dall’art. 2 della legge:

le entrate aventi destinazione vincolata per legge - ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

Per i lavori finanziati con risorse aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale prevista dall'art. 31 bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti;

le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo - le spese iscritte nel bilancio di previsione sulla base del programma, finanziate con l'assunzione di prestiti si considerano impegnate per l'ammontare dei prestiti stessi.

Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti la percentuale prevista dall'art. 31 bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti;

le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati - individuazione delle opere suscettibili di gestione economica., le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing [artt. da 37-bis (Promotore) a 37 quinquies (Società di progetto) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni];

le entrate acquisite o acquisibili mediante trasferimento di immobili ex art. 19, comma 5-ter della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.

Nel programma triennale debbono essere elencati tutti i beni immobili pubblici, suscettibili - previo esperimento di una gara - di diretta alienazione, anche del solo diritto di superficie.

Stanziamenti di bilancio

Le somme iscritte nel bilancio di previsione annuale sulla base del programma si considerano vincolate per l'intero arco temporale previsto per l'attuazione dei singoli interventi.

Altre disponibilità finanziarie non comprese nei precedenti casi (ad esempio: rientri da economie sugli stanziamenti non vincolati, rientri derivanti da residui dell'anno precedente).

le quote da accantonare per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 31 bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori, sono pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma (art.12 DPR n.554/99). Possono altresì essere previste, tra gli accantonamenti, le eventuali quote di riserva per gli interventi di urgenza e per la esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale. Per gli enti pubblici economici, gli accantonamenti costituiscono fondo rischi ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, cui si applica l'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

V. anche le schede allegate (formato Microsoft Excel)


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