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DECRETO LEGISLATIVO (schema esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005) - Individuazione delle funzioni fondamentali e adeguamento dell’ordinamento degli enti locali alle disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, a norma dell’articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione:
Visto l’articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l’adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 28 maggio 2004, n. 140 di conversione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, e l’articolo 5 della legge 27 dicembre 2004, n. 306 di conversione del decreto-legge 9novembre 2004, n. 266;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del … e del…;
Acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressi nelle sedute del … e del… ;]
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del ………;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati espressi nella seduta del….. e del Senato della Repubblica, espressi nella seduta del…;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del … ;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo
CAPO I
Modifiche alla Parte I del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali –
Ordinamento istituzionale
Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di seguito denominato “testo unico” sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il presente testo unico contiene disposizioni in materia di legislazione elettorale, di organi di governo e di funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, nonché disposizioni e principi generali a garanzia dell’autonomia degli enti locali ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, nel rispetto dell’unità dell’ordinamento della Repubblica.”;
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le leggi statali non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.”
2. Al comma 2 dell’articolo 2 del testo unico, le parole: “di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e” sono soppresse.
Articolo 2
(Autonomia degli enti territoriali)
1. All’articolo 3 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Autonomia dei comuni, delle province e delle città metropolitane)”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I comuni, le province e le città metropolitane sono enti autonomi, ai sensi degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.”;
c) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
2. Gli articoli 4 e 5 del testo unico sono abrogati.
3. All’articolo 6 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Statuti comunali, provinciali e metropolitani”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I comuni, le province e le città metropolitane esercitano la potestà statutaria prevista dall’articolo 114 della Costituzione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Gli statuti e le relative modifiche sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto e le relative modifiche sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.”;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per quindici giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente. Lo statuto può prevedere ulteriori forme di pubblicazione, anche in via informatica.”;
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Il Ministero dell’interno, oltre alla raccolta e alla conservazione degli statuti, cura anche adeguate forme di pubblicità degli stessi.”.
4. L’articolo 7 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 7 Regolamenti 1. I comuni, le province e le città metropolitane esercitano la potestà regolamentare prevista dall’articolo 117, comma 6, della Costituzione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 4 della legge n. 131 del 2003.”.
5. All’articolo 7-bis del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “e provinciali” sono sostituite dalle seguenti:”,provinciali e delle città metropolitane”;
b) al comma 1-bis, le parole: “e dal presidente della provincia” sono sostituite dalle seguenti :”, del presidente della provincia e dal sindaco metropolitano”.
(Partecipazione popolare, azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale, diritto di accesso e di informazione, sistemi informativi e statistici)
1. All’articolo 8 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, le province e le città metropolitane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I relativi rapporti sono disciplinati dallo statuto.”;
b) al comma 2, le parole: “devono essere” sono sostituite dalla parola: “sono”;
c) al comma 3, le parole: “devono essere” ovunque ricorrano, sono sostituite dalla parola: ”sono”;
d) il comma 4, è sostituito dal seguente:
“4. Le consultazioni ed i referendum di cui al presente articolo riguardano materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con consultazioni elettorali metropolitane, provinciali, comunali e circoscrizionali.”.
2. All’articolo 9 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:” e alla città metropolitana.”
b) al comma 2, le parole: “ovvero della provincia” sono sostituite dalle seguenti: “, della provincia ovvero della città metropolitana”;
c) al comma 3, le parole: “ed alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “, alla provincia, ovvero alla città metropolitana”.
3. L’articolo 10 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Articolo 10 (Diritto di accesso e di informazione)
1. Tutti i documenti amministrativi e le informazioni degli enti locali sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento ovvero per effetto di una dichiarazione motivata dell’organo di direzione politica che ne differisca temporaneamente l’esercizio del diritto di accesso in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi.
2. Il regolamento disciplina:
a)l’esercizio del diritto d’accesso di chiunque ai documenti amministrativi ed il rilascio delle relative copie previo pagamento dei soli costi;
b)l’esercizio del diritto d’accesso di chiunque alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione, ed in particolare a quelle relative allo stato degli atti e delle procedure e all’ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i richiedenti;
c) le ipotesi e le procedure di esclusione o di differimento temporaneo dell’accesso, da stabilire ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l’individuazione, ai fini dell’accesso, del responsabile dei singoli procedimenti.
3. E’ riconosciuto il diritto d’accesso anche alle amministrazioni, agli enti e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo si applicano le disposizioni generali sull’accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 e relative modifiche e integrazioni. Restano ferme le disposizioni in materia di informazioni relative all’ambiente, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.”.
4. L’articolo 11 del testo unico è abrogato.
(Funzioni fondamentali)
1. Dopo il Titolo I della Parte I del testo unico ,è inserito il seguente :
“Titolo I bis. (Funzioni di comuni, province e città metropolitane.)
Capo I (Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.)
Articolo 12-bis (Funzioni fondamentali)
1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenuto conto delle funzioni storicamente svolte, quelle indicate agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies in quanto essenziali e imprescindibili per soddisfare i bisogni primari delle rispettive comunità e per consentire il concorso delle autonomie territoriali alla tenuta e alla coesione dell’ordinamento della Repubblica in un quadro di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.
2. Sono, anche, funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, essenziali e imprescindibili per il funzionamento degli enti, nelle aree di rispettiva competenza:
a) la funzione normativa;
b) la funzione di programmazione e pianificazione nonché la partecipazione alle funzioni di programmazione e pianificazione economica, sociale, territoriale e ambientale di livello provinciale, regionale e nazionale;
c) la funzione di organizzazione e gestione del personale;
d) la funzione di controllo interno;
e) la funzione di gestione finanziaria, tributaria e contabile;
f) la funzione di vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza;
g) la funzione di raccolta ed elaborazione dei dati informativi e statistici nelle aree funzionali di competenza.
Articolo 12-ter (Funzioni fondamentali dei comuni)
1. Sono funzioni fondamentali del comune ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 1, con riguardo alla popolazione ed al territorio comunale:
a) nel settore “sviluppo economico ed attività produttive”, la promozione del benessere e dello sviluppo economico e sociale della comunità locale, in particolare attraverso :
1) l’ organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali;
2) la disciplina delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, ivi compresa la regolamentazione degli orari e dell’accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati
3) partecipazione alla attuazione degli interventi di promozione e sostegno delle attività produttive e alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale
b) nel settore “territorio, ambiente e infrastrutture”, l’attuazione di un uso razionale e programmato delle risorse del territorio e delle relative infrastrutture, in particolare attraverso:
1) la pianificazione territoriale di base, anche attuativa, la regolazione dell’attività urbanistica, l’attuazione di interventi di recupero del territorio, la partecipazione alla gestione dei parchi nazionali e regionali, la regolamentazione della circolazione stradale urbana e rurale;
2) partecipazione alla gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano, ad eccezione della revisione degli estimi ;
3) vigilanza e controllo dell’attività urbanistica e di rilievo ambientale, nell’ambito delle proprie competenze;
4) attuazione delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, prevenzione, pianificazione di emergenza e coordinamento dei primi soccorsi;
c) nel settore “servizi alla persona e alla comunità”, la promozione dello sviluppo della persona umana, nonché la tutela e la valorizzazione dei diritti civili e sociali, anche sollecitando e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare attraverso:
1) progettazione, e gestione del sistema locale dei servizi sociali, erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, asili nido, nonché promozione e coordinamento operativo del volontariato;
2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici fino alla istruzione secondaria di primo grado, assistenza scolastica e prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico, secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla regione;
3) adozione delle misure di competenza dell’autorità sanitaria locale;
d) nel settore “polizia amministrativa locale”, ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:
1) l’accertamento degli illeciti amministrativi e l’ irrogazione delle relative sanzioni nei settori di competenza comunale;
2) l’organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale con compiti di polizia amministrativa, stradale nei settori di competenza comunale.
2. Il Comune esercita le funzioni fondamentali singolarmente o in forma associata. Al fine di garantire la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la economicità delle gestioni, i comuni interessati possono promuovere le forme associative, attivando, nel rispetto del principio di leale collaborazione, strumenti di reciproca concertazione per la individuazione dei livelli territoriali ottimali, dei soggetti e delle metodologie di gestione associata.
Articolo 12-quater (Funzioni fondamentali delle province)
1. Costituiscono funzioni fondamentali della provincia ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 1, con riguardo a vaste zone intercomunali o all’intero territorio provinciale:
a) nel settore “sviluppo economico, sociale e delle attività produttive” in particolare:
1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l’attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;
2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;
3) l’adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni ;
4) l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all’istruzione secondaria superiore;
5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) nel settore “territorio, ambiente e infrastrutture”in particolare:
1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;
2) attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d’emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
3) la programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche
4) la pianificazione di bacino del traffico e la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;
c) nel settore della “polizia amministrativa locale”, ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:
1) l’organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale;
2) l’attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.
Articolo 12-quinquies (Funzioni fondamentali delle città metropolitane)
1. Con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia di cui all’articolo 12-quater sono attribuite alla città metropolitana.
2. Costituiscono, altresì, funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:
a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
c) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
3. All’interno del territorio metropolitano, le funzioni fondamentali di cui all’articolo 12-bis, comma 2, sono esercitate dai comuni in esso compresi, fatte salve le forme di esercizio associato previste dallo statuto della città metropolitana secondo il principio di adeguatezza, al fine di garantire il coordinamento dell’azione complessiva di governo all’interno dell’area, la coerenza dell’esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili.
Articolo 12-sexies (Esercizio delle funzioni fondamentali)
1. Il comune, la provincia e la città metropolitana esercitano le funzioni fondamentali direttamente o attraverso forme di autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, ovvero avvalendosi di enti dipendenti, anche di diritto privato, o, in regime convenzionale, delle strutture di altri soggetti pubblici o dei loro enti strumentali.
2. Le leggi statali e regionali, nelle materie oggetto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, si adeguano al principio della piena responsabilità dell’ente locale nella gestione organica delle proprie attribuzioni e ne valorizzano l’autonomia normativa ed organizzativa secondo le disposizioni dell’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Nell’ambito dell’autonomia riconosciuta ai comuni, alle province e alle città metropolitane dall’articolo 114 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni fondamentali loro attribuite, comprese quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, è riservata alla potestà regolamentare di ciascun ente.
Articolo 12-septies (Leale collaborazione)
1. L’esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane che richiede la partecipazione di diversi livelli di governo viene assicurato da forme di consultazione e raccordo, idonee a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato, regione ed enti locali, anche sulla base di apposite intese raggiunte nelle Conferenze previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ogni livello di governo può attivare strumenti e procedure di concertazione, anche permanenti, al fine di:
a) favorire l’ottimale esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di comune interesse;
b) esaminare i problemi relativi allo svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali, proponendo idonee soluzioni organizzative;
c) assicurare lo scambio di dati ed informazioni tra i diversi livelli di governo locale;
d) promuovere l’adozione di protocolli d’intesa tra le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali per un migliore raccordo delle attività svolte dagli enti medesimi, nonché gli accordi di programma di cui all’articolo 34.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, quando tra gli enti interessati vi è lo Stato, si procede alla attivazione delle Conferenze permanenti previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, anche su richiesta dell’ente locale o della regione.
Capo II (Servizi di competenza statale)
Articolo 12-octies (Compiti del comune per servizi di competenza statale)
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica .
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidati ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.”.
Articolo 5
(Modifiche alle disposizioni sul Comune)
1. La rubrica del Titolo II, Parte I, del testo unico, è sostituita dalla seguente: “(Istituzione, modifiche e decentramento degli enti territoriali)”.
2. L’articolo 13 del testo unico è abrogato.
3. L’articolo 14 del testo unico è abrogato.
4. All’articolo 15 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di nuovi comuni)”;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La denominazione delle borgate e delle frazioni è attribuita ai comuni”.
5. all’articolo 17 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Decentramento comunale)”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Gli statuti dei comuni possono prevedere forme di decentramento anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 54, comma 7.”;
c) il comma 2 è abrogato;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. I comuni con popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento, secondo la disciplina prevista dallo statuto”;
e) il comma 4 è abrogato;
Articolo 6
(Modifiche alle disposizioni sulla Provincia)
1. Gli articoli 19 e 20 del testo unico sono abrogati.
2. Dopo l’articolo 20 del testo unico è inserito il seguente:
“ Articolo 20 bis. (Modifiche delle circoscrizioni provinciali e istituzione di nuove province.)
1. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri entI pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
3. All’articolo 21 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Decentramento provinciale)”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La provincia, in relazione all’ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può suddividere il proprio territorio in circondari o altre forme di decentramento, secondo la disciplina prevista dallo statuto.”
c) i commi 3 e 4 sono abrogati.
4. Le disposizioni del comma 2 dell’articolo 21 continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore di diversa disciplina da parte della regione.
Articolo 7
(Modifiche alle disposizioni in materia di aree e città metropolitane)
1. La rubrica del Capo III, Titolo II, Parte I del testo unico è sostituita dalla seguente: “(Città metropolitane)”.
2. All’articolo 22 del testo unico, il comma 2 è abrogato.
3. L’articolo 23 del testo unico è sostituito dal seguente:
“ Articolo 23 (Città metropolitane)
1. Le città metropolitane sono istituite con legge dello Stato, nell’ambito di una Regione, nelle aree comprendenti più comuni contermini i cui insediamenti abbiano rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche del territorio.
2. La proposta di istituzione della città metropolitana è formulata dal comune capoluogo d’intesa con i comuni interessati.
3. La proposta di cui al comma 2 prevede la delimitazione dell’area metropolitana e può altresì contenere:
a) la ipotesi di riparto delle funzioni diverse da quelle fondamentali tra la città metropolitana e i comuni in essa compresi;
b) gli strumenti e le procedure per garantire la coerenza di esercizio della potestà normativa da parte della città metropolitana e dei comuni in essa compresi, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;
c) la ipotesi di revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell’area metropolitana.
4. Il comune capoluogo e i comuni interessati curano l’affissione della proposta di istituzione della città metropolitana all’albo pretorio ed il deposito presso le rispettive segreterie per trenta giorni consecutivi. Nei sessanta giorni successivi, i cittadini, le associazioni e gli organismi di partecipazione popolare possono formulare osservazioni sulla proposta.
5. Successivamente, la proposta è inviata a cura del comune capoluogo alla provincia o alle province interessate e alla Regione che esprimono, entro sei mesi, un parere sui contenuti della proposta, anche con riguardo agli aspetti di cui al comma 3.
6. A conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 e comunque decorso infruttuosamente il termine assegnato, il comune capoluogo e i comuni interessati deliberano la proposta definitiva che viene trasmessa, a cura del comune capoluogo al Governo per la successiva presentazione alle Camere del disegno di legge di istituzione della città metropolitana corredata dei relativi pareri, ove espressi.
7. All’elezione degli organi della città metropolitana, istituita ai sensi del presente articolo, si procede nel primo turno utile secondo la disciplina in materia di elezione degli enti locali.
4. Dopo l’articolo 23 del testo unico, come sostituito dal presente decreto legislativo, sono introdotti i seguenti articoli:
“Articolo 23-bis (Modifiche circoscrizioni provinciali e comunali)
1. Con la stessa legge che istituisce la città metropolitana, si provvede alla conseguente variazione delle circoscrizioni provinciali o alla istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni dell’articolo 21.
2. Ai fini del riassetto dei livelli di governo locale all’interno della città metropolitana, la regione, successivamente all’entrata in vigore della legge istitutiva, predispone, su proposta della città metropolitana, un progetto di revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni in essa compresi e lo sottopone alla adesione degli stessi comuni. Qualora il progetto ottenga l’adesione della metà più uno dei comuni compresi nella città metropolitana che rappresentino almeno i due terzi della popolazione, espressa dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le forme di consultazione di cui al secondo comma dell’articolo 133 della Costituzione sono svolte contemporaneamente nei successivi sei mesi.
Articolo 23-ter (Ordinamento della città metropolitana)
1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia.
2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all’articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia.
3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione
4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia.
Articolo 23-quater (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle aree indicate all’articolo 22, comma 1, formula una proposta finalizzata all’istituzione della città metropolitana il cui territorio è corrispondente al territorio del comune capoluogo.
2. Il comune capoluogo cura l’affissione della proposta all’albo pretorio e il deposito presso la segreteria dell’ente per trenta giorni consecutivi. Nei sessanta giorni successivi i cittadini, le associazioni e gli organismi di partecipazione possono formulare osservazioni sulla proposta.
3. Successivamente, la proposta di cui al comma 1 è inviata a cura del comune capoluogo alla regione e alla provincia interessata che esprimono il parere entro tre mesi.
4. A conclusione del procedimento di cui ai commi 2 e 3 e comunque decorso infruttuosamente il termine assegnato, il comune capoluogo delibera la proposta definitiva che, unitamente ai pareri, ove espressi, viene trasmessa dal comune capoluogo al Governo per la successiva presentazione alle Camere del disegno di legge di istituzione della città metropolitana, in luogo del comune capoluogo.
5. La città metropolitana istituita ai sensi del presente articolo, oltre alle funzioni di cui all’articolo 23-ter, comma 2, assume le funzioni del comune.
6. All’elezione degli organi della città metropolitana, istituita ai sensi del presente articolo, si procede alla scadenza degli organi del comune capoluogo che assumono, fino a conclusione del mandato, le funzioni degli organi della città metropolitana.”.
5. Gli articoli 24, 25 e 26 del testo unico sono abrogati.
Articolo 8
(Modifiche alle disposizioni in materia di
comunità montane e forme associative )
1. Le disposizioni del Capo IV, Titolo II, Parte Prima del testo unico, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore di diversa disciplina regionale.
2. Dopo l’articolo 29 del testo unico è inserito il seguente:
“Articolo 29-bis (Esercizio associato di funzioni e servizi)
1. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’ambito delle rispettive competenze, l’esercizio associato di funzioni e servizi tra gli enti locali favorendo in particolare le associazioni dei piccoli comuni e dei comuni situati in zone montane.
°° 2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 113 in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali, allo scopo di gestire congiuntamente uno o più funzioni o servizi, possono, anche in attuazione del principio di adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, far ricorso ad apposite forme associative quali la convenzione, il consorzio, le unioni di comuni e l’accordo di programma.”.
3. All’articolo 30 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.”;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
4. All’articolo 31 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.”;
b) al comma 3, le parole: “deve disciplinare” sono sostituite ovunque ricorrano con la parola: “disciplina” e le parole: “commi 8, 9 e 10” sono sostituire con le seguenti: “commi 8 e 10”;
c) il comma 7 è abrogato;
d) al comma 8, le parole: “attività di cui all’articolo 113-bis” sono sostituite con le seguenti: “attività diverse da quelle previste dall’articolo 113”.
8. Dopo l’articolo 31 del testo unico, inserire il seguente:
“Articolo 31-bis (Forme associative obbligatorie)
1. In caso di rilevante interesse pubblico ovvero per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera, la legge statale o regionale, nelle materie di rispettiva competenza, può prevedere, nel rispetto del principio di leale collaborazione, la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi ovvero forme di convenzione obbligatoria fra enti locali.”.
°°9. All’articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole:”enti locali” sono inserite le seguenti: “dotati di potestà statutaria e regolamentare”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Lo statuto prevede che il presidente dell'unione sia scelto tra i sindaci dei comuni interessati e che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo, nell’organo assembleare, la presenza di componenti che siano espressione delle minoranze degli enti interessati.”;
c) il comma 4 è abrogato;
d) al comma 5, inserire alla fine del secondo periodo le seguenti parole: “salvo che per garantire la rappresentanza delle minoranze nell’organo assembleare.”;
10. L’articolo 33 del testo unico è abrogato.
11. All’articolo 34 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “di province” sono inserite le parole: “, di città metropolitane” e dopo le parole: “il presidente della regione” sono inserite le parole: “o il sindaco metropolitano” ;
b) al comma 3, dopo le parole: “della provincia” sono inserite le parole: “o il sindaco metropolitano”;
c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente:
“L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, o del sindaco metropolitano, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco metropolitano o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.”;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, dal Prefetto del capoluogo di regione-rappresentante dello Stato o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.”;
e) al comma 8, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al prefetto del capoluogo di regione-rappresentante dello Stato e al prefetto della provincia interessata.”.
12. L’articolo 35 del testo unico è abrogato.
Articolo 9
(Modifiche alle disposizioni sugli organi di governo)
1. La rubrica del Capo I, Titolo III, Parte I del testo unico è sostituita dalla seguente: “(Organi di governo del comune, della provincia e della città metropolitana)”.
2. All’articolo 36 del testo unico, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Sono organi di governo della città metropolitana il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana, il sindaco metropolitano.”.
3. All’articolo 37 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e:
a) da 60 membri nelle città metropolitane con popolazione superiore a un milione di abitanti;
b) da 50 membri nelle altre città metropolitane.”.
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il sindaco e i consiglieri comunali, il presidente della provincia e i consiglieri provinciali, il sindaco e i consiglieri metropolitani rappresentano le rispettive comunità.”.
4. L’articolo 38 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Articolo 38 (Consigli comunali, provinciali e metropolitani)
1. L'elezione dei consigli comunali , provinciali e metropolitani, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e le condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti dalla legge dello Stato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.
5. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco della città metropolitana.
6. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
7. Con il regolamento di cui al comma 5 i consigli, disciplinano altresì le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento, nonché per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
8. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull’uso della bandiera italiana ed europea.”.
5. All’articolo 39 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Presidenza dei consigli comunali, provinciali e metropolitani)”;
b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “I consigli metropolitani, i consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio, secondo le modalità previste dallo statuto.”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani sono tenuti a riunire i rispettivi consigli, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano almeno un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, ovvero il sindaco metropolitano, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.”;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani assicurano una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.”.
6. All’articolo 40 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “del consiglio comunale e provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “dei consigli comunali, provinciali e metropolitani ”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. La prima seduta del consiglio metropolitano è presieduta e convocata dal sindaco metropolitano sino alla elezione del presidente del consiglio.”;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione dello statuto.”.
7. All’articolo 41 del testo unico, il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. Nella prima seduta i consigli comunali, provinciali e metropolitani, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esaminano la condizione degli eletti e dichiarano la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste per legge, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69.”;
8. All’articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la lettera c) é sostituita dalla seguente: “c) convenzioni tra i comuni, quelle tra i comuni e la provincia e quelle tra i comuni e le città metropolitane, costituzione e modificazione di forme associative;”;
b) al comma 3, dopo la parola: “provincia” sono inserite le seguenti: ”, del sindaco metropolitano”;
c) al comma 4, le parole: “o della provincia” sono sostituite dalle seguenti: ”, della provincia o della città metropolitana,”.
9. Dopo l’articolo 42 del testo unico sono inseriti i seguenti:
“Articolo 42-bis (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)
1. Tutte le deliberazioni del comune, della provincia e della città metropolitana sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Ulteriori forme di pubblicazione delle deliberazioni possono essere stabilite con norme statutarie.
3. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
4. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione prevista dal comma 1.
5. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Articolo 42-ter (Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo)
1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.”.
10. All’articolo 43 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “e provinciali” sono sostituite dalle seguenti:”, provinciali e metropolitani”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I consiglieri comunali, provinciali e metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune, della provincia e della città metropolitana, nonché dai soggetti incaricati di servizi o di interventi pubblici locali di relativa competenza ai sensi del successivo titolo V, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
”3. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare che possono prevedere termini inferiori per la risposta alle istanze di sindacato ispettivo.”.
11. All’articolo 44, comma 2, del testo unico il primo periodo è sostituito dal seguente:
”I consigli comunali, provinciali e metropolitani, a maggioranza assoluta dei propri membri, possono istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.”;
12. All’articolo 45 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo la parola: “consiglieri” è inserita la seguente:”metropolitani,”;
b) al comma 1, dopo la parola: “consigli” è inserita la seguente:”metropolitani,”.
13. All’articolo 46 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ”(Elezione del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano. Nomina della giunta).”;
b) al comma 1 le parole: “e il presidente della provincia” sono sostituite dalle seguenti: ”, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano”;
c) al comma 2 le parole: “e il presidente della provincia” sono sostituite dalle seguenti:”, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano”;
d) al comma 3, le parole: “o il presidente della provincia” sono sostituite dalle seguenti:”, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano”;
e) al comma 4 le parole: “e il presidente della provincia” sono sostituite dalle seguenti:”, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano”.
14. All’articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“ 1. La giunta comunale, la giunta provinciale e la giunta metropolitana sono composte rispettivamente dal sindaco, dal presidente della provincia e dal sindaco metropolitano, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, provinciali e metropolitani computando a tale fine il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano, e comunque non superiore a sedici unità.”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “ 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nelle province e nelle città metropolitane, gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, o dal sindaco metropolitano anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.”.
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:”5 bis. Fino all’adozione delle norme statutarie da parte delle città metropolitane, le giunte metropolitane sono composte da un numero di assessori non superiore a 14 per le città metropolitane a cui sono assegnati 50 consiglieri e non superiore a 16 per quelle a cui sono assegnati 60 consiglieri.”.
15. All’articolo 48 del testo unico, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. La giunta collabora con il sindaco, con il presidente della provincia e con il sindaco metropolitano nel governo del comune, della provincia e della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del sindaco, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco, con il presidente della provincia e con il sindaco metropolitano nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.”.
16. All’articolo 49, comma 1, le parole “di ragioneria” sono sostituite dalle seguenti:”del servizio finanziario”;
17. All’articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Competenze del sindaco, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano)”;
b) il comma 1 è abrogato;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
” 2. Il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano rappresentano l'ente, esercitano i poteri di indirizzo politico, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.”;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
”3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.”;
e) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate: dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso in cui l’emergenza riguardi il territorio comunale; dal sindaco metropolitano nel caso in cui l’emergenza riguardi tutto il territorio della città metropolitana ovvero quello di più comuni in essa ricompresi.”;
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
”7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Coordina, altresì, d'intesa con le amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici sul territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.”;
g) il comma 8 è sostituito dal seguente:
”8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune, della provincia e della città metropolitana presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Lo statuto individua forme sostitutive in caso di mancato adempimento.”;
h) il comma 9 è abrogato;
i) al comma 10, le parole: “Il sindaco e il presidente della provincia” sono sostituite dalle seguenti: “Il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano”; sono aggiunte, in fine, le parole: “e metropolitani.”;
l) al comma 11, le parole: “e il presidente della provincia” sono sostituite dalle seguenti: “, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano”;
m) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Distintivo del sindaco metropolitano è una fascia di colore azzurro bordata del tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma della città metropolitana, da portare a tracolla.”.
18. All'articolo 51 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo la parola: “provincia” sono inserite le seguenti: ”, del sindaco metropolitano”;
b) al comma 1, dopo le parole: “consiglio provinciale” sono inserite le seguenti: “, il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
”2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, di presidente della provincia e di sindaco metropolitano non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.”
19. All'articolo 52 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola: “provinciale” sono inserite le seguenti:”o del consiglio metropolitano” e dopo la parola: “provincia” sono inserite le seguenti: ”, del sindaco metropolitano”;
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: “provincia” sono inserite le seguenti:”, il sindaco metropolitano”; il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.”.
20. All'articolo 53 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del sindaco, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano)”;
b) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: “provincia” sono aggiunte le seguenti parole:”o del sindaco metropolitano”; al secondo periodo, dopo la parola: “provincia” sono aggiunte le seguenti parole:”o sindaco metropolitano”; al terzo periodo, dopo la parola: “provincia”, sono aggiunte le seguenti parole: ”e del sindaco metropolitano” e dopo la parola: “vicepresidente” sono aggiunte, in fine, le parole: ”e dal vicesindaco metropolitano.”;
c) al comma 2, le parole: “ed il vicepresidente” sono sostituite dalle seguenti:”, il vicepresidente e il vicesindaco metropolitano” e dopo la parola: “provincia” sono aggiunte le seguenti:”e il sindaco metropolitano”;
d) al comma 3, le parole: “o dal presidente della provincia” sono sostituite dalle seguenti: “, dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano”;
e) al comma 4, dopo la parola: “provinciale”, sono inserite le seguenti:”o metropolitano” e dopo la parola: “provincia” sono aggiunte le parole:”o del sindaco metropolitano”;
21. All’articolo 54, comma 7, del testo unico, le parole:”dall’articolo 14” sono sostituite dalle seguenti: “12-octies”.
Articolo 10
(Modifiche alle disposizioni in materia di
Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità)
1. All’articolo 55, comma 1 del testo unico, dopo la parola: “provincia” sono aggiunte le seguenti parole:”, sindaco metropolitano” e dopo la parola: “provinciale” è aggiunta la parola”, metropolitano”.
2. All’articolo 56 del testo unico, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: “consigliere” sono inserite le seguenti:”in più di due città metropolitane”; nel secondo periodo, dopo la parola: “consiglieri” è inserita la parola: “metropolitani,” e dopo la parola: “consiglio” è inserita la parola “metropolitano,”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco, di presidente della provincia e di sindaco metropolitano in più di un comune, di una provincia ovvero di una città metropolitana.”.
3. All’articolo 57, comma 1, primo periodo, del testo unico, dopo la parola: “consigliere” sono inserite le seguenti:”in due città metropolitane,” e nel secondo periodo, dopo le parole: “ eletto nel consiglio” sono inserite le seguenti: “della città metropolitana,”.
4. All'articolo 58 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: “ 1. Non possono essere candidati alle elezioni metropolitane, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di sindaco metropolitano, presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere metropolitano, provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:”;
b) al comma 3, lettera a), dopo la parola “consiglio” è inserita la parola:”metropolitano,”;
c) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:” b) della giunta metropolitana, o del sindaco metropolitano, della Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori metropolitani, provinciali o comunali.”.
5. All’articolo 60 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’alinea del comma 1 é sostituito dal seguente: “1. Non sono eleggibili a sindaco, a presidente della provincia, a sindaco metropolitano, a consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale:”;
b) al comma 1, numero 2, le parole: “i Commissari del Governo,” sono soppresse;
c) al comma 1, numero 5, dopo la parola: “esercitano” è inserita la parola “eventuali” e le parole: “o della provincia” sono sostituite dalle seguenti:”, della provincia e della città metropolitana”;
d) al comma 1, il numero 6 è sostituito dal seguente:”6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, alle sezioni regionali della Corte dei Conti, sia con funzioni giurisdizionali che di controllo, ivi compresi quelli designati ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della legge n. 131 del 2003, nonché i giudici di pace;”;
e) al comma 1, numero 7, le parole: “e della provincia” sono sostituite dalle seguenti parole:”, della provincia e della città metropolitana”;
f) al comma 1, numero 10, le parole “o della provincia” sono sostituite dalle seguenti:”, della provincia e della città metropolitana;”;
g) al comma 1, numero 11, le parole “o dalla provincia” sono sostituite dalle seguenti:”, dalla provincia e dalla città metropolitana;”;
h) al comma 1, numero 12, dopo le parole “presidenti di provincia” sono inserite le seguenti: ”, sindaci metropolitani,”; dopo la parola: “provinciali” è inserita la parola: “, metropolitani” e dopo la parola: “provincia” sono inserite le seguenti: ”, città metropolitana”.
6. All’articolo 61 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:” (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia e di sindaco metropolitano.)”;
b) all’alinea del comma 1, la parola: “può” è sostituita dalla parola: “possono”; dopo le parole: “della provincia” inserire le seguenti: “e sindaco metropolitano”;
c) al comma 1-bis, dopo le parole: “presidente di provincia” sono inserite le parole :”o di sindaco metropolitano”; dopo le parole: “o provinciali” sono inserite le parole: “o metropolitani”;
7. All’articolo 62 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Decadenza dalla carica di sindaco, di presidente della provincia e di sindaco metropolitano)”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
”1.bis. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche al sindaco metropolitano.”.
8. All’articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea del comma 1, dopo la parola: “provincia” sono inserite le seguenti: ”, sindaco metropolitano”, e dopo la parola: “provinciale” è inserita la parola: “, metropolitano”;
b) al comma 1, numero 1), le parole: “o della provincia” sono sostituite dalle seguenti:”, della provincia e della città metropolitana”;
c) al comma 1, numero 2), le parole: “o della provincia” sono sostituite dalle seguenti:”, della provincia e della città metropolitana”;
d) al comma 1, il numero 4) è sostituito dal seguente:
” 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune, la provincia o la città metropolitana. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità;”;
e) al comma 1, numero 5), le parole: “o della provincia” sono sostituite dalle seguenti:”, della provincia o della città metropolitana”;
f) al comma 1, numero 6), le parole: “o la provincia” sono sostituite dalle seguenti:”, la provincia o la città metropolitana”;
9. All’articolo 64 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: ”(Incompatibilità tra consigliere comunale, provinciale e metropolitano e assessore nella rispettiva giunta)”;
b) al comma 1, le parole: “e provinciale” sono sostituite dalle seguenti parole:”, provinciale e metropolitano.”;
c) al comma 2, le parole: “o provinciale” sono sostituite dalle seguenti parole:”, provinciale o metropolitano”;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: ”4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune, della provincia e della città metropolitana.”;
10. All'articolo 65 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo la parola: “provinciale” è inserita la parola: “, metropolitano”;
b) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: ”Il sindaco metropolitano e gli assessori metropolitani,”;
c) il comma 2, è sostituito dal seguente: ”2. Le cariche di consigliere metropolitano, provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere metropolitano di altra città metropolitana, di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.”;
11. All'articolo 66 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “con quella di” sono inserite le seguenti:”consigliere metropolitano,” e dopo la parola: “sindaco”, sono inserite le parole: ”di sindaco metropolitano,”;
12. All'articolo 67 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola: “provincia”, sono inserite le seguenti: ”, della città metropolitana”; dopo la parola: “regolamento” sono inserite le seguenti parole: “del comune, della provincia o della città metropolitana,”;
13. All'articolo 68 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola: “provincia”, sono inserite le parole: ”sindaco metropolitano,” e dopo la parola: “provinciale” è inserita la parola: “metropolitano”.
14. All'articolo 70 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ”1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, della provincia e della città metropolitana o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia o al sindaco metropolitano.”.
Articolo 11
(Sistema elettorale delle città metropolitane)
1. Dopo l’articolo 75 del testo unico sono inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 75- bis (Elezione del Sindaco metropolitano)
1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio metropolitano.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio metropolitano. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio metropolitano. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
4. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco metropolitano e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per una delle liste ad esso collegate, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia alla lista corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di sindaco metropolitano. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco metropolitano tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco metropolitano.
5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco metropolitano che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio metropolitano che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 6, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
8. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio metropolitano dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
9. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
10. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato collegato, ai sensi del comma 8, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio metropolitano che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato più anziano d'età.
Articolo 75-ter (Elezione del consiglio metropolitano)
1. Le liste per l'elezione del consiglio metropolitano devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio metropolitano deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell'art. 75-bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della città metropolitana.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere metropolitano è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco metropolitano, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, .....sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
10. Qualora la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale lista o gruppo di liste collegate viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o gruppo di liste collegate contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più liste con il candidato proclamato eletto sindaco metropolitano, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ..... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista di candidati. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste o gruppi di liste ai sensi dei commi 8 e 9.
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco metropolitano, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Articolo 75-quater. (Rinvio)
1. Per tutto ciò che non è previsto dagli articoli 75 bis e 75 ter , si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.”.
2. All'articolo 76, comma 2,dopo la parola: “province”, ovunque ricorra, sono inserite le parole “, città metropolitane”.
Articolo 12
(Modifiche alle disposizioni in materia di Status degli amministratori locali)
1. All'articolo 77 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:”(Amministratori locali)”;
b) al comma 1, la parola: “, disponendo” è sostituita dalle seguenti:” e di disporre”;
c) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti delle giunte comunali, provinciali e metropolitane, i presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento”.
2. All'articolo 78 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: “devono astenersi” sono sostituite dalle parole: “si astengono”;
b) al comma 3, le parole: “I componenti la giunta comunale” sono sostituite dalle parole: ”I componenti delle giunte” e le parole: “devono astenersi” sono sostituite dalle parole: “si astengono”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
” 5. Il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano nonché gli assessori e i consiglieri comunali, provinciali e metropolitani non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni, province e città metropolitane.”.
3. All'articolo 79 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la parola: “provincia”, sono inserite le seguenti: “, ai sindaci metropolitani”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle città metropolitane, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti delle unioni di comuni, presidenti dei consigli metropolitani, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.”;
c) al comma 6, le parole: “devono essere” sono sostituite dalla parola: “sono”.
4. All’articolo 81, comma 1, primo periodo, del testo unico, le parole: “possono essere” sono sostituite dalla parola: ”sono” e dopo le parole: “collocati a” è inserita la parola: “loro”.
5. All’articolo 82 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al sindaco, al presidente della provincia, al sindaco metropolitano, al presidente della comunità montana, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, ai presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, nonché ai componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali compete un’indennità di funzione. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non sono collocati in aspettativa.”;
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Ai consiglieri comunali, provinciali, metropolitani, circoscrizionali e delle comunità montane compete un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente.”;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.”;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, con detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. La trasformazione deve comportare per l'ente pari o minori oneri finanziari.”;
e) al comma 5, le parole: “presente capo” sono sostituite dalle parole: “comma 1”;
f) al comma 7, le parole: “presente capo” sono sostituite dalle parole: “comma 1”;
g) al comma 8, l’alinea è sostituito dal seguente:
“8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:”;
h) al comma 8, lettera c), dopo le parole: “dei vice presidenti delle province” sono inserite le parole: “e dei vice sindaci metropolitani,” e dopo le parole: “presidente della provincia” sono inserite le parole: “e per il sindaco metropolitano”;
i) al comma 8, lettera f), dopo le parole: “presidente di provincia” sono inserite le seguenti: “e dei sindaci metropolitani”;
l) il comma 11 è abrogato.
6. All’articolo 84 del testo unico la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Indennità di missione e rimborsi spese)”.
7. All’articolo 86 del testo unico, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i sindaci metropolitani, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori metropolitani, provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali e metropolitani che siano collocati in aspettativa non retribuita, ai sensi dell’articolo 81. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili. che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81. Le categorie di amministratori non ricomprese nel presente comma hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa sono a carico delle rispettive gestioni previdenziali.”;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: “della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono sostituite dalle seguenti: “delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze”;
c) al comma 5, dopo le parole: “le province,” sono inserite le seguenti: “le città metropolitane,”;
8. All’articolo 87, comma 1, del testo unico, le parole: “Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali,” sono soppresse.
Articolo 13
(Modifiche alle disposizioni in materia di Uffici e personale)
1. L’articolo 88 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Articolo 88 (Disposizioni generali sulla disciplina degli uffici e del personale degli enti locali)
1. I principi di organizzazione degli uffici dei comuni, delle province, delle città metropolitane e dei loro enti associativi sono stabiliti dallo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i quali quelli contenuti negli articoli 2, 4, 7 e 57.
2. Ferma restando la disciplina contrattuale e le disposizioni in tema di giurisdizione, i rapporti di lavoro e di impiego nonché le procedure per le assunzioni dei dipendenti degli enti locali, ivi compresi i dirigenti, sono disciplinati dai regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, conformemente allo statuto e ai principi dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalle altre disposizioni di legge in materia di: adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, responsabilità dirigenziale, modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e di delega delle relative funzioni, disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi e di incarichi, mobilità, trasferimento di attività, eccedenza e mobilità collettiva, requisiti e modalità di accesso al pubblico impiego e alle qualifiche dirigenziali, flessibilità del rapporto, ruolo e limiti della contrattazione collettiva integrativa, diritti e prerogative sindacali, disciplina delle mansioni, esercizio del potere disciplinare.”.
2. All’articolo 89 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Regolamenti)”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, per il migliore funzionamento dei servizi nel rispetto degli equilibri di bilancio.”;
c) all’alinea del comma 2, dopo le parole: “si esercita,” sono inserite le seguenti parole: “tra l’altro,”;
d) il comma 3 e 4 sono abrogati;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Gli enti locali provvedono, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica, nonché dei principi fissati dal presente testo unico, alla determinazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”;
3. All’articolo 90 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “del presidente della provincia,” sono inserite le seguenti parole: “del sindaco metropolitano,”;
b) al comma 3, le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “presente articolo”.
4. All’articolo 91 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legislazione statale in materia di categorie protette, in coerenza con le linee programmatiche generali del settore.”;
b) al comma 2 le parole: “del decreto legislativo” sono sostituite dalle parole: “della legge”.
5. All’articolo 92, comma 2, secondo periodo, del testo unico, le parole: “dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,” sono sostituite dalle parole: “dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001”;
6. All’articolo 94 del testo unico la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Rapporti tra norme penali e procedimento disciplinare)”;
7. All’articolo 96, comma 1, del testo unico le parole: “, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario” sono soppresse.
Articolo 14
(Modifiche alle disposizioni in materia di Segretari comunali e provinciali)
1. All’articolo 97 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) prima del comma 1 è inserito il seguente comma:
“01. Fino al riordino della disciplina dei segretari comunali e provinciali, ivi compresa quella relativa all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e alla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, si applicano le disposizioni contenute nel presente Capo.”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis. Alla città metropolitana è assegnato un segretario di fascia apicale, al quale si applica la disciplina prevista dal presente Capo.”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Lo statuto o il regolamento possono prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.”;
d) al comma 6, le parole “decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
2. Al comma 2 dell’articolo 98 del testo unico, le parole: ”e delle province” sono sostituite dalle seguenti: “, delle province e delle città metropolitane”.
3. Al comma 4 dell’articolo 102 del testo unico, le parole “dall’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
4. Il comma 3 dell’articolo 106 del testo unico è abrogato.
Articolo 15
(Modifiche alle disposizioni in materia di Dirigenza ed incarichi)
1. All’articolo 107 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: “Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, tra i quali, in via esemplificativa:”;
b) il comma 5 è abrogato;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. In applicazione di quanto stabilito dall’articolo 148-ter, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina la valutazione dei dirigenti.”.
2. All’articolo 108 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano, previa deliberazione della giunta comunale, provinciale o metropolitana, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.”;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “presidente della provincia” sono inserite le parole: “o dal sindaco metropolitano”; dopo le parole: “o provinciale” sono inserite le parole: “o metropolitana.”; in fine, al secondo periodo, dopo le parole: “della provincia” sono aggiunte le seguenti: “o del sindaco metropolitano.”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Alla nomina del direttore generale può procedersi anche mediante stipula di una convenzione tra i comuni. In tal caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.”;
d) al comma 4 le parole: “al segretario.” sono sostituite dalle parole: “o dal sindaco metropolitano anche al segretario dell’ente o ad un dirigente in servizio presso l’ente, con le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.”.
3. Il comma 1 dell’articolo 109 del testo unico è sostituito dal seguente: “1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti e revocati conformemente alla disciplina regolamentare secondo i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
4. All’articolo 110 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere che la copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.”;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “della provincia” sono inserite le parole: “, o del sindaco metropolitano”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Per il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti della stessa o di altra pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, con oneri, anche riflessi, a totale carico dell’ente utilizzante.”.
d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente :
“5-bis. In relazione alla disciplina stabilita dal presente articolo, non si applica agli enti locali il comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.
5. L’articolo 111 del testo unico è abrogato.
Articolo 16
(Modifiche alle disposizioni in materia di servizi pubblici locali)
1. Il comma 7 dell’articolo 113 del testo unico è sostituito dal seguente:
“7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.”.
2. L’articolo 113-bis del testo unico è abrogato.
3. Al comma 7 dell’articolo 114 del testo unico, le parole: “Il collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle seguenti: “L’organo di revisione”.
4. Al comma 1 dell’articolo 116 del testo unico, le parole: “di cui all’articolo 113-bis” sono sostituite dalle seguenti: “privi di rilevanza economica”.
5. All’articolo 118 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “dalle province” sono inserite le seguenti: “, dalle città metropolitane”;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “rami di esse da parte” sono inserite le seguenti: “delle città metropolitane”;
6. All’articolo 119 del testo unico, dopo le parole: “le province” sono inserite le seguenti: “, le città metropolitane”.
Articolo 17
(Modifiche alle disposizioni in materia di controllo sugli atti)
1. Gli articoli 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 del testo unico sono abrogati.
2. All’articolo 135 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Trasparenza amministrativa)”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini indicati nel comma 1, il prefetto può chiedere agli enti locali, con richiesta motivata, di attivare gli strumenti di autotutela previsti dallo statuto ovvero di sottoporre a riesame le deliberazioni e le determinazioni relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i contratti da parte dell’organo o del soggetto che ha adottato l’atto. Il riesame degli atti è esercitato entro dieci giorni dalla richiesta del prefetto.”;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
“2-bis. Ai medesimi fini, quando ricorrano motivi di urgenza e necessità, il Prefetto può attivare le procedure di cui all’articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
2-ter. Nelle materie di cui al presente articolo le deliberazioni sono comunicate al Prefetto contestualmente all’affissione all’albo e le determinazioni all’atto della loro adozione.”.
3. Il comma 1 dell’articolo 136 del testo unico è sostituito dal seguente:
“1. Lo statuto individua sistemi e modalità di controllo sostitutivo, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, al fine di assicurare, in caso di ritardo od omissione, il compimento di atti obbligatori per legge.”.
4. L’articolo 137 del testo unico è abrogato.
5. All’articolo 139 del testo unico la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Pareri delle pubbliche amministrazioni)”.
6. All’articolo 140, comma 1, del testo unico le parole: “di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e” sono soppresse.
Articolo 18
(Modifiche alle disposizioni in materia di controllo sugli organi)
1. All’articolo 141 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole: “e provinciali” sono sostituite dalle parole: “, provinciali e metropolitane”;
b) nell’alinea del comma 1 le parole: “e provinciali” sono sostituite dalle parole: “, provinciali e metropolitani”;
c) al comma 1, numero 1), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “o del sindaco metropolitano”;
d) al comma 1, numero 2), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “o del sindaco metropolitano”;
e) al comma 1, numero 3), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “o il sindaco metropolitano”;
f) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere deliberato, l’ente dà immediata comunicazione al prefetto dell’avvenuto adempimento. Nel caso in cui l’atto non sia stato adottato, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un ulteriore termine di quaranta giorni per attuare le forme di controllo sostitutivo. A tal fine lo statuto individua, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, l’organo o l’ufficio competente a predisporre, in via sostitutiva, lo schema di bilancio in luogo della giunta ed a sottoporlo alla deliberazione del consiglio, nonché ad adottare il bilancio in luogo del consiglio qualora abbia omesso di approvarlo o lo abbia respinto, definendone le modalità e i termini di intervento entro il limite massimo sopra indicato. Decorso il termine indicato dal prefetto senza che il bilancio sia stato adottato ovvero quando il bilancio sia stato adottato in sostituzione del consiglio inadempiente, il prefetto avvia la procedura di scioglimento del consiglio.”;
g) al comma 7, dopo la parola: “provinciali”, sono inserite le parole: “e metropolitani”.
2. All’articolo 142, comma 1, del testo unico, dopo la parola: “provincia” sono inserite le parole: “, il sindaco metropolitano”.
3. All’articolo 143 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole: “e provinciali” sono sostituite dalle parole: “, provinciali e metropolitani”;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: “consigli comunali e provinciali” sono sostituite dalle seguenti parole: “, consigli comunali, provinciali e metropolitani”; le parole: “amministrazioni comunali e provinciali” sono sostituite dalle seguenti parole: “amministrazioni comunali, provinciali e metropolitane”; al secondo periodo, le parole: “consiglio comunale o provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “, provinciale e metropolitano”; in fine, dopo la parola: “provincia” sono inserite le parole: “,di sindaco metropolitano”.
4. All’articolo 144, comma 2, del testo unico le parole: “dei comuni” sono sostituite dalle parole: “degli enti”;
5. All’articolo 145 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole: “sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “sentita la conferenza provinciale permanente, di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,”; la parola: “integrato” è sostituita con la parola: “integrata”; in fine le parole: “commissario del Governo” sono sostituite con le parole: “prefetto del capoluogo di regione – rappresentante dello Stato”;
b) al comma 3 le parole: “e provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “, provinciali e metropolitane”.
6. All’articolo 146 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi ai quali partecipano enti locali, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonché ai consigli circoscrizionali e agli organi delle altre forme di decentramento, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.”;
b) al comma 2 la parola: “comuni” è sostituita dalla parola: “enti”.
Articolo19
(Sistema integrato delle garanzie)
1. Gli articoli 147 e 148 sono abrogati.
2. Dopo il Titolo VI, Parte I, del testo unico è inserito il seguente:
“Titolo VI-bis. (Sistema integrato delle garanzie.)
Articolo 148-bis (Disposizioni generali)
1. Gli enti locali assicurano un sistema integrato di garanzie e verifiche interne idoneo ad assicurare la legittimità, il buon andamento, l’imparzialità e la corretta gestione finanziaria dell’amministrazione, anche a salvaguardia delle esigenze di tenuta e di coesione dell’ordinamento giuridico.
2. Gli statuti stabiliscono forme e modalità di svolgimento dei sistemi di garanzia idonei ad assicurare le finalità di cui al comma 1, anche attraverso l’individuazione di appositi strumenti di autotutela nell’ambito dell’amministrazione.
3. Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente titolo gli enti locali possono avvalersi di forme di gestione associata.
4. Gli enti locali possono, altresì, chiedere la collaborazione e la consulenza delle Prefetture – Uffici territoriali del governo, sulla base di apposite intese da definirsi in seno alle Conferenze di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29.
5. La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale provvede, nell’ambito degli interventi di alta formazione, ad adeguare i propri programmi didattici, al fine di assicurare, attraverso l’approfondimento della conoscenza di strumenti idonei e metodiche efficaci, l’ottimale esercizio delle funzioni di garanzia.
Articolo 148-ter (Principi generali del controllo interno)
1. Gli enti locali individuano con lo statuto o con il regolamento strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni dei dirigenti (valutazione della dirigenza);
d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. Il sistema di controllo interno degli enti locali, fermo restando il principio secondo cui i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, si ispira ai seguenti ulteriori principi generali previsti per le pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
a) la valutazione e il controllo strategico supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo. Essa è, pertanto, svolta, ove costituite, dalle strutture previste dall’articolo 90;
b) il controllo di gestione viene attivato secondo i criteri di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c) il controllo di gestione e la valutazione dei dirigenti sono svolti da strutture diverse da quelle che svolgono le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e d);
d) le funzioni di controllo interno di risultato (valutazione e controllo strategico, controllo di gestione, valutazione dei dirigenti) sono esercitate in modo integrato;
e) ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all’accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico;
f) gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico, riferiscono sui risultati dell’attività svolta, ai fini di ottimizzazione della funzione amministrativa, esclusivamente agli organi di vertice dell’amministrazione. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua all’esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l’obbligo di denuncia al quale si riferisce l’articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3. Nell’espletamento dell’attività di cui al presente articolo l’ente locale tiene conto dei parametri e degli indirizzi metodologici formulati dalla Corte dei Conti in armonia con quelli adottati in ambito europeo e sulla base degli studi condotti in materia dal Ministero dell’Interno e dei contributi forniti dai consigli delle Autonomie locali o, se non istituiti, dalle associazioni rappresentative degli enti locali.
Articolo 148- quater (Garanzia delle minoranze)
1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al riesame di cui al comma 2, nei limiti delle illegittimità denunziate, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse pubblico perseguito, quando un quarto dei consiglieri metropolitani, un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l’istanza di riesame è rivolta all’organo indicato dallo statuto, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. L’istanza di riesame sospende il decorso del termine per l’esecutività della deliberazione fino all’esito del riesame ovvero alla comunicazione relativa alla mancanza dei presupposti per il riesame. Il predetto organo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l’ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
Articolo 148-quinquies (Difensore civico)
1. Gli statuti comunali, provinciali e metropolitani possono prevedere l’istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, provinciale o metropolitana segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale, provinciale o metropolitano.
Articolo 148-sexies (Garanzia della regolarità della gestione finanziaria e contabile)
1. Gli statuti o i regolamenti individuano le modalità organizzative e procedimentali necessarie ad informare l’azione amministrativa ai principi di sana gestione finanziaria e contabile, secondo quanto previsto dagli articoli 148-septies e 148-octies.
Articolo 148-septies (Organo di revisione economico finanziaria)
1. Gli statuti degli enti locali, nel rispetto dei principi e delle linee programmatiche stabiliti dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica, prevedono l’istituzione di un organo di revisione economico-finanziaria, disciplinandone il funzionamento.
2. Gli statuti stabiliscono, in particolare, il numero dei componenti, le modalità di nomina, la durata in carica, le cause di cessazione , i limiti massimi del compenso, il numero massimo di incarichi che possono essere assunti dallo stesso revisore, in modo da garantire l’indipendenza, l’autonomia e la professionalità dell’organo.
3. Il revisore o i componenti dell’organo di revisione devono, comunque, essere scelti tra le seguenti categorie: iscritti nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri; docenti universitari in materia di contabilità pubblica degli enti locali; magistrati della Corte dei conti in quiescenza, che abbiano maturato esperienze professionali nel settore degli enti locali; dirigenti degli enti locali in quiescenza, che abbiano maturato esperienze professionali nel settore finanziario e contabile; segretari comunali e provinciali in quiescenza.
4. L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. . Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale.
5. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Articolo 148-octies (Funzioni dell’organo di revisione)
1. L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulle proposte di documenti della programmazione, di bilancio di previsione annuale e pluriennale e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle previsioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento; vigilanza sugli adempimenti previsti dall’articolo 193 e sul determinarsi delle condizioni di cui agli articoli 244 e 247, comma 2, e segnalazione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e) referto all’organo consiliare e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti su gravi irregolarità di gestione, contabile e finanziaria, ferma restando la denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità. La sezione regionale si pronuncia in ordine alle irregolarità rispetto alle quali l’amministrazione non abbia adottato le conseguenti misure correttive, segnalando al Prefetto il verificarsi di gravi violazioni di legge di rilievo contabile e finanziario da parte dei consigli.
f) verifiche di cassa di cui all’articolo 223.
2. Al fine di assicurare la sana gestione finanziaria, gli organi di revisione operano anche tenendo conto degli indirizzi metodologici e dei parametri uniformemente indicati dalle sezioni regionali della Corte dei Conti, in armonia con quelli adottati in ambito europeo. Per garantire l’adempimento delle funzioni suddette, l’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente e può partecipare all’assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell’organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell’ente, alle riunioni dell’organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all’organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L’organo di revisione è dotato, a cura dell’ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L’organo di revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 148-septies, comma 3. I relativi compensi rimangono a carico dell’organo di revisione.
5. I singoli componenti dell’organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell’ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
Articolo 148-novies (Responsabilità dell’organo di revisione)
1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. I revisori rispondono, comunque, in via amministrativa e contabile delle violazioni dei doveri inerenti alle funzioni di cui all’articolo 148 –octies.
Articolo 148- decies (Flussi informativi finanziari e contabili)
1. Gli enti locali inviano telematicamente alla Corte dei conti, entro trenta giorni dall’approvazione, il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.
2. Su richiesta della Corte dei Conti e sulla base di specifiche indicazioni, l’ente invia, ulteriori dati e informazioni relativi agli equilibri di bilancio e all’indebitamento.
3. Nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi anche alla Corte dei Conti.
CAPO II
Modifiche alla Parte II del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali –
Ordinamento finanziario e contabile
Articolo 20
(Disposizioni generali)
1. All’articolo 149 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Principi generali in materia di finanza degli enti locali)”;
b) prima del comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
”01. I comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa secondo le disposizioni dell’articolo 119 della Costituzione.”
02. Sino all’entrata in vigore delle norme di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, restano in vigore le disposizioni di cui ai commi seguenti.”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
”2. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.”;
d) al comma 3, secondo periodo, le parole “e le province” sono sostituite dalle seguenti:”, le province e le città metropolitane”;
e) all’alinea del comma 4 le parole: “e delle province” sono sostituite dalle seguenti:”, delle province e delle città metropolitane”.
2. All’articolo 150 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Gli articoli seguenti prevedono disposizioni e principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile a garanzia dell’unità giuridica ed economica nonché delle esigenze di uniformità dei sistemi contabili e finanziari degli enti locali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica anche in relazione agli obblighi assunti in sede europea con il patto di stabilità e crescita ed all’erogazione dei contributi di perequazione e di sviluppo previsti dall’articolo 119 , commi terzo e quinto della Costituzione.”;
b) al comma 2, dopo la parola: “ordinamento” sono inserite le seguenti:”finanziario e contabile”;
c) il comma 3 è abrogato.
3. All’articolo 151 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:”Disposizioni generali in materia di contabilità”;
b) al comma 1, le parole “Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono sostituite dalle seguenti:” Ministro dell’economia e delle finanze”.
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:” 2. Il bilancio di previsione è composto dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale, ed è corredato dagli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.”.
4. All’articolo 152 del testo unico il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina :
a) articolo 153, comma 7;
b) articolo 177;
c) articolo 179, comma 2, lettere b) c) e d), e comma 3;
d) articolo 180, commi da 1 a 3;
e) articolo 181, commi 1 e 3;
f) articolo 184, commi da 2 a 4;
g) articolo 185, commi 2 e 3;
h) articolo 191, comma 5;
i) articolo 194, comma 2;
j) articolo 201, comma 4;
k) articoli 203, 207, 213, 214 e 215;
l) articolo 216, comma 3;
m) articoli 218, 219, 221, 224 e 225.”.
5. All’articolo 153 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, primo periodo, dopo la parola “finanziario” sono inserite le seguenti:”, entro congruo termine”;
b) al comma 7 la parola “prevede” è sostituita dalle seguenti:”può prevedere”.
6. All’articolo 154 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: “per la finanza locale e per i servizi finanziari dell’Amministrazione Civile” sono sostituite dalle seguenti:”Direzione Centrale della finanza locale”;
b) al comma 7, l’ultimo periodo è soppresso.
7. All'articolo 156 comma 2, dopo la parola: “natura”, sono inserite le seguenti:”e di altre assegnazioni”.
8. All’articolo 158, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “da amministrazioni pubbliche” sono sostituite dalle seguenti:”dallo Stato” .
9. all’articolo 159, il comma 3 è sostituito dal seguente:
”3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità e che, inoltre, per i pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati l’ente locale segua l’ordine cronologico della maturazione del debito.”.
10. All’articolo 161, il comma 4 è sostituito dal seguente:” Il Ministero dell’interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all’Istituto nazionale di statistica. Il Ministero dell’interno provvede all’elaborazione dei dati delle certificazioni al fine di rilevare le situazioni generali economico-finanziarie, divulgare a livello di aggregati i dati dei parametri gestionali, definire i parametri della perequazione ed attivare le funzioni di cui all’art. 119, terzo e quinto comma, della Costituzione.”.
Articolo 21
(Modifiche alle disposizioni in materia di Programmazione e bilanci)
1.
All’articolo 163 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: ”3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.”.
2. All’articolo 166, comma 1, del testo unico, le parole: “non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio” sono soppresse.
3. All’articolo 170 del testo unico, il comma 1 è sostituito dal seguente:”La relazione revisionale e programmatica copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.”.
4. All’articolo 172, comma 1, lettera a) del testo unico, le parole: “quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale” sono soppresse.
5. All’articolo 174 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 4 è abrogato.
Articolo 22
(Modifiche alle disposizioni in materia di
principi di gestione e controllo di gestione)
1. All’articolo 193, comma 4, del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”A tal fine l’organo di revisione comunica al prefetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di cui al comma 2.”.
2. All’articolo 194, comma 3, del testo unico, le parole: “delle spese suddette” sono sostituite dalle seguenti: “dei debiti riconosciuti correlati a spese di investimento”.
3. Gli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.
Articolo 23
(Modifiche alle disposizioni in materia di Investimenti)
1. All’articolo 201, comma 2 del testo unico le parole: “al miliardo di lire” sono sostituite dalle seguenti:”a 516.000 euro”.
2. All’articolo 203, comma 1 del testo unico, la lettera b) è sostituita dalla seguente:”b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale, pluriennale e della relazione previsionale e programmatica nei quali sono incluse le relative previsioni.”.
3. All’articolo 204, comma 2, del testo unico, la lettera f) è sostituita dalla seguente:”f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto.”;
4. All’articolo 207, comma 2, del testo unico, le parole: “costituite ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera e)” sono sostituite dalle seguenti “a prevalente capitale pubblico locale costituite per l’esercizio di pubblici servizi”.
Articolo 24
(Modifiche alle disposizioni in materia di Tesoreria)
1. All’articolo 208, comma 1, lettera b) del testo unico, le parole: “lire un miliardo” sono sostituite dalle seguenti:” 516.000 euro”.
2. All’articolo 210, comma 1, del testo unico, il secondo periodo è soppresso.
3. All’articolo 222 del testo unico, il comma 1 è sostituito dal seguente:”1. Il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.”.
Articolo 25
(Modifiche alle disposizioni in materia di
rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione)
1. All’articolo 227 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:” 2-bis. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, sono attivati gli interventi sostitutivi previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, sussidiarietà e adeguatezza.”.
2. All’articolo 228 del testo unico, il comma 7 è abrogato.
Articolo 26
(Modifiche alle disposizioni in materia di Revisione economico-finanziaria)
1. Dopo l’articolo 241 del testo unico è inserito il seguente:
“Articolo 241-bis (Transitorietà delle disposizioni del Titolo VII)
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore di diversa disciplina statutaria e regolamentare, ai sensi degli articoli 148-septies e seguenti.”.
Articolo 27
(Modifiche alle disposizioni in materia di Enti locali deficitari o dissestati)
1. All’articolo 242, comma 3, dopo la parola: “province” sono inserite le seguenti: “, città metropolitane”.
2. All’articolo 244, comma 2, dopo la parola: “province” sono inserite le seguenti: “,città metropolitane”.
3. All’articolo 246, il comma 5 è abrogato.
4. L’articolo 247 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Articolo 247 (Omissione della deliberazione di dissesto)
1. Ove dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte, l’organo di revisione economico-finanziaria accerti la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 244, ne informa tempestivamente il consiglio affinché si pronunci sull’eventuale stato di dissesto. In caso di inerzia dell’ente, l’organo di revisione informa il Prefetto che assegna, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a quaranta giorni per la pronuncia sullo stato di dissesto da parte del consiglio oppure degli organi sostitutivi previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.
2. Decorso il termine senza che sia intervenuta la pronuncia, ovvero qualora la deliberazione di dissesto sia stata adottata in via sostitutiva, il Prefetto avvia la procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell’articolo 141.
5. All’articolo 250, comma 2, ultimo periodo, del testo unico, le parole: “da sottoporre all’esame dell’organo regionale di controllo” sono soppresse.
6. All’articolo 251 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:” 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell’ente è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.”;
b) al comma 2, le parole: ”l’organo regionale di controllo procede a norma dell’articolo 136.” sono sostituite dalle seguenti: ”, sono attivati gli interventi sostitutivi previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e adeguatezza.”.
7. All'articolo 252 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: “abitanti” sono inserite le seguenti: ”, per le città metropolitane”;
b) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: “abitanti” sono inserite le seguenti: ”, per le città metropolitane” e le parole: “del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze” sono sostituite dalle seguenti:” del Ministero dell’economia e delle finanze”;
c) al comma 3, le parole: “all’articolo 236” sono sostituite dalle seguenti:”all’articolo 148-septies.”.
5. All’articolo 254, comma 1, dopo le parole: “capoluogo di provincia” sono inserite le seguenti: “, per le città metropolitane”.
6. L’Articolo 255 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “Nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 252, comma 4, lettera b), l’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa attiva, costituita da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall’ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.”;
b) i commi da 2 a 7 sono abrogati;
c) al comma 9 sono soppressi i periodi quarto e quinto”;
d) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. Nel caso di insufficienza delle risorse di cui ai precedenti commi l’ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito sino ad un importo massimo corrispondente alle passività, non finanziate, correlate a spese di investimento ed a quelle correlate a spese correnti maturate entro l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. A tale fine l’organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all’organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall’ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all’organo di liquidazione. In caso di ricorso a mutuo passivo il limite di cui all’articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.”;
7. All'articolo 256 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:”1. L’organo straordinario della liquidazione approva il piano di rilevazione della massa passiva e lo deposita presso il Ministero dell’interno. Al piano è allegato l’elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.”;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4 le parole:”30 giorni dall’erogazione del mutuo” sono sostituite dalle seguenti: “60 giorni dall’approvazione del piano di rilevazione”.
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:”5. Successivamente all’erogazione del primo acconto l’organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compreso l’eventuale mutuo di cui all’articolo 255, comma 11-bis.”;
e) al comma 11, le parole “all’organo regionale di controllo ed” sono soppresse:
8. All’articolo 258 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
”2. L’ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione, anche mediante ricorso al mutuo passivo di cui all’articolo 255, comma 11-bis.”;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole ”entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all’articolo 255, comma 2,” sono soppresse;
c) al comma 7 il primo periodo è soppresso:
9. All’articolo 259, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole “le province”, sono inserite le seguenti:”, le città metropolitane ”;
b) al comma 11, dopo le parole “Per le”, sono inserite le seguenti:” città metropolitane, le”.
10. All’articolo 263, del testo unico, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole:”per le province” sono inserite le seguenti:” e le città metropolitane”;
b) al comma 2, le parole:”e province”, sono sostituite dalle seguenti:”province e le città metropolitane”.
11. All’articolo 265, comma 3, le parole:”ed all’organo regionale di controllo” sono soppresse.
12. All’articolo 268, comma 1, le parole:”da parte dell’organo regionale di controllo” sono soppresse.
Articolo 28
(Modifiche alle disposizioni in materia di Associazioni degli enti locali)
1.
All’articolo 272, comma 2, le parole: “e le province” sono sostituite dalle seguenti: “, le province e le città metropolitane”.Articolo 29
(Adeguamento degli statuti)
1.
Gli enti locali adeguano gli statuti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.Articolo 30.
(Disposizioni transitorie in materia di dissesto degli enti locali)
1. Per gli enti locali che hanno adottato la deliberazione di dissesto prima della entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni del Titolo VIII, Parte seconda del Testo Unico, vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Articolo 31
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.