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[leggi/barra.htm] |
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DECRETO LEGISLATIVO
11 maggio 1999, n.135
Disposizioni integrative della legge
31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei
soggetti pubblici.
Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17.05.1999
(Entrata
in vigore del decreto: 18-5-1999)
Modificato
dagli artt.
Visti gli articoli
Visto l'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 31
dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le
raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;
Vista la legge 6
ottobre 1998, n. 344;
Visto il decreto
legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
Sentito il Garante
per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorità
per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile
1999;
Acquisito il parere
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio
1999;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica, per la solidarietà sociale, di grazia e giustizia,
dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per i beni e le attività culturali, della
sanità, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
E m a n a il
seguente decreto legislativo:
Capo I
Principi
generali in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici
Art. 1.
Ambito di
applicazione e definizioni
1. Il presente decreto:
a) definisce i principi generali in base ai quali i
soggetti pubblici sono autorizzati a trattare dati sensibili o attinenti a
particolari provvedimenti giudiziari ai sensi degli articoli 22, comma 3,
b) individua, inoltre, alcune rilevanti finalità di
interesse pubblico, per il cui perseguimento è consentito detto trattamento,
nonchè le operazioni eseguibili e i tipi di dati che possono essere trattati.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trattamenti di cui all'articolo 4 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e all'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 31
dicembre 1996, n. 676;
b) agli enti pubblici economici, ai quali restano applicabili
le disposizioni previste per i soggetti privati, ai sensi della legge 31
dicembre 1996, n. 675;
c) ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla
Corte costituzionale, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
3. Ai fini del presente decreto:
a) si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge";
b) per "dati" si intendono i dati sensibili o
attinenti a provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22, comma 1,
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i principi di cui al
presente Capo si applicano in ogni caso di trattamento dei dati comunque
effettuato da soggetti pubblici.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, lettera
b), n. 1), della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e dall'articolo 1, comma 2,
della legge 8 aprile 1998, n. 94, per la compiuta disciplina della riservatezza
dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 2.
Modalità del
trattamento e informativa agli interessati
1. I soggetti pubblici effettuano il trattamento dei dati
con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato; adottano, inoltre, le misure
occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 13 della legge.
2. Nell'informare gli interessati ai sensi dell'articolo
10 della legge, i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il
trattamento.
Art. 3.
Dati trattati
1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli
dati essenziali per svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
2. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) , d) ed
e), della legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati, nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza
e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto
agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari
non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è
prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi
da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati,
tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono
trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei
dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di
necessità.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per
finalità che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si
procede con le modalità di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono
contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati.
6. I dati non possono essere trattati nell'ambito di test
psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
Art. 4.
1. Rispetto ai dati la cui disponibilità è essenziale ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere
unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al
perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di
controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti.
2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonchè i
trattamenti di dati ai sensi dell'articolo 17 della legge, sono effettuati solo
con l'indicazione scritta dei motivi.
3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonchè le
operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche
dati di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute sancito dall'articolo 23, comma 4, della legge.
Art. 5[1].
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge è inserito
il seguente:
"1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi
agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano
regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati.".
2. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge è sostituito
dal seguente:
"3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano
specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai
decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge,
emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa,
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati
indicati al comma 1.".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge è inserito
il seguente:
"3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del
comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i
tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione
di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti
legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n.
676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i
rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti
e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando
tale identificazione periodicamente.".
4. I soggetti pubblici avviano l'adeguamento dei propri
ordinamenti a quanto previsto dai commi
5. I provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 3-bis,
della legge, introdotto dal comma 3 del presente articolo, costituiscono
attuazione dei principi di cui agli articoli da 1 a 4 del presente decreto.
5-bis. In relazione alle finalità individuate nel Capo II,
i soggetti pubblici identificano e rendono pubblici, con le modalità di cui ai
commi
Capo II
Individuazione di
alcune rilevanti finalità di interesse pubblico
Art. 6.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati concernenti la tenuta degli atti e dei
registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, nonchè delle liste
elettorali.
Art. 7.
Cittadinanza,
immigrazione e condizione dello straniero
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in
materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello
straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Le disposizioni del presente Capo non riguardano i
trattamenti di dati effettuati in esecuzione della convenzione di cui alla
legge 23 marzo 1998, n. 93, o dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), della legge, ovvero previsti dalla lettera e) del
medesimo articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è, in particolare,
ammesso il trattamento dei dati strettamente necessari:
a) al rilascio di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari, nonchè alla tenuta di registri;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o
misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione degli obblighi di legge
in materia di politiche migratorie;
c) agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione
e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
Art. 8.
Esercizio dei
diritti politici e pubblicità dell'attività
di determinati
organi
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in
materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti
politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonchè all'esercizio del
mandato degli organi rappresentativi.
2. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in
materia di documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
3. I trattamenti dei dati per le finalità di cui ai commi
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la
verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e
la verifica della relativa regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità,
incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche
pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di
proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni
d'inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in
commissioni,
enti e uffici.
4. Ai fini del presente articolo, è consentita la
diffusione dei dati per le finalità di cui al comma 1, in particolare con
riguardo alle sottoscrizioni di liste, alle presentazioni delle candidature,
agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle
cariche istituzionali e agli organi eletti.
5. Ai fini del presente articolo, in particolare, sono
consentiti:
a) il trattamento di dati contenuti in verbali e
resocontidell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri
organi collegiali o assembleari;
b) il trattamento dei dati strettamente necessario allo
svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato
ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e
dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un
mandato elettivo.
6. I dati trattati per le finalità di cui ai commi
Art. 9.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività dirette all'instaurazione ed alla gestione di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di
impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al
comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli svolti al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento
obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti
per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la
cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere obblighi connessi alla definizione dello
stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di
servizio o dell'equo indennizzo, nonchè obblighi retributivi, fiscali o
contabili, relativamente al personale in servizio o in
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e
benefici assistenziali;
e) adempiere specifici obblighi o compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute
della popolazione, nonchè in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa
quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di
dati, anche per via telematica, agli istituti di patronato ed assistenza
sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano
ottenuto il consenso dell'interessato in relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della
responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi
amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti
o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti
dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica
dell'interessato o di terzi;
j) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare
la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti
pubblici, collaboratori e consulenti;
k) applicare la normativa in materia di incompatibilità e
rapporti di lavoro a tempo parziale;
l) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso
soggetti pubblici;
m) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati
conseguiti.
3. I dati raccolti mediante impianti audiovisivi o altre
apparecchiature, anche informatiche o telematiche, richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, possono essere
utilizzati unicamente per tali finalità, individuate secondo le procedure di
cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e all'articolo 24 della
legge 29 marzo 1983, n. 93. Gli interessati sono edotti delle modalità di tale
trattamento, anche attraverso l'informativa di cui all'articolo 10 della legge.ù
4. La diffusione dei dati di cui alle lettere da k) a m)
del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.
Art. 10.
1. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione,
anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi,
in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonchè
in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la
cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, si
considerano, inoltre, di rilevante interesse pubblico le attività dirette, in
materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli
obblighi ed all'adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o
normativa comunitaria, nonchè al controllo ed all'esecuzione forzata dell'esatto
adempimento di tali obblighi, all'effettuazione dei rimborsi, alla destinazione
di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili
statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliari.
Art. 11.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le finalità di verifica della legittimità, del buon
andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonchè della
rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a
soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei
confronti di altri soggetti.
2. Nell'esercizio di tali funzioni, i soggetti di cui al
comma 1 possono effettuare trattamenti dei dati legittimamente trattati presso
i soggetti controllati.
3. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano altresì di
rilevante interesse pubblico le attività di accertamento, nei limiti delle
proprie finalità istituzionali, con riferimento a dati relativi ad esposti e
petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui
all'articolo 8, comma 5.
Art. 12.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività di istruzione e di formazione, in ambito
scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare
riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 13.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in
materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici,
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e
abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal
presente articolo anche quelli necessari relativi a:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni
previste dalla normativa antimafia;
b) all'elargizioni di contributi previsti dalla normativa
in materia di usura e antiracket;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al
riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in
campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità
civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti,
elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla
normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche
radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli
abilitativi previsti dalla legge, da regolamento o dalla normativa comunitaria.
4. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli
casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza delle attività indicate
nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e
di controllo conseguente alle attività
medesime.
Art. 14.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in
materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della
personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine,
per quanto di propria competenza, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non
statali, nonchè di rilascio e revoca di titoli autorizzatori o abilitativi, di
concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a
comitati d'onere e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 15.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della
disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni
di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi
finalizzati al loro sostegno, la tenuta dei registri generali delle medesime
organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano parimenti di rilevante interesse
pubblico le attività dirette all'applicazione della legge 8 luglio 1998, n.
230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 16.
Attività
sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa
o giurisdizionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati:
a) volti all'applicazione delle norme in materia di
sanzioni amministrative e ricorsi;
b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede
amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per ciò che attiene
alla riparazione di un errore giudiziario o di
un'ingiusta restrizione della libertà personale;
c) effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti
per l'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare
lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il
diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di
rango almeno pari a quello dell'interessato.
Art. 17[3].
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico le seguenti attività rientranti nei compiti del servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici, nel rispetto
dell'articolo 23, comma 1, della legge:
a) la prevenzione, la diagnosi, la cura e la
riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonchè l'assistenza sanitaria erogata al personale
navigante ed aeroportuale;
b) la programmazione, la gestione, il controllo e la
valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) la vigilanza sulle sperimentazioni, la
farmacovigilanza, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) le attività certificatorie;
e) il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi la
sorveglianza della emergenza o riemergenza delle malattie, e degli eventi
avversi nelle vaccinazioni, i registri di patologia e la gestione della
profilassi internazionale;
f) l'applicazione della normativa in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
g) i trapianti d'organo e le trasfusioni di sangue umano,
anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
h) l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il
controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. L'identificazione dell'interessato è riservata ai
soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'accesso
alle diverse tipologie di dati è consentito ai soli incaricati del trattamento,
preposti caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al comma 1,
secondo il principio della pertinenza dei dati di volta in volta trattati.
3. per quanto non previsto dal decreto di cui all’articolo
23, comma 1-bis della legge, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le
professioni sanitarie è fatto oggetto di appositi codici di deontologia e buona
condotta adottati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), della legge
dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni
sanitarie, la cui accettazione è condizione essenziale per il trattamento dei
dati da parte degli incaricati del trattamento. Il codice prevede anche:
a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al
segreto professionale da parte degli incaricati del trattamento che non sono
tenuti in base alla legge al segreto professionale;
b) le modalità di applicazione dell'articolo 23, comma 2,
della legge ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono
rapporti diretti con i pazienti;
c) modalità semplificate per l'informativa agli
interessati e per la prestazione del loro consenso;
c-bis) identificazione di casi di urgenza nei quali
l’informativa ed il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta
della prestazione.
4. Con i decreti di cui all'articolo 15, commi
5. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato
è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal
Garante, sentito il Ministro della sanità, che acquisisce, a tal fine, il
parere del Consiglio superiore di sanità. I trattamenti autorizzati dal Garante
possono essere proseguiti fino al rilascio dell’autorizzazione prevista dal
presente comma, che in sede di applicazione della presente disposizione è
rilasciata entro dodici mesi dalla data della relativa entrata in vigore.
Art. 18.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della
disciplina in materia di tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza, con particolare riferimento ai trattamenti svolti
per:
a) la gestione dei consultori familiari;
b) l'informazione, la cura e la degenza delle madri,
nonchè per gli interventi di interruzione della gravidanza.
Art. 19.
Tossicodipendenze
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della
disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al
comma 1, si intendono ricompresi, in particolare quelli svolti al fine di
assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i
servizi pubblici necessari per l'assistenza sociosanitaria ai tossicodipendenti
e gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi previsti dalle leggi e di
applicare le misure amministrative previste.
Art. 20.
Portatori di
handicap
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della
disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle
persone handicappate.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al
comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, anche quelli svolti al fine
di:
a) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei
servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonchè
interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
b) assicurare adeguata informazione alla famiglia della
persona handicappata;
c) curare l'integrazione sociale, l'educazione e
l'istruzione del portatore di handicap, nonchè il collocamento obbligatorio nei
casi previsti dalla legge;
d) realizzare comunità-alloggio e centri socio
riabilitativi;
e) curare la tenuta degli albi regionali degli enti e
delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
Art. 21.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati strettamente necessari allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose
e comunità religiose.
Art. 22[5].
S t a t i s t i c a
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti svolti dai soggetti pubblici che fanno parte
del sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322.
Art. 23[6].
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante
interesse pubblico i trattamenti di dati a fini storici, di studio, di ricerca
e di documentazione, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 24.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1999
SCALFARO
[1]Il testo dell’art. 22 della
òlegge 31.12.1996 n. 675, come modificato
dal d.lgs. 11.05.1999 n. 135 è il seguente:
Art. 22 - Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi
agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano
regolati da intese ai sensi degli articoli
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano
specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori ai casi previsti dai
decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge,
emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa,
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti
dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le
quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei
dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del
comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i
tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione
di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili,
identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di
dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo
43, comma 2.
[2] Comma aggiunto dall’art. 15 del d.lgs. 30.07.1999 n. 281.
[3] In ordine alle forme di garanzia per i dati personali in ambito sanitario si veda quanto disposto dal d.lgs. 30.07.1999 n. 282.
[4] Nell’art. 17 sono stati integrati i testi del comma 3 (dall’art. 3 del d.lgs. 30.07.1999 n. 282) e del comma 5 (art. 16 del d.lgs. 30.07.1999 n. 281).
[5] In ordine alle forme di garanzia per i dati personali utilizzati a fini statistici, si veda quanto disposto dal d.lgs. 30.07.1999, n. 281.
[6] In ordine alle forme di garanzia per i dati personali utilizzati per finalità storiche e di ricerca scientifica, si veda quanto disposto dal d.lgs. 30.07.1999, n. 281.