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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 157 - Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi - (in G.U. 6 maggio 1995, n. 104, S.O.)
Articolo 1 - Articolo
2 - Articolo 3 - Articolo 4
- Articolo 5 - Articolo 6 - Articolo
7 - Articolo 8
Articolo 9 - Articolo 10 - Articolo
11 - Articolo 12 - Articolo
13 - Articolo 14 - Articolo
15
Articolo 16 - Articolo 17 - Articolo
18 - Articolo 19 - Articolo
20 - Articolo 21 - Articolo
22
Articolo 23 - Articolo 24 - Articolo
25 - Articolo 26 - Articolo
27 - Articolo 28 - Articolo
29
Articolo 30 - Articolo 31 - Articolo
32
ALLEGATI 1 - ALLEGATI 2 - ALLEGATI
3 - ALLEGATI 4 - ALLEGATI 5
- ALLEGATI 6 - ALLEGATI 7
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n.
146, legge comunitaria per il 1993, recante delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 92/50/CEE del Consiglio che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16
marzo 1995; Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea,
dei lavori pubblici e dell'ambiente e del tesoro, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, di grazia e giustizia e
dell'interno;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Ambito di applicazione.
Le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, degli appalti di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa.
Art. 2. Amministrazioni aggiudicatrici.
1. Sono amministrazioni aggiudicatrici: le
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici,
gli organismi di diritto pubblico comunque denominati.
2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di
diritto pubblico di cui al comma 1.
Art. 3. Appalti pubblici di servizi.
1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti
a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e
un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la
prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2.
2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il
valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui
all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8,
comma 3, 20 e 21.
3. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche
l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori
assumano funzione accessoria rispetto ai servizi e non costituiscano l'oggetto
principale dell'appalto.
4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di
servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture
comprese nell'appalto.
5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati,
in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed
aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di
lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
19 dicembre 1991, n. 406 (2).
Art. 4. Calcolo dell'importo stimato dell'appalto.
1. Per effettuare il calcolo dell'importo stimato dell'appalto le amministrazioni aggiudicatrici si basano sulla remunerazione complessiva dei prestatori di servizi, tenendo conto delle disposizioni che seguono.
2. La scelta del metodo di valutazione non deve
essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione del presente decreto;
nessun insieme di servizi da appaltare può essere, inoltre, frazionato allo
scopo di sottrarlo alla sua applicazione.
3. In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto occorre tener conto:
a) nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare;
b) nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari,
commissioni, interessi o altri tipi di remunerazione;
c) nel caso di contratti comprendenti la progettazione, degli onorari o delle
commissioni da pagare.
4. Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 sia
ripartito in più lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente
decreto, è dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto
non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA,
sia inferiore a 80.000 ECU, purché il valore stimato complessivo dei lotti così
esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti i
lotti.
5. Negli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo, la base di
calcolo dell'importo è data:
a) per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi,
dal valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;
b) per gli appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, dal
valore mensile moltiplicato per quarantotto.
6. Per gli appalti che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto deve
stabilirsi, alternativamente:
a) in base al valore complessivo dei contratti analoghi relativi alla stessa
categoria di servizi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio
finanziario precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei
cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) in base al valore complessivo stimato dei contratti per i dodici mesi
successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata
dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi.
7. Nei casi in cui l'appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per il
calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo
autorizzato, comprendente gli elementi opzionali.
8. Per la determinazione del controvalore in moneta nazionale dell'ECU valgono
le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358 (3).
1. Il presente decreto non si applica agli
appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (4),
agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358
(3), e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui alla direttiva
93/38/CEE e relative norme d'attuazione.
2. Il presente decreto non si applica, inoltre:
a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione
o la locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni,
edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a
tali beni; i contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente,
contestualmente o successivamente al contratto di acquisizione o locazione
rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del
presente decreto;
b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la
produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e
a quelli concernenti il tempo di trasmissione;
c) ai contratti aventi per oggetto servizi di telefonia, telex, radiotelefonia,
radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;
d) ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione;
e) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto,
alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a
quelli per i servizi forniti da banche centrali;
f) ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
g) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui
risultati appartengono
esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perché li utilizzi
nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione del servizio sia
interamente retribuita da tale amministrazione;
h) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso
un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 2, in base a un diritto di
esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative, purché queste siano compatibili con il trattato;
i) agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformità
all'art. 223 del trattato;
l) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba
essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, da misure speciali di sicurezza ovvero quando lo esiga la tutela
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
m) agli appalti relativi a servizi regolati da
specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in base:
1) a un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei alle
Comunità europee, concernente servizi destinati alla realizzazione,
all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli
Stati firmatari;
2) a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di
stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alle Comunità
europee;
3) alla procedura propria di un'organizzazione internazionale.
Art. 6. Procedure d'aggiudicazione.
1. Nel bando di gara l'amministrazione
aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per
l'aggiudicazione dell'appalto:
a) il pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l'appalto concorso, per settori diversi da quelli indicati all'art. 26.2;
d) la trattativa privata.
2. Si intende per:
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può
presentare un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto
le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale
il candidato redige, in base alla richiesta formulata dalla amministrazione
aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le condizioni e i prezzi ai
quali è disposto ad eseguire l'appalto;
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione
aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di
esse i termini del contratto.
1. Gli appalti del presente decreto possono
essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei
seguenti casi:
a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico
incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di
offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli
articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni
dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni
aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che
ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di
cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure,
abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura
d'appalto;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non
consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;
c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura
intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato
1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con
sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando
l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.
2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa
privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:
a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che
sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto
concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente
modificate;
b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata
unicamente a un particolare prestatore di servizi;
c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base
alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori
del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati
a partecipare ai negoziati;
d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza
determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice,
non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il
pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa
privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare
tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle
amministrazioni aggiudicatrici;
e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in
considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di
circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del
servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al
prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:
1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo
tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti
all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto
iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;
2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi
complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo
all'appalto principale;
f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già
affidati allo stesso prestatore
di servizi mediante un precedente appalto
aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a
un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto
conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla
trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione
dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il
costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in
considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del
valore globale dell'appalto.
3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1,
lettere a), b) e c).
1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono
noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un
avviso indicativo, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie
di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto
disposto dall'art. 4, risulti pari o superiore a 750.000 E.C.U., I.V.A. esclusa.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto
pubblico mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e
all'art. 7, comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne
comunicano il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui
all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro
pubblicazione; non sono, tuttavia, pubblicate le informazioni relative
all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della
legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di legittimi
interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa pregiudicare la
concorrenza tra prestatori di servizi.
4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati conformemente
all'allegato 4, sono inviati il più
rapidamente possibile all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; nel caso della procedura
accelerata di cui all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono inviati per
telescritto, telegramma o telecopia.
5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato, al più tardi, quarantotto giorni dopo
l'aggiudicazione dell'appalto.
6. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano
avente particolare diffusione nella regione dove si svolgerà la gara non può
aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei
bandi all'Ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere
informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee.
7. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.
8. La lunghezza del testo di bandi e avvisi non può eccedere, di massima, le
seicentocinquanta parole.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche
per gare di importo inferiore a quello di cui all'art. 1, ma almeno pari o
superiore a 100.000 E.C.U.
Art. 9. Termini relativi ai pubblici incanti
1. Per i pubblici incanti non può essere fissato
un termine di ricezione delle offerte inferiore a cinquantadue giorni dalla data
di spedizione del bando di gara ai sensi dell'art. 8, comma 4.
2. Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto a trentasei
giorni qualora sia stato pubblicato l'avviso indicativo di cui all'art. 8, comma
1.
3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo
utile, devono essere inviati agli offerenti nei sei giorni dal ricevimento della
richiesta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
4. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo
utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o
informazioni complementari non possano essere rispettati i termini di cui ai
commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una
visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al
capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adeguatamente
prolungati.
Art. 10. Termini relativi alla licitazione privata all'appalto concorso e alla trattativa privata.
1. Nella licitazione privata, nell'appalto
concorso e nella trattativa privata con pubblicazione del bando di gara, il
termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle
amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni
dalla data di spedizione del bando stesso; in conformità con le prescrizioni
del bando, le domande devono essere corredate dagli elementi necessari ai fini
della scelta dei soggetti da invitare ai sensi dell'art. 22, comma 1.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto
tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte.
3. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 5,
deve essere accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.
4. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso il termine di ricezione
delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.
5. Il termine di cui al comma 4 può essere ridotto a ventisei giorni qualora
sia stato pubblicato l'avviso indicativo di cui all'art. 8, comma 1.
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo
utile, devono essere comunicate ai candidati almeno sei giorni prima del termine
stabilito per la ricezione delle offerte.
7. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei
luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato
d'oneri, i termini di cui ai commi 4 e 5 debbono essere adeguatamente
prolungati.
8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i
termini previsti nei commi 1 e 4, le amministrazioni giudicatrici possono
stabilire:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a
quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data
di spedizione della lettera d'invito.
9. Nei casi di cui al comma 8 l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel
bando di gara, le ragioni d'urgenza che giustificano l'abbreviazione dei
termini; il termine di cui al comma 6 può, in tali casi, essere ridotto a
quattro giorni.
10. La domanda di partecipazione alle gare può effettuarsi, oltre che per
lettera, anche con telegramma, telescritto, telefono o telecopia; in tali
ipotesi essa è comunque confermata con lettera da spedirsi non oltre il termine
di cui al comma 1.
11. Nei casi di cui al comma 8 le domande di partecipazione alle gare e gli
inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi
possibili; quando le domande vengono fatte mediante telegramma, telescritto,
telefono o telecopia esse devono essere confermate con lettera spedita prima
della scadenza del termine di cui alla lettera a) dello stesso comma 8.
Art. 11. Raggruppamenti di imprese.
1. L'applicazione delle disposizioni sui raggruppamenti di imprese contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (5), è estesa agli appalti di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Art. 12. Esclusione dalla partecipazione alle gare.
1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in
Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (6), e successive
modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle disposizioni sull'esclusione
dalla partecipazione alle gare, contenute nell'art. 11 del decreto legislativo
24 luglio 1992, n. 358 (5), è estesa agli appalti di cui all'allegato 1 al
presente decreto.
2. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in
cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di
cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni
nazionali che non consentono l'esecuzione di tale prestazione da parte delle
medesime; tuttavia, a esse può essere richiesto di indicare, nell'offerta o
nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle
persone che effettuano la prestazione del servizio stesso.
Art. 13. Capacità economica e finanziaria.
1. L'applicazione delle disposizioni concernenti il possesso della capacità economica e finanziaria, contenute nell'art. 13 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (7), è estesa agli appalti di cui all'allegato 1 al presente decreto e tiene conto dei servizi esperiti dalle imprese concorrenti.
1. La dimostrazione delle capacità tecniche dei
concorrenti, negli appalti di cui all'allegato 1, può essere fornita mediante:
a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati,
dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni
o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a
privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o,
in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o
dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti
concretamente responsabili della prestazione di servizi;
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo,
o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di
qualità;
d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il
numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti,
compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del
servizio e delle misure adottate per garantire la qualità;
f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un
organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente,
allorché il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere,
eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di
produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle
misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
g) l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda,
eventualmente, subappaltare.
2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel
bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e
requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono
eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti
tecnici e commerciali.
4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di
certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente
osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno
riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie
di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme
europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse
ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di
garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali
certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti.
Art. 15. Iscrizione nei registri professionali.
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani
o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare
la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini
professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia,
può essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel
paese di stabilimento, in uno dei registri professionali o commerciali istituiti
in tale paese, ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea
certificazione attestanti detta iscrizione.
2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato
membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare
autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della
prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice può
richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero
dell'appartenenza a tale organizzazione.
Art. 16. Completamento e chiarimento dei documenti presentati.
1. Nei limiti previsti dagli articoli 12, comma 1, 13, 14, e 15, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 17. Elenchi ufficiali di prestatori di servizi.
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di
prestatori di servizi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per
ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno
permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma
1, certificata dall'autorità che ha istituito l'elenco, costituisce, per le
amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneità alla prestazione dei
servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto,
limitatamente a quanto previsto dagli articoli 14, comma 1, lettera b), e 15 del
presente decreto, nonché dagli articoli 11, comma 1, lettere a), b) e c), e 13,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (8),
estesi agli appalti di cui all'allegato 1 in virtù degli articoli 12 e 13 che
precedono.
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non
possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti
iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva.
4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi
ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di
servizi italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o
dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15; le
amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri
Stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere
presentate le domande d'iscrizione.
5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle
gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia
eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici.
1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione
aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta la parte
dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi.
2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità
dell'appaltatore aggiudicatario.
3. La disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta
nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (9), e successive modifiche e
integrazioni, si applica anche nelle ipotesi di subappalto nel settore degli
appalti pubblici di servizi.
Art. 19. Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.
1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a
indicare, nel capitolato d'oneri, le autorità presso le quali i concorrenti
possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti
disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e
applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice, nel fornire le informazioni di cui al comma
1, chiede ai concorrenti di precisare, senza che ciò osti all'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 25, che nel redigere le offerte hanno tenuto
conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.
Art. 20. Prescrizioni tecniche.
1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 3
sono contenute nei capitolati d'oneri o nei documenti contrattuali relativi a
ciascun appalto.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili
con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono
definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali
che recepiscono norme europee o ad omologazioni tecniche europee oppure a
specifiche tecniche comuni.
Art. 21. Deroghe in materia di prescrizioni tecniche.
1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare
alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, qualora:
a) le norme, le omologazioni tecniche europee o le specifiche tecniche comuni
non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità,
ovvero non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo
soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche
europee o specifiche tecniche comuni;
b) l'applicazione delle norme, delle omologazioni tecniche europee o delle
specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali
incompatibili con le apparecchiature già usate dall'amministrazione
aggiudicatrice, ovvero costi sproporzionati o difficoltà tecniche
sproporzionate, purché venga definita contestualmente e per iscritto una
strategia che consenta il passaggio, entro un determinato periodo di tempo, alle
indicate norme, omologazioni e specifiche;
c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti per esso
inadeguato il ricorso a norme europee, a omologazioni tecniche europee o a
specifiche tecniche comuni già esistenti;
d) l'applicazione dell'art. 20, comma 2, pregiudichi l'attuazione della
direttiva 86/361/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase
del reciproco riconoscimento della omologazione delle apparecchiature terminali
di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre
1986, relativa alla normalizzazione del settore delle tecnologie
dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in
specifici settori relativi a servizi o a prodotti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di quanto previsto nel
comma 1, ne indicano, ogni qualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di
gara oppure nei capitolati d'oneri e ne indicano, in ogni caso, i motivi nella
propria documentazione interna e li comunicano, previa loro richiesta, agli
Stati membri e alla Commissione CE.
3. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di
specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali, di cui sia
riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali fissati dalle direttive
comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste
nelle medesime e, in particolare, secondo le procedure stabilite nella direttiva
89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti da
costruzione;
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in
materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere, nonché di
impiego dei materiali;
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti; in tal caso, deve
essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:
1) norme nazionali che recepiscono norme internazionali riconosciute
dall'Italia;
2) altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
3) qualsiasi altra norma.
4. E' vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto,
l'introduzione, nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, ovvero ottenuti
mediante un particolare procedimento e che abbiano, quindi, l'effetto di
favorire o di escludere determinati prestatori di servizi; è, in particolare,
vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi,nonché l'indicazione di una
origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale indicazione,
accompagnata dall'espressione "o equivalente", è autorizzata quando
l'oggetto del contratto non possa essere descritto diversamente mediante
specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.
Art. 22. Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette.
1. Nella licitazione privata, nell'appalto
concorso e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice sceglie,
tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17,
quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa;
l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione
delprestatore di servizi, nonché sulle informazioni e sulle formalità
necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che
devono essere soddisfatte.
2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione
aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri
minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono
definiti in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che
il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di
norma, a venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati
invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una
concorrenza effettiva.
3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'art. 7, comma 1, il numero dei
candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente
di candidati idonei.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza
discriminazioni, ai cittadini di altri Stati membri che soddisfano i requisiti
necessari, alle stesse condizioni applicate ai cittadini italiani.
Art. 23. Criteri di aggiudicazione.
1. Fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari
servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono
aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
a) unicamente al prezzo più basso;
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad
elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad
esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e
funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il
termine diconsegna o esecuzione, il prezzo (9/a).
2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le
amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel
bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione,
possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.
3. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere, nel bando di gara, che i
concorrenti formulino l'offerta precisando modalità atte ad assicurare, in caso
di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la
stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del
servizio.
4. L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a
favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai
servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel
bando di gara.
5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni
dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al
concorrente che segue nella graduatoria.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro competente per il settore interessato sono stabiliti parametri di
valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b),
volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto
prezzo-qualità.
1. Quando l'aggiudicazione avviene in base
all'art. 23, comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice può prendere
in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano
conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.
2. L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se le varianti
sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi
che esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione.
3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una
variante soltanto perché essa sia stata stabilita con specifiche tecniche
definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a
omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui
all'art. 20, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui
all'art. 21, comma 3, letterea) e b).
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei
commi 1, 2 e 3, non possono respingere una variante soltanto perché
configurerebbe, se accolta, un contratto di forniture anziché un appalto
pubblico di servizi.
Art. 25. Offerte anormalmente basse.
1. Qualora talune offerte presentino carattere
anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice,
prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi
costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di
tutte le spiegazioni ricevute.
2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle
giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o
le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del
servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti
elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.
3. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che
presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle
offerte in aumento.
4. Nella verifica delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto
anche degli oneri eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione
dell'art. 23, comma 3 (9/cost).
Art. 26. Concorsi di progettazione.
1. Le disposizioni che seguono disciplinano i
concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui alla direttiva
93/38/CEE e relative norme nazionali di recepimento.
2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire
all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della
pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e
dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano o un
progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o
senza assegnazione di premi.
3. Le presenti disposizioni si applicano ai concorsi di progettazione
organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di
servizi il cui valore stimato al netto dell'I.V.A. sia pari o superiore:
a) a 200.000 E.C.U. per gli appalti di servizi di cui all'art. 1 del presente
decreto;
b) a 400.000 E.C.U. per gli appalti di servizi di cui all'art. 9, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/38/CEE;
c) a 600.000 E.C.U. per gli appalti di servizi di cui all'art. 9, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/38/CEE.
4. Le presenti disposizioni si applicano, inoltre, a tutti i concorsi di
progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai
concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti non sia inferiore a 200.000
E.C.U. Nel caso di concorsi indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'art.
9, comma 1, lettera a) o lettera b), del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 93/38/CEE, tale valore è portato, rispettivamente, a 400.000 E.C.U. e
a 600.000 E.C.U.
5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di
progettazione pubblica un bando di concorso.
6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità del
presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione.
7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti
ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio nazionale o
a parte di esso.
8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le
amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e
non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve
garantire un'effettiva concorrenza.
9. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche
indipendenti dai partecipanti al concorso.
10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione
professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve
possedere la stessa qualificazione o una equipollente.
11. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi
pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in
base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6A.
12. L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia
all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee un avviso in merito ai
risultati della procedura, conforme all'allegato 6B; per i concorsi di cui ai
commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto
giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4,
secondo periodo, detto termine è pari a giorni sessanta.
13. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 93/38/CEE si applicano anche con
riguardo ai concorsi di progettazione.
14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva
competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole
necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in
relazione ai settori di applicazione e alla specificità della progettazione,
del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (10),
e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 27. Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE.
1. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici
giorni dal ricevimento della relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i
motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta, nonché il
nome dell'aggiudicatario.
2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo richiedano
per iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione di un
appalto oggetto di una gara ovvero di avviare una nuova procedura; essa comunica
tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui all'art. 23,
comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione
CE il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.
4. Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale
contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
b) l'oggetto e il valore dell'appalto;
c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;
d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta
e, se nota, la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi;
f) le circostanze che, ai sensi dell'art. 7, giustificano il ricorso alla
trattativa privata.
5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua
richiesta, alla Commissione CE.
6. Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla
Commissione CE, dietro sua richiesta, le ragioni che l'hanno indotta ad
utilizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a).
7. Ogni accordo internazionale concluso con le modalità di cui all'art. 5,
comma 2, lettera m), n. 1), è comunicato alla Commissione CE.
Art. 28. Prospetti statistici.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici redigono e
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 luglio di ogni anno, un
prospetto statistico recante il numero ed il valore degli appalti di servizi da
esse aggiudicati e disciplinati dal presente decreto, distinguendo,
possibilmente, secondo le procedure, le categorie di servizi e la nazionalità
del soggetto aggiudicatario; nel caso delle procedure negoziate, suddivise
secondo l'art. 7, commi 1 e 2, dovrà essere, inoltre, precisato il numero e il
valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro o Paese terzo.
2. A partire dal 31 ottobre 1995 e con cadenza biennale il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione alla Commissione
CE dei prospetti statistici di cui al comma
1. Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE - Euratom n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
Art. 30. Procedure di ricorso.
1. Le disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario contenute negli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (11), sono estese agli appalti disciplinati dal presente decreto.
Art. 31. Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
1. Le leggi delle regioni, nelle materie di
propria competenza, devono rispettare le disposizioni contenute nel presente
decreto per quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di operatività,
nonché in materia di procedure di aggiudicazione, di forme di pubblicità, di
termini procedurali, di riunione di imprese, di requisiti soggettivi di
partecipazione, di iscrizione nei registri professionali e negli elenchi
ufficiali di prestatori di servizi, di subappalto, di prescrizioni tecniche non
discriminatorie, di scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette, di
criteri d'aggiudicazione, di varianti, di verifica delle offerte anomale, di
concorso di progettazione, di adempimenti procedurali e di comunicazione agli
organi della CE, di rilevazioni statistiche.
2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e
le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Gli allegati da 1 a 7 sono parte integrante del presente decreto.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
| Cat. | DENOMINAZIONE | riferimento della CPC |
| 1. |Servizi di manutenzione e riparazione |
6112, 6122, | | 633, 886 |
| 2. |Servizi di trasporto terrestre [1], inclusi i servizi con furgoni
blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta
| 3. |Servizi di trasporto aereo di passeggeri salvo le merci, escluso il
trasporto di posta | 7321) |
| 4. |Trasporto di posta per via terrestre e aerea | 71235 | 7321 |
| 5. |Servizi di telecomunicazione [2] | 752 |
| 6. |Servizi finanziari | ex 81, 812, |
| | a) servizi assicurativi | 814 |
| | b) servizi bancari e finanziari [3] |
| 7. |Servizi informatici ed affini | 84 |
| 8. |Servizi R&S [4] | 85 |
| 9. |Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
| 10. |Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
| 11. |Servizi di consulenza gestionale e affini [5]
| 12. |Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata;
servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di
consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi
| 13. |Servizi pubblicitari | 871 |
| 14. |Servizi di pulizia degli edifici e di | 874, da 82201|
| | gestione delle proprietà immobiliari | a 82206 |
| 15. |Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto
| 16. |Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi
analoghi
[1] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria
18.
[2] Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, diradiotelefonia, di
radioavviso senza trasmissione di parola,nonché i servizi di trasmissione via
satellite.
[3] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita ed al trasferimentodi titoli o di altri strumenti
finanziari, nonché dei serviziforniti da banche centrali.
[4] Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca esviluppo diversi da
quelli di cui beneficiano esclusivamentele amministrazioni per loro uso
nell'esercizio della propriaattività, nella misura in cui la prestazione di
servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.
[5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
| Cat. | DENOMINAZIONE | riferimento della CPC |
| 17. |Servizi alberghieri e di ristorazione | 64
|
| 18. |Servizi di trasporto per ferrovia | 71|
| 19. |Servizi di trasporto per via d'acqua | 72 |
| 20. |Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
| 21. |Servizi legali | 861 |
| 22. |Servizi di collocamento e reperimento di personale
| 23. |Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con
furgoni blindati
| 24. |Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
| 25. |Servizi sanitari e sociali | 93 |
| 26. |Servizi ricreativi, culturali e sportivi | 96 |
| 27. |Altri servizi
DEFINIZIONI DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
Ai fini del presente decreto si intende per:
1. "specifiche tecniche": l'insieme delle prescrizioni d'ordine
tecnico, contenute in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le
caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura
e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il
prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati
dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i
livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i
requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto
riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed
i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Esse
comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di
determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di
accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche di costruzione come
pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in
grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in
relazione all'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono;
2. "norme": le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea
di massima obbligatoria, approvate da un ente di normalizzazione riconosciuto ai
fini di un'applicazione ripetuta e continua;
3. "norme europee": le norme approvate dal Comitato europeo per la
standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(Cenelec) in quanto "norme europee (EN)" ovvero "documenti
d'armonizzazione (HD)", in base alle regole comuni di queste
organizzazioni, ovvero dall'Istituto europeo delle norme per le
telecomunicazioni (ETSI - European Telecomunication Standards Institute) in
quanto "norme europee per le telecomunicazioni (ETS)";
4. "omologazione tecnica europea": la valutazione tecnica favorevole
dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai
requisiti essenziali per la realizzazione di opere, in funzione delle
caratteristiche intrinseche del prodotto stesso e di determinate condizioni
d'applicazione e d'impiego. L'omologazione europea è rilasciata da un organismo
designato a questo scopo dallo Stato membro;
5. "specifiche tecniche comuni": le specifiche tecniche stabilite
conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri per garantire
un'applicazione conforme in tutti gli Stati membri, e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee;
6. "requisiti essenziali": i requisiti riguardanti la sicurezza, la
salute e determinati altri aspetti d'interesse generale che l'opera può
soddisfare.
MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARAA. PREINFORMAZIONE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e, qualora non coincidano con
i primi, del servizio al quale possono esser richieste informazioni aggiuntive.
2. Appalti complessivi che s'intendono aggiudicare in ciascuna delle categorie
di servizi di cui all'allegato 1.
3. Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni
categoria.
4. Altre informazioni.
5. Data d'invio dell'avviso.
6. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
B. PROCEDURE APERTE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
2. Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia
riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative;
b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in
causa;
c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio.
5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di
presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. All'occorrenza soppressione delle varianti.
7. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio.
8. a) Denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venir richiesti i
documenti del caso;
b) Termine ultimo per la richiesta di tali documenti;
c) All'occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per tali
documenti.
9. a) Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte;
b) Data, ora e luogo dell'apertura.
10. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.
11. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni in materia.
12. All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di
carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
14. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
15. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro
classificazione per ordine d'importanza. I criteri diversi da quello del prezzo
più basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.
16. Altre informazioni.
17. Data d'invio del bando.
18. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
C. PROCEDURE RISTRETTE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
2. Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia
riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative;
b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in
causa;
c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio.
5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di
presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un
massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7. Eventuale divieto di varianti.
8. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio.
9. Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10. a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
c) Indirizzo al quale vanno inviate;
d) Lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11. Termine entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte.
12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.
13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché
informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di
carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro
classificazione in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino
nell'invito a presentare offerte.
15. Altre informazioni.
16. Data d'invio del bando.
17. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
D. PROCEDURE NEGOZIATE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
2. Categoria del servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia
riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative;
b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in
causa;
c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio.
5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di
presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un
massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7. Eventuale divieto di varianti.
8. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio.
9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10. a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
c) Indirizzo al quale vanno inviate;
d) Lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
12. Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie a valutare le condizioni minime di
carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
13. Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi già selezionati
dall'amministrazione aggiudicatrice.
14. Altre informazioni.
15. Data d'invio del bando.
16. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
17. Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
E. APPALTI AGGIUDICATI
(avviso di postinformazione)
1. Nome ed indirizzo dell'amministrazione.
2. Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non
preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale
procedura (articolo 7, comma 2).
3. Categoria del servizio e descrizione.
Numero di riferimento CPC.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6. Numero di offerte ricevute.
7. Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi.
8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a
terzi.
10. Altre informazioni.
11. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee.
12. Data d'invio dell'avviso.
13. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
14. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 2, accordo
dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo
8, comma 3).
(art. 10, comma 3)
MODELLO DI LETTERA D'INVITO
La lettera d'invito contiene almeno:
a) se del caso, l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il
capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale
domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve
essere eventualmente versata per ottenere detti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere
spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle
dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma degli articoli 13 e 14
oppure a completamento delle informazioni ivi previste (punto 13 degli allegati
4B, 4C, e punto 12 dell'allegato 4D).
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
A. BANDI DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE
1. Nome, indirizzo telegrafico, numeri di
telefono, telex e telefax dell'amministrazione e del servizio al quale possono
venir richiesti i documenti del caso.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei
progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
a) numero previsto di partecipanti;
b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
c) criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti;
d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Eventuale indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad una
particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati.
9. Indicazione del fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per
le amministrazioni o per i soggetti aggiudicatori.
10. Se del caso, numero e valore dei premi in palio.
11. Se del caso, indicazione particolareggiata degli importi pagabili a tutti i
partecipanti.
12. Indicazione del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto
all'aggiudicazione di eventuali contratti complementari o, nel caso di cui
all'art. 26, commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, di eventuali appalti
volti a dar
seguito al progetto.
13. Altre informazioni.
14. Data d'invio del bando.
15. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
B. RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
2. Descrizione del progetto.
3. Numero totale dei partecipanti.
4. Numero dei partecipanti esteri.
5. Vincitori del concorso.
6. Se del caso, premi assegnati.
7. Altre informazioni.
8. Riferimento del bando di concorso di progettazione.
9. Data d'invio dell'avviso.
10. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ART. 2
Università statali, istituti universitari di Stato, consorzi per i lavori di sistemazione delle università.
Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori
astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici.
Enti di sviluppo agricolo.
Istituzioni di assistenza e di beneficenza di qualsiasi tipo.