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In attesa di pubblicare il testo del decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 maggio 2001, che prevede la istituzione delle sezioni stralcio nei Tribunali amministrativi regionali ed introduce varie norme concernenti i magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato, riportiamo qui di seguito il comunicato della Presidenza del Consiglio ed il testo dei disegni di legge che sarebbero stati trasfusi nel decreto legge governativo.
Anche se l'istituzione di sezioni stralcio è da condividere (fu auspicata da chi scrive queste note all'indomani dell'approvazione definitiva della L. n. 205/2000: v. il commento pubblicato in questa rivista elettronica Verso un nuovo processo amministrativo), l'impiego dello strumento del decreto legge - specie dopo delle elezioni politiche che hanno determinato un cambiamento della maggioranza - non sembra rispettoso della prassi costituzionale che impone al Governo dimissionario di occuparsi dell'ordinaria amministrazione.
Inoltre non si vedono le ragioni di particolare necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di un decreto legge; in ogni caso, anche se tali ragioni fossero state ritenute sussistenti, esse avrebbero imposto l'adozione di un decreto legge ben prima della fine della legislatura (v. l'articolo di A. Cherchi, Sezioni stralcio in soccorso dei Tar, pubblicato ne Il Sole 24Ore di oggi e riportato nella rassegna stampa della presente rivista, nel cui contesto si riportano le perplessità manifestate in proposito dal Presidente dell’Associazione nazionale magistrati, il quale ricorda come i magistrati ordinari erano, in un primo tempo, fra i destinatari del disegno di legge, perché vi era stata inserita una norma sulla perequazione retributiva con la magistratura amministrativa e contabile. Avevano, però, rinunciato di fronte alla prospettiva di trasferire tutto in un decreto legge).
Infine non si comprendono le ragioni di necessità ed urgenza che giustificherebbero l'adozione di un decreto legge nel quale sarebbero state ricomprese (anzi, per usare un termine del comunicato della Presidenza del Consiglio, col quale sarebbero state "recuperate") anche norme che riguardano il trattamento retributivo e la carriera dei magistrati (v. in particolare l'art. 3 del ddl sottoriportato).
Chi scrive non ama far congetture. Nè comunque il comunicato della Presidenza del Consiglio ci spiega le ragioni per le quali si è ritenuto di far ricorso, col Governo non solo dimissionario ma anche battuto alle elezioni, ad un decreto legge, che dovrebbe essere sottoposto all'immediato esame di Commissioni parlamentari che ancora non esistono ed all'approvazione entro 60 giorni di un Parlamento che ancora non si è nemmeno insediato (è stato convocato in prima seduta solo per il 30 maggio p.v.).
Sta di fatto che i problemi dei magistrati amministrativi sono stati ritenuti così rilevanti da imporre il ricorso alla decretazione di urgenza.
Dispiace comunque che il decreto in questione, così poco rispettoso delle forme, riguardi una categoria che istituzionalmente è chiamata ad assicurare proprio il rispetto delle procedure previste (G.V., 18-05-2001)
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COMUNICATO STAMPA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi (17 maggio 2001), alle ore 16,55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Giuliano Amato.
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Enrico Micheli.
Il Consiglio ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio, Amato e del Ministro per la Funzione Pubblica, Bassanini, un decreto-legge che recupera talune disposizioni di due disegni di legge governativi, la cui definitiva approvazione è mancata soltanto per la chiusura della legislatura:
- atto Senato n.4961, per la parte relativa ai giudizi pendenti presso la giustizia amministrativa (approvato dal solo Senato);
- atto Camera n.6561 octies, per la parte relativa alla organizzazione della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato (approvato dalla sola Camera).
In particolare, il decreto istituisce 28 sezioni stralcio di primo e secondo grado, per smaltire soprattutto l’ingente numero di controversie in tema di pubblico impiego. Alle sezioni saranno addetti, oltre ai magistrati amministrativi, 120 giudici onorari, di età non superiore ai 75 anni, prescelti tra magistrati a riposo, professori universitari di materie giuridiche, funzionari di organi costituzionali. Il decreto autorizza inoltre appositi concorsi per potenziare gli organici di magistratura e del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei TAR.
Quanto alla Corte dei conti ed all’Avvocatura dello Stato, il decreto incrementa l’organico dei magistrati di 30 unità per le esigenze delle Sezioni regionali della Corte, nonché quello degli avvocati, dei procuratori e del personale amministrativo dell’Avvocatura, sempre in funzione del rapido smaltimento delle controversie pendenti.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII
4961
Attesto che la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione), l’8 marzo 2001, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo:
Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa
Art. 1.
(Sezioni stralcio)
1. Al fine di accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi di giustizia amministrativa e di consentire l’immediata applicazione delle disposizioni di cui alla legge 21 luglio 2000, n. 205, sono istituite, per la durata di cinque anni, sezioni stralcio, nella misura di tre sezioni per il Consiglio di Stato, di una sezione per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e di venticinque sezioni per i Tribunali amministrativi regionali, articolate in uno o più collegi giudicanti ai sensi del comma 6.
2. Sono rimessi alle sezioni stralcio i ricorsi depositati in primo e secondo grado concernenti le controversie di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1º gennaio 1994.
3. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono scelti, purché di età non superiore ai settantadue anni all’atto della nomina, tra le seguenti categorie:
a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati dello Stato, avvocati con venti anni di esercizio professionale svolto particolarmente innanzi agli organi di giustizia amministrativa, a riposo e comunque non iscritti all’albo professionale;
b) professori universitari in materie giuridiche pubblicistiche e amministrative, a riposo ovvero, se non svolgono la professione forense, in congedo o in aspettativa o in posizione di fuori ruolo;
c) dirigenti con specifica competenza giuridico-amministrativa appartenenti alle amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome e funzionari della carriera direttiva degli organi costituzionali, a riposo, muniti di laurea in giurisprudenza.
4. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. I medesimi magistrati non possono fare parte delle sezioni ordinarie né sostituire i magistrati amministrativi in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, neppure per il compimento di singoli atti.
5. In fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo, e comunque entro il primo anno successivo all’istituzione di ciascuna sezione stralcio, in caso di effettiva necessità e per sopperire alla temporanea insufficienza del numero dei magistrati onorari, possono altresì comporre le sezioni stralcio, in misura non superiore a una unità oltre al Presidente, secondo criteri di rotazione, a domanda, magistrati in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali che non hanno ritardi nell’espletamento delle funzioni presso le sezioni di appartenenza e che, per tutto il periodo di assegnazione alla sezione stralcio, non svolgano attività diverse da quelle di ufficio. In tale caso, per i magistrati in servizio l’ulteriore carico di lavoro presso le sezioni stralcio è pari a due terzi di quello stabilito per i magistrati onorari.
6. Ogni sezione stralcio è presieduta da un magistrato amministrativo, in servizio da almeno cinque anni, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, adibito a tale funzione in via esclusiva e senza retribuzione o compensi aggiuntivi. Ogni collegio giudicante delle sezioni stralcio è composto da tre membri in primo grado e da cinque membri in grado di appello.
7. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati:
a) le modalità per la nomina dei componenti delle sezioni stralcio, che devono risiedere nelle province in cui operano le stesse sezioni;
b) i criteri per la fissazione dei compensi spettanti ai componenti delle sezioni stralcio, escluso il presidente, commisurati al numero delle udienze e all’effettiva definizione delle controversie, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 5,6 miliardi di lire annue;
c) i criteri per la determinazione, in rapporto al numero dei ricorsi pendenti di cui al comma 2, del numero delle sezioni stralcio e dei collegi giudicanti presso i Tribunali amministrativi regionali e quelli per la relativa attivazione;
d) le misure volte ad assicurare lo snellimento delle procedure e l’accelerazione dei giudizi anche mediante l’utilizzazione di modulistica semplificata per gli atti processuali e di procedure informatizzate;
e) le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.
8. I compensi previsti alla lettera b) del comma 7 sono cumulabili con i trattamenti retributivi, pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
9. Il numero dei magistrati onorari di cui al comma 3 è stabilito fino a un numero massimo di centosessanta unità.
Art. 2.
(Potenziamento degli organici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata dall’articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di quattro unità, quello dei consiglieri di Stato di undici unità, quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali di trenta unità. A decorrere dal 1º ottobre 2003 il numero dei consiglieri di Stato e quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali è ulteriormente aumentato, rispettivamente, di sette e di trenta unità.
2. La dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è aumentata, a decorrere dal 1º gennaio 2002, di centoventi unità, da ascriversi all’area di inquadramento C, posizione funzionale C1, prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri per il quadriennio 1998-2001, e di ulteriori sessanta unità, da ascriversi all’area di inquadramento B, posizione funzionale B1.
3. Ottanta unità del contingente di cui al comma 2 sono addette, con qualifica di assistente giudiziario, alle sezioni, anche interne, degli organi di giustizia amministrativa, ad eccezione delle sezioni stralcio, e sono adibite in prevalenza, secondo le indicazioni del presidente della sezione, alla collaborazione con il presidente nella formazione dei ruoli d’udienza e alla cooperazione dei magistrati, consistente in particolare in compiti di verifica della corretta e completa formazione del fascicolo di ufficio. Ulteriori quaranta unità del medesimo contingente sono adibite, con qualifica di assistente informatico, a mansioni e compiti inerenti all’informatizzazione dei processi e delle strutture giudiziarie e alla assistenza ai magistrati nella utilizzazione delle attrezzature informatiche.
4. Alla provvista di ulteriori unità di personale, con mansioni di assistente giudiziario, si può provvedere, senza oneri a carico dello Stato, mediante convenzioni con università o istituti di ricerca che prevedano l’assegnazione temporanea alle predette mansioni di ricercatori o dottorandi di ricerca in materie giuridiche e informatiche.
5. Le assunzioni derivanti dall’aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del personale in servizio, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
6. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, può disporre l’utilizzazione in via esclusiva fino a un massimo di tre magistrati amministrativi per le esigenze di sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa.
Art. 3.
(Riordino delle qualifiche e perequazione della retribuzione della magistratura
ordinaria)
1. Al fine dell’aggiornamento del trattamento economico dei magistrati ordinari, da effettuarsi eventualmente anche mediante abbreviazione del periodo di permanenza nelle relative qualifiche, nonché al fine del riordino delle carriere, da realizzarsi mediante la previsione di criteri basati sul merito, la professionalità, la produttività e l’aggiornamento professionale, anche su materie non contemplate tra quelle di concorso, e per l’attuazione di quanto disposto dal comma 2, è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 95 miliardi per l’anno 2002 e di lire 95 miliardi a decorrere dall’anno 2003.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2002, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce «magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)» e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce «magistrati di tribunale». Nel secondo comma dell’articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».
3. La disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsione di arretrati.
4. Gli effetti economici conseguenti all’applicazione delle presenti disposizioni operano previa riduzione di corrispondenti importi attribuiti a titolo di riallineamenti stipendiali ai sensi delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Identico criterio si applica, altresì, con riferimento all’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la parte relativa al personale di magistratura.
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in lire 2.200 milioni per l’anno 2001, in lire 111.420 milioni per l’anno 2002 e in lire 125.360 milioni a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.200 milioni per l’anno 2001, lire 32.420 milioni per l’anno 2002 e lire 40.660 milioni per l’anno 2003, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2002 e lire 3.700 milioni per l’anno 2003, l’accantonamento relativo al Ministero della sanità e, quanto a lire 69.000 milioni per l’anno 2002 e lire 81.000 milioni a decorrere dall’anno 2003, mediante utilizzo delle entrate rivenienti dalla adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con la istituzione di nuovi giochi, concorsi pronostici e scommesse.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
IL PRESIDENTE
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 5007
DISEGNO DI LEGGE
risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 5 ottobre 2000, degli articoli 10, 11, 13, 14, 17 e 20 del disegno di legge n. 6561-bis
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(D’ALEMA)
e dal Ministro per la funzione pubblica
(PIAZZA)
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(AMATO)
(V. Stampato Camera n. 6561-octies)
approvato dalla Camera dei deputati il 20 febbraio 2001
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 febbraio 2001
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Disposizioni in materia di organizzazione e razionalizzazione dell’Avvocatura dello Stato, della Corte dei conti e di altre strutture e organismi pubblici
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DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL’AVVOCATURA DELLO STATO E DI ADEGUAMENTO DELLE NORME SUL FORO DELLO STATO
Art. 1.
(Attività consultiva dell’Avvocatura
dello Stato)
1. Il parere dell’Avvocatura dello Stato, in caso di specifica richiesta del Ministro o dell’organo di vertice dell’istituzione o ente patrocinati, è sempre reso nelle forme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1979, n. 103.
2. Alle riunioni del comitato di cui agli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1979, n. 103, l’amministrazione, istituzione o ente, patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, sono ammessi a partecipare, con funzione referente.
Art. 2.
(Delega al Governo per la organizzazione e la razionalizzazione dell’Avvocatura dello Stato, nonchè per l’emanazione di un testo unico)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino delle funzioni e dell’organizzazione dell’Avvocatura dello Stato, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato:
a) ridefinire e riordinare le ipotesi nelle quali le amministrazioni, istituzioni o enti patrocinati dall’Avvocatura dello Stato possono essere rappresentati in giudizio da propri funzionari, disciplinando le relative modalità di intesa con l’Avvocatura dello Stato, in modo da conseguire l’ottimizzazione delle risorse professionali di quest’ultima e da salvaguardare l’unità di indirizzo nella gestione del contenzioso;
b) prevedere l’autonomia finanziaria dell’Avvocatura dello Stato nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata «Avvocatura dello Stato», nell’ambito del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da determinare ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, incrementato da entrate di sua pertinenza, in relazione alle quali saranno previste forme articolate di incentivazione del personale amministrativo;
c) prevedere che, per gli enti pubblici cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, l’ammissione al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato avvenga, anche in base a regolamentazione convenzionale del relativo rapporto professionale, in maniera da assicurarne lo svolgimento secondo criteri unitari;
d) adeguare lo stato giuridico degli avvocati e procuratori dello Stato alla vigente disciplina della professione forense e della magistratura, fermi restando i princìpi di equiparazione ai magistrati dell’ordine giudiziario e del doppio grado di concorso;
e) prevedere la disciplina da applicare, in via transitoria, in materia di rappresentanza in giudizio e di consulenza nei casi di trasferimento di funzioni statali a regioni, nonchè nei casi di trasformazione in enti privati di enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato;
f) prevedere e disciplinare l’esercizio, da parte dell’Avvocatura dello Stato, di funzioni di coordinamento delle attività nelle materie di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in modo da garantire l’unità di indirizzo nelle relative controversie, nonchè funzioni di raccordo di amministrazioni, istituzioni o enti patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, finalizzate all’uniforme applicazione dei princìpi costituzionali, della normativa europea e della legislazione nazionale;
g) determinare le forme e i modi di valutazione dei casi nei quali per un conflitto di interesse emergente o potenziale le autorità indipendenti, le regioni, gli enti pubblici e gli enti privati di cui alla lettera e), di norma patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, non si avvalgono del patrocinio stesso;
h) definire le ipotesi nelle quali organi e dipendenti dei soggetti giuridici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato sono ammessi alla difesa e rappresentanza da parte di quest’ultima, nei giudizi civili e penali, con esclusione delle ipotesi di concreto conflitto di interesse, anche anticipatamente valutato;
i) istituire un ufficio nella provincia autonoma di Bolzano, in considerazione delle speciali disposizioni in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei procedimenti giudiziari.
2. Nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi dettati dal comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1, uno o più decreti legislativi integrativi o correttivi.
3. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative sull’Avvocatura dello Stato.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono deliberati dal Consiglio dei ministri e sono trasmessi, con apposita relazione, cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dall’assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in assenza del parere.
Art. 3.
(Dotazioni organiche e funzionali
dell’Avvocatura dello Stato)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quarantacinque e venti unità da reclutare nella misura di trenta avvocati e venti procuratori nell’anno 2002 e quindici avvocati nell’anno 2003. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, come sostituita dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, è conseguentemente sostituita dalla tabella di cui all’allegato alla presente legge.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1 la dotazione organica del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato è aumentata nella misura complessiva di sessanta unità da reclutare nella misura di trenta unità nell’anno 2002 e trenta unità nell’anno 2003.
3. La copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato potrà avvenire fino al raggiungimento di complessive quattrocentoventi e quattrocentotrentacinque unità rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.
4. Nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla legge di bilancio, l’Avvocatura dello Stato è autorizzata, secondo criteri di autonomia gestionale, ad assumere, con contratti a tempo determinato, le unità di personale amministrativo occorrenti al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività istituzionale.
5. È autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni per l’anno 2002 per l’acquisto di strumenti informatici e di funzionamento occorrenti all’attività dell’Avvocatura dello Stato.
6. Nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell’articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l’obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell’ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purchè dalla copia fotoriprodotta risultino l’indicazione e la sottoscrizione dell’estensore dell’atto originale.
7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.133 milioni per l’anno 2002 e in lire 11.713 milioni a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Patrocinio legale della Società
Poste italiane)
1. Gli affari contenziosi affidati dall’Ente Poste italiane e dalla Società Poste italiane spa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, all’Avvocatura dello Stato permangono alla stessa fino alla loro conclusione definitiva. Il relativo esercizio del patrocinio e lo svolgimento dell’attività consultiva da parte del predetto organo legale sono regolati su base convenzionale.
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELLA CORTE DEI CONTI
Art. 5.
(Requisiti per il concorso a referendario della Corte dei conti)
1. All’articolo 12, primo comma, lettera d), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, le parole: «almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro anni».
2. All’articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificato dall’articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: «Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».
Art. 6.
(Personale della Corte dei conti)
1. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici regionali della Corte dei conti, il Consiglio di presidenza della stessa Corte è autorizzato a provvedere alle esigenze del personale di magistratura, ove non risultino presentate domande in numero sufficiente in due successive procedure concorsuali ritualmente bandite, a mezzo di trasferimenti di ufficio, di durata non superiore a due anni, rinnovabile su disponibilità degli interessati.
2. Ai magistrati trasferiti di ufficio in sedi regionali dichiarate disagiate all’inizio di ogni anno dal Consiglio di presidenza, possono essere applicate, in quanto compatibili e secondo modalità stabilite in via generale dallo stesso Consiglio di presidenza, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di permanenza nelle sedi stesse.
3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio della Corte dei conti.
4. Ai magistrati trasferiti d’ufficio in sedi regionali non riconosciute disagiate compete, durante la permanenza in tali sedi e in ogni caso per un periodo non superiore al biennio, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RAZIONALIZZAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DI STRUTTURE E ORGANISMI PUBBLICI
Art. 7.
(Compiti del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura)
1. All’articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica e al comma 1, all’alinea, le parole: «Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura»;
b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un contributo a carico del bilancio dello Stato da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’interno pari a lire 15 miliardi per l’anno 2001, lire 18 miliardi per l’anno 2002 e lire 35 miliardi per l’anno 2003. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;»;
c) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell’articolo 644, sesto comma, del codice penale;
c-ter) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati».
2. Sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 11 dell’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3. All’articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di corresponsione dei compensi e dei rimborsi delle spese ai componenti del Comitato di cui al comma 1 ed ai funzionari con compiti di segreteria. Le relative spese sono poste a carico del Fondo unico di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura».
4. Dopo l’articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 19-bis - (Compiti del Commissario). – 1. Al Commissario di cui all’articolo 19 è attribuito il coordinamento, anche operativo, su tutto il territorio nazionale, delle iniziative e di ogni altra attività svolta nel settore della lotta al racket e all’usura dalle amministrazioni dello Stato e da ogni altro ente interessato, ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza.
2. Per la finalità di cui al comma 1, il Commissario, sulla base di apposito monitoraggio, adotta gli indirizzi e le misure occorrenti e propone alle competenti autorità l’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.
3. Il Commissario cura, altresì, in adempimento delle direttive di Governo, ogni azione di coordinamento, anche a livello internazionale, con gli organismi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite e con altri organismi internazionali, ferme restando le competenze del Ministro degli affari esteri e del Ministro per le politiche comunitarie.
4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le condizioni e le modalità per la corresponsione del compenso al Commissario.
5. Il Commissario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell’interno, e composta anche da magistrati già collocati fuori ruolo e da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti indicati al comma 1, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell’interno».
5. Al maggiore onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 3, valutato in lire 15 miliardi per l’anno 2001, in lire 18 miliardi per l’anno 2002 e in lire 35 miliardi per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al maggiore onere derivante dall’attuazione del comma 4, determinato nel limite massimo di lire 520 milioni a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
(Interventi per agevolare la funziona-
lità delle Forze di polizia)
1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche delle Forze di polizia, anche attraverso la maggiore mobilità del personale con incarichi di direzione o comando, i programmi di cui al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, possono comprendere specifici piani per incrementare le disponibilità di alloggio delle Amministrazioni interessate.
2. L’esecuzione di uno o più piani di cui al comma 1, per assicurare la disponibilità anche temporanea di alloggi al personale di cui al medesimo comma 1, può essere affidata, con convenzioni di durata compresa nel programma finanziario relativo ai piani stessi, ad investitori immobiliari pubblici e privati, ovvero ad istituti di credito dotati di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare e dell’amministrazione del patrimonio. Per la medesima finalità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 29, commi 2 e 3, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nell’ambito delle disponibilità finanziarie stanziate nell’ambito dei programmi di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 9.
(Proroga degli incarichi di cui all’articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496)
1. Gli incarichi di cui al comma 4 dell’articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall’articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, possono essere rinnovati per la durata di due anni, prorogabili per ulteriori due anni.
Allegato
(articolo 3, comma 1)
«TABELLA A
Ruolo organico degli avvocati
e procuratori dello Stato
Numero
Qualifiche
dei posti
Avvocato Generale dello Stato 1
Avvocati dello Stato 344
Procuratori dello Stato 90
435»
IL PRESIDENTE