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DISEGNO DI LEGGE N. 4961 (atti Senato) - Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa (assegnato alla 1^ Affari Costituzionali in sede referente in data 31 Gennaio 2001. Assegnazione annunciata nella seduta n.1014 del 1 Febbraio 2001.Pareri della 2^ Giustizia; 5^ Bilancio).
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri
(AMATO)
e del Ministro per la funzione pubblica
(BASSANINI)
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(VISCO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2001
———–
Disposizioni per accelerare la definizione
delle controversie
pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa
———–
Art. 1.
(Sezioni stralcio)
1. Al fine di accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi di giustizia amministrativa e di consentire l’immediata applicazione delle disposizioni di cui alla legge 21 luglio 2000, n. 205, sono istituite, per la durata di cinque anni, sezioni stralcio, nella misura di due sezioni per il Consiglio di Stato, di una sezione per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e di venticinque sezioni per i Tribunali amministrativi regionali, articolate in uno o più collegi giudicanti ai sensi del comma 5.
2. Sono rimessi alle sezioni stralcio i ricorsi depositati in primo e secondo grado concernenti le controversie di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1º gennaio 1996.
3. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono scelti, purché di età non superiore ai settantacinque anni all’atto della nomina, tra le seguenti categorie:
a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati dello Stato, avvocati di enti pubblici, a riposo;
b) professori universitari in materie giuridiche, a riposo ovvero, se non svolgono la professione forense, in servizio;
c) funzionari della carriera direttiva degli organi costituzionali, in servizio o a riposo, muniti di laurea in giurisprudenza.
4. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. I medesimi magistrati non possono fare parte delle sezioni ordinarie né sostituire i magistrati amministrativi in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, neppure per il compimento di singoli atti.
5. In fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo e, successivamente, in caso di effettiva necessità e per sopperire alla temporanea insufficienza del numero dei magistrati onorari, possono altresì comporre le sezioni stralcio, secondo criteri di rotazione, a domanda, magistrati in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali che non hanno ritardi nell’espletamento delle funzioni presso le sezioni di appartenenza e che, per tutto il periodo di assegnazione alla sezione stralcio, non svolgano attività diverse da quelle di ufficio. In tale caso, per i magistrati in servizio l’ulteriore carico di lavoro presso le sezioni stralcio è pari a due terzi di quello stabilito per i magistrati onorari.
6. Ogni sezione stralcio è presieduta da un magistrato amministrativo in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, adibito a tale funzione in via esclusiva e senza retribuzione o compensi aggiuntivi. Ogni collegio giudicante delle sezioni stralcio è composto da tre membri in primo grado e da cinque membri in grado di appello.
7. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati:
a) le modalità per la nomina dei componenti delle sezioni stralcio;
b) i
criteri per la fissazione dei compensi spettanti ai componenti delle sezioni
stralcio, escluso il presidente, commisurati al numero delle udienze e
all’effettiva definizione delle controversie, nei limiti di una spesa
complessiva non superiore a 5,6 miliardi di lire annue;
c) i criteri per la
determinazione, in rapporto al numero dei ricorsi pendenti di cui al comma 2,
del numero delle sezioni stralcio e dei collegi giudicanti presso i Tribunali
amministrativi regionali e quelli per la relativa attivazione;
d) le misure volte ad
assicurare lo snellimento delle procedure e l’accelerazione dei giudizi anche
mediante l’utilizzazione di modulistica semplificata per gli atti processuali
e di procedure informatizzate;
e) le altre disposizioni
di attuazione del presente articolo.
8. I compensi previsti alla lettera b) del comma 7 sono cumulabili con i trattamenti retributivi, pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
9. Il numero dei magistrati onorari di cui al comma 3 è stabilito fino a un numero massimo di centosessanta unità.
Art. 2.
(Potenziamento degli organici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata dall’articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di cinque unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali di trenta unità. A decorrere dal 1º ottobre 2003 il numero dei consiglieri di Stato e quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali è ulteriormente aumentato, rispettivamente, di sette e di trenta unità.
2. La dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è aumentata, a decorrere dal 1º gennaio 2002, di centoventi unità, da ascriversi all’area di inquadramento C, posizione funzionale C1, prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri per il quadriennio 1998-2001, e di ulteriori sessanta unità, da ascriversi all’area di inquadramento B, posizione funzionale B1.
3. Ottanta unità del contingente di cui al comma 2 sono
addette, con qualifica di assistente giudiziario, alle sezioni, anche interne,
degli organi di giustizia amministrativa, ad eccezione delle sezioni stralcio, e
sono adibite in prevalenza, secondo le indicazioni del presidente della sezione,
alla collaborazione con il presidente nella formazione dei ruoli d’udienza e
alla cooperazione dei magistrati, consistente in particolare in compiti di
verifica della corretta e completa formazione del fascicolo di ufficio.
Ulteriori quaranta unità del medesimo contingente sono adibite, con qualifica
di assistente informatico, a mansioni e compiti inerenti all’informatizzazione
dei processi e delle strutture giudiziarie e alla assistenza ai magistrati nella
utilizzazione delle attrezzature informatiche.
4. Alla provvista di ulteriori unità di personale, con
mansioni di assistente giudiziario, si può provvedere, senza oneri a carico
dello Stato, mediante convenzioni con università o istituti di ricerca che
prevedano l’assegnazione temporanea alle predette mansioni di ricercatori o
dottorandi di ricerca in materie giuridiche e informatiche.
5. Le assunzioni derivanti dall’aumento delle
dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla
programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini
del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del personale in servizio, di
cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
6. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, può disporre
l’utilizzazione in via esclusiva fino a un massimo di tre magistrati
amministrativi per le esigenze di sviluppo del sistema informatico della
giustizia amministrativa.
(Riordino delle qualifiche e perequazione della retribuzione della magistratura ordinaria)
1. Per la ristrutturazione della carriera e del trattamento economico dei magistrati ordinari, da realizzare anche mediante abbreviazione del periodo di permanenza nelle relative qualifiche, e per l’attuazione di quanto disposto dal comma 2, è iscritta nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di lire 19 miliardi per l’anno 2002 e la somma di lire 31 miliardi a decorrere dall’anno 2003.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2002, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce «Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)» e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce «Magistrati di tribunale».
3. La disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsione di arretrati.
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in lire 2,2 miliardi per l’anno 2001, in lire 35,06 miliardi per l’anno 2002 ed in lire 61 miliardi a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2,2 miliardi per l’anno 2001, lire 16,06 miliardi per l’anno 2002 e lire 30 miliardi per l’anno 2003, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 19 miliardi per l’anno 2002 e lire 31 miliardi per l’anno 2003, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Relazione illustrativa
Con la suddetta legge n. 205 del
2000 sono state introdotte, in primo luogo, alcune misure di snellimento del
processo amministrativo: una corsia privilegiata per i giudizi che abbiano
particolare rilevanza sul piano dell’interesse sociale (realizzazione di opere
pubbliche, servizi e forniture; dismissione e privatizzazione di imprese e beni
pubblici; scioglimento dei consigli regionali e degli enti locali, nomina
dell’alta dirigenza); efficaci rimedi sanzionatori contro l’inerzia delle
pubbliche amministrazioni; possibilità per il giudice di decidere
definitivamente la causa fin dal momento dell’udienza stabilita per le misure
cautelari.
Con la legge innanzi detta, poi, si è potuto compiere
un sensibile passo in avanti in materia di semplificazione del criterio
discretivo in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo, concentrando in quest’ultimo tutte le competenze relative a
controversie tra cittadino e pubblica amministrazione, evitando così al
cittadino, danneggiato da una pubblica amministrazione, di doversi rivolgere
prima al giudice amministrativo per far dichiarare illegittimo il comportamento
dell’amministrazione e poi al giudice civile per ottenere il risarcimento del
danno, con costi e tempi insopportabili.
Le novità processuali introdotte con la legge n. 205
del 2000 non potevano non incidere, all’evidenza, sul fronte dei problemi
organizzativi della giustizia amministrativa, in quanto l’indubbia
accelerazione che si sarebbe in tal modo determinata nei tempi di definizione
dei processi si sarebbe sicuramente ripercossa sui carichi lavorativi dei
magistrati, sia di primo sia di secondo grado, il cui numero – sino
all’entrata in vigore della legge citata – era evidentemente commisurato ad
uno schema di processo e a forme di tutela proprie di un modello di stampo
assolutamente tradizionale, come tale non più ritenuto al passo con i tempi.
Questo spiega perché la stessa legge n. 205 del
2000 abbia provveduto (articolo 14) ad un primo limitato aumento del numero dei
magistrati amministrativi e di quello del personale amministrativo destinato ad
operare presso gli uffici giudiziari (tre nuovi posti di presidente di sezione
del Consiglio di Stato, dieci e sessanta nuove unità, rispettivamente, di
consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali,
quaranta nuove unità di personale amministrativo, da ripartire tra Consiglio di
Stato e Tribunali amministrativi regionali).
Gli interventi migliorativi da ultimo ricordati,
peraltro, si sono calati su un plesso giurisdizionale che, per alcuni aspetti,
rischia di continuare a non essere pronto a rendere una risposta – in termini
di efficienza complessiva – all’altezza delle aspettative.
Causa principale di questo problema, ad un’analisi
ravvicinata, è principalmente l’accumulo, determinatosi nel tempo, di un
numero consistente di ricorsi, soprattutto in materia di impiego presso le
pubbliche amministrazioni: ricorsi afferenti, peraltro, un ambito di materia
ormai non più rientrante – a seguito delle modificazioni apportate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, all’articolo 68 e
seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 –
nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo (trattasi invero di
controversie ormai devolute alla giurisdizione del giudice ordinario).
Causa ulteriore e concomitante è, poi, una riscontrata
persistente insufficienza numerica degli organici del personale di magistratura
e amministrativo, quest’ultimo in particolare necessario proprio in un momento
nel quale il sistema della giustizia amministrativa si avvia altresì ad un
apprezzabile salto qualitativo sul fronte della introduzione di meccanismi di
gestione informatica del processo e delle diverse attività che, sul piano anche
amministrativo, ruotano intorno alla gestione, nel processo, dei fascicoli
d’udienza.
È dunque nel quadro sopra illustrato che si incastona
l’iniziativa ulteriore che, con il presente disegno di legge, il Governo
avverte di dover avviare per ausiliare un importante processo di miglioramento
del servizio della giustizia amministrativa, particolarmente avvertito dalla
società civile e dalle sue più attive componenti produttive.
In dettaglio, il disegno di legge si compone di quattro
articoli.
L’articolo 1 provvede alla temporanea istituzione di
sezioni stralcio presso le principali sedi degli organi di giustizia
amministrativa di primo e secondo grado (Tribunali amministrativi regionali e
Consiglio di Stato). Compito di queste sezioni, in particolare, sarà quello di
procedere nel più breve tempo possibile, e comunque nell’arco di un
quinquennio, allo smaltimento dell’arretrato accumulatosi segnatamente nella
materia del pubblico impiego che, ormai, neppure appartiene più –
relativamente ai giudizi di nuova instaurazione – alla giurisdizione del
giudice amministrativo. Alle medesime sezioni, peraltro, allo stesso fine,
verranno altresì assegnate le controversie avviatesi prima del 1º gennaio 1996
che, proprio perché così risalenti, hanno ormai un tasso di vitalità assai
esiguo, costituendo nondimeno ulteriore materia altrimenti destinata a gravare
sulle attività dei giudici amministrativi.
Scopo evidente della misura in questione è quello di
liberare energie produttive tra i magistrati amministrativi di carriera, utili
per affrontare appropriatamente i nuovi ed impegnativi compiti ad essi riservati
dalle innovazioni processuali introdotte con la legge n. 205 del 2000.
Per la composizione delle sezioni stralcio è previsto
il reclutamento di un numero (non superiore alle centosessanta unità) di
giudici onorari, selezionati appositamente fra categorie di persone
particolarmente qualificate per la loro precedente esperienza professionale e
nel contempo libere di dedicarsi appieno al nuovo compito collaborativo (per la
più parte, invero, i soggetti reclutabili devono essere magistrati, avvocati
dello Stato ovvero avvocati di altri enti pubblici a riposo).
Tuttavia, per imprimere la massima tempestività
nell’avvio del funzionamento delle sezioni stralcio ed elidere così anche i
tempi tecnici occorrenti per la selezione dei giudici onorari ovvero sopperire
alla occasionale necessità di reclutarne di nuovi, è prevista la possibilità
che, eccezionalmente e sussidiariamente, delle sezioni stralcio facciano parte
anche giudici di carriera in servizio, disposti ad assumere un ulteriore carico
lavorativo all’interno delle sezioni stralcio.
La occorrente disciplina di completamento, necessaria
per l’effettivo avvio delle sezioni stralcio e per la definizione dei diversi
criteri generali occorrenti per il loro materiale funzionamento, sarà dettata
con apposito regolamento governativo.
La normativa approntata è peraltro assai flessibile
quanto alla possibilità che le sezioni stralcio (immaginate, in via generale,
in numero di venticinque in primo grado e tre in grado d’appello) possano
essere attivate in numero maggiore all’unità presso quei Tribunali
amministrativi regionali nei quali i carichi di arretrato sono particolarmente
sensibili.
In ogni caso, comunque, è previsto che, al loro
interno, le sezioni stralcio vengano articolate anche in più di un collegio
giudicante.
Relativamente ai compensi, si prevede, nella sostanza,
una retribuzione complessiva di trentacinque milioni di lire annue lorde per
ogni componente di sezione stralcio (le sezioni si compongono di collegi di tre
giudici in primo grado e di cinque in secondo): una misura assai prossima a
quella già prevista per analoghe iniziative normative approntate sul fronte
della giustizia ordinaria, tenuto conto del fatto che, in questa circostanza, il
compenso non è parametrato al numero delle decisioni rese da ciascun giudice di
sezione stralcio, e pertanto esso è insuscettibile di crescere oltre soglie
capaci di essere certe (dal punto di vista degli oneri implicati) soltanto nel
minimo.
Con l’articolo 2, poi, si prevedono misure di
ampliamento degli organici del personale di magistratura e amministrativo, il
primo peraltro destinato ad aumentare soltanto a decorrere dal 1º gennaio 2003
(il reclutamento è invero ripartito in due segmenti, riferiti al 1º gennaio
2003 a al 1º ottobre 2003), ossia in un’epoca ravvicinata al momento nel
quale, esauritosi il termine di operatività delle sezioni stralcio, potranno
conseguentemente liberarsi utili disponibilità finanziarie.
L’aumento di organico del personale amministrativo
(centottanta unità complessive) è distribuito sui due livelli B (sessanta unità
di area B1, in particolare) e C (centoventi unità di area C1, in particolare)
ed implica la creazione di un nuovo profilo professionale (quello del cosiddetto
assistente di studio), destinato ad essere coperto con persone orientate ad
ausiliare particolarmente il personale di magistratura nel disbrigo delle
attività occorrenti per la gestione dei ruoli di udienza.
Parte del personale reclutato, poi, è destinato a
rimpinguare le disponibilità di energie lavorative versate nel settore
dell’informatica.
A questo riguardo, in particolare, ulteriore supporto di
personale particolarmente qualificato potrà venire, senza oneri per lo Stato,
dalla definizione di apposite convenzioni tra gli organi di giustizia
amministrativa e le Università.
Sempre per migliorare l’efficienza della gestione del
servizio informatico del plesso organizzativo dell’intera giustizia
amministrativa, è previsto che unità di personale di magistratura (fino a un
massimo di tre unità) possano venire adibite in via esclusiva alla cura delle
attività occorrenti al coordinamento e al miglioramento di quella gestione.
L’articolo 3 si giustifica col fatto che risulta ormai
esigenza imprescindibile quella di introdurre disposizioni volte ad ottenere un
effetto perequativo riguardante la carriera dei magistrati ordinari, resa ancor
più necessaria da recenti modifiche normative in tal senso intervenute nei
riguardi di altre categorie di pubblici dipendenti, come, da ultimo, quella
dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In particolare emerge la necessità di riequilibrare
sotto qualche aspetto il rapporto tra i tempi di progressione in carriera ed il
corrispondente livello retributivo dei magistrati ordinari rispetto a quelli
delle altre magistrature, che nel tempo si è sempre più divaricato; emerge
altresì la necessità di prevedere un’accelerazione della carriera dei
magistrati ordinari che, nella sua attuale struttura, non sembra tale da
costituire incentivo sufficiente ad un consistente accesso di nuovo personale
particolarmente qualificato, come è invece indispensabile già adesso, ed ancor
più lo sarà se dovrà darsi concreta ed efficace applicazione all’aumento
dell’organico previsto dalla proposta di legge di cui all’atto Camera n. 7377,
in fase di approvazione, recante disposizioni sull’aumento del ruolo organico
e disciplina dell’accesso in magistratura.
L’intervento proposto costituisce solo l’avvio del
programma di riforma appena illustrato, compatibile con le risorse economiche
immediatamente disponibili, e consente per intanto di favorire i magistrati più
giovani, spesso costretti a trasferimenti onerosi in sedi lontane dai loro
luoghi d’origine, modificando le tabelle retributive annesse alla legge 19
febbraio 1981, n. 27, con l’abolizione dell’autonoma classe stipendiale
di magistrato di tribunale dopo tre anni, e l’attribuzione del relativo
stipendio ai magistrati di tribunale fin dalla nomina a tale qualifica.
Il comma 3 dell’articolo 3 prevede che la disposizione
per i magistrati più giovani abbia effetti a decorrere dal 1º gennaio 2002,
senza che da essa derivi il diritto alla corresponsione di arretrati prima di
tale data.
L’articolo 4 reca le occorrenti disposizioni di
copertura finanziaria.
Per i compensi dei componenti delle sezioni stralcio viene fissato un limite di spesa annuo di 5,6 miliardi di lire, con riferimento ad un numero di posti di componente delle sezioni stralcio indicato in centosessanta unità. Conseguentemente il compenso unitario annuo è di lire 35 milioni.
I criteri per
la corresponsione dei compensi saranno stabiliti con apposito regolamento nel
quale si potranno tenere altresì presenti le modalità previste dalla legge 22
luglio 1997, n. 276, concernente l’istituzione delle sezioni stralcio nei
tribunali ordinari.
Per quanto attiene gli
incrementi degli organici, di magistratura e di personale amministrativo,
l’onere relativo è illustrato nel seguente prospetto:
|
Qualifiche |
Unità |
Costo unitario annuo |
Costo annuo complessivo |
|
Presidente di sezione |
5 |
320 milioni |
1.600 milioni |
|
Consigliere di Stato |
17 |
220 milioni |
3.740 milioni |
|
Referendario TAR |
60 |
143 milioni |
8.580 milioni |
|
Magistrati onorari |
160 |
35 milioni |
5.600 milioni |
|
Personale C1 |
120 |
60 milioni |
7.200 milioni |
|
Personale B1 |
60 |
45 milioni |
2.700 milioni |
|
|
|
|
|
|
Totale . . . |
29.420 milioni |
||
Si precisa che i suddetti oneri complessivi risultano determinati come segue:
– per l’anno 2001, in fase di prima applicazione, si prevede la corresponsione dei predetti compensi nel limite di 2 miliardi di lire, tenuto conto del fatto che l’effettivo avvio delle sezioni stralcio non potrà operare per l’intero anno.
Peraltro,
l’avvio delle sezioni stralcio comporterà necessariamente un onere connesso
di funzionamento, stimato, a regime, in lire 580 milioni annue, e per il primo
anno, tenuto conto delle considerazioni innanzi esposte, in lire 200 milioni;
– per l’anno 2002, si
prevede una spesa di lire 9,9 miliardi derivante dall’aumento di organico del
solo personale amministrativo.
In particolare è prevista la
spesa di lire 7,2 miliardi per l’assunzione di n. 120 unità nella
posizione C1 e di lire 2,7 miliardi riferita a n. 60 unità in posizione
B1.
A tale spesa vanno aggiunte lire
5,6 miliardi e lire 0,58 miliardi rispettivamente per le spese a regime dei
compensi ai magistrati onorari e di funzionamento;
– per l’anno 2003, oltre a
tali oneri, si deve tenere conto di 1,6 miliardi di lire per cinque presidenti
di sezione del Consiglio di Stato, di 3,74 miliardi di lire per diciassette
consiglieri di Stato e di 8,58 miliardi di lire per sessanta referendari di
Tribunale amministrativo regionale.
Conclusivamente, l’onere per
il triennio 2001-2003 risulta così determinato:
|
ANNI |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
|||
|
|
(oneri in miliardi di lire) |
||
|
Spese per personale (di magistratura e amministrativo) |
|
9,9 |
23,820 |
|
Compensi (magistrati onorari) |
2 |
5,600 |
5,600 |
|
Spese funzionamento |
0,2 |
0,580 |
0,580 |
|
|
|
||
|
Totale . . . |
2,2 |
16,080 |
30,000 |
L’articolo 3
prevede, al comma 1, l’avvio della ristrutturazione della carriera e del
trattamento economico dei magistrati ordinari, con un onere valutato in lire 19
miliardi per l’anno 2002 e in lire 31 miliardi a decorrere dall’anno 2003.
Ai fini della determinazione
dell’onere relativo al comma 2 si è provveduto alla ricostruzione della
carriera dei magistrati interessati, attribuendo agli stessi il trattamento
economico spettante al magistrato di tribunale alla seconda classe in luogo di
quello spettante al magistrato di tribunale dopo due anni dalla nomina ad
uditore.
Le differenze retributive sono
state determinate come differenza tra la retribuzione spettante in assenza del
presente provvedimento e la retribuzione dovuta in applicazione del
provvedimento stesso.
Sono stati, quindi, individuati
gli oneri a carico dell’amministrazione applicando una percentuale complessiva
del 38,38 per cento (di cui: 24,20 per cento per fondo pensioni, 5,68 per cento
per opera previdenza e 8,5 per cento per IRAP).
L’onere, complessivamente
determinato in lire 18.965.048.723, e meglio specificato nel seguente prospetto
di spesa, viene arrotondato in lire 19 miliardi; la restante disponibilità,
dall’anno 2003, è destinata alle ulteriori iniziative da intraprendere per la
realizzazione delle finalità della norma.
|
Qualifica |
Unità |
Differenze |
Oneri amm. |
Totale |
Totale |
|
Mag. Tribunale |
247 |
21.257.766 |
8.162.569 |
29.430.335 |
7.269.292.644 |
|
Mag. Trib. |
1.851 |
4.566.133 |
1.752.482 |
6.318.615 |
11.695.756.079 |
|
Totale . . . |
18.965.048.723 |
||||
La relativa copertura finanziaria viene assicurata mediante riduzione dell’accantonamento relativo al Ministero della giustizia tenendo presente che gli oneri recati dal disegno di legge di cui all’atto Senato n. 4954, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, vengono ridotti a lire 36,7 miliardi, lire 94,6 miliardi e lire 115,7 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003, rendendosi quindi disponibili sul suddetto accantonamento gli importi necessari alla totale copertura degli oneri recati dall’articolo in esame.
RIEPILOGO ONERI RECATI DAL PROVVEDIMENTO
(in miliardi di lire)
|
ANNI |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
|||
|
Articoli 1 e 2 |
2,20 |
16,06 |
30,00 |
|
Articolo 3 |
– |
19,00 |
31,00 |
|
|
|
||
|
Totale . . . |
2,20 |
35,06 |
61,00 |