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Legislazione

Riportiamo qui di seguito il testo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2002 con il quale si intendono stabilire i principi ai quali si dovranno attenere le Regioni nel decidere il proprio sistema di elezione ed i casi di incompatibilità ed ineleggibilità dei presidenti e dei consiglieri regionali.

DISEGNO DI LEGGE approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2002 - Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione.

 

CAPO I

Art. 1

(Disposizioni generali)

1.Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali.

Art. 2

(Disposizioni di principio di attuazione dell’articolo 122, primo comma
della Costituzione in materia di ineleggibilità)

1.Le regioni, fatte salve le disposizioni legislative in materia di incandidabilità, disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificatamente individuati, di cui all’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a)sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, possono turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche rispetto agli altri candidati;

b)inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l’ineleggibilità non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c)applicazione della disciplina delle incompatibilità alla cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni;

d)attribuzione ai consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti, fatta salva la competenza dell’autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi;

e)eventuale differenziazione della disciplina dell’ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali.

Art. 3

(Disposizioni di principio in attuazione dell’articolo 122, primo comma,
della Costituzione, in materia di incompatibilità)

1.Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali;

a)sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre posizioni o cariche, comprese quelle elettive, idoneo, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, a compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b)sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c)eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d)attribuzione ai consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti ,fatta salva la competenza dell’autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi;

e)eventuale differenziazione della disciplina dell’incompatibilità nei confronti del presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

f)individuazione di un termine entro il quale deve essere esercitata l’opzione o deve cessare la causa che determina l’incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, dell’eletto.

Art. 4

(Disposizioni di principio in attuazione dell’articolo 122, primo comma
della Costituzione in materia di sistema di elezione)

1.Le Regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, e eventualmente di altri componenti della giunta regionale, nei limiti dei seguenti principi fondamentali;

a)individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b)contestualità dell’elezione del Presidente della giunta regionale con il rinnovo del consiglio regionale.

CAPO II

Art. 5

(Durata degli organi elettivi regionali)

1. Gli organi elettivi delle Regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l’eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.


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