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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - Circolare 28 giugno 2002
In data 1° luglio 2002 entrerà in
vigore il Testo Unico sulle
spese di giustizia, pubblicato nella G.U. del 15 giugno 2002, che ha
il proprio fondamento nella delega conferita al Governo ai sensi dell'art. 7,
commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, modificato dall'art. 1 della legge
n. 24 novembre 2000, n. 340.
Tale testo riordina ed armonizza tutte le
disposizioni concernenti le spese di giustizia, innovando, in parte, l'assetto
legislativo vigente mediante la semplificazione e la razionalizzazione dei
procedimenti e l'abrogazione di una serie di norme ormai desuete.
Considerate le importanti novità
introdotte dal Testo Unico, che ha inciso su un sistema in vigore da oltre un
secolo e con riserva di più specifiche e formali disposizioni, si osserva
quanto segue.
Tra le principali innovazioni si
segnalano:
Per ciò che concerne il pagamento delle
spese per conto dell'erario, si rappresenta che, in passato, per tutte le spese
diverse da quelle a favore dei magistrati e dei testimoni, il magistrato con
decreto quantificava l'importo ed il funzionario emetteva l'ordine di pagamento.
Con il Testo Unico, invece, è stata
superata la coesistenza del decreto del magistrato e dell'ordine del funzionario
per le stesse spese, che si sostanziava nella duplicazione del titolo di
pagamento.
La sola distinzione rimasta è quella tra
ordine di pagamento emesso dal funzionario allorché la quantificazione
dell'importo da liquidare non presenta alcun elemento di discrezionalità (così,
ad esempio, per le indennità ai giudici onorari e agli esperti) e decreto di
pagamento emesso dal magistrato, necessario allorché la quantificazione
comporta questioni valutative (così, ad esempio, per le spettanze agli
ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia).
Pertanto, in base alla nuova disciplina,
se la quantificazione è effettuata dal funzionario è questi ad emettere
l'ordine di pagamento. Se la quantificazione è effettuata dal magistrato, è
questi ad emettere il decreto di pagamento, che costituisce di per sé titolo di
pagamento della spesa (cfr. art. 171).
In particolare il Testo Unico contempla
tra i soggetti abilitati al versamento, oltre agli uffici postali anche i
concessionari e, quanto alle modalità di pagamento, prevede che esso venga
effettuato in via ordinaria, mediante accreditamento su conto corrente bancario
o postale.
Per ciascun ordine o decreto di pagamento
l'ufficio dovrà compilare l'apposito modello contenente i dati di cui all'art.
177 del Testo Unico e conforme agli allegati n. 2 e 3 del medesimo Testo.
Entro un mese dall'emissione dell'ordine
o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in
duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in un unico esemplare, nonché
al beneficiario. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della
documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato
(art. 177, comma 3).
Questa Direzione Generale provvederà
quanto prima ad individuare con decreto dirigenziale i funzionari delegati (art.
186) ed a disporre, sempre con decreto dirigenziale, le aperture di credito per
la regolazione ed il rimborso dei pagamenti e per il versamento all'erario delle
ritenute e delle imposte, in conformità a quanto previsto dall'art. 185.
Per ciò che concerne la riscossione dei
crediti erariali, il Testo Unico ha operato un'armonizzazione tra la normativa
speciale delle pene pecuniarie e l'altra complessa riforma che, iniziata con il
decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 237, ha soppresso le funzioni di cassa
degli uffici finanziari attribuendole ai concessionari per la riscossione ed ha
uniformato la disciplina della riscossione di tutte le entrate patrimoniali
dello Stato, comprendendo tra queste anche le pene pecuniarie e le spese di
giustizia.
Gli uffici giudiziari, pertanto, passata
in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo al
pagamento, devono notificare al debitore l'invito al pagamento dell'importo
dovuto con l'espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo in caso
di mancato pagamento nei termini stabiliti. Nell'invito è fissato il termine di
un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta
di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento (art. 212 T.U.).
Decorso il termine per l'adempimento, computato dal giorno dell'avvenuta
notifica, l'ufficio giudiziario provvede all'iscrizione a ruolo ed alla consegna
del medesimo al concessionario, secondo quanto disposto dall'art. 223 del T.U.
che richiama le norme applicabili ai sensi dell'art. 18 D.lgs. n. 46/99.
Si rappresenta che per la formazione dei
ruoli gli uffici giudiziari potranno prendere contatti con le sedi periferiche
del consorzio nazionale dei concessionari di cui all'elenco allegato alla
circolare, i quali forniranno anche la modulistica necessaria. Si rammenta che
fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 228, non si fa luogo
all'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese
processuali e di mantenimento per importi inferiori ad euro 16, 53, importo
aumentato con il D.P.R. n. 129/99, che seppure è riferito espressamente ai
tributi è applicabile anche alle spese stante il rinvio generale di cui
all'art. 18 D.lgs. n. 46/1999 citato. Un'altra importante novità è costituita
dal fatto che il Testo Unico ha semplificato il procedimento per l'annullamento
del credito nell'ipotesi di irreperibilità dell'obbligato e di estinzione
legale del credito (insussistenza), conferendo il predetto potere direttamente
agli uffici di cancelleria, previo parere conforme, quando previsto,
dell'Avvocatura dello Stato (cfr. artt. 219 e 220).
Quanto ai reati finanziari, è stata
modificata la previgente legislazione specialistica che prevedeva, per alcune
ipotesi di reato, nel caso di condanna alla sola pena pecuniaria, la competenza
alla riscossione degli uffici di cassa delle dogane. Con l'attribuzione ai
concessionari della riscossione e del pagamento delle spese e pene pecuniarie
anche in tali fattispecie, sono state superate quelle incertezze interpretative
legate alla non facile individuazione delle ipotesi di reato in relazione alle
quali operavano le procedure soppresse. Per evitare che gli uffici finanziari
chiedano il pagamento del tributo evaso quando lo stesso è assorbito dal
sequestro del bene è stato previsto, nei casi in cui si applica l'art. 338 del
D.P.R. n. 43/73, che la cancelleria tenga informato l'ufficio finanziario in
ordine all'eventuale sequestro della merce oggetto di contrabbando (cfr. art.
221).
Il Testo Unico incide poi profondamente
nella materia relativa alla disciplina dei registri delle spese e delle relative
annotazioni riducendo da sei a tre i registri necessari ancorandoli alla
necessità delle funzioni da registrare. Si rammenta, peraltro, che in virtù
dell'art. 282, fino all'emanazione del decreto dirigenziale di cui all'art. 163,
i registri continuano ad essere tenuti secondo le disposizioni vigenti al
momento dell'entrata in vigore del Testo Unico.
Si rappresenta l'opportunità, fino a
quando non sarà emanato il decreto dirigenziale di cui all'art. 163,
dell'istituzione di un registro di comodo per l'annotazione degli importi da
recuperare iscritti a ruolo e le successive vicende del credito. Come noto,
infatti, il registro dei ruoli non è operativo non essendo stati approntati i
modelli. Per agevolare il recupero del credito si è comunque ampliato lo
strumento del modello 25, cioè la distinta delle spese recuperabili per intero
nel processo penale. Invero, è stato previsto che nel fascicolo processuale sia
inserito un foglio notizie nel quale dovranno essere annotate non tutte le somme
pagate, ma soltanto quelle ripetibili e quelle prenotate a debito (art. 280).
E' stato, inoltre, previsto che i crediti
già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del Testo
Unico, se non prescritti e se non ricorrono altre cause di estinzione, sono
riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo (art.
281).
Il Testo Unico, inoltre, ha fatto propria
la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i giudizi diversi da
quello penale che, per effetto dell'art. 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134,
diverrà operante anch'essa dal 1° luglio. Nell'ambito di tale materia il Testo
Unico ha proceduto ad un riordino ed ad un coordinamento formale distinguendo le
norme comuni a tutti i processi da quelle particolari riferite al processo
penale od agli altri processi.
Ai sensi dell'art. 279 l'ammissione al
gratuito patrocinio deliberato secondo le leggi vigenti anteriormente
all'entrata in vigore del testo Unico è comunque valida e i suoi effetti sono
disciplinati dalle norme di cui agli artt. 74 e ss.
Per ciò che concerne la registrazione
degli atti giudiziari si rappresenta che dovranno essere inviati al competente
ufficio finanziario, per i procedimenti per i quali allo stato della
legislazione è prevista l'imposta di registro, non più gli originali, bensì
le copie autentiche degli atti da sottoporre a registrazione (cfr. artt. 73 e
278).
Si rileva, inoltre, che il Testo Unico
rende esplicito l'obbligo di inviare all'ufficio finanziario soltanto gli atti
soggetti ad imposta di registro (cfr. 73 cit.); conseguentemente non devono
essere più inoltrati gli atti esenti dal pagamento di tale imposta.
Relativamente alle notificazioni a
richiesta dell'ufficio, si rileva che l'art. 30 prevede che le spettanze degli
ufficiali giudiziari relative alle notificazioni a richiesta dell'ufficio sono a
carico delle parti, mediante anticipazione all'erario nella misura indicata
nella tabella contenuta nell'allegato 1 del Testo Unico, eccetto che nei
processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come
sostituito dall'art. 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 ed in quelli in cui
si applica lo stesso articolo.
I predetti importi devono essere
corrisposti dalla parte che prima si costituisce in giudizio, che deposita il
ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione
forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati (cfr. art.
30, comma 1).
Circa le modalità di pagamento di tali
diritti si richiama la norma transitoria secondo la quale sino all'emanazione
del regolamento previsto dall'art. 196, le spese in questione si pagano mediante
l'utilizzo delle marche da bollo (cfr. artt. 284 e 285).
Per ciò che concerne la demolizione di
opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale (ed
amministrativo) il Testo Unico ha riordinato tale materia con norme di tipo
regolamentare (artt. da 61 a 63) che hanno tradotto in disciplina positiva i
principi giurisprudenziali che si erano venuti consolidando in tale ambito ed
hanno operato un coordinamento con l'art. 2, comma 56, legge n. 662/92.
In particolare, l'attribuzione al magistrato (sia esso giudice sia esso P.M.) della competenza a curare l'esecuzione di sentenze recanti ordine, od aventi ad oggetto, la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi discende dal contenuto della sentenza della Corte di Cassazione (SS.UU. del 24-7-96 n. 15, poi seguita da numerose altre) che ha riconosciuto la natura di provvedimento giurisdizionale all'ordine di demolizione.
Si richiama in particolare l'attenzione sull'obbligo per il magistrato di scegliere la soluzione meno onerosa dal punto di vista economico, avvalendosi, tramite i provveditorati delle opere pubbliche, delle strutture tecnico - operative del Ministero della difesa, salvo affidare l'incarico alle imprese private (con ricorso anche alla trattativa privata in aggiunta alle procedure di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal nuovo T.U. in materia edilizia) quando sulla base di valutazioni oggettive venga reputato più oneroso il ricorso alle prime.
Quando si ricorra all'opera delle
strutture tecnico - operative del Ministero della difesa è prevista la stipula
di una convenzione organizzativa tra i Ministeri della Giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti e della difesa che contenga tutti gli elementi
necessari per la quantificazione preventiva e successiva (necessaria per
consentire al magistrato di valutare la convenienza o meno del ricorso a tale
procedura), delle spese e di tutte le regolazioni contabili, anche con
riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del
soggetto obbligato. Il sistema di determinazione dei conseguenti importi da
corrispondere, per effetto di un decreto del magistrato (v. art. 169), sia alle
strutture del Ministero della difesa sia alle imprese private, è stato
modificato rispetto a quello attuale in quanto nel primo caso, anziché
liquidare quanto richiesto il magistrato ancorerà la propria valutazione al
contenuto della convenzione in precedenza stipulata, mentre nel secondo caso la
valutazione dovrà tenere conto di parametri oggettivi e predeterminati (art.
63).
Si segnala, tuttavia, che, ai sensi
dell'art. 277, fino a quando non è emanata la convenzione prevista dall'art.
62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero
della difesa è quello quantificato dalle medesime strutture alla conclusione
dei lavori.
Per quanto riguarda la restituzione e la
vendita dei beni sequestrati (artt.149-156), si è reso necessario un
intervento, sia di carattere regolamentare che legislativo, sugli artt. 264 e
265 c.p.p., nonché sull'art. 84, comma 2 disp. att. e coord. c.p.p.
La più importante novità prevista rispetto all'attuale disciplina consiste innanzitutto nella modifica dell'art. 84 comma 2 disp. att. e coord. c.p.p. e cioè nell'eliminazione della subordinazione della restituzione al previo pagamento delle spese per la custodia e la conservazione dei beni sequestrati nonché dell'ulteriore regola da tale norma prevista, secondo la quale le spese di custodia e di conservazione sono poste a carico dell'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui lo stesso ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
Tale
nuova disciplina trova una sua giustificazione nello snellimento successivo
della procedura di restituzione che consente al magistrato, una volta che sia
stato comunicato sia all'avente diritto che al custode il proprio provvedimento
di restituzione e sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data della
rituale comunicazione all'avente diritto senza che questi abbia provveduto al
ritiro, di disporre la vendita dei beni in sequestro (v. art. 151), fissando
altresì il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione delle somme
e dei valori di cui al successivo art. 154 (cioè di quelle somme e valori
rispetto ai quali nessuno abbia provato di avervi diritto con la conseguenza che
potranno essere devoluti, dopo soli tre mesi rispetto agli attuali due anni,
alla cassa delle ammende dal magistrato).
Per
quanto riguarda la vendita essa può anche essere disposta in ogni momento
qualora i beni non possano essere custoditi senza pericolo di deterioramento o
di rilevante dispendio. La vendita, oltre che a cura dell'ufficio, può essere
eseguita anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
Infine
appare utile segnalare che le somme ed i valori in sequestro e le somme ricavate
dalla vendita dei beni sequestrati devono essere depositate presso i
concessionari, circostanza che deriva dal fatto che l'ufficio del registro non
svolge più funzioni di cassa, mentre i concessionari svolgono tali funzioni.
Con apposita convenzione conclusa con questi ultimi e da approvarsi con decreto
interministeriale (di concerto tra il Ministero della Giustizia e quello
dell'Economia e delle Finanze) sono individuate le modalità tecniche e le forme
più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita ed alle
somme ed ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'art.154.
Considerata
la rivisitazione fortemente innovativa dell'assetto normativo vigente operata
con il Testo Unico si fa riserva di più specifiche e formali disposizioni che
sono oggetto di studio da parte di un apposito gruppo di lavoro creato presso
questo Dipartimento.
Si
raccomanda tuttavia di acquisire la relazione al Testo Unico sulle spese di
giustizia, pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia www.giustizia.it,
nella quale potranno trovare soluzione eventuali dubbi interpretativi
Si
pregano le SS.LL. di voler tempestivamente diffondere la presente circolare a
tutti gli uffici interessati.
IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO