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IL CONSIGLIO
Premesso:
Il comune di Roma ha in corso di
realizzazione il nuovo Auditorium, opera di particolare complessità, il cui
progetto, elaborato dall'architetto Renzo Piano, prevede soluzioni
architettoniche innovative.
Il progetto prevede tre sale
destinate alla musica, emergenti da un giardino pensile che ricopre le restanti
aree funzionali dell'opera.
In data 23 novembre 2000, presso
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, è stata tenuta un'audizione
per la discussione di alcune questioni relative ai contenuti della
progettazione, con particolare riferimento al grado di definizione del progetto
esecutivo, come fissato dall'art. 16, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
L'interesse della questione era
derivato dall'esame di una segnalazione dell'impresa IRTI, mandataria dell'ATI
costituita con l'impresa SAISEB per la partecipazione all'appalto dei lavori di
completamento dell'Auditorium, che lamentava presunte irregolarità nella
compilazione del progetto esecutivo posto a base di gara, consistenti in un
grado di definizione non coerente con quanto richiesto dal predetto art. 16,
comma 5.
La società IRTI, contestava
inoltre l'accollo in capo all'appaltatore della c.d. cantierizzazione - prevista
dal capitolato speciale a base di gara - nella misura in cui, mediante tale
prescritto incombente, il comune in pratica trasferiva all'esecutore l'obbligo
di rendere esecutivo il progetto, dissimulando tale adempimento con il termine
"cantierizzazione". L'esponente si riferiva, in particolare, alla
parte del C.S.A. dedicata al "contrasto tra documenti contrattuali"
(art. 2.2.2); alla parte relativa alla "verifica del progetto e sua
cantierizzazione" (art.
2.3.2 sub 3.2. laddove, fra
l'altro, è stabilito che l'appaltatore dà atto che - attraverso la
cantierizzazione del progetto - si assume la piena responsabilità tecnica del
progetto ...); alla parte dedicata ai "termini ultimi totali per la
cantierizzazione degli elaborati complementari della cantierizzazione del
progetto", in cui si stabilisce che costituiscono "elaborati
complementari della cantierizzazione ... sia quelli rappresentativi dei dettagli
costruttivi delle lavorazioni relative ai completamenti edili, alle strutture,
agli impianti ...".
La segnalazione traeva origine
dalla licitazione privata avviata dal comune di Roma per l'appalto dei lavori di
completamento dell'Auditorium, a cui l'esponente aveva manifestato la volontà
di partecipare. Il nuovo appalto si era reso necessario, per la parte non
eseguita, a seguito della rescissione in danno del precedente contratto a suo
tempo stipulato con l'ATI Gepco-Salc, inadempiente, secondo la stazione
appaltante, alle obbligazioni contrattuali soprattutto in ordine alla
realizzazione degli elaborati di cantierizzazione posti dagli articoli 2.3.4 e
seguenti del capitolato speciale a carico dell'appaltatore.
A seguito della disposta
risoluzione, il raggruppamento citava in giudizio il comune dinanzi al tribunale
civile di Roma chiedendo il risarcimento del danno per colpa
dell'amministrazione.
In conseguenza della risoluzione
del rapporto, l'amministrazione attivava le procedure per il riappalto delle
opere sulla base di un progetto di completamento redatto in ragione anche
dell'accertamento tecnico preventivo disposto dal tribunale di Roma, su
richiesta dell'appaltatore, mediante la redazione dello stato di consistenza dei
lavori realizzati e dei materiali presenti in cantiere.
Il progetto di completamento posto
a base dell'appalto rimaneva sostanzialmente invariato rispetto a quello
originario così come rimanevano immutate le condizioni tecnico-economiche di
realizzazione dell'intervento, mentre veniva aggiornato il capitolato speciale
limitatamente agli aspetti connessi al frazionamento dell'opera ed alle
normative intervenute successivamente alla stesura del progetto iniziale, in
particolare la legge n. 415/1998, nonchè quella relativa alla sicurezza dei
cantieri.
La procedura concorsuale, esperita
prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento generale sui lavori pubblici,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si
concludeva con l'aggiudicazione all'impresa Impregilo per l'importo di Lire 129
mld circa.
I lavori sono in corso
d'esecuzione.
Considerato:
Le questioni sollevate
dall'esponente e discusse in sede di audizione ruotano sostanzialmente intorno
al concetto di cantierabilità, e quindi alla definizione di progetto esecutivo
e alla connessa tematica relativa all'ampiezza dei compiti dell'appaltatore che
nella fase esecutiva deve tradurre gli elaborati tecnici progettuali non come
nudus minister, bensì conservando la sua qualità imprenditoriale di soggetto
che con gestione a proprio rischio organizza in autonomia i fattori produttivi.
Giova dunque richiamare alcune
regole in tema di progettazione, tenendo conto soprattutto delle importanti
novità introdotte dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche.
È noto che la legge quadro sui
lavori pubblici, avente natura di legge ordinaria, non costituisce mero
recepimento di direttive comunitarie bensì si configura come regolamentazione
generale ed unitaria nella materia dei lavori di qualunque importo in una
prospettiva di riforma organica nel rispetto dei principi del diritto
comunitario.
In tale mutato quadro normativo,
anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 482/1995,
l'attività di progettazione prevista dall'art. 16 della citata legge n. 109 si
pone come cardine fondamentale della riforma ed il progetto - risultato finale
di tale attività - assume un ruolo decisivo ed una posizione di effettiva
centralità nel procedimento di realizzazione delle opere pubbliche.
Il progetto, infatti, parte
integrante del contratto, costituisce il contenuto dell'appalto ed identifica
l'obbligazione posta a carico dell'appaltatore.
La progettazione peraltro si
correla con altri aspetti quali la programmazione, i sistemi di realizzazione
dei lavori pubblici, le varianti, le garanzie, gli espropri, i piani di
sicurezza in un contesto di reciproca influenza, dominato dall'esigenza della
chiarezza, fin dall'inizio, dei costi e delle finalità che si intendono
raggiungere.
Prima della legge n. 109, la
normativa sulla progettazione, invero alquanto risalente, era contenuta in vari
contesti normativi (tra cui in particolare il decreto ministeriale lavori
pubblici 29 maggio 1895, modificato con decreto provvisorio del Capo dello Stato
15 luglio 1947, n. 763, il regio decreto n. 422/1923, per la progettazione delle
opere di competenza statale, il regio decreto n. 383/1934, per la progettazione
degli enti locali).
Il quadro normativo in materia, con
il passare del tempo diveniva inadeguato rispetto a nuove esigenze ad esempio in
tema di tutela ambientale, di difesa del suolo, di sicurezza dei cantieri, di
pianificazione urbanista e non offriva più un contesto compiuto ed organico.
In precedenza il livello di
progettazione si distingueva normativamente nel progetto di massima e in quello
esecutivo e non era sancito l'obbligo di redigere sempre il progetto di massima,
stante la discrezionalità, ampiamente utilizzata, di redigere soltanto quello
esecutivo, salvo poi verificarne l'effettivo contenuto.
Si può dunque affermare che in
passato la progettazione era imperniata su un sistema bipartito, mentre il
contenuto dei due livelli di progettazione (di massima ed esecutiva) non era
precisamente determinato e, d'altra parte, era lasciata all'amministrazione la
scelta di ricorrere all'apporto tecnico esterno per speciali lavori mediante il
sistema dell'appalto concorso; dal che, il consolidarsi di una prassi
caratterizzata, in generale, da un eccessivo ricorso alle varianti in corso
d'opera, con la conseguenza che l'opera finale era spesso ben diversa dalla sua,
peraltro, generica, configurazione iniziale, con dilatazione del costo effettivo
e del tempo di realizzazione.
Proprio su tali aspetti la nuova
legge sui lavori pubblici ha profondamente inciso capovolgendo il sistema,
dettando nuove e precise regole e ponendo un legame di interdipendenza con gli
altri istituti che fanno parte dell'appalto di opera pubblica, a cui prima si è
fatto cenno.
In particolare e brevemente si
ricorda che, alla luce del citato art. 16, oggi la progettazione si distingue,
come in molti Paesi dell'Unione europea, in tre livelli, denominati:
preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli di progettazione devono tra
loro necessariamente interagire secondo uno sviluppo di definizione e di
approfondimento progressivo e senza soluzione di continuità. È fatta salva la
facoltà del responsabile del procedimento (art. 16, comma 2, della legge n.
109/1994 e art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999) - soggetta a motivazione - di integrare ovvero modificare il contenuto
dei singoli livelli di progettazione, compresa la possibilità di ridurre il
numero e il peso delle prescrizioni che i commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della
legge n. 109/1994 e degli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 stabiliscono, in modo distinto, per ogni ambito
progettuale, nonchè di ridurre, in casi particolari, anche il numero dei
livelli progettuali.
Detta ultima disposizione, giova
precisare, non può però riguardare il livello "esecutivo", in quanto
questo costituisce la base per la materiale esecuzione dell'intervento.
Tutta l'attività di progettazione
- che di per sè costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo a
forte valenza tecnica e contemporaneamente si pone, rispetto alla complessa
procedura di realizzazione delle opere pubbliche, come sub-procedimento, a cui
è preposto il responsabile del procedimento - deve necessariamente osservare un
percorso predeterminato dal legislatore ed ogni fase di approfondimento
presuppone che sia esaurita la precedente in un contesto logico e temporale
progressivamente ben cadenzato, dove le scelte e decisioni assunte non possono
essere smentite nel livello successivo, tranne la (residuale) possibilità di
rivedere sulla base di precise ed obiettive esigenze le scelte compiute nella
fase progettuale precedente.
Si può dunque ora affermare che
l'attività di progettazione dei lavori pubblici si articola in un sistema
tripartito in un quadro tendenzialmente rigido in cui la discrezionalità
dell'amministrazione è ben delimitata e le stesse scelte tecniche progettuali
si collocano in ambiti precisati e si snodano all'interno di un percorso
normativo che il legislatore ha tracciato sia nell'art. 16 più volte citato che
in sede di delegificazione con l'approvazione del regolamento generale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, dedicando l'intero capo II
del titolo III, articoli 15-49, in vigore dal 28 luglio 2000.
A differenza che nel passato,
l'inizio dell'attività progettuale delle opere pubbliche coincide
necessariamente con la redazione del documento preliminare alla progettazione
(art. 15, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
a cui segue prima il progetto preliminare, e - dopo l'inserimento dell'opera
nell'elenco annuale delle opere programmate ex art. 14, comma 6, della legge n.
109/1994 - la progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva), complessa
operazione tecnico-amministrativa finalizzata al massimo livello di
approfondimento possibile, in modo che sia definito ed identificato ogni
elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità. Il
progetto esecutivo, nell'attuale significazione, deve comprendere tutti gli
aspetti che sono necessari per la realizzazione dell'opera (Cassazione 3
novembre 1981, n. 5786, 2 febbraio 1980, n. 736, 2 aprile 1977, n. 1245, 10
marzo, n. 692, 5 settembre 1970, n. 1225).
Tutta l'attività progettuale
rientra di norma nei compiti ed attribuzioni della stazione appaltante tranne
che nei seguenti casi, nei quali - a certe condizioni normativamente previste -
la progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva) compete all'impresa
concorrente ovvero all'aggiudicatario: a) appalto concorso; b) concessione di
costruzione e gestione; c) appalto integrato; d) lavori di manutenzione,
restauro e scavi archeologici.
Tranne che per i lavori di
manutenzione e per gli scavi archeologici, tutte le opere pubbliche non possono
avere inizio se non quando sia stato redatto il progetto esecutivo e non sia
intervenuta l'approvazione da parte dell'amministrazione. Da ciò il principio
secondo cui il progetto esecutivo è condizione indispensabile per l'esecuzione
lavori (art. 19, comma 5-bis, della legge n. 109/1994).
Il quadro delle nuove regole
precedentemente delineato, che ha sostanzialmente sancito nel dettaglio
l'effettivo contenuto dell'attività progettuale a carico dell'amministrazione e
il corrispondente limite che demarca gli obblighi di quest'ultima e quelli
dell'appaltatore, non esclude la possibilità di introdurre modifiche, nè la
qualità esecutiva del progetto è, di per sè, un ostacolo assoluto al maggior
dettaglio degli elaborati progettuali, quando ciò si rilevi necessario od
utile, anche in rapporto alle specifiche tecnologie che può offrire l'impresa.
Ma ciò in limiti precisi che saranno di seguito indicati.
Una conferma indiretta si ricava
dall'art. 25, terzo comma, prima parte, laddove è previsto che il direttore
lavori introduca modifiche per risolvere aspetti di dettaglio.
Nè, sotto il profilo in esame,
appare irrilevante la qualità dell'appaltatore come esecutore qualificato e non
come nudus minister, e cioè come mero esecutore materiale, perchè si
svilirebbe l'apporto che discende dalle necessarie valutazioni che autonomamente
l'impresa è tenuta a fare dei dati in base ai quali realizzare l'opera (vedere
oneri di collaborazione con l'esecuzione dei lavori).
Il principio civilistico della
diligenza professionale (art. 1176, comma 2, del codice civile), la natura
imprenditoriale che ogni soggetto esecutore riveste (ex art. 2082 codice
civile), il grado di specializzazione tecnica che l'attività di costruzione
richiede ed il necessario possesso di significativi requisiti di idoneità
tecnica, organizzativa e finanziaria (qualificazione), consentono
all'appaltatore di interloquire con la stazione appaltante, ma nel rispetto
delle previsioni del progetto esecutivo come documento compiutamente definito
dall'amministrazione e da essa approvato, e che, ordinariamente, le imprese
concorrenti conoscono in sede di gara.
Orbene, per quanto precede, si
può, in primo luogo, affermare che il progetto esecutivo, in coerenza con i
livelli di progettazione precedenti, deve necessariamente fornire una chiara
rappresentazione, in relazione a qualunque opera da realizzare, di tutte le
caratteristiche dimensionali e tipologiche e di ogni sua componente con un grado
di definizione e di dettaglio che sia il maggiore possibile.
In tal senso l'art. 35 del nuovo
regolamento n. 554/1999 definisce il progetto esecutivo come "la
ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni", con la conseguenza che esso di
norma costituisce uno strumento operativo direttamente utilizzabile in cantiere
per l'esecuzione dei lavori.
Fermo restando che i particolari
costruttivi devono far parte del progetto esecutivo e non possono essere
rinviati alla fase esecutiva e rimessi a carico dell'appaltatore, occorre tenere
conto che taluni elementi costruttivi, non espressamente descritti nel progetto
esecutivo, possono essere desunti dalla lettura coordinata del complesso degli
elaborati; oppure una migliore definizione può aversi in corso d'opera a cura
della direzione dei lavori. Altre volte si tratta di elementi non espressamente
descritti, ma da dimensionare in sede di dettaglio costruttivo per gli
inevitabili adattamenti di cantiere in concreto necessari.
Sulla base di quanto da ultimo
indicato non risulta oggi ammissibile prevedere a carico dell'impresa la
possibile modifica del progetto ovvero l'assunzione della piena responsabilità
tecnica dell'esecuzione quale che sia la effettività esecutiva del progetto.
Inoltre, è possibile prospettare
che, in progetti caratterizzati da una notevole complessità tecnica, anche in
relazione alla articolata conformazione architettonica non modulare dell'opera
ed in cui può sussistere un inevitabile margine di relativa approssimazione
nella completezza della rappresentazione progettuale, ove non si ricorra a
procedure diverse quale l'appalto concorso o l'appalto integrato,
l'amministrazione - in base alla norma che attribuisce alla potestà del
direttore dei lavori di fornire in corso d'opera le istruzioni necessarie alla
perfetta realizzazione anche mediante la risoluzione di aspetti di dettaglio in
relazione a circostanze contingenti - possa prevedere, nell'atto di conferimento
dell'incarico di progettazione a terzi, l'impegno del progettista a collaborare
alle integrazioni di dettaglio che emergessero, secondo la direzione lavori,
come necessarie in sede esecutiva.
Tutto ciò con il risultato di
evitare maggiori oneri e di far rimanere il costo della progettazione e quello
della esecuzione nei limiti originari.
In base a quanto ora precisato può
chiarirsi il significato e la portata che assume la cosiddetta "cantierizzazione"
che, eventualmente, venga indicata nel capitolato speciale di appalto e negli
altri atti contrattuali come attività posta a carico dell'appaltatore.
La "cantierizzazione" è
un termine, ormai, di uso comune. Essa non può certo consistere nel
completamento del progetto esecutivo il quale non deve, in base alle nuove
norme, risultare tale da rendere necessari ulteriori livelli progettuali in
senso proprio, nè implicare attività progettuale destinata a colmare lacune
eventualmente presenti nel progetto esecutivo, ma deve intendersi come
produzione di quella documentazione che l'esecutore elabora per tradurre le
indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi,
cioè, l'attività propria dell'impresa che ha piena competenza nel determinare
la organizzazione dei lavori.
Rientrano, pertanto, fra gli oneri
ed i compiti a carico dell'appaltatore esclusivamente quelli relativi
all'organizzazione delle attività costruttive e alle elaborazioni necessarie a
ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri
compiti.
Nella pratica ciò si verifica, per
esempio, nel caso di impiego di manufatti prefabbricati, prodotti in serie.
Infatti, il progettista è responsabile essenzialmente dell'organico inserimento
e della previsione di utilizzazione dei manufatti (art. 9, ultimo comma, della
legge 5 novembre 1971, n. 1086), mentre il relativo dimensionamento e calcolo
rientra principalmente tra i compiti del produttore.
D'altra parte, la scelta delle
ditte fornitrici dei prodotti prefabbricati deve essere riservata
all'appaltatore e non può essere predefinita, se non violando le norme di
mercato, e gli elaborati redatti in ragione delle caratteristiche specifiche del
prodotto prefabbricato, sovente soggetto ad omologazione, sono appunto il frutto
di attività di "cantierizzazione".
Anche nel caso delle forniture e
posa in opera di macchine o parti di impianto, l'appaltatore redige elaborati di
"cantierizzazione", in aggiunta a quelli progettuali, in relazione ai
prodotti industriali prescelti sulla base delle specifiche tecniche previste nel
progetto esecutivo; ad esempio, nel caso di impianti tecnologici, il compito del
progettista è quello di individuare le caratteristiche prestazionali
dell'impianto ma non il marchio e le conseguenti specifiche condizioni di posa
in opera che tengano conto delle esigenze di ingresso ed uscita delle
canalizzazioni e dei collegamenti che determinano, in generale, anche la
predisposizione degli alloggiamenti e dei fori nelle strutture e nelle pareti
murarie.
Per le svolte considerazioni è da
ritenere che la "cantierizzazione" costituisca la redazione degli
eventuali documenti di interfaccia tra il progetto e l'esecuzione, consentendo
di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere,
nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'esecutore. In sostanza la
stessa costituisce l'insieme di quelle attività e relativi documenti (piani
operativi, piani di approvvigionamento e calcoli e grafici delle opere
provvisionali) che l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 non prevede facciano parte del progetto esecutivo.
Roma, 31 gennaio 2001.
Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito