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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - DECRETO 8 ottobre 1997, n. 524 - Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici - (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21-08-1998).
IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza della commissione speciale del 27 gennaio 1993, n.
1582/92;
Ritenuto opportuno uniformarsi a quanto prescritto nel richiamato
parere n. 1582/92, modificando lo schema di regolamento in
argomento,
sia in modo da ridurre i termini, sia nell'esposizione degli
stessi
in tabelle;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 13 giugno 1996, n. 98/96;
Ritenuto necessario adeguarsi alle condizioni espresse nel
richiamato parere n. 98/96, tenendo peraltro conto della
peculiare
struttura del disegno organizzativo del Ministero dei lavori
pubblici, dei procedimenti ad esso afferenti, e dei termini come
gia'
rideterminati ed ulteriormente ridotti;
Ritenuto opportuno demandare ad un apposito regolamento
integrativo
la disciplina delle fasi endoprocedimentali del Ministero dei
lavori
pubblici in procedimenti destinati a concludersi con
provvedimento di
altre amministrazioni;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri,
a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del
1988.
A d o t t a
il seguente regolamento:
Titolo I
Principi generali
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi di competenza di organi centrali, decentrati e
periferici del Ministero dei lavori pubblici, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e del Servizio tecnico centrale
operante nell'ambito dello stesso, sia che conseguano
obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere
promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione dei lavori
pubblici devono concludersi con un provvedimento espresso nel
termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle
allegate che costituiscono parte integrante del presente
regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo
o ufficio competente e della fonte normativa.
3. In caso di mancata inclusione del
procedimento nelle allegate tabelle, esso si concludera' nel
termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in
mancanza, nel termine di trenta
giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla
data in cui l'organo o ufficio competente del Ministero dei
lavori pubblici abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di
provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da
un organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale
decorre dalla data di
ricevimento, da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici,
della
richiesta o della proposta.
Art. 3.
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti a iniziativa di parte
1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda o della istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei
modi
stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a
idonea
conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla
prevista
documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti
e
delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per
l'adozione
del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata
all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le
indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della
comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7
della
citata legge n. 241 e all'articolo 4 del presente regolamento.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o
incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione
all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause
dell'irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il
termine
iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o
completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione prevista dagli
articoli 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e 3 della legge 15
maggio 1997, n. 127, il dovere di procedere agli accertamenti di
ufficio previsto dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.
15,
nonche' il disposto di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto
1990,
n. 241.
Art. 4.
Comunicazione dell'inizio del procedimento
1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita', il responsabile del
procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti
nei
confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a
produrre
effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia
prevista da legge o regolamento, nonche' ai soggetti, individuati
o
facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un
pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avviso del
procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove
gia'
non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni
di
cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora,
per il
numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti,
per
tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa
nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di
celerita',
il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo
8,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di
pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di
apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga,
rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e nel Bollettino
ufficiale del Ministero.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione
puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo
dai
soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante
segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita'
organizzativa
competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni
chiarimenti o
ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti
per
l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci
giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente articolo 3, comma
3,
in ordine alla decorrenza iniziale del procedimento.
Art. 5.
Partecipazione al procedimento
1. Ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della legge 7 agosto
1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici
dell'Amministrazione sono rese note, mediante affissione in
appositi
albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per
prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della medesima legge n.
241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento
possono
presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi
di
quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il
procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di
memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo'
comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Art. 6.
Termine finale del procedimento
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di
provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne
riceve
comunicazione.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle
ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto
1990, n.
241, siano di competenza di amministrazioni diverse
dall'Amministrazione dei lavori pubblici, il termine finale del
procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo
necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le
amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la
congruita', per eccesso o per difetto, dei tempi previsti,
nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi
medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del
termine
finale il Ministro dei lavori pubblici provvede, nella prescritta
forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo
stesso non sia fissato dalla legge.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi
e
la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di
provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra
conseguenza
dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione
procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo
relativo
alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e'
computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In
calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del
procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di
modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi
termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si
intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un
determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine
previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del
silenziorifiuto o
del silenzioassenso costituisce altresi' il termine entro il
quale
l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando
la
legge stabilisca nuovi casi di silenzioassenso o silenziorifiuto,
i
termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati
in
conformita'.
Art. 7.
Acquisizione obbligatoria di pareri
e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo
consultivo
e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge
o
regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva
dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento,
ove
ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli
interessati
la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo
di
tempo che non viene computato ai fini del termine finale del
procedimento, ma che non puo' comunque essere superiore ad altri
centottanta giorni.
2. Ove, per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di
valutazioni
tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non
rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui
all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il
responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni
tecniche
agli organismi di cui al primo comma del suindicato articolo 17 e
partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso,
per
il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente
regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle
valutazioni
tecniche non viene computato ai fini del termine finale del
procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro dei
lavori pubblici individua gli organi, amministrazioni o enti
interessati e, d'intesa con questi ultimi, il termine entro cui
dovranno essere rese le valutazioni tecniche e provvede, ove
necessario, ad apportare, nella prescritta forma regolamentare,
le
conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti dalle allegate
tabelle.
Art. 8.
Parere facoltativo del Consiglio di Stato
1. Quando il Ministro, fuori dai casi di parere obbligatorio,
ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via
facoltativa
al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa
la
determinazione ministeriale agli interessati, indicandone
concisamente le ragioni. In tal caso, il termine finale del
procedimento e' prorogato del periodo di tempo necessario per
l'emissione del parere, fermo restando il disposto di cui
all'articolo 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni
tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso
di
cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine
finale
del procedimento.
Art. 9.
Unita' organizzative responsabili della istruttoria
e di ogni altro adempimento procedimentale
1. Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione dei
lavori pubblici deve intendersi per unita' organizzativa
responsabile
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la
divisione o servizio equiparato.
2. Relativamente agli uffici decentrati e periferici
dell'Amministrazione dei lavori pubblici devono intendersi per
unita'
organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale l'ufficio decentrato o periferico
qualora
questo non risulti articolato in divisioni o servizi equiparati.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
1. Salvo diversa disposizione normativa ed eventuali variazioni
delle unita' organizzative adottate dal Ministero dei lavori
pubblici, il responsabile del procedimento e' il dirigente o
funzionario preposto all'unita' organizzativa competente
individuata
nel presente regolamento.
2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad
ogni
altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita'
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo
procedimento.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni
contemplate dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dal
presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati
nelle
disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti
all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 11.
Integrazione e modificazione
del presente regolamento
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi
individuati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento saranno disciplinati con apposito
regolamento
integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e successivamente ogni tre anni, il Ministro dei
lavori
pubblici verifica lo stato di attuazione della normativa emanata
e
apporta, anche nelle prescritte forme regolamentari, le
modificazioni
ritenute necessarie.
Art. 12.
Pubblicita' aggiuntiva
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante
ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministro dei lavori
pubblici. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le
successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia
interesse
appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative
responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del
provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento
amministrativo.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 8 ottobre 1997
Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 14
maggio 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 188
----* Vedere Tabelle da Pag. 10 a Pag. 45 della G.U. *----
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 241/1990
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n.
192) reca:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per
ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia'
direttamente disposto per legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine
decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o
da ricevimento della domanda se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai
sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2
sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".
Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 8 della citata legge n.
241/1990 e' il seguente:
"Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia
dell'avvio del procedimento mediante comunicazione
personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante
forme di pubblicita' idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista".
- Il testo vigente dell'art. 7 della citata legge n.
241/1990 e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e'
comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8,
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che
per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non
sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da
un provvedimento possa derivare un pregiudizio a
soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi
dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta
a fornire loro, con le stesse modalita', notizia
dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al
medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
gennaio 1968, n. 23), come modificato dall'art. 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). -
La data ed il luogo di nascita, la residenza, la
cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato
di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia,
l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del
coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione
agli effetti degli obblighi militari e le iscrizioni in
albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali alla istanza,
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni".
- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario) e' il
seguente:
"Art. 3. - 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo
e data di nascita, cittadinanza, stato civile e
residenza, attestati in documenti di riconoscimento in
corso di validita', hanno lo stesso valore probatorio
dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di
un documento di riconoscimento, di richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti nel
documento di riconoscimento esibito. E', comunque, fatta
salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli
esercenti di pubblici servizi la facolta' di verificare,
nel corso del procedimento, la veridicita' dei dati
contenuti nel documento di identita'. Nel caso in cui i
dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano
subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante
sia stato esibito il documento ai fini del presente
comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo
489 del codice penale.
2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e' sostituito dal seguente:
''I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita'
personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, e'
ammessa, in luogo della prescritta documentazione,
una dichiarazione sostitutiva sottoscritta
dall'interessato. In tali casi la
documentazione sara' successivamente esibita
dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione,
prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
Qualora l'interessato non produca la documentazione nel
termine di quindici giorni, o nel piu' ampio termine
concesso dall'amministrazione, il provvedimento non e'
emesso''.
3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, e' sostituito dal
seguente:
'' 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1
dell'art. 2 possono essere presentate anche
contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto''.
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti
prevedono che in luogo della produzione di certificati
possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la
mancata accettazione della stessa costituisce violazione
dei doveri d'ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione
della sottoscrizione delle domande per la partecipazione
a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di
eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta'
e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti
previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai
concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'art. 12 della
legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''I bandi di concorso possono
prevedere la partecipazione di personale dotato anche di
laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in
ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento
dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea
in scienze economiche o statistiche e attuariali''.
9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e' rea ad imprese di gestione di servizi
pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con
l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal
funzionario incaricato dal rappresentante legale
dell'impresa stessa.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, nonche' ogni altra disposizione in contrasto
con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente
addetto, di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, non e' soggetta ad autenticazione".
- Il testo vigente dell'art. 10 della citata legge 4
gennaio 1968, n. 15 e' il seguente:
"Art. 10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta,
l'assenza di procedimenti penali e l'assenza di
carichi pendenti, ove richiesti, sono accertate
d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dalla
amministrazione che deve emettere il provvedimento.
Le singole amministrazioni non possono richiedere
atti o certificati concernenti fatti, stati e
qualita' personali che risultino attestati in documenti
gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a
certificare".
- Il testo vigente dell'art. 18 della citata legge n.
241/1990 e' il seguente:
"Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le amministrazioni
interessate adottano le misure organizzative idonee a
garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti
da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le
amministrazioni danno comunicazione alla commissione
di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e
qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso
della stessa amministrazione procedente o di altra
pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento
provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o
di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal
responsabile del procedimento i fatti, gli stati e
le qualita' che la stessa amministrazione procedente o
altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge n.
241/1990 vedi in nota all'art. 3.
Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 10, lettere a) e b),
della citata legge n. 241/1990 e' il seguente:
"Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento,
salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
Iamministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento".
Note all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 16 della citata legge
n. 241/1990 cosi' come modificato dall'art. 17, comma 24,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
"Art. 16. - 1. Gli organi consultivi delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti
a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
richiesti entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano
richiesti pareri facoltativi, sono tenuti a dare
immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sara'
reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rapresentato esigenze istruttorie, e' in facolta'
dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo'
essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza
osservazioni, il dispositivo e' comunicato
telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza senza l'adozione dei
pareri loro richiesti".
- Il testo vigente dell'art. 17 della citata legge n.
241/1990, e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di
legge o di regolamento sia previsto che per
l'adozione di un provvedimento debbano essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di
organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di
competenza dell'amministrazione procedente nei termini
prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve richiedere le suddette
valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che
siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica
equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggisticoterritoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente o organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie dell'amministrazione
procedente; si applica quanto previsto dal comma 4
dell'art. 16".
Nota all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 16 e 17 della citata
legge n. 241/1990 vedi nelle note all'art. 6.
Nota all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 27, della citata
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
"27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,
il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta; decorso il termine, l'amministrazione
puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa
essere rispettato il termine di cui al presente comma,
tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e
il parere deve essere reso definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate".
Note all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 5 della citata legge 7
agosto 1990, n. 241, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Il dirigente di ciascuna unita'
organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro
dipendente addetto all'unita' la responsabilita' della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il
singolo procedimento nonche', eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma 1, e' considerato responsabile del
singolo procedimento il funzionario preposto alla
unita' organizzativa determinata a norma del comma 1
dell'art. 4.
3. L'unita' organizzativa competente e il
nominativo del responsabile del procedimento sono
comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta,
a chiunque vi abbia interesse".
- La citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca:
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme".