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LEGGE 5 agosto 1998, n. 303
- Nomina di professori universitari e di avvocati
all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione
dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione - (in Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 24 agosto
1998)
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Nomina di avvocati e professori universitari
all'ufficio di consigliere di cassazione
1. I professori ordinari di universita' nelle materie
giuridiche e
gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di
effettivo esercizio
e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni
superiori di
cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n.
36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di
consigliere
della Corte di cassazione in numero non superiore ad un
decimo dei
posti previsti nell'organico complessivo della Corte.
Entro tale
limite e' annualmente riservato alle nomine di cui al
presente comma
un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio
superiore della
magistratura; di tali posti non puo' tenersi conto ai
fini di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n.
32.
2. La nomina e' conferita con decreto del Presidente
della
Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della
magistratura.
3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di
ogni anno
sono inviate al Consiglio superiore della magistratura,
con le
modalita' da questo stabilite, le segnalazioni di persone
disponibili, effettuate dagli organismi universitari e
forensi
individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore
della
magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il
possesso dei
requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a
comprovare la
presenza dei meriti insigni, nonche' una dichiarazione
attestante
l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste
dalla legge,
determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il
parere del
Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio
nazionale
forense, provvede alla designazione dei nominandi con
deliberazione
motivata. Il Presidente della Repubblica emana i
provvedimenti di
nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre
successivo i
consiglieri di cassazione nominati assumono possesso
dell'ufficio.
4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di
mancata
copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore
della
magistratura provvede alla copertura con magistrati
ordinari.
Art. 2.
Requisiti per la nomina
ed elementi di specifica rilevanza
1. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi
della
presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1
dell'articolo 1,
sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o
a pena
detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso
nella
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici,
non essere
stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza,
non aver
riportato sanzioni disciplinari diverse
dall'avvertimento;
d) non aver superato l'eta' di sessantacinque anni e
avere
idoneita' fisica e psichica;
e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a
cessare,
l'esercizio dell'attivita' forense e di qualsiasi altra
attivita'
lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente;
per i
professori universitari, l'avere ottenuto o richiesto, o
l'essere
impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto
d'impiego con
l'amministrazione o l'ente di appartenenza.
2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la
designazione deve
cadere su persona che, per particolari meriti scientifici
o per la
ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare
alla
giurisdizione di legittimita' un contributo di elevata
qualificazione
professionale. A tal fine, costituiscono parametri di
valutazione gli
atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte
in occasione
della partecipazione a convegni.
3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di
specifica
rilevanza:
a) l'esercizio dell'attivita' forense da parte di
professore
d'universita' presso le giurisdizioni superiori;
b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per
un
periodo non inferiore a dieci anni;
c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziari per
un periodo
non inferiore a dieci anni.
4. A parita' di possesso degli elementi di specifica
rilevanza di
cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che
risultano
avere maggiore anzianita' nel ruolo dei docenti
universitari o
nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
5. In caso di nomina condizionata alla cessazione
dell'attivita'
pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza,
entro sessanta
giorni dalla nomina.
Art. 3.
Collocazione nel ruolo e stato giuridico
1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge
prende
posto nel ruolo di anzianita' della magistratura subito
dopo l'ultimo
dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente
valutati al
fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui
piu' magistrati
vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno vi prende
posto
secondo l'anzianita' di iscrizione nel ruolo dei docenti
universitari
o nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.
2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei
magistrati
ordinari ed e' tenuto all'osservanza dei relativi doveri,
con
possibilita' di deroga per quanto concerne l'obbligo
della residenza
di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni.
3. Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato
nominato ai
sensi della presente legge e' sottoposto a valutazione di
idoneita'
da parte del Consiglio superiore della magistratura al
fine del
conferimento delle funzioni direttive superiori
nell'ambito della
Corte di cassazione.
Art. 4.
Destinazione per l'esercizio delle funzioni
1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge
puo' essere
destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti
nell'ambito della
Corte di cassazione.
Art. 5.
Trattamento economico
1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge
e'
attribuito il trattamento economico complessivo annuo
spettante, in
applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e
successive
modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini
del
conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni
di
anzianita' complessiva nelle qualifiche inferiori e
quattro anni di
anzianita' nella qualifica di magistrato di cassazione.
2. La dichiarazione di idoneita' ai fini del conferimento
delle
funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di
cassazione,
prevista nell'articolo 3, comma 3, retroagisce, ai soli
effetti
economici, a decorrere dal compimento del quarto anno
dalla nomina.
Art. 6.
Trattamento previdenziale
1. Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della
presente
legge e' attribuito il trattamento previdenziale ed
assistenziale dei
magistrati ordinari.
2. Nel caso di pregresso esercizio dell'attivita' forense
si
applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990,
n. 45.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.