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Legislazione

 

LEGGE 5 agosto 1998, n. 303 - Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione - (in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 1998)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Nomina di avvocati e professori universitari
all'ufficio di consigliere di cassazione

1. I professori ordinari di universita' nelle materie giuridiche e
gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio
e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di
cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere
della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei
posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale
limite e' annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma
un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della
magistratura; di tali posti non puo' tenersi conto ai fini di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.
2. La nomina e' conferita con decreto del Presidente della
Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della
magistratura.
3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno
sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le
modalita' da questo stabilite, le segnalazioni di persone
disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi
individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della
magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la
presenza dei meriti insigni, nonche' una dichiarazione attestante
l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge,
determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del
Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale
forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione
motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di
nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i
consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.
4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata
copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della
magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.

Art. 2.
Requisiti per la nomina
ed elementi di specifica rilevanza

1. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della
presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1,
sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere
stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver
riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
d) non aver superato l'eta' di sessantacinque anni e avere
idoneita' fisica e psichica;
e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a cessare,
l'esercizio dell'attivita' forense e di qualsiasi altra attivita'
lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; per i
professori universitari, l'avere ottenuto o richiesto, o l'essere
impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto d'impiego con
l'amministrazione o l'ente di appartenenza.
2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve
cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la
ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare alla
giurisdizione di legittimita' un contributo di elevata qualificazione
professionale. A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli
atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione
della partecipazione a convegni.
3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica
rilevanza:
a) l'esercizio dell'attivita' forense da parte di professore
d'universita' presso le giurisdizioni superiori;
b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un
periodo non inferiore a dieci anni;
c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziari per un periodo
non inferiore a dieci anni.
4. A parita' di possesso degli elementi di specifica rilevanza di
cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano
avere maggiore anzianita' nel ruolo dei docenti universitari o
nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attivita'
pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta
giorni dalla nomina.

Art. 3.
Collocazione nel ruolo e stato giuridico

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende
posto nel ruolo di anzianita' della magistratura subito dopo l'ultimo
dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati al
fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui piu' magistrati
vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno vi prende posto
secondo l'anzianita' di iscrizione nel ruolo dei docenti universitari
o nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.
2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati
ordinari ed e' tenuto all'osservanza dei relativi doveri, con
possibilita' di deroga per quanto concerne l'obbligo della residenza
di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
3. Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai
sensi della presente legge e' sottoposto a valutazione di idoneita'
da parte del Consiglio superiore della magistratura al fine del
conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della
Corte di cassazione.

Art. 4.
Destinazione per l'esercizio delle funzioni

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge puo' essere
destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della
Corte di cassazione.

Art. 5.
Trattamento economico

1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge e'
attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in
applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive
modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del
conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di
anzianita' complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di
anzianita' nella qualifica di magistrato di cassazione.
2. La dichiarazione di idoneita' ai fini del conferimento delle
funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione,
prevista nell'articolo 3, comma 3, retroagisce, ai soli effetti
economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.

Art. 6.
Trattamento previdenziale

1. Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente
legge e' attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei
magistrati ordinari.
2. Nel caso di pregresso esercizio dell'attivita' forense si
applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 agosto 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1246 ):
Presentato dal Ministro di grazia e giustizia
(Flick) l'11 settembre 1996.
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede
referente, il 2 ottobre 1996, con pareri delle commissioni
1 , 5 e 7 .
Esaminato dalla 2 commissione il 15, 16 ottobre 1996;
28 e 29 gennaio 1997.
Presentata la relazione il 12 febbraio 1997 (atto n.
1246/ A - relatore sen. Follieri ).
Nuovamente assegnato alla 2 commissione (Giustizia),
in sede redigente, l'11 marzo 1997.
Esaminato dalla commissione il 12 marzo 1997.
Presentazione del testo degli articoli annunciata il 18
marzo 1997 (atto n. 1246/ A-R - relatore sen. Follieri ).
Esaminato in aula e approvato il 20 marzo 1997.
Camera dei deputati (atto n. 3467 ):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 1 aprile 1997, con pareri delle commissioni
XI, I, V e VII.
Esaminato dalla II commissione, il 12, 18, 19 26
marzo; 12 e 26 maggio 1998.
Relazione scritta annunciata il 7 luglio 1998 (atto n.
3467/ A - relatore on. Parrelli ).
Esaminato in aula il 9 e 10 luglio 1998 e approvato il
15 luglio 1998.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
recante: "Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore":
"Art. 33. - Gli avvocati, per essere ammessi al
patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle
altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo
comma debbono essere iscritti in un albo speciale, che
e' tenuto dal Consiglio nazionale forense.
Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo
speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio
nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per
dieci anni almeno la professione di avvocato davanti
alle corti di appello e ai tribunali.
Questo termine e' ridotto a tre anni per gli
ex-Prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli
ex-Prefetti che abbiano cinque anni di grado.
Non puo' essere iscritto, ne' rimanere nell'albo
speciale chi non e' iscritto nell'albo di un tribunale.
Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei
due albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto nel
solo albo speciale.
Il Consiglio nazionale forense procede annualmente alla
revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.
Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al
segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, terzo
comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30,
secondo comma, del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130,
le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono
esercitate da un comitato presieduto dallo stesso
segretario o commissario e composto di sei membri
nominati dal Ministro delle corporazioni di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati
iscritti nello stesso albo speciale".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 3
febbraio 1989, n. 32 (Aumento della dotazione organica
del personale del Ministero di grazia e giustizia -
Amministrazione giudiziaria):
"Art. 1. - 1. Il ruolo organico del personale della
magistratura, stabilito dalla tabella B annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986,
n. 977, e' aumentato di 329 unita' per l'anno 1989, di
105 unita' per l'anno 1990 e di 26 unita' per l'anno 1991.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica si provvedera' all'aumento delle piante
organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle
esigenze determinate dalla gravita' dei carichi di lavoro,
attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.
3. (Nella determinazione dei posti da mettere a
concorso per l'ingresso in magistratura puo' tenersi
conto, oltre che dei posti gia' disponibili, anche di
quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui e'
indetto il concorso e nei cinque anni successivi,
aumentati del 10 per cento)".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 12 dell'ordinamento
giudiziario approvato con regiodecreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni:
"Art. 12 (Obbligo della residenza. Sanzioni). - Il
magistrato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel
comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale
esercita le sue funzioni e non puo' assentarsene senza
autorizzazione dei superiori gerarchici.
Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del
presente articolo e' soggetto a provvedimenti
disciplinari, e puo' comunque essere privato dello
stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo
corrispondente all'assenza abusiva".
Nota all'art. 5:
- La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca:
"Provvidenze per il personale di magistratura".
Nota all'art. 6:
- La legge 5 marzo 1990, n. 45, reca: "Norme per la
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
previdenziali per i liberi professionisti".


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