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Legislazione

 

LEGGE 24 febbraio 1997, n. 27 (in G.U.R.I. del 27/2/1997). Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
 
Art. 1.
Soppressione dell'albo
 
1. L'albo dei procuratori legali è soppresso.
 
Art. 2.
Iscrizione all'albo degli avvocati
 
1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d'ufficio nell'albo
degli avvocati.
2. L'anzianità a tutti gli effetti decorre dalla data di iscrizione all'albo
dei procuratori legali.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari
per la iscrizione all'albo dei procuratori legali secondo le disposizioni di
cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni, ed al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive
modificazioni, consentono la iscrizione all'albo degli avvocati.
4. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto
all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori.
 
Art. 3.
Sostituzione del termine "procuratore legale"
 
1. Il termine "procuratore legale" contenuto in disposizioni legislative
vigenti si intende sostituito con il termine "avvocato".
 
Art. 4.
Termini temporali relativi alla iscrizione all'albo per il patrocinio
davanti alla Corte di cassazione.
 
1. Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per
l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di
cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ai sensi dell'articolo 33,
secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni, è di dodici anni.
2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono
iscritti all'albo dei procuratori legali ovvero all'albo degli avvocati, si
considera, ai fini del termine di cui al comma 1, anche il periodo di
esercizio della professione di procuratore. Tuttavia, se più favorevole, il
termine di cui al comma 1 è ridotto a sette anni e decorre dalla iscrizione
all'albo degli avvocati per coloro che hanno conseguito l'iscrizione a tale
albo mediante il superamento dell'esame previsto dall'articolo 28 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
3. Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto
dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, per l'ammissione
all'esame per l'iscrizione all'albo speciale è elevato a cinque anni. Per
coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
iscritti nell'albo dei procuratori legali ovvero degli avvocati da meno di
un anno, l'esercizio della professione di procuratore si considera, ai fini
del termine di cui al precedente periodo, equipollente all'esercizio della
professione di avvocato. Per coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono iscritti all'albo degli avvocati, il termine per
l'ammissione all'esame rimane di un anno decorrente dalla iscrizione a detto
albo.
 
Art. 5.
Norme riguardanti la residenza e norme di coordinamento
 
1. L'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:
"7) avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo
l'iscrizione è domandata".
2. Il termine di cui all'articolo 14, primo comma, numero 6, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, è aumentato a otto anni.
3. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 1 della legge 20 giugno
1955, n. 519, le parole: "non inferiore ad un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "non inferiore a sei anni".
 
Art. 6.
Abrogazione di norme incompatibili
 
1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 5, 6, 27, 28 e 29 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nonchè gli
articoli 31, 32, 33 e 34 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e
successive modificazioni.
2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione di legge o di regolamento
incompatibile con le disposizioni della presente legge.
 
Art. 7.
Entrata in vigore
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
 
Data a Roma, addì 24 febbraio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK


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