LexItalia.it  

 Prima pagina | Legislazione | Giurisprudenza | Articoli e note | Forum on line | Weblog

 

Legislazione

 

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121, coordinato con la LEGGE DI CONVERSIONE 1 agosto 2002, n. 168 (in G. U. n. 183 del 6 agosto 2002 - in vigore dal 7 agosto 2002), recante: "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale".

                             Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
in caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
((  1.  Le  disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo
15  gennaio  2002,  n.  9,  hanno  effetto  a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2.   Le  disposizioni  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo
15 gennaio  2002,  n.  9,  hanno  effetto  a  decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma  1-bis, e' inserito il
seguente:
  "1-ter.   Durante   la  marcia  sulle  autostrade  e  sulle  strade
extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione,
delle   luci   della   targa,  dei  proiettori  anabbaglienti  e,  se
prescritte, delle luci d'ingombro".
  4.  L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e'
abrogato.))

                       Riferimenti normativi:
    - Il  testo  degli  articoli  2,  8  e 11 del decreto legislativo
15 gennaio  2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttiva
del  nuovo  codice  della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della
legge  22 marzo  2001,  n. 85 (Delega al Governo per la revisione del
nuovo  codice  della  strada),  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
12 febbraio 2002, n. 36, supplemento ordinario, e' il seguente:
    "Art.  2. - 1. All'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti
modifiche:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. Sulle  strade  ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive   con   veicoli   o   animali   e  quelle  atletiche,  salvo
autorizzazione.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  comune in cui
devono  avere  luogo  le  gare  atletiche  e ciclistiche e quelle con
animali  o  con  veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla
regione  e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare
atletiche,  ciclistiche  e  per  le  gare con animali o con veicoli a
trazione animale che interessano piu' comuni.
    Per  le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata,
sentite  le  federazioni  nazionali  sportive  competenti  e  dandone
tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza:
      dalla  regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
      dalla regione per le strade regionali;
      dalle province per le strade provinciali;
      dai comuni per le strade comunali.
    Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le
gare sono subordinate. ;
      b) al  comma  2,  le parole: "quelle di competenza del prefetto
sono sostituite dalle seguenti: "le altre ;
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche
i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, allegando il
preventivo parere del C.O.N.I.
    Per  consentire  la formulazione del programma delle competizioni
da  svolgere  nel  corso  dell'anno,  qualora  venga  riconosciuto il
carattere  sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al
servizio  di  trasporto  pubblico,  nonche'  al traffico ordinario, i
promotori    devono    avanzare    le   loro   richieste   entro   il
trentuno dicembre  dell'anno  precedente.  Il  preventivo  parere del
C.O.N.I.  non e' richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui
partecipano  i  veicoli  di  cui  all'art.  60,  purche' la velocita'
imposta  sia  per  tutto  il  percorso  inferiore  a  40  km/h  e  la
manifestazione  sia  organizzata  in  conformita'  alle norme tecnico
sportive della federazione di competenza. ;
      d) al  comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere
richiesta  ,  le parole: "alla prefettura sono soppresse e le parole:
"dei  lavori pubblici, dei trasporti, sono sostituite dalle seguenti:
"delle infrastrutture e dei trasporti, ;
      e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5.  Nei  casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire
una  competizione  non  prevista nel programma, i promotori, prima di
chiedere  l'autorizzazione  di  cui  al comma 4, devono richiedere al
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui
al   comma   3  almeno  sessanta  giorni  prima  della  competizione.
L'autorita'  competente puo' concedere l'autorizzazione a spostare la
data  di  effettuazione  indicata  nel  programma  quando  gli organi
sportivi  competenti  lo  richiedano per motivate necessita', dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ;
      f) al  comma 6, nel primo periodo, le parole: "L'autorizzazione
alla  prefettura  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Per  tutte  le
competizioni sportive su strada, l'autorizzazione ;
      g)  dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
    "6-bis.   Quando   la   sicurezza  della  circolazione  lo  renda
necessario,  nel  provvedimento  di  autorizzazione  di  competizioni
ciclistiche  su strada, puo' essere imposta la scorta da parte di uno
degli  organi  di cui all'art. 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in
loro  ausilio,  di una scorta tecnica effettuata da persone munite di
apposita  abilitazione.  Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori ad avvalersi in sua
vece  o  in  suo  ausilio,  della scorta tecnica effettuata a cura di
personale abilitato, fissandone le modalita' ed imponendo le relative
prescrizioni.
    6-ter.  Con  disciplinare  tecnico,  approvato  con provvedimento
dirigenziale  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e
le modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la
scorta  tecnica  ai  sensi  del  comma  6-bis,  i  dispositivi  e  le
caratteristiche  dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonche' le
relative  modalita'  di svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal
Ministero dell'interno.
    6-quater.  Per  le  competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero
con  altri  veicoli  non  a  motore  o  con  pattini  che si svolgono
all'interno  del  territorio  comunale,  o di comuni limitrofi, tra i
quali  vi  sia  preventivo  accordo, la scorta puo' essere effettuata
dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica
con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. ;
      h) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
    "7-bis.    Salvo   che,   per   particolari   esigenze   connesse
all'andamento  plano-altimetrico  del  percorso, ovvero al numero dei
partecipanti,  sia  necessaria la chiusura della strada, la validita'
dell'autorizzazione  e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un  provvedimento  di  sospensione  temporanea  della circolazione in
occasione  del  transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma
1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell' art. 7, comma 1.";
      i) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
    "8.  Fuori  dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza
una  competizione  sportiva  indicata  nel  presente  articolo  senza
esserne  autorizzato  nei  modi  previsti  e'  soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da euro centotrentuno ad
euro  cinquecentoventiquattro,  se si tratta di competizione sportiva
atletica,  ciclistica  o  con  animali  ovvero  di  una somma da euro
seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta
di   competizione  sportiva  con  veicoli  a  motore.  In  ogni  caso
l'autorita'  amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare
la  competizione,  secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. ;
      l) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
    "8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocita'
con  veicoli  a  motore  indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato  nei modi previsti e' punito con l'arresto da uno ad otto
mesi  e  con  l'ammenda  da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla
stessa  pena  soggiace  chiunque,  a qualsiasi titolo, partecipa alla
competizione  non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
due  a  sei  mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In
ogni  caso  l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare  la  competizione,  secondo  le  norme  di  cui al capo I,
sezione  II,  del  titolo  VI.  Con la sentenza di condanna e' sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti. ".
    "Art.  8.  -  1. Al comma 9 dell'art. 141 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo:  "Fuori  dei casi previsti dall'art. 9,
chiunque,  a  qualsiasi titolo o per qualunque finalita', gareggia in
velocita'  con  veicoli  a  motore, e' punito con l'arresto da uno ad
otto   mesi   e  con  l'ammenda  da  euro  cinquecentosedici  a  euro
cinquemilacentosessantaquattro,  nonche'  con la confisca del veicolo
con  il  quale  e' stata commessa la violazione. All'accertamento del
reato   consegue   la   sanzione   amministrativa   accessoria  della
sospensione  della  patente  da  due a sei mesi ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. ".
    "Art.  11.  -  1.  All'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito
il  seguente:  "1-bis.  Per i ciclomotori ed i motocicli in qualsiasi
condizione   di   marcia,   e'   obbligatorio  l'uso  dei  proiettori
anabbaglianti e delle luci di posizione. ".
    - Il   testo   vigente  dell'art.  152  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, recante: "Nuovo
codice  della  strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992,  n. 114, supplemento ordinario, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
    "Art.  152  (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). 1.
L'uso  dei  dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli  e'  obbligatoria  da  mezz'ora  dopo  il tramonto del sole a
mezz'ora  prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in
caso  di  nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro
caso di scarsa visibilita'.
    1-bis.  Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione
di marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle
luci di posizione.
    1-ter.   Durante  la  marcia  sulle  autostrade  e  sulle  strade
extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione,
delle   luci   della   targa,  dei  proiettori  anabbaglianti  e,  se
prescritte, delle luci d'ingombro.
    2.  Ad  eccezione  dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e
dei  motocicli,  l'uso  dei  dispositivi  di  segnalazione  visiva e'
obbligatorio  anche  durante  la  fermata  o  la sosta, a meno che il
veicolo  sia  reso  pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o
venga  collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche
se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
    3.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente  articolo e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire          sessantatremilacinquecentodieci          a         lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.".

      
                               Art. 2.
  1.  Al  comma  2,  secondo  periodo,  dell'articolo 173 del decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo
le  parole:  "viva  voce",  sono  inserite  le seguenti: "o dotati di
auricolare  ((purche'  il conducente abbia adeguate capacita' uditive
ad entrambe le orecchie".))
                       Riferimenti normativi:
    - Il  testo  vigente  dell'art.  173  del  decreto legislativo n.
285/1992  e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
    "Art.  173  (Uso  di lenti o di determinati apparecchi durante la
guida).  -  1.  Il  titolare di patente di guida, al quale in sede di
rilascio  o  rinnovo  della  patente  stessa  sia stato prescritto di
integrare  le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o
funzionali  per  mezzo  di  lenti  o  di  determinati  apparecchi, ha
l'obbligo di usarli durante la guida.
    2.  E'  vietato  al  conducente  di  far uso durante la marcia di
apparecchi  radiotelefonici  ovvero  di  usare  cuffie  sonore, fatta
eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi
di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia, nonche' per i conducenti
dei  veicoli  adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al
trasporto  di persone in conto terzi. E' inserito l'uso di apparecchi
a  viva  voce  o  dotati  di  auricolare  purche' il conducente abbia
adeguate capacita' utitive ad entrambe le orecchie che non richiedono
per il loro funzionamento l'uso delle mani.
    3.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente  articolo e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire          sessantatremilacinquecentodieci          a         lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.".

      
                               Art. 3.
((  1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
  "5.  Qualora  dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad
un  tasso  alcoolemico  superiore  a  0,5  grammi  per  litro  (g/l),
l'interessato   e'   considerato   in   stato  di  ebbrezza  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.".
  2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Qualora  dall'accertamento,  eseguito  a  norma  dei commi 4 e
4-bis,  risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l),  il  conducente  e'  considerato  in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.".
  3.  All'articolo  191,  comma  3, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono
inserite  le  seguenti:  "o munita di bastone bianco-rosso in caso di
persona sordo-cieca,".))
                       Riferimenti normativi:
    - Il  testo  vigente  dell'art.  186  del  decreto legislativo n.
285/1992  e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
    "Art.  186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E' vietato
guidare  in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza dell'uso di bevande
alcooliche.
    2.  Chiunque  guida  in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto
non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda    da    lire    seicentotrentacinquemilanovanta   a   lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.  All'accertamento
del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un
mese  a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel
corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
    3.  Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea,   puo'   essere   fatto   trainare  fino  al  luogo  indicato
dall'interessato  o  fino  alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna  al  proprietario  o gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia.
    4.  Quando  si  abbia  motivo  di  ritenere che il conducente del
veicolo  si  trovi  in  stato  di  alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza  dell'alcool,  gli  organi  di polizia stradale di cui
all'art.  12  hanno  la  facolta'  di  effettuare  l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
    5.  Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad
un  tasso  alcoolemico  superiore  a  0,5  grammi  per  litro  (g/l),
l'interessato   e'   considerato   in   stato  di  ebbrezza  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
    6.  In  caso  di  rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il
conducente  e'  punito,  salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave
reato,  con  l'arresto  fino  a  un  mese  e  con  l'ammenda  da lire
seicentotrentacinquemilanovanta                 a                lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta".
    - Il  testo  vigente  dell'art.  13  del  decreto  legislativo n.
9/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
    "Art.  13.  -  1.  All'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
      a)   al  comma  2  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo:
"Quando  la  violazione e' commessa dal conducente di un autobus o di
veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero
di  complessi  di veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la
revoca  della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. ;
      b) il  comma  e'  sostituito  dal seguente: "4. Quando si abbia
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di
alterazione  psico-fisica  derivante  dall'influenza dall'alcool, gli
organi  di  polizia  stradale  di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo  presso  il  piu'  vicino ufficio o comando, hanno la
facolta'  di  effettuare  l'accertamento  con  strumenti  e procedure
determinati dal regolamento. ;
      c) dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il seguente: "4-bis. Per i
conducenti  coinvolti  in  incidenti  stradali e sottoposti alle cure
mediche,  l'accertamento  del  tasso alcoolemico viene effettuato, su
richiesta  degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi
1  e  2,  da  parte  delle  strutture  sanitarie  di base o di quelle
accreditate  o  comunque  a  tali  fini  equiparate,  con strumenti e
modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministero  della  salute, di
concerto  con  il  Ministero  dell'interno.  Le  strutture  sanitarie
rilasciano    agli   organi   di   polizia   stradale   la   relativa
certificazione,   estesa   alla  prognosi  delle  lesioni  accertate,
assicurando  il  rispetto  della  riservatezza  dei dati in base alle
vigenti  disposizioni  di legge. I fondi necessari per l'espletamento
degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito
dei  fondi  destinati  al Piano nazionale della sicurezza stradale di
cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. ;
      d) il   comma   5  e'  sostituito  dal  seguente:  "5.  Qualora
dall'accertamento,  eseguito  a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un
tasso  alcoolemico  superiore  a  0,5  grammi  per  litro  (g/l),  il
conducente   e'   considerato   in   stato   di   ebbrezza   ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. ;
      e) al  comma  6, le parole: "di cui al comma 4, sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis, ".
    - Il  testo  vigente  dell'art.  191  del  decreto legislativo n.
285/1992  e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
    "Art.   491  (Comportamento  dei  conducenti  nei  confronti  dei
pedoni).  -1.  Quando  il  traffico  non  e'  regolato da agenti o da
semafori,  i  conducenti  devono  dare  la  precedenza, rallentando e
all'occorrenza   fermandosi,   ai   pedoni   che   transitano   sugli
attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in
un'altra  strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale
devono  dare  la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi,
ai  pedoni  che  transitano  sull'attraversamento medesimo, quando ad
essi non sia vietato il passaggio.
    2.   Sulle   strade  sprovviste  di  attraversamenti  pedonali  i
conducenti  devono  consentire  al  pedone,  che  abbia gia' iniziato
l'attraversamento  impegnando  la carreggiata, di raggiungere il lato
opposto in condizioni di sicurezza.
    3.  I  conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con
ridotte  capacita'  motorie  o  su  carrozzella, o riunita di bastone
bianco,   o   accompagnata   da  cane  guida,  o  munita  di  bastone
bianco-rosso  in  caso  i  persona sordo-cieca, o comunque altrimenti
riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge a attraversarla
e  devono  comunque  prevenire  situazioni  di  pericolo  che possano
derivare  da  comportamenti  scorretti  o  maldestri  di bambini o di
anziani,   quando   sia  ragionevole  prevederli  in  relazione  alla
situazione di fatto.
    4.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente  articolo e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.".

      
                               Art. 4.
((  1.  Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui
all'articolo  2,  comma  2,  lettere  A  e B, del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  gli  organi  di  polizia  stradale di cui
all'articolo  12,  comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo
le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare
dispositivi  o  mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene
data  informazione  agli  automobilisti, finalizzati al rilevamento a
distanza  delle  violazioni  alle  norme di comportamento di cui agli
articoli  142  e  148  dello stesso decreto legislativo, e successive
modificazioni.  I  predetti  dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono  essere  altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui
all'articolo   2,  comma  2,  lettere  C  e  D,  del  citato  decreto
legislativo,  ovvero  su  singoli  tratti  di  esse,  individuati con
apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi
di  polizia  stradale  competenti per territorio e su conforme parere
degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade
o  dalle  strade  extraurbane  principali,  di cui al comma 1, ovvero
singoli  tratti  di  esse, tenendo conto del tasso di incidentalita',
delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le
quali   non  e'  possibile  il  fermo  di  un  veicolo  senza  recare
pregiudizio  alla  sicurezza  della  circolazione, alla fluidita' del
traffico  o  all'incolumita'  degli  agenti  operanti  e dei soggetti
controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive
integrazioni   o   modifiche  dell'elenco  delle  strade  di  cui  al
precedente periodo.
  3.  Nei  casi  indicati  dal  comma  1,  la  violazione deve essere
documentata  con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi
dispositivi  che,  nel  rispetto delle esigenze correlate alla tutela
della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi
successivi,   le  modalita'  di  svolgimento  dei  fatti  costituenti
illecito  amministrativo,  nonche'  i  dati  di  immatricolazione del
veicolo   ovvero  il  responsabile  della  circolazione.  Se  vengono
utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico
la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti
preposti,  gli  stessi  devono essere approvati od omologati ai sensi
dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
  4.  Nelle  ipotesi  in  cui  vencano utilizzati i mezzi tecnici o i
dispositivi  di  cui  al  presente  articolo,  non vi e' l'obbligo di
contestazione   immediata   di   cui  all'articolo  200  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))
                       Riferimenti normativi:
    - Il  testo dell'art. 2, comma 2, lettere A, B, C e D del decreto
legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e' il seguente:
    "2.   Le   strade   sono   classificate,   riguardo   alle   loro
caratteristiche  costruttive,  tecniche  e  funzionali,  nei seguenti
tipi:
      A - Autostrade;
      B - Strade extraurbane principali;
      C - Strade extraurbane secondarie;
      D - Strade urbane di scorrimento;".
    - Il  testo  dell'art.  12,  comma  1, del decreto legislativo n.
285/1992 e successive modificazioni e' il seguente:
    "1.  L'espletamento  dei servizi di polizia stradale previsti dal
presente codice spetta:
      a) in  via  principale  alla specialita' Polizia Stradale della
Polizia di Stato;
      b) alla Polizia di Stato;
      c) all'Arma dei carabinieri;
      d) al Corpo della guardia di finanza;
      e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
      f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio
di polizia stradale.".
    - Il  testo  degli  articoli 142 e 148 del decreto legislativo n.
285/1992 e successive modificazioni e' il seguente:
    "Art.  142  (Limiti  di  velocita).  - 1. Ai fini della sicurezza
della  circolazione  e  della  tutela  della  vita umana la velocita'
massima  non  puo'  superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h
per  le  strade  extraurbane  principali,  i  90  km/h  per le strade
extraurbane  secondarie  e  per le strade extraurbane locali, ed i 50
km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare
tale  limite  fino  ad  un massimo di 70 km/h per le strade urbane di
scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.
    2.  Entro  i  limiti  massimi suddetti gli enti proprietari della
strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione,
limiti  di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da
quelli  fissati  al comma 1, in determinate strade e tratti di strada
quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma
1  renda  opportuna  la determinazione di limiti diversi, seguendo le
direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli
enti   proprietari   della   strada   hanno   l'obbligo  di  adeguare
tempestivamente  i  limiti di velocita' al venir meno delle cause che
hanno  indotto  a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori
pubblici puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo'
anche  disporre  l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto
l'ente  proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei
lavori  pubblici  puo'  procedere  direttamente alla esecuzione delle
opere  necessarie,  con  diritto  di  rivalsa nei confronti dell'ente
proprietario.
    3.  Le  seguenti  categorie  di  veicoli  non possono superare le
velocita' sottoindicate:
      a) ciclomotori: 45 km/h;
      b) autoveicoli  o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle
merci  pericolose  rientranti  nella  classe  1 figurante in allegato
all'accordo  di  cui all'art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi:
50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
      c) macchine  agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati
su  pneumatici  o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli
altri casi;
      d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
      e) treni  costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui
alle  lettere  h),  i)  e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
      f) autobus  e  filobus  di  massa  complessiva  a  pieno carico
superiore  a  8 t:  80  km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle
autostrade;
      g) autoveicoli  destinati  al trasporto di cose o ad altri usi,
di  massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t:
80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
      h) autoveicoli  destinati  al trasporto di cose o ad altri usi,
di  massa  complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori
dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
      i) autocarri  di massa complessiva a pieno carico superiore a 5
t  se  adoperati  per  il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82,
comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
      l) mezzi  d'opera  quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei
centri abitati: 60 km/h fuori dei centri abitati.
    4.  Nella  parte  posteriore  dei  veicoli  di cui al comma 3, ad
eccezione  di  quelli  di  cui  alle  lettere  a) e b), devono essere
indicate  le  velocita'  massime  consentite.  Qualora  si  tratti di
complessi  di  veicoli,  l'indicazione  del  limite  va riportata sui
rimorchi  ovvero  sui  semirimorchi.  Sono  comunque  esclusi da tale
obbligo  gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h)
ed  i)  del  comma  3,  quando  siano in dotazione alle Forze armate,
ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma 11.
    5.  In  tutti  i  casi nei quali sono fissati limiti di velocita'
restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
    6.  Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita'
sono  considerate  fonti  di  prova  le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e
i  documenti  relativi  ai  percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento.
    7.  Chiunque  non  osserva  i  limiti minimi di velocita', ovvero
supera  i  limiti  massimi  di  velocita'  di  non  oltre 10 km/h, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire          sessantatremilacinquecentodieci          a         lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.
    8.  Chiunque  supera  di  oltre  10 km/h e di non oltre 40 km/h i
limiti  massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta
a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
    9.  Chiunque supera di oltre 40 k/h i limiti massimi di velocita'
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da       lire       seicentotrentacinquemilanovanta       a      lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.      Da      tale
violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle
norme  di  cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione
e'  commessa  da  un conducente in possesso della patente di guida da
meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.
    10.  Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
    11.  Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla
guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g),
h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
    12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo  di  due  anni,  in  una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente
da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del  titolo  VI.  Se  la  violazione  e' commessa da un conducente in
possesso  della  patente di guida da meno di tre anni, la sospensione
della stessa e' da quattro a otto mesi.".
    "Art.  148 (Sorpasso). - 1. Il sorpasso e' la manovra mediante la
quale  un  veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in
movimento  o  fermi  sulla  corsia  o  sulla  parte della carreggiata
destinata normalmente alla circolazione.
    2.  Il  conducente  che  intende  sorpassare deve preventivamente
accertarsi:
      a) che  la  visibilita' sia tale da consentire la manovra e che
la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
      b) che  il  conducente  che  lo precede nella stessa corsia non
abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
      c) che  nessun  conducente che segue sulla stessa carreggiata o
semicarreggiata,  ovvero  sulla  corsia  immediatamente  alla propria
sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in
corsie, abbia iniziato il sorpasso;
      d) che  la  strada sia libera per uno spazio tale da consentire
la  completa  esecuzione  del  sorpasso,  tenuto  anche  conto  della
differenza   tra   la  propria  velocita'  e  quella  dell'utente  da
sorpassare, nonche' della presenza di utenti che sopraggiungono dalla
direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
    3.  Il  conducente  che  sorpassa un veicolo o altro utente della
strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita
segnalazione,  deve  portarsi  sulla sinistra dello stesso, superarlo
rapidamente  tenendosi  da questo ad una adeguata distanza laterale e
riportarsi  a  destra  appena  possibile,  senza  creare  pericolo  o
intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in piu'
corsie,   il   sorpasso   deve   essere   effettuato   sulla   corsia
immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
    4.  L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non
accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso
utente  deve tenersi il piu' vicino possibile al margine destro della
carreggiata.
    5.  Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata,
tenuto  anche  conto  della  densita'  della  circolazione  in  senso
contrario,  non  consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo
un  veicolo  lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di
velocita',  il  conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e,
se  necessario,  mettersi  da  parte  appena  possibile,  per lasciar
passare  i  veicoli  che  seguono. Nei centri abitati non sono tenuti
all'osservanza  di  quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli
in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
    6.  Sulle  carreggiate  ad  almeno  due  corsie per ogni senso di
marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto
a  sorpassare  un altro veicolo o animale, puo' rimanere sulla corsia
impegnata  per  il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia
di intralcio ai veicoli piu' rapidi che sopraggiungono da tergo.
    7.  Il  sorpasso  deve  essere  effettuato  a  destra  quando  il
conducente  del  veicolo  che si vuole sorpassare abbia segnalato che
intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico,
che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
    8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede
stradale  riservata,  deve  effettuarsi  a destra quando la larghezza
della  carreggiata  a destra del binario lo consenta; se si tratta di
carreggiata  a  senso  unico  di  circolazione  il  sorpasso  si puo'
effettuare su ambo i lati.
    9.  Qualora  il  tram  o  il  filobus  siano  fermi in mezzo alla
carreggiata  per  la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista
un salvagente, il sorpasso a destra e' vietato.
    10.  E'  vietato  il  sorpasso in prossimita' o in corrispondenza
delle  curve  o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilita';
in tali casi il sorpasso e' consentito solo quando la strada e' a due
carreggiate  separate  o a carreggiata a senso unico o con almeno due
corsie  con  lo  stesso  senso  di marcia e vi sia tracciata apposita
segnaletica orizzontale.
    11.  E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando
un  altro,  nonche'  il  superamento  di  veicoli  fermi  o  in lento
movimento  ai  passaggi  a  livello, ai semafori o per altre cause di
congestione  della  circolazione,  quando  a  tal fine sia necessario
spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di
marcia.
    12.  E'  vietato  il  sorpasso in prossimita' o in corrispondenza
delle intersezioni. Esso e', pero', consentito:
      a) quando  il  conducente  del  veicolo che si vuole sorpassare
abbia  segnalato  che  intende  svoltare  a sinistra e abbia iniziato
detta manovra;
      b) quando  avvenga  su  strada  a  precedenza,  purche'  a  due
carreggiate  separate  o  a senso unico o ad almeno due corsie con lo
stesso  senso  di  marcia  e le corsie siano delimitate dall'apposita
segnaletica orizzontale;
      c) quando  ii  veicolo  che  si  sorpassa  e' a due ruote non a
motore,  sempre  che  non  sia necessario spostarsi sulla parte della
carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
      d) quando  la circolazione sia regolata da semafori o da agenti
del traffico.
    13. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza dei
passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale
sia  regolata  da  semafori, nonche' il sorpasso di un veicolo che si
sia   arrestato   o   abbia   rallentato   in  corrispondenza  di  un
attraversamento  pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la
carreggiata.
    14.  E'  vietato  il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a
pieno  carico  superiore  a 3,5 t, oltre che nei casi sopra previsti,
anche  nelle  strade  o  tratti di esse in cui il divieto sia imposto
dall'apposito segnale.
    15.  Chiunque  sorpassa  a destra, eccetto i casi in cui cio' sia
consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni
dei  commi  2,  3  e  8  e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta  Alla stessa sanzione soggiace chi
viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
    16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9,
10,  11,  12  e  13  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una  somma  da  lire  centoventisettemilaventi  a lire
cinquecentottomilasettanta.  Quando  non  si  osservi  il  divieto di
sorpasso  di  cui  al  comma  14,  la  sanzione amministrativa e' del
pagamento  di  una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a
lire  unmilionesedicimilacentoquaranta.  Ove il medesimo soggetto, in
un periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni di cui al
presente  comma  per almeno due volte, all'ultima violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi, ovvero da due a sei mesi quando si tratti
del divieto di cui al comma 14.".
    -  Il  testo  dell'art.  45,  comma 6, del decreto legislativo n.
285/1992, e successive modificazioni, e' il seguente:
    "6.  Nel  regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature  e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione
del  traffico,  nonche' quelli atti all'accertamento e al rilevamento
automatico   delle  violazioni  alle  norme  di  circolazione,  ed  i
materiali  che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti
all'approvazione  od  omologazione  da parte del Ministero dei lavori
pubblici,  previo  accertamento  delle  caratteristiche  geometriche,
fotometriche,  funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario.
Nello  stesso  regolamento  sono  precisate  altresi' le modalita' di
omologazione e di approvazione.".
    - Il  testo  dell'art. 200 del decreto legislativo n. 285/1992, e
successive modificazioni, e' il seguente:
    "Art.  200 (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni). 1.
La  violazione,  quando  e'  possibile,  deve  essere  immediatamente
contestata   tanto  al  trasgressore  quanto  alla  persona  che  sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
    2.   Dell'avvenuta  contestazione  deve  essere  redatto  verbale
contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi
siano inserite. Nel regolamento e' indicato il relativo modello.
    3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se
presente, alla persona obbligata in solido.
    4.  Copia  del verbale e' consegnata immediatamente all'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore.".
                               Art. 5.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico