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Legislazione

 

LEGGE 29 marzo 2001, n. 134 (in G.U. n. 92 del 20-4-2001) - Modifiche  alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - n.b.: in calce al testo degli articoli sono state riportate in corsivo le note di riferimento.

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



                              Promulga



la seguente legge:

                               Art. 1.



Prima dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserita

la  seguente  rubrica:  "Capo  I - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI

GIUDIZI PENALI".

          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto

          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle

          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,

          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge

          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano

          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi

          qui trascritti.

                               Art. 2.



1.  Al  comma  1  dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217,

dopo  le  parole:  "del  cittadino  non  abbiente,"  e'  inserita  la

seguente:  "indagato,"  e  dopo la parola: "imputato," e' inserita la

seguente: "condannato,".

2.  Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e'

sostituito dal seguente:

"3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' valida per ogni

grado  e  per  ogni  fase  del  giudizio  e  per  tutte  le eventuali

procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse".

3.  Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le

parole: "qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa" sono

soppresse.

4.  Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e'

abrogato.

5.  Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e'

abrogato.

6.  Dopo  il  comma  9 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n.

217, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per

ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi

1  e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e

familiari  e  di  attivita'  economiche  eventualmente svolte. A tale

fine,  prima  di provvedere in ordine all'istanza, puo' trasmetterla,

unitamente  alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza

per le necessarie verifiche.

9-ter.  Il  giudice,  quando  si procede per uno dei delitti previsti

dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero

nei   confronti   di  persona  proposta  o  sottoposta  a  misura  di

prevenzione,   deve   chiedere   preventivamente  al  questore,  alla

direzione  investigativa  antimafia  (DIA) e alla direzione nazionale

antimafia  (DNA)  le  informazioni  necessarie  e  utili sui soggetti

richiedenti  relative  al  loro  tenore di vita, alle loro condizioni

personali  e  familiari  e  alle  attivita'  economiche eventualmente

svolte,  che  potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti

da richiedere alla Guardia di finanza".

          Nota all'art. 2:

              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 luglio

          1990,  n.  217  (Istituzione  del  patrocinio a spese dello

          Stato  per i non abbienti), come modificato dalla legge qui

          pubblicata:

              "Art.   1   (Istituzione   del  patrocinio).  -  1.  E'

          assicurato   il   patrocinio   a   spese  dello  Stato  nel

          procedimento  penale  ovvero  penale militare per la difesa

          del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato,

          persona   offesa   da   reato,   danneggiato   che  intenda

          costituirsi   parte   civile,  responsabile  civile  ovvero

          civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

              2.   Il   patrocinio   e'   altresi'   assicurato   nei

          procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione

          per  il  risarcimento del danno e le restituzioni derivanti

          da  reato, sempreche' le ragioni del non abbiente risultino

          non manifestamente infondate.

              3.  L'ammissione  al  patrocinio a spese dello Stato e'

          valida  per  ogni  grado e per ogni fase del giudizio e per

          tutte  le  eventuali  procedure,  derivate  ed incidentali,

          comunque connesse.

              4.  Nei  procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al

          patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi

          di giurisdizione.

              5.  Nel  processo  penale a carico di minorenni, quando

          l'interessato   non   vi   abbia   provveduto,  l'autorita'

          procedente  nomina  un  difensore  cui  e'  corrisposto  il

          compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla

          presente  legge.  Lo  Stato ha diritto di ripetere le somme

          pagate  nei  confronti  del  minorenne  e dei familiari che

          superano i limiti di reddito di cui all'art. 3.

              6.  Il  trattamento  riservato  dalla presente legge al

          cittadino  italiano e' assicurato altresi' allo straniero e

          all'apolide residente nello Stato.

              7. Abrogato.

              8. Abrogato.

              9.  In  ogni  caso,  la disposizione del comma 1 non si

          applica  nei  confronti dell'imputato per reati commessi in

          violazione  delle norme per la repressione dell'evasione in

          materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

              9-bis.  Il  giudice  respinge  l'istanza  ove  vi siano

          fondati  motivi  per  ritenere  che l'interessato non versi

          nelle  condizioni  di  cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del

          tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di

          attivita'  economiche  eventualmente  svolte.  A tale fine,

          prima   di   provvedere   in   ordine   all'istanza,   puo'

          trasmetterla,  unitamente alla relativa autocertificazione,

          alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

              9-ter.  Il  giudice,  quando  si  procede  per  uno dei

          delitti  previsti  dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di

          procedura  penale, ovvero nei confronti di persona proposta

          o   sottoposta  a  misura  di  prevenzione,  deve  chiedere

          preventivamente  al  questore, alla direzione investigativa

          antimafia  (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA)

          le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti

          relative  al  loro  tenore  di  vita,  alle loro condizioni

          personali   e   familiari   e   alle  attivita'  economiche

          eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a

          mezzo   di  accertamenti  da  richiedere  alla  Guardia  di

          finanza".

                               Art. 3.



1.  Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le

parole  da:  "lire  otto  milioni"  fino  alla  fine  del  comma sono

sostituite dalle seguenti: "lire diciotto milioni".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1º luglio 2001.

          Nota all'art. 3:

              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 3 della

          citata  legge  n. 217/1990, come modificato dalla legge qui

          pubblicata,  che  avra'  efficacia  a partire dal 1o luglio

          2001:

              "Art.  3  (Condizioni  per l'ammissione al patrocinio a

          spese  dello Stato). - 1. Puo' essere ammesso al patrocinio

          a   spese  dello  Stato  chi  e'  titolare  di  un  reddito

          imponibile  ai  fini  dell'imposta  personale  sul reddito,

          risultante  dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire

          diciotto milioni".

                               Art. 4.



1.  Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio

1990, n. 217, la parola: "strettamente" e' soppressa.

2.  Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio

1990,  n.  217,  dopo  le parole: "consulenti tecnici di parte," sono

inserite le seguenti: "investigatori privati autorizzati,".

3.  Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e'

sostituito dal seguente:

"2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze

di  cui  al  comma  1  che,  all'atto  del  conferimento,  apparivano

irrilevanti o superflue ai fini della prova".

4.  Al  comma  3  dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217,

dopo  le  parole:  "un secondo difensore di fiducia" sono aggiunte le

seguenti:  ", eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste

dalla  legge  7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza

al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato".

5.  Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e'

abrogato.

          Nota all'art. 4:

              - Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n.

          217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

              "Art.  4  (Effetti dell'ammissione al patrocinio). - 1.

          L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:

                a) l'annotazione  a debito dell'imposta di bollo e di

          registro  e  di  qualsiasi  altra  tassa  o diritto di ogni

          specie   o  natura,  relativamente  ad  atti,  documenti  e

          provvedimenti concernenti il giudizio;

                b) il  rilascio gratuito, senza percezione di diritti

          o   altre   spese,   delle  copie  degli  atti  processuali

          necessarie per l'esercizio della difesa;

                c) l'anticipazione  da  parte dello Stato delle spese

          effettivamente  sostenute dai difensori, consulenti tecnici

          e   consulenti  tecnici  di  parte,  investigatori  privati

          autorizzati,  ausiliari,  notai  e  pubblici  ufficiali che

          abbiano  prestato  la loro opera nel processo nonche' delle

          spese   ed   indennita'   necessarie  per  l'audizione  dei

          testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici

          di giornali per la pubblicazione di provvedimenti;

                d) l'annotazione   a   debito  degli  onorari  dovuti

          nonche' delle spese e indennita' anticipate dallo Stato, ai

          sensi della lettera c);

                e) l'esenzione  dall'imposta  di  bollo relativa alle

          autocertificazioni previste dalla presente legge.

              2.  Non possono essere liquidate le spese sostenute per

          le   consulenze  di  cui  al  comma  1  che,  all'atto  del

          conferimento,  apparivano  irrilevanti  o superflue ai fini

          della prova.

              3.  L'ammissione  al patrocinio a spese dello Stato non

          puo' essere concessa se il richiedente e' assistito da piu'

          di  un  difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione

          cessano  a partire dal momento in cui la persona alla quale

          il  beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore

          di  fiducia, eccettuati i casi in cui si applicano le norme

          previste   dalla  legge  7 gennaio  1998,  n.  11,  per  la

          partecipazione  a  distanza  al procedimento dell'indagato,

          dell'imputato o del condannato.

              4. Abrogato.

              5.  Gli  effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data

          in  cui  l'istanza  e' stata presentata o e' pervenuta alla

          cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore

          se  l'interessato  fa  riserva  di  presentare  l'istanza e

          questa e' presentata entro i venti giorni successivi.".

                               Art. 5.



1.  Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio

1990,  n.  217,  dopo  le  parole:  "la sua famiglia anagrafica" sono

aggiunte le seguenti: "nonche' del proprio numero di codice fiscale e

di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare".

2.  Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e'

abrogato.

3.  Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e'

sostituito dal seguente:

"3.  Se  l'istante e' straniero, per i redditi prodotti all'estero si

applica  la  disposizione  di  cui  al comma 1. L'istanza deve essere

accompagnata   da   una   certificazione   dell'autorita'   consolare

competente che attesti la veridicita' di quanto in essa affermato".

4.  Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le

parole:  "dai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma

3".

5.  Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e'

sostituito dal seguente:

"5.  Gli  interessati,  ove  il  giudice  lo  richieda, sono tenuti a

produrre  la  documentazione  necessaria per accertare la veridicita'

delle  loro  dichiarazioni.  In  caso di impossibilita' a produrre la

documentazione  di  cui  al  presente comma e al comma 3, questa puo'

essere sostituita da un'autocertificazione".

6.  Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e'

sostituito dal seguente:

"6.   Fuori  dai  casi  previsti  dal  comma  3,  la  mancanza  delle

dichiarazioni  e  delle indicazioni previste dal presente articolo e'

causa di inammissibilita' dell'istanza".

7.  Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le

parole:  "previste  dai  commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti:

"previste  dal  comma  1" e le parole da: "con le sanzioni" fino alla

fine  del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da

uno  a  cinque  anni  e  con la multa da lire seicentomila a lire tre

milioni.  La  pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o

il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la

condanna  importa  la  decadenza  prevista  dall'articolo  10  ed  il

recupero   delle   somme   corrisposte   dallo  Stato  a  carico  del

responsabile".

          Nota all'art. 5:

              - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n.

          217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

              "Art.   5  (Contenuto  dell'istanza).  -  1.  L'istanza

          prevista  dall'art. 2 deve essere redatta in carta semplice

          e   contenere,   oltre  alla  richiesta  di  ammissione  al

          patrocinio  a  spese  dello  Stato  ed  all'indicazione del

          processo cui si riferisce:

                a) l'indicazione delle generalita' dell'interessato e

          dei  componenti  la  sua  famiglia  anagrafica, nonche' del

          proprio  numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei

          componenti il nucleo familiare;

                b) un'autocertificazione  dell'interessato attestante

          la  sussistenza  delle  condizioni  di reddito previste per

          l'ammissione   al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  con

          specifica determinazione del reddito complessivo valutabile

          a  tali  fini,  determinato  secondo  le modalita' indicate

          nell'art. 3;

                c) l'impegno  a  comunicare entro trenta giorni dalla

          scadenza  del termine di un anno, a far tempo dalla data di

          presentazione    dell'istanza    o,   della   comunicazione

          precedente  e  fino a che il procedimento non sia definito,

          le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi

          nell'anno  precedente,  rilevanti ai fini della concessione

          del beneficio.

              2. Abrogato.

              3.  Se  l'istante  e' straniero, per i redditi prodotti

          all'estero  si  applica  la disposizione di cui al comma 1.

          L'istanza  deve  essere  accompagnata da una certificazione

          dell'autorita'   consolare   competente   che   attesti  la

          veridicita' di quanto in essa affermato.

              4.   Se   l'interessato   e'  detenuto,  internato  per

          l'esecuzione  di  una  misura  di  sicurezza,  in  stato di

          arresto  o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in

          un  luogo  di  cura, la documentazione prevista dal comma 3

          puo'  anche  essere prodotta, entro venti giorni dalla data

          di  presentazione  dell'istanza,  dal  difensore  o  da  un

          componente della famiglia dell'interessato.

              5.  Gli  interessati,  ove il giudice lo richieda, sono

          tenuti   a   produrre   la  documentazione  necessaria  per

          accertare  la veridicita' delle loro dichiarazioni. In caso

          di  impossibilita'  a  produrre la documentazione di cui al

          presente  comma e al comma 3, questa puo' essere sostituita

          da un'autocertificazione.

              6.  Fuori  dai  casi  previsti dal comma 3, la mancanza

          delle   dichiarazioni  e  delle  indicazioni  previste  dal

          presente    articolo    e'    causa   di   inammissibilita'

          dell'istanza.

              7.  La falsita' o le omissioni nell'autocertificazione,

          nelle    dichiarazioni,    nelle    indicazioni   o   nelle

          comunicazioni  previste  dal  comma  1  sono  punite con la

          reclusione  da  uno  a  cinque  anni e con la multa da lire

          seicentomila  a  lire  tre milioni. La pena e' aumentata se

          dal   fatto   consegue   l'ottenimento  o  il  mantenimento

          dell'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato; la

          condanna  importa  la decadenza prevista dall'art. 10 ed il

          recupero  delle  somme corrisposte dallo Stato a carico del

          responsabile.".

                               Art. 6.



1.  Al  comma  1  dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217,

dopo  le parole: "ovvero immediatamente se la stessa e' presentata in

udienza,"  sono inserite le seguenti: "a pena di nullita' assoluta ai

sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,".

2.  Dopo  il  comma  1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n.

217, e' inserito il seguente:

"1-bis.  Il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti

dal  comma  1  anche  quando  ha  richiesto  le  informazioni  di cui

all'articolo  1,  commi  9-bis  e  9-ter,  all'esito delle quali puo'

revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a carico

dell'interessato".

3.  Al  secondo  periodo  del  comma 3 dell'articolo 6 della legge 30

luglio  1990, n. 217, le parole: ", alla stregua delle dichiarazioni,

indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5," sono soppresse.

          Nota all'art. 6:

              - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n.

          217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

              "Art.  6  (Procedura  per  l'ammissione al patrocinio a

          spese  dello  Stato).  -  1.  Nei dieci giorni successivi a

          quello  in cui e' presentata o pervenuta l'istanza prevista

          dall'art.   2,   ovvero  immediatamente  se  la  stessa  e'

          presentata in udienza, a pena di nullita' assoluta ai sensi

          dell'art.  179, comma 2, del codice di procedura penale, il

          giudice procedente o, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma

          2,  il  giudice innanzi al quale pende il procedimento o il

          giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice

          che  ha  emesso  il  provvedimento  impugnato se procede la

          Corte  di  cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei

          procedimenti   di  cui  all'art.  1,  comma  2,  verificata

          l'ammissibilita'  dell'istanza,  ammette  l'interessato  al

          patrocinio   a   spese   dello   Stato   se,  alla  stregua

          dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma

          1  dell'art.  5,  ricorrono  le  condizioni  di reddito cui

          l'ammissione  al beneficio e' subordinata. Il provvedimento

          con  il  quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza,

          ovvero  concede  o  nega l'ammissione al patrocinio a spese

          dello  Stato,  e'  dato  con  decreto  motivato  che  viene

          depositato  nella  cancelleria del giudice con facolta' per

          l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del

          deposito  e'  dato avviso all'interessato. Nei procedimenti

          penali,  del decreto pronunciato in udienza e' data lettura

          ed  esso  e'  inserito  nel  processo  verbale.  La lettura

          sostituisce   l'avviso  di  deposito  se  l'interessato  e'

          presente all'udienza.

              1-bis.  Il  giudice  decide  sull'istanza  negli stessi

          termini  previsti  dal comma 1 anche quando ha richiesto le

          informazioni  di  cui  all'art.  1,  commi  9-bis  e 9-ter,

          all'esito  delle  quali  puo'  revocare  il  beneficio  con

          diritto    di    ripetizione    delle    somme   a   carico

          dell'interessato.

              2.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'ultimo periodo del

          comma  1, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato

          di  arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito

          in  un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto

          e'  eseguita  a norma dell'art. 156 del codice di procedura

          penale.

              3.  Copia  dell'istanza  dell'interessato e del decreto

          previsto   dal  comma  1  nonche'  le  dichiarazioni  e  la

          documentazione  allegate  sono trasmesse, a mezzo posta e a

          cura  della  cancelleria  del  giudice  procedente o, nelle

          ipotesi  di cui all'art. 1, comma 2, del giudice innanzi al

          quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a

          conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito

          della  cui competenza territoriale e' situato l'ufficio del

          predetto  giudice.  L'intendente  di  finanza  verifica  la

          esattezza     dell'ammontare    del    reddito    attestato

          dall'interessato,   nonche'   la  compatibilita'  dei  dati

          indicati  con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo'

          altresi'  disporre  che sia effettuata a cura della Guardia

          di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante

          e degli altri soggetti indicati nell'art. 3. Se risulta che

          il  beneficio  e' stato erroneamente concesso, l'intendente

          di  finanza  richiede  i provvedimenti previsti dal comma 2

          dell'art. 10.

              4.  Entro  venti  giorni  da  quello in cui ha ricevuto

          l'avviso  di  deposito  di  cui al comma 1 ovvero copia del

          decreto  nei  casi  di  cui  al comma 2, l'interessato puo'

          proporre   ricorso   davanti  al  tribunale  o  alla  corte

          d'appello  ai  quali appartiene il giudice che ha emesso il

          decreto  di  rigetto  dell'istanza. Avverso i provvedimenti

          emessi  dal  giudice  per le indagini preliminari presso la

          pretura  o  dal pretore il ricorso e' proposto al tribunale

          nel  cui  circondario  hanno sede. Il ricorso e' notificato

          all'intendente   di  finanza  che  e'  parte  nel  relativo

          procedimento.  Il  giudice  provvede  a  norma dell'art. 29

          della legge 13 giugno 1942, n. 794.

              5.  L'ordinanza  che  decide  sul ricorso e' notificata

          entro    dieci    giorni,   a   cura   della   cancelleria,

          all'interessato  e all'intendente di finanza, che nei venti

          giorni  successivi  a quello in cui e' avvenuta la notifica

          possono  proporre  ricorso per cassazione per violazione di

          legge.   Il   ricorso   non   sospende   l'esecuzione   del

          provvedimento.".

                               Art. 7.



1.  Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le

parole: "4, comma 4," sono soppresse.

          Nota all'art. 7:

              - Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n.

          217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

              "Art.  7  (Indagini  preliminari). - 1. L'ammissione al

          patrocinio  a  spese  dello Stato puo' essere chiesta anche

          nella   fase   delle  indagini  preliminari.  In  tal  caso

          l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini

          preliminari  competente per il fatto per cui si procede. Il

          giudice,   se   l'istanza   e'   accolta,   provvede   alla

          liquidazione  del  compenso ai sensi dell'art. 12 anche nel

          caso che l'azione penale non venga esercitata.

              2.   Il   giudice   per   le  indagini  preliminari  e'

          competente,  altresi',  per  i  provvedimenti  di  cui agli

          articoli 10 e 12.".

                               Art. 8.



1.  Dopo  il  comma  1 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n.

217, e' aggiunto il seguente:

"1-bis.  Nei  casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7

gennaio   1998,   n.   11,   l'interessato   puo'  nominare,  per  la

partecipazione  a  distanza  al  procedimento  penale  dell'indagato,

dell'imputato  o  del condannato, un secondo difensore, limitatamente

agli atti che effettivamente si compiono a distanza".

          Nota all'art. 8:

              - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n.

          217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

              "Art.  9 (Nomina del difensore). - 1. Chi e' ammesso al

          patrocinio  a  spese dello Stato puo' nominare un difensore

          scelto  tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e

          procuratori  del distretto di corte di appello nel quale ha

          sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.

              1-bis.  Nei  casi  in cui trovino applicazione le norme

          della  legge  7 gennaio  1998,  n.  11,  l'interessato puo'

          nominare,  per la partecipazione a distanza al procedimento

          penale  dell'indagato,  dell'imputato  o del condannato, un

          secondo    difensore,    limitatamente    agli   atti   che

          effettivamente si compiono a distanza.".

                               Art. 9.



1.  Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito

il seguente:

"Art.  9-bis.  - (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori). -

1.  Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un

consulente  tecnico  residente  nel  distretto di corte d'appello nel

quale pende il procedimento.

2.  Il  difensore  della  persona ammessa al patrocinio a spese dello

Stato  puo' altresi' nominare un sostituto o un investigatore privato

autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il

giudice  competente  per  il  fatto  per  cui  si procede, al fine di

svolgere attivita' di investigazione difensiva".

                              Art. 10.



1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le

parole:  "dai  commi  1,  lettera  c),  4  e  5 dell'articolo 5" sono

sostituite   dalle   seguenti:   "dai   commi  1,  lettera  c),  e  4

dell'articolo   5"  e  le  parole:  "o  a  presentare  la  prescritta

documentazione"  sono  sostituite  dalle seguenti: "o a presentare la

documentazione richiesta".

          Nota all'art. 10:

              - Si  riporta  il testo dell'art. 10 della citata legge

          n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

              "Art.  10  (Modifica o revoca del decreto di ammissione

          al  patrocinio  a  spese  dello Stato). - 1. Se nei termini

          previsti  dai  commi  1,  lettera  e),  e  4  dell'art.  5,

          l'interessato   non  provvede  a  comunicare  le  eventuali

          variazioni   dei  limiti  di  reddito  o  a  presentare  la

          documentazione   richiesta   ovvero  se,  a  seguito  della

          comunicazione   prevista  dalla  lettera  c)  del  comma  1

          dell'art.  5, le condizioni di reddito risultano variate in

          misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese

          dello  Stato,  il  giudice  con  decreto  motivato revoca o

          modifica  il  provvedimento  di  ammissione al patrocinio a

          spese  dello  Stato.  Competente a provvedere e' il giudice

          che  procede al momento della scadenza dei termini suddetti

          ovvero  al momento in cui la comunicazione e' effettuata o,

          se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso

          il  provvedimento  impugnato.  Copia  del  provvedimento e'

          comunicata  o trasmessa con le modalita' indicate nell'art.

          6  ai  soggetti  ivi previsti. Si applicano le disposizioni

          dei commi 4 e 5 dell'art. 6.

              2.  La  revoca  o  la  modifica  del  provvedimento  di

          ammissione  puo'  altresi' essere disposta in ogni momento,

          su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi

          dell'art.  6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto

          articolo  e  con  le modalita' ivi previste, quando risulti

          provata  la  mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la

          modificazione  delle  condizioni di reddito di cui all'art.

          3.  Contro  l'ordinanza  che  decide  sulla  richiesta puo'

          essere  proposto  ricorso  per  cassazione,  senza  effetto

          sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'art. 6.

              3.  La  revoca  o  la  modifica  di  cui al comma 2 non

          possono  piu'  essere  richieste dall'intendente di finanza

          decorsi  cinque anni dalla definizione del procedimento per

          il  quale  l'interessato  e'  stato ammesso al patrocinio a

          spese dello Stato.".

                              Art. 11.



1.  Al  comma  1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217,

dopo le parole: "al consulente tecnico" sono inserite le seguenti: "o

all'investigatore privato autorizzato".

2.  Dopo  il  comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n.

217, sono inseriti i seguenti:

"2-bis.  Il compenso spettante al difensore e' liquidato dal giudice,

previo  parere  del  consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura

dell'impegno  professionale  in  relazione  all'incidenza  degli atti

assunti  rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il

compenso  per  le impugnazioni coltivate dalla parte e' liquidato ove

le stesse non siano dichiarate inammissibili.

2-ter.  I  compensi  e  le  spese  spettanti  ai difensori di persone

ammesse al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio

1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,

n.  82,  sono  liquidate  dal giudice nella misura e con le modalita'

previste dalla presente legge".

3.  Al  comma  3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217,

dopo  le  parole: "al consulente tecnico," sono inserite le seguenti:

"all'investigatore privato autorizzato,".

          Nota all'art. 11:

              - Si  riporta  il testo dell'art. 12 della citata legge

          n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

              "Art.  12  (Liquidazione dei compensi al difensore e al

          consulente tecnico). - 1. I compensi spettanti al difensore

          o   al   consulente  tecnico  o  all'investigatore  privato

          autorizzato  della  persona  ammessa  al patrocinio a spese

          dello  Stato  ed  al  consulente  tecnico  di  ufficio sono

          liquidati     dall'autorita'     giudiziaria    osservando,

          rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i

          criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo

          che,  in  ogni caso, non risultino superiori ai valori medi

          delle  tariffe  professionali  vigenti  relative ad onorari

          diritti ed indennita'.

              2.  La liquidazione e' effettuata con decreto motivato,

          al  termine  di  ciascuna  fase  o grado del procedimento o

          comunque    all'atto    della   cessazione   dell'incarico,

          dall'autorita'   giudiziaria   che  ha  proceduto;  per  il

          giudizio   di  cassazione,  alla  liquidazione  procede  il

          giudice  di  rinvio  ovvero  quello  che  ha pronunciato la

          sentenza  inevocabile.  In ogni caso, il giudice competente

          puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti

          per  le  fasi  o  i  gradi anteriori del procedimento se il

          provvedimento  di  ammissione  al  patrocinio a spese dello

          Stato e' divenuto esecutivo dopo la loro definizione.

              2-bis.  Il compenso spettante al difensore e' liquidato

          dal  giudice,  previo  parere  del  consiglio  dell'ordine,

          tenuto  conto  della  natura  dell'impegno professionale in

          relazione  all'incidenza  degli  atti assunti rispetto alla

          posizione processuale della persona difesa. Il compenso per

          le  impugnazioni  coltivate dalla parte e' liquidato ove le

          stesse non siano dichiarate inammissibili.

              2-ter.  I compensi e le spese spettanti ai difensori di

          persone  ammesse  al  programma  di  protezione  di  cui al

          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con

          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82, sono

          liquidate  dal  giudice  nella  misura  e  con le modalita'

          previste dalla presente legge.

              3.  I  provvedimenti di liquidazione sono comunicati al

          difensore, al consulente tecnico, all'investigatore privato

          autorizzato,  a  ciascuna  delle  parti, al querelante e al

          pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto

          in  cancelleria.  Il  decreto  di  liquidazione  emesso dal

          pretore   e'   trasmesso  in  copia  al  procuratore  della

          Repubblica.

              4.  Gli  stessi  soggetti  indicati nel comma 3 possono

          proporre  ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro

          venti   giorni   dall'avvenuta  comunicazione,  davanti  al

          tribunale  o  alla corte d'appello alla quale appartiene il

          giudice  che  ha emesso il decreto. Avverso i provvedimenti

          emessi  dal  giudice  per le indagini preliminari presso la

          pretura  o  dal pretore il ricorso e' proposto al tribunale

          nel cui circondario hanno sede.

              5. Il procedimento e' regolato dall'art. 29 della legge

          13 giugno 1942, n. 794.

              6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio

          giudiziario  presso  cui  si trova il fascicolo processuale

          gli  atti,  i documenti e le informazioni necessari ai fini

          della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto.".

                              Art. 12.



1.  Dopo  il  comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n.

217, e' aggiunto il seguente:

"2-bis.  L'avere  l'avvocato,  il consulente tecnico ovvero il perito

richiesto  o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli

previsti  dal  presente capo, costituisce grave illecito disciplinare

professionale".

          Nota all'art. 12:

              - Si  riporta  il testo dell'art. 13 della citata legge

          n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

              "Art.  13 (Divieto di percepire compensi o rimborsi). -

          1.  Il  difensore  o  il  consulente  tecnico della persona

          ammessa  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato non possono

          percepire  dal  proprio  assistito  compensi  o  rimborsi a

          qualsiasi titolo.

              2. Ogni patto contrario e' nullo.

              2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero

          il   perito  richiesto  o  ricevuto  compensi  dalla  parte

          rappresentata  oltre  quelli  previsti  dal  presente capo,

          costituisce grave illecito disciplinare professionale.".

                              Art. 13.



Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito il

seguente  capo: "Capo II - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI

CIVILI ED AMMINISTRATIVI.

Art.  15-bis.  -  (Istituzione del patrocinio). - 1. E' assicurato il

patrocinio  a  spese  dello  Stato  per  la  difesa dei cittadini non

abbienti nei giudizi civili o amministrativi, nonche' negli affari di

volontaria   giurisdizione,   quando  le  ragioni  del  non  abbiente

risultino non manifestamente infondate.

2.  Il  trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano

e'  assicurato altresi' allo straniero, regolarmente soggiornante sul

territorio  nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto

oggetto  del  giudizio da instaurare, e all'apolide nonche' ad enti o

associazioni  che  non  perseguano  scopi  di  lucro e non esercitino

attivita' economica.

3.  L'ammissione  al patrocinio a spese dello Stato e' esclusa per le

cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso

in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti

o ragioni preesistenti.

Art.  15-ter.  -  (Condizioni  per l'ammissione al patrocinio a spese

dello  Stato).  -  1. Puo' essere ammesso al patrocinio a spese dello

Stato  chi  dispone  di  un  reddito  non  superiore  a lire diciotto

milioni.

2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo e'

costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da

ogni componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la

causa  ha  ad  oggetto  diritti  della personalita' ovvero quando gli

interessi  del  richiedente  sono in conflitto con quelli degli altri

componenti   il   nucleo,   si   tiene   conto   del   solo   reddito

dell'interessato.

3.  Ogni  due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato

di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della

programmazione  economica  e delle finanze, possono essere adeguati i

limiti   di   reddito   in   relazione   alla  variazione,  accertata

dall'Istituto  nazionale  di  statistica,  dell'indice  dei prezzi al

consumo  per  le  famiglie  di  operai  e impiegati, verificatasi nel

biennio precedente.

Art.  15-quater.  -  (Istanza  per l'ammissione al patrocinio a spese

dello  Stato).  -  1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate

nell'articolo  15-ter puo' chiedere di essere ammessa al patrocinio a

spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

2.   L'istanza,   a   pena   di   inammissibilita',  e'  sottoscritta

dall'interessato.  La  sottoscrizione  e'  autenticata  dal difensore

designato ovvero dal funzionario che la riceve.

3.  L'istanza  e'  presentata  o  inviata  a  mezzo  raccomandata  al

Consiglio  dell'ordine  degli avvocati presso il giudice competente a

conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che

ha   emesso  il  provvedimento  impugnato  se  procede  la  Corte  di

cassazione.

Art. 15-quinquies. - (Contenuto dell'istanza) - 1. L'istanza prevista

dall'articolo  15-quater  e'  redatta in carta semplice e contiene, a

pena  di  inammissibilita',  oltre  alla  richiesta  di ammissione al

patrocinio  a  spese dello Stato ed all'indicazione del procedimento,

se gia' pendente, cui si riferisce:

a)  l'indicazione delle generalita' dell'interessato e dei componenti

del  suo  stabile nucleo di convivenza corredata dai numeri di codice

fiscale;

b)  un'autocertificazione  dell'interessato attestante la sussistenza

delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a

spese   dello   Stato,   con  specifica  determinazione  del  reddito

complessivo  valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita'

indicate nell'articolo 15-ter;

c)  l'impegno  a  comunicare  entro  trenta giorni dalla scadenza del

termine  di  un  anno,  a  far  tempo  dalla  data  di  presentazione

dell'istanza  o  della  comunicazione  precedente  e  fino  a  che il

procedimento  non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di

reddito,   verificatesi   nell'anno  precedente,  rilevanti  ai  fini

dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2.  Se  l'istante  e' straniero, per i redditi prodotti all'estero si

applica  la disposizione di cui al comma 1. L'istanza e' accompagnata

da una certificazione dell'autorita' consolare competente che attesti

la veridicita' di quanto in essa indicato.

3.  Gli  interessati,  ove  il  giudice  procedente  o  il  consiglio

dell'ordine  degli avvocati competente a provvedere in via anticipata

e  provvisoria lo richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilita'

dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la

veridicita'  di  quanto  in  essa  indicato.  Puo' essere concesso un

termine   non   superiore   a   due   mesi  per  la  presentazione  o

l'integrazione della documentazione prevista.

4.  L'istanza  contiene,  inoltre,  le  enunciazioni  in  fatto ed in

diritto  utili  a valutare la fondatezza della pretesa che si intende

far valere con la specifica indicazione delle prove la cui ammissione

si intende chiedere.

5.  La  mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai

commi 1, 2 e 4 e' causa di inammissibilita' dell'istanza.

Art.  15-sexies.  -  (Effetti  dell'ammissione  al patrocinio a spese

dello Stato). - 1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per

una  determinata  causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli

atti  che  vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione,

amministrativi  o  di  altro  genere.  L'ammissione giova per tutti i

gradi  di  giurisdizione,  salvo che sia rimasta soccombente la parte

che  l'ha  ottenuta;  in  tale  caso  l'interessato non puo' giovarsi

dell'ammissione per proporre impugnazione.

2.  Oltre  a  quanto  previsto  nel  comma  1, e ferma l'applicazione

dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ammissione al

patrocinio a spese dello Stato produce i seguenti effetti:

a)  la  difesa  a  carico  dello  Stato  per  la causa o per l'affare

riguardo  ai quali ha luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo

il  diritto  di  ripetizione  degli  onorari  dalla  parte contraria,

condannata  nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle

quali vi sia stata costituzione di parte civile;

b) l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta

non bollata a norma delle vigenti leggi e regolamenti;

c)  gli  atti  giudiziari  o  amministrativi, che siano necessari per

l'oggetto  che  ha  dato  luogo  all'ammissione,  sono  fatti e ne e'

spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa;

d) i pubblici ufficiali, il cui ministero sia allo scopo richiesto, i

notai  e  i  consulenti  tecnici  debbono prestare la loro opera. Gli

onorari  e  le  indennita'  ad  essi  al riguardo dovuti sono, a loro

domanda,  iscritti  nel  registro delle spese a debito e riscossi nel

modo  stabilito  per  le  spese stesse, anche nel caso di transazione

della  lite,  ove  non  ne  sia  possibile la ripetizione dalla parte

condannata al pagamento delle spese processuali, o anche dalla stessa

parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora, per vittoria

della  causa  o  per  altre circostanze, la suddetta ammissione venga

revocata ai sensi dell'articolo 15-terdecies;

e)  sono  anticipate  dall'erario  dello  Stato,  salvo il diritto di

ripetizione  ai  sensi  della  lettera  d),  le spese di viaggio e di

soggiorno  dei  funzionari  e  pubblici  ufficiali  necessarie per le

finalita'  di cui al presente articolo, nonche' le spese di viaggio e

le  altre  effettivamente  sostenute  dai  consulenti  tecnici  e dai

testimoni;

f)  le  inserzioni  per  le  finalita'  sopra indicate sono fatte con

annotazione  a  debito  nei  giornali  incaricati delle pubblicazioni

giudiziarie  su  presentazione  di  un ordine scritto del giudice che

tratta la causa o l'affare;

g)   sono   anticipate  dall'erario  dello  Stato  le  spese  per  la

pubblicazione in uno o piu' giornali dei provvedimenti dell'autorita'

giudiziaria  e  per  gli altri mezzi di pubblicita' ordinati ai sensi

degli  articoli  723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salva

la  ripetizione  dalle  persone indicate nei commi secondo e seguenti

dell'articolo  50  del  codice civile e dalla stessa parte ammessa al

patrocinio  a spese dello Stato qualora venga emesso il provvedimento

di revoca dell'ammissione;

h)   sono   anticipate  dall'erario  dello  Stato  le  spese  per  la

pubblicazione  della  decisione di merito di cui all'articolo 120 del

codice   di   procedura   civile   e   quelle  per  la  pubblicazione

dell'ordinanza  di  vendita  prevista  dagli  articoli 534, 570 e 576

dello  stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro

il  soccombente o la stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello

Stato  in  caso  di  provvedimento  di  revoca dell'ammissione e, nel

secondo  caso,  alla  prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770

del  codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di

assegnazione    o    sulle   rendite   riscosse   dall'amministratore

giudiziario;

i) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento

dell'opera non eseguita e per la distruzione di quella compiuta.

Art.  15-septies.  - (Iscrizione a debito di onorari ed indennita') -

1.  Nelle  cause  riguardanti  persone  ammesse al patrocinio a spese

dello  Stato, gli onorari e le indennita' dovuti all'avvocato sono, a

sua  domanda,  iscritti  nel registro delle spese a debito e riscossi

nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione

della lite.

Art. 15-octies. - (Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali)

-  1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e' tenuto

a  comunicare  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine di un

anno,  a  far tempo dalla data di presentazione della domanda o della

comunicazione  precedente  e  fino  a  che  il  procedimento  non sia

definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi

nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio

a spese dello Stato.

Art.  15-nonies.  -  (Sanzioni). - 1. Chiunque, al fine di ottenere o

mantenere  l'ammissione  al  patrocinio  a spese dello Stato, formula

l'istanza    di    cui    all'articolo    15-quater    corredata   da

autocertificazione   attestante   falsamente   la  sussistenza  delle

condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento, e'

punito  con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire

seicentomila  a  lire  tre milioni. La pena e' aumentata se dal fatto

consegue   l'ottenimento   o   il   mantenimento  dell'ammissione  al

patrocinio  a  spese  dello  Stato; la condanna importa la revoca, da

disporre immediatamente, prevista dall'articolo 15-terdecies, nonche'

il  recupero  delle  somme  corrisposte  dallo  Stato  a  carico  del

responsabile.

2.  Le  stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di

chiunque,  al  fine  di  mantenere l'ammissione al patrocinio a spese

dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo

15-octies.

Art.   15-decies.   -   (Procedura  per  l'ammissione  anticipata  al

patrocinio  a  spese dello Stato). - 1. Nei dieci giorni successivi a

quello in cui e' presentata o pervenuta l'istanza di cui all'articolo

15-quater,   il  consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,  verificata

l'ammissibilita'   dell'istanza,   ammette   in   via   anticipata  e

provvisoria  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  se, alla stregua

dell'autocertificazione  prevista, ricorrono le condizioni di reddito

cui  l'ammissione  al  beneficio  e'  subordinata e se le pretese che

l'interessato   intende   far   valere  non  appaiono  manifestamente

infondate.

2.  Copia  dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o

respinge   ovvero   dichiara  inammissibile  l'istanza  e'  trasmessa

all'interessato, al giudice procedente e al direttore regionale delle

entrate competente.

3.  Il  direttore regionale delle entrate verifica la esattezza, alla

stregua  delle  dichiarazioni,  indicazioni  ed  allegazioni previste

dall'articolo  15-quinquies,  dell'ammontare  del  reddito  attestato

dall'interessato,  nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le

risultanze   dell'anagrafe   tributaria   e  puo'  disporre  che  sia

effettuata  a  cura  della  Guardia  di  finanza  la  verifica  della

posizione  fiscale  dell'istante  e dei conviventi. Se risulta che il

beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante

non  veritiere,  il  direttore  regionale  delle  entrate richiede la

revoca  dell'ammissione  e  trasmette gli atti acquisiti alla procura

della  Repubblica  presso  il tribunale competente per i reati di cui

all'articolo 15-nonies.

4.  La  effettivita'  e  la  permanenza delle condizioni previste per

l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello Stato e' in ogni tempo,

anche    successivo    all'ammissione,    verificata   su   richiesta

dell'autorita'  giudiziaria ovvero su iniziativa dell'amministrazione

finanziaria o della Guardia di finanza.

5.  Nei  programmi  annuali  di  controllo  fiscale  della Guardia di

finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a

spese  dello  Stato,  individuati  sulla  base  di  appositi  criteri

selettivi,  prevedendo  anche  l'effettuazione di indagini bancarie e

presso gli intermediari finanziari.

Art.  15-undecies.  -  (Ammissione  da parte del giudice). - 1. Se il

consiglio    dell'ordine   degli   avvocati   respinge   o   dichiara

inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al giudice.

2. Il giudice decide sull'istanza unitamente al merito. Si applicano,

anche  in tale caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui

agli articoli da 15-bis a 15-nonies.

Art. 15-duodecies. - (Nomina del difensore e del consulente tecnico).

-  1.  Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare

un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati

nonche' un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge.

Art.  15-terdecies.  -  (Pronuncia  del  giudice  sull'ammissione  al

patrocinio   a  spese  dello  Stato).  -  1.  Quando  nel  corso  del

procedimento  sopravvengano  modifiche  delle  condizioni  reddituali

rilevanti  ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,

il  giudice  che  procede  modifica  o  revoca  il  provvedimento  di

ammissione.

2.  Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica

o   revoca   l'ammissione   al   patrocinio   a   spese  dello  Stato

provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati se

risulta  l'insussistenza  dei  presupposti per l'ammissione ovvero se

l'interessato  ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa

grave.

3.  La  modifica  e  la  revoca dell'ammissione al patrocinio a spese

dello  Stato  operano rispettivamente dal verificarsi della causa che

ha  determinato  la  modifica o dal momento dell'ammissione. Lo Stato

ha,  in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le

somme  eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla

perdita di efficacia del provvedimento.

4.  Quando  non  debba  procedere a modifica o revoca, il giudice con

l'atto  che  definisce  il  merito pronuncia anche sull'ammissione al

patrocinio  a  spese  dello  Stato disposta dal consiglio dell'ordine

degli avvocati.

Art.  15-quattuordecies.  - (Liquidazione dei compensi al difensore e

al  consulente  tecnico). - 1. I compensi spettanti al difensore o al

consulente  tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello

Stato   e   al   consulente   tecnico   di   ufficio  sono  liquidati

dall'autorita'  giudiziaria,  previo parere del consiglio dell'ordine

degli avvocati, contestualmente alla decisione di merito tenuto conto

della  natura  dell'impegno  professionale in relazione all'incidenza

degli  atti  assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto

difeso,  osservando,  rispettivamente,  la  tabella professionale e i

criteri  previsti  dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in

ogni  caso,  non  risultino  superiori  ai  valori medi delle tariffe

professionali  vigenti  relative  a  onorari,  diritti  e indennita',

ridotti della meta'.

2.  La liquidazione e' effettuata con decreto motivato, al termine di

ciascuna  fase  o  grado  del  procedimento o comunque all'atto della

cessazione   dell'incarico,   dall'autorita'   giudiziaria   che   ha

proceduto;  per  il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede

il  giudice  di  rinvio  ovvero quello che ha pronunciato la sentenza

passata in giudicato.

3.  Nel  caso  in  cui  il  difensore  nominato  dall'interessato sia

iscritto  all'albo  degli avvocati di un distretto di corte d'appello

diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il

procedimento,  non  sono dovute le spese e le indennita' di trasferta

previste dalla tariffa professionale.

4.  I  provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al

consulente  tecnico,  a  ciascuna  delle  parti  mediante  avviso  di

deposito  del  decreto  in cancelleria. Il decreto di liquidazione e'

trasmesso  in  copia alla Guardia di finanza e al direttore regionale

delle entrate.

5.  I  soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il

decreto  di  liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione

della comunicazione, avanti al tribunale o alla corte di appello alla

quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

6. Il procedimento e' regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno

1942, n. 794.

7.  Il  tribunale  o  la corte d'appello possono chiedere all'ufficio

giudiziario  presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i

documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

Art.   15-quinquiesdecies.   -   (Divieto  di  percepire  compensi  o

rimborsi).  -  1.  Il difensore e il consulente tecnico della persona

ammessa  al  patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal

proprio  assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto

contrario e' nullo.

2.  L'avere  l'avvocato,  il  consulente  tecnico  ovvero  il  perito

richiesto  o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli

previsti  dal  presente capo, costituisce grave illecito disciplinare

professionale.

Art.  15-sexiesdecies.  -  (Pagamento in favore dello Stato). - 1. Il

provvedimento  che condanna la parte soccombente alla rifusione degli

oneri e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia

eseguito  a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa

al patrocinio a spese dello Stato.

2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma

1.  Laddove  esso  non  venga  tuttavia  in tale modo rimborsato e la

vittoria  della  causa  o  la  composizione della lite abbia messo la

parte  ammessa  al  patrocinio  a  spese dello Stato in condizione di

potere  restituire  le  spese  erogate  in  suo  favore,  questa deve

adempiere a tale rivalsa.

3.  In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico

dello  Stato,  la  rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 e'

effettuata nella misura percentuale corrispondente.

4.  Nell'attribuzione  delle  spese  all'erario dello Stato di cui ai

commi  da  1  a 3 non rientrano gli onorari e le indennita' dovuti al

difensore.

Art.  15-septiesdecies.  -  (Azione  di  recupero).  - 1. L'azione di

recupero  a  carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello

Stato  puo'  essere  esercitata  verso la persona stessa per tutte le

tasse  ed  i  diritti  ripetibili,  quando per sentenza o transazione

abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel

caso  di  rinuncia  all'azione  o  di  estinzione  del  giudizio.  Il

difensore  della  parte  ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha

l'obbligo  di  far dichiarare l'estinzione dello stesso se cancellato

dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile.

L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

2.  Nel  caso  di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a

spese  dello  Stato  e'  tenuto  a  rimborsare  in ogni caso le spese

anticipate  dall'erario  con  la somma o valore conseguito, qualunque

esso sia.

3. Nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese

dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono

solidalmente  obbligate al pagamento delle tasse, dei diritti e delle

spese annotati a debito, ed e' vietato accollarli al soggetto ammesso

al patrocinio a spese dello Stato. Ogni patto contrario e' nullo.

4.  Nelle  cause  promosse  contro i soggetti ammessi al patrocinio a

spese  dello  Stato  la parte attrice e' obbligata al pagamento delle

tasse,  dei  diritti  e  delle  spese  annotati  a  debito, quando il

giudizio sia estinto.

5.  Nelle  cause  promosse  da soggetti ammessi al patrocinio a spese

dello  Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso

uno  dei  mezzi  d'impugnazione  previsti dalle norme di procedura e'

tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a

debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinunciato.

6.  In  ogni  caso  nelle  cause  che interessano soggetti ammessi al

patrocinio   a   spese   dello  Stato  tutte  le  parti  sono  tenute

solidalmente  al  pagamento  delle  tasse,  dei diritti e delle spese

annotati  a debito nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui

ai commi precedenti.

Art. 15-octiesdecies. - (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato

in  altri casi). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano,

in  quanto  compatibili,  anche  nella  fase  dell'esecuzione  e  nel

procedimento di revocazione.

Art. 15-noniesdecies. - (Applicazione). - 1. Le disposizioni previste

dal presente capo si applicano dal 1º luglio 2002.

2.  L'ammissione  al  patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di

cui  al  presente  capo  deliberata  anteriormente  al 1º luglio 2002

rimane  valida  ed  i  suoi  effetti sono disciplinati dalla presente

legge".

          Note all'art. 13:

              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  della  legge

          23 dicembre  1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione

          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

              "Art.  9  (Contributo unificato per le spese degli atti

          giudiziari).  - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai

          procedimenti  civili, penali ed amministrativi e in materia

          tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria

          giurisdizione,  non  si  applicano  le imposte di bollo, la

          tassa  di  iscrizione  a  ruolo,  i diritti di cancelleria,

          nonche'  i  diritti  di  chiamata  di  causa dell'ufficiale

          giudiziario.

              2.    Nei    procedimenti    giurisdizionali    civili,

          amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure

          concorsuali  e  di  volontaria  giurisdizione,  indicati al

          comma  1,  per  ciascun  grado di giudizio, e' istituito il

          contributo  unificato  di  iscrizione  a ruolo, secondo gli

          importi  e  i valori indicati nella tabella 1 allegata alla

          presente legge.

              3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o

          che   deposita   il   ricorso   introduttivo,  ovvero,  nei

          procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o

          la  vendita  dei  beni  pignorati,  o  che interviene nella

          procedura   di   esecuzione,   a  pena  di  irricevibilita'

          dell'atto,  e'  tenuta  all'anticipazione del pagamento del

          contributo  di  cui  al  comma  2,  salvo  il  diritto alla

          ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi

          dell'art. 91 del codice di procedura civile.

              4.  L'esercizio  dell'azione  civile  nel  procedimento

          penale  non  e' soggetto al pagamento del contributo di cui

          al  comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia

          di  condanna  generica del responsabile. Nel caso in cui la

          parte  civile, oltre all'affermazione della responsabilita'

          civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento

          di  una  somma  a  titolo  di  risarcimento  del  danno, il

          contributo  di  cui  al  comma  2  e'  dovuto,  in  caso di

          accoglimento  della domanda, in base al valore dell'importo

          liquidato nella sentenza.

              5.  Il  valore  dei  procedimenti, determinato ai sensi

          degli  articoli  10  e  seguenti  del  codice  di procedura

          civile,  deve  risultare  da  apposita  dichiarazione  resa

          espressamente   nelle  conclusioni  dell'atto  introduttivo

          ovvero  nell'atto  di  precetto.  In caso di modifica della

          domanda  che  ne  aumenti  il  valore, la parte e' tenuta a

          farne  espressa  dichiarazione  e  a  procedere al relativo

          pagamento  integrativo,  secondo  gli  importi  ed i valori

          indicati  nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove

          non  vi  provveda,  il  giudice dichiara l'improcedibilita'

          della domanda.

              6.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, da

          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge

          23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del Ministro della

          giustizia,  di concerto con il Ministro delle finanze ed il

          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione

          economica,  sono  apportate  le  variazioni alla misura del

          contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di

          valore  indicati  nella  tabella  1  allegata alla presente

          legge,  tenuto  conto  della necessita' di adeguamento alle

          variazioni  del  numero,  del  valore,  della tipologia dei

          processi   registrate  nei  due  anni  precedenti.  Con  il

          predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di

          versamento del contributo unificato.

              7.  I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme

          similari  di  patrocinio dei non abbienti sono esentati dal

          pagamento del contributo di cui al presente articolo.

              8.  Non  sono soggetti al contributo di cui al presente

          articolo  i  procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti  di

          competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro,

          e  da  ogni  spesa,  tassa  o diritto di qualsiasi specie e

          natura.

              9.  Sono  esenti  dall'imposta  di  registro i processi

          verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100

          milioni.

              10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare

          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

          n.  400,  di  concerto  con  il Ministro delle finanze e il

          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione

          economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione

          tra   le   amministrazioni  interessate  dei  proventi  del

          contributo  unificato  di  cui al comma 2 e per la relativa

          regolazione contabile.

              11.  Le disposizioni del presente articolo si applicano

          dal  1o luglio  2000,  ai  procedimenti  iscritti a ruolo a

          decorrere  dalla  medesima  data. Detto termine puo' essere

          prorogato,  per un periodo massimo di sei mesi, con decreto

          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

          Ministro  della  giustizia  e  del  Ministro delle finanze,

          tenendo  conto  di  oggettive  esigenze organizzative degli

          uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati

          per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti

          gia'   iscritti   a   ruolo   al   1o luglio   2000  ovvero

          all'eventuale  nuovo  termine  fissato ai sensi del secondo

          periodo,  la  parte  puo'  valersi  delle  disposizioni del

          presente  articolo versando l'importo del contributo di cui

          alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo

          al  rimborso  o  alla  ripetizione  di quanto gia' pagato a

          titolo  di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo

          e di diritti di cancelleria.".

              - Si riporta il testo degli articoli 723, 727 e 729 del

          codice di procedura civile:

              "Art.  723 (Fissazione dell'udienza di comparizione). -

          Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per

          la  comparizione  davanti  a  se'  o  ad  un giudice da lui

          designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel

          ricorso  a  norma dell'articolo precedente, e stabilisce il

          termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a

          cura del ricorrente. Puo' anche ordinare che il decreto sia

          pubblicato in uno o piu' giornali.

              Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.".

              "Art.   727   (Pubblicazione   della   domanda).  -  Il

          presidente   del   tribunale  nomina  un  giudice  a  norma

          dell'art.  723  e  ordina  che  a  cura  del  ricorrente la

          domanda,  entro  il  termine  che  egli  stesso  fissa, sia

          inserita  per estratto, due volte consecutive a distanza di

          dieci  giorni,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e

          in  due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello

          scomparso  di  farle  pervenire al tribunale entro sei mesi

          dall'ultima pubblicazione.

              Se  tutte  le  inserzioni non vengono eseguite entro il

          termine fissato, la domanda si intende abbandonata.

              Il  presidente  del tribunale puo' anche disporre altri

          mezzi di pubblicita'.".

              "Art. 729 (Pubblicazione della sentenza). - La sentenza

          che  dichiara  l'assenza  o  la  morte presunta deve essere

          inserita   per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

          Repubblica  e  in  due  giornali  indicati  nella  sentenza

          stessa.  Il  tribunale  puo'  anche disporre altri mezzi di

          pubblicita'.

              Le   inserzioni  possono  essere  eseguite  a  cura  di

          qualsiasi  interessato  e valgono come notificazione. Copia

          della sentenza e dei giornali nei quali e' stato pubblicato

          l'estratto  deve  essere  depositata  nella cancelleria del

          giudice  che  ha  pronunciato la sentenza per l'annotazione

          sull'originale.".

              - Si riporta il testo dell'art. 50 del codice civile:

              "Art. 50 (Immissione nel possesso temporaneo dei beni).

          -  Divenuta  eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza,

          il  tribunale,  su istanza di chiunque vi abbia interesse o

          del  pubblico  ministero,  ordina  l'apertura degli atti di

          ultima volonta' dell'assente, se vi sono.

              Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se

          l'assente  fosse  morto  nel  giorno  a cui risale l'ultima

          notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare

          l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.

              I   legatari,  i  donatari  e  tutti  quelli  ai  quali

          spetterebbero  diritti  dipendenti dalla morte dell'assente

          possono   domandare   di   essere   ammessi   all'esercizio

          temporaneo di questi diritti.

              Coloro   che   per  effetto  della  morte  dell'assente

          sarebbero   liberati   da   obbligazioni   possono   essere

          temporaneamente  esonerati  dall'adempimento di esse, salvo

          che   si  tratti  delle  obbligazioni  alimentari  previste

          dall'art. 434.

              Per  ottenere  l'immissione  nel  possesso, l'esercizio

          temporaneo  dei  diritti  o la liberazione temporanea dalle

          obbligazioni  si deve dare cauzione nella somma determinata

          dal  tribunale,  se  taluno  non  sia in grado di darla, il

          tribunale puo' stabilire altre cautele, avuto riguardo alla

          qualita'   delle   persone   e   alla  loro  parentela  con

          l'assente.".

              - Si  riporta  il  testo degli articoli 120, 534, 570 e

          576 del codice di procedura civile:

              "Art.  120  (Pubblicita' della sentenza). - Nei casi in

          cui   la   pubblicita'   della  decisione  di  merito  puo'

          contribuire  a riparare il danno, il giudice, su istanza di

          parte,  puo'  ordinarla  a  cura  e  spese del soccombente,

          mediante  inserzione per estratto in uno o piu' giornali da

          lui designati.

              Se  l'inserzione  non avviene nel termine stabilito dal

          giudice,  puo'  procedervi la parte a favore della quale e'

          stata   disposta,   con   diritto   a   ripetere  le  spese

          dall'obbligato.".

              "Art.  534  (Vendita  all'incanto). - Quando la vendita

          deve   essere   fatta   ai  pubblici  incanti,  il  giudice

          dell'esecuzione,  col  provvedimento  di  cui all'art. 530,

          stabilisce  il  giorno,  l'ora  e  il  luogo  in  cui  deve

          eseguirsi,  e  ne  affida  l'esecuzione  al  cancelliere  o

          all'ufficiale   giudiziario   o  ad  un  istituto  all'uopo

          autorizzato.

              Nello  stesso  provvedimento il giudice dell'esecuzione

          puo'  disporre  che,  oltre  alla  pubblicita' prevista dal

          primo  comma  dell'art. 490, sia data anche una pubblicita'

          straordinaria   a   norma  del  comma  terzo  dello  stesso

          articolo.".

              "Art.  570  (Avviso  della  vendita).  - Dell'ordine di

          vendita  e'  dato  dal  cancelliere, a norma dell'art. 490,

          pubblico  avviso  contenente  l'indicazione  del  debitore,

          degli   estremi   previsti   nell'art.  555  e  del  valore

          dell'immobile   determinato  a  norma  dell'art.  568,  con

          l'avvertimento  che maggiori  informazioni  possono  essere

          fornite dalla cancelleria del tribunale.".

              "Art.  576  (Contenuto del provvedimento che dispone la

          vendita).   -  Il  giudice  dell'esecuzione  quando  ordina

          l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

                1) se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti;

                2)  il  prezzo  base dell'incanto determinato a norma

          dell'art. 568;

                3) il giorno e l'ora dell'incanto;

                4)  il  termine  che deve decorrere tra il compimento

          delle   forme   di  pubblicita'  e  l'incanto,  nonche'  le

          eventuali   forme  di  pubblicita'  straordinaria  a  norma

          dell'art. 490 ultimo comma;

                5)  l'ammontare  della cauzione e il termine entro il

          quale deve essere prestata dagli offerenti;

                6)  la  misura minima dell'aumento da apportarsi alle

          offerte;

                7)  il  termine,  non  superiore  a  sessanta  giorni

          dall'aggiudicazione,  entro  il quale il prezzo deve essere

          depositato e le modalita' del deposito.

              L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere.".

              - Si  riporta  il  testo degli articoli 2755 e 2770 del

          codice civile:

              "Art.   2755   (Spese   per   atti  conservativi  o  di

          espropriazione).  -  I crediti per spese di giustizia fatte

          per  atti  conservativi o per espropriazione di beni mobili

          nell'interesse  comune  dei  creditori hanno privilegio sui

          beni stessi.".

              "Art.   2770   (Crediti  per  atti  conservativi  o  di

          espropriazione).  -  I  crediti  per  le spese di giustizia

          fatte  per atti conservativi o per l'espropriazione di beni

          immobili   nell'interesse   comune   dei   creditori   sono

          privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.

              Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un

          immobile  per  le  spese  fatte  per  la  dichiarazione  di

          liberazione dell'immobile dalle ipoteche.".

              - Si  riporta  il  titolo della legge 8 luglio 1980, n.

          319  "Compensi  spettanti ai periti, ai consulenti tecnici,

          interpreti  e  traduttori  per  le  operazioni  eseguite  a

          richiesta dell'autorita' giudiziaria.".

              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  29  della  legge

          13 giugno   1942,   n.   794  (Onorari  di  avvocato  e  di

          procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile):

              "Art.  29.  - Il presidente del tribunale o della Corte

          di  appello  ordina,  con  decreto  in calce al ricorso, la

          comparizione  degli  interessati  davanti  al  collegio  in

          camera  di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'art.

          645, ultima parte, del codice di procedura civile.

              Il decreto e' notificato a cura della parte istante.

              Non e' obbligatorio il ministero di difensore.

              Il  collegio, sentite le parti, procura di conciliarle.

          Il  processo  verbale  di  conciliazione costituisce titolo

          esecutivo.

              Si  applica  per  le spese l'art. 92, ultimo comma, del

          codice di procedura civile.

              Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione

          non  riesce,  il  collegio  provvede  alla liquidazione con

          ordinanza  non  impugnabile  la  quale  costituisce  titolo

          esecutivo anche per le spese del procedimento.

              Le   disposizioni   di   cui  ai  commi  precedenti  si

          osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e

          al  pretore  quando  essi sono rispettivamente competenti a

          norma dell'art. 28.".

              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  309  del codice di

          procedura civile:

              "Art.  309 (Mancata comparizione all'udienza). - Se nel

          corso   del   processo  nessuna  delle  parti  si  presenta

          all'udienza,  il  giudice  provvede a norma del primo comma

          dell'art. 181.".

                              Art. 14.



Prima  dell'articolo  16  della  legge  30  luglio  1990,  n. 217, e'

inserita  la seguente rubrica: "Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E

FINALI".

                              Art. 15.



1. All'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "al

gratuito patrocinio" sono sostituite dalle seguenti: "al patrocinio a

spese dello Stato nei casi di cui al capo I".

          Nota all'art. 15:

              - Si  riporta  il testo dell'art. 16 della citata legge

          n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

              "Art.  16 (Disposizione transitoria). - 1. L'ammissione

          al patrocinio a spese dello Stato nei casi di cui al capo I

          deliberata  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore

          della  presente  legge rimane valida ed i suoi effetti sono

          disciplinati dalla presente legge.".

                              Art. 16.



1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e'

aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Non e' ammesso il recupero

delle somme pagate al difensore e delle spese, di cui all'articolo 4,

nel  processo  penale,  salvo  i  casi  in  cui  sia  stata  revocata

l'ammissione  al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del comma 2

dell'articolo 10".

          Nota all'art. 16:

              - Si  riporta  il testo dell'art. 17 della citata legge

          n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

              "Art.  17  (Norme  regolamentari). - 1. Con decreto del

          Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con

          i  Ministri  delle finanze e del tesoro entro trenta giorni

          dalla  data  di  pubblicazione  della  presente legge nella

          Gazzetta  Ufficiale,  saranno  determinate  le modalita' da

          osservarsi  per il pagamento delle somme dovute ai soggetti

          indicati  nel  comma 1 dell'art. 12 e per il recupero delle

          medesime  e  delle spese di cui all'art. 4, nei casi in cui

          sia previsto. Non e' ammesso il recupero delle somme pagate

          al difensore e delle spese, di cui all'art. 4, nel processo

          penale, salvo i casi in cui sia stata revocata l'ammissione

          al  patrocinio  a  spese  dello Stato, ai sensi del comma 2

          dell'art. 10.".

                              Art. 17.



1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito

il seguente:

"Art.  17-bis.  -  (Elenco  degli  avvocati per il patrocinio a spese

dello  Stato).  - 1. Presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati

e'  istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello

Stato.

2.  L'elenco  e'  formato  dagli  avvocati che ne fanno domanda e che

siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 3.

3. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine,

il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale;

b) assenza di sanzioni disciplinari;

c) anzianita' professionale non inferiore a sei anni.

4.  L'inserimento  nell'elenco  e'  revocato in qualsiasi momento nel

caso intervenga una sanzione disciplinare.

5.  L'elenco  e'  rinnovato  entro  il  31  gennaio  di ogni anno, e'

pubblico  ed  e'  a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici

giudiziari situati nel territorio della provincia".

                              Art. 18.



1.  L'articolo  18  della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' sostituito

dal seguente:

"Art.  18.  -  (Relazione  al  Parlamento)  -  1.  Il  Ministro della

giustizia,  entro  il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni,

trasmette  al  Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova

normativa  sul  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  che  consenta di

valutarne  tutti  gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva

modifica della normativa stessa".

                              Art. 19.



1.  Al  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 10, in materia di oneri deducibili, al comma 1, dopo

la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente:

"l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri

difensivi  dei  soggetti  ammessi  al patrocinio a spese dello Stato,

anche quando siano eseguite da persone fisiche";

b)  all'articolo 65, in materia di oneri di utilita' sociale, dopo il

comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis.  Alle  erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni

pubbliche,  di  fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute,

effettuate  per  il  pagamento  delle  spese  di  difesa dei soggetti

ammessi  al  patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite

di  cui  al  comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le

finalita' statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1".

          Nota all'art. 19:

              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 10 del

          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

          n.  917  (Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui

          redditi), come modificato dalla legge qui pubblicata:

              "Art.   10   (Oneri   deducibili).  -  1.  Dal  reddito

          complessivo  si  deducono,  se  non  sono  deducibili nella

          determinazione   dei   singoli  redditi  che  concorrono  a

          formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

                a) i  canoni,  livelli, censi ed altri oneri gravanti

          sui  redditi  degli  immobili  che  concorrono a formare il

          reddito  complessivo,  compresi  i  contributi  ai consorzi

          obbligatori  per  legge  o  in  dipendenza di provvedimenti

          della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i

          contributi agricoli unificati;

                b) le  spese mediche e quelle di assistenza specifica

          necessarie  nei  casi  di  grave e permanente invalidita' o

          menomazione,  sostenute  dai  soggetti indicati nell'art. 3

          della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste

          a  carico  del  contribuente  anche le spese rimborsate per

          effetto  di  contributi  o di premi di assicurazione da lui

          versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o

          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai

          redditi   che   concorrono   a  formarlo;  si  considerano,

          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese

          rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  premi che, pur

          essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo

          reddito;

                c) gli  assegni  periodici corrisposti al coniuge, ad

          esclusione  di  quelli destinati al mantenimento dei figli,

          in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di

          scioglimento  o annullamento del matrimonio o di cessazione

          dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultano da

          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;

                d) gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza di

          testamento  o  di  donazione  modale e, nella misura in cui

          risultano  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli

          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.

          433 del codice civile;

                d-bis)  le somme restituite al soggetto erogatore, se

          hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

                e) i   contributi   previdenziali   ed  assistenziali

          versati  in  ottemperanza  a disposizioni di legge, nonche'

          quelli  versati  facoltativamente alla gestione della forma

          pensionistica  obbligatoria  di  appartenenza, ivi compresi

          quelli  per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono

          altresi'  deducibili  i  contributi versati al fondo di cui

          all'art.  1  del  decreto legislativo 16 settembre 1996, n.

          565.  I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge

          8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei

          limiti ivi stabiliti;

                e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche

          complementari  e  i  contributi  e premi versati alle forme

          pensionistiche    individuali,    previste    dal   decreto

          legislativo   21 aprile   1993,  n.  124,  per  un  importo

          complessivamente  non superiore al 12 per cento del reddito

          complessivo  e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se

          alla  formazione del reddito complessivo concorrono redditi

          di  lavoro  dipendente,  relativamente  a  tali  redditi la

          deduzione  compete  per  un  importo  complessivamente  non

          superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme

          pensionistiche  collettive  istituite  ai sensi del decreto

          legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, e, comunque, entro i

          predetti  limiti del 12 per cento del reddito complessivo e

          di  10  milioni  di  lire.  La  disposizione  contenuta nel

          precedente  periodo non si applica nel caso in cui la fonte

          istitutiva   sia   costituita  unicamente  da  accordi  tra

          lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile

          1993  alle forme pensionistiche complementari che risultano

          istituite  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge

          23 ottobre  1992,  n. 421. Ai fini del computo del predetto

          limite  di  lire  10  milioni  si  tiene conto: delle quote

          accantonate  dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di

          cui  all'art.  70, comma 1; dei contributi versati ai sensi

          dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il

          massimale  contributivo  stabilito  dal decreto legislativo

          14 dicembre   1995,   n.  579.  Per  le  persone  che  sono

          fiscalmente  a  carico di altri soggetti non si tiene conto

          del  predetto limite percentuale, nonche', nei riguardi del

          soggetto   di  cui  sono  a  carico,  della  condizione  di

          destinazione  delle  quote di TFR alle forme pensionistiche

          complementari;

                e-ter)  i contributi versati ai fondi integrativi del

          Servizio  sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi

          dell'art.  9  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

          502, e successive modificazioni, per un importo complessivo

          non  superiore a L. 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per

          gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in lire

          3  milioni,  aumentato  a  L. 3.500.000 per gli anni 2005 e

          2006   e  a  L. 4.000.000  a  decorrere  dal  2007.  Per  i

          contributi  versati  nell'interesse  delle persone indicate

          nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,

          la  deduzione  spetta  per  l'ammontare  non  dedotto dalle

          persone  stesse,  fermo restando l'importo complessivamente

          stabilito;

                f) le  somme  corrisposte  ai dipendenti, chiamati ad

          adempiere   funzioni   presso  gli  uffici  elettorali,  in

          ottemperanza  alle  disposizioni  dell'art. 119 del decreto

          del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e

          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

                g) i  contributi, le donazioni e le oblazioni erogati

          in  favore  delle  organizzazioni non governative idonee ai

          sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per

          un  importo  non  superiore  al  2  per  cento  del reddito

          complessivo dichiarato;

                h) le    indennita'   per   perdita   dell'avviamento

          corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso

          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad

          usi diversi da quello di abitazione;

                i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo

          di  2  milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per

          il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

                l) le  erogazioni  liberali in denaro di cui all'art.

          29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.

          21,  comma  1,  della  legge  22 novembre  1988,  n. 517, e

          all'art.  3,  comma  2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,

          nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

                l-bis)  il  cinquanta per cento delle spese sostenute

          dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di

          adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo

          I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;

                l-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  per  il

          pagamento  degli  oneri  difensivi  dei soggetti ammessi al

          patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite

          da persone fisiche.".

                              Art. 20.



1.  Presso  il consiglio dell'ordine degli avvocati e' istituito, con

addetti  anche  avvocati  designati  dal  consiglio,  un  servizio di

informazione  e  consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello

Stato e sulla difesa d'ufficio.

2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:

a)  i  costi  dei  procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e

alle  eventuali  imposte,  nonche'  i  requisiti,  le modalita' e gli

obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b)  i  presupposti,  le  modalita'  e  gli obblighi per la nomina del

difensore d'ufficio.

3.  A  richiesta,  il  servizio  fornisce  a chiunque si trovi in una

situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia

civile,  penale  o  amministrativa le informazioni di cui al comma 2,

specificate  con  riferimento  al problema prospettato, ai fini della

valutazione   dell'opportunita'   dell'instaurazione   di   o   della

costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo

di risoluzione alternativa del conflitto.

4.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con il

Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

e'  determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le

spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la

piu' ampia possibilita' di accesso.

5.  Il  Ministero della giustizia puo' stipulare convenzioni con enti

pubblici  o privati, che diano la propria disponibilita' a concorrere

a  titolo  gratuito  all'espletamento  del  servizio,  anche ai sensi

dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

          Nota all'art. 20:

              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  43  della  legge

          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misura per la stabilizzazione

          della   finanza  pubblica),  abrogata  dall'art.  6,  legge

          31 marzo  2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in

          vigore  dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art.

          6:

              "Art.  43  (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di

          collaborazione,   convenzioni   con   soggetti  pubblici  o

          privati,  contributi dell'utenza per i servizi pubblici non

          essenziali e misure di incentivazione della produttivita').

          -  1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione

          amministrativa  e  di realizzare maggiori economie, nonche'

          una  migliore  qualita'  dei servizi prestati, le pubbliche

          amministrazioni     possono    stipulare    contratti    di

          sponsorizzazione  ed accordi di collaborazione con soggetti

          privati  ed  associazioni,  senza fini di lucro, costituite

          con atto notarile.

              2.  Le  iniziative  di  cui  al  comma  1 devono essere

          dirette  al  perseguimento  di  interessi  pubblici, devono

          escludere  forme  di conflitto di interesse tra l'attivita'

          pubblica  e  quella privata e devono comportare risparmi di

          spesa  rispetto  agli  stanziamenti  disposti.  Per le sole

          amministrazioni  dello  Stato  una quota dei risparmi cosi'

          ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare

          gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei

          dirigenti  appartenenti al centro di responsabilita' che ha

          operato  il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta

          nelle disponibilita' di bilancio dell'amministrazione. Tali

          quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per

          essere  riassegnate, per le predette finalita', con decreti

          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della

          programmazione  economica.  La  rimanente somma costituisce

          economia  di  bilancio.  La  presente  disposizione  non si

          applica  nei  casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi

          di  collaborazione  sono  diretti  a finanziare interventi,

          servizi  o  attivita'  non  inseriti nei programmi di spesa

          ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari

          disposizioni  in  tema di sponsorizzazioni ed accordi con i

          privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed

          ambientali   e   dello   spettacolo,   nonche'  ogni  altra

          disposizione speciale in materia.

              3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  le amministrazioni

          pubbliche   possono   stipulare  convenzioni  con  soggetti

          pubblici  o  privati  dirette  a fornire, a titolo oneroso,

          consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

          Il  50  per  cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi,

          ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di

          bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che

          non  si  applica alle amministrazioni dei beni culturali ed

          ambientali  e  dello  spettacolo,  sono  definite  ai sensi

          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

              4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta

          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente

          legge,   le   pubbliche   amministrazioni   individuano  le

          prestazioni,   non   rientranti   tra  i  servizi  pubblici

          essenziali   o   non   espletate   a  garanzia  di  diritti

          fondamentali,  per  le  quali  richiedere  un contributo da

          parte  dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.

          Per  le  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento

          autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della

          legge  23 agosto  1988, n. 400, con regolamenti emanati dal

          Ministro  competente,  di  concerto  con il Ministro per la

          funzione  pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del

          bilancio  e  della  programmazione economica, sulla base di

          criteri  generali  deliberati dal Consiglio dei Ministri; i

          regolamenti  sono  emanati  entro  novanta  giorni  da tale

          deliberazione.  Per  tali amministrazioni gli introiti sono

          versati  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere

          riassegnati,  in misura non superiore al 30 per cento, alla

          corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per

          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della

          produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di

          risultato    dei   dirigenti   assegnati   ai   centri   di

          responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.

              5.   A  decorrere  dall'esercizio  fmanziario  1998,  i

          titolari   dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa

          definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire

          in  ciascun  esercizio  ed  accantonano,  nel  corso  della

          gestione,  una  quota delle previsioni iniziali delle spese

          di  parte  corrente,  sia  in  termini di competenza che di

          cassa,  aventi  natura non obbligatoria, non inferiore al 2

          per  cento.  La meta' degli importi costituisce economia di

          bilancio;  le  rimanenti  somme sono destinate, nell'ambito

          della  medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad

          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della

          produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di

          risultato    dei   dirigenti,   come   disciplinate   dalla

          contrattazione  di comparto. Per l'amministrazione dei beni

          culturali  e  ambientali l'importo che costituisce economia

          di  bilancio  e'  pari  allo  0,50  per  cento  della quota

          accantonata  ai sensi del presente comma; l'importo residuo

          e'   destinato   ad   incrementare   le   risorse  relative

          all'incentivazione  della  produttivita' del personale e le

          retribuzioni  di  risultato  del  personale dirigente della

          medesima amministrazione.

              6.  Per  il  Ministero della difesa, le disposizioni di

          cui  al  comma  5  non  si applicano alle spese di cui alle

          unita'  previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento

          (funzionamento),   nonche'   alle   spese,   specificamente

          afferenti  alle  infrastrutture multinazionali NATO, di cui

          alla  unita'  previsionale  di  base  "accordi ed organismi

          internazionali  (interventi),  di  pertinenza del centro di

          responsabilita' "Bilancio e affari finanziari .

              7.  Per le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e

          5,  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, le

          risorse   di   cui   ai   commi   2,   4   e   5  destinate

          all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione

          di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le

          modalita'   determinate  con  decreto  del  Presidente  del

          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dei  Ministri

          interessati,  in  analogia alle ripartizioni operate per il

          personale  del  "comparto  Ministeri  ,  ad incrementare le

          somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui

          al  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art.

          2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.".

                              Art. 21.



1.  Il  Governo  e'  autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni

dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'

regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, concernenti la disciplina dei pagamenti in favore dello

Stato   e  del  recupero  delle  spese  anticipate  dallo  Stato  nei

procedimenti  in  cui  vi  sia stata ammissione al patrocinio a spese

dello Stato, con abrogazione delle norme di legge incompatibili.

2.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della

presente  legge, sono emanate con regolamento, ai sensi dell'articolo

17,  comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, e successive

modificazioni,  le  norme  di attuazione delle disposizioni di cui al

capo  II della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall'articolo

13 della presente legge.

          Nota all'art. 21:

              - Si  riporta  il  testo dei commi 1 e 2, dell'art. 17,

          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina

          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza

          del Consiglio dei Ministri):

              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente

          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei

          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve

          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono

          essere emanati regolamenti per disciplinare:

                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti

          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei

          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi

          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza

          regionale;

                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si

          tratti di materie comunque riservate alla legge;

                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle

          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate

          dalla legge;

                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di

          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi

          sindacali.

              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il

          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la

          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta

          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi

          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'

          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali

          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle

          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle

          norme regolamentari.".

                              Art. 22.



1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato

in  lire  37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per

l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a

regime,   si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  delle

proiezioni   dello   stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale  2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di

parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del

Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica

per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero della giustizia.

2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione

economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le

occorrenti variazioni di bilancio.

                              Art. 23.



1. L'articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.

2.  Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio

decreto  30  dicembre  1923,  n. 3282, l'articolo unico della legge 2

aprile  1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11

agosto  1973,  n. 533, e gli articoli da 11 a 16 della medesima legge

n. 533 del 1973 sono abrogati a decorrere dal 1º luglio 2002.



    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 29 marzo 2001



                               CIAMPI



                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei

                              Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino



                              LAVORI PREPARATORI



          Camera dei deputati (atto n. 5477):

              Presentato dall'on. Pecorella il 2 dicembre 1998.

              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede

          referente, il 20 gennaio 1999 con pareri delle commissioni,

          I, III, V.

              Esaminato  dalla II commissione il 10 e 23 maggio 2000;

          6, 8, 13, 21 giugno 2000; 13 e 14 dicembre 2000.

              Esaminato  in  aula  il 18 dicembre 2000; 9, 10 gennaio

          2001 ed approvato il 16 gennaio 2001.

          Senato della Repubblica (atto n. 4954):

              Assegnato  alla  2a  commissione  (Giustizia),  in sede

          deliberante,   il   30 gennaio   2001   con   pareri  delle

          commissioni 1a, 3a e 5a.

              Esaminato dalla 2a commissione il 14 e 15 febbraio 2001

          ed approvato il 28 febbraio 2001.


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