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LEGGE 18 novembre 1998 n. 415 - Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici
ART. 1
(Principi generali)
1. In attuazione dell’articolo 97 della
Costituzione l’attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici
deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di
efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e
correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra
gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle
regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano
e degli enti infraregionali da queste finanziati, i princìpi desumibili dalle
disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli
statuti delle regioni a statuto speciale e dell’articolo 117 della
Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell’attività
amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole
disposizioni.
ART. 2
(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)
1. Ai sensi e per gli effetti della presente
legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si intendono per
lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,
restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori,
forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano
lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori
assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3,
comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti
pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali,
alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto
pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all’articolo 19, comma 2, ai
concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio,
alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui
all’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
ed all’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive
modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni
o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti
speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori,
di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e
ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere
progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente
connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi
ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici
industriali, di importo superiore a 1 milione di ecu, per la cui realizzazione
sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,
superi il 50% dell’importo dei lavori.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i
concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si
applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7,
14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai
soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della
presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e
33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì, le
disposizioni del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, relative
all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei
lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono
obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata
i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che
devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la
specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l’elenco
delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche
che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione
previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario
ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione
eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel
bando l’obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale
minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese
controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della
presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche
le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di
lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico
servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti
nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente. I
soggetti concessionari prima dell’inizio dei lavori sono tenuti a presentare
al concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di
controllo per i fini di cui al comma 4.
5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ecu e inferiore a 5 milioni
di ecu, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e di quelli di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle
disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli
11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di
importo inferiore a 200.000 ecu sono sottoposti ai regimi propri dei predetti
soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all’esecuzione dei lavori di
cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui
all’articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l’esecuzione di lavori,
di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché tra quelli
di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo.
6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da
altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al
controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da
componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il
ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2,
lettere b) e c).
ART. 3
(Delegificazione)
1. E’ demandata alla potestà regolamentare del
Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con le modalità, di cui al presente articolo e secondo le norme di cui
alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al
collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse
normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali,
anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle
procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei
lavori e alle relative competenze.
2. Nell’esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo,
entro sei mesi dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, il 30
settembre 1995, adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che,
insieme alla presente legge, costituisce l’ordinamento generale in materia di
lavori pubblici. Recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il
predetto atto assume come norme regolatrici, nell’ambito degli istituti
giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza
pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa
disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento
della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il
regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri dell’ambiente e per i beni culturali e ambientali,
sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Sullo schema di
regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive
modificazioni ed integrazioni del regolamento.
3. Il Governo, nell’ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua,
con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di
cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente
legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento,
gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad
eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in
vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta
Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente
legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di
pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente
legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori
pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d’appalto, che
trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera a) della presente legge, e che entra in vigore contestualmente
al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati
speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della
legge 1° giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre
alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in
particolare:
a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all’articolo 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la
ripartizione dei compiti e delle funzioni dell’ingegnere capo fra il
responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui
all’articolo 7;
d) i requisiti e le modalità per l’iscrizione, all’Albo nazionale dei
costruttori, dei consorzi stabili di cui all’articolo 12, nonché le modalità
per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l’aggiudicazione di
appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e
l’individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei
programmi di cui all’articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all’art. 17,
comma 7;
i) lettera soppressa dalla legge 216/95
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo,
restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23
della presente legge;
m) le modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici
di cui all’articolo 21;
n) lettera soppressa dalla legge 216/95
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all’articolo 25;
p) l’ammontare delle penali di cui all’articolo 26, comma 6, secondo
l’importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità
applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del
collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti,
sulle riserve dell’appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali e le relative modalità
di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui
all’articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere
effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo
in corso d’opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i
criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti
professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell’articolo 29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all’articolo
30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti,
nonché le modalità. Di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al
medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di
riunioni di concorrenti di cui all’articolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all’articolo 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle
categorie prevalenti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo
1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal
titolare dei lavori al fine di assicurare l’effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori
e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei
lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti
universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione
professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione
dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all’attività svolta, é
autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è
adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente
legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a
lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata
in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente
vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle
procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio
1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato
generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della
specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla
Unione europea.
ART. 4
(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
1. Al fine di garantire l’osservanza dei
principi di cui all’articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici,
anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".
2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con
determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità, al fine di garantire la
pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che
operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta
professionalità. L’Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere
confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di
enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura
o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I
dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in
aspettativa per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell’Autorità, nel limite complessivo di lire
1.250.000.000 annue.
4. L’Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei lavori
pubblici;
b) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in
materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle
procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il
pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa
sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del
regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella
quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso
d’opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei
concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al
comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all’art. 8.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorità si avvale
dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle
unità specializzate di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto – legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
6. Nell’ambito della propria attività l’Autorità può richiedere alle
amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta
motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi
del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi
dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché
la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell’istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati, sino
alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità,
nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono
vincolati dal segreto d’ufficio.
7. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di
fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od
omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a
lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non
veritieri. L’entità delle sanzioni è proporzionata all’importo
contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell’Autorità
devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è
ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da
proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al
comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni
disciplinari previste dall’ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli
atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno
rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l’Autorità
accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il
pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell’Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l’Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle
materie di competenza dell’Autorità; informa, altresì, gli organi
amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico
di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di
imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con l’Autorità, può
avvalersi del Servizio ispettivo per l’attivazione dei compiti di controllo
spettanti all’amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed
esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità
amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella
dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro
di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici all’apposito centro di responsabilità dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11. Soppresso.
12. Soppresso.
13. Soppresso.
14. L’Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale
ed in sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome. I
modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall’Autorità
di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano.
15. L’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche,
sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri
interessati, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni,
dell’Unione province d’Italia (UPI), dell’Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici svolge i
seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti
i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara; le aggiudicazioni e gli affidamenti,
le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le
disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione
alle specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l’elenco dei lavori pubblici
affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui
lavori pubblici;
e) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati
raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall’Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
delle amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari
dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono
svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente
sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione
regionale dell’Osservatorio.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici,
per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ecu, entro quindici giorni
dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati
concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di
gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo
dell’aggiudicatario o dell’affidatario e del progettista e, entro trenta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di
avanzamento e l’ultimazione dei lavori, l’effettuazione del collaudo,
l’importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento
dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a
lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti
dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali
dell’Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione
centrale.
ART. 5
(Disposizioni in materia di personale dell’Autorità e del Servizio
ispettivo e norme finanziarie)
1. Al personale dell’Autorità si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
2. La Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, comma 10, lettera a), è
composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello
dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.
3. Abrogato
4. L’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 4, comma 10,
lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è
costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente
dall’Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via
prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché,
in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Al
personale dell’Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od
incarico, nonché, di esercitare attività professionale, didattica, commerciale
ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale
dell’Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla
copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria,
mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui
all’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante
il personale assunto nell’ambito del sistema di programmazione delle
assunzioni previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per
il restante personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle
procedure di mobilità di cui al capo III, del titolo II, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso
alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.
6. L’Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio
funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell’Autorità,
il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità
di rendicontazione.
7. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
lire 14.040 milioni per l’anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l’anno
1996, e in lire 13.320 milioni a decorrere dall’anno 1997, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
7-bis. L’Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le
sezioni regionali dell’Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio.
ART. 6
(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio
superiore dei lavori pubblici)
1. E’ garantita la piena autonomia funzionale
ed organizzativa, nonché l’indipendenza di giudizio e di valutazione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo
dello Stato.
2. Abrogato
3. Nell’esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell’articolo 1,
terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:
a) l’assolvimento dell’attività consultiva richiesta dall’Autorità;
b) l’assolvimento dell’attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle
pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi
entro il l° gennaio 1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei
lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del
Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri
organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza
delle diverse amministrazioni dello Stato nell’ambito del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei
comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui
progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato di importo superiore ai 25
milioni di ecu, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ecu, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui
composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4.
Qualora il lavoro pubblico, di importo inferiore a 25 milioni di ecu, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessità, il Provveditore sottopone il
progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio
Superiore.
5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei
componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.
5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il
procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l’amministrazione
motiva autonomamente l’atto amministrativo da emanare.
ART. 7
(Misure per l’adeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione)
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni
singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le
fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.
2. Il regolamento determina l’importo massimo e la tipologia dei lavori per i
quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con
il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o
tipologia. L’Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura
gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del
procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola
fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed
esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e
informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori
pubblici; e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità
e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di
realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle
procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi
nell’attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree
e degli immobili necessari, fornisce all’Amministrazione i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo
necessari per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua
competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del
procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità
del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza
durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori, previsti dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano
ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le
responsabilità dell’ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite
dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l’organico
dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il
reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell’intervento secondo quanto attestato dal dirigente
competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di
supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere
affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di
cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze
specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni statali, regionali o locali, l’amministrazione aggiudicatrice,
su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la
conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7. Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze,
nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell’esecuzione di lavori
pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico
del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle
amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile
unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo
almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o
dell’accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici di cui all’articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è
convocata dal concedente anche nell’interesse del concessionario.
8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto
definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell’amministrazione
competente in ordine alla valutazione d’impatto ambientale, ove richiesta
dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla
richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l’utilizzazione degli
eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista.
Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa
amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La
conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di
concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.
9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei
lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le
determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se
necessario, chiarimenti e documentazione.
11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel
rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono
rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall’organo
istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera
dell’amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto del
procedimento.
12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di
rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo
ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla
presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei
poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di
servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente articolo, per gli
interventi di competenza regionale e locale.
15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle
Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere
interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la
richiesta di chiarimenti all’amministrazione. Resta fermo il disposto di cui
al comma 6 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.
ART. 8
(Qualificazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi
titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro
attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di
qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa
vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori
a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, di
importo superiore a 150.000 ecu, articolato in rapporto alle tipologie ed
all’importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di
attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità di cui all’articolo
4, sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso l’Autorità
medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a
carico del bilancio dell’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei
soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di
qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva
di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle
organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei
confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere,
fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti
esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che
sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorità; i soggetti accreditati nel
settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei
sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall’Autorità, nel
caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei
compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo
stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli
dell’attestazione relativamente alla medesima impresa;
c) le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati della
certificazione del sistema di qualità, o della dichiarazione della presenza di
elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei
requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l’eventuale
verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in
rapporto all’entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto
disposto in attuazione dell’articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i
suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e
contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in
un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori
nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della
certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di
elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà
ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la
certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di
importo inferiore a 500.000 ecu;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’attività di
qualificazione;
g) la durata dell’efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e
non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e
conservati presso l’Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 4.
5. Abrogato.
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell’esercizio, da
parte dell’ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i
contratti di cui al sesto comma dell’articolo 6 della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai
sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell’Albo nazionale dei
costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’art. 24,
primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta
fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure
di prevenzione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo
periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla
cancellazione dall’Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n 57, e sono
inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A
decorrere dal 1° gennaio 2000, all’esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni
appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal l° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per
l’affidamento di lavori pubblici, l’utilizzazione degli albi speciali o di
fiducia predisposti dai soggetti di cui all’articolo 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2
e sino al 31 dicembre 1999, l’esistenza dei requisiti di cui alla lettera c)
del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all’Albo
nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi
appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta
secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal l° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n.
57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3
dell’articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle
procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla
presente legge, l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori avviene ai
sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e
integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti
di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo
9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano alle
procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla
documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del
possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, stabilisce gli
specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di
entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono
stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1
e dal comma 2 dell’articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le
imprese certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in
considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2
dell’articolo 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di
ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere
affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ecu.
11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. Ulteriore
modifica all’art. 8: Art. 2, comma 2, della "Merloni-Ter": Il
regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 109, è emanato
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 9
(Norme in materia di partecipazione alle gare)
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo
8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei
lavori pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato
dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n.
55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei
parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono
possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
comitato centrale per l’Albo nazionale dei costruttori, articola l’attuale
sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina
adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre
disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una
categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base
della idoneità tecnica, dell’attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata
e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le
attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell’Albo
nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato
regionale.
ART. 10
(Soggetti ammessi alle gare)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società
cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche
artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui
alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio
e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo
13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma
anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13 della presente
legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13.
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile.
1-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando
la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei
lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato, e, in tal caso, il
nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo
classificato.
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prima di procedere
all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di
offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando
di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera
di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i
soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara,
alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del
fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7,
nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8,
comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla
conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra
i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede
alla determinazione della nuova soglia dell’anomalia dell’offerta ed alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
ART. 11
(Requisiti per la partecipazione dei Consorzi alle gare)
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
ART 12
(Consorzi stabili)
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in
possesso, a norma dell’articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e
9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque
anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l’iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei
consorzi stabili all’Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento
stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di
eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati fatta salva la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o
concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre
sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all’articolo 8 comma 2, detta le norme per
l’applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai
consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché
l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato
dall’articolo 34 della presente legge.
5. E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei
lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza
di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. E’ vietato ai
singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi
consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettere
b), d), e) ed e-bis), nonché più di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti
all’articolo 4 della parte 1 della tariffa allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.
Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società
ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984,
n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e
successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui
al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
ART. 13
(Riunione di concorrenti)
1. La partecipazione alle procedure di
affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’articolo
l0, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il
capogruppo nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti
di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell’articolo 8, per la
quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 3, comma
2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991 n. 55.
2. L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1
determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione.
Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata
all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale, i requisiti di cui agli
articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i
requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
4. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un’associazione temporanea o consorzio di cui all’articolo 10 comma 1,
lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I
consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara.
5. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui
all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In
tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti.
5-bis. E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di
cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta.
6. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l’annullamento
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei
concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi
altresì in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, esse non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del
presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal
regolamento che definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente
comma.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di
concorrenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), nell’ambito della
quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per
lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie
prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
ART. 14
(Programmazione dei lavori pubblici)
1. L’attività di realizzazione dei lavori di
cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già
previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità
e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui
al comma 1 predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità
agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e
nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie
di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all’interno di ogni
categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione,
di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati,
nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con
capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che,
al fine di quanto previsto all’articolo 19, comma 5-ter, possono essere
oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto
ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica,
paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e
ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal
programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 1 è
subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai
sensi dell’articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria
dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell’elenco
annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero
lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione
dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione nomina, nell’ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità,
fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale
devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli
enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente
un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro
adozione, e fino all’adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da
qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.
Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni
dell’articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e
successive modificazioni, e dell’articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
9. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve
essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri
enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci,
nonché acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può
essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al
momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi
disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie. Agli enti locali
territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi
di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di
finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale
e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti
con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono
trasmessi all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad
eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi
triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti
dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresì trasmessi al Cipe, per la verifica della loro compatibilità con i
documenti programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo
esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma
11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre
dell’anno.
13. L’approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione
aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dei lavori.
ART. 15
Abrogato.
ART. 16
(Attività di progettazione)
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei
vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in
preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei
commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da
progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni
della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle
eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e
all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio,
della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre
consentire l’avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.
Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto
ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittive
delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli
studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle
caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici
ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli
studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico,
sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti
fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che
ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e
prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme delle relazioni,
dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal
capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico
estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli
studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici,
di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del
sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini,
con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal
regolamento di cui all’art. 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il
regolamento di cui all’art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle
tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari
livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla
vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri
relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto
esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi
riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti
aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della
esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con
particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all’attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i
lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
ART. 17
(Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori,
e accessorie)
1. Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale di cui all’articolo 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le unità
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d),
e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 in
quanto compatibili.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della
professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora
siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano
ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice da
almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed
abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a
carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti
esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo
svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in
caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti,
ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di
svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, o in caso di necessità
di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che
richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere
accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere
affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). Le società di
cui al comma 1, lettera f), singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1,
lettera g), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto
nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a
200.000 ecu, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una
specifica organizzazione.
5. Il regolamento dei lavori per l’attività del Genio militare di cui
all’articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei
progetti.
6. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile,
che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono
assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata ai
sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi
delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del
titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi
relativi alle predette attività professionali si applica il contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono
possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino
all’entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6,
lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo
professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica
attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo
albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli
indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle
quali controfirmano gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in
sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere
la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per
l’aggiudicazione.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti
o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai
medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario
di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario
dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di
supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
pari o superiore a 200.000 ecu, si applicano le disposizioni di cui alla
direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157.
11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
compreso tra 40.000 e 200.000 ecu, il regolamento disciplina le modalità di
aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare contemperando i
princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di
garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo
dell’incarico.
12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
compreso tra 40.000 e 200.000 ecu, le stazioni appaltanti devono procedere in
ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento l’affidamento degli incarichi di progettazione avviene
sulla base dei curricula presentati dai progettisti. Per gli incarichi di
progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ecu, le stazioni
appaltanti possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d) ed e), di loro fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti
devono verificare l’esperienza e la capacità professionale dei progettisti
incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare.
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei
compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento
dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il
pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e
10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere
tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda
affidarla allo stesso progettista esterno.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le
disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4,
l’attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad
altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il
conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini
dell’affidamento dell’incarico di progettazione, deve comprendere
l’importo della direzione dei lavori.
14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini
della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento,
applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre
aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli
di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi
alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività
di supporto di cui all’articolo 7, comma 5, nonché le attività del
responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad
applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare
si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo
sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il
progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote
fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per
i capitolati e i contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché
ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal
comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi
inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4
marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976,
n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative
alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e
di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la
responsabilità del progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al
medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso
occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attività
progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può ricomprendere entrambi
i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo
resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), operanti
nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono
affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative
per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei
lavori di loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma
1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l’ottanta
per cento della cifra di affari media realizzata dalle predette società nella
Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al
soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
ART. 18
(Incentivi e spese per la progettazione)
1. L'1 per cento del costo preventivato di
un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale
relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva
sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il
personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare
dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i
progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile
del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di
pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice
o titolare dell'atto di pianificazione, nel quale vengano indicati i criteri di
ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli
autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei
lavori e del collaudo in corso d’opera.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote
degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi
dell’articolo 16, comma 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni
aggiudicatrici.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI
del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi
alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale ad altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento ed adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione
dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le
province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le
province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro
consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante
è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente
articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale
non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di
appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti di impiego.
2-quater. E’ vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione
lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.
ART. 19
(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)
01. I lavori pubblici di cui alla presente legge
possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma
6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono
contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un
soggetto di cui all’art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, comma 5, e
l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più
del cinquanta per cento sul valore dell’opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
1-bis. Per l’affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara
è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all’articolo 16, comma 4.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta
fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori
pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati
o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il
perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche
mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il
cinquanta per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere
corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali
costanti o variabili.
2-bis. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I
presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le
variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o
condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano
nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività
previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio
del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga
del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta
revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le
variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al
concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del
concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni
dell’articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto
deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e
deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti
annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non
ammortizzato al termine della concessione.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera b), non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto
privato l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante
di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni
aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai
Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai
sensi dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a
corpo e a misura ai sensi dell’art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865,
allegato F. In ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1),
del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. E’ in facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, stipulare a
misura, ai sensi del terzo comma dell’articolo 326 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e
scavi archeologici.
5-bis. L’esecuzione da parte dell’impresa avviene in ogni caso soltanto dopo
che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L’esecuzione
dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi
archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo dell’appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento
all’appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti
all’amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui
all’articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico;
fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il
certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento
antecedente per l’immissione nel possesso dell’immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola
acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente
l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni. L’aggiudicazione avviene
in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e
alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, all’acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei
lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per
l’amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per
l’acquisizione del bene. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2,
disciplina compiutamente le modalità per l’effettuazione della stima degli
immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione.
ART. 20
(Procedure di scelta del contraente)
1. Gli appalti di cui all’articolo 19 sono
affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all’articolo 19 sono affidate mediante licitazione
privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque,
anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche e sismiche; l’offerta ha ad oggetto gli elementi di
cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte di
varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio
soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o
trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla
presente legge.
4. L’affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai
soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la
realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui
progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra
soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla
base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell’articolo 16, nonché di
un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni,
delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto
il progetto esecutivo ed il prezzo.
ART. 21
(Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici)
1. L’aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a
sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell’articolo 5 della
legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi
unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta
a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5
milioni di ecu con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1,
l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui
all’articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993,
relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in
considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione
delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull’economicità del
procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle
condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente, con esclusione,
comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori
minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le
offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate
nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono a formare un
importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d’asta.
Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla
soglia comunitaria, l’amministrazione interessata procede all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso
pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente
comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il
numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché
l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da
realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all’articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello ed i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare all’utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di
gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma
medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire
di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più
vantaggiosa.
4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del
comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le
norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad effettuare
la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della
procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a
cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La
commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice
o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono
svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo
relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di
pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad
appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno
prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano
già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel
medesimo territorio provinciale ove è affidato l’appalto o la concessione cui
l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente
nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri
delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle
seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dagli ordini
professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di rose di candidati
proposte dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell’ambito di
rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle
offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
ART. 22
(Accesso alle informazioni)
1. Nell’ambito delle procedure di affidamento
degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo
divieto all’amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o
realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento
amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici
incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso
o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione
ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da
invitare ovvero del soggetto individuato per l’affidamento a trattativa
privata.
2. L’inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i
pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l’applicazione
dell’articolo 326 del codice penale.
ART. 23
(Licitazione privata e licitazione privata semplificata)
1. Alle licitazioni private per l’affidamento
di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne
abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ecu, IVA esclusa, i soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) eb), hanno la facoltà di invitare
a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di
cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti
che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell’appalto.
1-ter. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), ed e),
interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente
articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i
soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c), ed e), possono
presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e
comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di
centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 13. Ogni
domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le
domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all’Albo
nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in
nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato
domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente
comma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l’anno
successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha
validità per l’anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa.
In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all’articolo 8,
comma 7.
ART. 24
(Trattativa privata)
1. L’affidamento a trattativa privata è
ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ecu, nel rispetto delle
norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell’articolo
41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ecu, nel caso di ripristino
di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da
eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza
attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano
incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ecu, per lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate, di
cui alla legge l° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e
comunicati all’Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi
atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono
possedere i requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo
mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine
dell’applicazione del presente articolo.
5. L’affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1,
lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati
almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati
ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200 mila ecu IVA
esclusa, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in
economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal
regolamento per l’attività del Genio militare di cui all’articolo 3, comma
7-bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato a
trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da
appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
8. Abrogato.
ART. 25
(Varianti in corso d’opera)
1. Le varianti in corso d’opera possono essere
ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento di cui all’art. 3, o per l’intervenuta possibilità di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non
alterino l’impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui
quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri
lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento
dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono
inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti,
in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla
sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento
relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l’esecuzione dell’opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto
dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla
risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato
l’aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione,
il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.
ART. 26
(Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici)
1. In caso di ritardo nella emissione dei
certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto
alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono
comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella
misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o,
nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del
codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione e
trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. L’articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n 4l, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli
altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione
dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del codice
civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per
cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima
applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge l° febbraio 1991, n. 52, sono estese ai
crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di
lavori pubblici di concessione di lavori pubblici e da contratti di
progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per
il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L’entità delle
penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
ART. 27
(Direzione dei lavori)
1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto
della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono
obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di
cui al comma 4 dell’articolo 17, l’attività di direzione dei lavori, essa
è affidata nell’ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui
all’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell’articolo 17, comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di
recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
ART. 28
(Collaudi e vigilanza)
1. Il regolamento definisce le norme concernenti
il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve
comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo
regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori
secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante,
nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del
certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare
esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di
collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di
collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di
lavori di importo sino a 200.000 ecu il certificato di collaudo è sostituito da
quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non
eccedente il milione di ecu, è in facoltà del soggetto appaltante di
sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il
certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da
uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo
di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono
nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture,
salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere
svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di
progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti
al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro
o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica
o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
7. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27,
comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del
procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di
realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.
ART. 29
(Pubblicità)
1. Il regolamento disciplina le forme di
pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme
regolatrici:
a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ecu, IVA esclusa, prevedere
l’obbligo dell’invio dei bandi e degli avvisi di gara nonché degli avvisi
di aggiudicazione all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee;
b) per i lavori di importo superiore a un milione di ecu, IVA esclusa, prevedere
forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ecu, IVA esclusa, prevedere
forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;
d) prevedere l’indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del
responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i
lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini
e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui
sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della
concessione, anche nei casi in cui l’aggiudicazione è avvenuta mediante
trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c)
del presente comma, alla pubblicazione dell’elenco degli invitati e dei
partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione
adottato, dell’importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di
realizzazione dell’opera, del nominativo del direttore dei lavori designato,
nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dell’ultimazione dei lavori, dell’effettuazione del collaudo, dell’importo
finale del lavoro;
f-bis) nei casi in cui l’importo finale dei lavori superi di più del 20 per
cento l’importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l’ultimazione dei
lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
realizzazione dell’opera fissato all’atto dell’aggiudicazione o
dell’affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di
cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell’aggiudicatario o
dell’affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o
del ritardo nell’effettuazione dei lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32,
gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle
pronunce emesse dall’osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce
dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento
dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con
le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma.
2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
ART. 30
(Garanzie e coperture assicurative)
1. L’offerta da presentare per l’affidamento
dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per
cento dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione
bancaria o assicurativa e dall’impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La
cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è
restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria
del 10 per cento degli importi degli stessi. In caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La
mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente,
che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
3. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio,
una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità
civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva
devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese
di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare
per le varianti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore
al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione
di ecu, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ecu, IVA esclusa, e per
un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati,
con il limite di 2 milioni e 500 mila ecu, per lavori di importo superiore a 5
milioni di ecu, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti
della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento
della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal
regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.
Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici
delle predette stazioni appaltanti.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla
normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è
istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ecu, un sistema di
garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
ART. 31
(Piani di sicurezza)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana
un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità
alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del
Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di
recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e
del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e
del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano
generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di
cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza,
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero
il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché
il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano
parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri
vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma
1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del
contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, vigilano sull’osservanza dei vari piani di sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso
d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di
cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla
stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese
nel piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui
al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi
del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono
annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4. Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio
1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è
determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie,
appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della o delle
categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze
sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con
la propria organizzazione di impresa è equiparato all’appaltatore.
ART. 31-bis
(Norme acceleratorie in materia di contenzioso)
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di
cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) in materia di appalti e di
concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura
sostanziale e in ogni caso non inferiore al l0 per cento dell’importo
contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di
collaudo e, sentito l’affidatario, formula all’amministrazione, entro 90
giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta
motivata di accordo bonario. L’amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta
di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di
accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori
pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi
dell’art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono
essere discussi nel merito entro 90 giorni dalla data di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di
lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di
provvedimento d’urgenza, i contro interessati e l’amministrazione resistente
possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il
presidente fissa l’udienza per la discussione della causa che deve avere luogo
entro 90 giorni dal deposito dell’istanza. Qualora l’istanza sia proposta
all’udienza già fissata per la discussione del provvedimento d’urgenza, il
presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che
deve aver luogo entro 60 giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e
documenti fino a 15 giorni prima dell’udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori
pubblici sono equiparati agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie
relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
ART. 32
(Definizione delle controversie)
1. Tutte le controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal comma 1 dell’articolo
31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un
collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici,
istituita presso l’Autorità di cui all’articolo 4 della presente legge. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel
rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe
per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione
della controversia.
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui
all’articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di
funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri
cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di
professionalità per assumere l’incarico di arbitro, nonché la durata
dell’incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia
gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale
d’appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio
1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da
costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei
contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi
precedenti, ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi
fissata.
ART. 33
(Segretezza)
1. Le opere destinate ad attività delle forze
armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di
istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di
segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi
essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti,
possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità
delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali
debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di
individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all’esecuzione dei lavori di
cui al comma 1, nonché le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità,
sulla correttezza e sull’efficacia della gestione. Dell’attività di cui al
presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione
al Parlamento.
ART. 34
(Subappalto)
1. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge 19
marzo 1990, n. 55, già sostituito dall’articolo 34 del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente: "3. Il soggetto
appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o
le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il
relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni
che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore
al 30 per cento. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle
seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di
varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i
lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso
la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del
presente comma;
4) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o
straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea,
all’Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi
corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in
possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in
materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la
legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici
l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del
cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 e successive modificazioni."
2. Abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle
gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia
stato ancora pubblicato il bando.
4. Abrogato.
ART. 35
(Fusioni e conferimenti)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di
trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere
pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna
amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia
proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e
non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9
della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi l’amministrazione può opporsi al subentro
del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma
1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10 - sexies della
legge 31 maggio 1968, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al
comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1
producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti
loro attribuiti dalla legge.
4. Ai fini dell’ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le
disposizioni di cui alla circolare del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono
opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.
ART. 36
(Trasferimento e affitto di azienda)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
ART. 37
(Gestione delle casse edili)
1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra le parti sociali interessate per l’adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l’intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti.
ART. 37-bis
(Promotore)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di
cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di
programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla
base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui
all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei
promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un
istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese
sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere
d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto
all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
piano economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera
f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di
servizi.
ART. 37-ter
(Valutazione della proposta)
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
ART. 37-quater
(Indizione della gara)
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano
individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di
aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui
all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara
il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla
base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli
elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal
promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere
fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella
gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un
unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico
soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso
qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di
cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di
cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta
dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma
1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione
fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma
1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il
promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha
diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui
all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il
promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro
soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura,
una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al
promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore
offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento è
effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono
obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4,
terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento
dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni
del predetto comma 4 dell'articolo 2.
ART. 37-quinquies
(Società di progetto)
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
ART. 37-sexies
(Società di progetto: emissione di obbligazioni)
1. Le società costituite al fine di realizzare e
gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità
possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni,
anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché
garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al
portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente
ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del
debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
ART. 37-septies
(Risoluzione)
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto
per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la
concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase
di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per
cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio
ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento
dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di
quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del
pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi
precedenti.
ART. 37-octies
(Subentro)
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto
concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti
finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del
concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri
nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal
concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e
finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario
all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea
del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere
eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le
modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
ART. 37-nonies
(Privilegio sui crediti)
1. I crediti dei soggetti che finanziano la
realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione
di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario
ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto
devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il
debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di
credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla
trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del
codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del
privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali;
dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La
trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti
uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il
privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo ".
ART. 38
(Applicazione della legge 11/2/94 n. 109)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3, il Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, può procedere in deroga agli articoli 16, 20 comma 4, 23 comma 1, e 23 comma 1-bis, limitatamente all’importo dei lavori, nonché all’articolo 25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l’importo in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento dell’importo originario del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.