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LEGGE 2 giugno 1995 n. 216 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici
Art. 1.
Applicazione della Legge 11 febbraio
1994, n. 109
1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 della Legge 11
febbraio 1994, n. 109, sono abrogati.
2. Il regolamento di cui all'art. 3 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109,
adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo la sua
pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
contestualmente alla ripubblicazione della citata Legge n. 109 del 1994,
coordinata con le modifiche apportate dal presente decreto, e dei decreti
previsti dalla medesima Legge n. 109 del 1994.
3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 2 e ai relativi affidamenti in appalto
o in concessione si applicano le disposizioni della Legge 11 febbraio 1994, n.
109, come modificata dal presente decreto, nonche' le disposizioni del
regolamento di cui al comma 2 con le modalita' stabilite dal regolamento stesso.
4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, nonche' ai relativi
affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, che non
fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui
agli articoli 4, commi da I a 9, e 14, nonche' le disposizioni legislative e
regolamentari previgenti non incompatibili con la citata Legge n. 109 del 1994.
Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per
l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa
data.
5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi
affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la
concessione sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data, si applicano le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in
vigore della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonche' gli articoli 1, 2, 6, 7, 8,
comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-bis, 32, 35, 36, 37 e
38, comma 4, della citata Legge n. 109 del 1994, come modificata dal presente
decreto.
6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e agli avvisi
pubblicati tra la data di entrata in vigore della Legge 11 febbraio 1994, n.
109, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli
stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento
dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.
7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli uffici tecnici dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dall'art. 2 del presente decreto, per affidamento di progetto si
intende l'incarico formale di predisposizione del progetto almeno di massima
conferito ai predetti uffici da parte degli organi competenti.
8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla pubblicazione del
bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende riferito alla data di presentazione
delle offerte.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 della Legge 11
febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'art. 4, commi 17 e 18,
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre dal sessantesimo giorno successivo
all'avvenuta comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della costituzione dell'
Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta giorni di cui all'art.
31-bis, comma 1, della citata Legge n. 109 del 1994, introdotto dall'art. 9 del
presente decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
11. Alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modificazioni recate
dagli articoli seguenti del presente decreto.