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Legislazione

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1998, n. 323 - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (in G.U. n. 210 del 09-09-1998)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, ed in particolare l'articolo 1;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo,
rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno
1997 e del 2 dicembre 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 23
e del 25 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalita' dell'esame di Stato

1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della
preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi
generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si
sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria
superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti
d'arte, al termine dei corsi integrativi.
2. Gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione
secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale.
3. L'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato
tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le
competenze in quanto possesso di abilita', anche di carattere
applicativo, e le capacita' elaborative, logiche e critiche
acquisite.

Art. 2.
Candidati interni

1. All'esame di Stato sono ammessi:
a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo
anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle
abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3;
c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che
abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale
siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio o abbiano
funzionato almeno tre classi del quinquennio progressivamente non
riattivate, e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi
avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi
alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il
corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale
per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di
otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare
disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti
delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.
3. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno
rispetto all'intervallo prescritto, l'esame di Stato, e' concesso
anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno
solare o nel seguente, purche', se alunni di istituto o scuola
statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la
promozione all'ultima classe nello scrutinio finale con esclusione di
promozione conseguita secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma
3, secondo periodo.

Art. 3.
Candidati esterni

1. Oltre ai candidati di cui all'articolo 2 sono ammessi all'esame
di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
corso e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da
almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso
prescelto, indipendentemente dall'eta';
c) siano in possesso, nel caso di esami di Stato negli istituti
professionali e negli istituti d'arte, del diploma, rispettivamente,
di qualifica e di licenza corrispondente da almeno un numero di anni
pari a quello della durata del corso integrativo prescelto,
indipendentemente dall'eta';
d) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in
corso;
e) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno
quadriennale;
f) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del
15 marzo.
2. I candidati agli esami negli istituti professionali devono
documentare di avere esperienze di formazione professionale o
lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste
dall'ordinamento del tipo di istituto presso il quale svolgono
l'esame.
3. I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono esentati dal
presentare qualsiasi titolo di studio.
4. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di
esame relativo allo stesso corso di studi.
5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione o idoneita' all'ultima classe, anche riferita ad un corso
di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e
livello equivalente, e' subordinata al superamento di un esame
preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche, pratiche e orali secondo quanto previsto dal piano
di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni
per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita'
alla classe successiva. Ai fini della individuazione delle prove da
sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente
acquisiti e debitamente documentati.
6. I candidati di cui al comma 1, lettera e), e quelli in possesso
di promozione o idoneita' all'ultima classe di altro corso di studi
sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di
programma non coincidenti con quelle del corso gia' seguito. Ai fini
della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche
di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente
documentati.
7. L'esame preliminare e' sostenuto, nel mese di maggio e comunque
non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe
dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il
candidato e' stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario,
e' integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni
precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti
la costituzione di apposite commissioni d'esame, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, l'esame preliminare e' sostenuto davanti al
consiglio della classe terminale individuata dal capo dell'istituto
sede dell'esame conclusivo, al momento dell'acquisizione della
domanda di ammissione all'esame medesimo. Il candidato e' ammesso
all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in
ciascuna delle discipline per le quali sostiene le prove.
8. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non
siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di
studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame
di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), d) ed e),
previo superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del
medesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero
di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento
italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
9. L'esito positivo degli esami preliminari previsti dai commi 5 e
6, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come
idoneita' all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione
secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi
esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, puo'
valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneita' ad una
delle classi precedenti l'ultima.
10. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di
obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.
11. I candidati presentano domanda di ammissione all'esame, ad un
solo istituto, entro il 30 novembre dell'anno scolastico in cui
intendono sostenere l'esame stesso. Eventuali domande tardive sono
prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori agli studi,
limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che
pervengano entro il 31 gennaio. Limitatamente ai candidati che
cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e
prima del 15 marzo il predetto termine e' differito al 20 marzo.

Art. 4.
Contenuto ed esito dell'esame

1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le
caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad
evidenziare le conoscenze, competenze e capacita' acquisite dal
candidato. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
2. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza
della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge
l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logicolinguistiche e
critiche del candidato, consentendo la libera espressione della
personale creativita'; essa consiste nella produzione di uno scritto
scelto dal candidato tra piu' proposte di varie tipologie, ivi
comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal
Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'articolo
5, comma 1.
3. La seconda prova scritta e' intesa ad accertare le conoscenze
specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie
caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente
o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche
scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato puo' essere data
facolta' di scegliere tra piu' proposte.
4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, e' intesa ad
accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacita' del
candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative
alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una
produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella
trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli
o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e
professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalita' di
svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o
alternativamente. La prova e' strutturata in modo da consentire anche
l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese
nel piano di studi dell'ultimo anno.
5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la
capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle
nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili
i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse
pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico
dell'ultimo anno di corso.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun
candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame
alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito
scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame
dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove
scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I
quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono
ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove
scritte e al colloquio giudicati sufficienti non puo' essere
attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22.
Ciascun candidato puo' far valere un credito scolastico massimo di
venti punti. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un
punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte
e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede
della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata
per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione
d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo
di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di
almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari
almeno a 70 punti.

Art. 5.
Modalita' di invio, formazione
e svolgimento delle prove d'esame

1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono
scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai
provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con
indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla
trasmissione dei testi puo' provvedersi in via telematica, previa
adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La
materia oggetto della seconda prova scritta e' individuata con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade
del mese di aprile di ciascun anno.
2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta
sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il
testo relativo alla predetta prova e' predisposto dalla commissione
di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione
educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal
fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la
commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti,
i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo,
nonche' i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli
obiettivi raggiunti. Esso e' immediatamente affisso all'albo
dell'istituto ed e' consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque
abbia interesse puo' estrarne copia.
3. La commissione entro il giorno successivo a quello di
svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura
della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel
documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo
svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto
attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo
della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da
ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per
la predisposizione collegiale della prova, la commissione puo'
avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'articolo 14.
4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano
l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, e'
integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui
eventualmente si e' scomposta la classe o dei docenti che hanno
guidato corsi destinati agli alunni provenienti da piu' classi.
5. Le scuole che abbiano conseguito personalita' giuridica e
autonomia ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
individuano le modalita' di predisposizione del documento di cui al
comma 2 nel proprio regolamento.
6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non
giungano tempestivamente, il Presidente della commissione
esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che
provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari
difficolta' o disguidi, ove siano trascorse due ore dall'orario
previsto per l'inizio della prova scritta, la commissione provvede a
formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalita'
stabilite col decreto di cui al comma 1.
7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione
di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale,
scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal
comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma
dell'articolo 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti
mediante la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di
altra indicazione di cui il candidato individua le componenti
culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere
assicurata la possibilita' di discutere gli elaborati relativi alle
prove scritte.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle
prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree
disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione, con
proprio decreto, ferma restando la responsabilita' collegiale delle
commissioni.
9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la
formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di
ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione
a maggioranza. Se sono proposti piu' di due punteggi, e non sia stata
raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte
del presidente a partire dal punteggio piu' alto, a scendere. Ove su
nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente
attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media
aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni e' dato dettagliato
e motivato conto nel verbale. Non e' ammessa l'astensione dal
giudizio da parte dei singoli componenti.

Art. 6.
Esami dei candidati con handicap

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della
legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'articolo 318 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la
commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal
consiglio di classe, relativa alle attivita' svolte, alle valutazioni
effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la
comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per
gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi
tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali
e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono
consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del
diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione
delle prove d'esame, la commissione d'esame puo' avvalersi di
personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se
necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante
l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano
candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi piu' lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e
grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della
citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un
maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario
degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della
gravita' dell'handicap, della relazione del consiglio di classe,
delle modalita' di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico,
puo' deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un
numero maggiore di giorni.

Art. 7.
Prove suppletive e particolari modalita'
di svolgimento degli esami

1. Ai candidati che, in seguito a malattia da accertare con visita
fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla
commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita' di partecipare
alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse in
un perido fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della
conclusione degli esami, ovvero, in casi eccezionali, anche oltre
tale data; per l'invio e la predisposizione dei testi si seguono le
modalita' di cui all'articolo 5.
2. Il presidente della commissione puo' disporre che, in caso di
assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma
1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i
candidati stessi sono stati convocati.
3. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o
di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il
presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo
l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il
candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la
prosecuzione o per il completamento.

Art. 8.
Sedi degli esami

1. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali,
i licei linguistici di cui all'articolo 363, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e, limitatamente ai candidati di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti.
2. Sede d'esame dei candidati esterni, salvo quanto previsto
dall'articolo 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soltanto gli istituti
statali ed i licei linguistici di cui al comma 1.
3. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e
dei candidati agli esami finali di corsi a diffusione limitata sul
territorio nazionale, per gli altri candidati di cui al comma 2 gli
istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella
provincia di residenza.
4. Qualora il numero delle domande presentate da candidati esterni
sia eccessivo rispetto alle possibilita' ricettive di ciascun
istituto, il Provveditore agli studi, di intesa con i capi di
istituto interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri
istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua
competenza, non vi siano altri istituti dell'ordine, tipo, indirizzo
o specializzazione prescelti, previe intese con i competenti
Provveditori agli studi.
5. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti con uno
specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi
sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei
criteri di cui ai commi 3 e 4, il Provveditore agli studi puo'
disporre che le prove di esame si svolgano anche in altri istituti o
scuole anche di tipo diverso, della provincia di competenza, ivi
compresi eventualmente quelli non impegnati in esami di Stato.
6. Per i candidati degenti in luogo di cura e detenuti il
Provveditore agli studi valuta le eventuali richieste di
effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica,
autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi
l'opportunita', a spostarsi presso le suddette sedi. In tal caso, le
prove scritte sono effettuate di norma nella sessione suppletiva.
7. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e'
individuata dal Provveditore agli studi della provincia ove e'
presentata la domanda di ammissione agli esami.
8. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i
loro lavori nelle sedi di esame stabilite per i candidati.

Art. 9.
Commissione d'esame

1. La comissione d'esame e' nominata dal Ministero della pubblica
istruzione ed e' composta da non piu' di otto membri, dei quali il 50
per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto,
piu' il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni
sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma
dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e
commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a
quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque,
non superiore a quattro. E', in ogni caso, assicurata la nomina di
commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della
prima e della seconda prova scritta.
3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma,
non piu' di trentacinque candidati. I candidati interni devono
appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto
legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata ad una commissione
di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le
diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo
non puo superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in
cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare
il predetto criterio di ripartizione, possono essere costitutite
commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni,
ovvero con soli candidati esterni.
4. Il presidente e' nominato tra i capi di istituti di istruzione
secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media
statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola
secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e
seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari
confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali
di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di
cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I
membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria
superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni
scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri
esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla
commissione cui sono assegnati i candidati, ovvero tra i docenti che,
sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome,
hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel
caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai
sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati
tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o
di istituti dello stesso tipo.
5. I criteri e le modalita' per le nomine dei componenti le
commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte
delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della
pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1.
6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati
nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre
scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano
prestato servizio negli ultimi due anni.
7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina
in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche
in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari.
8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e' compensata,
nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa
di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato di lire 33
miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi
altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono
differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro
esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza
dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il
compenso dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale
svolgimento della funzione in piu' commissioni.

Art. 10.
Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato
del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente
della scuola.
2. Non e' consentito ai componenti le commissioni di rifiutare
l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento
per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei
componenti delle commissioni d'esame e' dei Provveditori agli studi,
che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui
all'articolo 9, comma 5.
4. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito
per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze
successive all'espletamento delle prove scritte.
5. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su
designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga
alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che cio' non sia
possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo
istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline
affidate ai membri esterni.

Art. 11.
Credito scolastico

1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia
meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni
della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per
l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei
punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che,
ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati
dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Per gli istituti
professionali e gli istituti d'arte si provvede all'attribuzione del
credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede,
rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.
2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado
di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno
scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in
considerazione anche l'assiduita' della frequenza scolastica, ivi
compresa, per gli istituti ove e' previsto, la frequenza dell'area di
progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo
educativo, alle attivita' complementari ed integrative ed eventuali
crediti formativi. Esso e' attribuito sulla base dell'allegata
tabella A e della nota in calce alla medesima.
3. Non si da' luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli
anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe
successiva. In caso di promozione con carenze in una o piu'
discipline, il consiglio di classe assegna il punteggio previsto
nella nota alla predetta tabella A e puo' integrare tale punteggio,
in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo e previo
accertamento di superamento del debito formativo riscontrato, secondo
quanto precisato nella medesima nota.
4. Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente
attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale
dell'ultimo anno, puo' motivatamente integrare il punteggio
complessivo conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2 in
considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati
nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni
precedenti in relazione a situazioni familiari o personali
dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.
5. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di
studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' attribuito,
per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo
stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita
nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai
sensi del medesimo articolo 2, comma 3, e' attribuito nella misura
ottenuta nell'ultimo anno frequentato.
6. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito
dalla commissione d'esame ed e' pubblicato all'albo dell'istituto il
giorno della prima prova scritta.
7. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneita'
all'ultima classe del corso di studi per il quale intendono sostenere
l'esame di Stato il credito scolastico relativo al terzultimo e al
penultimo anno di corso e' il credito gia' maturato o quello
attribuito dalla commissione d'esame sulla base dei risultati
conseguiti per idoneita', secondo le indicazioni dell'allegata
tabella B.
8. Per i candidati esterni che non siano in possesso di promozione
o idoneita' all'ultima classe, in aggiunta all'eventuale credito
derivante dalla promozione o idoneita' alla penultima classe, la
commissione d'esame tiene conto dei risultati derivanti dalle prove
preliminari secondo quanto indicato nell'allegata tabella C.
9. Per i candidati esterni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e), o in possesso di promozione o idoneita' alla penultima o ultima
classe di altro corso di studi e' attribuito dalla commissione
d'esame il credito scolastico derivante dai risultati conseguiti
nelle prove preliminari secondo le indicazioni della tabella C.
10. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, per quanto concerne l'ultimo anno, ai
candidati di cui ai commi 7, 8 e 9 il credito scolastico e'
attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.
11. Per tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio
massimo di 20, la commissione d'esame puo' aumentare il punteggio in
caso di possesso di credito formativo di cui all'articolo 12. Per
esigenze di omogeneita' di punteggio conseguibile dai candidati
interni ed esterni, tale integrazione non puo' superare i due punti.
Ai fini previsti dal presente comma, si tiene conto anche del
possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di
istruzione secondaria superiore.

Art. 12.
Crediti formativi

1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo
consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata,
dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che puo' essere individuata
nell'omogeneita' con i contenuti tematici del corso, nel loro
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta
attuazione, e' accertata per i candidati interni e per i candidati
esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni
d'esame. I consigli di classe e le commissioni d'esame potranno
avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall'amministrazione
scolastica e dall'Osservatorio di cui all'articolo 14. Il Ministro
della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che
danno luogo al credito formativo con proprio decreto.
2. Le certificazioni comprovanti attivita' lavorativa devono
indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e
previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo
dell'adempimento contributivo.
3. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero
sono convalidate dall'autorita' diplomatica o consolare.

Art. 13.
Certificazioni

1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame
di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la
circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea,
attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione
complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel
curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria
complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le
capacita' anche professionali acquisite, i crediti formativi
documentati in sede d'esame.
2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un
percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma
attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli
elementi informativi di cui al comma 1.
3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono
predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14.
Osservatorio

1. E' istituito, presso il Centro europeo dell'educazione, un
Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e
valutare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e
di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per
quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta anche
realizzando, in collaborazione con i competenti uffici
dell'amministrazione della pubblica istruzione, un apposito archivio
nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.
2. Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami di Stato, i
presidenti delle commissioni di esame predispongono, prima della
chiusura dei lavori, un'apposita relazione sulla base di criteri
predefiniti dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che
provvede all'esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi
contenuti nelle relazioni.

Art. 15.
Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale
della nuova disciplina e disposizioni finali

1. Gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento si svolgeranno a
partire dall'anno scolastico 1998/1999 con la gradualita' di
applicazione prevista dal presente articolo.
2. Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi due anni di
applicazione del nuovo ordinamento la terza prova scritta sara'
strutturata in forma semplificata e comunque con la proposizione di
un numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le
relative istruzioni sono impartite dal Ministro della pubblica
istruzione e diramate alle istituzioni scolastiche, contestualmente
al decreto di cui all'articolo 5, comma 2, in tempo utile allo
svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento.
3. Agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno
scolastico 1998/1999 il credito scolastico sara' attribuito, sulla
base dell'allegata tabella D e della nota in calce alla medesima,
tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tenendo conto
anche dell'andamento dei due anni precedenti; agli alunni che
affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1999/2000 sara'
attribuito, sulla base dell'allegata tabella E e della nota in calce
alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due
anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati dell'anno 1999
/2000 e dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento dell'anno
scolastico 1997/1998.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, in connessione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera c), della medesima legge e agli stessi effetti, gli istituti
pareggiati e legalmente riconosciuti possono istituire classi
terminali soltanto nei corsi di studio di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), in cui siano funzionanti, oltre alla stessa classe
terminale, almeno altre due classi.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a partire
dall'anno scolastico 1999/2000; alle stesse faranno riferimento le
istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e pareggiate nel
programmare gli esami di idoneita' dell'anno scolastico 1998/1999.
6. Limitatamente agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno
scolastico 1998/1999 gli istituti pareggiati o legalmente
riconosciuti sono sede di esame anche per gli alunni delle ultime
classi di corsi che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2,
comma 1, a condizione che, nell'anno scolastico 1997/1998, detti
alunni abbiano frequentato presso il medesimo istituto la penultima
classe, ovvero abbiano sostenuto esami di idoneita' per la frequenza
dell'ultima classe.
7. I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi
di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico
1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e
abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono
di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante
nella scuola materna e nella scuola elementare.
8. Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti
professionali e' equipollente a quello che si ottiene presso gli
istituti tecnici di analogo indirizzo.
9. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del
presente regolamento in quanto compatibili con il disposto
dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
10. Il presente regolamento si applica anche nelle scuole italiane
all'estero sedi degli esami con gli opportuni adattamenti da
adottarsi con provvedimento del Ministro degli affari esteri di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
11. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di
Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come
modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
12. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, si
intendono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 199 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 luglio 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 6

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Tabella A
(prevista dall'art. 11, comma 2)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni

=====================================================================
Media dei voti                 Credito scolastico - Punti
                           _______________________________
                           I anno     II anno     III anno
_____________________________________________________________________
    M = 6                          2-3          2-3           4-5
6 < M (< o =) 7                3-4          3-4           5-6
7 < M (< o =) 8                4-5          4-5           6-7
8 < M (< o =) 10               5-6          5-6           7-8

Nota. - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di
scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico,
da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduita' della
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al
dialogo educativo e alle attivita' complementari ed integrative ed
eventuali crediti formativi. All'alunno che e' stato promosso alla
penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito
formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa
banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento
del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe puo'
integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo
il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di
oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all'ultimo
anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello
scrutinio finale una media M dei voti tale che 5 < M (< o =) 6, e'
attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione
di punti 1-3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una
media M < 5 non e' attribuito per tale anno alcun credito scolastico.
Per la terza classe degli istituti professionali M e' rappresentato
dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad
esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde
M=6,5).

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Tabella B
(prevista dall'art. 11, comma 7)

CREDITO SCOLASTICO
Esami di idoneita'

Media dei voti conseguiti                   Credito scolastico
in esami di idoneita'                               Punti
        -                                             -
    M = 6                                             2
6 < M (< o =) 7                                      3-4
7 < M (< o =) 8                                      4-5
8 < M (< o =) 10                                     5-6

Nota. - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di
idoneita'. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di
oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2
in caso di esami di idoneita' relativi a due anni di corso in
un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto
concerne l'ultimo anno il punteggio e' attribuito nella misura
ottenuta per il penultimo anno.

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Tabella C
(prevista dall'art. 11, comma 8)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni

Media dei voti                           Credito scolastico
delle prove preliminari                          Punti
        -                                          -
      M = 6                                        2
6 < M (< o =) 7                                   3-4
7 < M (< o =) 8                                   4-5
8 < M (< o =) 10                                  5-6

Nota. - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove
preliminari. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di
oscillazione indicate dalla presente tabella, va moltiplicato per 2
in caso di prove preliminari relative a due anni di corso. Esso va
espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il
punteggio e' attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

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Tabella D

(prevista dall'art. 15, comma 3)

CREDITO SCOLASTICO
relativo ai candidati interni agli esami di Stato che si
svolgeranno nell'anno scolastico 1998/1999

                                Credito scolastico relativo
Media dei voti                           a 3 anni di corso
                                            Punti
     -                                          -
   M = 6                                       8-11
6 < M (< o =) 7                               11-14
7 < M (< o =) 8                               14-17
8 < M (< o =) 10                              17-20

Nota. - M rappresenta la media dei voti conseguita in sede di
scrutinio finale dell'anno scolastico 1998/1999. Il credito
scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione
indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e
deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti dell'anno in
corso e l'andamento dei due precedenti anni di corso, anche
l'assiduita' della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attivita'
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
All'alunno che ha conseguito nello scrutinio finale dell'anno
scolastico 1998/1999 una media dei voti M 5, in considerazione della
promozione o idoneita' conseguita per accedere alle classi quarta e
quinta, e' attribuito un credito scolastico compreso nella banda di
oscillazione di punti 4-5. Per la medesima motivazione, all'alunno
che ha conseguito una media M tale che 5 leq M 6, e' attribuito un
credito scolastico compreso nella banda di oscillazione 5-7.
All'alunno che, avendo frequentato nell'anno scolastico 1998/1999
la penultima classe, sostiene l'esame di Stato per abbreviazione del
corso di studi per merito ai sensi dell'art. 2, comma 2, e'
attribuito il credito scolastico previsto per la penultima classe
nella tabella A, nella banda di oscillazione relativa alla media
conseguita. Ad esso va aggiunto, per il terzultimo anno il medesimo
punteggio e per l'anno non frequentato, un credito scolastico nella
misura massima prevista per lo stesso nella medesima tabella A in
relazione alla media dei voti conseguiti nel penultimo anno; nei casi
di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo art. 2,
comma 3, e' attribuito il credito scolastico previsto per la
penultima classe nella tabella A, nella banda di oscillazione
relativa alla media conseguita, e per il terzultimo anno e per l'anno
non frequentato, il medesimo punteggio.

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Tabella E
(prevista dall'art. 15, comma 3)

CREDITO SCOLASTICO
relativo ai candidati interni agli esami di Stato che si
svolgeranno nell'anno scolastico 1999/2000

=====================================================================
Media dei voti                               Credito scolastico - Punti
                                 ____________________________________
                                 anno scolastico      anno scolastico
                                    1998-1999               1999-2000
                                 relativo a 2 anni
                                 di corso
_____________________________________________________________________
    M = 6                               4-6                       4-5
6 < M (< o =) 7                         6-8                       5-6
7 < M (< o =) 8                         8-10                      6-7
8 < M (< o =) 10                        10-12                     7-8

Nota. - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di
scrutinio finale degli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000. Il
credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di
oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero
intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti,
anche l'assiduita' della frequenza scolastica, l'interesse e
l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attivita'
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il
credito scolastico attribuito nell'anno 1998/1999 deve tener anche
conto dell'andamento dell'anno scolastico precedente. All'alunno che
nell'anno scolastico 1998/1999 e' stato promosso all'ultima classe
del corso di studi con un debito formativo, va attribuito nel
medesimo anno il punteggio minimo previsto nella relativa banda di
oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del
debito formativo riscontrato, il consiglio di classe puo' integrare
in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico 1999/2000 il
punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di
oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all'ultimo
anno del corso di studi (anno scolastico 1999/2000), anche al
candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei
voti tale che 5 leq M 6, e' attribuito un credito scolastico compreso
nella banda di oscillazione di punti 1-3. Al candidato che ha
conseguito nel medesimo anno una media M 5 non e' attribuito per tale
anno alcun credito scolastico.

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N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione e' il
seguente:
"Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
- La legge 10 dicembre 1997, n. 425, reca: "Disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, delle legge
23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio dei Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa, e' il seguente:
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e
degli istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della razionalizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della
realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi,
tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi
contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente
articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche
contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il
parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi
sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni,
i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i
regolamenti predetti sono dettate disposizioni per
armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite
alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a
mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al
comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo
di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria
per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di
formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia
e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
dotazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolatiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa
si esplica liberamente, anche mediante superamento dei
vincoli in materia di unita' dei vincoli in materia di
unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo
classe e delle modalita' di organizzazione e impiego dei
docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse
umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali,
fermi restando i giorni di attivita' didattica annuale
previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento
degli obiettivi generali del sistema nazionale di
istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento,
della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie
e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
libera e programmata di metodologie, strumenti,
organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel
rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e' l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istruzioni solastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica,
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle
tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di
raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di
partecipazione a programmi nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni
e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra
diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche
autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione
e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia
didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il
Centro europeo dell'educazione, la biblioteca di
documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a
carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III,
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al
supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite le personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalla specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa,
nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle
istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi
contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il
comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto
legislativo di riforma degli organi collegiali della
pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che
tenga conto della specificita' del settore scolastico,
valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e
delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle
specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione
e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze
dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita
a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle
istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali
a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del
decreto legisaltivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della
liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione
scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art.
13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in
armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la
riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la
materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei
limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 16, commi 3 e 4, della
legge 3 febbraio 1992, n. 104, recante leggequadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate:
"3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado,
per gli alunni handicappati sono consentite prove
equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle
prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate
alla valutazione del rendimento scolastico o allo
svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli
ausili loro necessari".
- Si riporta il testo dell'art. 318 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado:
"Art. 318 (Valutazione del rendimento e prove d'esame). -
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei
docenti e' indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attivita' integrative
e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione
parziale dei contenuti programmatici di alcune
discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base
degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a
valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli
alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e
tempi piu' lunghi per l'effettuaizone delle prove scritte o
grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la
comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate
alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle
di esame, con l'uso degli ausili loro necessari".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 363, comma 1, lettere a),
b), c), d), e) del testo unico approvato con il gia' citato
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"Art. 363 (Licei linguistici). - 1. I licei linguistici
privati possono ottenere il riconoscimento legale se
conformati ad uno dei seguenti licei linguistici:
a) civica scuola superiore femminile ''Alessandro
Manzoni'' di Milano;
b) civica scuola superiore femminile ''Grazia Deledda''
gia' ''Regina Margherita'' di Genova;
c) istituto di cultura e lingue ''Marcelline'' di Milano;
d) liceo linguistico femminile ''Santa Caterina da Siena''
di Venezia-Mestre;
e) liceo linguistico ''Orsoline del Sacro Cuore'' di
Cortina d'Ampezzo".
- Si riporta il testo dell'art. 362, comma 3, del testo
unico approvato con il sopracitato decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297:
"Art. 362 (Scuole dipendenti dalle autorita'
ecclesiastiche). - 3. Coloro che provengono da istituti
che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono
sostenere, in qualita' di alunni esterni, esami di
ammissione, d'idoneita' e di licenza, con piena validita',
a tutti gli effetti, nelle scuole legalmente riconosciute
dipendenti dall'autorita' ecclesiastica. Essi possono
altresi' sostenere gli esami di maturita' o di
abilitazione, oltre che nelle scuole statali, nelle scuole
dipendenti dall'anzidetta autorita' che siano sede degli
esami di Stato".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 205 del testo unico
approvato con il piu' volte citato decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297:
"Art. 205 (Regolamenti). - 1. Con propri decreti da
adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi
3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro
della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per
l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed
agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina
annualmente, con propria ordinanza. le modalita'
organizzative degli scrutini ed esami stessi.
2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la
procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il
relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in
indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per
i quali essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi
di specializzazione di durata annuale negli istituti
tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento
negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche'
sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi
disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i
programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli
istituti professionali, quanto previsto dall'art. 60,
comma 3.
3. Per gli istituti aventi finalita' ed ordinamento
speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di
insegnamento, con il relativo quadro orario, sono
determinati con il decreto che provvede alla loro
istituzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con
proprio decreto, la validita' dei titoli di maturita'
conseguiti negli istituti professionali che non abbiano
analogo indirizzo negli istituti tecnici.
5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la
procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei
convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato
e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la
definizione delle modalita' con le quali il personale
docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa
allo svolgimento di particolari attivita' formative da
realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.
6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente
articolo restano ferme le disposizioni vigenti".
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
"2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i
compensi forfettari per gli esami di maturita' sono
stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire 116
miliardi, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. I compensi sono
onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso
il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti
disposizioni. La misura dei compensi e' differenziata per i
presidenti delle commissioni, per i componenti e per i
membri interni e tiene conto delle rispettive provenienze.
Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza e'
attribuito il compenso stabilito per i presidenti
provenienti dalla stessa provincia del comune sede di
esami".
- Si riporta il testo dell'art.1, comma 80, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
"80. Il comma 2 dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa
complessivo di lire 116 miliardi e' riferito alla spesa
complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami
di maturita', compresi gli oneri riflessi a carico dello
Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge
citata".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, della legge 10
dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore:
"3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del
corso di studi per merito ai sensi dell'art. 2, comma 5, e'
attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura
massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione
per leva militare ai sensi del medesimo art. 2, comma 4, e'
attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno
frequentato".
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 2, comma
1, lettera c), e 3, comma 5, della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore:
"Art. 1, comma 2. - 2. Il Governo e' autorizzato a
disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad
essi connesse con regolamento da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2
a 6 della presente legge".
"Art. 2 (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono
ammessi:
a) - b) (omissis);
c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente
riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un
corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre
classi del quinquennio oppure che risulti in via di
esaurimento;".
"Art. 3, comma 5. - Nelle scuole della Valle d'Aosta la
conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a
norma dell'art. 38, primo comma, della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, recante "Statuto speciale per la
Valle d'Aosta", e' accertata nell'ambito dello svolgimento
delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere
svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta
del candidato".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, recante
norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Trento:
"Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli
esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il
Ministero della pubblica istruzione.
2. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i
membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole
di ogni ordine e grado.
3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai
sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di
maturita' e le relative prove sono determinate annualmente
dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della
provincia".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
24 luglio 1996, n. 433, recante norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente
l'ordinamento scolastico in provincia di Trento:
"Art. 4. - 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal
seguente:
''Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli
esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il
Ministro della pubblica istruzione.
2. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i
membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole
di ogni ordine e grado.
3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai
sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di
maturita' e le relative prove sono determinate annualmente
dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della
provincia''".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
recante approvazione del testo unificato dei decreti del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4
dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano:
"Art. 11. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli
esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il
Ministero della pubblica istruzione.
2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame
di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere
di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad
accezione degli insegnanti di seconda lingua.
3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame
di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle
localita' ladine devono avere adeguata conoscenza delle
lingue italiana e tedesca.
4. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i
membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.
5. In relazione al particolare ordinamento scolastico
stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono
gli esami di maturita' e le relative prove sono annualmente
determinate dal Ministro della pubblica istruzione su
proposta della provincia".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
24 luglio 1996, n. 434, recante norme di attuazione dello
statuto speciale per regione Trentino-Alto Adige recanti
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente
l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano:
"Art. 6. - 1. L'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal
seguente:
''Art. 11. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi
sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito
il Ministero della pubblica istruzione.
2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame
di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere
di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad
eccezione degli insegnanti di seconda lingua.
3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame
di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle
localita' ladine devono avere adeguata conoscenza delle
lingue italiana e tedesca.
4. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i
membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.
5. In relazione al particolare ordinamento scolastico
stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono
gli esami di maturita' e le relative prove sono annualmente
determinate dal Ministro della pubblica istruzione su
proposta della provincia''".


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