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 n. 10/2008

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 18 settembre 2008, n. 163 (in G.U. n. 249 del 23 ottobre 2008) - Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 ed in particolare, l'articolo 5, comma 7, del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 recante: «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il quale dispone che l'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso;

Ravvisata l'opportunità, in relazione alla specificità delle funzioni del Corpo nazionale, di disciplinare l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco attraverso un concorso per titoli ed esami;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i concorsi di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, occorre prevedere le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione ai concorsi, le modalità di svolgimento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale;

Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 2008 e del 28 agosto 2008;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 47749/3401/9.3.2 del 17 settembre 2008;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disciplina del concorso a Vigile del fuoco

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 2.

Prova preselettiva

1. L'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti su materie di cultura generale, a livello di istruzione della scuola dell'obbligo, indicate nel bando di concorso.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.

5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, è stabilito nel bando di concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 3.

Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale

1. Le prove di esame del concorso sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Dette prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.

2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi, attribuiti a ciascun elemento di valutazione:

a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 60 punti;

b) colloquio: 35 punti;

c) titoli: 5 punti.

L'attribuzione dei punteggi per le prove indicate ai punti a) e b) è calcolata con la seguente formula:

Voto dato alla singola prova o modulo Punteggio= --------------------------------------- x

10 [Punteggio massimo della singola prova o modulo] ove il «voto dato alla singola prova o modulo» viene espresso dalla Commissione con un numero compreso tra 1 e 10.

3. La prova motorio-attitudinale è diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e l'attitudine alle funzioni proprie del ruolo dei Vigili del fuoco e si articola in quattro moduli che si prefiggono di verificare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonchè l'attitudine a rivestire la qualifica di Vigile del fuoco. La tipologia e la modalità di svolgimento dei moduli sono indicate nel bando di concorso.

4. I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche rilasciato da uno dei seguenti enti: Azienda sanitaria locale, Federazione medico sportiva italiana, Centro convenzionato con la Federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione del candidato alla prova e la conseguente esclusione dal concorso.

5. Per ognuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale è attribuito un punteggio massimo di 15 punti, corrispondenti ad un voto pari a 10/10. La prova si intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene non meno di 9 punti, pari a 6/10 in ciascun modulo ed un totale complessivo non inferiore a 42 punti, pari ad una media di 7/10.

6. Il colloquio verte: sull'ordinamento del Ministero dell'interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulle materie oggetto della prova preselettiva con particolare riguardo alle discipline tecnico-scientifiche relative al livello di istruzione della scuola dell'obbligo, volte a verificare la conoscenza degli elementi di base che trovano riscontro nell'attività del vigile del fuoco, nonchè su elementi di informatica e di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso.

7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 24,5, corrispondente ad un voto pari a 7/10.

8. I candidati, che hanno ottenuto una valutazione di almeno 42 punti nella prova motorio-attitudinale e di almeno 24,5 punti nel colloquio, sono ammessi alla valutazione dei titoli.

9. I titoli valutabili sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Ciascun titolo vale 5 punti e i titoli non sono cumulabili tra loro.

10. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenuto conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'articolo 2 del presente decreto, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. La Commissione è presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia. Ove, per esigenze di servizio, non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. La Commissione può essere integrata anche da uno o più componenti aggiunti per la prova di informatica e di lingua straniera.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

5. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.

6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della Commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della Commissione o con successivo provvedimento.

Art. 5.

Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del presente decreto, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.

2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.

3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, e da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. Trova applicazione la facoltà di stipulare particolari convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 3 sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

5. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento.

6. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.

7. Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Disposizioni particolari

1. Al personale assunto si applica la disposizione dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Resta ferma, per le modalità di accesso attraverso concorsi pubblici al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta o di orchestrale, la disciplina stabilita dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145, comma 2, e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 7.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 2008.

Il Ministro: Maroni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 35

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Allegato A
(articolo 3, comma 9)

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