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Giovanni Virga
Le
spese dei Consigli regionali ed i Giudici di Berlino.
Con la sentenza della Corte
costituzionale di seguito riportata è stato affermato che: «non
è suscettibile di sindacato da parte del giudice contabile una
delibera concernente una spesa per attrezzature necessarie al
funzionamento di un Consiglio regionale».
Tale sentenza, che con un
tratto di penna viene a sottrarre al giudizio di responsabilità
del giudice contabile le varie spese deliberate dagli uffici di
presidenza dei Consigli regionali, sembra criticabile sotto vari
profili e non mancherà di animare dibattiti.
Al fine di giustificare la
propria pronuncia, la Corte fa riferimento innanzitutto
allart. 122, 4° comma, Cost. (in base al quale i
consiglieri regionali «non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio delle
loro funzioni»), nellambito del quale in via ermeneutica
sarebbe possibile ricomprendere anche le funzioni di «indirizzo
politico, nonchè quelle di controllo e di autorganizzazione»
(nel testo si richiama in particolare la precedente sentenza
della stessa Corte n. 70 del 1985)
In proposito è sufficiente
osservare che una cosa è limmunità prevista
dallart. 122, quarto comma, della Costituzione, altra cosa
sono le funzioni (propriamente amministrative, che nulla hanno a
che spartire con limmunità ex art. 122 cit.) svolte dagli
uffici di presidenza dei Consigli regionali in ordine alle spese
di funzionamento.
Vero è che lart. 121
Cost. demanda ai Consigli regionali anche lesercizio delle
«altre funzioni» (tra le quali sono da intendersi ricomprese le
funzioni ordinarie amministrative necessarie per il funzionamento
del Consigli stessi), ma ciò non significa certo che tali
funzioni rientrino nella guarentigia prevista dal successivo
art. 122, comma 4°.
Altro argomento utilizzato
dalla Corte è il richiamo alla L. 6 dicembre 1973 n. 853 (della
cui legittimità costituzionale, alla stregua dellart. 125
Cost., è peraltro lecito dubitare), la quale allart. 4,
ult. comma, stabilisce che gli atti amministrativi e di gestione
relativi ai fondi dei Consigli regionali «non sono soggetti al
controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione».
Ma è facile replicare che una
cosa è il controllo preventivo di legittimità sugli atti di
gestione dei Consigli regionali, cosa ben diversa è la
responsabilità amministrativa in cui incorrono tutti gli organi
amministrativi nel caso in cui vengano deliberate senza
giustificazione delle spese provocando un danno erariale.
Esemplare ed illuminante è
lesempio offerto dalla fattispecie dalla quale prende le
mosse la sentenza della Corte: si trattava di un acquisto di
cinque autovetture effettuato senza alcuna gara e «non ispirato
ai principi di ragionevolezza, economicità e convenienza che
devono presiedere alle scelte degli organi di un ente pubblico».
Che centra la guarentigia prevista dallart. 122, 4°
comma, Cost. (insindacabilità dei consiglieri regionali) con
lacquisto di 5 autovetture? Sta di fatto che di tale
acquisto un semplice amministratore comunale o provinciale
potrebbe essere chiamato a rispondere, un amministratore del
Consiglio regionale ormai non più.
Non si è inoltre riflettuto
sul fatto che, ricadendo gli atti amministrativi dei Consigli
regionali sotto la tutela dellart. 122, 4° comma, Cost.
(insindacabilità), potrebbe fondatamente sostenersi che tali
atti sono insindacabili non solo dalla Corte dei conti in sede di
giudizio di responsabilità, ma anche da parte del Giudice
amministrativo in sede di legittimità. Potrebbe infatti
argomentarsi che eventuali ricorsi giurisdizionali, al pari degli
atti di citazione delle Procure della Corte dei conti, potrebbero
essere utilizzati quali strumenti per condizionare
lattività di autorganizzazione dei Consigli regionali, che
è insindacabile ex art. 122, 4° comma, Cost. Altrettanto (a
fortiori) potrebbe dirsi per le indagini ed i procedimenti
promossi in sede penale.
In realtà gli atti
deliberativi emessi dei Consigli regionali in ordine alle spese
necessarie per il loro funzionamento non sono atti di alta
amministrazione od atti politici, ma atti di normale
amministrazione (nella migliore delle ipotesi), come tali da
assoggettare al regime di tutti gli atti amministrativi ed alle
relative responsabilità.
Non è chiara e suscita
perplessità infine la «doverosa precisazione» con la quale la
Corte pudicamente conclude la motivazione della sentenza, secondo
cui limmunità ex art. 122, 4° comma, Cost., non
costituisce «una immunità assoluta, in quanto essa non copre
gli atti non riconducibili ragionevolmente allautonomia ed
alle esigenze ad essa sottese». Il che, a quanto è dato di
capire, lascerebbe alla Corte dei conti (ed agli altri Giudici)
aperto almeno uno spiraglio per tutte le spese palesemente
esorbitanti dalle funzioni normalmente svolte dagli organi
amministrativi dei Consigli regionali; ma ciò crea un altro
problema: quali possono essere in concreto considerati gli atti
non riconducibili ragionevolmente allautonomia ed alle
esigenze sottese alla guarrentigia prevista dallart. 122,
4° comma, cit., una volta che è stata accolta una nozione così
ampia di insindacabilità?
Sta di fatto comunque che, per
effetto della sentenza in rassegna, viene a costituirsi una ampia
area di franchigia e di impunità contabile sotto lo scudo
divenuto molto ampio dellimmunità ex art. 122, c. 4°,
Cost., allombra del quale gli uffici di presidenza dei
Consigli regionali potranno combinare i loro affari senza i
fastidi provocati dalla Corte dei conti, di fronte alla quale
sono chiamati ormai a rispondere gli amministratori comunali,
provinciali o regionali, ma non quelli dei Consigli regionali
Per questi ultimi può ormai
affermarsi (parafrasando - in negativo - la famosa frase del
mugnaio di San Souci) che non esistono più giudici a Berlino.
- (Giovanni Virga)
CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 30 luglio 1997
n. 289 - Pres.
Granata, Red. Vari - Regione Veneto (Avv.ti
Bertolissi e Manzi) c. Presidente del Consiglio dei
Ministri (Avv. Stato Ferri) - (la questione era stata
sollevata con ricorso per conflitto di attribuzione del
19 luglio 1996 proposto dalla Regione Veneto).
Giurisdizione e competenza - Corte dei conti - Giudizio
di responsabilità - Nei confronti di consiglieri
regionali componenti lufficio di presidenza - Per
delibera di spesa per attrezzature necessarie al
funzionamento del Consiglio regionale - Non può essere
proposto
(Cost., artt.
121 c. 2° e 122 c. 4°)
(L. 6 dicembre 1973 n. 853)
Non è suscettibile di sindacato da parte del giudice
contabile una delibera concernente una spesa per
attrezzature necessarie al funzionamento di un Consiglio
regionale.
-
- CONSIDERATO IN DIRITTO:
1.- La regione Veneto solleva conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato, a seguito dellatto di
citazione con il quale il Procuratore regionale presso la
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto,
ha convenuto in giudizio taluni consiglieri regionali,
componenti nel 1993 dellUfficio di presidenza,
chiamandoli a rispondere del danno cagionato
allerario per non essersi attenuti, nel deliberare
lacquisto di cinque autovetture e
nellindividuare il relativo modello, ai principi di
ragionevolezza, economicità e convenienza che devono
presiedere alle scelte degli organi di un ente pubblico.
- Assume la regione Veneto
che latto di citazione in parola sia:
- - confliggente con la
guarentigia prevista per i consiglieri regionali
dallart. 122, quarto comma, della Costituzione,
nellambito della quale dovrebbe ricomprendersi
anche la funzione di autorganizzazione interna nel cui
esercizio rientrerebbe lacquisto delle autovetture
in questione, riconducibile, tra laltro,
nellambito di applicazione dellart. 2 della
legge n. 853 del 1973;
- - esorbitante
dallambito dei poteri giurisdizionali spettanti al
giudice contabile, in quanto il sindacato sulla
ragionevolezza delle spese discrezionali si risolve in un
riscontro di natura amministrativa, che concretizza un
comportamento lesivo, tra gli altri, degli artt. 5, 97,
117, 118, 119 e 123 della Costituzione.
- 2.- Sostiene, anzitutto,
la ricorrente che lambito di operatività
dellimmunità prevista dallart. 122, quarto
comma, della Costituzione - in base al quale i
consiglieri regionali «non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nellesercizio delle loro funzioni» - risulta
delimitato, non solo dalla Costituzione, ma, per quanto
attiene alla sfera delle funzioni, anche dalle leggi
statali e dagli atti aventi forza di legge dello Stato.
Pertanto, la stessa immunità, oltre alla funzione
legislativa, di indirizzo politico e di controllo,
ricomprende, a suo avviso, anche quella autorganizzazione
interna, fermo restando, comunque, che le funzioni
possono estrinsecarsi attraverso atti aventi, dal punto
di vista formale, natura sia legislativa che
amministrativa.
- Secondo la regione Veneto,
lattività che il procuratore regionale pretende di
censurare è, dunque, coperta dalle guarentigia in parola
per un duplice motivo: sia, per lappunto, in quanto
rientrante fra le funzioni di autorganizzazione interna,
svolte mediante atti amministrativi, con specifico
riferimento agli strumenti di cui deve disporre il
consigliere regionale per compiere i doveri del proprio
ufficio, nonchè ai mezzi umani (personale) e materiali
(risorse finanziarie) spettanti al Consiglio per
lesercizio delle proprie competenze legislative,
amministrative e di controllo; sia in quanto
lacquisto di beni del tipo di quelli che hanno dato
occasione al giudizio di responsabilità, trova titolo
nella legge statale 6 dicembre 1973, n. 853, che
disciplina lautonomia contabile e funzionale dei
Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.
- 3. - Si tratta di ragioni
che, alla luce degli indirizzi della giurisprudenza
costituzionale, richiamati dalla stessa ricorrente, non
possono non essere condivise.
- Come questa Corte ha già
avuto occasione si precisare sin dalla sentenza n. 81 del
1975, limmunità prevista dallart. 122,
quarto comma, della Costituzione attiene alla particolare
natura delle attribuzioni del Consiglio regionale, che
costituiscono «esplicazione di autonomia
costituzionalmente garantita» attraverso
lesercizio di funzioni «in parte disciplinate
dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti
normative cui la prima rinvia». Anche se il nucleo
caratterizzante delle funzioni consiliari, quale definito
dallart. 121, secondo comma, della Costituzione,
porta a considerare ad esso estranee, in via di
principio, le funzioni di amministrazione attiva, la
giurisprudenza di questa Corte è dellavviso che,
per i Consigli regionali, le attribuzioni
costituzionalmente previste non si esauriscono in quelle
legislative, ma ricomprendono anche quelle di «indirizzo
politico, nonchè quelle di controllo e di
autorganizzazione» (sentenza n. 70 del 1985).
- E così possibile
individuare il presupposto sistematico della disposizione
sullimmunità, con riguardo anche alle «altre
funzioni» conferite al Consiglio «dalla Costituzione e
dalle leggi», secondo la locuzione accolta dal già
menzionato art. 121 della Costituzione.
- In definitiva, secondo
quanto è dato evincere dai richiamati precedenti (per
cui v. anche sentenza n. 69 del 1985), il criterio di
delimitazione della insindacabilità dei consiglieri
regionali sta nella fonte attributiva della funzione, e
non nella forma degli atti, sì che risultano garantite
sotto tale aspetto anche le funzioni che, benchè di
natura amministrativa, sono assegnate al Consiglio
regionale in via immediata e diretta dalle leggi dello
Stato, avendo tuttavia presente che limmunità non
è diretta ad assicurare una posizione di privilegio per
i consiglieri regionali, ma si giustifica in quanto vale
a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le
determinazioni inerenti alla sfera di autonomia propria
dellorgano (cfr. la già menzionata sentenza n. 70
del 1985).
- 4. - Da detti principi va
desunta la soluzione del caso in esame. Proprio a
salvaguardia dellautonomia contabile e funzionale
degli organi in questione la legge n. 853 del 1973, da un
lato, ha previsto che per le esigenze funzionali dei
Consigli regionali siano istituiti nel bilancio della
regione appositi capitoli di spesa tra i quali è
menzionato anche quello per attrezzature, mentre,
dallaltro, ha escluso che gli atti amministrativi e
di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli ex art.
125 della Costituzione (vedi legge n. 853 del 1973 artt.
2 e 4, terzo comma).
- Il che comporta la
riconducibilità dellart. 122, quarto comma, della
Costituzione delle opinioni espresse e dei voti dati
nellambito delle attività rivolte a fornire
allorgano consiliare i mezzi indispensabili per
lesercizio delle sue funzioni, con la doverosa
precisazione, tuttavia, che non si tratta di una
immunità assoluta, in quanto essa non copre gli atti non
riconducibili ragionevolmente allautonomia ed alle
esigenze ad essa sottese.
- Per i motivi sopra
indicati il ricorso alla delibera oggetto del giudizio
promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti
- delibera concernente una spesa per attrezzature
necessarie al funzionamento dellorgano regionale,
rientrante come tale tra le spese contemplate dalla
predetta legge n. 853 del 1973 - non è suscettibile di
sindacato da parte del giudice contabile.
- 5. - Laccoglimento
del ricorso per le suesposte considerazioni assorbe ogni
altro motivo.
- Per questi motivi
- LA CORTE COSTITUZIONALE
- Dichiara che non spetta
allo Stato, e per esso al Procuratore regionale presso la
sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il
Veneto, convenire in giudizio di responsabilità i
componenti dellUfficio di presidenza del Consiglio
regionale del Veneto, indicati nellatto di
citazione in epigrafe, e di conseguenza annulla detta
atto di citazione.