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Articoli e note

 

SANDRO SCOPPA
(Avvocato)

La retta è elemento essenziale del contratto
di iscrizione scolastica presso una scuola non statale

(notazioni a margine di Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 8 agosto 2002, n. 11934)

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La Seconda Sezione della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 11934 dell’8 agosto 2002, di seguito riportata, si è pronunciata sul contratto di iscrizione ad un istituto scolastico non statale ed ha sancito il principio secondo il quale la retta rappresenta un elemento essenziale del medesimo contratto di iscrizione presso un istituto scolastico non statale, sul quale necessariamente deve formarsi l’accordo delle parti.

Il principio così delineato assume portata generale ed implica, da un lato, che «se – com’è d’uso – il contratto è redatto su un modulo predisposto dall’istituto, questo deve contenere indicazioni sufficienti ad individuare il costo della retta, sia con riferimento all’importo totale che a quello delle singole rate, se previste»; dall’altro che «in mancanza di tali indicazioni - che possono consistere anche soltanto nel richiamo a precedenti intese verbali, vigendo per tale tipo di contratto la libertà di forma - il contratto non può ritenersi concluso».

Alla richiamata conclusione, la Corte è pervenuta argomentando sulla base dei principi generali in tema di conclusione del contratto, dettati dagli artt. 1326 e ss. del codice civile, che hanno recepito la c.d. teoria della cognizione: «Il contratto è concluso - recita l’art. 1326 c.c. – nel momento in cui che ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte», con alcuni temperamenti del rigore sulla quale è basata.

Inoltre, dopo aver classificato alla stregua di un contratto atipico, ovverosia di un contratto che non appartiene ai tipi aventi una disciplina particolare, ma siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2, c.c.), quello di iscrizione scolastica presso un istituto scolastico non statale, che «in cambio di una retta» fornisce «all’alunno l’insegnamento scolastico per una determinata durata di tempo», ha rappresentato la retta come un elemento (o requisito) essenziale del medesimo contratto «sul quale deve necessariamente formarsi l’accordo delle parti», che, oltre ad essere possibile e lecito, deve essere determinato o determinabile, come precisato dall’art. 1346 c.c.

Infatti, laddove – come avviene nella generalità dei casi - viene sottoscritto un modulo predisposto dall’istituto, la mancata determinazione della retta non consente di configurarlo «né come proposta negoziale suscettibile di accettazione pura e semplice, né come accettazione di una eventuale antecedente proposta verbalmente formulata», con conseguente invalidità (nullità) dell’accordo contrattuale eventualmente perfezionato, per indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c. che testualmente recita: «Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto del contratto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346».

Nondimeno, pur essendo specificatamente richiesto, ai fini della conclusione e della validità del contratto, la determinazione della retta in sede di accordo contrattuale, devesi del pari considerare ammissibile la sua determinabilità ovverosia che il corrispettivo spettante all’istituto non statale di istruzione, nell’ambito del contratto scolastico, sia determinabile aliunde.

In tal caso è necessario però che la retta da applicare possa essere individuata con riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti contraenti, che possono anche consistere nel riferimento a dati di fatto esistenti o sicuramente accertabili, tali da richiedere per la loro applicazione una mera operazione aritmetica. Quel che infatti rileva è che il richiamo, fatto dalle medesime parti, abbia quale suo termine di riferimento criteri od elementi che, ancorché estrinseci rispetto al modulo predisposto, siano obiettivamente e sicuramente individuabili e tali da consentire la concreta, univoca individuazione della retta pattuita, non inficiata da sensibili margini di discrezionalità e quindi di incertezza.

Il contratto scolastico, oltre che per iscritto, può essere perfezionato anche verbalmente, vigendo per tale tipo di contratto la libertà di forma, nonché mediante la sottoscrizione di più moduli, «dei quali uno soltanto contenga l’indicazione della retta».

Ricorrendo quest’ultima ipotesi – c.d. contratto a formazione progressiva – il contratto «può ritenersi concluso solo con la sottoscrizione del suddetto modulo [contenente l’indicazione della retta], perché solo in tal caso l’alunno, o chi per lui, viene messo in condizioni di conoscere esattamente il contenuto dell’obbligazione posta a suo carico e, quindi, di prestare un consenso idoneo alla formazione dell’accordo negoziale».

Il contratto di iscrizione scolastica, concluso mediante moduli o formulari" di cui all’art. 1342 c.c., «per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali», come pure riconosciuto dalla Cassazione sentenza, costituisce tuttavia una prassi generalmente riscontrabile nella pratica, oltre che diffusissima a tutti i livelli, che mira ad ovviare alle difficoltà connesse all’impossibilità di trattative con un numero elevato di persone, con le quali diverrebbe oltremodo complicato discutere le condizioni di ogni singolo contratto.

In tutti tali casi, per quanto riguarda le scuole non statali, il contratto è sovente riportato in un modulo – tipo predisposto dall’istituto scolastico non statale per tutti gli allievi ovvero per gruppi di allievi, formati in base alle classi di appartenenza, ferma restando la possibilità di specifiche clausole integrative per situazioni particolari e limitate, come ad esempio per gli allievi portatori di handicap o che hanno necessità di "sostegno" o altre specifiche necessità.

A siffatto contratto, oltre alle altre norme prima richiamate e a quelle che s’intendono automaticamente inserite per espressa previsione di legge (V. ad esempio: T.U. approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297; D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", ecc.), si applicano altresì le previsioni contenute nell’art. 1341, comma 2, c.c., concernente le c.d. "clausole vessatorie", che non hanno effetto, se non specificatamente approvate per iscritto, nonché le norme introdotte, in attuazione della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1992, dall’art. 25 della legge 6 febbraio 1996 n. 52 ("Legge comunitaria per il 1994"), con il quale è stato inserito nel IV libro del codice civile un apposito Capo XIV-bis, rubricato "Dei contratti del consumatore", costituito da cinque articoli, dal 1469-bis al 1469-sexies, a chiusura del Titolo II, dedicato ai "contratti in generale".

A parte i casi prima prospettati, ugualmente può ritenersi concluso il contratto di iscrizione scolastica anche con l’inizio della sua esecuzione (rappresentata, ad esempio, dal pagamento delle tasse scolastiche e dall’inizio della frequenza da parte dell’alunno), «se, in relazione alle circostanze concrete, un siffatto comportamento è sicuramente identificabile come accettazione di una proposta negoziale completa di tutti i suoi elementi essenziali».

E’ la fattispecie disciplinata dall’art. 1327 c.c. secondo cui: «qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione». Il medesimo articolo soggiunge poi che l’accettante deve dare «prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione, e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno».

Quid juris qualora il contratto scolastico sia nullo per indeterminatezza dell’oggetto, nei termini sopra specificati ?

Posto che non trova applicazione la c.d. sostituzione automatica delle clausole invalide con clausole "imposte" dalla legge (art. 1339 c.c.), giacché non si rinvengono prezzi o tariffe stabilite da norme imperative per le rette delle scuole non statali che si possano sostituire automaticamente a quelli invalidamente previsti pattiziamente, senza pregiudicare la validità dell’atto (art. 1419, comma 2, c.c.), occorre distinguere se lo stesso contratto non abbia avuto esecuzione dal diverso caso in cui l’esecuzione, con la fornitura dell’insegnamento e la frequenza dell’alunno, sia iniziata e sia stata pure portata a compimento.

Nella prima ipotesi non vi è dubbio che, in difetto di alcuna prestazione, la nullità del contratto non produce alcun effetto né legittima alcuna pretesa da parte dell’istituto scolastico, conformemente al principio quod nullum est nullum producit effectum.

Nell’altro caso, invece, l’applicazione principio nemo locupletari potest cum aliena iactura rappresenta un rimedio generale, che l’ordinamento appresta con l’azione d’ingiustificato arricchimento (de in rem verso), che ha carattere sussidiario - nel senso che la sussidiarietà dell’azione è conseguenza del significato di chiusura delle fonti delle obbligazioni che riveste l’istituto in esame, destinato ad operare al di là delle specifiche previsioni normative dirette a disporre la restituzione di arricchimenti - ed è proponibile quando non è esperibile altra azione per rimuovere il pregiudizio (art. 2042 c.c.).

La nullità del contratto scolastico consente di ricorrere a siffatto rimedio sussidiario, nei limiti espressamente previsti dall’art. 2041, comma 1, c.c., secondo cui: «Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale».

Il fatto che determina l’arricchimento sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo a favore dell’allievo consiste senza dubbio nelle prestazioni di istruzione fornite dall’istituto scolastico, che di conseguenza deve essere indennizzato sin dal momento dell’arricchimento altrui, con il limite che siffatto indennizzo non può superare l’entità dell’arricchimento né quella dell’impoverimento, proprio perché l’azione tende alla rimozione del pregiudizio subito ed ha la funzione di riequilibrio tra due patrimoni.

 

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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - Sentenza 8 agosto 2002, n. 11934 - Pres. Corona, Est. Scherillo - GES Gestioni Scolastiche s.r.l. (Avv. Romanelli) c. Longobardi (n.c.) - P.M. Marinelli (difforme).

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rafaele CORONA - Presidente -

Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -

Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -

Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -

Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GES GESTIONI SCOLASTICHE SRL,

in persona dell'Amm.re Unico Renato LUSITANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GUIDO ALPA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

LONGOBARDI ANNA MARIA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1901-98 del Tribunale di GENOVA, depositata il

23-07-98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14-12-01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;

udito l'Avvocato PAFUNDI Gabriele per delega dell'Avv. ROMANELLI,

depositate in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto

l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

FATTO

La s.r.l. GES Gestioni Scolastiche, quale impresa gerente l'Istituto Tecnico "Avanzini" chiese ed ottenne dal Pretore di Genova nei confronti di Anna Maria Longobardi, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia minore Francesca Calvini, decreto ingiuntivo di pagamento di lire 4.896.000. Tale somma la ricorrente assumeva dovuta dalla Longobardi in forza di un contratto di iscrizione all'istituto scolastico sottoscritto a favore della figlia in data 11-9-1993, che prevedeva l'obbligo di pagamento dell'intera retta scolastica qualunque fosse stata la frequenza dell'alunna (nella specie, la Longobardi aveva "ritirato" la figlia dalla scuola il 9-10-93).

L'ingiunta propose opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento proposta nei suoi confronti.

In particolare sostenne di non avere concluso alcun contratto con l'Istituto "Avanzini" essendosi limitata a sottoscrivere soltanto un semplice "Foglio di iscrizione" privo dell'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento.

Aggiunse che il vero contratto, denominato "Scheda di iscrizione", contenente tutte le indicazioni relative al prezzo, le era stato inviato dall'Istituto per la firma soltanto alla fine di settembre (dopo che il di lei marito separato si era rifiutato di sottoscriverlo non intendendo sostenere il costo della retta), ma non era stato da lei sottoscritto perché non poteva accollarsene la spesa, tant'è che, dopo pochi giorni, aveva ritirato la figlia dalla scuola.

L'opposta replicò che la Longobardi, quando aveva sottoscritto il "Foglio di iscrizione", conosceva il costo della retta perché sin dal mese di agosto era stata informata verbalmente dal personale dell'Istituto che esso corrispondeva a quello dell'anno precedente maggiorato di una percentuale tra il 5% e il 10%; inoltre, la Longobardi, con il concludente comportamento da lei tenuto (aveva pagato la tassa di iscrizione, presentato certificati ed avviato la figlia a scuola), aveva mostrato di considerare il contratto vincolante. All'esito dell'istruttoria, il Pretore, con sentenza 24-11-94, in accoglimento dell'opposizione revocò il decreto ingiuntivo.

La decisione venne confermata dal Tribunale di Genova che, con sentenza 23-7-98, rigettò l'appello della GES. Contro la sentenza la GES ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata.

DIRITTO

I.1 - Col primo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 1326 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la sentenza ritenuto necessario, ai fini della conclusione del contratto, il requisito della forma scritta senza tenere conto che, trattandosi di contratto d'opera professionale disciplinato dagli artt. 2229 segg. c.c., la formalizzazione per iscritto dei singoli accordi assumeva rilevanza probatoria non del contratto, ma della sua avvenuta formazione.

Secondo la ricorrente, per stabilire se le parti avevano perfezionato l'accordo negoziale occorreva accertare se erano stati osservati gli "oneri" relativi alla conclusione del contratto, il quale si perfeziona con l'incontro dei consensi, e cioè attraverso la proposta di una parte (completa in tutti i suoi elementi) e l'accettazione dell'altra parte. Nella specie, poiché la stessa sentenza aveva dato atto che la Longobardi, nei contatti che aveva avuto col personale dell'Istituto prima della firma del "Foglio di iscrizione", era stata informata del contenuto del contratto, ivi compreso l'ammontare della retta, si trattava di accertare se, in presenza di una proposta verbale completa di tutti gli elementi essenziali, e perciò suscettibile di accettazione pura e semplice, la sottoscrizione del "Foglio di iscrizione" poteva essere configurata come accettazione idonea a perfezionare il contratto, anche se tale foglio era privo dell'indicazione del prezzo.

Osserva, inoltre, la ricorrente che la sentenza, attribuendo rilevanza soltanto al "Foglio di iscrizione", aveva erroneamente ritenuto essenziale la forma scritta, senza tenere conto che, vigendo per il contratto d'opera professionale il criterio della libertà delle forme, assumevano rilevanza anche gli accordi verbali intercorsi tra le parti. Inoltre la sentenza, pur affermando che alla fattispecie negoziale poteva essere applicato lo schema del contratto a formazione progressiva, non aveva fatto discendere da tale affermazione la logica conseguenza e cioè che le parti, avendo già definito oralmente gli elementi essenziali del contratto, avevano perfezionato l'accordo con la sottoscrizione del Foglio di iscrizione riservando ad un momento successivo la determinazione di elementi secondari (quali l'impegno a corrispondere la retta qualunque fosse stata la frequenza dell'alunna, e le modalità di pagamento della retta).

I.2 - Col secondo motivo si denuncia ancora violazione di legge con riferimento agli artt. 1346 e 1366 c.c. perché la sentenza, nel ritenere nullo il contratto per indeterminatezza dell'oggetto, non aveva tenuto conto che, nel caso di specie, l'oggetto, anche se indeterminato, era certamente determinabile. Sin dal mese di agosto '99, infatti, il personale dell'Istituto aveva informato entrambi i genitori dell'alunna che l'ammontare della retta sarebbe stato pari a quello dell'anno precedente, aumentato del 5 - 10%.

Poiché la semplice incertezza in ordine alla misura della percentuale di aumento (quantificabile in lire 100.000 circa) non poteva equivalere a mancanza dell'oggetto, data l'estrema esiguità del margine di oscillazione dell'aumento, il contratto, anche in base ad un'interpretazione di buona fede, doveva ritenersi concluso all'atto della sottoscrizione del Foglio di iscrizione.

I.3 - Anche col terzo motivo si denunciano violazione di legge con riferimento all'art. 1327 c.c. e vizi di motivazione per non avere la sentenza considerato che il comportamento concludente adottato da entrambe le parti, quale accertato nella fase istruttoria, e in particolare quello tenuto dalla Longobardi (che aveva pagato la tassa scolastica, presentato la documentazione occorrente all'iscrizione, inviato la figlia a scuola) equivaleva a manifestazione di volontà negoziale, ditalché, anche ammettendo che il contratto non si era perfezionato attraverso lo schema principale proposta - accettazione, esso doveva ugualmente ritenersi concluso mediante esecuzione.

II - Le censure, che ben possono essere esaminate congiuntamente perché strettamente interdipendenti, non meritano accoglimento.

Secondo i principi generali in tema di conclusione del contratto (art. 1326 segg. c.c.), affinché un contratto possa ritenersi concluso secondo lo schema tipico proposta - accettazione, la proposta - alla quale l'accettazione deve essere conforme - deve essere completa, deve, cioè contenere l'indicazione degli elementi essenziali del contratto.

Nel cosiddetto contratto di iscrizione scolastica ad un privato istituto di istruzione - contratto atipico col quale, in cambio del pagamento di una retta, viene fornito all'alunno l'insegnamento scolastico per una determinata durata di tempo - la retta, costituendo il corrispettivo della complessa obbligazione assunta dall'istituto, rappresenta certamente un elemento essenziale, sul quale deve necessariamente formarsi l'accordo delle parti. Pertanto, ai fini della conclusione del contratto, essa deve essere determinata o, quanto meno, determinabile.

Se, com'è d'uso, il contratto è redatto su un modulo predisposto dall'istituto, questo deve contenere indicazioni sufficienti ad individuare il costo della retta, sia con riferimento all'importo totale che a quello delle singole rate, se previste. In mancanza di tali indicazioni - che possono consistere anche soltanto nel richiamo a precedenti intese verbali, vigendo per tale tipo di contratto la libertà di forma - il contratto non può ritenersi concluso mediante la pura e semplice sottoscrizione del modulo predisposto dall'istituto, perché la mancanza di determinazione di uno degli elementi essenziali su cui deve cadere il consenso delle parti non consente di configurarlo nè come proposta negoziale suscettibile di accettazione pura e semplice, nè come accettazione di una eventuale antecedente proposta verbalmente formulata.

Nel caso in cui sia prevista la sottoscrizione di più moduli, dei quali uno soltanto contenga l'indicazioni della retta, il contratto, che in tal caso è del tipo a formazione progressiva, può ritenersi concluso solo con la sottoscrizione del suddetto modulo, perché solo in tal caso l'alunno, o chi per lui, viene messo in condizioni di conoscere esattamente il contenuto dell'obbligazione posta suo carico e, quindi, di prestare un consenso idoneo alla formazione dell'accordo negoziale.

L'inizio di esecuzione del contratto (rappresentata, ad esempio, dal pagamento delle tasse scolastiche e dall'inizio della frequenza da parte dell'alunno) può far ritenere ugualmente concluso il contratto, se, in relazione alle circostanze concrete, un siffatto comportamento è sicuramente identificabile come accettazione tacita di una proposta negoziale completa in tutti i suoi elementi essenziali.

L'accertamento dell'avvenuta formazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile solo per insufficienza o incongruenza ovvero per falsa applicazione delle norme giuridiche sulla formazione e interpretazione del contratto.

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie.

Con motivazione più che adeguata sul piano fattuale e logico - argomentativo, e nel rispetto dei principi in tema di conclusione e interpretazione del contratto, il giudice d'appello ha ritenuto che tra le parti non era stato concluso alcun contratto perché il "Foglio di iscrizione" sottoscritto l'11-9-93 dalla Longobardi era privo dell'indicazione del prezzo della prestazione (costo della retta), per cui il consenso non poteva ritenersi validamente prestato per mancanza di uno degli elementi essenziali.

Il prezzo non poteva essere ritenuto determinabile aliunde, come sosteneva l'appellante GES, perché, pur essendo risultato che nei giorni precedenti la Longobardi era stata messa al corrente ad opera del personale dell'istituto del costo indicativo della retta, tuttavia non erano noti in quel momento nè l'esatto ammontare nè le modalità di pagamento e i tassi di ratizzazione e, comunque, appariva singolare che, pur essendo stato dall'istituto predisposto per l'iscrizione un modello prestampato e quindi la forma scritta, proprio la determinazione dell'elemento essenziale dovesse essere effettuata per implicito e in base a comunicazioni verbali di per sè potenzialmente equivoche.

Anche a voler considerare la fattispecie negoziale come contratto a formazione progressiva, il che in astratto era possibile nel caso di specie, doveva in concreto ritenersi che la volontà delle parti era rimasta in itinere, perché la "'Scheda di iscrizione", contenente la specificazione del prezzo e delle modalità di pagamento e che avrebbe dovuto rappresentare il momento finale del processo formativo della volontà delle parti, non era stata sottoscritta dalla Longobardi, la quale anzi, non appena ne aveva avuto conoscenza, a fine settembre, aveva ritirato la figlia dalla scuola.

Non aveva alcuna rilevanza il comportamento tenuto dalla Longobardi dopo la firma del "Foglio di. iscrizione" perché ella aveva conosciuto l'esatto ammontare del prezzo e le modalità di pagamento soltanto dopo la firma del modulo e cioè alla fine di settembre, quando la scheda le era stata consegnata dall'istituto, tantè che subito dopo aveva ritirato la figlia dalla scuola.

Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 14 dicembre 2001.

Depositata in data  8 agosto 2002.


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