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ALBERTO SAGNA
(Avvocato)
Inammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dal P.M. e dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici contro l'ordinanza del Tribunale autorizzativa del contratto di maternità surrogata
(nota a Tribunale di Roma, ord. 29 marzo 2000)
(v. in precedenza dello stesso A. Sull’ammissibilità del ricorso alla tutela d’urgenza in tema di affitto d’utero - nota a Tribunale di Roma, ord. 14 febbraio 2000 e la nota di GIUSEPPE CASSANO, La cicogna con il temporizzatore: fremiti di novità in tema di maternità surrogata ).
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1- Il Tribunale di Roma, è stato nuovamente interpellato, questa volta in composizione collegiale e nella veste di giudice del reclamo, a pronunziarsi sul noto e recente caso che aveva visto coinvolti da un lato, un medico ginecologo e, dall'altro, una coppia di coniugi desiderosa di ricorrere alla pratica di maternità surrogata a causa di una grave malformazione genetica che impediva alla donna di portare avanti la gravidanza.
Ricordiamo,
infatti, che il giudice capitolino, la dott. Chiara Schettini, adito su ricorso
ex art. 700 c.p.c., a causa di un asserito rifiuto del medico ad adempiere il
contratto atipico di maternità surrogata, aveva con ordinanza del 14 febbraio
2000 ritenuto lecito e meritevole di tutela tale negozio, autorizzando
l'impianto dell'embrione nell'utero della madre surrogata. [1]
La
procura della repubblica, terza esclusa ed ingiustamente ignorata nel
procedimento cautelare, di fronte a tale pronunzia reagisce con particolare
vigore proponendo apposito reclamo ex art 669 terdecies c.p.c., adducendo
la chiara violazione del disposto di cui all'art. 70 e 71 c.p.c. in base
al quale è previsto, a pena di nullità, l'intervento obbligatorio del P.M.
nelle cause avente ad oggetto status e diritti indisponibili e comunque
l'intervento facoltativo, su
sollecitazione dell'attento giudice, " in ogni altra causa in cui si
ravvisa un pubblico interesse".
Oltre
a tale vizi strettamente procedurali, determinanti la nullità dell'intero
giudizio, nel merito la procura non lesina complimenti: la pratica della
fecondazione eterologa in vitro con utero surrogato, anche se a titolo gratuito,
è palesemente, per difetto di una espressa norma di legge autorizzativa, da
considerarsi vietata in quanto contrastante con il fondamentale principio
vigente nel nostro ordinamento dell'indisponibilità, tramite negozio privato di
qualsivolgia tipologia, degli status delle persone.
Ancora,
si è bollata con superficialità la impugnata decisione sotto il profilo di non
aver compreso che con il ricorso allo strumento cautelare atipico previsto
nell'art. 700 c.p.c.
si è artificiosamente creato in un'aula giudiziaria un conflitto
(inesistente) tra le parti in causa per ottenere un risultato diverso,
impossibile ed illecito.
La
richiesta conclusiva è dunque la revoca dell'ordinanza impugnata.
In
via incidentale adesiva, interviene nel giudizio di reclamo la Federazione dell'
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri avendo erroneamente il giudice di
prime cure scavalcato a piè pari una norma deontologica,
precisamente l'art. 41 a) del Codice deontologico approvato il 25 giugno
1995 e confermato dal successivo codice del 3.10.1998 all'art. 42 A),
obbligatoria ed a tutti gli effetti vincolante la categoria dei medici ivi
compreso il ginecologo in questione.
Il
tribunale romano, in entrambi i casi rigetta il reclamo per inammissibilità,
senza dunque entrare nel merito
Quanto
al P.M. poiché a tale soggetto, per giurisprudenza consolidata, non è
riconosciuto il potere di impugnazione e quindi anche di reclamo ex art. 669
terdecies c.p.c., qualificato dalla dottrina maggioritaria come mezzo di
impugnazione in senso lato e determinante la devoluzione dell'intera questione
al giudice di gravame.
L'inammissibilità
dell'intervento incidentale proposto dalla F.N.O.M.c e O., discende, secondo il
collegio giudicante, dal fatto che gli interessi di cui è portatore l'ente non
configurano un caso di litisconsorzio necessario, per cui il giudice della
cautela avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102
c.p.c. e, comunque, tale ente non si trova nella posizione di terzo pregiudicato
nei suoi diritti ex art. 404 c.p.c.; infine, si osserva, a riprova della
riferita inammissibilità, che l'art. 344 c.p.c. prevede sì la possibilità
dell'intervento in sede di appello ad opera di terzi che potrebbero proporre
opposizione ex art. 404 c.p.c., ma esso pressuppone che l'appello medesimo sia
stato validamente e correttamente instaurato da altro soggetto, in tal caso il
P.M., mentre ciò non è avvenuto.
2-
Diciamo subito che la decisione del Tribunale di Roma, anche in questo
caso, per alcuni versi, non ci convince affatto.
Neppure
però ci convince pienamente l'impostazione tecnico- difensiva tenuta della
Procura della Repubblica.
La
ragione è semplice e va detta subito: la pronunzia del giudice Schettini non
era da considerarsi un'ordinanza ma, per il suo innegabile contenuto
sostanziale, una sentenza avente come conseguenza quella
di produrre effetti irremovibili ed irreversibili: autorizzato l'impianto
dell'utero non si vede quale sarebbe stato il senso di un futuro giudizio di
merito; a testimonianza di ciò v'è l'ulteriore
circostanza che nessun termine era stato fissato ex art. 669 octies per il
giudizio di merito.
La
Suprema Corte di Cassazione ha infatti stabilito che il provvedimento d' urgenza
ex art. 700 c.p.c., attesa la sua strumentalità e provvisorietà, non è
suscettibile di gravame ordinario, salvo il caso che assuma natura di sentenza a
cagione del suo contenuto che esorbiti dall'esercizio del suo potere cautelare[2]:
l'autorizzazione concessa dal giudice in tale caso è intrinsecamente definitiva
per la materia sui cui viene ad incidere.
In
tale contesto il mezzo di gravame, dunque, non poteva essere il reclamo ma
l'appello.
L'inammissibilità
del reclamo, semmai, sarebbe dunque discesa per ben altra ragione che stava a
monte di tutto.
Il
reclamo però avrebbe potuto, essere convertito, in base al noto principio per
cui indipendentemente dalla prospettazione della domanda
di parte spetta al giudice il potere-dovere di stabilire la corretta
qualificazione giuridica dell'azione proposta, in altro mezzo di gravame.
L’unico
limite in tali casi, secondo l’interpetazione univoca della giuirisprudenza
della Suprema Corte di Cassazione è dato dal fatto di non potere sostituire
d’ufficio l’azione proposta con una diversa basata su fatti diversi o su di
una diversa causa petendi con la conseguente introduzione di una diverso titolo
accanto a quello posto a fondamento della domanda e di un nuovo tema d'indagine[3]:
la violazione del cennato limite (rectius diveto) comporta un vizio di
ultrapetizione del provvedimento.
Tuutavia,
la suindicata possibile conversione del reclamo in appello avrebbe incontrato
l’ostacolo esattamente indicato dal Tribunale: riteniamo, infatti,
condivisibile l'affermazione -di mero principio e, come
vedremo, non risolutiva del caso de quo- in base al quale è da escludere
la possibilità di impugnazione in capo al P.M. interveniente, posto che per
giurisprudenza consolidata tale potere spetta al P.M. di rigore solo nelle cause
che lo stesso avrebbe potuto proporre o per le quali è tale potere è
espressamente previsto dall'art. 72
c.p.c.[4]
Contrariamente
all'assunto dell'organo giudicante per cui" non è consentito
all'interprete fare applicazione analogica di tale rimedio al di fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge", ritenuta la qualificazione del
provvedimento in termini di sentenza ecco che si schiude con semplicità e
linearità la strada della conversione del reclamo ex art. 669 terdecies c.pc.
in un’ altro mezzo di impugnazione tipicamente previsto dalla legge per il P.M:
la revocazione straordinaria di cui all’art. 397 n.1 c.p.c. diretta a reagire
contro le ipotesi di nullità del provvedimento per mancato intervento di tale
organo.
Non
possiamo non notare l'estrema contraddittorietà del ragionamento del collegio
giudicante ove da un lato afferma l'esistenza di un vizio procedimentale
determinate la nullità del provvedimento impugnato e dall'altro si rifiuta,
applicando un insano rigorismo normativo, di praticare una conversione
dell'azione proposta in altra, sicuramente rispondente ad un maggior senso di
giustizia (processuale).
Il
punto è, poi, che a nostro avviso le armi non sono affatto finite qua:
il
P.M. ha come azione generale per far valere la nullità la querela nullitatis.
E'
vero, però, che la nullità si
converte in motivo di gravame (art 161 c.p.c.) e quindi il mancato intervento
del P.M., considerato, se vogliamo, non alla stregua di una inesistenza vera e
propria ( art 161 c.p.c.), doveva essere fatto valere con un'autonoma azione di
impugnazione, ma è altrettanto vero che un siffatto gravame era stato validamente
proposto considerandolo non come reclamo ma alla stregua di un ricorso
straordinario ex art. 397 c.p.c.
Seguendo
alla lettera il ragionamento del collegio per cui il provvedimento impugnato
non è una sentenza ma una semplice ordinanza è agevole comunque
rilevare che, in tale caso, sarebbe esperibile l'actio nullitatis la quale
andrebbe ad incidere e toccare una
pronuncia non definitiva e quindi non coperta dal giudicato.
Del
resto, anche volendo considerarla come sentenza, non è detto che essa sia
passata in giudicato, anzi presumibilmente mancando una notifica della medesima
sia in forma autentica che esecutiva al medico ginecologo per la sua attuazione
forzata e coercitiva, in quanto lo stesso in udienza presentatosi spontaneamente
aveva dichiarato di essere disponibilissimo all'impianto dell'embrione, è
evidente che il lasso di tempo- trascorso tra il provvedimento
del giudice dott. Chiara Schettini (14 febbraio) e quello del ricorso del
P.M. (10 giorni dalla comunicazione
del provvedimento ex art 669 terdecies I comma e 739 II comma c.p.c.) e poi del
Tribunale investito del reclamo (29 marzo 2000)- non aveva reso la pronuncia
irretrattabile in senso sostanziale e formale ai sensi degli art. 2909 c.c. e
324 c.p.c.
Tutto
ciò, crediamo, destituisce di fondamento l'affermazione del collegio ostativa
all'accoglimento del reclamo per cui "la nullità, secondo la più recente
giurisprudenza, si converte in motivo di gravame: oltre al fatto che a svelarci
tale principio non è certo la giurisprudenza ma la legge e per l'esattezza il
codice di procedura civile, approvato con R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443, all'art.
161 e che poteva ritenersi validamente proposto il ricorso straordinario ex art
397 c.p.c., è evidente che quando
si controverte in tema di status delle persone a giudicare non è il giudice
unico ma il tribunale in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c. della
Sezione VI bis del c.p.c intitolata "DELLA COMPOSIZIONE DEL
TRIBUNALE", introdotta con l'art. 56 D.l.vo 19 febbraio 1998 n. 51 recante
l'istituzione del giudice unico: il provvedimento è stato emesso da un organo
privo di potere e quindi è da considerarsi giuridicamente inesistente in virtù
del II comma del richiamato articolo 161 c.p.c. [5].
Tale
inesistenza, per consolidata giurisprudenza, comunque può essere fatta valere
anche dopo il passaggio in giudicato della pronunzia mediante azione di
accertamento negativo non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza e,
cosa importante può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del
giudizio e quindi anche dal giudice investito del reclamo.[6]
Un
processo simulato, inoltre ed in termini generali di scuola, genera una
pronunzia abnorme, assurda ed impossibile anch'essa da far valere con la querela
nullitatis, oltrechè a mezzo della revocazione ex art. 397 n.2 c.p.c.[7]
La
casistica giurisprudenziale ha evidenziato infatti casi di separazione personale
simulata dai coniugi al sol fine di ottenere benefici fiscali o per sfuggire
all'aggressione di terzi creditori: in questi casi
soggetto abilitato a reagire efficacemente è il P.M. a mezzo dello
strumento della revocazione straordinaria ex art. 397 n. 2 c.p.c., oltre che i
creditori- contro gli atti di disposizione patrimoniale, quali l’attribuzione
di un bene a titolo di mantenimento- avvalendosi dello strumento della azione
revocatoria ex art. 2901 c.c. [8]
Affermare,
infine, l'inammissibilità del reclamo per il fatto che il P.M. avrebbe potuto
intervenire nell'eventuale fase di merito, meramente confermativa
dell'ordinanza, significa, a nostro sommesso avviso, voler giustapporre
malamente considerazioni di stretta procedura che urtano con l'innegabile fatto
di una situazione caratterizzata dalla presenza obbligatoria di un organo
proprio nella fase in cui tutto si decide irreversibilmente.
Motivo,
quest'ultimo, per cui risiede esclusivamente nella sensibilità del giudice
sollecitare ed attivarsi per effettuare quella comunicazione ad opera della
cancelleria degli atti processuali contemplata, come strumento per realizzare la
conoscenza necessaria di un procedimento nel quale il P.M. deve o può
intervenire.
3-
Il tribunale richiamando le diverse opinioni dottrinarie e giurisprudenziali
formatesi sull'intervento adesivo incidentale da parte della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri nel giudizio di
reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. non nega in astratto l'ammissibilità.
In
concreto tuttavia frappone un serio ostacolo rappresentato dal fatto che gli
interessi di cui l'ente è portatore non sono tali da configurare un caso di
litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e comunque non si trova nella
posizione di terzo pregiudicato dei diritti ex art. 404 c.p.c.
Il
tribunale rileva, infatti, che il
provvedimento nei confronti del medico è soltanto autorizzativo e non di
condanna, rimettendo cioè alla libera scelta del medico se adempiere o meno:
l'ordinanza " rimuove un limite all'esercizio dell'attività del
sanitario" e nient'altro.
Questo
ultimo punto è quantomeno opinabile.
Un provvedimento di condanna non poteva essere emesso in quanto trattandosi di un dovere etico valeva pienamente in questo caso il noto principio nemo ad faciendo precise cogi potest; da qui l'inutilità di una pronunzia essendo l’obbligo di facere infungibile insuscettibile di esecuzione forzata; inoltre, siccome, tale principio è valevole ad impedire la pronunzia di una sentenza di condanna in via ordinaria a maggior ragione deve applicarsi nel provvedimento d’urgenza, stante la sua ben nota strumentalità con la causa del merito [9].
La
tipologia del provvedimento si è allora modellata su di una particolare vicenda
giudiziaria dove il medico aveva già espresso il suo consenso, presentandosi
spontaneamente in udienza.
La
richiesta, allora, era non di costringere un soggetto a fare cose contro la sua
scienza e coscienza, ma di rimuovere un ostacolo derivato dalla sopracitata
norma del codice deontologico.
Il
limite era una norma deontologica emanata dalla Federazione dei Medici, che per
regolamento e statuto ha tale potestà e le sue disposizioni vincolano gli
appartenenti alla categoria.
Autorizzare
il medico, dicendo, però, che "è rimasta estranea al dettato giudiziale
l'operatività della normativa deontologica avente carattere interno" pare
davvero un artifizio.
Una
domanda è lecita: ma allora cosa è stato autorizzato?
Se
il medico era consenziente e se la coppia voleva ottenere l'impianto dell'embrione nell'utero dell'altra donna
non c'era bisogno di finire davanti ad un'aula di giustizia, non c'era bisogno
di alcuna autorizzazione !!
O,
meglio, se le intenzioni delle parti erano quelle di non incidere la norma
deontologica, il giudice, rilevato tale consenso, avrebbe potuto dichiarare cessata
la materia del contendere.
Ritornando
sulle note salienti della sentenza del 14 febbraio 2000 si è affermato che le
norme deontologiche hanno efficacia meramente interna e possono essere superate
da una norma di rango e grado
superiore.
E'
bene dirlo: non c'è alcuna norma nel nostro ordinamento che consente di
disapplicare il chiaro di divieto alla pratica di maternità imposto dal codice
deontologico.
Ma
v'è di più.
A
nostro avviso, l'ordinanza della Schettini o ha intaccato e messo in discussione
il potere di autoregolamentazione dell'ordine professionale, o per il medico
ginecologo tale provvedimento non vale veramente un cicca.
Partiamo
da un punto: il giudice ha infatti dichiarato di voler accertare
"l'ammissibilità e la liceità della domanda di adempimento".
Tale
accertamento ha condotto l'organo giudicante ha ritenere lecito e meritevole
l'accordo concluso tra i coniugi ed il medico e, si badi bene, esigibile la
prestazione medica dedotta .
Le
conseguenze nefaste e riflesse sono che potrebbe essere stata creata
giudizialmente un'esimente per il medico.
Liceità
del contratto ed esigibilità della prestazione per il giudice capitolino,
illecito disciplinare per la Fedarazione dei Medici si scontrano dunque.
Quale
il senso di tutto ciò?
Le
norme deontologiche sono chiaramente interne e vincolanti per gli iscritti e
costituiscono espressione di autogoverno della professione e di autodisciplina
dei comportamenti ascritti.
Il
contratto ad oggetto è il contratto d'opera regolato dagli artt. 2222 e seg.
c.c. e dal codice professionale deontologico richiamato dall'art. 2229. c.c. La
norma deontologica produce effetti nell'ordinamento generale mediante il
richiamo di quest'ultimo ed è soggetta al controllo giurisdizionale solo in
quanti violi precetti costituzionali o incida su oggetti totalmente estranei
alla deontologia professionale [10].
La
violazione di norme etiche da luogo ad un'illecito disciplinare che può essere
sanzionato al fine di ricondurre i destinatari delle norme all'osservanza dei
doveri che la categoria si è imposta.
Il
potere di autogoverno e di autodisciplina trova la sua diretta fonte in una
norma che attribuisce agli ordini professionali la potestà di
autoregolamentazione.
Ciò
premesso, a nostro avviso, in casi simili non poteva essere emessa un' ordinanza
autorizzatoria per un medico, in quanto l'iscrizione alla Federazione
costuituisce il discrimen tra giustizia ordinaria e giustizia interna della
categoria: v'era dunque un problema concreto di rimuovere una limite frapposto
da una norma deontologica, non spettante, in assenza di norme precise e dirette,
al giudice ordinario.
Il
potere del giudice ordinario si scontra con il potere di autogoverno della
categoria professionale: ci troviamo di fronte ad una valutazione e ad un
accertamento comportamentale che involge un profilo sanzionatorio rimesso
all'ordinamento particolare cui il medico appartiene.
Il ricorso ex art 700 c.p.c. era dunque a priori inammissibile per
difetto di giurisdizione.
L’esigibilità
della prestazione medica dedotta nell’accordo delle parti non poteva essere
dichiarata a prescindere dal tipo di provvedimento d’urgenza, di condanna o
autorizzativo: in primo luogo, perché l’indagine del giudice
sull’inadempimento dedotto avrebbe dovuto condurre a verificare, tanto per
dire, una pregressa richiesta e il persistente rifiuto del medico; in secondo
luogo in quanto la valutazione circa la sussistenza o
meno dell’inadempimento del professionista deve essere compiuta avendo
riguardo alla natura dell’attività da esercitare, tenendo conto che la
diligenza richiesta al medico non può comprendere il compimento di attività
contrarie alla legge o all’etica ed in particolare alla deontologia
professionale, neppure se in questo senso egli abbia stipulato un espresso patto
con il cliente[11].
Il
termine inesigibile indica la presenza
di un limite all’esercizio del diritto di credito che si riflette tanto sulla
posizione del soggetto attivo del rapporto contrattuale quanto sul debitore: il
primo non può richiedere l’esecuzione della prestazione, il secondo non può
eseguirla .
L’art.
1218 c.c. pone a carico del debitore la prova della non imputabilità
dell’impedimento[12]
ed infatti sarebbe bastato al medico addurre l’esistenza della norma
deontologica ostativa per fornire la c.d.
prova liberatoria e quindi rendere inesigibile
la prestazione dedotta nel contratto per fatto successivo: si tratta di un caso
di scuola da etichettare come impossibilità sopravvenuta.
La
sentenza impugnata con il reclamo, invece ha chiaramente rimosso tale limite ed
infatti così recita: “ visto l’art. 700 c.p.c., accerta l’esigibilità
della prestazione dedotta nell’accordo tra le parti in causa, in adempimento
all’obbligazione assunta avente ad oggetto il trasferimento di embrioni
crio-conservati (…), autorizzandone l’impianto nell’utero della Sig….”
Discorso
diverso è invece se il medico, di fronte ad un chiaro divieto imposto da una
norma deontologica emanata dal suo Ordine professionale, decide spontaneamente
di adempiere la sua prestazione infrangendo con la volontà così manifestata il
precetto.
In
questo caso lo stesso creditore di fronte alla eseguibilità della prestazione può legittimamente rifiutarsi perché
ciò concreterebbe un illecito.
4-
Gia in precedenza ci siamo espressi sul merito della vicenda[13].
In
dottrina, a sostegno dell' odinanza ( rectius sentenza) della dott. Schettini,
si è osservato che in mancanza di una normativa ad hoc, secondo l'insegnamento
della Corte Costituzionale, spetta al giudice ricercare nel complesso sistema
normativo l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione dei beni
costituzionali.[14]
Tutto
ciò è vero ed è alla base dell'art. 1322 c.p.c., disposizione questa che, da
un lato, racchiude un vero e proprio potere di autoregolamentazione dei privati
anche in assenza di una norma di legge e, dall'altro, sul piano dell'interesse
meritevole di tutela e della liceità del contratto realizzato, affida al
giudice, eventualmente investito della questione, la selezione e la scelta di un
criterio che salvaguardi e protegga un bene c.d. fondamentale .
Tuttavia, il contratto di maternità surrogata racchiude in sé valori è principi non rintracciabili nella normativa vigente ma anzi palesemente contrastanti, da un lato con gli artt. 231 e 269 c.c., che fanno dipendere la qualità di madre da un unico fatto biologico che è il parto e con l'art. 567 c.p. in base al quale l'attribuzione della maternità al neonato ad una donna diversa da quella che l'ha partorito costituisce reato; dall'altro che a monte gli status delle persone non possono essere oggetto di qualsivoglia pattuizione privata, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga per puro spirito di solidarietà.
In base agli articoli 2 e 30 della Cost. il minore ha diritto di crescere nella propria famiglia e di avere certezza della propria provenienza biologica: il favor veritatis cede solo di fronte ad un oggettiva impossibilità o inadeguatezza dei genitori, resa oggetto della normativa dell'adozione.
In tal caso, qualora si volesse trovare, in base a tale ultimo punto, un appiglio per la liceità del contratto di maternità surrogata, diciamo subito che così ragionando si dimentica che il legislatore non tutela affatto il diritto alla procreazione e quindi le aspirazioni dei genitori a creare bambini ma sempre ed esclusivamente il minore che si trova privo dell'assistenza morale e materiale dei genitori tenuti a provvedervi.
Nel caso in esame vale la pena richiamare il fatto che a norma dell'art. 232 c.c. madre del nascituro è la madre surrogata e come tale ha l'obbligo di cui agli all'art. 147 c.c. di mantenere, istruire ed educare la prole.
E' di tutta evidenza che siffatto obbligo non può essere commercializzato ne può per spirito di solidarietà disporne.
Cade pertanto anche quella argomentazione in base alla quale la liceità del negozio deriverebbe dalla causa in concreto perseguita e cioè il fine altruistico [15].
Il
progresso delle bioteconolgie, allora, anche se positivo per la sua carattere
pratico ed innovativo va regolamentato in tutti i suoi aspetti dal legislatore e
non può essere lasciato al compito del magistrato stabilirne la liceità, in
quanto così operando si emettono decisioni che sono il frutto di convinzioni
personali del giudice, contrastanti con la normativa vigente [16]
.
Un'attento
esame dell'ordinanza (rectius sentenza) del giudice Schettini evidenzia,
infatti, come molto erroneamente sia affermato il diritto del nascituro ad avere
due madri ( sic!) entrambe biologicamente connesse.
Diversamente,
in nessuna considerazione si è preso il rapporto tra neonato e marito della
madre surrogata che non abbia dato il consenso a tale pratica, la morte della
madre genetica prima della nascita del bimbo dal utero della madre surrogata ed altri aspetti ad esso connesso
come i diritti ereditari e le misure coercitive adottabili in casi di
inadempimento.
Allo
stato attuale della legislazione, dunque, il contratto di maternità surrogata
non sfugge affatto alla sanzione degli articoli. 1418 e 1343, 1344 c.c.
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[1] V. nota critica di A. Sagna, Sull'ammissibilità della tutela d'urgenza in tema di affitto d'utero, in Il Nuovo diritto, fasc. 4/2000, p. 279 ss., con richiami bibliografici; adesivamente alla pronunzia del Tribunale si è, invece, espresso Cassano G., La cicogna con il temporizzatore: fremiti di novità in tema di maternità surrogata, in questa Rivista.
[2]
Cfr. Cass.
9.6.1993 n.6415.
[3]
Cfr. Cass. 20.11.1998 n. 11753; Cass. 26.7.1996 n.6746; Cass. 13.7.1996 n.
6354; Cass.1.4.1996 n.3018.
[4]
Cfr. Cass. 23.4.1998 n. 4179; Cass. 4 novembre 1997 n.10779;
Cass.21.3.1996n.2437; Cass.10.12.1996 n.10973; Cass.16.3.1994 n.2515; Cass.
6.8.1991 n.8575; Cass.27.11.1989 n.4201.
[5]
Cfr. Cass. 2.12.1993 n. 11960; Cass.20.3.1971 n.799.
[6] Cfr. Cass. 27.12.1993 n. 1279, ove si è rilevato che l'abnormità del provvedimento ex art. 700 c.p.c. -per essere stato firmato dal giudice istruttore anziché dal collegio- che sia inidoneo ad incidere definitivamente su posizioni di diritto soggettivo deve essere fatta valere non con il ricorso ex art. 111 Cost. ma con l'actio nullitatis.
[7] Cfr. Carnelutti, Contro il processo fraudolento, in Riv. Dir. proc.civ., 1926, II, p.14; Id., Processo in frode alla legge,ivi,1949, II, p.33; Denti, Simulazione del rapporto processuale ed indisponibilità del diritto, in Giur.it.,1948, I, 2, p.5; Andrioli, Intorno alla frode alla legge nel processo, in studi in onore di Carnelutti, Padova,1950,II; Bonsignori, La revocazione del pubblico ministero dell’art. 397 n.2 c.p.c, in Riv. Trim.proc.civ.,1968, p.1453;p.625; Fazzalari, Revocazione ( diritto processuale civile), in Enc.dir.,XL, Milano,1990, p.300-301.
[8] Cfr. Trib. Roma sentenza 20 febbario- 5 marzo 1999 n. 3960 ( est. Amendola), con nota adesiva di A. Sagna, Riconciliazione tra i coniugi separati ed ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria nei confronti dei trasferimenti immobiliari operati in virtù di clausole omologate, in Il Nuovo diritto,1999,10, p.827ss.
[9]
Cfr. Mandrioli, Sulla correlazione
necessaria tra condanna ed eseguibilità forzata, in Riv. Dir.
proc.civ. 1976,1342.
[10] Cfr. Cons Stato, sez.IV,17.2.1997,
n.122.
[11] Cfr. Cass. 85/4460 in Commentario breve al codice civile, a cura di Cian e Trabucchi,1994, sub art.2236 n. 6.
[12] Nelle obbligazioni di fare incombe al cliente l’onere di provare la difettosa prestazione professionale, mentre incombe al professionista l’onere di provare l’impossibi9lità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione, cfr. Cass. 18.6.1975 n. 2439, in Giur.it 1976,I, 953.
[13] A. Sagna, Sull'ammissibilità della tutela d'urgenza in tema di affitto d'utero, in Il Nuovo diritto, fasc.4/2000, p. 279 ss.
[14] Cassano G., La cicogna con il temporizzatore: fremiti di novità in tema di maternità surrogata, in questa Rivista.
[15] Così si era espresso Cassano G., La cicogna con il temporizzatore: fremiti di novità in tema di maternità surrogata, cit.
[16] Cfr. Cass. 16.3.1999 n. 2315.